29.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 169/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 567/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, del 12 settembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese (2) [«regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011»], in particolare l’articolo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea («la Commissione») dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 il Consiglio ha istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»). A causa del numero elevato di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio antidumping («inchiesta iniziale»), è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 26,3 % e il 36,5 % per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione è stata fissata un’aliquota del dazio del 30,6 %. Per tutte le altre società cinesi è stata fissata un’aliquota del 69,7 %.

(2)

L’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

non ha esportato verso l’Unione i prodotti descritti all’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2009 al 31 marzo 2010) («periodo dell’inchiesta») (prima condizione),

non è collegato ad alcun esportatore o produttore in Cina assoggettato alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione), e

ha effettivamente esportato verso l’Unione i prodotti in esame dopo il periodo dell’inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione (terza condizione),

l’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l’aliquota del dazio, pari al 30,6 %, applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione.

B.   RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(3)

Una società cinese («il richiedente») ha chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società non incluse nel campione che hanno collaborato all’inchiesta iniziale («trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori»).

(4)

È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011.

(5)

Al richiedente è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare il rispetto delle tre condizioni sopraindicate.

(6)

Le prove fornite dal produttore esportatore cinese sono state considerate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione (pari al 30,6 %) e di conseguenza il suo nome può essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011.

(7)

Il richiedente e l’industria dell’Unione sono stati informati dei risultati dell’esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(8)

Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all’occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all’elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011:

«Nome

Codice addizionale TARIC

Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd.

B293»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.