13.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 103/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 310/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3, primo comma,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (2), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 23, paragrafo 4 della direttiva 2004/109/CE impone alla Commissione di istituire un meccanismo che consenta di stabilire l’equivalenza delle informazioni richieste conformemente a tale direttiva. È necessario che la Commissione adotti le disposizioni intese a stabilire criteri di equivalenza generali relativi ai principi contabili riguardanti emittenti di più di un paese. L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE prescrive altresì alla Commissione di adottare decisioni riguardo all’equivalenza dei principi contabili utilizzati da emittenti di paesi terzi e prevede che la Commissione possa consentire di utilizzare tali principi contabili per un periodo transitorio appropriato. Data la stretta correlazione tra le informazioni richieste dalla direttiva 2004/109/CE e quelle richieste dalla direttiva 2003/71/CE, è opportuno che ai fini dell’applicazione di entrambe le direttive si utilizzino gli stessi criteri per la determinazione dell’equivalenza.

(2)

Di conseguenza, il regolamento (CE) della Commissione n. 1569/2007 (3) ha stabilito le condizioni di accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato che si protrae fino al 31 dicembre 2011.

(3)

La Commissione ha valutato l’utilità e il funzionamento del meccanismo di equivalenza e ha concluso che è opportuno prorogarlo per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 2014. Visto che il periodo per il quale la Commissione ha stabilito condizioni per la concessione dell’equivalenza ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di paesi terzi scade il 31 dicembre 2011, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2012. Ciò è necessario al fine di assicurare la certezza del diritto per gli emittenti dei paesi terzi ammessi alle negoziazioni nell’Unione e di evitare il rischio che essi debbano riconciliare i loro bilanci con gli International Financial Reporting Standards (IFRS). La concessione della retroattività attenua pertanto qualsiasi potenziale onere supplementare a carico degli emittenti interessati.

(4)

Per garantire che la determinazione dell’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi avvenga in tutti i casi rilevanti per i mercati dell’Unione, è opportuno che la Commissione valuti l’equivalenza dei principi contabili di paesi terzi su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro o di un’autorità responsabile dei principi contabili o della vigilanza del mercato di un paese terzo o di propria iniziativa. Occorre che la Commissione consulti in primo luogo l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) riguardo agli aspetti tecnici della valutazione dell’equivalenza dei principi contabili in questione. È inoltre opportuno che gli emittenti nell’Unione siano autorizzati ad utilizzare gli IFRS adottati conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel paese terzo in questione.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 1569/2007 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1569/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Condizioni per l’accettazione dei principi contabili di paesi terzi per un periodo limitato

1.   Gli emittenti di paesi terzi possono essere autorizzati ad utilizzare i bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo per adempiere agli obblighi di cui alla direttiva 2004/109/CE e, in deroga all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 809/2004, fornire le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati in applicazione di tale regolamento per un periodo avente inizio dopo il 31 dicembre 2008 e con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014 nei seguenti casi:

a)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico di far convergere tali principi con gli International Financial Reporting Standards al più tardi entro il 31 dicembre 2014 ed entrambe le seguenti condizioni sono soddisfatte:

i)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha stabilito un programma di convergenza che sia completo e possa essere ultimato prima del 31 dicembre 2014;

ii)

il programma di convergenza è effettivamente attuato senza ritardi e sono state allocate le risorse necessarie al suo completamento;

b)

l’autorità del paese terzo responsabile dei principi contabili nazionali in questione ha assunto l’impegno pubblico di adottare gli International Financial Reporting Standards prima del 31 dicembre 2014 e il paese terzo ha effettivamente adottato misure per garantire la completa applicazione entro tale data.

2.   La decisione di cui al paragrafo 1 di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo viene adottata conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE.

3.   Quando la Commissione decide di prorogare la validità dei bilanci redatti conformemente ai principi contabili di un paese terzo a norma del paragrafo 1, verifica periodicamente se le condizioni di cui alla lettera a) o b) (a seconda dei casi) continuino ad essere soddisfatte, e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo.

4.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), non sono più soddisfatte, la Commissione adotta una decisione conformemente alla procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2003/71/CE e all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE che modifica la sua decisione di cui al paragrafo 1 rispetto a tali principi contabili.

5.   Quando applica il presente articolo, la Commissione consulta innanzitutto l’Aesfem, a seconda dei casi, sul programma di convergenza o sui progressi in materia di adozione degli IFRS.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(3)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66.

(4)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.