16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 128/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 415/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2012

recante centosettantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 7 maggio 2012 e il 9 maggio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare due persone fisiche dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato le richieste di cancellazione dall'elenco presentate da queste persone e le relazioni globali del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2012

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono depennate dall'elenco "Persone fisiche":

"Kamal Ben Mohamed Ben Ahmed Darraji (alias Kamel Darraji). Indirizzo Via Varzi 14/A - Busto Arsizio, Varese, Italia. Data di nascita: 22.7.1967. Luogo di nascita: Menzel Bouzelfa, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L029899 (passaporto tunisino rilasciato il 14.8.1995, scaduto il 13.8.2000). Altre informazioni: (a) codice fiscale italiano: (i) DDR KML 67L22 Z352Q, (ii) DRR KLB 67L22 Z352S, (b) nel dicembre 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004."

(2)

"Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer (alias (a) Abu Al-Banaan, (b) Ibrahim Bouisir, (c) Ibrahim Buisir; (d) Ibrahim Abdul Salem Mohamed Buisir; (e) Ibrahim Buwisir; (f) Ibrhm Buwisir. Indirizzo: 20 Hillview Grove, Ballinteer, Dublin 16, Irlanda. Data di nascita: 1.9.1962. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: (a) libica, (b) irlandese. Numero di identificazione nazionale: 6977094P (numero di identificazione nazionale irlandese). N. passaporto: L038300 (passaporto irlandese rilasciato a Dublino, Irlanda, il 4 settembre 2002, annullato il 14 maggio 2009). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.2.2009."