17.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
dell’11 ottobre 2012
relativa all’assegnazione alla Spagna di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice
[notificata con il numero C(2012) 7086]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(2012/640/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali (1), in particolare il punto 8 dell’allegato IIB,
considerando quanto segue:
(1) |
Il punto 5.1 in combinato disposto con la tabella I dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 43/2012 specifica il numero massimo di giorni in cui le navi dell’Unione europea di lunghezza fuoritutto pari o superiore a 10 metri, che detengono a bordo reti da traino regolamentate (sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo aventi maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da posta derivanti con maglie di dimensione pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo) possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, dal 1o febbraio 2012 al 31 gennaio 2013. |
(2) |
Il punto 8.5 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 43/2012 autorizza la Commissione ad assegnare mediante atti di esecuzione un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona detenendo a bordo uno degli attrezzi regolamentati, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca avvenute tra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012. |
(3) |
Il 28 giugno 2012 la Spagna ha presentato una domanda a riprova che otto pescherecci hanno definitivamente cessato le attività fra il 1o febbraio 2011 e il 31 gennaio 2012. Sulla base dei dati trasmessi e tenuto conto del metodo di calcolo di cui al punto 8.2 del suddetto allegato, è opportuno assegnare alla Spagna 7 giorni aggiuntivi in mare per le navi di cui al punto 1 dell’allegato per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2012 e il 31 gennaio 2013. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il numero massimo di giorni in mare in cui una nave battente bandiera spagnola, che detiene a bordo uno degli attrezzi regolamentati e non è soggetta a una delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 dell’allegato IIB del regolamento (UE) n. 43/2012, secondo quanto disposto nella tabella I del suddetto allegato può essere autorizzata ad essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice, è portato a 157 giorni l’anno.
Articolo 2
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2012
Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione
(1) GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.