15.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2012

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, e all’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo relativa al commercio

(2012/734/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di associazione con l’America centrale a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri. Le direttive di negoziato sono state modificate il 10 marzo 2010 per includere Panama nel processo di negoziato.

(2)

Tali negoziati si sono conclusi in occasione del vertice UE–America latina e Caraibi, che si è tenuto a Madrid nel maggio 2010, e l’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra («accordo»), è stato siglato il 22 marzo 2011.

(3)

L’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo prevede l’applicazione a titolo provvisorio della parte IV dell’accordo relativa al commercio.

(4)

È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione europea e applicarne la parte IV a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla conclusione dell’accordo.

(5)

L’accordo fa salvo il diritto degli investitori degli Stati membri di beneficiare di qualsiasi trattamento più favorevole previsto da eventuali accordi relativi ad investimenti nei quali sono parti uno Stato membro o una Repubblica firmataria dell’America centrale.

(6)

L’applicazione provvisoria della parte IV dell’accordo non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione europea e i suoi Stati membri conformemente ai trattati.

(7)

Conformemente all’articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno che il Consiglio abiliti la Commissione ad approvare le modifiche all’elenco delle indicazioni geografiche raccomandate dal sottocomitato per la proprietà intellettuale al comitato di associazione al fine dell’approvazione da parte del Consiglio di associazione a norma dell’articolo 247 e dell’articolo 274, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo.

(8)

È opportuno stabilire le pertinenti procedure per la protezione delle indicazioni geografiche a norma dell’accordo.

(9)

A norma dell’articolo 356 dell’accordo, è opportuno chiarire che l’accordo non deve essere interpretato come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

(10)

Le disposizioni dell’accordo che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto parte dell’Unione europea, a meno che l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda non abbiano congiuntamente notificato alla parte America centrale che il Regno Unito o l’Irlanda sono vincolati in quanto parte dell’Unione europea, conformemente al protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(11)

Se il Regno Unito e/o l’Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell’Unione europea conformemente all’articolo 4 bis di detto protocollo (n. 21), l’Unione europea insieme al Regno Unito e/o all’Irlanda devono comunicare immediatamente alla parte America centrale qualsiasi cambiamento rispetto alla loro posizione. In tale caso, essi devono restare vincolati dalle disposizioni dell’accordo a titolo individuale. Le stesse disposizioni si applicano alla Danimarca, conformemente al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo che istituisce un’associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’America centrale, dall’altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La parte IV dell’accordo è applicata su base provvisoria dall’Unione europea conformemente all’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo. L’articolo 271 non è applicato su base provvisoria.

Al fine di determinare la data di applicazione provvisoria il Consiglio stabilisce la data a decorrere dalla quale la notifica di cui all’articolo 353, paragrafo 4, dell’accordo deve essere inviata alle Repubbliche dell’America centrale. Tale notifica comprende il riferimento alla disposizione che non è applicata su base provvisoria.

La data a decorrere dalla quale la parte IV dell’accordo sarà applicata su base provvisoria è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 247 dell’accordo, le modifiche dell’accordo a seguito di decisioni del Consiglio di associazione, quali proposte dal sottocomitato per la proprietà intellettuale delle indicazioni geografiche, sono approvate dalla Commissione a nome dell’Unione europea. Ove le parti interessate non pervenissero a un accordo a seguito di obiezioni concernenti un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione in base alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1).

Articolo 5

1.   Una denominazione protetta a norma dell’allegato XVIII dell’accordo (Indicazioni geografiche protette) può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla corrispondente specifica.

2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea provvedono a far rispettare la protezione di cui all’articolo 246 dell’accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

Articolo 6

La disposizione applicabile ai fini dell’adozione delle norme di attuazione necessarie per l’applicazione delle norme previste all’appendice 2A dell’allegato II (Definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa) e all’appendice 2 dell’allegato I (Soppressione dei dazi doganali) dell’accordo, è l’articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

Articolo 7

L’accordo non si interpreta come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possono essere direttamente invocati dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione o degli Stati membri.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 25 giugno 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.