28.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/21


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2012

che attua il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES

[notificata con il numero C(2012) 8548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/733/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (1), in particolare l’articolo 38,

considerando quanto segue:

(1)

Dal lancio iniziale della rete EURES, istituita dalla decisione 93/569/CEE della Commissione, del 22 ottobre 1993, relativa all’applicazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità riguardo segnatamente a una rete denominata EURES (EURopean Employment Services) (2), sono stati compiuti molti progressi nell’attuazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio (3). La rete è stata riorganizzata e ricostituita dalla decisione 2003/8/CE della Commissione (4), che l’ha consolidata e rafforzata.

(2)

Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 ha approvato la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell’UE in grado di favorire il raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l’azione coordinata.

(3)

Il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 ha adottato un «Patto per la crescita e l’occupazione» e, sulla base della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Verso una ripresa fonte di occupazione», del 18 aprile 2012, ha indicato la necessità di fare del portale EURES un autentico strumento europeo di collocamento e di assunzione.

(4)

EURES ha il compito di contribuire a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e di soddisfare le esigenze economiche, facilitando la mobilità transnazionale e transfrontaliera dei lavoratori e garantendo la mobilità a condizioni eque e nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Deve inoltre contribuire a una maggiore trasparenza sui mercati del lavoro, assicurando lo scambio e il trattamento delle offerte e delle domande di lavoro (la «compensazione», secondo il regolamento), e sostenere attività nel campo dell’assunzione, della consulenza e dell’orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020.

(5)

Alla luce dell’esperienza acquisita dall’avvio della rete nel 1993 e dalla sua riorganizzazione nel 2003, e tenendo conto della necessità di potenziarla e di ampliarla in modo da consentirle di sostenere pienamente gli obiettivi della strategia Europa 2020, è necessario rivedere la composizione attuale della rete, la ripartizione delle responsabilità e le procedure decisionali, nonché il catalogo dei servizi prestati.

(6)

A tal fine occorre che EURES sia dotata di una gestione incentrata maggiormente sugli obiettivi e sui risultati sul piano della compensazione di domanda e offerta, del collocamento e dell’assunzione. In questo contesto, per «collocamento» si intende la prestazione di servizi da parte di un intermediario tra l’offerta e la domanda sul mercato del lavoro in vista di un’assunzione e per «assunzione» la copertura di un posto vacante.

(7)

L’abolizione dei monopoli e altri sviluppi hanno portato all’emergere sul mercato del lavoro di un’ampia gamma di prestatori di servizi per l’impiego. Per realizzare il suo intero potenziale, EURES deve aprirsi alla partecipazione di operatori che si impegnano a rispettare pienamente le norme della legislazione del lavoro e le norme di qualità EURES.

(8)

I servizi EURES devono essere chiaramente definiti, affinché gli obblighi imposti agli Stati membri dal regolamento, vale a dire la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, nonché lo scambio e la diffusione di informazioni sul mercato del lavoro, siano rispettati in modo efficiente ed efficace. Ciò comporterà, se del caso, il coinvolgimento di diversi attori, tra cui le parti sociali.

(9)

Nel «Patto per la crescita e l’occupazione» il Consiglio europeo ha chiesto che fosse esaminata la possibilità di allargare la rete EURES agli apprendistati e ai tirocini. Per realizzare sinergie e far sì che la rete EURES contribuisca appieno alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, vale a dire innalzare al 75 % il tasso di occupazione entro il 2020, nel rispetto dell’ambito di applicazione del regolamento, la rete deve poter coprire gli apprendistati e i tirocini a condizione che gli interessati siano di età superiore a 18 anni e siano considerati lavoratori ai sensi del regolamento, e sia ritenuta possibile la divulgazione di tali informazioni secondo norme appropriate.

(10)

Affinché i servizi siano prestati nel modo più efficace possibile, è opportuno integrare EURES nell’offerta generale di servizi degli organismi partecipanti, che potranno fruire di finanziamenti del Fondo sociale europeo per attività nazionali e transfrontaliere.

(11)

Al fine di contribuire efficacemente a un migliore funzionamento dei mercati del lavoro in vista dello sviluppo di un mercato del lavoro europeo, EURES deve anche svolgere un ruolo di maggior rilievo quando vi sono difficoltà a coprire posti di lavoro vacanti e nell’aiutare gruppi specifici di lavoratori e di datori di lavoro allargando EURES al sostegno ad attività di mobilità specifiche a livello dell’UE, in particolare per incentivare lo scambio di giovani lavoratori.

(12)

Occorre tener pienamente conto delle opportunità offerte dai nuovi strumenti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per migliorare e razionalizzare ulteriormente i servizi prestati.

(13)

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente decisione deve rispettare le legislazioni nazionali e dell’UE in materia di protezione dei dati personali.

(14)

Per motivi di chiarezza, è auspicabile ricostituire la rete EURES definendone in modo più preciso composizione, costituzione e funzioni.

(15)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rete EURES

Al fine di adempiere agli obblighi previsti al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, istituisce e gestisce una rete europea di servizi per l’impiego, denominata EURES.

Articolo 2

Obiettivi

Nell’interesse delle persone in cerca di occupazione, dei lavoratori e dei datori di lavoro, EURES promuove, in cooperazione, se del caso, con altri servizi o reti europee:

a)

lo sviluppo di un mercato del lavoro europeo aperto e accessibile a tutti, nel pieno rispetto delle norme della legislazione del lavoro;

b)

la compensazione e il collocamento a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, attraverso lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro, e la partecipazione ad attività di mobilità specifiche a livello dell’Unione europea;

c)

la trasparenza e lo scambio di informazioni sui mercati del lavoro europei, comprese informazioni sulle condizioni di vita e di lavoro nonché sulle opportunità di acquisizione di competenze;

d)

l’adozione di misure volte a incoraggiare e a facilitare la mobilità dei giovani lavoratori;

e)

lo scambio di informazioni su tirocini e apprendistati ai sensi del regolamento (UE) n. 492/2011 e, se del caso, sul collocamento di tirocinanti e apprendisti;

f)

l’elaborazione di metodologie e di indicatori a tal fine.

Articolo 3

Composizione

EURES comprende:

a)

l’Ufficio europeo di coordinamento incaricato di coordinare la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, a norma degli articoli 18, 19 e 20, del regolamento (UE) n. 492/2011;

b)

i membri della rete EURES, vale a dire i servizi specializzati designati dagli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 («uffici di coordinamento nazionali») come previsto all’articolo 5;

c)

i partner di EURES, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011. I partner di EURES sono designati dai rispettivi membri della rete EURES e possono comprendere prestatori di servizi pubblici o privati operanti a livello di collocamento e di occupazione e organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per essere riconosciuti come partner di EURES i candidati si impegnano ad assolvere le funzioni e le responsabilità di cui all’articolo 7;

d)

i partner associati di EURES, che, conformemente all’articolo 6, prestano servizi limitati sotto la supervisione e la responsabilità di un partner di EURES o dell’Ufficio europeo di coordinamento.

Articolo 4

Funzioni e responsabilità dell’ufficio europeo di coordinamento

1.   La Commissione è responsabile della gestione dell’ufficio europeo di coordinamento.

2.   L’ufficio europeo di coordinamento sovrintende all’osservanza delle disposizioni di cui al capo II del regolamento (UE) n. 492/2011 e assiste la rete nello svolgimento delle sue attività.

3.   In particolare, esso provvede:

a)

a definire un approccio globale coerente e a fornire un appoggio orizzontale alla rete EURES e ai suoi utilizzatori tramite:

1)

la gestione e lo sviluppo di un portale europeo della mobilità professionale («portale EURES») e dei relativi servizi informatici, compresi i sistemi e le procedure per lo scambio di offerte di lavoro, le domande di lavoro sotto forma di lettere di candidatura, i CV, i passaporti delle competenze ecc., nonché altre informazioni, in collaborazione con altri servizi o reti europee pertinenti;

2)

attività di informazione e comunicazione riguardanti EURES;

3)

la formazione del personale coinvolto in EURES;

4)

la facilitazione della messa in rete, lo scambio delle migliori pratiche e l’apprendimento reciproco tra i membri e i partner di EURES;

5)

la partecipazione di EURES ad attività di mobilità specifiche a livello dell’UE;

b)

all’analisi della mobilità geografica e professionale in vista del raggiungimento di un equilibrio tra domanda e offerta, e allo sviluppo di un approccio generale della mobilità nell’ottica della strategia europea per l’occupazione;

c)

al monitoraggio generale e alla valutazione delle attività di EURES, alla definizione di indicatori di efficienza, di collocamento e altri indicatori di efficienza, nonché di misure volte a verificare se tali attività sono svolte in conformità al regolamento (UE) n. 492/2011 e alla presente decisione.

4.   L’ufficio europeo di coordinamento adotta i suoi programmi di lavoro e fissa gli obiettivi della rete EURES, in cooperazione con il gruppo di coordinamento EURES e previa consultazione del consiglio di amministrazione di EURES.

Articolo 5

Funzioni e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

1.   Ogni Stato membro designa un servizio specializzato come previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011, incaricato di organizzare i lavori della rete EURES in tale Stato membro.

2.   L’ufficio di coordinamento nazionale provvede a che siano rispettati tutti gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 492/2011, in particolare quelli riguardanti lo scambio di informazioni conformemente agli articoli 12, 13 e 14, mediante:

a)

la creazione e la manutenzione delle infrastrutture e dei sistemi tecnici e funzionali necessari per permettere ai partner di EURES e ai partner associati di EURES di partecipare al sistema di scambio;

b)

la fornitura delle informazioni richieste effettuata direttamente o, sotto la sua responsabilità, dai partner di EURES.

3.   L’ufficio di coordinamento nazionale, in stretta collaborazione con l’ufficio di coordinamento EURES e gli altri uffici di coordinamento nazionali, procede in particolare:

a)

alla designazione di uno o più partner di EURES, sulla base del sistema di selezione e di accreditamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto vii), e al monitoraggio delle loro attività;

b)

alla pianificazione e all’elaborazione di relazioni periodiche sulle attività e sui risultati della rete EURES nazionale per l’ufficio di coordinamento EURES;

c)

al coordinamento della partecipazione di EURES ad attività di mobilità a livello dell’UE.

4.   Nel designare i partner di EURES l’ufficio di coordinamento nazionale si sforza di ottenere la massima estensione geografica e la migliore copertura del mercato del lavoro possibili e di prestare un servizio ottimale alle persone in cerca di lavoro, ai lavoratori e ai datori di lavoro assicurando un’adeguata partecipazione dei servizi per l’impiego e degli attori del mercato del lavoro interessati.

5.   Sulla base degli obiettivi operativi convenuti, l’ufficio di coordinamento nazionale elabora i programmi di lavoro per la sua rete nazionale da sottoporre all’ufficio europeo di coordinamento. Il programma di lavoro indica in particolare:

a)

le principali attività che l’ufficio di coordinamento nazionale, i partner di EURES e i partner associati di EURES svolgeranno sotto la sua responsabilità nell’ambito della rete, comprese le attività transnazionali, transfrontaliere e settoriali previste all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 492/2011;

b)

le risorse umane e finanziarie destinate all’applicazione delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 492/2011;

c)

le misure di monitoraggio e di valutazione delle attività previste.

I programmi di lavoro includono anche una valutazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti nel periodo precedente.

Le parti sociali e altri soggetti interessati EURES sono consultati in merito ai programmi di lavoro al livello appropriato.

6.   L’ufficio di coordinamento nazionale può decidere di prestare esso stesso i servizi EURES direttamente alle persone in cerca di un impiego e ai datori di lavoro; al riguardo, è soggetto alle norme applicabili ai partner di EURES che prestano gli stessi servizi. In questo caso l’ufficio di coordinamento nazionale richiede all’ufficio europeo di coordinamento il suo accreditamento come partner di EURES.

7.   Gli Stati membri provvedono affinché l’ufficio di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse necessarie per l’espletamento delle sue funzioni.

8.   L’ufficio di coordinamento nazionale è presieduto dal coordinatore nazionale EURES, come previsto all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto iii).

Articolo 6

Funzioni e responsabilità dei partner di EURES

1.   Gli organismi che desiderano diventare partner di EURES trasmettono la loro candidatura al rispettivo ufficio di coordinamento nazionale, che può designarli in conformità dell’articolo 3, lettera b), purché si impegnino, sotto la supervisione dell’ufficio di coordinamento nazionale, a collaborare a livello regionale, nazionale ed europeo nell’ambito della rete EURES e a prestare quantomeno tutti i servizi universali di cui all’articolo 7.

2.   Un partner di EURES designa, da solo o in collaborazione con altri partner di EURES, uno o più punti di contatto, quali uffici di collocamento e di assunzione, call center, strumenti self-service e affini, attraverso i quali le persone in cerca di lavoro, i lavoratori e i datori di lavoro possono accedere ai suoi servizi.

3.   I partner di EURES indicano chiaramente quali servizi del catalogo dei servizi EURES essi offrono. Il livello e il contenuto dei servizi possono variare da un punto di contatto all’altro a condizione che il pacchetto di servizi offerti da un partner di EURES includa tutti i servizi universali necessari.

4.   Tutti i partner di EURES si impegnano a partecipare pienamente allo scambio di offerte e domande di lavoro di persone interessate a lavorare in un altro Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 492/2011 e dell’articolo 4, lettera a), punto i), della presente decisione. Essi provvedono a che tutto il personale che partecipa alla prestazione dei servizi EURES abbia libero accesso agli strumenti informatici e agli altri strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla rete.

5.   I partner di EURES che non prestano un particolare servizio complementare incluso nel catalogo dei servizi EURES indirizzano le richieste relative a tale servizio verso altri partner di EURES che prestano tale servizio.

6.   I partner di EURES possono affidare ad altri organismi la prestazione di servizi che apportano un valore aggiunto ai propri servizi. Tali organismi sono quindi considerati partner associati di EURES che operano sotto la piena responsabilità dei partner di EURES cui sono associati.

7.   Per assolvere le sue funzioni, un partner di EURES può stabilire partnership con uno o più partner di EURES in altri Stati membri.

8.   I partner di EURES o i partner associati di EURES possono essere chiamati a contribuire alle infrastrutture e ai sistemi tecnici e funzionali di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

9.   Per mantenere l’accreditamento, un partner di EURES continua ad adempiere ai suoi obblighi, a prestare i servizi convenuti e a essere sottoposto a esami periodici come previsto dal sistema di selezione e d’accreditamento di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto vii).

Articolo 7

Servizi EURES

1.   La gamma completa dei servizi EURES comprende l’assunzione, la compensazione tra domanda e offerta e il collocamento e copre tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l’assunzione all’assistenza successiva al collocamento, nonché l’informazione e l’orientamento.

2.   Tali servizi figurano in dettaglio nel catalogo dei servizi EURES che fa parte della Carta EURES conformemente all’articolo 10 e sono costituiti dai servizi universali prestati da tutti i partner di EURES e da servizi complementari.

3.   I servizi universali sono quelli previsti dal capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, in particolare dall’articolo 12, paragrafo 3, e dall’articolo 13. I servizi complementari non sono obbligatori ai sensi del capo II del regolamento (UE) n. 492/2011, ma rispondono a bisogni importanti del mercato del lavoro.

4.   Tutti i servizi destinati alle persone in cerca di un impiego e ai lavoratori sono gratuiti. Se i partner di EURES impongono oneri per i servizi prestati ad altri utilizzatori, i diritti percepiti per i servizi EURES corrispondono a quelli applicabili a servizi comparabili prestati da tali partner. Nel fissare gli oneri va tenuto conto di eventuali stanziamenti dell’Unione europea a sostegno della prestazione dei servizi EURES al fine di evitare doppi finanziamenti.

Articolo 8

Consiglio di amministrazione di EURES

1.   Il consiglio di amministrazione di EURES assiste la Commissione, l’ufficio europeo di coordinamento e gli uffici di coordinamento nazionali nella promozione e nella supervisione dello sviluppo di EURES.

2.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro.

3.   Se le attività di EURES in uno Stato membro sono sovvenzionate da uno strumento finanziario dell’UE come il Fondo sociale europeo, l’organismo nazionale che eroga il finanziamento può, se necessario, essere associato.

4.   I rappresentanti delle organizzazioni europee delle parti sociali sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in veste di osservatori.

5.   Il consiglio di amministrazione stabilisce i suoi metodi di lavoro e adotta il suo regolamento interno. Il presidente lo convoca generalmente due volte all’anno. Il consiglio formula i suoi pareri a maggioranza semplice.

6.   Il consiglio di amministrazione è presieduto da un rappresentante dell’ufficio europeo di coordinamento che provvede ai compiti di segreteria.

7.   La Commissione consulta il consiglio di amministrazione di EURES su questioni concernenti la pianificazione strategica, lo sviluppo, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle attività di cui alla presente decisione, compresi:

a)

la Carta EURES, in conformità all’articolo 10;

b)

le strategie, gli obiettivi operativi e i programmi di lavoro della rete EURES;

c)

le relazioni della Commissione previste dall’articolo 17 del regolamento (UE) n. 492/2011.

Articolo 9

Gruppo di coordinamento EURES

1.   Per assisterlo nello sviluppo, nell’esecuzione e nel monitoraggio delle attività EURES, l’ufficio europeo di coordinamento costituisce un gruppo di coordinamento composto dai coordinatori nazionali di EURES, ciascuno dei quali rappresenta un membro della rete. L’ufficio europeo di coordinamento può invitare rappresentanti delle parti sociali europee e, se del caso, rappresentanti di altri partner di EURES ed esperti a partecipare alle riunioni del gruppo di coordinamento.

2.   Il gruppo di coordinamento partecipa attivamente all’elaborazione dei programmi di lavoro e al coordinamento della loro attuazione.

3.   Il gruppo di coordinamento può costituire gruppi di lavoro permanenti o gruppi ad hoc, in particolare per la pianificazione e la realizzazione di attività di sostegno orizzontali.

4.   L’ufficio europeo di coordinamento organizza i lavori del gruppo di coordinamento.

Articolo 10

Carta EURES

1.   La Commissione adotta la Carta EURES in conformità alle procedure di cui all’articolo 12, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 2, all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 492/2011, previa consultazione del consiglio di amministrazione della rete istituito dall’articolo 8 della presente decisione.

2.   Sulla base del principio secondo cui tutte le offerte e le domande di lavoro pubblicate dai membri di EURES devono essere accessibili in tutta l’Unione europea, la Carta EURES stabilisce in particolare:

a)

il catalogo dei servizi della rete EURES, che descrive i servizi universali e i servizi complementari prestati dai membri e dai partner di EURES, comprendenti i servizi di messa in relazione delle offerte e delle domande di lavoro, quale la consulenza personalizzata ai clienti, che si tratti di persone in cerca di lavoro, di lavoratori o di datori di lavoro;

b)

lo sviluppo di una cooperazione transnazionale e transfrontaliera innovativa tra i servizi per l’impiego, come le agenzie di collocamento comuni, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, la loro integrazione e la mobilità. La cooperazione può includere i servizi sociali, le parti sociali e altre istituzioni interessate;

c)

la promozione di un monitoraggio e di una valutazione coordinati delle eccedenze e delle carenze di competenze;

d)

gli obiettivi operativi della rete EURES, le norme di qualità da applicare e gli obblighi che incombono ai membri e ai partner EURES, tra cui:

i)

l’interoperabilità delle pertinenti banche dati sulle offerte e domande di lavoro con il meccanismo EURES di scambio delle offerte di lavoro e i livelli di servizio da applicare;

ii)

il tipo di informazioni (ad esempio, sul mercato del lavoro, sulle condizioni di vita e di lavoro, sulle offerte e domande di lavoro, sulle opportunità di tirocinio e di apprendistato, sugli incentivi alla mobilità dei giovani, sull’acquisizione di competenze e sugli ostacoli alla mobilità) che devono fornire ai loro clienti e al resto della rete, in collaborazione con altri servizi o altre reti europee pertinenti;

iii)

la descrizione dei compiti e i criteri di designazione dei coordinatori nazionali, dei consulenti EURES e di altre posizioni chiave a livello nazionale;

iv)

la formazione e le qualifiche richieste al personale EURES, nonché le condizioni e le procedure per l’organizzazione di visite e missioni dei responsabili e del personale specializzato;

v)

l’elaborazione, la presentazione all’ufficio europeo di coordinamento e l’esecuzione dei programmi di lavoro;

vi)

le condizioni di utilizzo del logo EURES da parte dei membri e dei partner di EURES;

vii)

il sistema di selezione e di accreditamento dei partner di EURES;

viii)

i principi che regolano il monitoraggio e la valutazione delle attività EURES;

e)

le procedure per istituire un sistema uniforme e modelli comuni per lo scambio di informazioni sul mercato del lavoro e sulla mobilità all’interno della rete EURES, come previsto dagli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 492/2011, incluse informazioni sui posti di lavoro e sulle opportunità di apprendimento nell’Unione europea da inserire nel portale EURES.

Articolo 11

Promozione di EURES

1.   I membri e i partner di EURES promuovono attivamente la rete EURES.

2.   Essi attuano una strategia di comunicazione globale intesa a garantire la coerenza e la coesione della rete nei confronti dei suoi utilizzatori e partecipano ad attività comuni di informazione e di promozione.

3.   L’acronimo «EURES» è riservato alle attività svolte nell’ambito di EURES. È illustrato da un logo unificato, definito da un progetto grafico, adottato dall’ufficio di coordinamento EURES.

4.   Il logo, registrato come marchio comunitario presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), è utilizzato dai membri e dai partner di EURES per tutte le loro attività legate a EURES per garantire un’identità visiva comune.

Articolo 12

Cooperazione con altri servizi e altre reti

I membri e i partner della rete EURES collaborano attivamente con altri servizi e altre reti di informazione e consulenza a livello europeo, nazionale e regionale per creare sinergie ed evitare sovrapposizioni.

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2003/8/CE è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi alle operazioni per le quali è stata presentata una domanda prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 14

Data della domanda

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per la Commissione

László ANDOR

Membro della Commissione


(1)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

(2)  GU L 274 del 6.11.1993, pag. 32.

(3)  GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2.

(4)  GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.