5.4.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 100/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 290/2012 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2012
recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) stabilisce modalità dettagliate per talune licenze di pilotaggio e per la conversione delle licenze nazionali di pilotaggio e delle licenze nazionali di ingegneri di volo in licenze di pilotaggio, nonché le condizioni per l’accettazione delle licenze da parte di paesi terzi. Riporta altresì modalità riguardanti i certificati medici per piloti, le condizioni per la conversione dei certificati medici nazionali e le norme per la certificazione degli esaminatori aeromedici. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1178/2011 contiene disposizioni sull’idoneità medica dell’equipaggio di cabina. |
(2) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008, le organizzazioni di addestramento dei piloti e i centri aeromedici devono essere in possesso di un certificato. Il certificato è rilasciato a condizione che vengano soddisfatti taluni requisiti tecnici e amministrativi. Si devono pertanto prevedere norme riguardanti il sistema di amministrazione e gestione di tali organizzazioni. |
(3) |
I dispositivi di simulazione per addestramento al volo utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti devono essere certificati sulla base di un insieme di criteri tecnici. È quindi necessario definire siffatti requisiti tecnici e procedure amministrative. |
(4) |
In conformità del regolamento (CE) n. 216/2008, i membri dell’equipaggio di cabina devono continuare a essere idonei allo svolgimento dei compiti di sicurezza loro assegnati e a mantenere un livello di competenza adeguato allo scopo. I membri dell’equipaggio impegnati in operazioni commerciali devono essere in possesso di un attestato, secondo quanto inizialmente stabilito nell’allegato III, capitolo O, lettera d) del punto OPS 1.1005 del regolamento (CEE) n. 3922/91, del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile (3). Di conseguenza, si profila la necessità di definire norme sulle qualifiche dell’equipaggio di cabina e sui corrispondenti attestati. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 non fa riferimento alle capacità di sorveglianza delle autorità competenti. Per tale ragione il presente regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 al fine di definire un sistema di amministrazione e gestione delle autorità competenti e delle organizzazioni. In linea con il regolamento (CE) n. 216/2008, occorre altresì includere nel regolamento (UE) n. 1178/2011 una rete delle informazioni tra Stati membri, Commissione e Agenzia. |
(6) |
È necessario garantire all’industria aeronautica e alle amministrazioni degli Stati membri il tempo necessario per adeguarsi al nuovo quadro normativo e per riconoscere, a talune condizioni, la validità dei certificati, compresi gli attestati riguardanti la formazione in materia di sicurezza, rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. |
(7) |
Al fine di garantire una transizione lineare e un elevato grado di uniformità nel campo della sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione è opportuno che le misure attuative riflettano lo stato dell’arte, tenendo conto delle migliori pratiche e dei progressi tecnici e scientifici compiuti nel settore dell’addestramento dell’equipaggio. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione il regolamento (CEE) n. 3922/91 nonché i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordate dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile («ICAO») e dalle autorità aeronautiche comuni fino al 30 giugno 2009, oltre che la legislazione vigente riguardante uno specifico ambito nazionale. |
(8) |
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dev’essere perciò modificato di conseguenza. |
(9) |
Le misure specificate nell’allegato III al regolamento (CEE) n. 3922/91 per l’attestato di formazione in materia di sicurezza dell’equipaggio di cabina sono soppresse in conformità dell’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. Le misure adottate dal presente regolamento vanno considerate come le misure corrispondenti. |
(10) |
L’Agenzia europea per la sicurezza aerea («l’Agenzia») ha preparato un progetto di norme di attuazione e l’ha presentato alla Commissione sotto forma di parere, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti:
|
2) |
all’articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 11, 12 e 13: «11) “membro di equipaggio di cabina”: un membro dell’equipaggio sufficientemente qualificato, diverso da un membro dell’equipaggio di condotta o tecnico, incaricato da un operatore a svolgere compiti riguardanti la sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni; 12) “personale di bordo”: l’equipaggio di condotta e l’equipaggio di cabina; 13) “certificato, autorizzazione o organizzazione conforme alle JAR”: un certificato o un’autorizzazione rilasciati o riconosciuti oppure l’organizzazione certificata, autorizzata, registrata o riconosciuta, a norma delle procedure e della legislazione nazionale conforme alle JAR, da uno Stato membro che ha attuato la JAR pertinente e che è stata raccomandata per il riconoscimento reciproco nell’ambito del sistema delle Autorità aeronautiche comuni in relazione alla suddetta JAR.»; |
3) |
all’articolo 4, paragrafo 1:
|
4) |
sono aggiunti i seguenti articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater: «Articolo 10 bis Organizzazioni di addestramento dei piloti 1. Le organizzazioni di addestramento dei piloti devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificate. 2. Le organizzazioni di addestramento dei piloti in possesso di certificati conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento si considerano titolari di un certificato in conformità al presente regolamento. In questi casi i privilegi di tali organizzazioni saranno limitati ai privilegi menzionati nell’autorizzazione rilasciata dallo Stato membro. Fatto salvo il disposto dell’articolo 2, le organizzazioni di addestramento dei piloti adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all’allegato VII al più tardi entro l’8 aprile 2014. 3. Le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR registrate in uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento sono autorizzate a fornire addestramenti per il conseguimento di una licenza di pilota privato conforme alle JAR (PPL). 4. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017. Articolo 10 ter Dispositivi di addestramento al volo simulato 1. I dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per l’addestramento, le verifiche e i controlli dei piloti, a eccezione dei dispositivi di addestramento usati per l’addestramento alle prove in volo, sono conformi ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere qualificati. 2. I certificati di qualificazione per FSTD conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. 3. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 2 con certificati di qualificazione conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017. Articolo 10 quater Centri aeromedici 1. I centri aeromedici devono soddisfare i requisiti tecnici e le procedure amministrative di cui agli allegati VI e VII e devono essere certificati. 2. Le autorizzazioni per i centri aeromedici conformi alle JAR rilasciate o riconosciute da uno Stato membro prima della data di pubblicazione del presente regolamento si considerano rilasciate in conformità al presente regolamento. I centri aeromedici adeguano il proprio sistema di gestione, i propri programmi di addestramento, le proprie procedure e i propri manuali al fine di renderli conformi all’allegato VII al più tardi entro l’8 aprile 2014. 3. Gli Stati membri sostituiscono le autorizzazioni dei centri aeromedici di cui al primo comma del paragrafo 2 con certificati conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017.»; |
5) |
sono aggiunti i seguenti articoli 11 bis, 11 ter e 11 quater: «Articolo 11 bis Qualificazioni dell’equipaggio di cabina e corrispondenti attestati 1. I membri dell’equipaggio di cabina impegnati nelle operazioni commerciali con gli aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008 possiedono le qualifiche e sono titolari del relativo attestato in conformità ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative di cui agli allegati V e VI. 2. I membri dell’equipaggio di cabina che, prima della data di pubblicazione del presente regolamento, sono titolari di un attestato di formazione in materia di sicurezza rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 3922/91 (“OPS dell’UE”):
3. Gli attestati di formazione in materia di sicurezza rilasciati a norma delle OPS dell’UE sono sostituiti con attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell’allegato VI al più tardi entro l’8 aprile 2017. 4. I membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri alla data di pubblicazione del presente regolamento:
5. Fatto salvo l’articolo 2, a tutti i membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali su elicotteri sono rilasciati attestati di equipaggio di cabina conformi al formato stabilito nell’allegato VI entro e non oltre l’8 aprile 2013. Articolo 11 ter Capacità di sorveglianza 1. Gli Stati membri designano una o più entità come autorità competente all’interno dello Stato membro in questione, dotata degli opportuni poteri e responsabilità di certificazione e sorveglianza delle persone e organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione. 2. Se uno Stato membro designa più di un’entità come autorità competente:
3. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità o le autorità competenti dispongano della capacità necessaria per garantire la sorveglianza di tutte le persone e organizzazioni interessate dal loro programma di supervisione, comprese le risorse sufficienti per soddisfare i requisiti del presente regolamento. 4. Gli Stati membri fanno in modo che il personale dell’autorità competente si astenga dall’esercitare le attività di supervisione qualora ciò possa direttamente o indirettamente determinare un conflitto di interessi, in particolare di natura familiare o economica. 5. Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere compiti di certificazione e/o sorveglianza è abilitato a eseguire almeno le seguenti attività:
6. I compiti di cui al paragrafo 5 sono svolti in conformità con le disposizioni di legge del relativo Stato membro. Articolo 11 quater Misure transitorie Per quanto concerne le organizzazioni di cui l’Agenzia è l’autorità competente a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 216/2008:
|
6) |
all’articolo 12 è aggiunto il seguente punto: «1 ter. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli allegati dal I al IV fino all’8 aprile 2013;» |
7) |
all’articolo 12, paragrafo 7, l’espressione «paragrafi da 2 a 6» è sostituita dall’espressione «paragrafi da 1 ter a 6»; |
8) |
sono aggiunti i nuovi allegati V, VI e VII, che figurano come allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 aprile 2012.
2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le seguenti disposizioni:
a) |
allegati dal V al VII fino all’8 aprile 2013; |
b) |
il paragrafo ORA.GEN.200, lettera a), punto 3, dell’allegato VII ai titolari di certificati di qualificazione FSTD che non sono un’organizzazione di addestramento autorizzata e non sono in possesso di un certificato di operatore aereo fino all’8 aprile 2014; |
c) |
gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento e ai centri aeromedici autorizzati non conformi alle JAR fino all’8 aprile 2014; |
d) |
il paragrafo CC.GEN.030 dell’allegato V fino all’8 aprile 2015; |
e) |
l’allegato V ai membri dell’equipaggio di cabina impegnati in operazioni commerciali con elicotteri fino all’8 aprile 2015; |
f) |
gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione soltanto per la licenza di pilota di aeromobili leggeri, pilota di aerostato o pilota di aliante fino all’8 aprile 2015; |
g) |
gli allegati VI e VII alle organizzazioni di addestramento che erogano una formazione per il rilascio di abilitazione di pilota collaudatore ai sensi del punto FCL.820 dell’allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 fino all’8 aprile 2015. |
3. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 2, ne trasmette notifica sia alla Commissione che all’Agenzia. Tale notifica descrive la durata e le ragioni che giustificano la deroga in questione nonché il programma di attuazione con le azioni previste e il relativo calendario.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.
(2) GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1.
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.
ALLEGATO
ALLEGATO V
QUALIFICAZIONE DELL’EQUIPAGGIO DI CABINA IMPEGNATO IN OPERAZIONI DI TRASPORTO AEREO COMMERCIALE
[PARTE—CC]
CAPITOLO GEN
REQUISITI GENERALI
CC.GEN.001 Autorità competente
Ai fini di questa parte, l’autorità competente è l’autorità designata dallo Stato membro in cui una persona richiede il rilascio di un attestato di equipaggio di cabina.
CC.GEN.005 Campo di applicazione
Questa parte fissa i requisiti per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina e le condizioni per la loro validità e per il loro utilizzo da parte dei titolari.
CC.GEN.015 Richiesta di un attestato di equipaggio di cabina
La richiesta di un attestato di equipaggio di cabina è presentata nelle forme e con le modalità stabilite dall’autorità competente.
CC.GEN.020 Età minima
Il richiedente un attestato di equipaggio di cabina deve aver compiuto i 18 anni.
CC.GEN.025 Privilegi e condizioni
a) |
I privilegi dei titolari di un attestato di equipaggio di cabina consistono nell’operare come membri dell’equipaggio di cabina in operazioni di trasporto aereo commerciale con aeromobili di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 216/2008. |
b) |
I membri dell’equipaggio di cabina possono esercitare i privilegi specificati alla lettera a) solo se:
|
CC.GEN.030 Documenti e conservazione della documentazione
Al fine di dimostrare la conformità con i requisiti applicabili come specificato al paragrafo CC.GEN.025, lettera b), ciascun titolare conserva e fornisce su richiesta l’attestato di equipaggio di cabina, l’elenco e i documenti relativi all’addestramento e ai controlli corrispondenti alla sua qualifica o alle sue qualifiche per il tipo o la variante di aeromobile, a meno che l’operatore che si avvale dei suoi servizi conservi tali documenti e, su richiesta, possa metterli prontamente a disposizione dell’autorità competente o del titolare.
CAPITOLO CCA
REQUISITI SPECIFICI PER L’ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA
CC.CCA.100 Rilascio dell’attestato di equipaggio di cabina
a) |
Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati esclusivamente ai richiedenti che abbiano superato l’esame al termine di un corso di addestramento iniziale, conformemente ai requisiti di questa parte. |
b) |
Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati:
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CC.CCA.105 Validità dell’attestato di equipaggio di cabina
L’attestato di equipaggio di cabina è rilasciato con durata illimitata e rimane valido, a meno che:
a) |
non venga sospeso o revocato dall’autorità competente; o |
b) |
il suo titolare non abbia esercitato i corrispondenti privilegi nei 60 mesi precedenti su almeno un tipo di aeromobile. |
CC.CCA.110 Sospensione e revoca dell’attestato di equipaggio di cabina
a) |
Se i titolari non soddisfano i requisiti della presente parte, il loro attestato di equipaggio di cabina può essere sospeso o revocato dall’autorità competente. |
b) |
In caso di sospensione o revoca dell’attestato di equipaggio di cabina da parte dell’autorità competente, i titolari:
|
CAPITOLO TRA
REQUISITI DI ADDESTRAMENTO PER RICHIEDENTI E TITOLARI DELL’ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA
CC.TRA.215 Fornitura di addestramento
L’addestramento previsto da questa parte:
a) |
è erogato da organizzazioni di addestramento o da operatori del trasporto aereo commerciale a tal fine autorizzati dall’autorità competente; |
b) |
è erogato da personale adeguatamente specializzato e qualificato per gli elementi trattati; |
c) |
è condotto secondo un programma e un sillabo documentati nell’autorizzazione in possesso dell’organizzazione. |
CC.TRA.220 Corso di addestramento iniziale ed esame
a) |
I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina portano a termine un percorso di addestramento iniziale per acquisire familiarità con l’ambiente aeronautico e conoscenze generali sufficienti nonché le competenze di base richieste per svolgere i compiti e ottemperare agli obblighi correlati alla sicurezza dei passeggeri e del volo nel corso di operazioni normali, anomale e di emergenza. |
b) |
Il programma del corso di addestramento iniziale comprende perlomeno gli elementi specificati nell’appendice 1 di questa parte. Esso prevede una formazione sia teorica che pratica. |
c) |
I richiedenti un attestato di equipaggio di cabina sostengono un esame che tratta tutti gli elementi del programma di addestramento specificati alla lettera b), a eccezione della formazione in materia di gestione del personale di bordo (CRM), per dimostrare di aver conseguito il livello di conoscenza e di competenza richiesto alla lettera a). |
CC.TRA.225 Qualificazione o qualificazioni riguardanti un tipo o una variante di aeromobile
a) |
I titolari di un attestato di equipaggio di cabina valido possono operare su un aeromobile solamente se sono in possesso delle qualifiche di cui alle disposizioni applicabili della parte ORO. |
b) |
Per essere in possesso delle qualifiche riguardanti un tipo o una variante di aeromobile, il titolare dell’attestato:
|
Appendice 1 alla parte—CC
Corso di addestramento iniziale ed esame
PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO
Il programma di addestramento iniziale comprende almeno i seguenti elementi:
1. Conoscenze teoriche generali sull’aviazione e sui regolamenti in vigore nel settore dell’aviazione, che includono tutti gli elementi pertinenti ai compiti e alle responsabilità dell’equipaggio di cabina:
1.1. |
conoscenza generale della terminologia aeronautica, teoria del volo, distribuzione dei passeggeri, aree delle operazioni, meteorologia ed effetti della contaminazione di superficie dell’aeromobile; |
1.2. |
regolamenti in vigore nel settore dell’aviazione pertinenti all’equipaggio di cabina e al ruolo dell’autorità competente; |
1.3. |
compiti e responsabilità dell’equipaggio di cabina durante le operazioni e la necessità di reagire con tempestività ed efficienza alle situazioni di emergenza; |
1.4. |
mantenimento della competenza e dell’idoneità necessarie per operare come membro d’equipaggio di cabina, anche in relazione alle limitazioni temporali in merito al volo e al servizio, e requisiti relativi ai periodi di riposo; |
1.5. |
importanza di assicurare che i documenti e i manuali pertinenti siano mantenuti aggiornati e contengano, se del caso, le modifiche introdotte dall’operatore, |
1.6. |
importanza del fatto che l’equipaggio di cabina svolga i propri compiti conformemente al manuale operativo dell’operatore; |
1.7. |
importanza di tenere una riunione informativa (briefing) con l’equipaggio di cabina prima del volo e di comunicare le informazioni necessarie in materia di sicurezza, tenendo conto dei suoi compiti specifici; |
1.8. |
importanza di stabilire i casi in cui i membri dell’equipaggio di cabina hanno l’autorità e la responsabilità di procedere a un’evacuazione e di avviare altre procedure di emergenza. |
2. Comunicazione:
durante l’addestramento deve essere sottolineata l’importanza di una comunicazione efficace tra l’equipaggio di cabina e l’equipaggio di condotta, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e alla necessità di utilizzare un linguaggio e una terminologia comuni.
3. Corso introduttivo sul fattore umano (HF) in aviazione e sulla gestione del personale di bordo (CRM)
Il corso deve essere impartito da almeno un istruttore CRM per equipaggio di cabina. Gli elementi dell’addestramento devono essere trattati in maniera approfondita e includere almeno i seguenti aspetti:
3.1. |
aspetti generali: fattore umano in aviazione, istruzioni generali su principi e obiettivi della CRM, prestazioni umane e loro limiti; |
3.2. |
aspetti relativi al singolo membro dell’equipaggio di cabina: consapevolezza personale, errore umano e affidabilità, atteggiamenti e comportamenti, autovalutazione; stress e gestione dello stress; stanchezza e vigilanza; assertività; consapevolezza della situazione, acquisizione ed elaborazione delle informazioni. |
4. Assistenza ai passeggeri e sorveglianza della cabina:
4.1. |
importanza di una corretta assegnazione dei posti, tenuto conto della massa e del bilanciamento dell’aeromobile, delle categorie speciali di passeggeri e della necessità di far sedere i passeggeri non disabili vicino alle uscite non sorvegliate; |
4.2. |
disposizioni relative allo stivaggio in condizioni di sicurezza dei bagagli in cabina e degli oggetti necessari per il servizio in cabina e al rischio che essi possano divenire pericolosi per gli occupanti della cabina o possano ostruire l’accesso all’equipaggiamento o alle uscite di emergenza dell’aeromobile ovvero danneggiarli; |
4.3. |
consigli relativi all’individuazione e alla gestione dei passeggeri che si trovano sotto l’effetto di alcol o sotto l’influsso di stupefacenti, o che diventano aggressivi; |
4.4. |
precauzioni da prendere qualora vengano trasportati animali vivi in cabina; |
4.5. |
interventi da attuare in caso di turbolenza, compresa la messa in sicurezza della cabina; |
4.6. |
metodi usati per la motivazione dei passeggeri e il controllo degli stessi, in modo da accelerare l’evacuazione dell’aeromobile in caso di emergenza. |
5. Aspetti di medicina aeronautica e di pronto soccorso:
5.1. |
istruzioni generali sugli aspetti di medicina aeronautica e di sopravvivenza; |
5.2. |
effetti fisiologici del volo, con particolare riguardo all’ipossia, ai requisiti in termini di ossigeno, alla funzione delle trombe di Eustachio e ai barotraumi; |
5.3. |
elementi fondamentali di pronto soccorso, in caso di:
|
5.4. |
emergenze mediche a bordo e corrispondenti interventi di pronto soccorso, quanto meno in caso di:
|
5.5. |
utilizzo di apparecchiature appropriate tra cui ossigeno di pronto soccorso, cassetta del pronto soccorso e kit di pronto soccorso medico, e loro contenuto; |
5.6. |
esercitazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare effettuate da ciascun membro dell’equipaggio di cabina con un apposito manichino e tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente di un aeromobile; |
5.7. |
salute e igiene durante il viaggio, tra cui:
|
6. Merci pericolose secondo le Istruzioni tecniche dell’ICAO applicabili
7. Aspetti generali relativi alla sicurezza nel settore dell’aviazione, compresa la familiarità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 300/2008
8. Addestramento in caso di incendio e fumo:
8.1. |
porre l’accento sul dovere dell’equipaggio di cabina di far fronte con prontezza alle emergenze dovute a incendi e al fumo; in particolare, porre l’enfasi sull’importanza di individuare l’effettiva causa dell’incendio; |
8.2. |
importanza di informare immediatamente l’equipaggio di condotta, nonché delle azioni specifiche necessarie per il coordinamento e l’assistenza quando vengono rilevati un incendio o la presenza di fumo; |
8.3. |
necessità di controlli frequenti delle aree soggette a rischio di incendio, inclusi i bagni, e dei corrispondenti rivelatori di fumo; |
8.4. |
classificazione degli incendi e tipo appropriato di agenti estinguenti e procedure da seguire per particolari situazioni in caso di incendio; |
8.5. |
tecniche di applicazione degli agenti estinguenti, conseguenze di un’applicazione sbagliata e uso in spazi ristretti, inclusi un addestramento pratico sugli interventi antincendio e tecniche per indossare e utilizzare gli indumenti di protezione presenti a bordo; |
8.6. |
procedure generali relative ai servizi di emergenza a terra negli aeroporti. |
9. Addestramento relativo alla sopravvivenza:
9.1. |
principi di sopravvivenza in ambienti ostili (ad esempio regione polare, deserto, giungla, mare); e |
9.2. |
addestramento alla sopravvivenza in acqua, che preveda istruzioni su come indossare e utilizzare l’equipaggiamento personale di galleggiamento in acqua e su come usare canotti di salvataggio o altro equipaggiamento analogo, nonché esercitazioni sull’uso effettivo di tali attrezzature in acqua. |
ALLEGATO VI
REQUISITI DELLE AUTORITÀ PER IL PERSONALE DI BORDO
[PARTE ARA]
CAPITOLO GEN
REQUISITI GENERALI
SEZIONE I
Disposizioni generali
ARA.GEN.105 Definizioni
Ai fini di questa parte e della parte ORA, si applicano le seguenti definizioni:
1) |
“metodi accettabili di rispondenza (AMC)”, norme non vincolanti adottate dall’Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento di base e alle relative norme attuative; |
2) |
“metodi alternativi di rispondenza”, i metodi che propongono un’alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali non sono stati adottati dall’Agenzia alcuni AMC corrispondenti; |
3) |
“organizzazione di addestramento approvata (ATO)”, un’organizzazione qualificata per il rilascio o il mantenimento di un’approvazione a fornire l’addestramento per le licenze di pilota e le corrispondenti abilitazioni e certificati; |
4) |
“modello di dispositivo di addestramento strumentale basico (modello BITD)”, una combinazione di hardware e software per la quale è stata ottenuta una qualificazione BITD; |
5) |
“specifiche di certificazione (CS)”, le norme tecniche adottate dall’Agenzia che riportano i metodi atti a dimostrare la conformità al regolamento di base e alle relative norme attuative e che possono essere impiegati dall’organizzazione ai fini della certificazione; |
6) |
“istruttore di volo (FI)”, un istruttore con i privilegi di fornire l’addestramento su un aeromobile, in conformità alla parte FCL; |
7) |
“dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)”, un dispositivo di addestramento che sia:
|
8) |
“qualificazione FSTD”, il livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nel documento di conformità; |
9) |
“utente di FSTD”, l’organizzazione o la persona che richiede a un’ATO l’addestramento, il controllo o la prova utilizzando un FSTD; |
10) |
“fermo macchina”, il divieto ufficiale imposto a un aeromobile di decollare e l’adozione delle misure a tal fine necessarie; |
11) |
“materiale esplicativo (GM)”, materiale non vincolante sviluppato dall’Agenzia che aiuta ad illustrare il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per fornire supporto all’interpretazione del regolamento di base, delle relative norme attuative e degli AMC; |
12) |
“ARO.RAMP”, il capitolo RAMP nell’allegato II del regolamento sulle operazioni aeree; |
13) |
“altro dispositivo di addestramento (OTD)”, un ausilio utilizzato per l’addestramento dei piloti diverso da un FSTD, che fornisce l’addestramento nei casi in cui non sia necessario un ambiente completo della cabina di pilotaggio; |
14) |
“parte ARA”, l’allegato VI del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile; |
15) |
“parte ORO”, l’allegato III del regolamento sulle operazioni aeree; |
16) |
“parte CC”, l’allegato V del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile; |
17) |
“parte FCL”, l’allegato I del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile; |
18) |
“parte MED”, l’allegato IV del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile; |
19) |
“parte ORA”, l’allegato VII del regolamento sul personale di bordo dell’aviazione civile; |
20) |
“sede principale”, sede centrale o sede legale dell’organizzazione dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento; |
21) |
“manuale delle prove di qualifica (QTG)”, un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell’aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell’aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero sia i dati di FSTD utilizzati a sostegno della convalida. |
ARA.GEN.115 Documentazione di controllo
L’autorità competente fornisce tutti gli atti legislativi, le norme, i regolamenti, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale interessato in modo che possa svolgere i compiti assegnati e adempiere alle proprie responsabilità.
ARA.GEN.120 Metodi di rispondenza
a) |
L’Agenzia sviluppa i metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative. In caso di conformità con gli AMC, i corrispondenti requisiti delle norme attuative sono soddisfatti. |
b) |
Possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative. |
c) |
L’autorità competente stabilisce un sistema per decidere con coerenza se tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da parte propria o dalle organizzazioni e persone sotto il suo controllo permettano di stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative. |
d) |
L’autorità competente valuta tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un’organizzazione in conformità al paragrafo ORA.GEN.120, analizzando la documentazione fornita e, se necessario, conducendo un’ispezione presso l’organizzazione. Qualora ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme attuative, l’autorità competente senza alcun indugio:
|
e) |
Nel caso in cui essa stessa utilizzi metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, l’autorità competente:
L’autorità competente fornisce all’Agenzia una descrizione dettagliata dei metodi alternativi di rispondenza, comprese tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l’osservanza delle norme attuative. |
ARA.GEN.125 Informazioni all’Agenzia
a) |
L’autorità competente informa l’Agenzia senza alcun indugio qualora riscontri problemi significativi nell’attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. |
b) |
L’autorità competente fornisce all’Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, desunte dalle segnalazioni di eventi ricevute. |
ARA.GEN.135 Reazione immediata a un problema di sicurezza
a) |
Fatta salva la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), l’autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera adeguata le informazioni relative alla sicurezza. |
b) |
L’Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute in materia di sicurezza e fornisce agli Stati membri e alla Commissione, senza indebiti ritardi, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, che sono loro necessarie per reagire prontamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative. |
c) |
Al momento della ricezione delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente adotta provvedimenti adeguati per risolvere i problemi di sicurezza. |
d) |
I provvedimenti adottati di cui alla lettera c) sono immediatamente notificati a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarli ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. L’autorità competente comunica anche tali provvedimenti all’Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati. |
SEZIONE II
Gestione
ARA.GEN.200 Sistema di gestione
a) |
L’autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione, che includa quanto meno:
|
b) |
Per ogni settore di attività, compreso il sistema di gestione, l’autorità competente nomina una o più persone che siano responsabili globalmente della gestione del compito o dei compiti in questione. |
c) |
L’autorità competente stabilisce procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni e gli aiuti necessari con altre autorità competenti interessate, anche per quanto concerne tutti i rilievi sollevati e le azioni avviate in esito alla sorveglianza su persone e organizzazioni che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia. |
d) |
Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell’Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche. |
ARA.GEN.205 Assegnazione di compiti a enti qualificati
a) |
Gli Stati membri affidano i compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di persone o organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative unicamente a enti qualificati. Nell’assegnare tali compiti, l’autorità competente si assicura di:
|
b) |
L’autorità competente assicura che il processo di audit interno e il processo di gestione del rischio per la sicurezza richiesti al paragrafo ARA.GEN.200, lettera a), punto 4, trattino tutti i compiti di certificazione o sorveglianza continua svolti per conto di quest’ultima. |
ARA.GEN.210 Modifiche al sistema di gestione
a) |
L’autorità competente si dota di un sistema per individuare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i compiti che le incombono e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative. Questo sistema deve permettere di adottare le azioni atte ad assicurare che il sistema di gestione resti adeguato ed efficace. |
b) |
L’autorità competente aggiorna il proprio sistema di gestione per riflettere le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative in maniera tempestiva, in modo da garantire un’attuazione efficace. |
c) |
L’autorità competente notifica all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i compiti che le incombono e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative. |
ARA.GEN.220 Tenuta dei registrazioni
a) |
L’autorità competente stabilisce un sistema per la tenuta dei registrazioni che fornisca un’adeguata archiviazione, accessibilità e tracciabilità affidabile per quanto concerne:
|
b) |
L’autorità competente mantiene un elenco di tutti i certificati delle organizzazioni, i certificati di qualificazione FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale rilasciati. |
c) |
Tutti i registrazioni sono conservati per il periodo minimo specificato nel presente regolamento. In mancanza di tale indicazione, i registrazioni sono conservati per un periodo minimo di 5 anni, fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati. |
SEZIONE III
Sorveglianza, certificazione e attuazione
ARA.GEN.300 Sorveglianza
a) |
L’autorità competente verifica:
|
b) |
Tale verifica:
|
c) |
Il campo di applicazione della sorveglianza di cui alle lettere a) e b) tiene conto dei risultati delle passate attività di sorveglianza e delle priorità di sicurezza. |
d) |
Fatte salve le competenze degli Stati membri e i loro obblighi come definiti alla sezione ARA.RAMP, il campo di applicazione della sorveglianza sulle attività svolte nel territorio di uno Stato membro da persone o organizzazioni stabilite o residenti in un altro Stato membro è determinato sulla base delle priorità di sicurezza, nonché delle attività di sorveglianza passate. |
e) |
Nel caso in cui l’attività di una persona o di un’organizzazione coinvolga più di uno Stato membro o l’Agenzia, l’autorità competente responsabile della sorveglianza di cui alla lettera a) può accettare di far svolgere tali compiti di sorveglianza dall’autorità o dalle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri dove viene svolta l’attività o dall’Agenzia. Ogni persona o organizzazione soggetta a tale accordo è informata dell’esistenza dello stesso e del suo campo di applicazione. |
f) |
L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la sorveglianza, incluse quelle per le ispezioni a terra e a sorpresa. |
ARA.GEN.305 Programma di sorveglianza
a) |
L’autorità competente stabilisce e mantiene un programma di sorveglianza che includa le attività di sorveglianza richieste dal paragrafo ARA.GEN.300 e dalla sezione ARO.RAMP. |
b) |
Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente e i titolari dei certificati di qualificazione FSTD, il programma di sorveglianza è sviluppato tenendo conto della natura specifica dell’organizzazione, della complessità delle sue attività e dei risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza passate, nonché si basa sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma comprende all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:
|
c) |
Per le organizzazioni certificate dall’autorità competente e i titolari di certificati di qualificazione FSTD è applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non ecceda i 24 mesi. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se si dimostra che si sono abbassati i livelli conseguiti in materia di sicurezza dall’organizzazione o dal titolare del certificato di qualificazione FSTD. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente stabilisca che durante i 24 mesi precedenti:
Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, in aggiunta ai punti di cui sopra, l’organizzazione avesse stabilito, e l’autorità competente approvato, un’efficace sistema di segnalazione continuo all’autorità competente sul livello conseguito in materia di sicurezza e sul rispetto della regolamentazione da parte dell’organizzazione stessa. |
d) |
Per le persone titolari di una licenza, di un certificato, di un’abilitazione o di un attestato rilasciato dall’autorità competente, il programma di sorveglianza include ispezioni, anche a sorpresa, ove opportuno. |
e) |
Il programma di sorveglianza comprende la registrazione delle date in cui devono essere svolti gli audit, le ispezioni e le riunioni e quando tali audit, ispezioni e riunioni sono stati svolti. |
ARA.GEN.310 Procedura per la certificazione iniziale — Organizzazioni
a) |
Al ricevimento di una richiesta per il rilascio iniziale di un certificato per un’organizzazione, l’autorità competente verifica che l’organizzazione rispetti i requisiti applicabili. |
b) |
Se soddisfatta della conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili, l’autorità competente rilascia il certificato o i certificati, come stabilito nelle appendici III e IV di questa parte. Il certificato o i certificati sono rilasciati per una durata illimitata. I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l’organizzazione è autorizzata a condurre sono specificati nei termini di approvazione allegati al certificato o ai certificati. |
c) |
Al fine di permettere a un’organizzazione di dare attuazione alle modifiche senza l’approvazione preventiva dell’autorità competente in conformità al paragrafo ORA.GEN.130, l’autorità competente deve approvare la procedura proposta dall’organizzazione, che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive il modo in cui tali modifiche verranno gestite e notificate. |
ARA.GEN.315 Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di licenze, abilitazioni, certificati o attestati — Persone
a) |
Al ricevimento di una richiesta per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di una licenza, abilitazione, certificato o attestato personale e di tutta la documentazione a corredo, l’autorità competente verifica che il richiedente soddisfi i requisiti applicabili. |
b) |
Se soddisfatta dell’osservanza dei requisiti applicabili da parte del richiedente, l’autorità competente rilascia, rinnova, ripristina o modifica la licenza, il certificato, l’abilitazione o l’attestato. |
ARA.GEN.330 Modifiche — Organizzazioni
a) |
Al momento della ricezione di una richiesta per una modifica che necessita un’approvazione preliminare, l’autorità competente verifica che l’organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l’approvazione. L’autorità competente decide a quali condizioni l’organizzazione può operare durante la modifica, a meno che l’autorità competente stabilisca che il certificato dell’organizzazione debba essere sospeso. Se soddisfatta della conformità dell’organizzazione ai requisiti applicabili, l’autorità competente approva la modifica. |
b) |
Fatti salvi i possibili provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l’organizzazione applichi modifiche che necessitano un’approvazione preventiva senza averla ricevuta dall’autorità competente come definito alla lettera a), l’autorità competente sospende, limita o revoca il certificato dell’organizzazione. |
c) |
Per le modifiche che non richiedono approvazione preventiva, l’autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica inoltrata dall’organizzazione in conformità al paragrafo ORA.GEN.130 per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l’autorità competente:
|
ARA.GEN.350 Rilievi e azioni correttive — Organizzazioni
a) |
L’autorità competente per la sorveglianza in conformità al paragrafo ARA.GEN.300, lettera a), dispone di un sistema per analizzare i rilievi in termini di rilevanza ai fini della sicurezza. |
b) |
L’autorità competente emette un rilievo di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, laddove le procedure e i manuali dell’organizzazione o i termini di un’approvazione o di un certificato diminuiscano la sicurezza o mettano in serio pericolo la sicurezza del volo. Tra i rilievi di livello 1 rientrano:
|
c) |
L’autorità competente emette un rilievo di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, laddove le procedure e i manuali dell’organizzazione o i termini di un’approvazione o certificato possano ridurre la sicurezza o mettere a repentaglio la sicurezza del volo. |
d) |
Nel caso in cui si riscontri un rilievo durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l’autorità competente, fatta salva ogni azione aggiuntiva richiesta dal regolamento (CE) n. 216/2008 e dalle relative norme attuative, comunica la rilievo all’organizzazione per iscritto e chiede un’azione correttiva al fine di far fronte alla non conformità o alle non conformità individuate. Se del caso, l’autorità competente informa lo Stato nel quale l’aeromobile è registrato.
|
e) |
Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l’autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alle disposizioni del paragrafo ARA.GEN.300, lettera d), individui una non conformità con i requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative da parte di un’organizzazione certificata dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia, informa detta autorità competente e fornisce un’indicazione del livello del rilievo. |
ARA.GEN.355 Rilievi e provvedimenti attuativi — Persone
a) |
Nel caso in cui, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, vengano riscontrate dall’autorità competente responsabile per la sorveglianza ai sensi del paragrafo AR.GEN.300, lettera a), prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona titolare di una licenza, un certificato, un’abilitazione o un attestato rilasciati in osservanza del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, l’autorità competente emette un rilievo, lo registra e lo comunica per iscritto al titolare della licenza, del certificato, dell’abilitazione o dell’attestato. |
b) |
Nel caso in cui venga emesso un rilievo, l’autorità competente svolge un’indagine. Se il rilievo è confermato, l’autorità competente:
|
c) |
Se del caso, l’autorità competente informa la persona o l’organizzazione che ha rilasciato il certificato o l’attestato medico. |
d) |
Fatti salvi eventuali provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l’autorità di uno Stato membro che agisce conformemente alle disposizioni del paragrafo AR.GEN.300, lettera d), riscontri prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona titolare di una licenza, un certificato, un’abilitazione o un attestato rilasciati dall’autorità competente di un altro Stato membro, ne informa detta autorità competente. |
e) |
Nel caso in cui, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, vengano riscontrate prove che dimostrino una non conformità rispetto ai requisiti applicabili di una persona soggetta ai requisiti indicati nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative e che non sia titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato in conformità a tale regolamento e alle sue norme attuative, l’autorità competente che ha individuato la non conformità adotta tutti i provvedimenti attuativi necessari per prevenire il protrarsi di tale non conformità. |
CAPITOLO FCL
REQUISITI SPECIFICI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL’EQUIPAGGIO DI VOLO
SEZIONE I
Disposizioni generali
ARA.FCL.120 Tenuta dei registrazioni
In aggiunta alla documentazione richiesta al paragrafo ARA.GEN.220, lettera a), l’autorità competente include nel suo sistema di tenuta delle registrazioni i risultati degli esami di conoscenza teorica e le valutazioni delle abilità dei piloti.
SEZIONE II
Licenze, abilitazioni e certificati
ARA.FCL.200 Procedura per il rilascio, il rinnovo o il ripristino di licenze, abilitazioni o certificati
a) |
Rilascio di licenze e abilitazioni. L’autorità competente deve rilasciare una licenza di pilota e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modulo stabilito all’appendice I di questa parte. |
b) |
Rilascio dei certificati di istruttore ed esaminatore. L’autorità competente rilascia un certificato di istruttore o esaminatore sotto forma:
|
c) |
Annotazione sulla licenza da parte degli esaminatori. Prima di autorizzare espressamente certi esaminatori a rinnovare o ripristinare le abilitazioni o i certificati, l’autorità competente predispone procedure appropriate. |
ARA.FCL.205 Monitoraggio degli esaminatori
a) |
L’autorità competente sviluppa un programma di sorveglianza per monitorare la condotta e le prestazioni degli esaminatori, prendendo in considerazione:
|
b) |
L’autorità competente mantiene un elenco degli esaminatori che ha certificato e degli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i propri privilegi nel territorio di sua pertinenza e ai quali l’autorità competente ha fornito un briefing in conformità al paragrafo FCL.1015, lettera c), punto 2. L’elenco indica i privilegi degli esaminatori e deve essere pubblicato e mantenuto aggiornato dall’autorità competente. |
c) |
L’autorità competente sviluppa procedure per la nomina degli esaminatori incaricati della conduzione delle prove di abilità. |
ARA.FCL.210 Informazioni per gli esaminatori
L’autorità competente può fornire agli esaminatori che ha certificato e agli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i propri privilegi nel loro territorio i criteri di sicurezza da rispettare quando vengono condotte prove di abilità e controlli di professionalità in un aeromobile.
ARA.FCL.215 Periodo di validità
a) |
Al momento del rilascio o del ripristino di un’abilitazione o di un certificato, l’autorità competente o, nel caso di ripristino, l’esaminatore espressamente autorizzato dall’autorità competente estende il periodo di validità fino alla fine del mese corrispondente. |
b) |
Al momento del rinnovo di un’abilitazione, di un certificato di istruttore o esaminatore, l’autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato dall’autorità competente estende il periodo di validità dell’abilitazione o del certificato fino alla fine del mese corrispondente. |
c) |
L’autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato a tale scopo dall’autorità competente riporta la data di scadenza sulla licenza o sul certificato. |
d) |
L’autorità competente può sviluppare procedure per permettere ai titolari di una licenza o di un certificato di esercitare i privilegi per un periodo massimo di 8 settimane dopo il superamento dell’esame o degli esami pertinenti, in attesa dell’approvazione della licenza o del certificato. |
ARA.FCL.220 Procedura per la riemissione di una licenza di pilotaggio
a) |
L’autorità competente procede alla riemissione di una licenza ogniqualvolta sia necessario per ragioni amministrative e:
|
b) |
Soltanto le abilitazioni e i certificati in corso di validità sono trasferiti nella nuova licenza. |
ARA.FCL.250 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e certificati
a) |
L’autorità competente limita, sospende o revoca come opportuno una licenza di pilota e le relative abilitazioni o i relativi certificati in conformità al paragrafo ARA.GEN.355, per esempio nei seguenti casi:
|
b) |
L’autorità competente può anche limitare, sospendere o revocare una licenza, abilitazione o certificato a seguito della richiesta scritta del titolare della licenza o del certificato. |
c) |
Tutte le prove di abilità, i controlli di professionalità o le valutazioni della competenza condotti durante la sospensione o a seguito della revoca di un certificato di esaminatore non saranno validi. |
SEZIONE III
Esami di conoscenza teorica
ARA.FCL.300 Procedure d’esame
a) |
L’autorità competente attua le disposizioni e le procedure necessarie per permettere ai richiedenti di sottoporsi agli esami di conoscenza teorica in conformità ai requisiti applicabili della parte FCL. |
b) |
Nel caso di ATPL, MPL, licenza di pilota commerciale (CPL) e abilitazioni strumentali, tali procedure devono soddisfare tutti i punti seguenti:
|
c) |
L’autorità competente informa i richiedenti delle lingue disponibili per gli esami. |
d) |
L’autorità competente stabilisce procedure opportune per assicurare l’integrità degli esami. |
e) |
Se l’autorità competente ritiene che il richiedente non si attenga alle procedure d’esame durante lo stesso, ciò è valutato come bocciatura del richiedente nella singola materia o all’esame nel suo insieme. |
f) |
L’autorità competente vieta ai richiedenti sorpresi a imbrogliare di sottoporsi a qualsiasi altro esame per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell’esame nel quale sono stati scoperti. |
CAPITOLO CC
REQUISITI SPECIFICI PER L’EQUIPAGGIO DI CABINA
SEZIONE I
Attestati di equipaggio di cabina
ARA.CC.100 Procedure per gli attestati di equipaggio di cabina
a) |
L’autorità competente stabilisce procedure per il rilascio, la tenuta delle registrazioni e la sorveglianza degli attestati di equipaggio di cabina in conformità ai paragrafi ARA.GEN.315, ARA.GEN.220 e ARA.GEN.300. |
b) |
Gli attestati di equipaggio di cabina sono rilasciati utilizzando il formato e le specifiche stabilite nell’appendice II di questa parte:
|
c) |
L’autorità competente rende pubblici:
|
ARA.CC.105 Sospensione o revoca degli attestati di equipaggio di cabina
L’autorità competente adotta provvedimenti ai sensi del paragrafo ARA.GEN.355, inclusa la sospensione o la revoca di un attestato di equipaggio di cabina, almeno nei seguenti casi:
a) |
in presenza di non conformità con la parte CC o con i requisiti applicabili delle parti ORO e CAT, nel caso in cui sia stata individuata una questione di sicurezza; |
b) |
se si ottiene o mantiene la validità dell’attestato di equipaggio di cabina mediante falsificazione dei documenti probatori presentati; |
c) |
se si esercitano i privilegi di un attestato di equipaggio di cabina sotto l’influenza di alcol o droghe; |
d) |
se è comprovato un uso improprio o fraudolento dell’attestato di equipaggio di cabina. |
SEZIONE II
Organizzazioni che offrono addestramento per l’equipaggio di cabina o che rilasciano attestati di equipaggio di cabina
ARA.CC.200 Approvazione di organizzazioni a fornire addestramento all’equipaggio di cabina o a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina
a) |
Prima del rilascio a un’organizzazione di addestramento o a un operatore di trasporto aereo commerciale di un’approvazione a fornire addestramento all’equipaggio di cabina, l’autorità competente verifica che:
|
b) |
Se in uno Stato membro le organizzazioni possono essere autorizzate al rilascio degli attestati di equipaggio di cabina, l’autorità competente concede tali autorizzazioni unicamente a organizzazioni che soddisfano i requisiti di cui alla lettera a). Prima di concedere tale approvazione, l’autorità competente:
|
CAPITOLO ATO
REQUISITI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE (ATO)
SEZIONE I
Disposizioni generali
ARA.ATO.105 Programma di sorveglianza
Il programma di sorveglianza delle ATO include il monitoraggio degli standard del corso, compreso il campionamento dei voli di addestramento con gli studenti, se appropriato all’aeromobile utilizzato.
ARA.ATO.120 Tenuta dei registrazioni
In aggiunta ai registrazioni richiesti al paragrafo ARA.GEN.220, l’autorità competente comprende nel suo sistema di tenuta delle registrazioni i dettagli dei corsi forniti dall’ATO e, se applicabile, la documentazione inerente agli FSTD utilizzati per l’addestramento.
CAPITOLO FSTD
REQUISITI SPECIFICI PER LA QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD)
SEZIONE I
Disposizioni generali
ARA.FSTD.100 Procedura di valutazione iniziale
a) |
Al ricevimento di una richiesta per una qualificazione FSTD, l’autorità competente:
|
b) |
L’autorità competente approva il QTG solo dopo il completamento della valutazione iniziale dell’FSTD e quando tutte le discrepanze nel QTG sono state risolte in modo soddisfacente per l’autorità competente. Il QTG risultante dalla procedura di valutazione iniziale costituirà la guida base per la prova di qualificazione (MQTG), su cui si fonderanno la qualificazione FSTD e le successive valutazioni periodiche dell’FSTD. |
c) |
Base di qualificazione e condizioni speciali.
|
ARA.FSTD.110 Rilascio di un certificato di qualificazione FSTD
a) |
Una volta ultimata la valutazione dell’FSTD, e se soddisfatta della rispondenza dell’FSTD alla base di qualificazione applicabile ai sensi del paragrafo ORA.FSTD.210 nonché della conformità dell’organizzazione che ne fruisce ai requisiti applicabili per mantenere la qualificazione dell’FSTD ai sensi del paragrafo ORA.FSTD.100, l’autorità competente rilascia il certificato di qualificazione FSTD per una durata illimitata, utilizzando il modulo stabilito nell’appendice IV di questa parte. |
ARA.FSTD.115 Qualificazione FSTD provvisoria
a) |
Qualora siano introdotti programmi per nuovi aeromobili, se non risulta possibile la conformità ai requisiti stabiliti in questo capitolo per la qualificazione FSTD, l’autorità competente può rilasciare un livello di qualificazione FSTD provvisoria. |
b) |
Per i simulatori integrali di volo (FFS), un livello di qualificazione provvisorio è concesso soltanto ai livelli A, B o C. |
c) |
Questo livello di qualificazione provvisoria è valido fino a quando può essere rilasciato un livello di qualificazione definitivo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni. |
ARA.FSTD.120 Mantenimento di una qualificazione FSTD
a) |
L’autorità competente monitora costantemente l’organizzazione che utilizza l’FSTD per verificare che:
|
b) |
L’autorità competente conduce valutazioni periodiche degli FSTD in conformità alle procedure descritte al paragrafo ARA.FSTD.100. Queste valutazioni sono effettuate:
|
ARA.FSTD.130 Modifiche
a) |
Al ricevimento di una richiesta di modifica al certificato di qualificazione FSTD, l’autorità competente rispetta gli elementi applicabili dei requisiti della procedura di valutazione iniziale come descritto al paragrafo ARA.FSTD.100, lettere a) e b). |
b) |
L’autorità competente può completare una valutazione speciale a seguito di modifiche profonde o quando le prestazioni di un FSTD non sembrano essere pari al livello di qualificazione iniziale. |
c) |
L’autorità competente conduce sempre una valutazione speciale prima di concedere un livello più elevato di qualificazione all’FSTD. |
ARA.FSTD.135 Rilievi e azioni correttive — Certificato di qualificazione FSTD
L’autorità competente limita, sospende o revoca, come opportuno, un certificato di qualificazione FSTD in conformità al paragrafo ARA.GEN.350, per esempio nei casi seguenti:
a) |
se il certificato di qualificazione FSTD è stato ottenuto mediante la falsificazione dei documenti probatori presentati; |
b) |
se l’organizzazione che utilizza l’FSTD non può più dimostrare che tale dispositivo risponde alla rispettiva base di qualificazione; |
c) |
se l’organizzazione che utilizza l’FSTD non soddisfa più i requisiti applicabili della parte ORA. |
ARA.FSTD.140 Tenuta delle registrazioni
Oltre alle registrazioni previste al paragrafo ARA.GEN.220, l’autorità competente mantiene e aggiorna l’elenco degli FSTD qualificati sotto il suo controllo, le date in cui devono essere svolte le valutazioni e quando queste sono state svolte.
CAPITOLO AeMC
REQUISITI SPECIFICI PER I CENTRI AEROMEDICI (AeMC)
SEZIONE I
Disposizioni generali
ARA.AeMC.110 Procedura di certificazione iniziale
La procedura di certificazione per un AeMC segue le disposizioni di cui al paragrafo ARA.GEN.310.
ARA.AeMC.150 Rilievi e azioni correttive — AeMC
Fatto salvo il paragrafo ARA.GEN.350, i rilievi di livello 1 includono, a scopo meramente esemplificativo, quanto segue:
a) |
la mancata nomina di un capo del centro aeromedico; |
b) |
l’inosservanza del segreto medico sulle registrazioni aeromediche; |
c) |
la mancata presentazione all’autorità competente dei dati medici e statistici per scopi di sorveglianza. |
CAPITOLO MED
REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA
SEZIONE I
Disposizioni generali
ARA.MED.120 Ispettori medici
L’autorità competente nomina uno o più ispettori medici per svolgere i compiti descritti nella presente sezione. L’ispettore medico deve essere iscritto all’ordine professionale competente, essere laureato in medicina e vantare:
a) |
un’esperienza professionale successiva alla laurea in medicina di almeno cinque anni; |
b) |
conoscenze specifiche ed esperienza in medicina aeronautica; |
c) |
una formazione specifica nella certificazione medica. |
ARA.MED.125 Rinvio all’autorità competente per il rilascio delle licenze
Nel caso in cui un AeMC o un esaminatore aeromedico (AME) rinvii la decisione sull’idoneità di un richiedente all’autorità competente per il rilascio delle licenze:
a) |
l’ispettore medico o il personale medico incaricato dall’autorità competente valuta la documentazione medica di cui trattasi e richiede, se necessario, ulteriori documenti, esami e verifiche mediche; |
b) |
l’ispettore medico determina l’idoneità del richiedente al rilascio di un certificato medico con una o più limitazioni come del caso. |
ARA.MED.130 Formato del certificato medico
Il formato del certificato medico deve essere conforme all’appendice VI di questa parte.
ARA.MED.135 Moduli aeromedici
L’autorità competente utilizza:
a) |
un modulo di richiesta di certificato medico; |
b) |
il modulo di referto medico per i richiedenti di classe 1 e classe 2; |
c) |
il modulo di referto medico per i richiedenti una licenza di pilota per aeromobili leggeri (LAPL). |
ARA.MED.145 Notifica del medico generale (GMP) all’autorità competente
L’autorità competente stabilisce se del caso un processo di notifica per i medici generici (GMP) al fine di garantire che il GMP sia consapevole dei requisiti medici fissati al paragrafo MED.B.095.
ARA.MED.150 Tenuta delle registrazioni
a) |
In aggiunta alle registrazioni richieste al paragrafo ARA.GEN.220, l’autorità competente include nel suo sistema di tenuta dei registrazioni i dettagli degli esami aeromedici e le valutazioni presentate dagli AME, dagli AeMC o dai GMP. |
b) |
Tutti le registrazioni aeromediche dei titolari delle licenze sono conservati per un periodo minimo di 10 anni dopo la scadenza del loro ultimo certificato medico. |
c) |
Ai fini delle valutazioni aeromediche e della standardizzazione, le registrazioni aeromediche, previo consenso scritto del richiedente/titolare della licenza, sono messe a disposizione:
|
d) |
L’autorità competente può rendere disponibili le registrazioni aeromediche per fini diversi da quelli di cui alla lettera c), ai sensi della direttiva 95/46/CE come recepita nell’ordinamento nazionale. |
e) |
L’autorità competente mantiene gli elenchi:
La lista è divulgata agli altri Stati membri e all’Agenzia su richiesta. |
SEZIONE II
Esaminatori aeromedici (AME)
ARA.MED.200 Procedura per il rilascio, il rinnovo, il ripristino o la modifica di un certificato AME
a) |
La procedura di certificazione per un AME segue le disposizioni di cui al paragrafo ARA.GEN.315. Prima del rilascio del certificato, l’autorità competente deve essere in possesso delle prove che dimostrino che lo studio medico dell’AME è dotato di tutte le apparecchiature per svolgere esami aeromedici all’interno del campo di applicazione del certificato AME richiesto. |
b) |
Se soddisfatta della rispondenza dell’AME ai criteri applicabili, l’autorità competente rilascia, rinnova o ripristina il certificato AME per un periodo di tre anni, utilizzando il modulo riportato nell’appendice VII di questa parte. |
ARA.MED.240 Medici generici (GMP) che svolgono le funzioni di esaminatori aeromedici (AME)
L’autorità competente di uno Stato membro notifica all’Agenzia e alle autorità competenti di altri Stati membri se gli esami aeromedici per la LAPL possono essere svolti entro i confini nazionali dai medici generici (GMP).
ARA.MED.245 Sorveglianza continua di AME e GMP
Nello sviluppare il programma di sorveglianza continua di cui al paragrafo ARA.GEN.305, l’autorità competente tiene in considerazione il numero di AME e GMP che esercitano i loro privilegi nel territorio in cui l’autorità competente svolge l’attività di sorveglianza.
ARA.MED.250 Limitazione, sospensione o revoca di un certificato di esaminatore aeromedico (AME)
a) |
L’autorità competente limita, sospende o revoca un certificato AME nei seguenti casi:
|
b) |
Il certificato di un AME è automaticamente revocato in una delle seguenti circostanze:
|
ARA.MED.255 Provvedimenti attuativi
Nel caso in cui vengano riscontrate prove, durante la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, che dimostrino una non conformità da parte di un AeMC, AME o GMP, l’autorità competente per il rilascio delle licenze riesamina i certificati medici rilasciati da tale AeMC, AME o GMP e potrà invalidarli se necessario per garantire la sicurezza del volo.
SEZIONE III
Certificazione medica
ARA.MED.315 Esame dei referti medici
L’autorità competente per il rilascio delle licenze dispone di un procedimento per:
a) |
esaminare i referti medici e le valutazioni ricevute dagli AeMC, AME e GMP e per informarli di eventuali incongruenze, errori o inesattezze commessi durante il processo di valutazione; e |
b) |
assistere gli AME e gli AeMC dietro loro richiesta in merito alla decisione sull’idoneità aeromedica nei casi controversi. |
ARA.MED.325 Procedura di riesame
L’autorità competente stabilisce una procedura per la revisione dei casi limite e controversi mediante consulenti medici indipendenti, esperti nel settore della medicina aeronautica, al fine di esprimere osservazioni e pareri sull’idoneità di un richiedente alla certificazione medica.
Appendice I DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA
Licenza d’equipaggio di condotta
La licenza d’equipaggio di condotta rilasciata da uno Stato membro in conformità alla parte FCL è conforme alle seguenti specifiche.
a) |
Contenuto. Il numero della voce deve essere sempre stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci “permanenti” mentre le voci da XII a XIV sono le voci “variabili”, che possono essere incluse in una parte separata o rimovibile del modulo principale. Tutte le parti separate o rimovibili devono essere chiaramente individuabili come parti della licenza.
|
b) |
Materiale. La carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo saranno chiaramente autorizzate dall’autorità competente. |
c) |
Lingua. Le licenze devono essere scritte nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese nonché in tutte le altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente. |
Appendice II DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA
Formato standard AESA per gli attestati di equipaggio di cabina
Gli attestati di equipaggio di cabina rilasciati in uno Stato membro in conformità alla parte CC devono essere conformi alle seguenti specifiche:
Istruzioni:
a) |
l’attestato di equipaggio di cabina comprende tutte le voci specificate nel modulo 142 AESA in conformità alle seguenti voci da 1 a 12; |
b) |
le dimensioni sono pari a un ottavo di A4 e il materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura; |
c) |
il documento è stilato in inglese e nelle altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente; |
d) |
il documento è rilasciato dall’autorità competente o da un’organizzazione autorizzata a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina. In quest’ultimo caso deve essere riportato un riferimento all’approvazione dell’autorità competente dello Stato membro; |
e) |
l’attestato di equipaggio di cabina viene riconosciuto in tutti gli Stati membri e non è necessario sostituire il documento quando si lavora in un altro Stato membro. |
Voce 1 |
: |
titolo «ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA» e riferimento alla parte CC |
||||
Voce 2 |
: |
il numero di riferimento dell’attestato inizia con il codice ONU dello Stato membro seguito da almeno gli ultimi 2 numeri dell’anno del rilascio e un riferimento/numero individuale secondo un codice stabilito dall’autorità competente (ad esempio, BE-08-xxxx). |
||||
Voce 3 |
: |
lo Stato membro dove viene rilasciato l’attestato. |
||||
Voce 4 |
: |
cognome e nome come indicato nel documento d’identità del titolare. |
||||
Voci 5 e 6 |
: |
data, luogo di nascita e nazionalità come indicato nel documento d’identità del titolare. |
||||
Voce 7 |
: |
firma del titolare. |
||||
Voce 8 |
: |
vanno indicati gli estremi identificativi dell’autorità competente dello Stato membro in cui viene rilasciato l’attestato e il nome completo dell’autorità competente, l’indirizzo postale, il sigillo ufficiale e il logo, se del caso. |
||||
Voce 9 |
: |
se l’autorità competente è l’ente che rilascia la licenza, si riporta la dicitura «autorità competente» e il sigillo ufficiale o timbro. Nel caso di un’organizzazione autorizzata, si riportano gli estremi identificativi e almeno il nome completo dell’organizzazione, l’indirizzo postale e, se applicabile, il logo nonché:
|
||||
Voce 10 |
: |
firma del funzionario che agisce per conto dell’ente che rilascia l’attestato. |
||||
Voce 11 |
: |
la data deve essere indicata in formato standard, vale a dire giorno/mese/anno per esteso (ad esempio 22/02/2008). |
||||
Voce 12 |
: |
la stessa frase in inglese e la sua traduzione completa e precisa nelle altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente. |
Appendice III DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA
Appendice IV DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA
CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO
Introduzione
Per il certificato di qualificazione FSTD si utilizza il modulo 145 AESA. Tale documento deve contenere la specifica FSTD, incluse tutte le limitazioni e autorizzazioni speciali o approvazioni, se applicabili all’FSTD in questione. Il certificato di qualificazione deve essere scritto in inglese e in tutte le lingue stabilite dall’autorità competente.
Gli FSTD convertibili devono avere un certificato di qualificazione distinto per ciascun tipo di aeromobile. L’installazione di motori ed equipaggiamento diversi su un FSTD non comporta certificati di qualificazione distinti. Tutti i certificati di qualificazione devono avere un numero seriale con il prefisso formato da un codice a lettere, proprio dell’FSTD in questione. Il codice a lettere è specifico per l’autorità competente che rilascia il certificato.
Appendice V DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA
Appendice VI DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA
FORMATO DEL CERTIFICATO MEDICO AESA STANDARD
Il certificato medico è conforme alle seguenti specifiche:
a) |
Contenuto
|
b) |
Materiale: ad eccezione del caso di una LAPL rilasciata da un GMP, la carta o altro materiale utilizzato impedisce o mostra prontamente qualsiasi alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul modulo dovranno essere chiaramente autorizzate dall’autorità competente per il rilascio delle licenze. |
c) |
Lingua: le licenze sono redatte nella lingua o nelle lingue nazionali e in inglese e nelle altre lingue ritenute opportune dall’autorità competente per il rilascio delle licenze. |
d) |
Tutte le date sul certificato medico sono riportate nel formato gg/mm/aaaa. |
e) |
Nella presente appendice figura un certificato medico standard. |
Appendice VII DELL’ALLEGATO VI, PARTE ARA
ALLEGATO VII
REQUISITI DELLE ORGANIZAZZIONI PER IL PERSONALE DI BORDO
[PARTE ORA]
CAPITOLO GEN
REQUISITI GENERALI
SEZIONE I
Disposizioni generali
ORA.GEN.105 Autorità competente
a) |
Ai fini della presente parte, l’autorità competente che esercita la sorveglianza:
|
b) |
Qualora l’FSTD situato all’esterno del territorio degli Stati membri sia utilizzato da un’organizzazione certificata da uno Stato membro, l’Agenzia qualifica questo FSTD in collaborazione con lo Stato membro che ha certificato l’organizzazione che utilizza detto FSTD. |
ORA.GEN.115 Richiesta di un certificato di organizzazione
a) |
La richiesta di un certificato di organizzazione o di una modifica a un certificato esistente deve essere effettuata nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. |
b) |
I richiedenti un certificato iniziale forniscono all’autorità competente la documentazione che dimostri come soddisferanno i requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008 e nelle relative norme attuative. Tale documentazione include una procedura per descrivere come saranno gestite e notificate all’autorità competente le modifiche che non richiedono un’approvazione preliminare. |
ORA.GEN.120 Metodi di rispondenza
a) |
Un’organizzazione può ricorrere a metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall’Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative. |
b) |
Qualora un’organizzazione desideri avvalersi di metodi alternativi di rispondenza, prima di applicarli fornisce all’autorità competente una descrizione completa di tali metodi alternativi di rispondenza. La descrizione comprende eventuali revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri l’osservanza del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative. L’organizzazione può applicare questi metodi alternativi di rispondenza previa approvazione da parte dell’autorità competente e alla ricezione della notifica come stabilito al paragrafo ARA.GEN.120, lettera d). |
ORA.GEN.125 Condizioni di approvazione e privilegi di un’organizzazione
Un’organizzazione certificata rispetta il campo di applicazione e i privilegi definiti nelle condizioni di approvazione allegate al certificato dell’organizzazione.
ORA.GEN.130 Modifiche alle organizzazioni
a) |
Ogni modifica riguardante:
necessita di approvazione preliminare da parte dell’autorità competente. |
b) |
Per ciascuna modifica che richiede un’approvazione preliminare conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative, l’organizzazione deve chiedere e ottenere un’approvazione rilasciata dall’autorità competente. La richiesta deve essere presentata prima dell’effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all’autorità competente di determinare la costante conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative e di modificare, se necessario, il certificato dell’organizzazione e le relative condizioni di approvazione a esso allegate. L’organizzazione fornisce all’autorità competente tutta la documentazione pertinente. Le modifiche sono attuate solamente al ricevimento dell’approvazione formale da parte dell’autorità competente in conformità al paragrafo ARA.GEN.330. L’organizzazione opera alle condizioni previste dall’autorità competente durante tali modifiche, come opportuno. |
c) |
Tutte le modifiche che non richiedono approvazione preliminare sono gestite e notificate all’autorità competente come definito nella procedura approvata dall’autorità competente in conformità al paragrafo ARA.GEN.310, lettera c). |
ORA.GEN.135 Validità continua
a) |
Il certificato dell’organizzazione rimane valido a condizione che:
|
b) |
Se il certificato viene ceduto o revocato, deve essere restituito all’autorità competente senza indugio. |
ORA.GEN.140 Accesso
Al fine di determinare la conformità ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, l’organizzazione consente l’accesso a strutture, aeromobili, registrazioni, dati, procedure o ad altro materiale inerente alle proprie attività soggette a certificazione, a prescindere dal fatto che siano appaltate, a tutte le persone autorizzate:
a) |
dall’autorità competente definita al paragrafo ORA.GEN.105; o |
b) |
dall’autorità operante in osservanza delle disposizioni del paragrafo ARA.GEN.300, lettere d) ed e), o del paragrafo ARA.RAMP. |
ORA.GEN.150 Rilievi
Dopo aver ricevuto notifica dei rilievi, l’organizzazione:
a) |
identifica le cause che sono alla base della non conformità; |
b) |
definisce un piano di azioni correttive; e |
c) |
dimostra l’attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l’autorità competente entro un periodo concordato con tale autorità come definito al paragrafo ARA.GEN.350, lettera d). |
OR.GEN.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L’organizzazione attua:
a) |
tutte le misure di sicurezza imposte dall’autorità competente conformemente al paragrafo ARA.GEN.135, lettera c); e |
b) |
tutte le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia, incluse le direttive sull’aeronavigabilità. |
ORA.GEN.160 Segnalazione di eventi
a) |
L’organizzazione segnala all’autorità competente e a ogni altra organizzazione da informare in virtù di obblighi stabiliti dallo Stato dell’operatore, ogni incidente, inconveniente grave ed evento come definito nel regolamento (UE) n. 996/2010 Parlamento europeo e del Consiglio (2) e nella direttiva 2003/42/CE Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
b) |
Fatta salva la lettera a), l’organizzazione segnala all’autorità competente e all’organizzazione responsabile per la progettazione dell’aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti ai sensi della parte 21 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell’aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave. |
c) |
Fatti salvi il regolamento (UE) n. 996/2010, la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione (5), le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) sono effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente e contengono tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui l’organizzazione sia a conoscenza. |
d) |
Le segnalazioni sono effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l’organizzazione individua la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che ciò sia ostacolato da circostanze eccezionali. |
e) |
Se del caso, l’organizzazione produce una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi in futuro, non appena queste azioni siano state individuate. Tale segnalazione deve essere prodotta nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente. |
SEZIONE II
Gestione
ORA.GEN.200 Sistema di gestione
a) |
L’organizzazione stabilisce, attua e mantiene un sistema di gestione, che comprenda:
|
b) |
Il sistema di gestione è commisurato alle dimensioni dell’organizzazione e alla natura e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati in merito a tali attività. |
ORA.GEN.205 Attività appaltate
a) |
Le attività appaltate includono tutte le attività del campo di applicazione dell’approvazione dell’organizzazione che vengono svolte da un’altra organizzazione anch’essa certificata per lo svolgimento di tali attività o, qualora non certificata, che lavori sotto l’approvazione dell’organizzazione contraente. L’organizzazione garantisce che, nell’appaltare o acquistare parte delle sue attività, il servizio o prodotto appaltato o acquistato sia conforme ai requisiti applicabili. |
b) |
Nel caso in cui l’organizzazione certificata affidi in appalto una porzione delle sue attività a un’organizzazione non certificata conformemente a questa parte per lo svolgimento di tali attività, quest’ultima opera con l’approvazione dell’organizzazione contraente. L’organizzazione contraente deve assicurare che l’autorità competente abbia accesso all’organizzazione appaltatrice, al fine di determinare la costante conformità ai requisiti applicabili. |
ORA.GEN.210 Requisiti per il personale
a) |
L’organizzazione deve nominare un dirigente responsabile dotato della potestà di garantire che tutte le attività possano essere finanziate e svolte conformemente ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile ha il compito di istituire e mantenere un sistema di gestione efficace. |
b) |
L’organizzazione nomina una persona o un gruppo di persone responsabili di assicurare che l’organizzazione resti conforme ai requisiti applicabili. Tali persone rispondono in ultima istanza al dirigente responsabile. |
c) |
L’organizzazione dispone di personale qualificato in quantità sufficiente per i compiti e le attività pianificate perché siano svolte in conformità ai requisiti applicabili. |
d) |
L’organizzazione tiene registrazioni appropriati relativi all’esperienza, alla qualifica e alla formazione, tali da dimostrare la conformità alla precedente lettera c). |
e) |
L’organizzazione assicura che tutto il personale sia a conoscenza delle regole e delle procedure inerenti all’esercizio dei rispettivi compiti. |
ORA.GEN.215 Requisiti per le strutture
L’organizzazione dispone di strutture atte a consentire l’espletamento e la gestione di tutti i compiti e le attività pianificate in conformità ai requisiti applicabili.
ORA.GEN.220 Tenuta delle registrazioni
a) |
L’organizzazione stabilisce un sistema per la tenuta delle registrazioni che permetta un’adeguata archiviazione e una tracciabilità affidabile di tutte le attività sviluppate, in particolare per quanto concerne tutti gli elementi indicati al paragrafo ORA.GEN.200. |
b) |
Il formato delle registrazioni è specificato nelle procedure dell’organizzazione. |
c) |
Le registrazioni sono conservate in modo tale da assicurare la protezione da deterioramento, alterazione e furto. |
CAPITOLO ATO
ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO AUTORIZZATE
SEZIONE I
Disposizioni generali
ORA.ATO.100 Ambito di applicazione
Il presente capitolo stabilisce i requisiti per le organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilotaggio nonché per le relative abilitazioni e certificati.
ORA.ATO.105 Richiesta
a) |
I richiedenti il rilascio di un certificato di organizzazione di addestramento approvata forniscono all’autorità competente:
|
b) |
Organizzazioni di addestramento per i collaudi in volo. In deroga alla lettera a), punto 1, punti iv) e v), le organizzazioni di addestramento che forniscono addestramento per i collaudi in volo dovranno fornire solamente:
|
c) |
Nel caso di una modifica al certificato, i richiedenti forniscono all’autorità competente le informazioni pertinenti e la documentazione di cui alla lettera a). |
ORA.ATO.110 Requisiti per il personale
a) |
Deve essere nominato un HT. L’HT deve avere una vasta esperienza come istruttore nelle aree rilevanti per l’addestramento fornito dall’ATO e possedere buone capacità manageriali. |
b) |
Tra le responsabilità dell’HT si annoverano le seguenti:
|
c) |
Gli istruttori della conoscenza teorica devono:
|
d) |
Gli istruttori di volo e gli istruttori per l’addestramento al volo simulato devono avere le qualifiche richieste dalla parte FCL per il tipo di addestramento che forniscono. |
ORA.ATO.120 Tenuta delle registrazioni
I seguenti dati sono conservati per un periodo minimo di 3 anni dal completamento dell’addestramento:
a) |
dettagli dell’addestramento a terra, in volo e in volo simulato che viene impartito ai singoli studenti; |
b) |
relazioni dettagliate e periodiche sullo stato di avanzamento da parte degli istruttori, incluse le valutazioni, e le prove in volo e gli esami a terra periodici volti ad accertare lo stato di avanzamento; |
c) |
informazioni sulle licenze e corrispondenti abilitazioni e certificati degli studenti, incluse le date di scadenza dei certificati medici e delle abilitazioni. |
ORA.ATO.125 Programma di addestramento
a) |
È sviluppato un programma di addestramento per ogni tipo di corso offerto. |
b) |
Il programma di addestramento è conforme ai requisiti della parte FCL e, nel caso di addestramento per collaudi in volo, ai corrispondenti requisiti della parte 21. |
ORA.ATO.130 Manuale di addestramento e manuale operativo
a) |
L’ATO istituisce e mantiene un manuale di addestramento e un manuale operativo contenente le informazioni e le istruzioni per permettere al personale di svolgere i rispettivi compiti e per fornire una guida agli studenti su come soddisfare i requisiti del corso. |
b) |
L’ATO deve rendere disponibile al personale e, se del caso, agli studenti le informazioni contenute nel manuale di addestramento, nel manuale operativo e nella documentazione relativa all’approvazione dell’ATO. |
c) |
Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, il manuale operativo è conforme ai requisiti del manuale operativo dei collaudi in volo, come previsto nella parte 21. |
d) |
Il manuale operativo stabilisce regimi di limitazione dei tempi di volo per gli istruttori di volo, incluso il numero massimo di ore di volo, il numero massimo di ore di servizio in volo e il tempo minimo di riposo tra i servizi formativi in conformità alla parte ORA. |
ORA.ATO.135 Aeromobile di addestramento e FSTD
a) |
L’ATO utilizza una flotta adeguata di aeromobili per l’addestramento o FSTD consoni ai corsi di addestramento forniti. |
b) |
L’ATO può fornire addestramento negli FSTD soltanto quando dimostra all’autorità competente:
|
c) |
Se l’aeromobile utilizzato per le prove di abilità è di un tipo differente rispetto all’FFS utilizzato per l’addestramento al volo a vista, il credito massimo deve essere limitato a quello attribuito all’addestratore per le procedure di volo e di navigazione II (FNPT II) per gli aeroplani e all’FNPT II/III per gli elicotteri nel corrispondente programma di addestramento al volo. |
d) |
Organizzazioni di addestramento ai collaudi in volo. Gli aeromobili utilizzati per l’addestramento ai collaudi in volo sono adeguatamente dotati della strumentazione per le prove di volo, sulla base dello scopo dell’addestramento. |
ORA.ATO.140 Aeroporti e siti operativi
Nel fornire addestramento di volo su un aeromobile, l’ATO utilizza aeroporti o siti operativi dotati di strutture e caratteristiche appropriate per consentire l’addestramento alle manovre pertinenti, tenendo conto dell’addestramento fornito e della categoria e del tipo di aeromobile utilizzato.
ORA.ATO.145 Condizioni preliminari per l’addestramento
a) |
L’ATO assicura che gli studenti soddisfino tutte le condizioni preliminari per l’addestramento previste nella parte medica e nella parte FCL nonché, se applicabile, quali definite nei dati stabiliti in conformità alla parte 21. |
b) |
Nel caso di ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, gli studenti soddisfano tutte le condizioni preliminari per l’addestramento indicati nella parte 21. |
ORA.ATO.150 Addestramento in paesi terzi
Se l’ATO è autorizzata a fornire addestramento per l’abilitazione strumentale (IR) in paesi terzi:
a) |
il programma di addestramento comprende voli di familiarizzazione in uno degli Stati membri prima di sottoporsi alla prova di abilità IR; e |
b) |
la prova di abilità IR è tenuta in uno degli Stati membri. |
SEZIONE II
Requisiti aggiuntivi per le ATO che forniscono addestramento per le licenze CPL, MPL e ATPL e le abilitazioni e i certificati corrispondenti
ORA.ATO.210 Requisiti per il personale
a) |
Capo istruttore (HT). Eccetto nel caso delle ATO che forniscono addestramento per collaudi in volo, l’HT deve avere ampia esperienza nell’addestramento come istruttore per le licenze di pilotaggio professionali e per le corrispondenti abilitazioni o certificati. |
b) |
Capo istruttore di volo (CFI). L’ATO che fornisce istruzione di volo nomina un CFI responsabile della sorveglianza degli istruttori di volo e degli istruttori per l’addestramento al volo simulato e per la standardizzazione di tutte le attività di istruzione al volo e delle attività di istruzione al volo simulato. Il CFI è in possesso della licenza di pilotaggio professionale di livello più elevato e delle corrispondenti abilitazioni inerenti ai corsi di addestramento al volo condotti e detiene un certificato di istruttore con il privilegio dell’insegnamento per almeno uno dei corsi di addestramento forniti. |
c) |
Capo degli istruttori di teoria (CTKI). L’ATO che impartisce un’istruzione sulle conoscenze teoriche nomina un CTKI responsabile della sorveglianza di tutti gli istruttori della conoscenza teorica e della standardizzazione di tutte le attività di istruzione di conoscenza teorica. Il CTKI deve avere una vasta esperienza come istruttore della conoscenza teorica negli ambiti rilevanti per l’addestramento fornito dall’ATO. |
ORA.ATO.225 Programma di addestramento
a) |
Il programma di addestramento comprende una suddivisione dell’istruzione di volo e delle conoscenze teoriche, presentata in uno schema diviso per settimane o per fasi, una lista di esercitazioni standard e un sommario del programma di addestramento. |
b) |
Il contenuto e la sequenza del programma di addestramento sono specificati nel manuale di addestramento. |
ORA.ATO.230 Manuale di addestramento e manuale operativo
a) |
Il manuale di addestramento riporta per ogni fase dell’addestramento gli standard, gli obiettivi e i traguardi di addestramento che gli studenti devono soddisfare e comprende i seguenti argomenti:
|
b) |
Il manuale operativo fornisce le informazioni pertinenti a gruppi specifici di personale, come gli istruttori di volo, gli istruttori per l’addestramento al volo simulato, gli istruttori della conoscenza teorica, il personale addetto alle operazioni e alla manutenzione, e contempla informazioni generali, tecniche, di rotta e relative all’addestramento del personale. |
SEZIONE III
Requisiti aggiuntivi per le ATO che forniscono tipi specifici di addestramento
ORA.ATO.300 Disposizioni generali
L’ATO può essere autorizzata a condurre programmi modulari utilizzando la formazione a distanza nei seguenti casi:
a) |
corsi modulari di conoscenze teoriche; |
b) |
corsi di conoscenze teoriche aggiuntive per un’abilitazione alla classe o tipo; oppure |
c) |
corsi di conoscenze teoriche propedeutiche approvate per il primo rilascio di un’abilitazione per tipo per un elicottero plurimotore. |
ORA.ATO.305 Addestramento in aula
a) |
Un elemento di istruzione in aula deve essere previsto per tutte le materie dei corsi modulari di formazione a distanza. |
b) |
Il periodo di tempo effettivamente impiegato nell’addestramento in aula non è inferiore al 10 % della durata totale del corso. |
c) |
A tal fine, ci deve essere disponibilità di aule nella sede principale dell’ATO o altrove in strutture adeguate. |
ORA.ATO.310 Istruttori
Tutti gli istruttori devono avere totale familiarità con i requisiti del programma del corso di formazione a distanza.
ORA.ATO.330 Disposizioni generali
a) |
L’approvazione all’addestramento a zero ore di volo (ZFTT), come specificato nella parte FCL, è concessa soltanto alle ATO che hanno anche i privilegi di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o le ATO che hanno accordi speciali con gli operatori del trasporto aereo commerciale. |
b) |
L’approvazione allo ZFTT è data soltanto se l’operatore ha almeno 90 giorni di esperienza operativa sul tipo di aeroplano. |
c) |
Nel caso dello ZFTT fornito da un’ATO avente un accordo specifico con un operatore, i 90 giorni dei requisiti di esperienza operativa non verranno applicati se l’istruttore di abilitazione al tipo [TRI(A)] impiegato nei decolli e atterraggi aggiuntivi, come richiesto nella parte ORO, ha esperienza operativa sul tipo di aeroplani. |
ORA.ATO.335 Simulatore integrale di volo
a) |
Il FFS approvato per lo ZFTT deve essere efficiente conformemente ai criteri del sistema di gestione dell’ATO. |
b) |
Il sistema di movimento e il sistema visivo dell’FSS devono essere pienamente efficienti, in conformità alle specifiche di certificazione applicabili per gli FSTD, come indicato al paragrafo ORA.FSTD.205. |
ORA.ATO.350 Disposizioni generali
I privilegi di condurre corsi di addestramento integrati MPL e corsi per istruttori MPL sono concessi all’ATO soltanto se essa ha anche il privilegio di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o un accordo specifico con un operatore del trasporto aereo commerciale.
ORA.ATO.355 Organizzazioni di addestramento ai collaudi in volo
a) |
L’ATO che è stata autorizzata a fornire addestramento per collaudi in volo per il rilascio di un’abilitazione di pilota collaudatore di categoria 1 o 2 in conformità alla parte FCL può beneficiare di un’estensione dei privilegi che le consente di fornire l’addestramento per altre categorie di collaudi in volo e altre categorie di personale collaudatore, posto che:
|
b) |
Le registrazioni relative all’addestramento contemplano le relazioni scritte da parte degli studenti, come richiesto dal programma di addestramento, comprese, ove applicabile, l’elaborazione dei dati e l’analisi dei parametri registrati inerenti al tipo di prove in volo. |
CAPITOLO FSTD
REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI CHE USANO DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD) E PER LA QUALIFICAZIONE FSTD
SEZIONE I
Requisiti per le organizzazioni che utilizzano FSTD
ORA.FSTD.100 Disposizioni generali
a) |
Il richiedente un certificato di qualificazione FSTD deve dimostrare all’autorità competente di aver stabilito un sistema di gestione conformemente al paragrafo ORA.GEN.200, sezione II. Queste prove assicurano che il richiedente abbia, direttamente o per mezzo di appalto, la capacità di preservare le prestazioni, le funzioni e altre caratteristiche specificate per il livello di qualificazione FSTD e di controllare l’installazione dell’FSTD. |
b) |
Se il richiedente è il titolare di un certificato di qualificazione rilasciato in conformità a questa parte, le specifiche FSTD sono precisate:
|
ORA.FSTD.105 Mantenimento della qualificazione FSTD
a) |
Al fine di mantenere la qualificazione dell’FSTD, il titolare di un certificato di qualificazione FSTD conduce progressivamente, su un periodo di 12 mesi, la serie completa di prove contenuta nella guida base per la prova di qualificazione (MQTG) nonché le prove di funzionalità e le verifiche soggettive. |
b) |
I risultati sono datati, contrassegnati come analizzati e valutati, e conservati in conformità al paragrafo ORA.FSTD.240, al fine di dimostrare che sono mantenuti gli standard dell’FSTD. |
c) |
È introdotto un sistema di controllo della configurazione per garantire la costante integrità dell’hardware e del software dell’FSTD qualificato. |
ORA.FSTD.110 Modifiche
a) |
Il titolare di certificato di qualificazione FSTD stabilisce e mantiene un sistema inteso a individuare, valutare e integrare tutte le modifiche importanti nell’FSTD utilizzato, in particolare:
|
b) |
Le modifiche all’hardware e al software dell’FSTD che influenzano le manovre, le prestazioni e l’uso dei sistemi oppure ogni altra importante modifica al sistema di movimento o al sistema visivo sono valutate per determinare l’impatto sui criteri di qualificazione iniziali. L’organizzazione predispone correzioni per ciascuna prova di convalida interessata. L’organizzazione collauda l’FSTD a fronte dei nuovi criteri. |
c) |
L’organizzazione informa preventivamente l’autorità competente in merito a ogni modifica importante per determinare se le verifiche effettuate sono soddisfacenti. L’autorità competente deve determinare se sia necessaria una valutazione speciale dell’FSTD prima di ripristinarlo all’addestramento dopo la modifica. |
ORA.FSTD.115 Installazioni
a) |
Il titolare di un certificato di qualificazione FSTD assicura che:
|
b) |
Le caratteristiche di sicurezza dell’FSTD, come gli arresti di emergenza e le luci di emergenza, sono controllati almeno una volta all’anno e i controlli sono registrati. |
ORA.FSTD.120 Apparecchiature supplementari
Nel caso in cui all’FSTD siano state aggiunte apparecchiature supplementari, anche se non richiesto per la qualificazione, queste devono essere valutate dall’autorità competente per assicurare che non incidano negativamente sulla qualità dell’addestramento.
SEZIONE II
Requisiti per la qualificazione FSTD
ORA.FSTD.200 Richiesta per la qualificazione FSTD
a) |
La richiesta di un certificato di qualificazione FSTD è presentata nella forma e nelle modalità stabilite dall’autorità competente:
|
b) |
I richiedenti un certificato iniziale forniscono all’autorità competente la documentazione che dimostri come osserveranno i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale documentazione comprende la procedura stabilita per assicurare la conformità ai paragrafi ORA.GEN.130 e ORA.FSTD.230 |
ORA.FSTD.205 Specifiche di certificazione per gli FSTD
a) |
L’Agenzia rilascia, in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, specifiche di certificazione come metodi standard per dimostrare la conformità degli FSTD ai requisiti essenziali di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008. |
b) |
Tali specifiche di certificazione sono sufficientemente dettagliate e mirate da indicare ai richiedenti le condizioni per il rilascio delle qualificazioni. |
ORA.FSTD.210 Base di qualificazione
a) |
La base di qualificazione per il rilascio di un certificato di qualificazione FSTD contempla:
|
b) |
La base di qualificazione è applicabile per le qualificazioni future ricorrenti dell’FSTD, salvo nel caso in cui esso sia riclassificato. |
ORA.FSTD.225 Durata e validità continua
a) |
La qualificazione di un simulatore integrale di volo (FFS), di un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o di un addestratore di volo e di navigazione (FNPT) rimane valida purché:
|
b) |
Il periodo di 12 mesi stabilito al paragrafo ARA.FSTD.120, lettera b), punto 1, può essere prolungato fino a un massimo di 36 mesi, nei seguenti casi:
|
c) |
Una qualificazione di BITD rimane valida, fatta salva la periodica valutazione della conformità alla base di qualificazione applicabile da parte dell’autorità competente ai sensi del paragrafo ARA.FSTD.120. |
d) |
Se il certificato di qualificazione FSTD viene ceduto o revocato, deve essere restituito all’autorità competente. |
ORA.FSTD.230 Modifiche agli FSTD qualificati
a) |
Il titolare di un certificato di qualificazione FSTD informa l’autorità competente in merito a ogni modifica proposta all’FSTD, come ad esempio:
|
b) |
Nel caso di un miglioramento del livello di qualificazione FSTD, l’organizzazione presenta domanda all’autorità competente per una valutazione del livello superiore. L’organizzazione svolge tutte le prove di convalida per il livello di qualificazione richiesto. I risultati delle valutazioni precedenti non possono essere utilizzati per convalidare le prestazioni dell’FSTD per il livello superiore. |
c) |
Se un FSTD viene spostato in una nuova ubicazione, l’organizzazione informa l’autorità competente prima dell’attività pianificata e presenta un programma degli eventi corrispondenti. Prima che l’FSTD ritorni in servizio nella nuova ubicazione, l’organizzazione deve svolgere almeno un terzo delle prove di convalida, delle prove di funzionalità e delle verifiche soggettive per assicurare che le prestazioni dell’FSTD soddisfino gli standard di qualificazione iniziali. Una copia della documentazione delle prove è conservata insieme ai registrazioni dell’FSTD, in modo che possa essere analizzata dall’autorità competente. L’autorità competente può svolgere una valutazione dell’FSTD dopo lo spostamento. La valutazione è svolta in conformità alla base di qualificazione iniziale dell’FSTD. |
d) |
Se un’organizzazione pianifica di togliere un FSTD dallo stato attivo per periodi di tempo prolungati, deve informare l’autorità competente e stabilire controlli adeguati per il periodo nel quale l’FSTD risulta inattivo. L’organizzazione concorda con l’autorità competente un piano per la disattivazione, l’immagazzinamento e la riattivazione, per permettere che l’FSTD possa essere riportato allo stato attivo e al suo livello di qualificazione d’origine. |
ORA.FSTD.235 Trasferibilità di una qualificazione FSTD
a) |
Qualora cambi l’organizzazione che utilizza un FSTD, la nuova organizzazione informa preventivamente l’autorità competente al fine di concordare un piano per il trasferimento dell’FSTD. |
b) |
L’autorità competente può svolgere una valutazione in conformità alla base di qualificazione di origine dell’FSTD. |
c) |
Se l’FSTD non è più conforme alla base di qualificazione iniziale, l’organizzazione presenta richiesta di un nuovo certificato di qualificazione FSTD. |
ORA.FSTD.240 Tenuta delle registrazioni
Il titolare di una qualificazione FSTD registra:
a) |
tutti i documenti che descrivono e dimostrano la base e il livello di qualificazione iniziale dell’FSTD per la durata del ciclo di vita dell’FSTD; |
b) |
tutti i documenti e le relazioni ricorrenti in merito a ciascun FSTD e alle attività di monitoraggio della conformità per un periodo di almeno 5 anni. |
CAPITOLO AeMC
CENTRI AEROMEDICI
SEZIONE I
Disposizioni generali
ORA.AeMC.105 Campo di applicazione
Il presente capitolo stabilisce i requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti da un’organizzazione per ottenere il rilascio o il mantenimento di un’approvazione come centro aeromedico (AeMC) atto a rilasciare certificati medici, inclusi i certificati medici di classe 1 iniziali.
ORA.AeMC.115 Richiesta
I richiedenti un certificato AeMC:
a) |
sono conformi al paragrafo MED.C.005; e |
b) |
oltre alla documentazione per l’approvazione di un’organizzazione prevista al paragrafo ORA.GEN.115, forniscono dettagli dei tirocini o delle collaborazioni negli ospedali o istituti medici designati ai fini di accertamenti medici specialistici. |
ORA.AeMC.135 Validità continua
Il certificato AeMC è rilasciato per una durata illimitata. Rimane valido purché il titolare e gli esaminatori aeromedici dell’organizzazione:
a) |
siano conformi al paragrafo MED.D.030; |
b) |
assicurino la loro esperienza continua svolgendo ogni anno un numero adeguato di esami medici di classe 1. |
SEZIONE II
Gestione
ORA.AeMC.200 Sistema di gestione
L’AeMC stabilisce e mantiene un sistema di gestione che includa le voci trattate al paragrafo OR.GEN.200 e, in aggiunta, i processi:
a) |
per la certificazione medica in conformità alla parte MED; e |
b) |
per assicurare il segreto medico in qualsiasi momento. |
ORA.AeMC.210 Requisiti per il personale
a) |
L’AeMC:
|
b) |
Il capo dell’AeMC è responsabile di coordinare la valutazione dei risultati degli esami e di firmare referti, certificati e certificati medici di classe 1 iniziali. |
ORA.AeMC.215 Requisiti per le strutture
L’AeMC è dotato di strutture medico-tecniche atte a svolgere gli esami aeromedici necessari per l’esercizio dei privilegi che ricadono nel campo di applicazione dell’approvazione.
ORA.AeMC.220 Tenuta delle registrazioni
Oltre alle registrazioni richieste al paragrafo ORA.GEN.220, l’AeMC:
a) |
conserva le registrazioni con i dettagli degli accertamenti medici e delle valutazioni svolte per il rilascio, il rinnovo o il ripristino dei certificati medici e dei loro risultati, per un periodo minimo di 10 anni dopo la data dell’ultimo esame; e |
b) |
conserva tutte le registrazioni mediche in modo da assicurare che il segreto medico sia rispettato in ogni momento. |
(1) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.
(2) GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35.
(3) GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.