28.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/16 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 2012
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/490/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas. Poiché la duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica ed efficiente, la concorrenza nei mercati del gas naturale è stimolata dall’accesso da parte di terzi, per cui l’infrastruttura è aperta a tutti i fornitori in modo trasparente e non discriminatorio. Le frequenti congestioni contrattuali, in cui gli utenti della rete non sono in grado di accedere ai sistemi di trasporto del gas nonostante la disponibilità fisica della capacità, rappresentano un ostacolo sulla strada verso il completamento del mercato interno dell’energia. |
(2) |
L’esperienza ha insegnato che nonostante l’applicazione di alcuni principi di gestione delle congestioni quali l’offerta di capacità interrompibile di cui al regolamento (CE) n. 1775/2005, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (2), e del regolamento (CE) n. 715/2009, la congestione contrattuale nelle reti di trasporto del gas all’interno dell’Unione rimane un ostacolo allo sviluppo di un mercato interno efficiente nel settore del gas. Pertanto è necessario modificare gli orientamenti sulle modalità di applicazione delle procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale. Conformemente con le disposizioni dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, occorre che gli orientamenti proposti rispecchino le differenze esistenti fra i sistemi nazionali del gas e che con essi si possa stabilire una serie di requisiti minimi da soddisfare per assicurare condizioni trasparenti e non discriminatorie di accesso alla rete in relazione alle procedure di gestione della congestione. |
(3) |
In caso di congestione contrattuale è opportuno ricorrere a procedure di gestione della congestione volte a porre rimedio a tali eventi facendo convergere nuovamente la capacità non utilizzata verso il mercato, in modo da riassegnarla nel quadro delle procedure di assegnazione regolari. |
(4) |
Nei punti di interconnessione in cui si verifica frequentemente una congestione fisica, spesso le procedure di congestione contrattuale possono rivelarsi inefficaci. In tali casi la soluzione dovrebbe essere cercata sul fronte della pianificazione di rete e dell’investimento. |
(5) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), occorre che l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (nel prosieguo «l’Agenzia») controlli e analizzi l’attuazione di tali orientamenti. È necessario che i gestori dei sistemi di trasporto pubblichino le informazioni necessarie a individuare l’incidenza dei casi di congestione contrattuale in un formato di facile utilizzo. |
(6) |
Conformemente all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 715/2009, le autorità di regolamentazione nazionali garantiscono il rispetto di tali orientamenti. |
(7) |
Al fine di garantire che le procedure di gestione della congestione siano applicate nel modo più efficace in tutti i punti di interconnessione e allo scopo di ottimizzare la capacità disponibile in tutti i sistemi di entrate-uscite adiacenti è di grande importanza che si instauri una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e i gestori dei sistemi di trasporto dei diversi Stati membri e all’interno degli stessi Stati membri. In particolare, è opportuno che le autorità di regolamentazione nazionale e i gestori dei sistemi di trasporto tengano conto delle buone pratiche e si adoperino per armonizzare i processi di attuazione degli orientamenti in oggetto. Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 713/2009, occorre che l’Agenzia e le autorità di regolamentazione nazionali garantiscano che in tutta l’Unione siano attuate le procedure più efficaci di gestione della congestione presso i punti di entrate-uscite applicabili. |
(8) |
Considerando che i gestori dei sistemi di trasporto dispongono di informazioni dettagliate sullo sfruttamento materiale del sistema e che sono nella posizione migliore per valutare i futuri flussi, è opportuno che essi possano determinare la capacità supplementare da erogare oltre alla capacità tecnica calcolata. La decisione di offrire maggiore capacità continua rispetto a quella tecnicamente disponibile in considerazione di scenari di flussi e della capacità contrattuale espone i gestori dei sistemi di trasporto a un rischio che occorre ricompensare opportunamente. Ai fini della determinazione degli introiti dei gestori dei sistemi di trasporto, è tuttavia importante che tale capacità supplementare sia allocata solo se tutta la capacità rimanente, compresa la capacità risultante dall’applicazione di altre procedure di gestione della congestione, è stata assegnata. Occorre che i gestori dei sistemi di trasporto collaborino strettamente per determinare la capacità tecnica. Al fine di prevenire una potenziale congestione fisica, è opportuno che i gestori dei sistemi di trasporto applichino le misure più efficienti sotto il profilo dei costi, prevedendo il ricorso al riacquisto di capacità o adottando altre misure di natura tecnica o commerciale. |
(9) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2009. |
(10) |
Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è modificato in conformità dell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.
(2) GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.
(3) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1.
(4) GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:
1) |
il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2. Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale 2.2.1. Disposizioni generali
2.2.2. Aumento della capacità tramite un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto
2.2.3. Meccanismo “use-it-or-lose-it” su base “day-ahead”
2.2.4. Restituzione di capacità contrattuale I gestori dei sistemi di trasmissione accettano qualsiasi restituzione di capacità continua concessa contrattualmente all’utente della rete in un punto di interconnessione, ad eccezione dei prodotti di capacità dalla durata pari o inferiore a un giorno. L’utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest’ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto. La capacità restituita si considera riassegnata solamente una volta che l’intera capacità disponibile è stata assegnata. Il gestore del sistema di trasporto informa senza indugio l’utente della rete di qualsiasi riassegnazione della relativa capacità restituita. Le modalità e le condizioni specifiche per la restituzione di capacità, in particolare in casi in cui sono diversi utenti della rete a restituirla, sono subordinate all’approvazione dell’autorità di regolamentazione nazionale. 2.2.5. Meccanismo “use-it-or-lose-it” a lungo termine
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2) |
il punto 3.1.1, paragrafo 1, è così modificato:
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3) |
al punto 3.3, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere h), i), j), k) ed l):
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