5.4.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 100/1


REGOLAMENTO (UE) N. 290/2012 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio e per la conversione delle licenze nazionali di pilotaggio e delle licenze nazionali di ingegneri di volo in licenze di pilotaggio, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Riporta altresì modalità riguardanti i certificati medici per piloti, le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e le norme per la certificazione degli esaminatori aeromedici. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sull’idoneità medica dell’equipaggio di cabina.

(2)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni di addestramento dei piloti e i centri aeromedici devono essere in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato a condizione che vengano soddisfatti taluni requisiti tecnici e amministrativi. Si devono pertanto prevedere norme riguardanti il sistema di amministrazione e gestione di tali organizzazioni.

(3)

I dispositivi di simulazione per addestramento al volo utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti devono essere certificati sulla base di un insieme di criteri tecnici. È quindi necessario definire siffatti requisiti tecnici e procedure amministrative.

(4)

In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008, i membri dell’equipaggio di cabina devono continuare a essere idonei allo svolgimento dei compiti di sicurezza loro assegnati e a mantenere un livello di competenza adeguato allo scopo. I membri dell’equipaggio impegnati in operazioni commerciali devono essere in possesso di un attestato, secondo quanto inizialmente stabilito nell’allegato III, capitolo O, lettera d) del punto OPS 1.1005 del regolamento (CEE) n. 3922/91, del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3). Di conseguenza, si profila la necessità di definire norme sulle qualifiche dell’equipaggio di cabina e sui corrispondenti attestati.

(5)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 non fa riferimento alle capacità di sorveglianza delle autorità competenti. Per tale ragione il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di definire un sistema di amministrazione e gestione delle autorità competenti e delle organizzazioni. In linea con il regolamento (CE) n. 216/2008, occorre altresì includere nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una rete delle informazioni tra Stati membri, Commissione e Agenzia.

(6)

È necessario garantire all’industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a talune condizioni, la validità dei certificati, compresi gli attestati riguardanti la formazione in materia di sicurezza, rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell’arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell’addestramento dell’equipaggio. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione il regolamento (CEE) n. 3922/91 nonché i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile («ICAO») e dalle autorità aeronautiche comuni fino al 30 giugno 2009, oltre che la legislazione vigente riguardante uno specifico ambito nazionale.

(8)

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dev’essere perciò modificato di conseguenza.

(9)

Le misure specificate nell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91 per l’attestato di formazione in materia di sicurezza dell’equipaggio di cabina sono soppresse in conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate dal presente regolamento vanno considerate come le misure corrispondenti.

(10)

L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») ha preparato un progetto di norme di attuazione e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti:

«6.

le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca degli attestati di equipaggio di cabina, oltre che i privilegi e le responsabilità dei titolari di attestati di equipaggio di cabina;

7.

le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o la revoca di certificati di organizzazioni per l’addestramento dei piloti e di centri aeromedici impegnati nella qualificazione e nella valutazione aeromedica dell’equipaggio dell’aviazione civile;

8.

i requisiti per la certificazione di dispositivi di addestramento al volo simulato e per le organizzazioni che utilizzano e operano tali dispositivi;

9.

i requisiti per il sistema di amministrazione e gestione che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, dall’Agenzia e dalle organizzazioni in relazione alle norme di cui ai punti dall’1 all’8.»;

2)

all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 11, 12 e 13:

«11)   “membro di equipaggio di cabina”: un membro dell’equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell’equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni;

12)   “personale di bordo”: l’equipaggio di condotta e l’equipaggio di cabina;

13)   “certificato, autorizzazione o organizzazione conforme alle JAR”: un certificato o un’autorizzazione rilasciati o riconosciuti oppure l’organizzazione certificata, autorizzata, registrata o riconosciuta, a norma delle procedure e della legislazione nazionale conforme alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR.»;

3)

all’articolo 4, paragrafo 1:

l’espressione «all’8 aprile 2012» è sostituita da «a che il presente regolamento trova applicazione»;

l’espressione «l’8 aprile 2017» è sostituita da «l’8 aprile 2018»;

4)

sono aggiunti i seguenti articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater:

«Articolo 10 bis

Organizzazioni di addestramento dei piloti

1.   Le organizzazioni di addestramento dei piloti devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificate.

2.   Le organizzazioni di addestramento dei piloti in possesso di certificati conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento si considerano titolari di un certificato in conformità al presente regolamento.

In questi casi i privilegi di tali organizzazioni saranno limitati ai privilegi menzionati nell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, le organizzazioni di addestramento dei piloti adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all’allegato VII al più tardi entro l’8 aprile 2014.

3.   Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR registrate in uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento sono autorizzate a fornire addestramenti per il conseguimento di una licenza di pilota privato conforme alle JAR (PPL).

4.   Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017.

Articolo 10 ter

Dispositivi di addestramento al volo simulato

1.   I dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti, a eccezione dei dispositivi di addestramento usati per l’addestramento alle prove in volo, sono conformi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere qualificati.

2.   I certificati di qualificazione per FSTD conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.

3.   Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 2 con certificati di qualificazione conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017.

Articolo 10 quater

Centri aeromedici

1.   I centri aeromedici devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificati.

2.   Le autorizzazioni per i centri aeromedici conformi alle JAR rilasciate o riconosciute da uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento.

I centri aeromedici adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all’allegato VII al più tardi entro l’8 aprile 2014.

3.   Gli Stati membri sostituiscono le autorizzazioni dei centri aeromedici di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017.»;

5)

sono aggiunti i seguenti articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater:

«Articolo 11 bis

Qualificazioni dell’equipaggio di cabina e corrispondenti attestati

1.   I membri dell’equipaggio di cabina impegnati nelle operazioni commerciali con gli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 possiedono le qualifiche e sono titolari del relativo attestato in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati V e VI.

2.   I membri dell’equipaggio di cabina che, prima della data di pubblicazione del presente regolamento, sono titolari di un attestato di formazione in materia di sicurezza rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 (“OPS dell’UE”):

a)

si considerano conformi al presente regolamento se soddisfano i requisiti applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente degli OPS dell’UE; o

b)

sono tenuti, nel caso in cui non si conformino ai requisiti delle OPS UE applicabili in materia di addestramento, controllo e attività recenti, a portare a termine tutti gli addestramenti e i controlli previsti prima di considerarsi conformi al presente regolamento; o

c)

sono tenuti, qualora non siano stati impegnati in operazioni commerciali su aeromobili per oltre 5 anni, a portare a termine il corso di addestramento iniziale e a superare l’esame corrispondente, a norma dell’allegato V, prima di considerarsi conformi al presente regolamento.

3.   Gli attestati di formazione in materia di sicurezza rilasciati a norma delle OPS dell’UE sono sostituiti con attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017.

4.   I membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri alla data di pubblicazione del presente regolamento:

a)

si considerano conformi ai requisiti di addestramento iniziale stabiliti dall’allegato V se soddisfano le disposizioni applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri; o

b)

sono tenuti, nel caso in cui non soddisfino i requisiti applicabili in materia di addestramento, controllo e volo recente delle JAR per quanto concerne il trasporto aereo commerciale con elicotteri, a portare a termine tutti gli addestramenti e i controlli previsti per operare a bordo di elicotteri, a esclusione dell’addestramento iniziale, prima di considerarsi conformi al presente regolamento; o

c)

sono tenuti, qualora non siano stati impegnati in operazioni commerciali su elicotteri per oltre 5 anni, a portare a termine il corso di addestramento iniziale e a superare l’esame corrispondente, a norma dell’allegato V, prima di considerarsi conformi al presente regolamento.

5.   Fatto salvo l’articolo 2, a tutti i membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali su elicotteri sono rilasciati attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell’allegato VI entro e non oltre l’8 aprile 2013.

Articolo 11 ter

Capacità di sorveglianza

1.   Gli Stati membri designano una o più entità come autorità competente all’interno dello Stato membro in questione, dotata degli opportuni poteri e responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione.

2.   Se uno Stato membro designa più di un’entità come autorità competente:

a)

gli ambiti di competenza di ciascuna autorità competente sono chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici;

b)

tra tali entità è istituito un coordinamento per garantire un’efficace sorveglianza di tutte le organizzazioni e persone soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione, nell’ambito dei rispettivi mandati.

3.   Gli Stati membri provvedono a che l’autorità o le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza di tutte le persone e organizzazioni interessate dal loro programma di supervisione, comprese le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri fanno in modo che il personale dell’autorità competente si astenga dall’esercitare le attività di supervisione qualora ciò possa direttamente o indirettamente determinare un conflitto di interessi, in particolare di natura familiare o economica.

5.   Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a eseguire almeno le seguenti attività:

a)

esaminare i registri, i dati, le procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti di certificazione e/o sorveglianza;

b)

prelevare copie o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;

c)

richiedere una spiegazione orale in loco;

d)

accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti;

e)

effettuare verifiche, indagini, valutazioni, ispezioni, tra cui ispezioni a terra e ispezioni a sorpresa;

f)

intraprendere o avviare provvedimenti attuativi, se del caso.

6.   I compiti di cui al paragrafo 5 sono svolti in conformità con le disposizioni di legge del relativo Stato membro.

Articolo 11 quater

Misure transitorie

Per quanto concerne le organizzazioni di cui l’Agenzia è l’autorità competente a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008:

a)

gli Stati membri trasferiscono all’Agenzia tutte le registrazioni riguardanti la supervisione di tali organizzazioni al più tardi entro l’8 aprile 2013;

b)

le procedure di certificazione avviate prima dell’8 aprile 2012 da uno Stato membro saranno perfezionate da tale Stato membro in collaborazione con l’Agenzia. Dopo il rilascio del certificato da parte dello Stato membro interessato, l’Agenzia, in qualità di autorità competente, si assume tutte le responsabilità nei confronti di tale organizzazione.»

6)

all’articolo 12 è aggiunto il seguente punto:

«1 ter.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati dal I al IV fino all’8 aprile 2013;»

7)

all’articolo 12, paragrafo 7, l’espressione «paragrafi da 2 a 6» è sostituita dall’espressione «paragrafi da 1 ter a 6»;

8)

sono aggiunti i nuovi allegati V, VI e VII, che figurano come allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2012.

2.   In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni:

a)

allegati dal V al VII fino all’8 aprile 2013;

b)

il paragrafo ORA.GEN.200, lettera a), punto 3, dell’allegato VII ai titolari di certificati di qualificazione FSTD che non sono un’organizzazione di addestramento autorizzata e non sono in possesso di un certificato di operatore aereo fino all’8 aprile 2014;

c)

gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento e ai centri aeromedici autorizzati non conformi alle JAR fino all’8 aprile 2014;

d)

il paragrafo CC.GEN.030 dell’allegato V fino all’8 aprile 2015;

e)

l’allegato V ai membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri fino all’8 aprile 2015;

f)

gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, pilota di aerostato o pilota di aliante fino all’8 aprile 2015;

g)

gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione per il rilascio di abilitazione di pilota collaudatore ai sensi del punto FCL.820 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all’8 aprile 2015.

3.   Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne trasmette notifica sia alla Commissione che all’Agenzia. Tale notifica descrive la durata e le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

(2)  GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.

(3)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.


ALLEGATO

«

ALLEGATO V

QUALIFICAZIONE DELL’EQUIPAGGIO DI CABINA IMPEGNATO IN OPERAZIONI DI TRASPORTO AEREO COMMERCIALE

[PARTE—CC]

CAPITOLO GEN

REQUISITI GENERALI

CC.GEN.001 Autorità competente

Ai fini di questa parte, l’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro in cui una persona richiede il rilascio di un attestato di equipaggio di cabina.

CC.GEN.005 Campo di applicazione

Questa parte fissa i requisiti per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina e le condizioni per la loro validità e per il loro utilizzo da parte dei titolari.

CC.GEN.015 Richiesta di un attestato di equipaggio di cabina

La richiesta di un attestato di equipaggio di cabina è presentata nelle forme e con le modalità stabilite dall’autorità competente.

CC.GEN.020 Età minima

Il richiedente un attestato di equipaggio di cabina deve aver compiuto i 18 anni.

CC.GEN.025 Privilegi e condizioni

a)

I privilegi dei titolari di un attestato di equipaggio di cabina consistono nell’operare come membri dell’equipaggio di cabina in operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

I membri dell’equipaggio di cabina possono esercitare i privilegi specificati alla lettera a) solo se:

1)

sono in possesso di un attestato di equipaggio di cabina come specificato al paragrafo CC.CCA.105; e

2)

soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi CC.GEN.030, CC.TRA.225 e i requisiti applicabili della parte MED.

CC.GEN.030 Documenti e conservazione della documentazione

Al fine di dimostrare la conformità con i requisiti applicabili come specificato al paragrafo CC.GEN.025, lettera b), ciascun titolare conserva e fornisce su richiesta l’attestato di equipaggio di cabina, l’elenco e i documenti relativi all’addestramento e ai controlli corrispondenti alla sua qualifica o alle sue qualifiche per il tipo o la variante di aeromobile, a meno che l’operatore che si avvale dei suoi servizi conservi tali documenti e, su richiesta, possa metterli prontamente a disposizione dell’autorità competente o del titolare.

CAPITOLO CCA

REQUISITI SPECIFICI PER L’ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA

CC.CCA.100 Rilascio dell’attestato di equipaggio di cabina

a)

Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati esclusivamente ai richiedenti che abbiano superato l’esame al termine di un corso di addestramento iniziale, conformemente ai requisiti di questa parte.

b)

Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati:

1)

dall’autorità competente; e/o

2)

da un’organizzazione autorizzata al rilascio dall’autorità competente.

CC.CCA.105 Validità dell’attestato di equipaggio di cabina

L’attestato di equipaggio di cabina è rilasciato con durata illimitata e rimane valido, a meno che:

a)

non venga sospeso o revocato dall’autorità competente; o

b)

il suo titolare non abbia esercitato i corrispondenti privilegi nei 60 mesi precedenti su almeno un tipo di aeromobile.

CC.CCA.110 Sospensione e revoca dell’attestato di equipaggio di cabina

a)

Se i titolari non soddisfano i requisiti della presente parte, il loro attestato di equipaggio di cabina può essere sospeso o revocato dall’autorità competente.

b)

In caso di sospensione o revoca dell’attestato di equipaggio di cabina da parte dell’autorità competente, i titolari:

1)

saranno informati per iscritto in merito a tale decisione nonché al loro diritto di ricorso in conformità alla legislazione nazionale;

2)

si asterranno dall’esercitare i privilegi garantiti dall’attestato di equipaggio di cabina;

3)

ne daranno tempestivamente comunicazione all’operatore o agli operatori che si avvalgono dei loro servizi;

4)

restituiranno l’attestato, in conformità alla procedura applicabile stabilita dall’autorità competente.

CAPITOLO TRA

REQUISITI DI ADDESTRAMENTO PER RICHIEDENTI E TITOLARI DELL’ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA

CC.TRA.215 Fornitura di addestramento

L’addestramento previsto da questa parte:

a)

è erogato da organizzazioni di addestramento o da operatori del trasporto aereo commerciale a tal fine autorizzati dall’autorità competente;

b)

è erogato da personale adeguatamente specializzato e qualificato per gli elementi trattati;

c)

è condotto secondo un programma e un sillabo documentati nell’autorizzazione in possesso dell’organizzazione.

CC.TRA.220 Corso di addestramento iniziale ed esame

a)

I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina portano a termine un percorso di addestramento iniziale per acquisire familiarità con l’ambiente aeronautico e conoscenze generali sufficienti nonché le competenze di base richieste per svolgere i compiti e ottemperare agli obblighi correlati alla sicurezza dei passeggeri e del volo nel corso di operazioni normali, anomale e di emergenza.

b)

Il programma del corso di addestramento iniziale comprende perlomeno gli elementi specificati nell’appendice 1 di questa parte. Esso prevede una formazione sia teorica che pratica.

c)

I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina sostengono un esame che tratta tutti gli elementi del programma di addestramento specificati alla lettera b), a eccezione della formazione in materia di gestione del personale di bordo (CRM), per dimostrare di aver conseguito il livello di conoscenza e di competenza richiesto alla lettera a).

CC.TRA.225 Qualificazione o qualificazioni riguardanti un tipo o una variante di aeromobile

a)

I titolari di un attestato di equipaggio di cabina valido possono operare su un aeromobile solamente se sono in possesso delle qualifiche di cui alle disposizioni applicabili della parte ORO.

b)

Per essere in possesso delle qualifiche riguardanti un tipo o una variante di aeromobile, il titolare dell’attestato:

1)

deve soddisfare i requisiti applicabili in termini di addestramento, verifica e validità, che includono, per l’aeromobile su cui deve operare:

i)

un addestramento specifico per il tipo di aeromobile, un addestramento per la conversione dell’operatore e un addestramento di familiarizzazione;

ii)

un addestramento per differenze;

iii)

un addestramento periodico;

2)

nei 6 mesi precedenti deve aver prestato servizio sul tipo di aeromobile o deve aver ultimato il corso di aggiornamento e la verifica corrispondenti prima di poter operare nuovamente su quel tipo di aeromobile.

Appendice 1 alla parte—CC

Corso di addestramento iniziale ed esame

PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO

Il programma di addestramento iniziale comprende almeno i seguenti elementi:

1.   Conoscenze teoriche generali sull’aviazione e sui regolamenti in vigore nel settore dell’aviazione, che includono tutti gli elementi pertinenti ai compiti e alle responsabilità dell’equipaggio di cabina:

1.1.

conoscenza generale della terminologia aeronautica, teoria del volo, distribuzione dei passeggeri, aree delle operazioni, meteorologia ed effetti della contaminazione di superficie dell’aeromobile;

1.2.

regolamenti in vigore nel settore dell’aviazione pertinenti all’equipaggio di cabina e al ruolo dell’autorità competente;

1.3.

compiti e responsabilità dell’equipaggio di cabina durante le operazioni e la necessità di reagire con tempestività ed efficienza alle situazioni di emergenza;

1.4.

mantenimento della competenza e dell’idoneità necessarie per operare come membro d’equipaggio di cabina, anche in relazione alle limitazioni temporali in merito al volo e al servizio, e requisiti relativi ai periodi di riposo;

1.5.

importanza di assicurare che i documenti e i manuali pertinenti siano mantenuti aggiornati e contengano, se del caso, le modifiche introdotte dall’operatore,

1.6.

importanza del fatto che l’equipaggio di cabina svolga i propri compiti conformemente al manuale operativo dell’operatore;

1.7.

importanza di tenere una riunione informativa (briefing) con l’equipaggio di cabina prima del volo e di comunicare le informazioni necessarie in materia di sicurezza, tenendo conto dei suoi compiti specifici;

1.8.

importanza di stabilire i casi in cui i membri dell’equipaggio di cabina hanno l’autorità e la responsabilità di procedere a un’evacuazione e di avviare altre procedure di emergenza.

2.   Comunicazione:

durante l’addestramento deve essere sottolineata l’importanza di una comunicazione efficace tra l’equipaggio di cabina e l’equipaggio di condotta, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e alla necessità di utilizzare un linguaggio e una terminologia comuni.

3.   Corso introduttivo sul fattore umano (HF) in aviazione e sulla gestione del personale di bordo (CRM)

Il corso deve essere impartito da almeno un istruttore CRM per equipaggio di cabina. Gli elementi dell’addestramento devono essere trattati in maniera approfondita e includere almeno i seguenti aspetti:

3.1.

aspetti generali: fattore umano in aviazione, istruzioni generali su principi e obiettivi della CRM, prestazioni umane e loro limiti;

3.2.

aspetti relativi al singolo membro dell’equipaggio di cabina: consapevolezza personale, errore umano e affidabilità, atteggiamenti e comportamenti, autovalutazione; stress e gestione dello stress; stanchezza e vigilanza; assertività; consapevolezza della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni.

4.   Assistenza ai passeggeri e sorveglianza della cabina:

4.1.

importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e del bilanciamento dell’aeromobile, delle categorie speciali di passeggeri e della necessità di far sedere i passeggeri non disabili vicino alle uscite non sorvegliate;

4.2.

disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina e degli oggetti necessari per il servizio in cabina e al rischio che essi possano divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o possano ostruire l’accesso all’equipaggiamento o alle uscite di emergenza dell’aeromobile ovvero danneggiarli;

4.3.

consigli relativi all’individuazione e alla gestione dei passeggeri che si trovano sotto l’effetto di alcol o sotto l’influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi;

4.4.

precauzioni da prendere qualora vengano trasportati animali vivi in cabina;

4.5.

interventi da attuare in caso di turbolenza, compresa la messa in sicurezza della cabina;

4.6.

metodi usati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, in modo da accelerare l’evacuazione dell’aeromobile in caso di emergenza.

5.   Aspetti di medicina aeronautica e di pronto soccorso:

5.1.

istruzioni generali sugli aspetti di medicina aeronautica e di sopravvivenza;

5.2.

effetti fisiologici del volo, con particolare riguardo all’ipossia, ai requisiti in termini di ossigeno, alla funzione delle trombe di Eustachio e ai barotraumi;

5.3.

elementi fondamentali di pronto soccorso, in caso di:

a)

mal d’aria;

b)

disturbi gastrointestinali;

c)

iperventilazione;

d)

ustioni;

e)

ferite;

f)

perdita di conoscenza;

g)

fratture e lesioni dei tessuti molli;

5.4.

emergenze mediche a bordo e corrispondenti interventi di pronto soccorso, quanto meno in caso di:

a)

asma;

b)

stress e reazioni allergiche;

c)

shock;

d)

diabete;

e)

soffocamento;

f)

epilessia;

g)

parto;

h)

ictus; e

i)

infarto del miocardio;

5.5.

utilizzo di apparecchiature appropriate tra cui ossigeno di pronto soccorso, cassetta del pronto soccorso e kit di pronto soccorso medico, e loro contenuto;

5.6.

esercitazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare effettuate da ciascun membro dell’equipaggio di cabina con un apposito manichino e tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente di un aeromobile;

5.7.

salute e igiene durante il viaggio, tra cui:

a)

igiene a bordo;

b)

rischio di contatto con malattie infettive e mezzi per ridurre tali rischi;

c)

trattamento dei rifiuti clinici;

d)

disinfezione dell’aeromobile;

e)

gestione di casi di decesso a bordo; e

f)

gestione dell’allerta, effetti fisiologici dell’affaticamento, fisiologia del sonno, ritmo circadiano e cambiamenti di fuso orario.

6.   Merci pericolose secondo le Istruzioni tecniche dell’ICAO applicabili

7.   Aspetti generali relativi alla sicurezza nel settore dell’aviazione, compresa la familiarità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008

8.   Addestramento in caso di incendio e fumo:

8.1.

porre l’accento sul dovere dell’equipaggio di cabina di far fronte con prontezza alle emergenze dovute a incendi e al fumo; in particolare, porre l’enfasi sull’importanza di individuare l’effettiva causa dell’incendio;

8.2.

importanza di informare immediatamente l’equipaggio di condotta, nonché delle azioni specifiche necessarie per il coordinamento e l’assistenza quando vengono rilevati un incendio o la presenza di fumo;

8.3.

necessità di controlli frequenti delle aree soggette a rischio di incendio, inclusi i bagni, e dei corrispondenti rivelatori di fumo;

8.4.

classificazione degli incendi e tipo appropriato di agenti estinguenti e procedure da seguire per particolari situazioni in caso di incendio;

8.5.

tecniche di applicazione degli agenti estinguenti, conseguenze di un’applicazione sbagliata e uso in spazi ristretti, inclusi un addestramento pratico sugli interventi antincendio e tecniche per indossare e utilizzare gli indumenti di protezione presenti a bordo;

8.6.

procedure generali relative ai servizi di emergenza a terra negli aeroporti.

9.   Addestramento relativo alla sopravvivenza:

9.1.

principi di sopravvivenza in ambienti ostili (ad esempio regione polare, deserto, giungla, mare); e

9.2.

addestramento alla sopravvivenza in acqua, che preveda istruzioni su come indossare e utilizzare l’equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua e su come usare canotti di salvataggio o altro equipaggiamento analogo, nonché esercitazioni sull’uso effettivo di tali attrezzature in acqua.

ALLEGATO VI

REQUISITI DELLE AUTORITÀ PER IL PERSONALE DI BORDO

[PARTE ARA]

CAPITOLO GEN

REQUISITI GENERALI

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.GEN.105   Definizioni

Ai fini di questa parte e della parte ORA, si applicano le seguenti definizioni:

1)

“metodi accettabili di rispondenza (AMC)”, norme non vincolanti adottate dall’Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento di base e alle relative norme attuative;

2)

“metodi alternativi di rispondenza”, i metodi che propongono un’alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali non sono stati adottati dall’Agenzia alcuni AMC corrispondenti;

3)

“organizzazione di addestramento approvata (ATO)”, un’organizzazione qualificata per il rilascio o il mantenimento di un’approvazione a fornire l’addestramento per le licenze di pilota e le corrispondenti abilitazioni e certificati;

4)

“modello di dispositivo di addestramento strumentale basico (modello BITD)”, una combinazione di hardware e software per la quale è stata ottenuta una qualificazione BITD;

5)

“specifiche di certificazione (CS)”, le norme tecniche adottate dall’Agenzia che riportano i metodi atti a dimostrare la conformità al regolamento di base e alle relative norme attuative e che possono essere impiegati dall’organizzazione ai fini della certificazione;

6)

“istruttore di volo (FI)”, un istruttore con i privilegi di fornire l’addestramento su un aeromobile, in conformità alla parte FCL;

7)

“dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)”, un dispositivo di addestramento che sia:

a)

nel caso di velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale basico (BITD);

b)

nel caso di elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);

8)

“qualificazione FSTD”, il livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nel documento di conformità;

9)

“utente di FSTD”, l’organizzazione o la persona che richiede a un’ATO l’addestramento, il controllo o la prova utilizzando un FSTD;

10)

“fermo macchina”, il divieto ufficiale imposto a un aeromobile di decollare e l’adozione delle misure a tal fine necessarie;

11)

“materiale esplicativo (GM)”, materiale non vincolante sviluppato dall’Agenzia che aiuta ad illustrare il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per fornire supporto all’interpretazione del regolamento di base, delle relative norme attuative e degli AMC;

12)

“ARO.RAMP”, il capitolo RAMP nell’allegato II del regolamento sulle operazioni aeree;

13)

“altro dispositivo di addestramento (OTD)”, un ausilio utilizzato per l’addestramento dei piloti diverso da un FSTD, che fornisce l’addestramento nei casi in cui non sia necessario un ambiente completo della cabina di pilotaggio;

14)

“parte ARA”, l’allegato VI del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile;

15)

“parte ORO”, l’allegato III del regolamento sulle operazioni aeree;

16)

“parte CC”, l’allegato V del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile;

17)

“parte FCL”, l’allegato I del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile;

18)

“parte MED”, l’allegato IV del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile;

19)

“parte ORA”, l’allegato VII del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile;

20)

“sede principale”, sede centrale o sede legale dell’organizzazione dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;

21)

“manuale delle prove di qualifica (QTG)”, un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell’aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell’aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero sia i dati di FSTD utilizzati a sostegno della convalida.

ARA.GEN.115   Documentazione di controllo

L’autorità competente fornisce tutti gli atti legislativi, le norme, i regolamenti, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale interessato in modo che possa svolgere i compiti assegnati e adempiere alle proprie responsabilità.

ARA.GEN.120   Metodi di rispondenza

a)

L’Agenzia sviluppa i metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative. In caso di conformità con gli AMC, i corrispondenti requisiti delle norme attuative sono soddisfatti.

b)

Possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative.

c)

L’autorità competente stabilisce un sistema per decidere con coerenza se tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da parte propria o dalle organizzazioni e persone sotto il suo controllo permettano di stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative.

d)

L’autorità competente valuta tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un’organizzazione in conformità al paragrafo ORA.GEN.120, analizzando la documentazione fornita e, se necessario, conducendo un’ispezione presso l’organizzazione.

Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme attuative, l’autorità competente senza alcun indugio:

1)

comunica al richiedente che i metodi alternativi di rispondenza possono essere applicati e, se del caso, modifica di conseguenza l’approvazione o il certificato del richiedente;

2)

ne comunica all’Agenzia il contenuto, allegando tutta la documentazione pertinente in copia;

3)

informa gli altri Stati membri dei metodi alternativi di rispondenza approvati.

e)

Nel caso in cui essa stessa utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, l’autorità competente:

1)

le mette a disposizione di tutte le organizzazioni e persone sotto il suo controllo;

2)

ne informa senza alcun indugio l’Agenzia.

L’autorità competente fornisce all’Agenzia una descrizione dettagliata dei metodi alternativi di rispondenza, comprese tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l’osservanza delle norme attuative.

ARA.GEN.125   Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente informa l’Agenzia senza alcun indugio qualora riscontri problemi significativi nell’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative.

b)

L’autorità competente fornisce all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, desunte dalle segnalazioni di eventi ricevute.

ARA.GEN.135   Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

Fatta salva la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera adeguata le informazioni relative alla sicurezza.

b)

L’Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute in materia di sicurezza e fornisce agli Stati membri e alla Commissione, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, che sono loro necessarie per reagire prontamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative.

c)

Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati per risolvere i problemi di sicurezza.

d)

I provvedimenti adottati di cui alla lettera c) sono immediatamente notificati a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarli ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. L’autorità competente comunica anche tali provvedimenti all’Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

SEZIONE II

Gestione

ARA.GEN.200   Sistema di gestione

a)

L’autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che includa quanto meno:

1)

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi adottati per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative. Le procedure sono mantenute aggiornate e vengono utilizzate come documenti di lavoro di base in seno all’autorità competente per tutti i compiti pertinenti;

2)

un numero sufficiente di addetti per assolvere ai compiti che le incombono e per adempiere alle proprie responsabilità. Tale personale dispone delle qualifiche per svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e ha le conoscenze, l’esperienza, la formazione iniziale e periodica necessarie a garantire una costante competenza. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

3)

strutture e uffici adeguati allo svolgimento dei compiti che gli sono stati assegnati;

4)

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione con i requisiti corrispondenti e l’adeguatezza delle procedure, compresa l’istituzione di un processo di audit interno nonché di un processo di gestione del rischio per la sicurezza. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di rendicontazione delle conclusioni del processo di audit all’alta dirigenza dell’autorità competente per garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

5)

una persona o un gruppo di persone che rispondono unicamente all’alta dirigenza dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per ogni settore di attività, compreso il sistema di gestione, l’autorità competente nomina una o più persone che siano responsabili globalmente della gestione del compito o dei compiti in questione.

c)

L’autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e gli aiuti necessari con altre autorità competenti interessate, anche per quanto concerne tutti i rilievi sollevati e le azioni avviate in esito alla sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia.

d)

Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell’Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche.

ARA.GEN.205   Assegnazione di compiti a enti qualificati

a)

Gli Stati membri affidano i compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di persone o organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative unicamente a enti qualificati. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente si assicura di:

1)

disporre di un sistema in funzione per valutare, inizialmente e in maniera continua, che l’ente qualificato sia conforme all’allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008.

Questo sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

2)

aver stabilito con un ente qualificato un accordo documentato e approvato da entrambe le parti al livello manageriale adeguato, in cui siano chiaramente definiti:

i)

i compiti da svolgere;

ii)

le dichiarazioni, le relazioni e i registrazioni da fornire;

iii)

le condizioni tecniche da soddisfare nell’esecuzione di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura di responsabilità;

v)

la protezione data alle informazioni acquisite nell’assolvimento di tali compiti;

b)

L’autorità competente assicura che il processo di audit interno e il processo di gestione del rischio per la sicurezza richiesti al paragrafo ARA.GEN.200, lettera a), punto 4, trattino tutti i compiti di certificazione o sorveglianza continua svolti per conto di quest’ultima.

ARA.GEN.210   Modifiche al sistema di gestione

a)

L’autorità competente si dota di un sistema per individuare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i compiti che le incombono e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative. Questo sistema deve permettere di adottare le azioni atte ad assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente aggiorna il proprio sistema di gestione per riflettere le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative in maniera tempestiva, in modo da garantire un’attuazione efficace.

c)

L’autorità competente notifica all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i compiti che le incombono e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative.

ARA.GEN.220   Tenuta dei registrazioni

a)

L’autorità competente stabilisce un sistema per la tenuta dei registrazioni che fornisca un’adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1)

le politiche e le procedure documentate del sistema di gestione;

2)

l’addestramento, la qualifica e l’approvazione del proprio personale;

3)

l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi previsti al paragrafo ARA.GEN.205, nonché i particolari dei compiti assegnati;

4)

i processi di certificazione e della sorveglianza continua delle organizzazioni certificate;

5)

i processi per il rilascio di licenze, abilitazioni, certificati e attestati al personale e per la continua sorveglianza dei titolari di tali licenze, abilitazioni, certificati e attestati;

6)

i processi per il rilascio dei certificati di qualificazione FSTD e per la sorveglianza continua dell’FSTD e dell’organizzazione che lo utilizza;

7)

la sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio dello Stato membro, ma che sono sorvegliate o certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, come concordato tra tali autorità;

8)

la valutazione e la notifica all’Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dalle organizzazioni e la valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall’autorità competente stessa;

9)

le rilievi, le azioni correttive e la data di conclusione delle azioni;

10)

i provvedimenti attuativi adottati;

11)

le informazioni sulla sicurezza e il seguito dato loro;

12)

il ricorso a misure di flessibilità in conformità all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

L’autorità competente mantiene un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni, i certificati di qualificazione FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale rilasciati.

c)

Tutti i registrazioni sono conservati per il periodo minimo specificato nel presente regolamento. In mancanza di tale indicazione, i registrazioni sono conservati per un periodo minimo di 5 anni, fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

SEZIONE III

Sorveglianza, certificazione e attuazione

ARA.GEN.300   Sorveglianza

a)

L’autorità competente verifica:

1)

il soddisfacimento dei requisiti applicabili alle organizzazioni o alle persone prima del rilascio di un certificato, un’approvazione o un certificato di qualificazione FSTD all’organizzazione oppure di una licenza, certificato, abilitazione o attestato al personale, a seconda dei casi;

2)

la continua conformità ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato, delle persone e dei titolari dei certificati di qualificazione FSTD;

3)

l’attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente come definito al paragrafo ARA.GEN.135, lettere c) e d).

b)

Tale verifica:

1)

è suffragata da documenti intesi specificamente a fornire al personale responsabile della sorveglianza sulla sicurezza una guida per lo svolgimento delle funzioni assegnate;

2)

fornisce alle persone e alle organizzazioni interessate i risultati dell’attività di sorveglianza sulla sicurezza;

3)

si fonda su verifiche e ispezioni, tra cui ispezioni a terra e ispezioni a sorpresa;

4)

fornisce all’autorità competente gli elementi probanti necessari nel caso in cui siano richieste azioni aggiuntive, compresi i provvedimenti di cui ai paragrafi ARA.GEN.350 e ARA.GEN.355.

c)

Il campo di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tiene conto dei risultati delle passate attività di sorveglianza e delle priorità di sicurezza.

d)

Fatte salve le competenze degli Stati membri e i loro obblighi come definiti alla sezione ARA.RAMP, il campo di applicazione della sorveglianza sulle attività svolte nel territorio di uno Stato membro da persone o organizzazioni stabilite o residenti in un altro Stato membro è determinato sulla base delle priorità di sicurezza, nonché delle attività di sorveglianza passate.

e)

Nel caso in cui l’attività di una persona o di un’organizzazione coinvolga più di uno Stato membro o l’Agenzia, l’autorità competente responsabile della sorveglianza di cui alla lettera a) può accettare di far svolgere tali compiti di sorveglianza dall’autorità o dalle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri dove viene svolta l’attività o dall’Agenzia. Ogni persona o organizzazione soggetta a tale accordo è informata dell’esistenza dello stesso e del suo campo di applicazione.

f)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza, incluse quelle per le ispezioni a terra e a sorpresa.

ARA.GEN.305   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente stabilisce e mantiene un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza richieste dal paragrafo ARA.GEN.300 e dalla sezione ARO.RAMP.

b)

Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente e i titolari dei certificati di qualificazione FSTD, il programma di sorveglianza è sviluppato tenendo conto della natura specifica dell’organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza passate, nonché si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma comprende all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1)

audit e ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni a sorpresa, ove opportuno;

2)

riunioni convocate tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambi siano informati in merito a questioni significative.

c)

Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente e i titolari di certificati di qualificazione FSTD è applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non ecceda i 24 mesi.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se si dimostra che si sono abbassati i livelli conseguiti in materia di sicurezza dall’organizzazione o dal titolare del certificato di qualificazione FSTD.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente stabilisca che durante i 24 mesi precedenti:

1)

l’organizzazione ha dimostrato un’efficace individuazione dei pericoli per la sicurezza aerea e la gestione dei rischi associati;

2)

l’organizzazione ha costantemente dimostrato ai sensi del paragrafo ORA.GEN.130 di aver pieno controllo su tutte le modifiche;

3)

non sono stati emessi rilievi di livello 1;

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo temporale accettato o esteso dall’autorità competente in base alla definizione di cui al paragrafo ARA.GEN.350, lettera d), punto 2.

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, in aggiunta ai punti di cui sopra, l’organizzazione avesse stabilito, e l’autorità competente approvato, un’efficace sistema di segnalazione continuo all’autorità competente sul livello conseguito in materia di sicurezza e sul rispetto della regolamentazione da parte dell’organizzazione stessa.

d)

Per le persone titolari di una licenza, di un certificato, di un’abilitazione o di un attestato rilasciato dall’autorità competente, il programma di sorveglianza include ispezioni, anche a sorpresa, ove opportuno.

e)

Il programma di sorveglianza comprende la registrazione delle date in cui devono essere svolti gli audit, le ispezioni e le riunioni e quando tali audit, ispezioni e riunioni sono stati svolti.

ARA.GEN.310   Procedura per la certificazione iniziale — Organizzazioni

a)

Al ricevimento di una richiesta per il rilascio iniziale di un certificato per un’organizzazione, l’autorità competente verifica che l’organizzazione rispetti i requisiti applicabili.

b)

Se soddisfatta della conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili, l’autorità competente rilascia il certificato o i certificati, come stabilito nelle appendici III e IV di questa parte. Il certificato o i certificati sono rilasciati per una durata illimitata. I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l’organizzazione è autorizzata a condurre sono specificati nei termini di approvazione allegati al certificato o ai certificati.

c)

Al fine di permettere a un’organizzazione di dare attuazione alle modifiche senza l’approvazione preventiva dell’autorità competente in conformità al paragrafo ORA.GEN.130, l’autorità competente deve approvare la procedura proposta dall’organizzazione, che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive il modo in cui tali modifiche verranno gestite e notificate.

ARA.GEN.315   Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di licenze, abilitazioni, certificati o attestati — Persone

a)

Al ricevimento di una richiesta per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di una licenza, abilitazione, certificato o attestato personale e di tutta la documentazione a corredo, l’autorità competente verifica che il richiedente soddisfi i requisiti applicabili.

b)

Se soddisfatta dell’osservanza dei requisiti applicabili da parte del richiedente, l’autorità competente rilascia, rinnova, ripristina o modifica la licenza, il certificato, l’abilitazione o l’attestato.

ARA.GEN.330   Modifiche — Organizzazioni

a)

Al momento della ricezione di una richiesta per una modifica che necessita un’approvazione preliminare, l’autorità competente verifica che l’organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l’approvazione.

L’autorità competente decide a quali condizioni l’organizzazione può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente stabilisca che il certificato dell’organizzazione debba essere sospeso.

Se soddisfatta della conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili, l’autorità competente approva la modifica.

b)

Fatti salvi i possibili provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l’organizzazione applichi modifiche che necessitano un’approvazione preventiva senza averla ricevuta dall’autorità competente come definito alla lettera a), l’autorità competente sospende, limita o revoca il certificato dell’organizzazione.

c)

Per le modifiche che non richiedono approvazione preventiva, l’autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall’organizzazione in conformità al paragrafo ORA.GEN.130 per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l’autorità competente:

1)

notifica all’organizzazione la non conformità e chiede ulteriori modifiche;

2)

in caso di rilievi di livello 1 o 2, agisce in conformità al paragrafo ARA.GEN.350.

ARA.GEN.350   Rilievi e azioni correttive — Organizzazioni

a)

L’autorità competente per la sorveglianza in conformità al paragrafo ARA.GEN.300, lettera a), dispone di un sistema per analizzare i rilievi in termini di rilevanza ai fini della sicurezza.

b)

L’autorità competente emette un rilievo di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, laddove le procedure e i manuali dell’organizzazione o i termini di un’approvazione o di un certificato diminuiscano la sicurezza o mettano in serio pericolo la sicurezza del volo.

Tra i rilievi di livello 1 rientrano:

1)

il mancato rilascio all’autorità competente dell’approvazione ad accedere alle strutture dell’organizzazione ai sensi del paragrafo ORA.GEN.140 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

2)

l’ottenimento o il mantenimento della validità del certificato dell’organizzazione per mezzo di falsificazione dei documenti probatori presentati;

3)

elementi che dimostrino un uso improprio o fraudolento del certificato dell’organizzazione;

4)

l’assenza di un dirigente responsabile.

c)

L’autorità competente emette un rilievo di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, laddove le procedure e i manuali dell’organizzazione o i termini di un’approvazione o certificato possano ridurre la sicurezza o mettere a repentaglio la sicurezza del volo.

d)

Nel caso in cui si riscontri un rilievo durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatta salva ogni azione aggiuntiva richiesta dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle relative norme attuative, comunica la rilievo all’organizzazione per iscritto e chiede un’azione correttiva al fine di far fronte alla non conformità o alle non conformità individuate. Se del caso, l’autorità competente informa lo Stato nel quale l’aeromobile è registrato.

1)

In caso di rilievi di livello 1, l’autorità competente agisce immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività e, se opportuno, si adopera per revocare il certificato o l’approvazione specifica o limitarne o sospenderne la validità in tutto o in parte, a seconda dell’entità del rilievo di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un’azione correttiva da parte dell’organizzazione.

2)

In caso di rilievo di livello 2, l’autorità competente:

i)

concede all’organizzazione un periodo di tempo per attuare un’azione correttiva adeguato alla natura del rilievo, che in ogni caso all’inizio non supera i 3 mesi. Alla fine di questo periodo, e a seconda della natura del rilievo, l’autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga approvato dall’autorità competente un piano di azioni correttive soddisfacente;

ii)

valuta l’azione correttiva e il piano di attuazione proposti dall’organizzazione e, se la valutazione conclude che sono sufficienti a fronteggiare la non conformità o le non conformità, li accetta.

3)

Nel caso in cui un’organizzazione non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o esteso dall’autorità competente, il rilievo è elevato a rilievo di livello 1 e sono intraprese le azioni indicate alla lettera d), punto 1, di cui sopra.

4)

L’autorità competente registra tutti i rilievi individuati o che le sono stati comunicati e, se del caso, i provvedimenti attuativi adottati, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura delle azioni per i rilievi.

e)

Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l’autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alle disposizioni del paragrafo ARA.GEN.300, lettera d), individui una non conformità con i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative da parte di un’organizzazione certificata dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, informa detta autorità competente e fornisce un’indicazione del livello del rilievo.

ARA.GEN.355   Rilievi e provvedimenti attuativi — Persone

a)

Nel caso in cui, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, vengano riscontrate dall’autorità competente responsabile per la sorveglianza ai sensi del paragrafo AR.GEN.300, lettera a), prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona titolare di una licenza, un certificato, un’abilitazione o un attestato rilasciati in osservanza del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, l’autorità competente emette un rilievo, lo registra e lo comunica per iscritto al titolare della licenza, del certificato, dell’abilitazione o dell’attestato.

b)

Nel caso in cui venga emesso un rilievo, l’autorità competente svolge un’indagine. Se il rilievo è confermato, l’autorità competente:

1)

limita, sospende o revoca la licenza, il certificato, l’abilitazione o l’attestato a seconda dei casi, laddove è stata individuata una questione di sicurezza;

2)

adotta tutti i provvedimenti attuativi aggiuntivi ritenuti necessari per prevenire il perdurare della non conformità.

c)

Se del caso, l’autorità competente informa la persona o l’organizzazione che ha rilasciato il certificato o l’attestato medico.

d)

Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l’autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alle disposizioni del paragrafo AR.GEN.300, lettera d), riscontri prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona titolare di una licenza, un certificato, un’abilitazione o un attestato rilasciati dall’autorità competente di un altro Stato membro, ne informa detta autorità competente.

e)

Nel caso in cui, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, vengano riscontrate prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona soggetta ai requisiti indicati nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative e che non sia titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato in conformità a tale regolamento e alle sue norme attuative, l’autorità competente che ha individuato la non conformità adotta tutti i provvedimenti attuativi necessari per prevenire il protrarsi di tale non conformità.

CAPITOLO FCL

REQUISITI SPECIFICI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI VOLO

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.FCL.120   Tenuta dei registrazioni

In aggiunta alla documentazione richiesta al paragrafo ARA.GEN.220, lettera a), l’autorità competente include nel suo sistema di tenuta delle registrazioni i risultati degli esami di conoscenza teorica e le valutazioni delle abilità dei piloti.

SEZIONE II

Licenze, abilitazioni e certificati

ARA.FCL.200   Procedura per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di licenze, abilitazioni o certificati

a)

Rilascio di licenze e abilitazioni. L’autorità competente deve rilasciare una licenza di pilota e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modulo stabilito all’appendice I di questa parte.

b)

Rilascio dei certificati di istruttore ed esaminatore. L’autorità competente rilascia un certificato di istruttore o esaminatore sotto forma:

1)

di annotazione dei corrispondenti privilegi nella licenza di pilota, come stabilito all’appendice I di questa parte; oppure

2)

di un documento separato, nella forma e nelle modalità specificate dall’autorità competente.

c)

Annotazione sulla licenza da parte degli esaminatori. Prima di autorizzare espressamente certi esaminatori a rinnovare o ripristinare le abilitazioni o i certificati, l’autorità competente predispone procedure appropriate.

ARA.FCL.205   Monitoraggio degli esaminatori

a)

L’autorità competente sviluppa un programma di sorveglianza per monitorare la condotta e le prestazioni degli esaminatori, prendendo in considerazione:

1)

il numero degli esaminatori che ha certificato; e

2)

il numero degli esaminatori certificati da altre autorità competenti, che esercitano i propri privilegi nel territorio in cui l’autorità competente effettua la sorveglianza.

b)

L’autorità competente mantiene un elenco degli esaminatori che ha certificato e degli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i propri privilegi nel territorio di sua pertinenza e ai quali l’autorità competente ha fornito un briefing in conformità al paragrafo FCL.1015, lettera c), punto 2. L’elenco indica i privilegi degli esaminatori e deve essere pubblicato e mantenuto aggiornato dall’autorità competente.

c)

L’autorità competente sviluppa procedure per la nomina degli esaminatori incaricati della conduzione delle prove di abilità.

ARA.FCL.210   Informazioni per gli esaminatori

L’autorità competente può fornire agli esaminatori che ha certificato e agli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i propri privilegi nel loro territorio i criteri di sicurezza da rispettare quando vengono condotte prove di abilità e controlli di professionalità in un aeromobile.

ARA.FCL.215   Periodo di validità

a)

Al momento del rilascio o del ripristino di un’abilitazione o di un certificato, l’autorità competente o, nel caso di ripristino, l’esaminatore espressamente autorizzato dall’autorità competente estende il periodo di validità fino alla fine del mese corrispondente.

b)

Al momento del rinnovo di un’abilitazione, di un certificato di istruttore o esaminatore, l’autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato dall’autorità competente estende il periodo di validità dell’abilitazione o del certificato fino alla fine del mese corrispondente.

c)

L’autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato a tale scopo dall’autorità competente riporta la data di scadenza sulla licenza o sul certificato.

d)

L’autorità competente può sviluppare procedure per permettere ai titolari di una licenza o di un certificato di esercitare i privilegi per un periodo massimo di 8 settimane dopo il superamento dell’esame o degli esami pertinenti, in attesa dell’approvazione della licenza o del certificato.

ARA.FCL.220   Procedura per la riemissione di una licenza di pilotaggio

a)

L’autorità competente procede alla riemissione di una licenza ogniqualvolta sia necessario per ragioni amministrative e:

1)

a seguito del rilascio iniziale di un’abilitazione; o

2)

quando viene completato il paragrafo XII della licenza di cui all’appendice I di questa parte e non rimane altro spazio.

b)

Soltanto le abilitazioni e i certificati in corso di validità sono trasferiti nella nuova licenza.

ARA.FCL.250   Limitazione, sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e certificati

a)

L’autorità competente limita, sospende o revoca come opportuno una licenza di pilota e le relative abilitazioni o i relativi certificati in conformità al paragrafo ARA.GEN.355, per esempio nei seguenti casi:

1)

se la licenza di pilota, l’abilitazione o il certificato sono stati ottenuti per mezzo di falsificazione dei documenti probatori presentati;

2)

se il giornale di bordo e i registrazioni delle licenze o dei certificati sono stati falsificati;

3)

se il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti applicabili della parte FCL;

4)

se vengono esercitati i privilegi di una licenza, abilitazione o certificato sotto l’effetto di alcol o droghe;

5)

in presenza di non conformità ai requisiti operativi applicabili;

6)

se è comprovato un uso improprio o fraudolento del certificato; oppure

7)

se, in una fase qualsiasi, l’espletamento dei doveri o delle responsabilità dell’esaminatore di volo è stato inaccettabile.

b)

L’autorità competente può anche limitare, sospendere o revocare una licenza, abilitazione o certificato a seguito della richiesta scritta del titolare della licenza o del certificato.

c)

Tutte le prove di abilità, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza condotti durante la sospensione o a seguito della revoca di un certificato di esaminatore non saranno validi.

SEZIONE III

Esami di conoscenza teorica

ARA.FCL.300   Procedure d’esame

a)

L’autorità competente attua le disposizioni e le procedure necessarie per permettere ai richiedenti di sottoporsi agli esami di conoscenza teorica in conformità ai requisiti applicabili della parte FCL.

b)

Nel caso di ATPL, MPL, licenza di pilota commerciale (CPL) e abilitazioni strumentali, tali procedure devono soddisfare tutti i punti seguenti:

1)

gli esami devono essere svolti per iscritto o sotto forma computerizzata;

2)

le domande di esame sono selezionate a cura dell’autorità competente dalla banca domande centrale europea (ECQB), avvalendosi di un metodo comune che permetta di coprire l’intero programma in ogni materia. L’ECQB è una banca dati di domande a risposta multipla detenuta dall’Agenzia;

3)

l’esame in comunicazioni può essere fornito separatamente da quelli nelle altre materie. Un richiedente che abbia preventivamente superato uno o entrambi gli esami sulle comunicazioni VFR o IFR non è riesaminato nelle sezioni corrispondenti.

c)

L’autorità competente informa i richiedenti delle lingue disponibili per gli esami.

d)

L’autorità competente stabilisce procedure opportune per assicurare l’integrità degli esami.

e)

Se l’autorità competente ritiene che il richiedente non si attenga alle procedure d’esame durante lo stesso, ciò è valutato come bocciatura del richiedente nella singola materia o all’esame nel suo insieme.

f)

L’autorità competente vieta ai richiedenti sorpresi a imbrogliare di sottoporsi a qualsiasi altro esame per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell’esame nel quale sono stati scoperti.

CAPITOLO CC

REQUISITI SPECIFICI PER L’EQUIPAGGIO DI CABINA

SEZIONE I

Attestati di equipaggio di cabina

ARA.CC.100   Procedure per gli attestati di equipaggio di cabina

a)

L’autorità competente stabilisce procedure per il rilascio, la tenuta delle registrazioni e la sorveglianza degli attestati di equipaggio di cabina in conformità ai paragrafi ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 e ARA.GEN.300.

b)

Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati utilizzando il formato e le specifiche stabilite nell’appendice II di questa parte:

1)

dall’autorità competente;

e/o, previa decisione di uno Stato membro;

2)

da un’organizzazione autorizzata al rilascio dall’autorità competente.

c)

L’autorità competente rende pubblici:

1)

l’organismo o gli organismi autorizzati all’emissione degli attestati di equipaggio di cabina sul territorio di pertinenza; e

2)

l’elenco delle organizzazioni eventualmente autorizzate al rilascio di detti attestati.

ARA.CC.105   Sospensione o revoca degli attestati di equipaggio di cabina

L’autorità competente adotta provvedimenti ai sensi del paragrafo ARA.GEN.355, inclusa la sospensione o la revoca di un attestato di equipaggio di cabina, almeno nei seguenti casi:

a)

in presenza di non conformità con la parte CC o con i requisiti applicabili delle parti ORO e CAT, nel caso in cui sia stata individuata una questione di sicurezza;

b)

se si ottiene o mantiene la validità dell’attestato di equipaggio di cabina mediante falsificazione dei documenti probatori presentati;

c)

se si esercitano i privilegi di un attestato di equipaggio di cabina sotto l’influenza di alcol o droghe;

d)

se è comprovato un uso improprio o fraudolento dell’attestato di equipaggio di cabina.

SEZIONE II

Organizzazioni che offrono addestramento per l’equipaggio di cabina o che rilasciano attestati di equipaggio di cabina

ARA.CC.200   Approvazione di organizzazioni a fornire addestramento all’equipaggio di cabina o a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina

a)

Prima del rilascio a un’organizzazione di addestramento o a un operatore di trasporto aereo commerciale di un’approvazione a fornire addestramento all’equipaggio di cabina, l’autorità competente verifica che:

1)

la condotta, il programma di studio e i programmi corrispondenti dei corsi di addestramento forniti dall’organizzazione soddisfino i corrispondenti requisiti della parte CC;

2)

i dispositivi di addestramento utilizzati dall’organizzazione rappresentino realisticamente l’ambiente del compartimento passeggeri del tipo o dei tipi di aeromobile e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature che devono essere utilizzati dall’equipaggio di cabina;

3)

gli addestratori e gli istruttori che conducono le sessioni di addestramento siano sufficientemente esperti e qualificati nella materia su cui verte la loro attività formativa.

b)

Se in uno Stato membro le organizzazioni possono essere autorizzate al rilascio degli attestati di equipaggio di cabina, l’autorità competente concede tali autorizzazioni unicamente a organizzazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a). Prima di concedere tale approvazione, l’autorità competente:

1)

valuta la capacità e la responsabilità dell’organizzazione ai fini dell’espletamento dei corrispondenti compiti;

2)

assicura che l’organizzazione abbia stabilito procedure documentate per l’esecuzione dei compiti corrispondenti, inclusa la conduzione di esami da parte di personale qualificato a tali fini e privo di conflitti di interesse, nonché per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina in conformità ai paragrafi ARA.GEN.315 e ARA.CC. 100, lettera b);

3)

richiede all’organizzazione di fornire informazioni e la documentazione relativa agli attestati di equipaggio di cabina rilasciati e ai loro titolari, in quanto rilevanti per l’autorità competente per assolvere ai suoi compiti di tenuta delle registrazioni, sorveglianza e attuazione.

CAPITOLO ATO

REQUISITI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO)

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.ATO.105   Programma di sorveglianza

Il programma di sorveglianza delle ATO include il monitoraggio degli standard del corso, compreso il campionamento dei voli di addestramento con gli studenti, se appropriato all’aeromobile utilizzato.

ARA.ATO.120   Tenuta dei registrazioni

In aggiunta ai registrazioni richiesti al paragrafo ARA.GEN.220, l’autorità competente comprende nel suo sistema di tenuta delle registrazioni i dettagli dei corsi forniti dall’ATO e, se applicabile, la documentazione inerente agli FSTD utilizzati per l’addestramento.

CAPITOLO FSTD

REQUISITI SPECIFICI PER LA QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD)

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.FSTD.100   Procedura di valutazione iniziale

a)

Al ricevimento di una richiesta per una qualificazione FSTD, l’autorità competente:

1)

valuta l’FSTD sottoposto alla valutazione iniziale o all’aggiornamento a fronte della base di qualificazione applicabile;

2)

valuta l’FSTD negli ambiti che risultano essenziali al completamento dell’addestramento dei membri dell’equipaggio di volo, al processo di verifica e controllo, come opportuno;

3)

conduce verifiche oggettive, soggettive e prove di funzionalità in conformità alla base di qualificazione e analizza i risultati di tali verifiche per stabilire il manuale delle prove di qualifica (QTG);

4)

verifica che l’organizzazione che utilizza l’FSTD sia conforme ai requisiti applicabili. Ciò non si applica alla valutazione iniziale dei dispositivi di addestramento strumentale basico (BITD).

b)

L’autorità competente approva il QTG solo dopo il completamento della valutazione iniziale dell’FSTD e quando tutte le discrepanze nel QTG sono state risolte in modo soddisfacente per l’autorità competente. Il QTG risultante dalla procedura di valutazione iniziale costituirà la guida base per la prova di qualificazione (MQTG), su cui si fonderanno la qualificazione FSTD e le successive valutazioni periodiche dell’FSTD.

c)

Base di qualificazione e condizioni speciali.

1)

L’autorità competente può stabilire condizioni speciali per la base di qualificazione FSTD quando i requisiti del paragrafo ORA.FSTD.210, lettera a), sono soddisfatti e viene dimostrato che le condizioni speciali garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nella specifica di certificazione applicabile.

2)

Nel caso in cui l’autorità competente, e non l’Agenzia, abbia stabilito condizioni speciali per la base di qualificazione di un FSTD, essa ne dà notifica all’Agenzia senza alcun indugio. La notifica è accompagnata da una descrizione completa delle condizioni speciali stabilite e da una valutazione della sicurezza che dimostri che viene raggiunto un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nella specifica di certificazione applicabile.

ARA.FSTD.110   Rilascio di un certificato di qualificazione FSTD

a)

Una volta ultimata la valutazione dell’FSTD, e se soddisfatta della rispondenza dell’FSTD alla base di qualificazione applicabile ai sensi del paragrafo ORA.FSTD.210 nonché della conformità dell’organizzazione che ne fruisce ai requisiti applicabili per mantenere la qualificazione dell’FSTD ai sensi del paragrafo ORA.FSTD.100, l’autorità competente rilascia il certificato di qualificazione FSTD per una durata illimitata, utilizzando il modulo stabilito nell’appendice IV di questa parte.

ARA.FSTD.115   Qualificazione FSTD provvisoria

a)

Qualora siano introdotti programmi per nuovi aeromobili, se non risulta possibile la conformità ai requisiti stabiliti in questo capitolo per la qualificazione FSTD, l’autorità competente può rilasciare un livello di qualificazione FSTD provvisoria.

b)

Per i simulatori integrali di volo (FFS), un livello di qualificazione provvisorio è concesso soltanto ai livelli A, B o C.

c)

Questo livello di qualificazione provvisoria è valido fino a quando può essere rilasciato un livello di qualificazione definitivo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni.

ARA.FSTD.120   Mantenimento di una qualificazione FSTD

a)

L’autorità competente monitora costantemente l’organizzazione che utilizza l’FSTD per verificare che:

1)

la serie completa di verifiche nel MQTG venga condotta nuovamente in maniera progressiva su un periodo di 12 mesi;

2)

i risultati delle valutazioni ricorrenti continuino a soddisfare gli standard di qualificazione e siano datati e conservati;

3)

venga attuato un sistema di controllo della configurazione per garantire la continua integrità dell’hardware e del software dell’FSTD qualificato.

b)

L’autorità competente conduce valutazioni periodiche degli FSTD in conformità alle procedure descritte al paragrafo ARA.FSTD.100. Queste valutazioni sono effettuate:

1)

ogni anno, nel caso di un simulatore integrale di volo (FFS), di un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o di un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT); l’inizio di ciascun periodo ricorrente di 12 mesi coincide con la data di qualificazione iniziale. La valutazione ricorrente dell’FSTD avviene entro i 60 giorni precedenti alla fine di tale periodo ricorrente di valutazione di 12 mesi;

2)

ogni 3 anni, nel caso di un BITD.

ARA.FSTD.130   Modifiche

a)

Al ricevimento di una richiesta di modifica al certificato di qualificazione FSTD, l’autorità competente rispetta gli elementi applicabili dei requisiti della procedura di valutazione iniziale come descritto al paragrafo ARA.FSTD.100, lettere a) e b).

b)

L’autorità competente può completare una valutazione speciale a seguito di modifiche profonde o quando le prestazioni di un FSTD non sembrano essere pari al livello di qualificazione iniziale.

c)

L’autorità competente conduce sempre una valutazione speciale prima di concedere un livello più elevato di qualificazione all’FSTD.

ARA.FSTD.135   Rilievi e azioni correttive — Certificato di qualificazione FSTD

L’autorità competente limita, sospende o revoca, come opportuno, un certificato di qualificazione FSTD in conformità al paragrafo ARA.GEN.350, per esempio nei casi seguenti:

a)

se il certificato di qualificazione FSTD è stato ottenuto mediante la falsificazione dei documenti probatori presentati;

b)

se l’organizzazione che utilizza l’FSTD non può più dimostrare che tale dispositivo risponde alla rispettiva base di qualificazione;

c)

se l’organizzazione che utilizza l’FSTD non soddisfa più i requisiti applicabili della parte ORA.

ARA.FSTD.140   Tenuta delle registrazioni

Oltre alle registrazioni previste al paragrafo ARA.GEN.220, l’autorità competente mantiene e aggiorna l’elenco degli FSTD qualificati sotto il suo controllo, le date in cui devono essere svolte le valutazioni e quando queste sono state svolte.

CAPITOLO AeMC

REQUISITI SPECIFICI PER I CENTRI AEROMEDICI (AeMC)

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.AeMC.110   Procedura di certificazione iniziale

La procedura di certificazione per un AeMC segue le disposizioni di cui al paragrafo ARA.GEN.310.

ARA.AeMC.150   Rilievi e azioni correttive — AeMC

Fatto salvo il paragrafo ARA.GEN.350, i rilievi di livello 1 includono, a scopo meramente esemplificativo, quanto segue:

a)

la mancata nomina di un capo del centro aeromedico;

b)

l’inosservanza del segreto medico sulle registrazioni aeromediche;

c)

la mancata presentazione all’autorità competente dei dati medici e statistici per scopi di sorveglianza.

CAPITOLO MED

REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA

SEZIONE I

Disposizioni generali

ARA.MED.120   Ispettori medici

L’autorità competente nomina uno o più ispettori medici per svolgere i compiti descritti nella presente sezione. L’ispettore medico deve essere iscritto all’ordine professionale competente, essere laureato in medicina e vantare:

a)

un’esperienza professionale successiva alla laurea in medicina di almeno cinque anni;

b)

conoscenze specifiche ed esperienza in medicina aeronautica;

c)

una formazione specifica nella certificazione medica.

ARA.MED.125   Rinvio all’autorità competente per il rilascio delle licenze

Nel caso in cui un AeMC o un esaminatore aeromedico (AME) rinvii la decisione sull’idoneità di un richiedente all’autorità competente per il rilascio delle licenze:

a)

l’ispettore medico o il personale medico incaricato dall’autorità competente valuta la documentazione medica di cui trattasi e richiede, se necessario, ulteriori documenti, esami e verifiche mediche;

b)

l’ispettore medico determina l’idoneità del richiedente al rilascio di un certificato medico con una o più limitazioni come del caso.

ARA.MED.130   Formato del certificato medico

Il formato del certificato medico deve essere conforme all’appendice VI di questa parte.

ARA.MED.135   Moduli aeromedici

L’autorità competente utilizza:

a)

un modulo di richiesta di certificato medico;

b)

il modulo di referto medico per i richiedenti di classe 1 e classe 2;

c)

il modulo di referto medico per i richiedenti una licenza di pilota per aeromobili leggeri (LAPL).

ARA.MED.145   Notifica del medico generale (GMP) all’autorità competente

L’autorità competente stabilisce se del caso un processo di notifica per i medici generici (GMP) al fine di garantire che il GMP sia consapevole dei requisiti medici fissati al paragrafo MED.B.095.

ARA.MED.150   Tenuta delle registrazioni

a)

In aggiunta alle registrazioni richieste al paragrafo ARA.GEN.220, l’autorità competente include nel suo sistema di tenuta dei registrazioni i dettagli degli esami aeromedici e le valutazioni presentate dagli AME, dagli AeMC o dai GMP.

b)

Tutti le registrazioni aeromediche dei titolari delle licenze sono conservati per un periodo minimo di 10 anni dopo la scadenza del loro ultimo certificato medico.

c)

Ai fini delle valutazioni aeromediche e della standardizzazione, le registrazioni aeromediche, previo consenso scritto del richiedente/titolare della licenza, sono messe a disposizione:

1)

di un AeMC, AME o GMP al fine di completare una valutazione aeromedica;

2)

di un comitato per la valutazione medica, eventualmente istituito dall’autorità competente per il riesame dei casi limite;

3)

di specialisti medici interessati al fine di completare una valutazione aeromedica;

4)

dell’ispettore medico dell’autorità competente di un altro Stato membro al fine di collaborare nell’attività di sorveglianza;

5)

del richiedente/titolare della licenza interessato su richiesta scritta;

6)

dell’Agenzia per scopi di standardizzazione, previa cancellazione dei dati personali del richiedente/titolare della licenza.

d)

L’autorità competente può rendere disponibili le registrazioni aeromediche per fini diversi da quelli di cui alla lettera c), ai sensi della direttiva 95/46/CE come recepita nell’ordinamento nazionale.

e)

L’autorità competente mantiene gli elenchi:

1)

di tutti gli AME in possesso di un certificato in corso di validità rilasciato dalla stessa autorità;

2)

se del caso, di tutti i GMP che svolgono le funzioni di AME entro i confini nazionali.

La lista è divulgata agli altri Stati membri e all’Agenzia su richiesta.

SEZIONE II

Esaminatori aeromedici (AME)

ARA.MED.200   Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di un certificato AME

a)

La procedura di certificazione per un AME segue le disposizioni di cui al paragrafo ARA.GEN.315. Prima del rilascio del certificato, l’autorità competente deve essere in possesso delle prove che dimostrino che lo studio medico dell’AME è dotato di tutte le apparecchiature per svolgere esami aeromedici all’interno del campo di applicazione del certificato AME richiesto.

b)

Se soddisfatta della rispondenza dell’AME ai criteri applicabili, l’autorità competente rilascia, rinnova o ripristina il certificato AME per un periodo di tre anni, utilizzando il modulo riportato nell’appendice VII di questa parte.

ARA.MED.240   Medici generici (GMP) che svolgono le funzioni di esaminatori aeromedici (AME)

L’autorità competente di uno Stato membro notifica all’Agenzia e alle autorità competenti di altri Stati membri se gli esami aeromedici per la LAPL possono essere svolti entro i confini nazionali dai medici generici (GMP).

ARA.MED.245   Sorveglianza continua di AME e GMP

Nello sviluppare il programma di sorveglianza continua di cui al paragrafo ARA.GEN.305, l’autorità competente tiene in considerazione il numero di AME e GMP che esercitano i loro privilegi nel territorio in cui l’autorità competente svolge l’attività di sorveglianza.

ARA.MED.250   Limitazione, sospensione o revoca di un certificato di esaminatore aeromedico (AME)

a)

L’autorità competente limita, sospende o revoca un certificato AME nei seguenti casi:

1)

se l’AME non è più conforme ai requisiti applicabili;

2)

se non sono rispettati i criteri per la certificazione o il mantenimento della certificazione;

3)

se la tenuta delle registrazioni aeromediche è carente o sono presentati dati o informazioni incorrette;

4)

se sono falsificati registrazioni, certificati o documenti medici;

5)

se sono occultati fatti inerenti a una richiesta o a un titolare di certificato medico o sono effettuate dichiarazioni o rappresentazioni false o fraudolente all’autorità competente;

6)

se non sono corretti i rilievi scaturiti da un audit dello studio dell’AME;

7)

su richiesta dell’AME certificato.

b)

Il certificato di un AME è automaticamente revocato in una delle seguenti circostanze:

1)

revoca a uno studio dell’approvazione all’esercizio della professione medica;

2)

cancellazione dall’albo dei medici.

ARA.MED.255   Provvedimenti attuativi

Nel caso in cui vengano riscontrate prove, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, che dimostrino una non conformità da parte di un AeMC, AME o GMP, l’autorità competente per il rilascio delle licenze riesamina i certificati medici rilasciati da tale AeMC, AME o GMP e potrà invalidarli se necessario per garantire la sicurezza del volo.

SEZIONE III

Certificazione medica

ARA.MED.315   Esame dei referti medici

L’autorità competente per il rilascio delle licenze dispone di un procedimento per:

a)

esaminare i referti medici e le valutazioni ricevute dagli AeMC, AME e GMP e per informarli di eventuali incongruenze, errori o inesattezze commessi durante il processo di valutazione; e

b)

assistere gli AME e gli AeMC dietro loro richiesta in merito alla decisione sull’idoneità aeromedica nei casi controversi.

ARA.MED.325   Procedura di riesame

L’autorità competente stabilisce una procedura per la revisione dei casi limite e controversi mediante consulenti medici indipendenti, esperti nel settore della medicina aeronautica, al fine di esprimere osservazioni e pareri sull’idoneità di un richiedente alla certificazione medica.

Appendice I DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA

Licenza d’equipaggio di condotta

La licenza d’equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato membro in conformità alla parte FCL è conforme alle seguenti specifiche.

a)

Contenuto. Il numero della voce deve essere sempre stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci “permanenti” mentre le voci da XII a XIV sono le voci “variabili”, che possono essere incluse in una parte separata o rimovibile del modulo principale. Tutte le parti separate o rimovibili devono essere chiaramente individuabili come parti della licenza.

1)

Voci permanenti:

I)

Stato che ha rilasciato la licenza;

II)

titolo della licenza;

III)

numero seriale della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da “FCL” e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini;

IV)

nome del titolare (in caratteri latini, anche se la lingua nazionale non è in caratteri latini);

IVa)

data di nascita;

V)

indirizzo del titolare;

VI)

nazionalità del titolare;

VII)

firma del titolare;

VIII)

autorità competente e, se del caso, condizioni per il rilascio della licenza;

IX)

certificazione di validità e approvazione dei privilegi concessi;

X)

firma del funzionario che ha rilasciato la licenza e data del rilascio;

XI)

sigillo o timbro dell’autorità competente.

2)

Voci variabili

XII)

abilitazioni e certificati: certificati per classe, tipo, istruttore ecc., con le date di scadenza. I privilegi di radiotelefonia (R/T) possono essere riportati sul modulo della licenza o su un certificato separato;

XIII)

note: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, comprese le approvazioni delle competenze linguistiche e le abilitazioni per gli aeromobili di cui all’allegato II, se utilizzate per il trasporto aereo commerciale;

XIV)

tutti gli altri dettagli richiesti dall’autorità competente (per esempio, luogo di nascita/luogo di provenienza).

b)

Materiale. La carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo saranno chiaramente autorizzate dall’autorità competente.

c)

Lingua. Le licenze devono essere scritte nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese nonché in tutte le altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente.

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Appendice II DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA

Formato standard AESA per gli attestati di equipaggio di cabina

Gli attestati di equipaggio di cabina rilasciati in uno Stato membro in conformità alla parte CC devono essere conformi alle seguenti specifiche:

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Istruzioni:

a)

l’attestato di equipaggio di cabina comprende tutte le voci specificate nel modulo 142 AESA in conformità alle seguenti voci da 1 a 12;

b)

le dimensioni sono pari a un ottavo di A4 e il materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura;

c)

il documento è stilato in inglese e nelle altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente;

d)

il documento è rilasciato dall’autorità competente o da un’organizzazione autorizzata a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina. In quest’ultimo caso deve essere riportato un riferimento all’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro;

e)

l’attestato di equipaggio di cabina viene riconosciuto in tutti gli Stati membri e non è necessario sostituire il documento quando si lavora in un altro Stato membro.

Voce 1

:

titolo «ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA» e riferimento alla parte CC

Voce 2

:

il numero di riferimento dell’attestato inizia con il codice ONU dello Stato membro seguito da almeno gli ultimi 2 numeri dell’anno del rilascio e un riferimento/numero individuale secondo un codice stabilito dall’autorità competente (ad esempio, BE-08-xxxx).

Voce 3

:

lo Stato membro dove viene rilasciato l’attestato.

Voce 4

:

cognome e nome come indicato nel documento d’identità del titolare.

Voci 5 e 6

:

data, luogo di nascita e nazionalità come indicato nel documento d’identità del titolare.

Voce 7

:

firma del titolare.

Voce 8

:

vanno indicati gli estremi identificativi dell’autorità competente dello Stato membro in cui viene rilasciato l’attestato e il nome completo dell’autorità competente, l’indirizzo postale, il sigillo ufficiale e il logo, se del caso.

Voce 9

:

se l’autorità competente è l’ente che rilascia la licenza, si riporta la dicitura «autorità competente» e il sigillo ufficiale o timbro.

Nel caso di un’organizzazione autorizzata, si riportano gli estremi identificativi e almeno il nome completo dell’organizzazione, l’indirizzo postale e, se applicabile, il logo nonché:

a)

nel caso di un operatore di trasporto aereo commerciale, il numero del certificato di operatore aereo (AOC) e il riferimento dettagliato alle autorizzazioni dell’autorità competente a fornire addestramento all’equipaggio di cabina e a rilasciare attestati; oppure

b)

nel caso di un’organizzazione di addestramento autorizzata, il numero di riferimento della corrispondente approvazione da parte dell’autorità competente.

Voce 10

:

firma del funzionario che agisce per conto dell’ente che rilascia l’attestato.

Voce 11

:

la data deve essere indicata in formato standard, vale a dire giorno/mese/anno per esteso (ad esempio 22/02/2008).

Voce 12

:

la stessa frase in inglese e la sua traduzione completa e precisa nelle altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente.

Appendice III DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA

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Appendice IV DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO

Introduzione

Per il certificato di qualificazione FSTD si utilizza il modulo 145 AESA. Tale documento deve contenere la specifica FSTD, incluse tutte le limitazioni e autorizzazioni speciali o approvazioni, se applicabili all’FSTD in questione. Il certificato di qualificazione deve essere scritto in inglese e in tutte le lingue stabilite dall’autorità competente.

Gli FSTD convertibili devono avere un certificato di qualificazione distinto per ciascun tipo di aeromobile. L’installazione di motori ed equipaggiamento diversi su un FSTD non comporta certificati di qualificazione distinti. Tutti i certificati di qualificazione devono avere un numero seriale con il prefisso formato da un codice a lettere, proprio dell’FSTD in questione. Il codice a lettere è specifico per l’autorità competente che rilascia il certificato.

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Appendice V DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA

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Appendice VI DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA

FORMATO DEL CERTIFICATO MEDICO AESA STANDARD

Il certificato medico è conforme alle seguenti specifiche:

a)

Contenuto

1)

Lo Stato in cui la licenza di pilota è stata rilasciata o richiesta (I).

2)

Classe del certificato medico (II).

3)

Numero del certificato che inizia con il codice ONU dello Stato in cui la licenza di pilota è stata rilasciata o richiesta, seguito da un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini (III).

4)

Nome del titolare (IV).

5)

Nazionalità del titolare (VI).

6)

Data di nascita del titolare: (gg/mm/aaaa) (XIV).

7)

Firma del titolare (VII).

8)

Limitazioni (XIII).

9)

Data di scadenza del certificato medico (IX) per:

 

operazioni commerciali di trasporto passeggeri a pilotaggio singolo di classe 1,

 

altre operazioni commerciali di classe 1,

 

classe 2,

 

LAPL.

10)

Data dell’esame medico.

11)

Data dell’ultimo elettrocardiogramma.

12)

Data dell’ultimo audiogramma.

13)

Data di rilascio e firma dell’AME o dell’ispettore medico che ha rilasciato il certificato (X). In questo campo può essere aggiunto un GMP se dispone della competenza per rilasciare certificati medici secondo la legge nazionale dello Stato membro in cui viene rilasciato il certificato.

14)

Sigillo o timbro (XI).

b)

Materiale: ad eccezione del caso di una LAPL rilasciata da un GMP, la carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo dovranno essere chiaramente autorizzate dall’autorità competente per il rilascio delle licenze.

c)

Lingua: le licenze sono redatte nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese e nelle altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente per il rilascio delle licenze.

d)

Tutte le date sul certificato medico sono riportate nel formato gg/mm/aaaa.

e)

Nella presente appendice figura un certificato medico standard.

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Appendice VII DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA

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ALLEGATO VII

REQUISITI DELLE ORGANIZAZZIONI PER IL PERSONALE DI BORDO

[PARTE ORA]

CAPITOLO GEN

REQUISITI GENERALI

SEZIONE I

Disposizioni generali

ORA.GEN.105   Autorità competente

a)

Ai fini della presente parte, l’autorità competente che esercita la sorveglianza:

1)

sulle organizzazioni soggette a un obbligo di certificazione è:

i)

per le organizzazioni aventi la sede principale in uno Stato membro, l’autorità designata da tale Stato membro;

ii)

per le organizzazioni aventi la sede principale in un paese terzo, l’Agenzia;

2)

sugli FSTD è:

i)

l’Agenzia per:

gli FSTD situati al di fuori del territorio degli Stati membri, oppure

gli FSTD situati nel territorio degli Stati membri e utilizzati da organizzazioni aventi la sede principale in un paese terzo;

ii)

per gli FSTD situati nel territorio degli Stati membri e utilizzati da organizzazioni aventi la sede principale in uno Stato membro, l’autorità designata dallo Stato membro in cui ha la sede principale l’organizzazione che lo utilizza o l’Agenzia, se così richiesto dallo Stato membro interessato.

b)

Qualora l’FSTD situato all’esterno del territorio degli Stati membri sia utilizzato da un’organizzazione certificata da uno Stato membro, l’Agenzia qualifica questo FSTD in collaborazione con lo Stato membro che ha certificato l’organizzazione che utilizza detto FSTD.

ORA.GEN.115   Richiesta di un certificato di organizzazione

a)

La richiesta di un certificato di organizzazione o di una modifica a un certificato esistente deve essere effettuata nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative.

b)

I richiedenti un certificato iniziale forniscono all’autorità competente la documentazione che dimostri come soddisferanno i requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative. Tale documentazione include una procedura per descrivere come saranno gestite e notificate all’autorità competente le modifiche che non richiedono un’approvazione preliminare.

ORA.GEN.120   Metodi di rispondenza

a)

Un’organizzazione può ricorrere a metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative.

b)

Qualora un’organizzazione desideri avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli fornisce all’autorità competente una descrizione completa di tali metodi alternativi di rispondenza. La descrizione comprende eventuali revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l’osservanza del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative.

L’organizzazione può applicare questi metodi alternativi di rispondenza previa approvazione da parte dell’autorità competente e alla ricezione della notifica come stabilito al paragrafo ARA.GEN.120, lettera d).

ORA.GEN.125   Condizioni di approvazione e privilegi di un’organizzazione

Un’organizzazione certificata rispetta il campo di applicazione e i privilegi definiti nelle condizioni di approvazione allegate al certificato dell’organizzazione.

ORA.GEN.130   Modifiche alle organizzazioni

a)

Ogni modifica riguardante:

1)

il campo di applicazione del certificato o le condizioni di approvazione di un’organizzazione; oppure

2)

uno degli elementi del sistema di gestione dell’organizzazione come richiesto ai punti ORA.GEN.200, lettera a), punti 1 e 2,

necessita di approvazione preliminare da parte dell’autorità competente.

b)

Per ciascuna modifica che richiede un’approvazione preliminare conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, l’organizzazione deve chiedere e ottenere un’approvazione rilasciata dall’autorità competente. La richiesta deve essere presentata prima dell’effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all’autorità competente di determinare la costante conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative e di modificare, se necessario, il certificato dell’organizzazione e le relative condizioni di approvazione a esso allegate.

L’organizzazione fornisce all’autorità competente tutta la documentazione pertinente.

Le modifiche sono attuate solamente al ricevimento dell’approvazione formale da parte dell’autorità competente in conformità al paragrafo ARA.GEN.330.

L’organizzazione opera alle condizioni previste dall’autorità competente durante tali modifiche, come opportuno.

c)

Tutte le modifiche che non richiedono approvazione preliminare sono gestite e notificate all’autorità competente come definito nella procedura approvata dall’autorità competente in conformità al paragrafo ARA.GEN.310, lettera c).

ORA.GEN.135   Validità continua

a)

Il certificato dell’organizzazione rimane valido a condizione che:

1)

l’organizzazione resti conforme ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle rilievi come specificato al paragrafo ORA.GEN.150;

2)

venga concesso all’autorità competente l’accesso all’organizzazione come definito al paragrafo ORA.GEN.140 per determinare la costante conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative;

3)

il certificato non venga ceduto o revocato.

b)

Se il certificato viene ceduto o revocato, deve essere restituito all’autorità competente senza indugio.

ORA.GEN.140   Accesso

Al fine di determinare la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, l’organizzazione consente l’accesso a strutture, aeromobili, registrazioni, dati, procedure o ad altro materiale inerente alle proprie attività soggette a certificazione, a prescindere dal fatto che siano appaltate, a tutte le persone autorizzate:

a)

dall’autorità competente definita al paragrafo ORA.GEN.105; o

b)

dall’autorità operante in osservanza delle disposizioni del paragrafo ARA.GEN.300, lettere d) ed e), o del paragrafo ARA.RAMP.

ORA.GEN.150   Rilievi

Dopo aver ricevuto notifica dei rilievi, l’organizzazione:

a)

identifica le cause che sono alla base della non conformità;

b)

definisce un piano di azioni correttive; e

c)

dimostra l’attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l’autorità competente entro un periodo concordato con tale autorità come definito al paragrafo ARA.GEN.350, lettera d).

OR.GEN.155   Reazione immediata a un problema di sicurezza

L’organizzazione attua:

a)

tutte le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al paragrafo ARA.GEN.135, lettera c); e

b)

tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia, incluse le direttive sull’aeronavigabilità.

ORA.GEN.160   Segnalazione di eventi

a)

L’organizzazione segnala all’autorità competente e a ogni altra organizzazione da informare in virtù di obblighi stabiliti dallo Stato dell’operatore, ogni incidente, inconveniente grave ed evento come definito nel regolamento (UE) n. 996/2010 Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nella direttiva 2003/42/CE Parlamento europeo e del Consiglio (3).

b)

Fatta salva la lettera a), l’organizzazione segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile per la progettazione dell’aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti ai sensi della parte 21 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell’aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.

c)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 996/2010, la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (5), le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) sono effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente e contengono tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui l’organizzazione sia a conoscenza.

d)

Le segnalazioni sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’organizzazione individua la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che ciò sia ostacolato da circostanze eccezionali.

e)

Se del caso, l’organizzazione produce una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi in futuro, non appena queste azioni siano state individuate. Tale segnalazione deve essere prodotta nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente.

SEZIONE II

Gestione

ORA.GEN.200   Sistema di gestione

a)

L’organizzazione stabilisce, attua e mantiene un sistema di gestione, che comprenda:

1)

linee di autorità e responsabilità ben definite nell’organizzazione, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile;

2)

una descrizione delle filosofie e dei principi generali dell’organizzazione in merito alla sicurezza, noti come politica in materia di sicurezza;

3)

l’individuazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell’organizzazione, la loro valutazione e la gestione dei rischi associati, incluse le azioni da intraprendere per mitigare il rischio e verificare la loro efficacia;

4)

il mantenimento del personale a livelli di formazione e competenza tali da potere svolgere i propri compiti;

5)

la documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, incluso un processo per mettere al corrente il personale delle rispettive responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione;

6)

una funzione per monitorare la conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di rendicontazione delle rilievi al dirigente responsabile per garantire l’attuazione efficace delle azioni correttive necessarie; e

7)

tutti i requisiti aggiuntivi previsti nei corrispondenti capitoli di questa parte o di altre parti applicabili.

b)

Il sistema di gestione è commisurato alle dimensioni dell’organizzazione e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati in merito a tali attività.

ORA.GEN.205   Attività appaltate

a)

Le attività appaltate includono tutte le attività del campo di applicazione dell’approvazione dell’organizzazione che vengono svolte da un’altra organizzazione anch’essa certificata per lo svolgimento di tali attività o, qualora non certificata, che lavori sotto l’approvazione dell’organizzazione contraente. L’organizzazione garantisce che, nell’appaltare o acquistare parte delle sue attività, il servizio o prodotto appaltato o acquistato sia conforme ai requisiti applicabili.

b)

Nel caso in cui l’organizzazione certificata affidi in appalto una porzione delle sue attività a un’organizzazione non certificata conformemente a questa parte per lo svolgimento di tali attività, quest’ultima opera con l’approvazione dell’organizzazione contraente. L’organizzazione contraente deve assicurare che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare la costante conformità ai requisiti applicabili.

ORA.GEN.210   Requisiti per il personale

a)

L’organizzazione deve nominare un dirigente responsabile dotato della potestà di garantire che tutte le attività possano essere finanziate e svolte conformemente ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile ha il compito di istituire e mantenere un sistema di gestione efficace.

b)

L’organizzazione nomina una persona o un gruppo di persone responsabili di assicurare che l’organizzazione resti conforme ai requisiti applicabili. Tali persone rispondono in ultima istanza al dirigente responsabile.

c)

L’organizzazione dispone di personale qualificato in quantità sufficiente per i compiti e le attività pianificate perché siano svolte in conformità ai requisiti applicabili.

d)

L’organizzazione tiene registrazioni appropriati relativi all’esperienza, alla qualifica e alla formazione, tali da dimostrare la conformità alla precedente lettera c).

e)

L’organizzazione assicura che tutto il personale sia a conoscenza delle regole e delle procedure inerenti all’esercizio dei rispettivi compiti.

ORA.GEN.215   Requisiti per le strutture

L’organizzazione dispone di strutture atte a consentire l’espletamento e la gestione di tutti i compiti e le attività pianificate in conformità ai requisiti applicabili.

ORA.GEN.220   Tenuta delle registrazioni

a)

L’organizzazione stabilisce un sistema per la tenuta delle registrazioni che permetta un’adeguata archiviazione e una tracciabilità affidabile di tutte le attività sviluppate, in particolare per quanto concerne tutti gli elementi indicati al paragrafo ORA.GEN.200.

b)

Il formato delle registrazioni è specificato nelle procedure dell’organizzazione.

c)

Le registrazioni sono conservate in modo tale da assicurare la protezione da deterioramento, alterazione e furto.

CAPITOLO ATO

ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE

SEZIONE I

Disposizioni generali

ORA.ATO.100   Ambito di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti per le organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilotaggio nonché per le relative abilitazioni e certificati.

ORA.ATO.105   Richiesta

a)

I richiedenti il rilascio di un certificato di organizzazione di addestramento approvata forniscono all’autorità competente:

1)

le seguenti informazioni:

i)

nome e indirizzo dell’organizzazione di addestramento;

ii)

data prevista di inizio delle attività;

iii)

dati personali e qualifiche del capo istruttore (HT), degli istruttori di volo, degli istruttori per l’addestramento al volo simulato e dell’istruttore o degli istruttori delle conoscenze teoriche;

iv)

nome(i) e indirizzo(i) del(gli) aeroporto(i) e/o del(i) sito(i) operativo(i) in cui viene condotto l’addestramento;

v)

lista degli aeromobili da utilizzare per l’addestramento, incluso il loro gruppo, classe o tipo, registrazione, proprietari e categoria del certificato di aeronavigabilità, ove applicabile;

vi)

lista dei dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) che l’organizzazione di addestramento intende utilizzare, ove applicabile;

vii)

il tipo di addestramento che l’organizzazione di addestramento desidera fornire e il corrispondente programma di addestramento;

2)

i manuali operativi e di addestramento.

b)

Organizzazioni di addestramento per i collaudi in volo. In deroga alla lettera a), punto 1, punti iv) e v), le organizzazioni di addestramento che forniscono addestramento per i collaudi in volo dovranno fornire solamente:

1)

il(i) nome(i) e indirizzo(i) dei principali aeroporti e/o del(i) sito(i) operativo(i) in cui viene condotto l’addestramento;

2)

una lista dei tipi o delle categorie di aeromobili da utilizzare per l’addestramento ai collaudi in volo.

c)

Nel caso di una modifica al certificato, i richiedenti forniscono all’autorità competente le informazioni pertinenti e la documentazione di cui alla lettera a).

ORA.ATO.110   Requisiti per il personale

a)

Deve essere nominato un HT. L’HT deve avere una vasta esperienza come istruttore nelle aree rilevanti per l’addestramento fornito dall’ATO e possedere buone capacità manageriali.

b)

Tra le responsabilità dell’HT si annoverano le seguenti:

1)

assicurare che l’addestramento fornito sia conforme alla parte FCL e, in caso di addestramento per collaudi in volo, che siano stati stabiliti i corrispondenti requisiti della parte 21 e il programma di addestramento;

2)

assicurare l’integrazione soddisfacente dell’addestramento in volo in un aeromobile o in un dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD) e l’istruzione relativa alla conoscenza teorica;

3)

monitorare il progresso dei singoli studenti.

c)

Gli istruttori della conoscenza teorica devono:

1)

avere una formazione pratica in aviazione negli ambiti pertinenti ai fini dell’addestramento fornito e aver seguito un corso di addestramento su tecniche di istruzione;

2)

avere precedenti esperienze nell’insegnamento delle conoscenze teoriche e una formazione teorica appropriata nella materia in cui insegneranno le conoscenze teoriche.

d)

Gli istruttori di volo e gli istruttori per l’addestramento al volo simulato devono avere le qualifiche richieste dalla parte FCL per il tipo di addestramento che forniscono.

ORA.ATO.120   Tenuta delle registrazioni

I seguenti dati sono conservati per un periodo minimo di 3 anni dal completamento dell’addestramento:

a)

dettagli dell’addestramento a terra, in volo e in volo simulato che viene impartito ai singoli studenti;

b)

relazioni dettagliate e periodiche sullo stato di avanzamento da parte degli istruttori, incluse le valutazioni, e le prove in volo e gli esami a terra periodici volti ad accertare lo stato di avanzamento;

c)

informazioni sulle licenze e corrispondenti abilitazioni e certificati degli studenti, incluse le date di scadenza dei certificati medici e delle abilitazioni.

ORA.ATO.125   Programma di addestramento

a)

È sviluppato un programma di addestramento per ogni tipo di corso offerto.

b)

Il programma di addestramento è conforme ai requisiti della parte FCL e, nel caso di addestramento per collaudi in volo, ai corrispondenti requisiti della parte 21.

ORA.ATO.130   Manuale di addestramento e manuale operativo

a)

L’ATO istituisce e mantiene un manuale di addestramento e un manuale operativo contenente le informazioni e le istruzioni per permettere al personale di svolgere i rispettivi compiti e per fornire una guida agli studenti su come soddisfare i requisiti del corso.

b)

L’ATO deve rendere disponibile al personale e, se del caso, agli studenti le informazioni contenute nel manuale di addestramento, nel manuale operativo e nella documentazione relativa all’approvazione dell’ATO.

c)

Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, il manuale operativo è conforme ai requisiti del manuale operativo dei collaudi in volo, come previsto nella parte 21.

d)

Il manuale operativo stabilisce regimi di limitazione dei tempi di volo per gli istruttori di volo, incluso il numero massimo di ore di volo, il numero massimo di ore di servizio in volo e il tempo minimo di riposo tra i servizi formativi in conformità alla parte ORA.

ORA.ATO.135   Aeromobile di addestramento e FSTD

a)

L’ATO utilizza una flotta adeguata di aeromobili per l’addestramento o FSTD consoni ai corsi di addestramento forniti.

b)

L’ATO può fornire addestramento negli FSTD soltanto quando dimostra all’autorità competente:

1)

la congruità tra le specifiche degli FSTD e il corrispondente programma di addestramento;

2)

che gli FSTD utilizzati soddisfano i corrispondenti requisiti della parte FCL;

3)

nel caso di simulatori integrali di volo (FFS), che l’FSS rappresenta adeguatamente il tipo di aeromobile in questione;

4)

di aver introdotto un sistema per monitorare adeguatamente le modifiche all’FSTD e per permettere che tali modifiche non influenzino l’adeguatezza del programma di addestramento.

c)

Se l’aeromobile utilizzato per le prove di abilità è di un tipo differente rispetto all’FFS utilizzato per l’addestramento al volo a vista, il credito massimo deve essere limitato a quello attribuito all’addestratore per le procedure di volo e di navigazione II (FNPT II) per gli aeroplani e all’FNPT II/III per gli elicotteri nel corrispondente programma di addestramento al volo.

d)

Organizzazioni di addestramento ai collaudi in volo. Gli aeromobili utilizzati per l’addestramento ai collaudi in volo sono adeguatamente dotati della strumentazione per le prove di volo, sulla base dello scopo dell’addestramento.

ORA.ATO.140   Aeroporti e siti operativi

Nel fornire addestramento di volo su un aeromobile, l’ATO utilizza aeroporti o siti operativi dotati di strutture e caratteristiche appropriate per consentire l’addestramento alle manovre pertinenti, tenendo conto dell’addestramento fornito e della categoria e del tipo di aeromobile utilizzato.

ORA.ATO.145   Condizioni preliminari per l’addestramento

a)

L’ATO assicura che gli studenti soddisfino tutte le condizioni preliminari per l’addestramento previste nella parte medica e nella parte FCL nonché, se applicabile, quali definite nei dati stabiliti in conformità alla parte 21.

b)

Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, gli studenti soddisfano tutte le condizioni preliminari per l’addestramento indicati nella parte 21.

ORA.ATO.150   Addestramento in paesi terzi

Se l’ATO è autorizzata a fornire addestramento per l’abilitazione strumentale (IR) in paesi terzi:

a)

il programma di addestramento comprende voli di familiarizzazione in uno degli Stati membri prima di sottoporsi alla prova di abilità IR; e

b)

la prova di abilità IR è tenuta in uno degli Stati membri.

SEZIONE II

Requisiti aggiuntivi per le ATO che forniscono addestramento per le licenze CPL, MPL e ATPL e le abilitazioni e i certificati corrispondenti

ORA.ATO.210   Requisiti per il personale

a)

Capo istruttore (HT). Eccetto nel caso delle ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, l’HT deve avere ampia esperienza nell’addestramento come istruttore per le licenze di pilotaggio professionali e per le corrispondenti abilitazioni o certificati.

b)

Capo istruttore di volo (CFI). L’ATO che fornisce istruzione di volo nomina un CFI responsabile della sorveglianza degli istruttori di volo e degli istruttori per l’addestramento al volo simulato e per la standardizzazione di tutte le attività di istruzione al volo e delle attività di istruzione al volo simulato. Il CFI è in possesso della licenza di pilotaggio professionale di livello più elevato e delle corrispondenti abilitazioni inerenti ai corsi di addestramento al volo condotti e detiene un certificato di istruttore con il privilegio dell’insegnamento per almeno uno dei corsi di addestramento forniti.

c)

Capo degli istruttori di teoria (CTKI). L’ATO che impartisce un’istruzione sulle conoscenze teoriche nomina un CTKI responsabile della sorveglianza di tutti gli istruttori della conoscenza teorica e della standardizzazione di tutte le attività di istruzione di conoscenza teorica. Il CTKI deve avere una vasta esperienza come istruttore della conoscenza teorica negli ambiti rilevanti per l’addestramento fornito dall’ATO.

ORA.ATO.225   Programma di addestramento

a)

Il programma di addestramento comprende una suddivisione dell’istruzione di volo e delle conoscenze teoriche, presentata in uno schema diviso per settimane o per fasi, una lista di esercitazioni standard e un sommario del programma di addestramento.

b)

Il contenuto e la sequenza del programma di addestramento sono specificati nel manuale di addestramento.

ORA.ATO.230   Manuale di addestramento e manuale operativo

a)

Il manuale di addestramento riporta per ogni fase dell’addestramento gli standard, gli obiettivi e i traguardi di addestramento che gli studenti devono soddisfare e comprende i seguenti argomenti:

piano di addestramento,

briefing ed esercitazioni in volo,

addestramento al volo in un FSTD, ove applicabile,

istruzione della conoscenza teorica.

b)

Il manuale operativo fornisce le informazioni pertinenti a gruppi specifici di personale, come gli istruttori di volo, gli istruttori per l’addestramento al volo simulato, gli istruttori della conoscenza teorica, il personale addetto alle operazioni e alla manutenzione, e contempla informazioni generali, tecniche, di rotta e relative all’addestramento del personale.

SEZIONE III

Requisiti aggiuntivi per le ATO che forniscono tipi specifici di addestramento

Capitolo 1

Formazione a distanza

ORA.ATO.300   Disposizioni generali

L’ATO può essere autorizzata a condurre programmi modulari utilizzando la formazione a distanza nei seguenti casi:

a)

corsi modulari di conoscenze teoriche;

b)

corsi di conoscenze teoriche aggiuntive per un’abilitazione alla classe o tipo; oppure

c)

corsi di conoscenze teoriche propedeutiche approvate per il primo rilascio di un’abilitazione per tipo per un elicottero plurimotore.

ORA.ATO.305   Addestramento in aula

a)

Un elemento di istruzione in aula deve essere previsto per tutte le materie dei corsi modulari di formazione a distanza.

b)

Il periodo di tempo effettivamente impiegato nell’addestramento in aula non è inferiore al 10 % della durata totale del corso.

c)

A tal fine, ci deve essere disponibilità di aule nella sede principale dell’ATO o altrove in strutture adeguate.

ORA.ATO.310   Istruttori

Tutti gli istruttori devono avere totale familiarità con i requisiti del programma del corso di formazione a distanza.

Capitolo 2

Addestramento a zero ore di volo

ORA.ATO.330   Disposizioni generali

a)

L’approvazione all’addestramento a zero ore di volo (ZFTT), come specificato nella parte FCL, è concessa soltanto alle ATO che hanno anche i privilegi di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o le ATO che hanno accordi speciali con gli operatori del trasporto aereo commerciale.

b)

L’approvazione allo ZFTT è data soltanto se l’operatore ha almeno 90 giorni di esperienza operativa sul tipo di aeroplano.

c)

Nel caso dello ZFTT fornito da un’ATO avente un accordo specifico con un operatore, i 90 giorni dei requisiti di esperienza operativa non verranno applicati se l’istruttore di abilitazione al tipo [TRI(A)] impiegato nei decolli e atterraggi aggiuntivi, come richiesto nella parte ORO, ha esperienza operativa sul tipo di aeroplani.

ORA.ATO.335   Simulatore integrale di volo

a)

Il FFS approvato per lo ZFTT deve essere efficiente conformemente ai criteri del sistema di gestione dell’ATO.

b)

Il sistema di movimento e il sistema visivo dell’FSS devono essere pienamente efficienti, in conformità alle specifiche di certificazione applicabili per gli FSTD, come indicato al paragrafo ORA.FSTD.205.

Capitolo 3

Corsi per licenze di pilota ad equipaggio plurimo (MPL)

ORA.ATO.350   Disposizioni generali

I privilegi di condurre corsi di addestramento integrati MPL e corsi per istruttori MPL sono concessi all’ATO soltanto se essa ha anche il privilegio di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o un accordo specifico con un operatore del trasporto aereo commerciale.

Capitolo 4

Addestramento ai collaudi in volo

ORA.ATO.355   Organizzazioni di addestramento ai collaudi in volo

a)

L’ATO che è stata autorizzata a fornire addestramento per collaudi in volo per il rilascio di un’abilitazione di pilota collaudatore di categoria 1 o 2 in conformità alla parte FCL può beneficiare di un’estensione dei privilegi che le consente di fornire l’addestramento per altre categorie di collaudi in volo e altre categorie di personale collaudatore, posto che:

1)

i requisiti rilevanti della parte 21 siano soddisfatti; e

2)

esista un accordo specifico tra l’ATO e l’organizzazione di cui alla parte 21 che assume o intende assumere tale personale.

b)

Le registrazioni relative all’addestramento contemplano le relazioni scritte da parte degli studenti, come richiesto dal programma di addestramento, comprese, ove applicabile, l’elaborazione dei dati e l’analisi dei parametri registrati inerenti al tipo di prove in volo.

CAPITOLO FSTD

REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI CHE USANO DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD) E PER LA QUALIFICAZIONE FSTD

SEZIONE I

Requisiti per le organizzazioni che utilizzano FSTD

ORA.FSTD.100   Disposizioni generali

a)

Il richiedente un certificato di qualificazione FSTD deve dimostrare all’autorità competente di aver stabilito un sistema di gestione conformemente al paragrafo ORA.GEN.200, sezione II. Queste prove assicurano che il richiedente abbia, direttamente o per mezzo di appalto, la capacità di preservare le prestazioni, le funzioni e altre caratteristiche specificate per il livello di qualificazione FSTD e di controllare l’installazione dell’FSTD.

b)

Se il richiedente è il titolare di un certificato di qualificazione rilasciato in conformità a questa parte, le specifiche FSTD sono precisate:

1)

nelle condizioni del certificato ATO; o

2)

nel manuale di addestramento, nel caso di un titolare di AOC.

ORA.FSTD.105   Mantenimento della qualificazione FSTD

a)

Al fine di mantenere la qualificazione dell’FSTD, il titolare di un certificato di qualificazione FSTD conduce progressivamente, su un periodo di 12 mesi, la serie completa di prove contenuta nella guida base per la prova di qualificazione (MQTG) nonché le prove di funzionalità e le verifiche soggettive.

b)

I risultati sono datati, contrassegnati come analizzati e valutati, e conservati in conformità al paragrafo ORA.FSTD.240, al fine di dimostrare che sono mantenuti gli standard dell’FSTD.

c)

È introdotto un sistema di controllo della configurazione per garantire la costante integrità dell’hardware e del software dell’FSTD qualificato.

ORA.FSTD.110   Modifiche

a)

Il titolare di certificato di qualificazione FSTD stabilisce e mantiene un sistema inteso a individuare, valutare e integrare tutte le modifiche importanti nell’FSTD utilizzato, in particolare:

1)

tutte le modifiche relative all’aeromobile che sono essenziali per l’addestramento, le verifiche e i controlli, a prescindere dal fatto che siano imposte da una prescrizione di aeronavigabilità; e

2)

ogni modifica di un FSTD, inclusi i sistemi di movimento e visivo, se essenziali per l’addestramento, le verifiche e i controlli, come nel caso delle revisioni dei dati.

b)

Le modifiche all’hardware e al software dell’FSTD che influenzano le manovre, le prestazioni e l’uso dei sistemi oppure ogni altra importante modifica al sistema di movimento o al sistema visivo sono valutate per determinare l’impatto sui criteri di qualificazione iniziali. L’organizzazione predispone correzioni per ciascuna prova di convalida interessata. L’organizzazione collauda l’FSTD a fronte dei nuovi criteri.

c)

L’organizzazione informa preventivamente l’autorità competente in merito a ogni modifica importante per determinare se le verifiche effettuate sono soddisfacenti. L’autorità competente deve determinare se sia necessaria una valutazione speciale dell’FSTD prima di ripristinarlo all’addestramento dopo la modifica.

ORA.FSTD.115   Installazioni

a)

Il titolare di un certificato di qualificazione FSTD assicura che:

1)

l’FSTD sia posto in un ambiente idoneo che ne consenta un impiego sicuro e affidabile;

2)

tutti gli occupanti dell’FSTD e il personale adibito alla manutenzione siano stati informati sulla sicurezza dell’FSTD in modo che siano a conoscenza delle attrezzature e delle procedure di sicurezza dell’FSTD in caso di emergenza; e

3)

l’FSTD e le sue installazioni ottemperino alla normativa locale in materia di salute e sicurezza.

b)

Le caratteristiche di sicurezza dell’FSTD, come gli arresti di emergenza e le luci di emergenza, sono controllati almeno una volta all’anno e i controlli sono registrati.

ORA.FSTD.120   Apparecchiature supplementari

Nel caso in cui all’FSTD siano state aggiunte apparecchiature supplementari, anche se non richiesto per la qualificazione, queste devono essere valutate dall’autorità competente per assicurare che non incidano negativamente sulla qualità dell’addestramento.

SEZIONE II

Requisiti per la qualificazione FSTD

ORA.FSTD.200   Richiesta per la qualificazione FSTD

a)

La richiesta di un certificato di qualificazione FSTD è presentata nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente:

1)

nel caso di dispositivi di addestramento strumentale basico (BITD), da parte del produttore di BITD;

2)

in tutti gli altri casi, dall’organizzazione che intende utilizzare l’FSTD.

b)

I richiedenti un certificato iniziale forniscono all’autorità competente la documentazione che dimostri come osserveranno i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale documentazione comprende la procedura stabilita per assicurare la conformità ai paragrafi ORA.GEN.130 e ORA.FSTD.230

ORA.FSTD.205   Specifiche di certificazione per gli FSTD

a)

L’Agenzia rilascia, in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, specifiche di certificazione come metodi standard per dimostrare la conformità degli FSTD ai requisiti essenziali di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008.

b)

Tali specifiche di certificazione sono sufficientemente dettagliate e mirate da indicare ai richiedenti le condizioni per il rilascio delle qualificazioni.

ORA.FSTD.210   Base di qualificazione

a)

La base di qualificazione per il rilascio di un certificato di qualificazione FSTD contempla:

1)

le specifiche di certificazione applicabili stabilite dall’Agenzia che sono in vigore alla data della richiesta per la qualificazione iniziale;

2)

i dati di convalida dell’aeromobile definiti dai dati approvati ai sensi della parte 21, ove applicabile; e

3)

tutte le condizioni speciali indicate dall’autorità competente se le relative specifiche di certificazione non prevedono standard adeguati o appropriati per l’FSTD poiché quest’ultimo ha caratteristiche nuove o differenti rispetto a quelle su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili.

b)

La base di qualificazione è applicabile per le qualificazioni future ricorrenti dell’FSTD, salvo nel caso in cui esso sia riclassificato.

ORA.FSTD.225   Durata e validità continua

a)

La qualificazione di un simulatore integrale di volo (FFS), di un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o di un addestratore di volo e di navigazione (FNPT) rimane valida purché:

1)

l’FSTD e l’organizzazione che lo utilizza rimangano conformi ai requisiti applicabili;

2)

venga concesso all’autorità competente l’accesso all’organizzazione come definito al paragrafo ORA.GEN.140 per determinare la costante conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative;

3)

il certificato di qualificazione non venga ceduto o revocato.

b)

Il periodo di 12 mesi stabilito al paragrafo ARA.FSTD.120, lettera b), punto 1, può essere prolungato fino a un massimo di 36 mesi, nei seguenti casi:

1)

se l’FSTD è stato sottoposto a una valutazione iniziale e ad almeno una valutazione ricorrente che ne hanno stabilito la conformità alla base di qualificazione;

2)

se il titolare del certificato di qualificazione FSTD ha precedenti soddisfacenti di valutazioni regolamentari dell’FSTD positive nei precedenti 36 mesi;

3)

l’autorità competente svolge un audit formale del sistema di monitoraggio della conformità definito al paragrafo ORA.GEN.200, lettera a), punto 6, dell’organizzazione ogni 12 mesi; e

4)

una persona incaricata dell’organizzazione con adeguata esperienza analizza i risultati del regolare svolgimento della ripetizione delle prove di qualifica (QTG), conduce le corrispondenti prove di funzionalità e verifiche soggettive ogni 12 mesi e invia una relazione sui risultati all’autorità competente.

c)

Una qualificazione di BITD rimane valida, fatta salva la periodica valutazione della conformità alla base di qualificazione applicabile da parte dell’autorità competente ai sensi del paragrafo ARA.FSTD.120.

d)

Se il certificato di qualificazione FSTD viene ceduto o revocato, deve essere restituito all’autorità competente.

ORA.FSTD.230   Modifiche agli FSTD qualificati

a)

Il titolare di un certificato di qualificazione FSTD informa l’autorità competente in merito a ogni modifica proposta all’FSTD, come ad esempio:

1)

modifiche importanti;

2)

spostamento dell’FSTD;

3)

ogni disattivazione dell’FSTD.

b)

Nel caso di un miglioramento del livello di qualificazione FSTD, l’organizzazione presenta domanda all’autorità competente per una valutazione del livello superiore. L’organizzazione svolge tutte le prove di convalida per il livello di qualificazione richiesto. I risultati delle valutazioni precedenti non possono essere utilizzati per convalidare le prestazioni dell’FSTD per il livello superiore.

c)

Se un FSTD viene spostato in una nuova ubicazione, l’organizzazione informa l’autorità competente prima dell’attività pianificata e presenta un programma degli eventi corrispondenti.

Prima che l’FSTD ritorni in servizio nella nuova ubicazione, l’organizzazione deve svolgere almeno un terzo delle prove di convalida, delle prove di funzionalità e delle verifiche soggettive per assicurare che le prestazioni dell’FSTD soddisfino gli standard di qualificazione iniziali. Una copia della documentazione delle prove è conservata insieme ai registrazioni dell’FSTD, in modo che possa essere analizzata dall’autorità competente.

L’autorità competente può svolgere una valutazione dell’FSTD dopo lo spostamento. La valutazione è svolta in conformità alla base di qualificazione iniziale dell’FSTD.

d)

Se un’organizzazione pianifica di togliere un FSTD dallo stato attivo per periodi di tempo prolungati, deve informare l’autorità competente e stabilire controlli adeguati per il periodo nel quale l’FSTD risulta inattivo.

L’organizzazione concorda con l’autorità competente un piano per la disattivazione, l’immagazzinamento e la riattivazione, per permettere che l’FSTD possa essere riportato allo stato attivo e al suo livello di qualificazione d’origine.

ORA.FSTD.235   Trasferibilità di una qualificazione FSTD

a)

Qualora cambi l’organizzazione che utilizza un FSTD, la nuova organizzazione informa preventivamente l’autorità competente al fine di concordare un piano per il trasferimento dell’FSTD.

b)

L’autorità competente può svolgere una valutazione in conformità alla base di qualificazione di origine dell’FSTD.

c)

Se l’FSTD non è più conforme alla base di qualificazione iniziale, l’organizzazione presenta richiesta di un nuovo certificato di qualificazione FSTD.

ORA.FSTD.240   Tenuta delle registrazioni

Il titolare di una qualificazione FSTD registra:

a)

tutti i documenti che descrivono e dimostrano la base e il livello di qualificazione iniziale dell’FSTD per la durata del ciclo di vita dell’FSTD;

b)

tutti i documenti e le relazioni ricorrenti in merito a ciascun FSTD e alle attività di monitoraggio della conformità per un periodo di almeno 5 anni.

CAPITOLO AeMC

CENTRI AEROMEDICI

SEZIONE I

Disposizioni generali

ORA.AeMC.105   Campo di applicazione

Il presente capitolo stabilisce i requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti da un’organizzazione per ottenere il rilascio o il mantenimento di un’approvazione come centro aeromedico (AeMC) atto a rilasciare certificati medici, inclusi i certificati medici di classe 1 iniziali.

ORA.AeMC.115   Richiesta

I richiedenti un certificato AeMC:

a)

sono conformi al paragrafo MED.C.005; e

b)

oltre alla documentazione per l’approvazione di un’organizzazione prevista al paragrafo ORA.GEN.115, forniscono dettagli dei tirocini o delle collaborazioni negli ospedali o istituti medici designati ai fini di accertamenti medici specialistici.

ORA.AeMC.135   Validità continua

Il certificato AeMC è rilasciato per una durata illimitata. Rimane valido purché il titolare e gli esaminatori aeromedici dell’organizzazione:

a)

siano conformi al paragrafo MED.D.030;

b)

assicurino la loro esperienza continua svolgendo ogni anno un numero adeguato di esami medici di classe 1.

SEZIONE II

Gestione

ORA.AeMC.200   Sistema di gestione

L’AeMC stabilisce e mantiene un sistema di gestione che includa le voci trattate al paragrafo OR.GEN.200 e, in aggiunta, i processi:

a)

per la certificazione medica in conformità alla parte MED; e

b)

per assicurare il segreto medico in qualsiasi momento.

ORA.AeMC.210   Requisiti per il personale

a)

L’AeMC:

1)

dispone di un esaminatore aeromedico (AME) nominato a capo dell’AeMC, con i privilegi di rilasciare i certificati medici di classe 1 e una sufficiente esperienza in medicina aeronautica per esercitare i propri compiti; e

2)

ha tra gli addetti un numero adeguato di AME pienamente qualificati e altro personale tecnico ed esperti.

b)

Il capo dell’AeMC è responsabile di coordinare la valutazione dei risultati degli esami e di firmare referti, certificati e certificati medici di classe 1 iniziali.

ORA.AeMC.215   Requisiti per le strutture

L’AeMC è dotato di strutture medico-tecniche atte a svolgere gli esami aeromedici necessari per l’esercizio dei privilegi che ricadono nel campo di applicazione dell’approvazione.

ORA.AeMC.220   Tenuta delle registrazioni

Oltre alle registrazioni richieste al paragrafo ORA.GEN.220, l’AeMC:

a)

conserva le registrazioni con i dettagli degli accertamenti medici e delle valutazioni svolte per il rilascio, il rinnovo o il ripristino dei certificati medici e dei loro risultati, per un periodo minimo di 10 anni dopo la data dell’ultimo esame; e

b)

conserva tutte le registrazioni mediche in modo da assicurare che il segreto medico sia rispettato in ogni momento.

»

(1)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(2)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.

(3)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

(4)  GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.

(5)  GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.