16.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/1


REGOLAMENTO (UE) N. 386/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 2012

che attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il benessere economico dell’Unione si basa sulla creatività e sull’innovazione continue. È pertanto indispensabile adottare misure volte a garantirne un’efficace tutela, in modo da assicurare la sua futura prosperità.

(2)

I diritti di proprietà intellettuale rappresentano risorse economiche vitali, che contribuiscono a garantire a quanti operano nei settori della creatività e dell’innovazione che il loro lavoro sia ricompensato in modo equo e che il loro investimento nella ricerca e nell’elaborazione di nuove idee sia tutelato.

(3)

Un approccio solido, integrato e graduale ai diritti di proprietà intellettuale è fondamentale nell’ambito degli sforzi messi in atto per raggiungere gli obiettivi della strategia Europa 2020, tra cui l’agenda digitale europea.

(4)

La crescita costante delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale rappresenta una reale minaccia non soltanto per l’economia dell’Unione, ma anche, in molti casi, per la salute e la sicurezza dei suoi consumatori. Per contrastare con successo questo fenomeno è pertanto necessaria un’azione efficace, immediata e coordinata a livello nazionale, europeo e mondiale.

(5)

Nel contesto della generale strategia sui diritti di proprietà intellettuale delineata nella risoluzione del Consiglio, del 25 settembre 2008, su un piano europeo globale di lotta alla contraffazione e alla pirateria (3), il Consiglio ha chiesto alla Commissione di istituire un Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria. La Commissione ha dunque creato una rete di esperti provenienti dal settore pubblico e privato, descrivendone i compiti nella comunicazione «Migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno». La denominazione dell’Osservatorio europeo sulla contraffazione e la pirateria dovrebbe essere modificata in Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale («l’Osservatorio»).

(6)

Detta comunicazione ha stabilito che l’Osservatorio dovrebbe adempiere alla funzione di risorsa centrale per la raccolta, il monitoraggio e la comunicazione delle informazioni e dei dati relativi a tutte le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L’Osservatorio dovrebbe fungere da piattaforma di cooperazione tra i rappresentanti delle autorità nazionali e delle parti interessate, affinché esse possano scambiarsi idee ed esperienze sulle migliori prassi e formulare raccomandazioni ai responsabili delle politiche per l’elaborazione di strategie congiunte finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. La comunicazione ha specificato che l’Osservatorio sarebbe ospitato e gestito dai servizi della Commissione.

(7)

Nella risoluzione del 1o marzo 2010 sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (4), il Consiglio ha invitato la Commissione, gli Stati membri e l’industria a trasmettere all’Osservatorio dati affidabili e comparabili in materia di contraffazione e di pirateria, oltre a sviluppare congiuntamente e concordare, nell’ambito dello stesso Osservatorio, piani per la raccolta di ulteriori informazioni. Il Consiglio ha altresì invitato l’Osservatorio a pubblicare ogni anno un’esauriente relazione sull’entità, la portata e le principali caratteristiche del fenomeno della contraffazione e della pirateria, così come sul loro impatto sul mercato interno. La suddetta relazione annuale dovrebbe essere redatta utilizzando le informazioni pertinenti fornite in merito dalle autorità degli Stati membri, dalla Commissione e dal settore privato, nel rispetto della legislazione sulla protezione dei dati. Il Consiglio ha riconosciuto altresì l’importanza di elaborare nuovi modelli di business competitivi che permettono di ampliare l’offerta legale di contenuti culturali e creativi e, nel contempo, di prevenire e combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, quali strumenti necessari per promuovere la crescita economica, l’occupazione e la diversità culturale.

(8)

Nelle conclusioni del 25 maggio 2010 sulla futura revisione del sistema del marchio nell’Unione europea (5) il Consiglio ha invitato la Commissione a stabilire una base giuridica per il coinvolgimento dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («l’Ufficio») nelle attività connesse con il controllo del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, inclusa la lotta alla contraffazione, in particolare intensificando la sua collaborazione con gli uffici nazionali per i marchi e con l’Osservatorio. A tal riguardo, la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (6), prevede, tra l’altro, talune misure volte a promuovere la collaborazione, tra cui lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.

(9)

Nella raccomandazione del 26 marzo 2009 sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (7), il Parlamento europeo ha raccomandato al Consiglio di garantire un accesso integrale e sicuro a Internet, incoraggiando nel contempo la cooperazione tra i settori pubblico e privato ai fini del rafforzamento della collaborazione in sede di attuazione del diritto.

(10)

Nella risoluzione del 22 settembre 2010 sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno (8), il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad ampliare la collaborazione tra l’Ufficio e gli uffici nazionali per la proprietà intellettuale al fine di includervi anche la lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

(11)

Nella risoluzione del 12 maggio 2011 su «Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare» (9), il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a tenere conto dei problemi specifici incontrati dalle piccole e medie imprese nel far valere i loro diritti di proprietà intellettuale e a promuovere migliori prassi e metodi efficaci ai fini del rispetto di tali diritti.

(12)

Nella risoluzione del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea (10), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a garantire un’armonizzazione integrale e una certezza giuridica che fornisca un livello uniforme ed elevato di protezione degli individui in ogni circostanza.

(13)

In considerazione dei molteplici compiti assegnati all’Osservatorio, occorre una soluzione che garantisca la creazione di un’infrastruttura adeguata e sostenibile per lo svolgimento dei suoi compiti.

(14)

Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (11), prevede la collaborazione amministrativa tra l’Ufficio e i tribunali o le autorità degli Stati membri, nonché lo scambio di pubblicazioni tra l’Ufficio e i servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri. In base a ciò, l’Ufficio ha avviato una collaborazione con gli uffici nazionali attivi nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, l’Ufficio dispone già, in larga misura, delle esperienze e competenze necessarie per offrire un’infrastruttura adeguata e sostenibile alle attività dell’Osservatorio.

(15)

L’Ufficio ha dunque i requisiti affinché gli possa essere assegnata la gestione dei compiti sopra elencati.

(16)

I suddetti compiti dovrebbero riguardare tutti i diritti di proprietà intellettuale riconosciuti dalla direttiva 2004/48/CE, poiché in molti casi gli atti di violazione incidono su un insieme di diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, perché si ottenga un quadro completo della situazione e sia possibile definire strategie globali volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è necessario che le informazioni e lo scambio delle migliori prassi di cui sopra riguardino tutte le tipologie di diritti di proprietà intellettuale.

(17)

I compiti che l’Ufficio dovrebbe espletare possono essere correlati alle misure di esecuzione e di rendicontazione di cui alla direttiva 2004/48/CE. L’Ufficio dovrebbe pertanto fornire alle autorità nazionali o agli operatori servizi che abbiano un impatto, in particolare, sull’attuazione omogenea della direttiva e che siano suscettibili di facilitarne l’applicazione. È opportuno quindi considerare i compiti dell’Ufficio come strettamente connessi alle materie che costituiscono oggetto degli atti di ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

(18)

È opportuno che l’Osservatorio, riunito in seno all’Ufficio, diventi un centro di eccellenza per le informazioni e i dati inerenti alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, beneficiando delle competenze, dell’esperienza e delle risorse dell’Ufficio.

(19)

È opportuno che l’Ufficio funga da forum nel cui ambito si incontrino autorità pubbliche e settore privato allo scopo di garantire la raccolta, l’analisi e la divulgazione di dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sul valore dei diritti di proprietà intellettuale e le violazioni di tali diritti, di individuare e promuovere le migliori prassi e le strategie per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica relativamente all’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. È inoltre opportuno che l’Ufficio svolga altri compiti, quali ad esempio quelli volti a migliorare la comprensione del valore dei diritti di proprietà intellettuale, a intensificare lo scambio di informazioni in merito a nuovi modelli di business competitivi che ampliano l’offerta legale di contenuti culturali e creativi, ad approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale attraverso adeguate attività di formazione, ad accrescere la conoscenza delle tecniche di prevenzione della contraffazione e ad intensificare la collaborazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe essere associata alle attività svolte dall’Ufficio ai sensi del presente regolamento.

(20)

L’Ufficio dovrebbe pertanto facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, la loro azione nella lotta alle violazioni di tali diritti. L’esercizio da parte dell’Ufficio dei propri poteri ai sensi del presente regolamento non impedisce agli Stati membri di esercitare le loro competenze. Tra i compiti e le attività dell’Ufficio previsti dal presente regolamento non rientra la partecipazione a singole operazioni o indagini condotte dalle autorità competenti.

(21)

Al fine di espletare tali compiti con la massima efficienza, l’Ufficio dovrebbe consultare e cooperare con altre autorità a livello nazionale, europeo e,se del caso, internazionale, creare sinergie con le attività svolte da tali autorità ed evitare la duplicazione degli interventi.

(22)

È opportuno che l’Ufficio eserciti i compiti e le attività riguardanti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ricorrendo a fondi propri.

(23)

Relativamente ai rappresentanti del settore privato, è opportuno che l’Ufficio coinvolga, nel riunire l’Osservatorio nel quadro delle sue attività, una selezione rappresentativa dei settori economici, inclusi quelli della creatività, maggiormente interessati dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o con maggiore esperienza nel contrastarle, in particolare i rappresentanti degli aventi diritto, inclusi gli autori e gli altri creatori, nonché gli intermediari in rete. Dovrebbe altresì essere garantita un’adeguata rappresentanza dei consumatori, nonché delle piccole e medie imprese.

(24)

Gli obblighi d’informazione imposti dal presente regolamento agli Stati membri e al settore privato non dovrebbero creare oneri amministrativi superflui e dovrebbero cercare di evitare la duplicazione dei dati già forniti dai rappresentanti degli Stati membri e del settore privato alle istituzioni dell’Unione ai sensi degli obblighi di informazione vigenti nell’Unione.

(25)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire attribuire all’Ufficio compiti inerenti al rispetto di diritti di proprietà intellettuale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo del suo effetto, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito d’applicazione

Il presente regolamento affida all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) («l’Ufficio») compiti intesi a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla direttiva 2004/48/CE. Nello svolgimento di detti compiti, l’Ufficio organizza, gestisce e supporta gli incontri di esperti, rappresentanti delle autorità e delle parti interessate riuniti sotto il nome di «Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale» («l’Osservatorio»).

Tra i compiti e le attività dell’Ufficio ai sensi del presente regolamento non rientra la partecipazione a singole operazioni o indagini condotte dalle autorità competenti.

Articolo 2

Compiti e attività

1.   All’Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

a)

migliorare la comprensione del valore della proprietà intellettuale;

b)

migliorare la comprensione dell’entità e dell’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

c)

accrescere la conoscenza delle migliori prassi del settore pubblico e privato nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

d)

fornire supporto nel sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

e)

approfondire le competenze di quanti sono preposti a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

f)

affinare la conoscenza di dispositivi tecnici per prevenire e contrastare le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresi i sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità che aiutino a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti;

g)

fornire meccanismi che contribuiscono a migliorare, tra le autorità degli Stati membri attive nel settore dei diritti di proprietà intellettuale, lo scambio online di informazioni sul rispetto di tali diritti, e promuovere la cooperazione con e tra le predette autorità;

h)

adoperarsi, in consultazione con gli Stati membri, allo scopo di promuovere la collaborazione internazionale con gli uffici per la proprietà intellettuale di paesi terzi al fine di elaborare strategie e sviluppare tecniche, competenze e strumenti per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2.   Per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, l’Ufficio realizza, in conformità del programma di lavoro adottato a norma dell’articolo 7 e conformemente al diritto dell’Unione, le seguenti attività:

a)

stabilisce una metodologia trasparente di raccolta, analisi e rendicontazione di dati indipendenti, oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

b)

raccoglie, analizza e divulga dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale;

c)

raccoglie, analizza e divulga dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili circa il valore economico della proprietà intellettuale e il suo contributo alla crescita economica, al benessere, all’innovazione, alla creatività, alla diversità culturale, alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati e allo sviluppo di prodotti e servizi di alta qualità all’interno dell’Unione;

d)

presenta, a scadenze regolari, valutazioni e relazioni specifiche per settore economico, area geografica e tipologia di violazione del diritto di proprietà intellettuale, in cui si valuti, tra l’altro, l’impatto che le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale hanno sulla società e sull’economia, ivi compresa una valutazione degli effetti sulle piccole e medie imprese, nonché sulla salute, sull’ambiente, sull’incolumità e sulla sicurezza;

e)

raccoglie, analizza e divulga informazioni sulle migliori prassi tra i rappresentanti che si riuniscono nell’Osservatorio e, se del caso, formula raccomandazioni in ordine alle strategie basate su dette prassi;

f)

redige relazioni e pubblicazioni volte a sensibilizzare i cittadini dell’Unione sull’impatto delle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e, a tal fine, organizza conferenze, eventi e incontri a livello europeo ed internazionale, oltre a supportare iniziative nazionali e paneuropee, tra cui campagne online e offline, principalmente mediante la fornitura di dati e informazioni;

g)

monitora lo sviluppo di nuovi modelli di business competitivi che permettano di ampliare l’offerta legale di contenuti culturali e creativi, incoraggia lo scambio di informazioni e svolge tra i consumatori un’opera di sensibilizzazione in materia;

h)

sviluppa e organizza corsi di formazione online e di altro tipo per i funzionari nazionali che operano nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

i)

organizza riunioni ad hoc con esperti, compresi quelli del mondo accademico, e rappresentanti competenti della società civile, che lo affianchino nell’esecuzione dei compiti ad esso conferiti ai sensi del presente regolamento;

j)

individua e promuove dispositivi tecnici ad uso dei professionisti ed elabora standard di riferimento, tra cui i sistemi di tracciabilità e rintracciabilità, che aiutino a distinguere i prodotti originali da quelli contraffatti;

k)

collabora con le autorità nazionali e con la Commissione per sviluppare una rete online che agevoli lo scambio di informazioni sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale tra pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri che si occupano di tutela e rispetto di tali diritti;

l)

collabora con e crea sinergie tra servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri, compreso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di diritti di proprietà intellettuale, allo scopo di sviluppare e promuovere tecniche, competenze e strumenti finalizzati al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, compresi programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione;

m)

sviluppa, in consultazione con gli Stati membri, programmi per la fornitura di assistenza tecnica a paesi terzi, nonché sviluppa e organizza eventi e programmi di formazione specifici per i funzionari dei paesi terzi che operano nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

n)

formula raccomandazioni alla Commissione in merito a tematiche che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, su richiesta della Commissione;

o)

realizza attività parallele necessarie per consentire all’Ufficio lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

3.   Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2, l’Ufficio ottempera alle vigenti disposizioni del diritto dell’Unione in materia di protezione dei dati.

Articolo 3

Finanziamento

L’Ufficio garantisce in ogni momento che le attività affidategli in virtù del presente regolamento siano finanziate ricorrendo a mezzi propri.

Articolo 4

Riunioni dell’Osservatorio

1.   Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, l’Ufficio invita alle riunioni dell’Osservatorio, almeno una volta l’anno, rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri che operano nel settore del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e rappresentanti del settore privato, affinché possano partecipare ai lavori dell’Ufficio previsti dal presente regolamento.

2.   I rappresentanti del settore privato invitati alle riunioni dell’Osservatorio costituiscono una compagine ampia, rappresentativa ed equilibrata di enti nazionali e dell’Unione, espressione dei differenti settori economici, inclusi i settori dell’industria creativa, maggiormente colpiti dalle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale o con maggiore esperienza nel contrastarle.

Sono altresì adeguatamente rappresentati le associazioni di tutela dei consumatori e le piccole e medie imprese nonché gli autori e altri creatori.

3.   L’Ufficio invita ciascuno Stato membro ad inviare almeno un rappresentante della sua pubblica amministrazione alle riunioni dell’Osservatorio. In tale contesto, gli Stati membri garantiscono la continuità dei lavori dell’Osservatorio.

4.   Le riunioni di cui al paragrafo 1 possono essere integrate da gruppi di lavoro all’interno dell’Osservatorio, composti da rappresentanti degli Stati membri e da rappresentanti del settore privato.

5.   Ove opportuno e in aggiunta alle riunioni di cui al paragrafo 1, l’Ufficio organizza riunioni cui partecipano:

a)

rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, enti e organizzazioni degli Stati membri; o

b)

rappresentanti del settore privato.

6.   Alle riunioni di cui al presente articolo sono invitati membri o altri rappresentanti del Parlamento europeo, nonché rappresentanti della Commissione, in qualità di partecipanti o di osservatori, a seconda dei casi.

7.   I nomi dei rappresentanti presenti, l’ordine del giorno e i verbali delle riunioni di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito Internet dell’Ufficio.

Articolo 5

Obblighi di informazione

1.   Se del caso, conformemente al diritto nazionale, compresa la normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli Stati membri, su richiesta dell’Ufficio o di propria iniziativa:

a)

informano quest’ultimo delle politiche e strategie generali adottate ai fini del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di ogni relativa modifica;

b)

forniscono i dati statistici disponibili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e

c)

informano l’Ufficio della giurisprudenza rilevante in materia.

2.   Fatta salva la normativa che disciplina il trattamento dei dati personali e la tutela delle informazioni riservate, i rappresentanti del settore privato che si riuniscono nell’Osservatorio, quando possibile, su richiesta dell’Ufficio:

a)

informano quest’ultimo delle politiche e strategie adottate nel proprio settore di attività in materia di rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e di ogni relativa modifica;

b)

forniscono dati statistici sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale nel proprio settore di attività.

Articolo 6

L’Ufficio

1.   Le pertinenti disposizioni del titolo XII del regolamento (CE) n. 207/2009 si applicano allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento.

2.   Nell’esercizio dei poteri conferiti dall’articolo 124 del regolamento (CE) n. 207/2009, il presidente dell’Ufficio adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati all’Ufficio dal presente regolamento.

Articolo 7

Contenuti del programma di lavoro e della relazione di gestione

1.   L’Ufficio redige un programma di lavoro annuale che stabilisce una priorità tra le attività previste dal presente regolamento e programma le riunioni dell’Osservatorio, conformemente alle politiche e priorità dell’Unione in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e in collaborazione con i rappresentanti dell’Osservatorio di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a).

2.   Il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 è trasmesso per conoscenza al consiglio di amministrazione dell’Ufficio.

3.   La relazione di gestione di cui all’articolo 124, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 207/2009, contiene almeno le seguenti informazioni concernenti i compiti e le attività dell’Ufficio di cui al presente regolamento:

a)

una rassegna delle principali attività svolte nell’arco del precedente anno civile;

b)

i risultati raggiunti durante il precedente anno civile corredati, se del caso, da relazioni settoriali di analisi della situazione nei diversi comparti industriali e produttivi;

c)

una valutazione globale sull’adempimento dei compiti affidati all’Ufficio in virtù del presente regolamento e del programma di lavoro redatto a norma del paragrafo 1;

d)

una panoramica delle attività che l’Ufficio intende realizzare in futuro;

e)

le osservazioni sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sulle potenziali politiche e strategie future, anche in relazione alle modalità con cui è possibile intensificare un’efficace collaborazione con gli Stati membri e tra di essi;

f)

una valutazione generale dell’opportuna rappresentanza in seno all’Osservatorio di tutti i soggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2.

Prima di presentare la relazione di gestione al Parlamento europeo, alla Commissione e al consiglio di amministrazione, il presidente dell’Ufficio consulta i rappresentanti di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), sulle pertinenti sezioni della relazione.

Articolo 8

Valutazione

1.   La Commissione adotta una relazione di valutazione dell’applicazione del presente regolamento entro il 6 giugno 2017.

2.   La relazione di valutazione accerta l’applicazione del presente regolamento, in particolare in merito all’impatto del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sul mercato interno.

3.   Nel redigere la relazione di valutazione la Commissione consulta l’Ufficio, gli Stati membri e i rappresentanti riuniti nell’Osservatorio, relativamente agli aspetti di cui al paragrafo 2.

4.   La Commissione inoltra la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo e avvia sulla stessa un’ampia consultazione tra le parti interessate.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV


(1)  GU C 376 del 22.12.2011, pag. 62.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU C 253 del 4.10.2008, pag. 1.

(4)  GU C 56 del 6.3.2010, pag. 1.

(5)  GU C 140 del 29.5.2010, pag. 22.

(6)  GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45. Versione rettificata in GU L 195 del 2.6.2004, pag. 16.

(7)  GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 206.

(8)  GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 48.

(9)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(10)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(11)  GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.