11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna

(2012/471/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato una decisione, unitamente a direttive di negoziato, che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati tra l’Unione e gli Stati Uniti d’America sul trasferimento e l’uso delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri (Passenger Name Record — PNR) per prevenire e combattere il terrorismo e altri reati gravi di natura transnazionale.

(2)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna («l'accordo»).

(3)

L’accordo rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare di cui all'articolo 7, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all'articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. È opportuno applicare l’accordo in conformità di tali diritti e principi.

(4)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

È opportuno firmare l'accordo, con riserva della conclusione di tale accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna è autorizzata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere alla firma dell’accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

È approvata la dichiarazione dell'Unione relativa all'accordo rispetto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo.

Il testo della dichiarazione è allegato alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. CICHOCKI


ALLEGATO

Dichiarazione dell'Unione relativa all'accordo sull’uso e il trasferimento delle registrazioni dei nominativi dei passeggeri al dipartimento degli Stati Uniti per la sicurezza interna («l'accordo») rispetto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 17 e 23 dell'accordo

1.   

Nell'ambito del meccanismo congiunto di revisione e valutazione di cui all'articolo 23 dell'accordo, e fatte salve altre questioni che potrebbero porsi nell'ambito di tale meccanismo, l'Unione chiederà agli Stati Uniti, se del caso, informazioni sullo scambio di informazioni relative ai trasferimenti di dati PNR di cittadini e residenti dell'Unione europea alle autorità di paesi terzi come previsto all'articolo 17 dell'accordo.

2.   

Nell'ambito del meccanismo congiunto di revisione e valutazione di cui al punto 1 della presente dichiarazione, l'Unione chiederà agli Stati Uniti tutte le informazioni opportune sull'attuazione delle condizioni che regolano tali trasferimenti conformemente all'articolo 17 dell'accordo.

3.   

Nell'ambito del meccanismo congiunto di revisione e valutazione di cui al punto 1 della presente dichiarazione, l'Unione presterà particolare attenzione al rispetto di tutte le salvaguardie relative all'attuazione dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'accordo, onde assicurarsi che i paesi terzi che ricevono tali dati si siano impegnati a riconoscere agli stessi una protezione, in termini di rispetto della vita privata, comparabile a quella riconosciuta dal DHS ai PNR ai sensi del presente accordo.