10.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 6/1 |
DIRETTIVA 2012/48/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
che modifica gli allegati della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
(1) |
Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE. |
(2) |
È opportuno assicurare che il certificato comunitario di navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità al regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
(3) |
Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile. |
(4) |
In seguito all’adozione delle decisioni di esecuzione della Commissione 2012/64/UE (2), 2012/65/UE (3) e 2012/66/UE (4) sull’approvazione dei tre organismi di classificazione a norma dell’articolo 10 della direttiva 2006/87/CE è opportuno introdurre i necessari emendamenti all’allegato VII della direttiva 2006/87/CE. |
(5) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/87/CE è modificata come segue:
1) |
l’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato I della presente direttiva; |
2) |
l’allegato VII della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato II della presente direttiva; |
3) |
l’allegato IX della direttiva 2006/87/CE è modificato in conformità all’allegato III della presente direttiva. |
Articolo 2
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 6.
(3) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 7.
(4) GU L 33 del 4.2.2012, pag. 8.
(5) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO I
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:
1) |
l’articolo 1.01 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 2.01, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all’articolo 3.02, paragrafo 1, il primo comma della lettera b) è sostituito dal seguente:
|
4) |
il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal seguente: «Articolo 6.09 Collaudo»; |
5) |
all’articolo 7.05 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
6) |
all’articolo 7.06 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
7) |
all’articolo 8.01, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
|
8) |
all’articolo 10.02, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
9) |
l’articolo 10.03 è così modificato:
|
10) |
all’articolo 10.03 bis i paragrafi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
|
11) |
all’articolo 10.03 ter, paragrafo 9, le lettere b), c) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
|
12) |
l’articolo 11.02 è così modificato:
|
13) |
l’articolo 11.04 è così modificato:
|
14) |
l’articolo 11.12 è così modificato:
|
15) |
l’articolo 14.13 è sostituito dal seguente: «Articolo 14.13 Collaudo Gli impianti a gas liquefatto sono controllati da un esperto che ne verifica la conformità ai requisiti del presente capo:
L’esperto che ha effettuato il controllo redige e firma un attestato di ispezione che ne reca la data. Una copia dell’attestato di ispezione viene trasmessa alla commissione di ispezione.»; |
16) |
il titolo dell’articolo 14.14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14.14 Condizioni delle prove»; |
17) |
all’articolo 14.15, paragrafo 3, il secondo comma è sostituto dal seguente: «In via eccezionale, su richiesta motivata del proprietario della nave o del suo rappresentante, la commissione di ispezione può prorogare di 3 mesi al massimo la validità dell’attestato senza procedere al collaudo di cui all’articolo 14.13. Tale proroga è annotata nel certificato comunitario.»; |
18) |
all’articolo 15.02, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
|
19) |
l’articolo 15.03 è così modificato:
|
20) |
l’articolo 15.06 è così modificato:
|
21) |
l’articolo 15.11 è così modificato:
|
22) |
l’articolo 22 bis.04 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 bis.04 Galleggiabilità e stabilità
|
23) |
all’articolo 22 bis.05, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
24) |
all’articolo 24.02, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:
|
25) |
la tabella di cui all’articolo 24.06, paragrafo 5, è così modificata:
|
26) |
la tabella di cui all’articolo 24 bis.02, paragrafo 2, è così modificata:
|
27) |
nell’appendice I è aggiunta la voce seguente:
|
28) |
l’appendice II è modificata come segue:
|
(1) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 25.»
(2) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(3) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(4) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. Le paratie divisorie tra le cabine e le sale sauna sono conformi al tipo A0, e al tipo B15 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(5) Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
(6) Le paratie divisorie tra i magazzini dove sono conservati liquidi infiammabili e i centri di comando e i punti di riunione sono conformi al tipo A60, e al tipo 30 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(7) B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.
(8) Le paratie divisorie tra i centri di comando e i punti di riunione interni sono di tipo A0, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(9) Le paratie divisorie tra le sale di ritrovo e i punti di riunione interni sono di tipo A30, mentre quelle con i punti di riunione esterni sono solo di tipo B15.
(10) Le paratie divisorie tra le cabine, le paratie divisorie tra le cabine e i corridoi e le paratie divisorie verticali che separano le sale di ritrovo a norma del paragrafo 10 sono conformi al tipo B15, e al tipo B0 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler. Le paratie divisorie tra le cabine e le sale sauna sono conformi al tipo A0, e al tipo B15 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(11) Le paratie divisorie tra le sale macchine a norma dell’articolo 15.07 e dell’articolo 15.10, paragrafo 6, sono conformi al tipo A60; negli altri casi sono conformi al tipo A0.
(12) Le paratie divisorie tra i magazzini dove sono conservati liquidi infiammabili e i centri di comando e i punti di riunione sono conformi al tipo A60, e al tipo 30 nel caso di locali in cui sono installati impianti pressurizzati a sprinkler.
(13) B15 è sufficiente per le paratie divisorie tra le cucine, da un lato, e le celle frigorifere e le dispense, dall’altro.»;
ALLEGATO II
L’allegato VII è così modificato:
— |
le prime due frasi del paragrafo 1, parte I, sono sostituite dal testo seguente: «L’organismo di classificazione è in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di navi destinate alla navigazione interna. L’organismo di classificazione possiede un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e la regolare ispezione di navi destinate alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilità a norma della parte 9 delle regole allegate all’Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose per via navigabile (ADN) di cui all’articolo 22 bis.04 e all’articolo 22 bis.05 dell’allegato II, pubblicati almeno in francese, inglese, neerlandese o tedesco, nonché aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo.», |
— |
la prima frase del paragrafo 11, parte I, è sostituita dalla seguente: «L’organismo di classificazione sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l’interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell’IACS.», |
— |
il paragrafo 4 della parte II è sostituito dal testo seguente:
|
— |
la parte III è sostituita dalla seguente: «Parte III Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti In base ai criteri delle parti I e II i seguenti organismi di classificazione sono attualmente autorizzati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, della presente direttiva:
Fino alla loro autorizzazione a norma delle parti I e II, gli organismi di classificazione che sono riconosciuti e autorizzati da uno Stato membro ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1) sono riconosciuti, ai sensi dell’articolo 10 della presente direttiva, solo per le navi che operano esclusivamente sulle vie navigabili di tale Stato membro. |
ALLEGATO III
L’allegato IX è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO IX
IMPIANTI RADAR E INDICATORI DELLA VELOCITÀ DI ACCOSTATA UTILIZZATI SULLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA
CONTENUTO
Definizioni
PARTE I |
: |
Requisiti minimi e condizioni di prova degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
PARTE II |
: |
Requisiti minimi e condizioni di prova degli indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
PARTE III |
: |
Requisiti concernenti l’installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
PARTE IV |
: |
Certificato di installazione e funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna |
PARTE V |
: |
Registro delle autorità competenti, degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati e delle imprese specializzate autorizzate |
PARTE VI |
: |
Impianti equivalenti |
Definizioni
1. “Prova del tipo”: la procedura di prova di cui alla parte I, articolo 4 o parte II, articolo 1.03, che utilizza il servizio tecnico per verificare la conformità ai requisiti previsti dal presente allegato. La prova del tipo è parte integrante della procedura di omologazione.
2. “Omologazione”: la procedura amministrativa con la quale uno Stato membro conferma che l’impianto è conforme ai requisiti del presente allegato.
Per gli impianti di navigazione radar tale procedura comprende le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 7 e 9. Per gli indicatori di velocità di accostata tale procedura comprende le disposizioni di cui alla parte I, articoli da 1.04 a 1.06 e 1.08.
3. “Certificato di prova”: il documento nel quale vengono indicati i risultati della prova del tipo.
4. “Richiedente” o “costruttore”: la persona fisica o giuridica sotto il cui nome, marchio o altro tipo di identificazione l’impianto presentato alla prova è fabbricato o commercializzato e che è responsabile per ogni aspetto per quanto riguarda la prova del tipo e la procedura di omologazione nei confronti del servizio tecnico e dell’autorità che rilascia l’omologazione.
5. “Servizio tecnico”: l’istituzione, autorità o organizzazione che procede alla prova del tipo.
6. “Dichiarazione del costruttore”: la dichiarazione con la quale il costruttore garantisce che l’impianto rispetta i requisiti minimi prevalenti e che è identico sotto ogni aspetto al tipo presentato alla prova.
7. “Dichiarazione di conformità a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità” (1): la dichiarazione a norma della direttiva 1999/5/CE, allegato II, paragrafo 1, con la quale il costruttore conferma che i prodotti in questione soddisfano i requisiti applicabili della direttiva.
8. “Autorità competente”: l’autorità ufficiale che rilascia l’omologazione.
PARTE I
Requisiti minimi e condizioni di prova relativi agli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Sommario
Articolo 1 — |
Ambito di applicazione |
Articolo 2 — |
Funzione dell’impianto radar |
Articolo 3 — |
Requisiti minimi |
Articolo 4 — |
Prove del tipo |
Articolo 5 — |
Domanda di prova del tipo |
Articolo 6 — |
Omologazione |
Articolo 7 — |
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione |
Articolo 8 — |
Dichiarazione del costruttore |
Articolo 9 — |
Modifiche agli impianti già omologati |
Articolo 1
Campo d’applicazione
Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi tecnici e di funzionamento degli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi.
Articolo 2
Funzione dell’impianto di navigazione radar
L’impianto di navigazione radar facilita la navigazione della nave fornendo un’immagine intelligibile della posizione della stessa rispetto ai segnali idrografici, alla configurazione delle rive e alle installazioni per la navigazione, nonché permettendo di localizzare, tempestivamente e con sicurezza, la presenza di altre navi e di ostacoli che emergono dall’acqua.
Articolo 3
Requisiti minimi
1. |
Con l’eccezione dei requisiti relativi alla compatibilità elettromagnetica (articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 1999/5/CE) e dei requisiti relativi all’uso effettivo dello spettro al fine di evitare interferenze nocive di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE, gli impianti radar utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna soddisfano i requisiti della norma europea EN 302194-1: 2006. |
2. |
Il paragrafo 1 si applica al dispositivo ECDIS interno che può funzionare in modo navigazione. L’impianto soddisfa inoltre i requisiti delle norme ECDIS interno nella versione valida alla data di rilascio dell’omologazione. |
Articolo 4
Prove del tipo
1. |
La conformità ai requisiti minimi come precisato all’articolo 3, paragrafo 1, viene stabilita attraverso una prova del tipo. |
2. |
Se l’impianto supera la prova del tipo l’istituto che ha effettuato la prova rilascia un certificato di prova. Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente. |
Articolo 5
Domanda di prova del tipo
1. |
Le domande per una prova del tipo di un impianto radar vengono presentate al servizio tecnico. I servizi tecnici sono comunicati alla Commissione europea. |
2. |
La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:
|
3. |
Qualora il richiedente non intenda ricevere la dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 1999/5/CE assieme all’omologazione, la dichiarazione di conformità viene trasmessa assieme alla domanda di prova del tipo. |
Articolo 6
Omologazione
1. |
L’omologazione viene rilasciata dall’autorità competente a norma del certificato di prova. L’autorità competente comunica alla Commissione europea gli apparecchi da essa omologati. La relativa comunicazione comprende il numero di omologazione assegnato, nonché la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell’omologazione e la data di omologazione. |
2. |
Ogni autorità competente o il servizio tecnico designato dall’autorità competente sono autorizzati a scegliere l’apparecchio tra le serie di produzione in qualsiasi momento per l’ispezione. Se dall’ispezione emergono difetti, l’omologazione può essere ritirata. Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l’omologazione. |
Articolo 7
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione
1. |
Su ogni componente dell’apparecchio è marcato in modo indelebile
|
2. |
Il numero di omologazione rilasciato dall’autorità competente è apposto in modo indelebile sull’unità di visualizzazione, in modo che resti visibile anche dopo l’installazione. Composizione del numero di omologazione: e-NN-NNN
|
3. |
Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione alla corrispondente omologazione. Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione. |
Articolo 8
Dichiarazione del costruttore
Ogni singolo apparecchio è accompagnato da una dichiarazione del costruttore.
Articolo 9
Modifiche ad apparecchi già omologati
1. |
Qualsiasi modifica apportata ad apparecchi già omologati comporta il ritiro dell’omologazione. In caso di modifiche pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto al servizio tecnico competente. |
2. |
L’autorità competente decide, dopo aver consultato il servizio tecnico, se l’omologazione è sempre valida o se si renda necessaria un’ispezione o una nuova prova del tipo. In quest’ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione. |
PARTE II
Requisiti minimi e condizioni di prova per indicatori di velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Sommario
CAPO 1
Aspetti generali
Articolo 1.01 — |
Ambito di applicazione |
Articolo 1.02 — |
Funzione dell’indicatore di velocità di accostata |
Articolo 1.03 — |
Prova del tipo |
Articolo 1.04 — |
Domanda di prova del tipo |
Articolo 1.05 — |
Omologazione |
Articolo 1.06 — |
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione |
Articolo 1.07 — |
Dichiarazione del costruttore |
Articolo 1.08 — |
Modifiche agli apparecchi già omologati |
CAPO 2
Requisiti generali minimi degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 2.01 — |
Costruzione, progettazione |
Articolo 2.02 — |
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica |
Articolo 2.03 — |
Funzionamento |
Articolo 2.04 — |
Istruzioni per l’uso |
Articolo 2.05 — |
Installazione del sensore |
CAPO 3
Requisiti operativi minimi degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 3.01 — |
Prontezza operativa dell’indicatore della velocità di accostata |
Articolo 3.02 — |
Indicazione della velocità di accostata |
Articolo 3.03 — |
Campi di misura |
Articolo 3.04 — |
Precisione della velocità di accostata indicata |
Articolo 3.05 — |
Sensibilità |
Articolo 3.06 — |
Controllo del funzionamento |
Articolo 3.07 — |
Insensibilità ad altri movimenti tipici della nave |
Articolo 3.08 — |
Insensibilità ai campi magnetici |
Articolo 3.09 — |
Indicatori secondari |
CAPO 4
Requisiti tecnici minimi degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 4.01 — |
Funzionamento |
Articolo 4.02 — |
Dispositivi di smorzamento |
Articolo 4.03 — |
Raccordo di apparecchiature supplementari |
CAPO 5
Condizioni e procedure di prova degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 5.01 — |
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica |
Articolo 5.02 — |
Emissioni spurie |
Articolo 5.03 — |
Procedura di prova |
Appendice: |
Tolleranze di errore per gli indicatori della velocità di accostata |
CAPO 1
Obiettivo generale
Articolo 1.01
Campo d’applicazione
Le presenti disposizioni fissano i requisiti minimi degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna e le condizioni di prova di conformità a detti requisiti minimi.
Articolo 1.02
Funzione dell’indicatore di velocità di accostata
L’indicatore di velocità di accostata facilita la navigazione radar, misura e indica la velocità di accostata della nave a babordo e a tribordo.
Articolo 1.03
Esame del tipo
1. |
La conformità ai requisiti minimi degli indicatori della velocità di accostata ai sensi dei capi da 2 a 4 viene stabilita attraverso una prova del tipo. |
2. |
Se l’apparecchio supera la prova del tipo il servizio tecnico rilascia un certificato di prova. Nel caso in cui i requisiti minimi non siano soddisfatti, i motivi del rifiuto sono comunicati per iscritto al richiedente. |
Articolo 1.04
Domanda di prova del tipo
1. |
Le domande per una prova del tipo di un indicatore di velocità di accostata vengono presentate al servizio tecnico. I servizi tecnici sono comunicati alla Commissione europea. |
2. |
La domanda è accompagnata dai seguenti documenti:
|
3. |
Il richiedente è tenuto a verificare, o a far verificare mediante prove, l’ottemperanza dell’apparecchio ai requisiti minimi menzionati nelle presenti disposizioni. Alla domanda sono allegati i risultati della prova e i verbali di misurazione. Questi documenti sono conservati dall’autorità competente, assieme alle informazioni risultanti dalle prove. |
Articolo 1.05
Omologazione
1. |
L’omologazione viene rilasciata dall’autorità competente a norma del certificato di prova. L’autorità competente comunica alla Commissione europea gli apparecchi da essa omologati. La relativa comunicazione comprende il numero di omologazione assegnato, nonché la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell’omologazione e la data di omologazione. |
2. |
Ogni autorità competente o il servizio tecnico designato dall’autorità competente sono autorizzati a scegliere l’apparecchio tra le serie di produzione in qualsiasi momento per l’ispezione. Se dall’ispezione emergono difetti, l’omologazione può essere ritirata. Per il ritiro è competente la stessa autorità che ha rilasciato l’omologazione. |
Articolo 1.06
Marcatura dell’apparecchio e numero di omologazione
1. |
Su ogni componente dell’apparecchio è marcato in modo indelebile
|
2. |
Il numero di omologazione assegnato dall’autorità competente è apposto in modo indelebile sul blocco di comando, in modo che resti visibile anche dopo l’installazione. Composizione del numero di omologazione: e-NN-NNN
|
3. |
Il numero di omologazione è utilizzato soltanto in relazione alla corrispondente omologazione. Spetta al richiedente esibire e apporre il numero di omologazione. |
Articolo 1.07
Dichiarazione del costruttore
Ogni singolo apparecchio è accompagnato da una dichiarazione del costruttore.
Articolo 1.08
Modifiche ad apparecchi già omologati
1. |
Qualsiasi modifica apportata ad apparecchi già omologati comporta il ritiro dell’omologazione. In caso di modifiche pianificate i relativi particolari sono notificati per iscritto al servizio tecnico competente. |
2. |
L’autorità competente decide, dopo aver consultato il servizio tecnico, se l’omologazione è sempre valida o se si renda necessaria un’ispezione o una nuova prova del tipo. In quest’ultimo caso è attribuito un nuovo numero di omologazione. |
CAPO 2
Requisiti generali minimi degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 2.01
Costruzione, progettazione
1. |
Gli indicatori della velocità di accostata sono idonei a funzionare a bordo delle navi adibite alla navigazione interna. |
2. |
La costruzione e la progettazione dell’apparecchio corrispondono alle attuali regole dell’ingegneria industriale sia sotto il profilo meccanico che quello elettrico. |
3. |
In assenza di disposizioni specifiche nell’allegato II o nel presente allegato, i requisiti e i metodi di prova contenuti nella norma europea EN 60945:2002 si applicano all’alimentazione elettrica, alla sicurezza, all’interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all’impatto ambientale, all’emissione sonora e alla marcatura dell’apparecchio. Inoltre, l’apparecchiatura soddisfa tutti i requisiti del presente allegato a temperature ambiente comprese tra 0 °C e 40 °C. |
Articolo 2.02
Emissioni spurie e compatibilità elettromagnetica
1. |
Obblighi generali Gli indicatori della velocità di accostata soddisfano i requisiti della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (2). |
2. |
Emissioni spurie Nelle bande di frequenza 156-165 MHz, 450-470 MHz e 1,53-1,544 GHz, l’intensità di campo non supera il valore limite di 15 μV/m. Le suddette intensità di campo si intendono misurate ad una distanza di 3 m dall’apparecchiatura in esame. |
Articolo 2.03
Funzionamento
1. |
Il numero di comandi dell’apparecchiatura è commisurato a quello necessario al normale funzionamento. La progettazione, le marcature e la manipolazione dei comandi sono tali da consentire un funzionamento semplice, chiaro e rapido. I comandi sono sistemati in modo tale da evitare, per quanto possibile, errori di manipolazione. I comandi non necessari al normale funzionamento non sono direttamente accessibili. |
2. |
Tutti i comandi e gli indicatori sono contrassegnati con simboli o marcature in lingua inglese. I simboli soddisfano i requisiti della norma europea EN 60417:1998. Tutte le cifre ed i caratteri sono di altezza pari ad almeno 4 mm. Se per fondati motivi tecnici è impossibile adottare cifre e caratteri di 4 mm e se dal punto di vista operativo sono accettabili cifre e caratteri più piccoli, la loro altezza può essere ridotta a 3 mm. |
3. |
L’apparecchiatura è realizzata in modo che eventuali errori di manipolazione non causino avarie. |
4. |
Le funzioni che vanno oltre i requisiti minimi, ad esempio il collegamento ad altre apparecchiature, sono concepite in modo tale che l’apparecchiatura soddisfi i requisiti minimi in tutte le condizioni. |
Articolo 2.04
Istruzioni per l’uso
Insieme a ogni apparecchiatura è fornito un dettagliato manuale di istruzioni in francese, inglese, neerlandese e tedesco, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) |
accensione e funzionamento; |
b) |
manutenzione e assistenza; |
c) |
istruzioni generali in materia di sicurezza. |
Articolo 2.05
Installazione del sensore
La direzione di installazione rispetto alla linea di chiglia è indicata sul sensore dell’indicatore della velocità di accostata. Sono fornite anche istruzioni di installazione per ridurre al minimo la sensibilità ad altri movimenti tipici della nave.
CAPO 3
Requisiti minimi di funzionamento degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 3.01
Prontezza operativa dell’indicatore della velocità di accostata
1. |
L’indicatore della velocità di accostata è pienamente funzionante al massimo dopo 4 minuti dall’accensione, entro i limiti di precisione richiesti. |
2. |
L’attivazione dell’indicatore è visualizzata mediante un dispositivo ottico. È possibile osservare e azionare contemporaneamente l’apparecchiatura. |
3. |
Non sono ammessi telecomandi senza filo. |
Articolo 3.02
Indicazione della velocità di accostata
1. |
La velocità di accostata è indicata su una scala a graduazione lineare, il cui punto zero si trova al centro. La direzione e la grandezza della velocità di accostata sono leggibili con la precisione necessaria. Non sono ammessi indicatori diversi da lancette e diagrammi a barre. |
2. |
La scala dell’indicatore, di lunghezza pari ad almeno 20 cm, può essere circolare o rettilinea. Le scale di forma rettilinea possono essere disposte soltanto orizzontalmente. |
3. |
Non sono ammessi indicatori esclusivamente numerici. |
Articolo 3.03
Campi di misura
Gli indicatori della velocità di accostata possono essere dotati di uno o più campi di misura. Si consigliano i seguenti campi di misura:
30 |
°/min |
60 |
°/min |
90 |
°/min |
180 |
°/min |
300 |
°/min. |
Articolo 3.04
Precisione della velocità di accostata indicata
Il valore indicato non differisce di più del 2 % dal valore massimo misurabile o di più del 10 % dal valore effettivo: viene preso in considerazione il valore più elevato dei due (cfr. appendice).
Articolo 3.05
Sensibilità
La soglia di funzionamento è inferiore o pari ad una variazione della velocità angolare corrispondente all’1 % del valore indicato.
Articolo 3.06
Controllo del funzionamento
1. |
Se l’indicatore della velocità di accostata non funziona entro i limiti di precisione richiesti, tale situazione viene segnalata. |
2. |
Se viene utilizzato un giroscopio, qualsiasi variazione critica della velocità di rotazione del giroscopio è segnalata da un indicatore. Per variazione critica si intende una variazione che causi un calo di precisione del 10 %. |
Articolo 3.07
Insensibilità ai movimenti tipici della nave
1. |
I movimenti di rollio con un’inclinazione fino a 10° a una velocità di accostata fino a 4°/secondo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti. |
2. |
Gli impatti simili a quelli che si possono verificare durante l’approdo non causano errori di misurazione superiori ai limiti di tolleranza prescritti. |
Articolo 3.08
Insensibilità ai campi magnetici
L’indicatore della velocità di accostata è insensibile ai campi magnetici che si manifestano in genere a bordo delle navi.
Articolo 3.09
Indicatori ripetitori
Gli indicatori ripetitori soddisfano tutti i requisiti previsti per gli indicatori della velocità di accostata.
CAPO 4
Requisiti tecnici minimi degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 4.01
Funzionamento
1. |
Tutti i comandi sono disposti in modo tale che il loro uso non nasconda nessuna indicazione e la navigazione a mezzo radar resti possibile senza limitazioni. |
2. |
Tutti i comandi e gli indicatori sono dotati di un’illuminazione antiabbagliante, adatta a tutte le condizioni di luminosità ambiente e regolabile fino a zero mediante un comando indipendente. |
3. |
La messa a punto dei comandi è tale che i movimenti verso destra o verso l’alto corrispondono ad un’azione positiva sulla grandezza da regolare e i movimenti verso sinistra o verso il basso ad un’azione negativa. |
4. |
Nel caso di comandi a pulsanti, questi sono individuabili e azionabili al tocco e il punto di pressione è chiaramente percettibile. Se i comandi a pulsanti hanno funzioni multiple, deve risultare chiaramente quale livello è stato attivato. |
Articolo 4.02
Dispositivi di smorzamento
1. |
Il sistema a sensori è smorzato per i valori critici. La costante di smorzamento (63 % del valore limite) non supera 0,4 secondi. |
2. |
L’indicatore è smorzato per i valori critici. È ammesso un comando per aumentare lo smorzamento dell’indicatore. In nessun caso la costante di smorzamento può superare 5 secondi. |
Articolo 4.03
Raccordo di apparecchiature supplementari
1. |
Se l’indicatore della velocità di accostata può essere raccordato a indicatori ripetitori o apparecchiature simili, l’indicazione della velocità di accostata resta disponibile sotto forma di segnale elettrico analogico. Inoltre, l’indicatore della velocità di accostata può essere dotato di un’interfaccia digitale in conformità al paragrafo 2. Il segnale resta separato galvanicamente dalla massa e disponibile come tensione analogica proporzionale pari a 20 mV/°/min ± 5 % e con una resistenza interna non superiore a 100 Ohm. La polarità è positiva per un’accostata della nave verso tribordo e negativa per un’accostata verso babordo. La soglia di funzionamento non supera il valore di 0,3°/minuto. Per le temperature da 0 °C a 40 °C, l’errore zero non supera il valore di 1°/minuto. Con l’indicatore inserito e il sensore in posizione immobile, la tensione parassita nel segnale d’uscita, misurata a valle di un filtro passa basso semplice di banda passante pari a 10 Hz, non supera 10 mV. Il segnale della velocità di accostata è disponibile con uno smorzamento che non superi i limiti di cui all’articolo 4.02, paragrafo 1. |
2. |
È progettata un’interfaccia digitale ai sensi delle norme europee EN 61162-1: 2008, EN 61162-2: 1998 ed EN 61162-3: 2008. |
3. |
È previsto un commutatore per l’inserimento di un allarme esterno il quale è installato in modo da creare isolamento galvanico all’indicatore della velocità di accostata. L’allarme esterno si inserisce mediante chiusura del contatto quando:
|
CAPO 5
Condizioni e procedure di prova degli indicatori della velocità di accostata
Articolo 5.01
Sicurezza, capacità di carico e compatibilità elettromagnetica
Le prove inerenti all’alimentazione elettrica, alla sicurezza, all’interferenza tra le apparecchiature di bordo, alla distanza di protezione della bussola, alla resistenza alle condizioni climatiche, alla resistenza meccanica, all’impatto ambientale, all’emissione sonora e alla compatibilità elettromagnetica sono eseguite conformemente alla norma europea EN 60945:2002.
Articolo 5.02
Emissioni spurie
Le emissioni spurie sono misurate secondo la norma europea EN 60945:2002 nel campo di frequenza da 30 a 2000 MHz.
Sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 2.02, paragrafo 2.
Articolo 5.03
Procedimento di prova
1. |
Gli indicatori della velocità di accostata sono sottoposti a prova in condizioni nominali ed estreme di funzionamento. A tale fine, la tensione di funzionamento e la temperatura ambiente sono modificate fino ai limiti prescritti. Inoltre, sono impiegati dei radiotrasmettitori per creare intensità di campo limite nelle vicinanze dell’indicatore. |
2. |
Alle condizioni di cui al paragrafo 1, l’errore di segnalazione resta al di sotto dei limiti di tolleranza indicati nell’allegato. |
3. |
Devono essere soddisfatti tutti i requisiti minimi di cui ai capi da 2 a 4. |
Appendice
Tabella 1
Tolleranze di errore per gli indicatori della velocità di accostata
PARTE III
Requisiti concernenti l’installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Sommario
Articolo 1 — |
Disposizioni generali |
Articolo 2 — |
Ditte specializzate autorizzate |
Articolo 3 — |
Requisiti relativi all’alimentazione elettrica di bordo |
Articolo 4 — |
Installazione dell’antenna radar |
Articolo 5 — |
Installazione dell’unità di visualizzazione e del blocco di comando |
Articolo 6 — |
Installazione dell’indicatore di velocità di accostata |
Articolo 7 — |
Installazione del sensore di posizione |
Articolo 8 — |
Installazione e prova di funzionamento |
Articolo 9 — |
Certificato di installazione e funzionamento |
Articolo 1
Aspetti generali
1. |
L’installazione e le prove di funzionamento degli impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata devono essere effettuate secondo le disposizioni seguenti. |
2. |
Solo le apparecchiature autorizzate con
possono essere installate. |
Articolo 2
Imprese specializzate autorizzate
1. |
L’installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata possono essere effettuate unicamente da imprese specializzate autorizzate dall’autorità competente. Le autorità competenti responsabili dell’autorizzazione sono comunicate alla Commissione europea. |
2. |
L’autorizzazione può essere ritirata dall’autorità competente. |
3. |
L’autorità competente comunica immediatamente alla Commissione europea le imprese specializzate da essa autorizzate. |
Articolo 3
Requisiti relativi all’alimentazione elettrica di bordo
Tutti i cavi di alimentazione degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata sono dotati di un proprio fusibile e, se possibile, sono a prova di guasto.
Articolo 4
Installazione dell’antenna radar
1. |
L’antenna radar è installata il più vicino possibile all’asse longitudinale della nave. Il campo d’emissione dell’antenna è privo di ostacoli suscettibili di provocare falsi echi oppure settori d’ombra indesiderati; se necessario, l’antenna radar è montata a prua. L’installazione e il fissaggio dell’antenna radar nella posizione d’esercizio assicurano la stabilità sufficiente per consentire il funzionamento dell’impianto di navigazione radar con la precisione richiesta. |
2. |
Una volta corretto l’errore angolare dovuto al montaggio e acceso l’impianto, lo scarto tra la linea di fede e l’asse longitudinale della nave non è superiore a 1 grado. |
Articolo 5
Installazione dell’unità di visualizzazione e del blocco di comando
1. |
L’unità di visualizzazione e il blocco di comando sono installati nella timoneria in modo che la valutazione dell’immagine radar e il funzionamento dell’impianto di navigazione radar non presentino difficoltà. La disposizione azimutale dell’immagine radar coincide con la situazione naturale dell’ambiente circostante. Supporti e console adattabili sono costruiti in modo da poter essere fissati in qualsiasi posizione libera da vibrazioni. |
2. |
Durante la navigazione a mezzo radar, la luce artificiale non provoca riflessi in direzione dell’osservatore radar. |
3. |
Se non fa parte dell’unità di visualizzazione il blocco di comando si trova in un alloggiamento situato a non più di 1 m di distanza dall’unità. Non sono ammessi telecomandi senza filo. |
4. |
Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli impianti radar per la navigazione. |
Articolo 6
Installazione dell’indicatore della velocità di accostata
1. |
L’indicatore della velocità di accostata è collocato davanti al timoniere all’interno del suo campo di visuale. |
2. |
Il sistema a sensori è possibilmente installato nella parte centrale della nave, orizzontalmente e in direzione dell’asse longitudinale. Il punto in cui è installato per quanto possibile non è esposto a vibrazioni ed è soggetto solo a modeste fluttuazioni di temperatura. L’indicatore è possibilmente installato direttamente sopra lo schermo radar. |
3. |
Gli eventuali indicatori ripetitori soddisfano i requisiti relativi agli indicatori della velocità di accostata. |
Articolo 7
Installazione del sensore di posizione
Per il dispositivo ECDIS interno funzionante in modo navigazione, il sensore di posizione (ad esempio l’antenna DGPS) deve essere installato in modo che possa funzionare con la maggior precisione possibile e non subisca gli effetti negativi provocati da sovrastrutture e apparecchiature trasmittenti di bordo.
Articolo 8
Installazione e prova di funzionamento
L’autorità competente o una delle imprese autorizzate di cui all’articolo 2 esegue l’installazione e la relativa prova di funzionamento anteriormente alla prima messa in funzione dopo l’installazione, in caso di rinnovo o proroga del certificato comunitario (salvo nei casi previsti dall’articolo 2.09, paragrafo 2, dell’allegato II) e dopo ogni modifica apportata alla nave, suscettibile di perturbare le condizioni di funzionamento delle apparecchiature. A tal fine sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
l’alimentazione elettrica è dotata di un proprio dispositivo di sicurezza; |
b) |
la tensione di funzionamento rientra nei limiti di tolleranza; |
c) |
i cavi e la loro posa soddisfano le disposizioni dell’allegato II e, se del caso, quelle dell’ADN; |
d) |
il numero di rotazioni dell’antenna è di almeno 24 al minuto; |
e) |
nel campo d’emissione dell’antenna non si trova alcun ostacolo che pregiudichi la navigazione; |
f) |
l’interruttore di sicurezza per l’antenna, se presente, è in buono stato di funzionamento; |
g) |
le unità di visualizzazione, gli indicatori della velocità di accostata e i blocchi di comando sono disposti secondo criteri ergonomici e conviviali; |
h) |
la linea di fede dell’impianto di navigazione radar può differire al massimo di 1 grado dall’asse longitudinale della nave; |
i) |
la precisione della rappresentazione azimutale e della portata soddisfa i requisiti (rilevamento in base a obiettivi noti); |
j) |
la linearità alle portate ridotte è corretta (pushing e pulling); |
k) |
la portata minima rappresentabile è pari o inferiore a 15 m; |
l) |
il punto centrale dell’immagine è visibile e il suo diametro non supera 1 mm; |
m) |
falsi echi da riflessione e settori d’ombra indesiderati sulla linea di fede non si manifestano né pregiudicano la sicurezza della navigazione; |
n) |
i soppressori degli echi di disturbo provocati dalla pioggia e dalle onde (Preset STC e FTC) e i relativi comandi operano correttamente; |
o) |
la regolazione dell’amplificazione è in buono stato di funzionamento; |
p) |
la messa a fuoco e la risoluzione dell’immagine sono corrette; |
q) |
la direzione di accostata della nave corrisponde a quella indicata dall’indicatore della velocità di accostata e la posizione zero in navigazione avanti dritta è corretta; |
r) |
l’impianto di navigazione radar non è sensibile a emissioni del radiotrasmettitore di bordo oppure a interferenze causate da altre fonti che si trovano a bordo; |
s) |
l’impianto di navigazione radar o l’indicatore della velocità di accostata non devono interferire con le altre apparecchiature di bordo. |
Inoltre, per il dispositivo ECDIS interno:
t) |
l’errore di posizionamento statico della carta non è superiore a 2 m; |
u) |
l’errore di angolo di fase statico della carta non è superiore a 1°. |
Articolo 9
Certificato di installazione e funzionamento
Dopo il superamento della prova in conformità all’articolo 8, l’autorità competente, il servizio tecnico o l’impresa autorizzata emette un certificato conforme al modello di cui alla parte IV. Detto certificato va tenuto costantemente a bordo.
Nel caso in cui non fossero soddisfatte le condizioni di prova, è compilato un elenco dei difetti. Qualsiasi certificato esistente è ritirato o inviato all’autorità competente dal servizio tecnico o dall’impresa autorizzata.
PARTE IV
(MODELLO)
Certificato di installazione e funzionamento degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna
Tipo/nome della nave: …
Numero unico europeo di identificazione della nave: …
Proprietario: …
Nome: …
Indirizzo: …
Impianto per la navigazione radar Numero: …
Voce |
Tipo |
Fabbricante |
Numero di omologazione |
Numero di serie |
|
|
|
|
|
Indicatori della velocità di accostata Numero: …
Voce |
Tipo |
Fabbricante |
Numero di omologazione |
Numero di serie |
|
|
|
|
|
Con il presente si certifica che l’impianto per la navigazione radar e l’indicatore di velocità di accostata della nave in questione soddisfano i requisiti della direttiva 2006/87/CE, allegato IX, parte III, concernenti l’installazione e le prove di funzionamento degli impianti per la navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna.
Impresa specializzata autorizzata/servizio tecnico/autorità competente (3)
Nome: …
Indirizzo: …
Timbro/sigillo Luogo: … Data …
Firma
PARTE V
(MODELLO)
1. |
Registro delle autorità competenti per l’omologazione di impianti per la navigazione radar e indicatori della velocità di accostata
|
2. |
Registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati
|
3. |
Registro degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata autorizzati sulla base di omologazioni equivalenti
|
4. |
Registro delle imprese specializzate autorizzate ad installare impianti di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata Belgio
Bulgaria
Danimarca
Germania
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Italia
Irlanda
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Svizzera
Spagna
Slovacchia
Slovenia
Repubblica ceca
Ungheria
Regno Unito
Cipro
|
5. |
Registro degli istituti di prova specificati per la prova del tipo degli impianti di navigazione radar e degli indicatori della velocità di accostata
|
PARTE VI
Impianti equivalenti
1) |
Impianto per la navigazione radar: omologazioni basate sulla risoluzione 1989-II-33 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008 (4) |
2) |
Indicatori della velocità di accostata: omologazioni basate sulla risoluzione 1989-II-34 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008 (4) |
3) |
Impianto di navigazione radar e indicatori della velocità di accostata installati e funzionanti in conformità alla risoluzione 1989-II-35 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, del 19 maggio 1989, modificata da ultimo dalla risoluzione 2008-II-11 del 27 novembre 2008 (4) |
(1) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(2) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24.
(3) Cancellare le voci non pertinenti
(4) Requisiti per l’installazione e il funzionamento di impianti di navigazione radar e di indicatori della velocità di accostata per la navigazione sul Reno.