13.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 627/2012 DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2012

che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, istituite con il regolamento (CE) n. 1425/2006

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2, 3, 5 e 6, e l’articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore

(1)

Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1425/2006 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia.

(2)

Detto regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1356/2007 (3), (CE) n. 249/2008 (4) e (CE) n. 189/2009 (5) e dai regolamenti di esecuzione del Consiglio (UE) n. 474/2011 (6) e (UE) n. 475/2011 (7).

2.   Domande di riesame e apertura della procedura

(3)

Il 18 maggio 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 1425/2006 dalla società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd, un produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica della RPC («il richiedente»).

(4)

Successivamente, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di riesame in previsione della scadenza, presentata il 30 giugno 2011.

(5)

La domanda è stata presentata da 44 produttori dell’Unione, che rappresentano il 30 % circa della produzione totale stimata dell’Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica.

(6)

La domanda era motivata dal fatto che il venir meno delle misure comporterebbe probabilmente il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio, qualora le misure fossero lasciate scadere.

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per giustificare l’apertura del riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, di tale regolamento, e di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso pubblicato rispettivamente il 21 settembre 2010 e il 27 settembre 2011 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

3.   Inchieste

3.1.   Periodi dell’inchiesta

(8)

L’inchiesta di riesame in previsione della scadenza sulla persistenza o la reiterazione delle pratiche di dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2010 e il 30 giugno 2011 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative per la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2008 e la fine del PIR («periodo in esame»).

(9)

Il periodo dell’inchiesta per il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping per quanto riguarda la società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2009 e il 30 giugno 2010.

3.2.   Prodotto in esame e prodotto simile

(10)

Il prodotto in esame in entrambe le inchieste è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100 micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90.

(11)

Per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto sul mercato dell’Unione, non è stato possibile trarre conclusioni definitive in merito all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, a causa della scarsa collaborazione dell’industria dell’Unione nel quadro del riesame in previsione della scadenza (cfr. parte B).

(12)

Per quanto riguarda il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dal richiedente del riesame intermedio, nonché quello prodotto e venduto in un potenziale paese di riferimento nel quadro del riesame intermedio, va osservato che l’inchiesta non ha raggiunto alcuna conclusione a causa della chiusura delle inchieste in corso e dell’abrogazione delle misure in vigore (cfr. parte B).

3.3.   Parti interessate dall’inchiesta

(13)

La Commissione ha informato ufficialmente la società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd e i rappresentanti della RPC dell’apertura del riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping. Entrambe le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(14)

La Commissione ha ufficialmente informato i produttori dell’Unione che hanno presentato la domanda di riesame in previsione della scadenza, gli altri produttori noti dell’Unione e tutte le associazioni note di produttori dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché le loro associazioni. Anche i produttori dei possibili paesi di riferimento, cioè India, Indonesia, Malaysia, Turchia e Stati Uniti, nonché i rappresentanti della RPC e della Thailandia, sono stati informati dell’apertura del riesame in previsione della scadenza. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

(15)

Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

3.4.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(16)

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nell’inchiesta in previsione della scadenza, nell’avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere al campionamento, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

3.4.1.   Descrizione dell’industria dell’Unione

(17)

Il settore della produzione di sacchi e sacchetti di plastica nell’Unione è estremamente frammentato, con un gran numero di produttori di dimensioni diverse, compreso un gruppo numeroso di produttori di piccole dimensioni distribuiti su diversi Stati membri.

(18)

Le informazioni fornite nella domanda durante la fase di apertura indicavano che le società medio-grandi rappresentano circa il 25 % dei produttori che hanno collaborato e circa il 70 % della produzione dell’Unione che ha collaborato. Di conseguenza, le piccole imprese rappresentano circa il 75 % dei produttori che hanno collaborato e il 30 % circa della loro produzione.

(19)

Inoltre, le informazioni hanno mostrato che la produzione dell’Unione è distribuita fra diversi Stati membri, ma fortemente concentrata in Germania, Francia, Spagna e Italia.

3.4.2.   Metodologia di campionamento

(20)

L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, stabilisce che l’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo, fra l’altro, dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione. Qualsiasi accertamento del pregiudizio e informazione raccolta a tale scopo avrebbe pertanto un valore rappresentativo di tutta l’industria dell’Unione.

(21)

Ne consegue che l’elevato livello di frammentazione del settore dei sacchi e sacchetti di plastica è stato preso in considerazione per il campionamento. Per poter trarre conclusioni rappresentative dell’intera industria dell’Unione, si è ritenuto necessario garantire che anche la situazione delle piccole imprese fosse adeguatamente rispecchiata.

(22)

Di conseguenza, ai fini della selezione di un campione rappresentativo di produttori dell’Unione, i produttori dell’Unione che hanno collaborato sono stati divisi in due segmenti in base al volume della loro produzione annua: da un lato le imprese medio-grandi con una produzione superiore alle 15 000 tonnellate, dall’altro le piccole imprese la cui produzione è inferiore alle 15 000 tonnellate. Si è previsto di selezionare per il campione le società più grandi all’interno di ciascun segmento.

(23)

Inoltre, anche la distribuzione geografica dei produttori fra gli Stati membri, descritta al considerando 19, è stata presa in considerazione.

3.4.3.   Procedura per selezionare il campione provvisorio

(24)

La procedura per ottenere le informazioni necessarie a selezionare il campione dei produttori dell’Unione è derivata dalle informazioni ottenute nella fase di apertura. Inoltre, il relativo avviso di apertura invitava tutti gli altri produttori a manifestarsi nel caso in cui desiderassero essere inclusi nel campione. Dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura, nessuna società ha contattato la Commissione chiedendo di essere inserita nel campione.

(25)

A seguito dei criteri di cui ai considerando da 20 a 23, cinque produttori dell’Unione operanti in quattro Stati membri sono stati inclusi nel campione. Si trattava dei più grandi produttori in ciascuno dei due segmenti, tenendo conto delle dimensioni e della distribuzione geografica. Tre società incluse nel campione appartengono al segmento delle imprese medio-grandi e due al segmento delle piccole imprese.

(26)

Le società selezionate rispecchiavano anche la distribuzione geografica tra gli Stati membri in termini di produzione, con Germania e Francia in rappresentanza delle imprese che operano nel segmento medio-grande, mentre Italia e Spagna rappresentavano il segmento delle piccole imprese.

(27)

Il campione così selezionato rappresentava il 22,5 % della produzione totale di sacchi e sacchetti di plastica dei produttori che hanno collaborato all’inchiesta e il 12,3 % della produzione totale stimata dell’Unione, in base ai dati relativi alla produzione totale dell’Unione indicati nella domanda.

(28)

Nella fase di apertura, tutti i produttori dell’Unione noti sono stati informati della composizione del campione provvisorio e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

B.   SITUAZIONE DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(29)

Si ricorda che l’accertamento del pregiudizio deve essere basato su una valutazione suffragata da prove dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione.

(30)

Pertanto la frammentazione dell’industria è stata presa in considerazione nel campione e sono stati inoltre inviati questionari sui dati generali in merito principalmente agli indicatori macroeconomici per Stato membro a tutte le associazioni note di produttori dell’Unione al fine di ottenere le informazioni necessarie.

(31)

In termini del campione di produttori dell’Unione, il livello di rappresentatività è stato seriamente compromesso dal fatto che il principale produttore inserito nel campione operante nel segmento delle imprese medio-grandi e un produttore operante nel segmento delle piccole imprese hanno informato la Commissione che non desideravano rispondere al questionario. Ciò significa che solo tre delle cinque società inserite nel campione hanno continuato a collaborare e che sarebbero state fornite solo informazioni parziali, o nessuna informazione, relative ai segmenti e agli Stati membri produttori individuati.

(32)

Sono stati pertanto effettuati numerosi tentativi al fine di selezionare un nuovo campione rappresentativo che rispettasse la metodologia di selezione di cui ai considerando da 17 a 28.

(33)

Al riguardo sono stati identificati in totale sei ulteriori produttori dell’Unione, che si sono dichiarati disponibili a essere inseriti nel campione, come possibili sostituti delle due società che avevano interrotto la propria collaborazione nell’ambito del campione. Queste sei ulteriori società sono state contattate e invitate a collaborare completando il questionario per i produttori dell’Unione.

(34)

Di questi sei ulteriori produttori dell’Unione contattati, uno solo, che rappresenta il segmento delle imprese medio-grandi, ha alla fine accettato di collaborare. Non è stato trovato alcun sostituto a rappresentanza della produzione in Germania, uno dei maggiori Stati membri per quanto riguarda la produzione di sacchi e sacchetti di plastica.

(35)

Non è stato pertanto possibile selezionare un nuovo campione a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché non si è potuta ottenere la rappresentatività richiesta per i segmenti e gli Stati membri produttori identificati.

(36)

Data la scarsa collaborazione da parte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione, non si è potuto ragionevolmente concludere che i dati forniti dalle società che hanno collaborato rispecchiassero la situazione dell’intera industria dell’Unione e pertanto non è stato possibile valutare adeguatamente se le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, fossero soddisfatte.

(37)

A seguito dei tentativi di selezionare un nuovo campione, un gruppo di produttori ha riaffermato il proprio impegno a partecipare attivamente al riesame in previsione della scadenza, ribadendo l’importanza per l’industria dell’Unione di mantenere le misure antidumping in vigore. Questo gruppo di produttori ha deplorato il fatto che solo uno di essi fosse stato invitato dalla Commissione a completare il questionario. In tale contesto, va osservato che la disponibilità di tali imprese a collaborare è stata esaminata in modo approfondito e sono state tutte inserite nel gruppo di società prese in considerazione per la selezione del nuovo campione. Si ricorda, tuttavia, che al fine di garantire la rappresentatività, il metodo di selezione, di cui ai considerando da 17 a 28, andava rispettato anche per il nuovo campione. Poiché soltanto una delle società del gruppo soddisfaceva le condizioni di cui sopra, solo tale società ha potuto essere invitata a far parte del campione. Le dimensioni o gli Stati membri di appartenenza delle restanti società erano già sufficientemente rappresentati nel campione.

(38)

Alcune informazioni relative alla produzione a livello nazionale, ai dati delle vendite e ad altri indicatori macroeconomici fondamentali sono pervenute dalle associazioni nazionali di Paesi Bassi, Spagna, Italia e in parte Francia. Tuttavia, l’associazione europea di convertitori di materie plastiche (European Plastics Converters Association, EuPC) non ha fornito le informazioni richieste mediante l’apposito questionario trasmesso e, pertanto, non è stato possibile raccogliere alcun dato conclusivo a livello macroeconomico in tutta l’Unione.

C.   CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI

(39)

Alla luce di quanto precede e in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza relativo alle importazioni di sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC e della Thailandia deve essere chiuso.

(40)

La scarsa collaborazione dei produttori dell’Unione e l’assenza di un campione rappresentativo hanno impedito alla Commissione di poter valutare se le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base siano soddisfatte. Pertanto non è stato possibile concludere se la scadenza delle misure in vigore comporterebbe probabilmente il persistere o la reiterazione del pregiudizio ed è opportuno chiudere l’inchiesta su tali basi.

(41)

Ne consegue che il riesame intermedio risulta privo di scopo e quindi anch’esso deve essere chiuso.

(42)

Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura delle due inchieste. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate.

(43)

Una delle parti interessate ha affermato che, dal momento che si è proposto di chiudere il riesame a causa della scarsa collaborazione dei produttori dell’Unione, occorrerebbe abolire le misure antidumping con effetto retroattivo, vale a dire a partire dal 30 settembre 2011, data in cui le misure in vigore sarebbero inizialmente dovute scadere.

(44)

In questo contesto si fa presente che la domanda di riesame è stata presentata da produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 30 % della produzione totale dell’Unione, a norma del regolamento di base. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, dispone esplicitamente che le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame. Le conclusioni indicate al considerando 40, tuttavia, non hanno avuto alcun impatto sulla legittimità dell’apertura del riesame in sé, ragione per la quale le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, secondo cui le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame, continuano ad applicarsi. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(45)

Un certo numero di produttori dell’Unione hanno inoltre risposto alla comunicazione delle conclusioni dichiarando di ritirarsi dai produttori all’origine della denuncia. Tuttavia, tenendo conto del fatto che altri produttori dell’Unione sono rimasti fermi nella propria posizione e considerando che le condizioni di rappresentatività indicate al considerando 5 erano soddisfatte al momento dell’apertura dell’inchiesta, ciò non avrebbe alcun impatto sulla procedura.

(46)

Alla luce di quanto precede, nessuna delle osservazioni pervenute ha portato a modificare le conclusioni esposte sopra. Si conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di alcuni sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC e della Thailandia deve essere chiuso e le misure devono essere abrogate. Ne consegue che l’attuale riesame intermedio di cui al considerando 3 sarà chiuso contemporaneamente alla chiusura del presente riesame in previsione della scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, attualmente classificabili ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, sono abrogate e il procedimento riguardante tali importazioni è chiuso.

Articolo 2

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, attualmente classificabili ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90, originari della Repubblica popolare cinese, avviato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2012

Per il Consiglio

Il presidente

V. SHIARLY


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 270 del 29.9.2006, pag. 4.

(3)  GU L 304 del 22.11.2007, pag. 5.

(4)  GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8.

(5)  GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5.

(6)  GU L 131 del 18.5.2011, pag. 2.

(7)  GU L 131 del 18.5.2011, pag. 10.