30.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 94/38


REGOLAMENTO (UE) N. 261/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 42, primo comma, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Riforme successive dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ora incorporate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4), sono state dirette a promuovere l’orientamento al mercato, a lasciare cioè che fossero i segnali di prezzo a guidare le decisioni degli agricoltori su cosa e quanto produrre, in modo da rafforzare la competitività del settore lattiero-caseario e la sua sostenibilità nel contesto della globalizzazione degli scambi. È stato pertanto deciso di aumentare gradualmente le quote adottando il regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune (5) (la «valutazione dello stato di salute» della riforma del 2008-2009), al fine di assicurare un’abolizione graduale e indolore del regime delle quote latte entro il 2015.

(2)

Nel periodo dal 2007 al 2009 il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ha conosciuto sviluppi di natura eccezionale che, in ultima analisi, hanno provocato, nel 2008/2009, un crollo dei prezzi. All’inizio, a causa di condizioni meteorologiche estreme in Oceania, c’è stato un forte calo degli approvvigionamenti che ha portato a un rapido e sensibile aumento dei prezzi. Sebbene sia cominciata la ripresa degli approvvigionamenti a livello mondiale e i prezzi abbiano iniziato a tornare a livelli più normali, la successiva crisi economico-finanziaria ha avuto ripercussioni negative sui produttori lattiero-caseari dell’Unione, aggravando la volatilità dei prezzi. L’aumento dei prezzi dei prodotti di base ha comportato un aumento sensibile dei costi dei mangimi e di altri fattori di produzione, compresa l’energia. Successivamente, durante un periodo in cui la produzione dell’Unione è rimasta stabile, c’è stata una caduta della domanda, a livello mondiale e a livello dell’Unione, che ha interessato anche la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari e ha fatto precipitare i prezzi dell’Unione fino al livello netto più basso della rete di sicurezza. Questo brusco calo dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari di base non si è però pienamente tradotto in una diminuzione dei prezzi di questi prodotti a livello dei consumatori; nella maggior parte dei paesi e per la maggior parte dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari è così aumentato per i settori a valle il margine lordo e la domanda non è riuscita ad adeguarsi alla diminuzione dei prezzi dei prodotti di base, rallentando così la ripresa dei prezzi e aggravando l’impatto del basso livello dei prezzi sui produttori di latte, e la sopravvivenza di molti di loro è stata messa a grave rischio.

(3)

In risposta alla difficile situazione del mercato lattiero, è stato istituito, nell’ottobre 2009, un gruppo di esperti di alto livello sul latte («GAL») per discutere accordi a medio e a lungo termine per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che, in vista dell’abolizione delle quote latte entro il 2015, contribuiscano a stabilizzare il mercato e i redditi dei produttori di latte e a rafforzare la trasparenza nel settore.

(4)

Il GAL ha ricevuto contributi scritti e orali da parte dei maggiori gruppi europei di portatori di interesse della filiera lattiero-casearia, nei quali erano rappresentati agricoltori, trasformatori di prodotti lattiero-caseari, commercianti del settore, dettaglianti e consumatori. Inoltre, altri contributi sono pervenuti da esperti invitati del mondo accademico, da rappresentanti di paesi terzi, dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dai servizi della Commissione. Il 26 marzo 2010 si è tenuto un convegno di portatori di interesse del settore lattiero-caseario, che ha consentito a una più ampia schiera di soggetti attivi nella filiera di esprimere le loro opinioni. Il 15 giugno 2010 il GAL ha consegnato la sua relazione. La relazione conteneva un’analisi dello stato attuale del settore lattiero-caseario e una serie di raccomandazioni riguardanti in particolare le relazioni contrattuali, il potere contrattuale dei produttori, le organizzazioni interprofessionali/intersettoriali, la trasparenza (compresa l’ulteriore elaborazione dello strumento europeo di monitoraggio dei prezzi), le misure di mercato e i futures, le norme di commercializzazione e l’etichettatura di origine nonché l’innovazione e la ricerca. Come primo passo, il presente regolamento affronta le prime quattro di tali tematiche.

(5)

Il GAL ha rilevato un elevato livello di diversità tra gli Stati membri per quanto riguarda i rispettivi settori di produzione e trasformazione dei prodotti lattiero-caseari. Anche all’interno dei singoli Stati membri vi sono molte differenze tra operatori e tipi di operatori. In molti casi tuttavia si rileva una bassa concentrazione dell’offerta, che si traduce in uno squilibrio del potere di contrattazione all’interno della filiera tra agricoltori e latterie. Questo squilibrio può portare a pratiche commerciali sleali; in particolare gli agricoltori al momento della consegna non sono in grado di sapere che prezzo otterranno per il loro latte, in quanto di frequente il prezzo è fissato dalle latterie molto più tardi, sulla base del valore aggiunto ottenuto, elemento che, in molti casi, resta al di fuori del controllo dell’agricoltore.

(6)

C’è pertanto un problema di trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, il cui livello non evolve generalmente in linea con l’aumento dei costi di produzione. D’altro lato nel corso del 2009 l’approvvigionamento di latte non si è adeguato tempestivamente al calo della domanda. In alcuni Stati membri grandi produttori di latte, gli agricoltori hanno reagito alla diminuzione dei prezzi producendo più che nell’anno precedente. Il valore aggiunto nella filiera si è concentrato nei settori a valle, e in particolare nelle latterie e nei negozi al dettaglio, con un prezzo finale al consumatore che non si riflette sul prezzo pagato ai produttori di latte. Tutti gli attori della filiera lattiero-casearia, compreso il settore della distribuzione, dovrebbero essere incoraggiati a collaborare per risolvere questo squilibrio.

(7)

Nel caso delle latterie, il volume del latte che viene loro consegnato nel corso della stagione non è sempre ben programmato. Anche nel caso delle cooperative lattiero-casearie (che sono di proprietà degli agricoltori e possiedono gli impianti di trasformazione che trasformano il 58 % del latte crudo dell’Unione), l’adeguamento dell’offerta alla domanda è potenzialmente carente: gli agricoltori sono tenuti a consegnare tutto il loro latte alla loro cooperativa e la cooperativa è tenuta ad accettare tutto il latte in questione.

(8)

L’uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna, contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori nella filiera lattiero-casearia e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, a migliorare la trasmissione dei prezzi e a adeguare l’offerta alla domanda, nonché contribuire a evitare determinate pratiche commerciali sleali.

(9)

In mancanza di una normativa dell’Unione relativa a tali contratti, gli Stati membri possono, nell’ambito dei propri sistemi di diritto contrattuale, decidere di rendere obbligatorio l’uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell’Unione e, in particolare, sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni che esistono nell’Unione relativamente al diritto contrattuale, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. È opportuno che a tutte le consegne di latte crudo in un determinato territorio si applichino pari condizioni. Pertanto, se uno Stato membro decide che nel suo territorio ogni consegna di latte crudo a un trasformatore da parte di un agricoltore debba essere disciplinata da un contratto scritto tra le parti, è opportuno che tale obbligo si applichi anche alle consegne di latte crudo proveniente da altri Stati membri, ma non è necessario che esso si applichi alle consegne in altri Stati membri. Conformemente al principio di sussidiarietà, dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la possibilità di decidere se prevedere che il primo acquirente faccia un’offerta scritta a un agricoltore per concludere tale contratto.

(10)

Al fine di garantire che vi siano delle norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il buon funzionamento del mercato interno e dell’organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell’Unione alcune condizioni di base per l’utilizzazione dei contratti in questione. Tutte queste condizioni di base dovrebbero comunque essere liberamente negoziate. Tuttavia, al fine di rafforzare la stabilità del mercato lattiero-caseario e gli sbocchi dei produttori di latte in alcuni Stati membri dove l’uso di contratti estremamente brevi è piuttosto diffuso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare una durata contrattuale minima da inserire in tali contratti e/o offerte. Tale durata minima dovrebbe tuttavia essere imposta solo per i contratti tra il primo acquirente e i produttori di latte o per le offerte fatte dai primi acquirenti ai produttori di latte. Inoltre, essa non dovrebbe compromettere il corretto funzionamento del mercato interno e i produttori di latte dovrebbero avere la facoltà di rinunciare o respingere tale durata minima. Tra le condizioni di base, è importante che il prezzo pagabile alla consegna possa essere fissato nel contratto, a scelta delle parti contraenti, come prezzo statico o prezzo variabile che dipenda da fattori definiti, quali volume e qualità o composizione del latte crudo consegnato, senza escludere la possibilità di una combinazione di un prezzo statico per un certo volume e un prezzo formulare per un volume addizionale di latte crudo consegnato in un unico contratto.

(11)

Le cooperative lattiero-casearie che hanno nei loro statuti o nelle regole e decisioni basate su di essi disposizioni con effetti analoghi a quelli delle condizioni di base dei contratti di cui al presente regolamento dovrebbero, per esigenze di semplicità, essere esentate dall’obbligo di concludere un contratto per iscritto.

(12)

Per rafforzare l’efficacia del sistema contrattuale di cui sopra, in cui la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari, agli Stati membri dovrebbe essere data la possibilità di applicare tale sistema anche a detti intermediari.

(13)

L’articolo 42 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) prevede che le regole dell’Unione in materia di concorrenza si applichino alla produzione e al commercio di prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel quadro dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, il quale da parte sua prevede l’istituzione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli.

(14)

Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e per assicurare quindi un equo tenore di vita ai produttori di latte, è opportuno rafforzarne il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori lattiero-caseari, portando così a una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare una disposizione ai sensi dell’articolo 42 e dell’articolo 43, paragrafo 2, TFUE che consenta alle organizzazioni di produttori costituite esclusivamente da produttori di latte, o ad associazioni di dette organizzazioni, di negoziare collettivamente con le latterie le condizioni contrattuali, compreso il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei suoi membri. Tuttavia, è opportuno che solo le organizzazioni di produttori che chiedono e ottengono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 possano beneficiare di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non dovrebbe applicarsi alle organizzazioni di produttori riconosciute, comprese le cooperative, che trasformano tutto il latte crudo prodotto dai loro membri, poiché non vi è consegna di latte crudo ad altri trasformatori. Inoltre, dovrebbe essere prevista la possibilità per le organizzazioni di produttori esistenti, riconosciute ai sensi della legislazione nazionale, di essere riconosciute de facto ai sensi del presente regolamento.

(15)

Al fine di non pregiudicare l’efficace funzionamento delle cooperative e per motivi di chiarezza, è opportuno precisare che, quando l’appartenenza di un agricoltore a una cooperativa comporta un obbligo, con riguardo a tutta o parte di detta produzione di latte dell’agricoltore, di consegnare latte crudo, le cui condizioni sono definite negli statuti della cooperativa o nelle regole e nelle decisioni basate su di essi, tali condizioni non dovrebbero essere oggetto di trattativa attraverso un’organizzazione di produttori.

(16)

Inoltre, per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti espressi in termini di percentuale della produzione dell’Unione e della produzione di qualunque Stato membro oggetto di tali trattative. È opportuno che il limite espresso in termini di percentuale della produzione nazionale si applichi in primo luogo al volume di latte crudo prodotto nello Stato membro produttore o in ogni singolo Stato membro produttore. Lo stesso limite percentuale dovrebbe applicarsi inoltre al volume di latte crudo consegnato a un particolare Stato membro di destinazione.

(17)

Vista l’importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, dei formaggi che beneficiano di DOP o IGP, e nel quadro dell’abolizione del sistema delle quote latte, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare norme per regolare l’offerta di tale formaggio prodotto nella zona geografica delimitata. Le norme dovrebbero coprire l’intera produzione del formaggio in questione e dovrebbero essere richieste da un’organizzazione interprofessionale, da un’organizzazione di produttori o da un’associazione quale definita nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (6). Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un’ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un’ampia maggioranza del volume di latte utilizzato per tale formaggio e, nel caso di organizzazioni interprofessionali e associazioni, da un’ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un’ampia maggioranza della produzione di detto formaggio. Inoltre, queste norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità.

(18)

Sono state introdotte norme a livello dell’Unione per le organizzazioni interprofessionali di alcuni settori. Queste organizzazioni possono svolgere un ruolo utile facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. È opportuno che tali norme, come pure le disposizioni che chiariscono la posizione di dette organizzazioni nell’ambito della normativa sulla concorrenza, siano applicate altresì nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a condizione che le attività di tali organizzazioni non abbiano effetti distorsivi sulla concorrenza o sul mercato interno e non incidano negativamente sul buon funzionamento dell’organizzazione comune del mercato agricolo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutti gli operatori interessati a partecipare a organizzazioni interprofessionali.

(19)

Per seguire l’andamento del mercato la Commissione ha bisogno di informazioni tempestive sui volumi di latte crudo consegnati. Pertanto, è opportuno introdurre le disposizioni necessarie per garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente dette informazioni agli Stati membri e che lo Stato membro le notifichi di conseguenza alla Commissione.

(20)

La Commissione ha inoltre bisogno che gli Stati membri la informino circa le trattative contrattuali, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, nonché le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, al fine di monitorare e analizzare l’applicazione del presente regolamento, in particolare per elaborare le relazioni che dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio sull’andamento del mercato lattiero-caseario.

(21)

Le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall’attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera. È opportuno pertanto che siano applicate per un periodo sufficientemente lungo perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano temporanee e che siano soggette a riesame, per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi. È opportuno che questo punto sia trattato in due relazioni della Commissione sull’andamento del mercato lattiero-caseario, da presentare rispettivamente la prima entro il 30 giugno 2014 e la seconda entro il 31 dicembre 2018, che prevedano in particolare possibili incentivi che incoraggino gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta.

(22)

L’economia di alcune regioni svantaggiate dell’Unione dipende fortemente dalla produzione di latte. A causa delle caratteristiche specifiche di queste regioni, occorre adattare le politiche generali per soddisfare meglio le loro esigenze. La politica agricola comune contiene già misure specifiche per la produzione di latte in dette regioni svantaggiate. Le misure strategiche supplementari previste dal presente regolamento possono contribuire a rafforzare la posizione dei produttori di latte in tali regioni. Tali effetti dovrebbero comunque essere valutati nelle relazioni succitate, sulla base delle quali la Commissione dovrebbe, se del caso, presentare proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23)

Al fine di assicurare che siano chiaramente definiti gli obiettivi e le responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori del latte e del settore lattiero-caseario, il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 TFUE dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, le norme relative allo stabilimento e alle condizioni di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale e il calcolo del volume di latte crudo oggetto di trattativa da parte di un’organizzazione di produttori. È particolarmente importante che, durante i propri lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(24)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze di esecuzione riguardanti l’applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni e organizzazioni interprofessionali, le notifiche da parte tali organizzazioni del volume di latte crudo oggetto di trattativa, le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione in merito a dette organizzazioni e le norme per la regolamentazione dell’offerta di formaggio che beneficia di DOP o IGP, le norme dettagliate concernenti accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il contenuto, il formato e la tempistica delle dichiarazioni obbligatorie in tale settore, taluni aspetti dei contratti per la fornitura di latte crudo da parte degli agricoltori e la notifica, alla Commissione, delle opzioni adottate in tal senso dallo Stato membro dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (7).

(25)

Alla luce delle prerogative della Commissione nel campo della politica di concorrenza dell’Unione e data la particolare natura di tali atti, la Commissione dovrebbe decidere senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 se taluni accordi e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari siano incompatibili con le norme dell’Unione in materia di concorrenza, se possano svolgersi trattative da parte di un’organizzazione di produttori di più di uno Stato membro e se debbano essere abrogate determinate regole stabilite dagli Stati membri per regolamentare la fornitura di tale formaggio DOP o IGP.

(26)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1234/2007,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche al regolamento (CE) n. 1234/2007

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è così modificato:

1)

all’articolo 122, primo comma, lettera a), è inserito il punto seguente:

«iii bis)

latte e prodotti lattiero-caseari;»

2)

all’articolo 123 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Gli Stati membri possono inoltre riconoscere le organizzazioni interprofessionali che:

a)

hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b)

sono state costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);

c)

svolgono, in una o più regioni dell’Unione, nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:

i)

migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;

ii)

contribuire a un migliore coordinamento dell’immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii)

fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;

iv)

esplorare potenziali mercati d’esportazione;

v)

redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell’Unione per la vendita di latte crudo agli acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

vi)

fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell’ambiente;

vii)

mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l’altro promuovendo l’innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;

viii)

ricercare metodi atti a limitare l’impiego di prodotti fitosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;

ix)

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

x)

valorizzare il potenziale dell’agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e

xi)

promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell’ambiente.»;

3)

nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente:

«Sezione II bis

Norme concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Articolo 126 bis

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

a)

soddisfi le condizioni di cui all’articolo 122, primo comma, lettere b) e c);

b)

abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a opera del rispettivo Stato membro;

c)

offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l’efficienza della propria attività, nonché la concentrazione dell’offerta;

d)

abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.   In risposta a una domanda, gli Stati membri possono riconoscere un’associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l’associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un’organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis).

Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 3 ottobre 2012.

4.   Gli Stati membri:

a)

decidono in merito alla concessione del riconoscimento a un’organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli regolari da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d)

informano la Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, in merito a ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 126 ter

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari a condizione che tali organizzazioni:

a)

soddisfino le condizioni di cui all’articolo 123, paragrafo 4;

b)

svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;

c)

costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera a);

d)

non siano attive nella produzione, nella trasformazione o nel commercio di prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

2.   Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4.

3.   Qualora si avvalgano della facoltà di riconoscere un’organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o 2, gli Stati membri:

a)

decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti in merito alla concessione del riconoscimento all’organizzazione interprofessionale; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l’organizzazione ha sede;

b)

svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c)

in caso di inadempienza o irregolarità nell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d)

revocano il riconoscimento se:

i)

i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

ii)

l’organizzazione interprofessionale aderisce ad accordi, decisioni o pratiche concordate di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 4, fatte salve le altre eventuali sanzioni da comminare a norma della legislazione nazionale;

iii)

l’organizzazione interprofessionale non osserva l’obbligo di notifica di cui all’articolo 177 bis, paragrafo 2;

e)

notificano alla Commissione, una volta all’anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell’anno civile precedente.

Articolo 126 quater

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Un’organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi dell’articolo 122 può negoziare, a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore, ai sensi dell’articolo 185 septies, paragrafo 1.

2.   Le trattative da parte dell’organizzazione di produttori possono avere luogo:

a)

indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all’organizzazione di produttori;

b)

indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti;

c)

purché, per una determinata organizzazione di produttori:

i)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5 % della produzione totale dell’Unione; e

ii)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro; e

iii)

il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33 % della produzione nazionale totale di detto Stato membro;

d)

purché gli agricoltori interessati non siano membri di un’altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e)

purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione degli agricoltori a una cooperativa conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni previste in o derivate da tali statuti; e

f)

purché l’organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3.   In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un’organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia superiore al 45 % della produzione nazionale totale di tale Stato membro.

4.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche i gruppi di tali organizzazioni di produttori.

5.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell’Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l’autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere che una particolare trattativa da parte dell’organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l’esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2. Negli altri casi tale decisione è presa dall’autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

7.   Ai fini del presente articolo:

a)

per “autorità nazionale garante della concorrenza” si intende l’autorità di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del trattato (8);

b)

per “PMI” si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (9).

8.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 2, lettera f), e del paragrafo 6.

Articolo 126 quinquies

Regolazione dell’offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1.   Su richiesta di un’organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dell’articolo 122, primo comma, lettera a), un’organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 4, o un gruppo di operatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

2.   Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all’esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell’area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3.   Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l’area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.

4.   Le norme di cui al paragrafo 1:

a)

disciplinano solo la gestione dell’offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l’offerta di tale formaggio alla domanda;

b)

hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c)

possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta, come previsto al paragrafo 1;

d)

non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e)

non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f)

non consentono la fissazione dei prezzi, nemmeno quando i prezzi sono fissati a titolo orientativo o di raccomandazione;

g)

non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

h)

non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l’accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i)

contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j)

non pregiudicano l’articolo 126 quater.

5.   Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6.   Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito a ogni notifica di tali norme.

8.   La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano a uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1 se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 39 TFUE. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

Articolo 126 sexies

Competenze della Commissione in relazione alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Per assicurare una chiara definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e contribuire in tal modo all’efficacia dell’azione di tali organizzazioni senza imporre indebiti oneri, la Commissione ha il potere, a norma dell’articolo 196 bis, di adottare atti delegati per stabilire:

a)

le condizioni per riconoscere le organizzazioni transnazionali di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori;

b)

le norme relative all’istituzione e alle condizioni di assistenza amministrativa che le autorità competenti devono fornire in caso di cooperazione transnazionale;

c)

norme supplementari relative al calcolo del volume di latte crudo oggetto delle trattative di cui all’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 126 quater, paragrafo 3.

2.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, le modalità necessarie per:

a)

l’attuazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni nonché delle organizzazioni interprofessionali di cui agli articoli 126 bis e 126 ter;

b)

le notifiche previste dall’articolo 126 quater, paragrafo 2, lettera f);

c)

le notifiche da effettuare da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 126 bis, paragrafo 4, lettera d), dell’articolo 126 ter, paragrafo 3, lettera e), dell’articolo 126 quater, paragrafo 8, e dell’articolo 126 quinquies, paragrafo 7;

d)

le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

4)

nell’articolo 175 le parole «fatti salvi gli articoli 176 e 177 del presente regolamento» sono sostituite dalle parole «fatti salvi gli articoli da 176 a 177 bis del presente regolamento»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 177 bis

Accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni interprofessionali riconosciute, finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 123, paragrafo 4, lettera c), del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto se:

a)

gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate sono stati notificati alla Commissione; e

b)

entro i tre mesi successivi alla ricezione di tutte le informazioni richieste, la Commissione, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, non ha accertato l’incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa comunitaria.

3.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell’Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che:

a)

possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all’interno della Comunità;

b)

possono nuocere al buon funzionamento dell’organizzazione comune dei mercati;

c)

possono creare distorsioni di concorrenza e non sono indispensabili per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune perseguiti dall’attività dell’organizzazione interprofessionale;

d)

comportano la fissazione di prezzi;

e)

possono creare discriminazioni o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione.

5.   Se, alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione constata che non ricorrono le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1, essa adotta, senza applicare la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, o all’articolo 196 ter, paragrafo 2, una decisione con cui si dichiara che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applica all’accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all’organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest’ultima abbia fornito informazioni errate o abbia abusato della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6.   In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell’accordo. Tuttavia, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l’applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.»;

6)

l’articolo 184 è così modificato:

a)

il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6)

al Parlamento europeo e al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2012 sull’andamento della situazione dei mercati e sulle conseguenti condizioni per estinguere gradualmente il regime delle quote latte, corredata eventualmente da proposte adeguate;»

b)

è aggiunto il seguente punto:

«9)

al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, sull’andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, rivolgendo particolare attenzione all’attuazione dell’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), dell’articolo 123, paragrafo 4, e degli articoli 126 quater, 126 quinquies, 177 bis, 185 sexies e 185 septies, valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l’obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo possibili incentivi atti a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione congiunta, con proposte adeguate.»;

7)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 185 sexies

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Dal 1o aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all’autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell’articolo 185 septies si intende per “primo acquirente” un’impresa o un’associazione che acquista latte dai produttori al fine di:

a)

sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto;

b)

cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.

Articolo 185 septies

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1.   Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un’offerta scritta di contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o detta offerta di contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per “collettore” un’impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore a un trasformatore di latte crudo o a un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2.   Il contratto e/o l’offerta di contratto:

a)

è stipulato prima della consegna;

b)

è stipulato per iscritto; e

c)

comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:

i)

il prezzo da pagare alla consegna, che:

è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

ii)

il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario di tali consegne;

iii)

la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv)

le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento;

v)

le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; e

vi)

le disposizioni applicabili in caso di forza maggiore.

3.   In deroga al paragrafo 1, non è necessario un contratto e/o un’offerta di contratto se l’agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l’agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detti statuti o ai sensi di essi contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4.   Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma:

i)

qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima, applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno; e/o

ii)

qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un’offerta scritta per un contratto all’agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l’offerta debba comprendere una durata minima per il contratto prevista dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima deve essere di almeno sei mesi e non può compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto dell’agricoltore di rifiutare una tale durata minima purché lo faccia per iscritto. In tal caso, le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5.   Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie all’uniforme applicazione del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 196 ter, paragrafo 2.»;

8)

nella parte VII, capo I, sono aggiunti gli articoli seguenti:

«Articolo 196 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 2 aprile 2012. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di poteri di cui all’articolo 126 sexies, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri precisati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 126 sexies, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 196 ter

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (10).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

9)

all’articolo 204 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, l’articolo 122, primo comma, lettera a), punto iii bis), l’articolo 123, paragrafo 4, e gli articoli 126 bis, 126 ter, 126 sexies e 177 bis, si applicano a decorrere da 2 aprile 2012 fino al 30 giugno 2020 e gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies si applicano a decorrere da 3 ottobre 2012 fino al 30 giugno 2020.»

Articolo 2

Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 2 aprile 2012.

Tuttavia, gli articoli 126 quater, 126 quinquies, 185 sexies e 185 septies del regolamento (CE) n. 1234/2007, inseriti dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 3 ottobre 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. WAMMEN


(1)  GU C 218 del 23.7.2011, pag. 110.

(2)  GU C 192 dell’1.7.2011, pag. 36.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2012.

(4)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(5)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

(6)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(7)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(8)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Nota editoriale: titolo del regolamento (CE) n. 1/2003 è stato adattato per tenere conto della rinumerazione degli articoli del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente all’articolo 5 del trattato di Lisbona; il riferimento originario era agli articoli 81 e 82 del trattato.

(9)  GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.»;

(10)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.»;