27.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/45


DECISIONE 2012/724/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2012

che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1).

(2)

Per facilitare la restituzione dei fondi distratti allo Stato tunisino è opportuno modificare le deroghe di cui alla decisione 2011/72/PESC al fine di consentire lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati laddove siano necessari per ottemperare a una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o a una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro, prima o dopo la data di designazione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi interessati.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

i fondi o le risorse economiche siano l’oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.»;

2)

all’articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti relativi a detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alla presente decisione; o

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure previste dal paragrafo 1.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

G. DEMOSTHENOUS


(1)  GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.