9.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/24


DIRETTIVA 2012/24/UE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2012

che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I, punto 4.2, della direttiva 86/297/CEE (2), detta disposizioni generali relative alle prese di forza anteriori. La tabella 2 di tale allegato prevede l’applicazione della norma ISO 8759-1:1998 alle categorie di trattori dotati di presa di forza anteriore. Tale norma precisa anche le dimensioni dell’alloggiamento per la presa di forza anteriore. Queste prescrizioni concernenti l’alloggiamento non sono però compatibili con numerosi trattori agricoli e forestali a causa delle nuove norme di progettazione.

(2)

Le disposizioni sulla presa di forza anteriore contenute nella direttiva 86/297/CEE riguardano solo questioni di sicurezza, cioè l’alloggiamento della presa di forza, le prescrizioni relative alla protezione e la zona libera. L’alloggiamento della presa di forza imposto dalla direttiva 86/297/CEE non è compatibile con varie categorie di trattori attualmente sul mercato e i loro attrezzi montati. La tabella 2 dell’allegato I della direttiva 86/297/CEE esclude già le categorie di trattori T4.1 e T4.3 dalle prescrizioni concernenti l’alloggiamento.

(3)

Non possono conformarsi a tali prescrizioni i trattori delle categorie T1, T2, T3, T4.2 e T5, oltre ai trattori delle categorie T4.1 e T4.3, attualmente esentati dalle prescrizioni della clausola 4.2 della norma ISO 8759-1:1998.

(4)

Alcuni trattori possono essere dotati di speciali tipi di presa di forza, cui non si applica la norma ISO 8759-1:1998.

(5)

Nel caso dei trattori della categoria T3, la norma si applica solo se il trattore è dotato di una presa di forza specificata nella norma. Altre categorie di veicoli, come i trattori T2 e alcuni trattori T1 più piccoli, potrebbero tuttavia essere dotati di speciali tipi di presa di forza, non compresi nella norma. Di conseguenza, occorre estendere l’esenzione dalle prescrizioni della norma ISO 8759-1:1998 anche alle categorie di trattori T1 e T2.

(6)

Difficoltà analoghe si incontrano nelle corrispondenti categorie C.

(7)

Dato che le specifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola 4.2, devono essere applicate ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di presa di forza anteriore, la tabella 2 risulta superflua e va quindi soppressa.

(8)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 86/297/CEE.

(9)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 86/297/CEE è così modificato:

1)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«4.2   Disposizioni relative alla presa di forza anteriore

Le specifiche della norma ISO 8759-1:1998, ad eccezione della clausola 4.2, si applicano ai trattori di tutte le categorie T e C dotati di presa di forza anteriore come specificato in tale norma.»;

2)

la tabella 2 è soppressa.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(2)  GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19.