17.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/13


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2012

relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice

[notificata con il numero C(2012) 7086]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2012/640/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (1), in particolare il punto 8 dell’allegato IIB,

considerando quanto segue:

(1)

Il punto 5.1 in combinato disposto con la tabella I dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 43/2012 specifica il numero massimo di giorni in cui le navi dell’Unione europea di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino regolamentate (sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo) possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013.

(2)

Il punto 8.5 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 43/2012 autorizza la Commissione ad assegnare mediante atti di esecuzione un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012.

(3)

Il 28 giugno 2012 la Spagna ha presentato una domanda a riprova che otto pescherecci hanno definitivamente cessato le attività fra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012. Sulla base dei dati trasmessi e tenuto conto del metodo di calcolo di cui al punto 8.2 del suddetto allegato, è opportuno assegnare alla Spagna 7 giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 dell’allegato per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera spagnola, che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 43/2012, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato può essere autorizzata ad essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, è portato a 157 giorni l’anno.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2012

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.