19.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 191/102 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2012
relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
(2012/374/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l’articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
A maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» che promuoveva l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante l'elaborazione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio su tale piano d’azione sono state adottate a ottobre 2003 (1) e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005 (2). |
(2) |
Conformemente alla decisione 2011/790/UE del Consiglio (3), l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («accordo») è stato firmato il 28 novembre 2011, fatta salva la sua conclusione. |
(3) |
È opportuno concludere l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) («accordo») è approvato a nome dell'Unione.
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 30 dell’accordo, allo scopo di impegnare l’Unione.
Articolo 3
L’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione in sede di comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, istituito a norma dell’articolo 19 dell’accordo.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo in quanto membri della delegazione dell’Unione.
Articolo 4
Ai fini di modifica degli allegati dell’accordo, a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (4), ad approvare tali modifiche a nome dell’Unione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. GJERSKOV
(1) GU C 268 del 7.11.2003, pag. 1.
(2) GU C 157E del 6.7.2006, pag. 482.
(3) GU L 320 del 3.12.2011, pag. 2.
(4) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
19.7.2012 |
IT |
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L 191/103 |
ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO
tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio di legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT)
L’UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l’Unione»,
da una parte,
e
LA REPUBBLICA CENTRAFRICANA, in seguito denominata «RCA»,
dall’altra,
in seguito collettivamente denominate, «parti»,
VISTE le strette relazioni di cooperazione esistenti tra l’Unione e la RCA, in particolare nell’ambito dell’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in seguito denominato «accordo di Cotonou»;
VISTO il regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (2);
CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano di azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (3) quale primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;
RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull’applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale;
RICHIAMANDOSI alla dichiarazione di principio del 1992, non vincolante sotto il profilo giuridico ma facente testo, per un consenso mondiale sulla gestione, la conservazione e lo sfruttamento ecologicamente sostenibile di tutti i tipi di foreste e alla recente adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite di strumenti giuridici non vincolanti relativi a tutti i tipi di foreste (4);
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in particolare il principio 10 riguardante l'importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo;
RICHIAMANDOSI alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), segnatamente le condizioni alle quali è subordinato il rilascio per opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, in particolare che tali esemplari non siano stati acquisiti violando le leggi relative alla tutela della fauna e della flora;
RISOLUTE ad agire per ridurre al minimo gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’attuazione del presente accordo per le collettività locali e autoctone e per le popolazioni povere;
RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;
RIBADENDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) del 1994 e agli altri accordi multilaterali di cui all’allegato IA dell’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
CONSIDERANDO la volontà della RCA di agire per la gestione sostenibile delle proprie risorse forestali nel rispetto degli obiettivi del partenariato per le foreste del bacino del Congo, di cui è membro, istituito nel gennaio 2003 a seguito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg nel 2002, degli stati generali delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca di settembre 2003, degli accordi e dei trattati internazionali, segnatamente il trattato del 5 febbraio 2005 concernente la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la commissione delle foreste dell’Africa centrale, nonché la legge 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA;
CONSIDERANDO che il sistema centrafricano di garanzia della legalità del legname e dei suoi derivati si applica a tutte le esportazioni, e non solo a quelle destinate all’Unione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivo
Coerentemente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutto il legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo e importati nell’Unione europea provenienti dalla RCA siano stati prodotti o acquisiti legalmente, in maniera da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.
Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e cooperazione tra le parti onde agevolarne e promuoverne la piena attuazione e consolidare l’applicazione delle normative e della governance nel settore forestale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
a) «importazione nell’Unione»: l’immissione in libera pratica nell’Unione di legname e suoi derivati ai sensi dell’articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5),che non possono definirsi «merci prive di carattere commerciale» di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario (6);
b) «esportazione»: l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati prodotti o acquisiti nella RCA lasciano materialmente o sono portati fuori dal territorio della RCA, con l'eccezione del legname e dei suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doganali della RCA;
c) «legname e suoi derivati»: i prodotti elencati nell’allegato I;
d) «codice SA»: codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane, conformemente alle nomenclature combinate dell’Unione europea e della Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC);
e) «licenza FLEGT»: una licenza che attesta la provenienza di un carico di legname o suoi derivati prodotti legalmente;
f) «autorità di rilascio delle licenze»: l’autorità designata dalla RCA per il rilascio e la convalida delle licenze FLEGT;
g) «autorità competenti»: le autorità designate dagli Stati membri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
h) «carico»: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito da uno speditore e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione;
i) «legname prodotto o acquisito legalmente»: il legname e i suoi derivati prelevati o importati e prodotti conformemente alla normativa specificata nell’allegato II.
Articolo 3
Sistema di licenze FLEGT
1. È istituito tra le parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale («sistema di licenze FLEGT»). Tale sistema stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione siano stati prodotti o acquisiti legalmente. In conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dalla RCA coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT in conformità dell’articolo 12 del presente accordo.
Articolo 4
Autorità di rilascio delle licenze
1. La RCA designa la propria autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti o acquisiti legalmente in conformità della normativa di cui all’allegato II. Detta autorità rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti legalmente nella RCA e destinati all’esportazione nell’Unione, nonché, se del caso, la documentazione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio centrafricano sotto il controllo delle autorità doganali della RCA.
3. L’autorità di rilascio delle licenze non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono, legname e suoi derivati importati nella RCA da un paese terzo in una forma la cui esportazione è vietata dalle leggi di detto paese, o per i quali è dimostrato che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti in violazione delle leggi del paese in cui gli alberi sono stati prelevati.
4. L’autorità di rilascio delle licenze conserva e rende accessibili al pubblico le procedure di rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della normativa nazionale sulla protezione dei dati, comunica tali registrazioni ai fini di un audit indipendente, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni sulla proprietà industriale degli esportatori.
Articolo 5
Autorità competenti dell’Unione
1. La Commissione europea comunica alla RCA gli estremi delle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione e i rispettivi ambiti territoriali di competenza.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione. Detta immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l’immissione in libera pratica nell’Unione di carichi coperti da licenza FLEGT sono descritte nell’allegato III.
3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dalla RCA come controllori indipendenti l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Le autorità competenti dell’Unione non eseguono l’operazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, per il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), poiché a essi si applicano le disposizioni in materia di verifiche di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (7). Il sistema di licenze FLEGT fornisce tuttavia garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.
Articolo 6
Licenze FLEGT
1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio delle licenze per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti o acquisiti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo in lingua francese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, un sistema elettronico per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell’allegato IV.
Articolo 7
Definizione del legname prodotto legalmente
L’allegato II fornisce, ai fini del presente accordo, una definizione del legname prodotto o acquisito legalmente. Detto allegato indica la normativa nazionale della RCA cui è subordinato il rilascio di una licenza FLEGT per il legname e i suoi derivati. Detta licenza riporta altresì una documentazione contenente i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo per dimostrare la conformità alla normativa, schematizzati in una serie di «griglie di valutazione della legalità».
Articolo 8
Verifica della legalità del legname prodotto o acquisito
1. La RCA istituisce uno o più sistemi per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati verso l’Unione. Il sistema o i sistemi di verifica della legalità (SVL) comprendono controlli di conformità atti a garantire che il legname e i suoi derivati da esportare verso l’Unione siano stati prodotti o acquisiti legalmente e che non siano state rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname e suoi derivati prodotti o acquisiti non legalmente o di provenienza ignota. Il sistema o i sistemi prevedono inoltre procedure volte a garantire che il legname di origine illegale o ignota non entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema o i sistemi predisposti per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano prodotti o acquisiti legalmente sono descritti nell’allegato V.
Articolo 9
Consultazioni sulla validità delle licenze FLEGT
1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza FLEGT, l’autorità competente può chiedere informazioni complementari e chiarimenti all’autorità di rilascio delle licenze.
2. Se non riceve risposta dall'autorità di rilascio delle licenze entro ventuno giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta, l’autorità competente agisce in conformità della vigente legislazione nazionale e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni integrative fornite, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l’autorità competente agisce in conformità della vigente normativa nazionale e non accetta la licenza.
3. I contrasti o le difficoltà persistenti durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
Articolo 10
Controllore indipendente
1. In consultazione con l’Unione, la RCA si avvale dei servizi di un controllore indipendente per svolgere le mansioni di cui all’allegato VI.
2. Il controllore indipendente non ha conflitti di interessi derivanti da rapporti organizzativi o commerciali con l’Unione, con le autorità normative per il settore forestale o con l’autorità di rilascio delle licenze della RCA, con qualsiasi organismo assunto da tale autorità di rilascio per verificare la produzione legale di legname o con qualsiasi operatore commerciale del settore forestale della RCA.
3. Il controllore indipendente opera in conformità di una struttura di gestione documentata e secondo strategie, metodi e procedure resi pubblici e conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale.
4. Il controllore indipendente segnala al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo i reclami derivanti dal suo operato.
5. Il controllore indipendente elabora regolarmente le relazioni complete e sintetiche di cui all’allegato VI.
6. Le parti facilitano il lavoro del controllore indipendente, anche assicurandogli l’accesso, nei rispettivi territori, alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Le parti possono tuttavia astenersi dal comunicare, in conformità delle rispettive normative nazionali sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a divulgare.
Articolo 11
Irregolarità
Le parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità nel sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) |
sviamento del commercio, in particolare il dirottamento dei flussi commerciali dalla RCA all’Unione attraverso un paese terzo, qualora vi siano motivi di ritenere che ciò verosimilmente avvenga nell’intento di eludere la richiesta di licenza; |
b) |
rilascio di licenze FLEGT per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi; o |
c) |
ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT. |
Articolo 12
Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT
1. Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2. Le parti commissionano, tramite il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT secondo i criteri di cui all’allegato VII. La valutazione accerta se l'SVL alla base del sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni e se nell’Unione sono stati effettivamente predisposti dispositivi di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT di cui all’articolo 5 e all’allegato III.
3. Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrà considerarsi operativo a tutti gli effetti.
4. Le parti prendono visione della raccomandazione e si notificano reciprocamente per iscritto il loro accordo in proposito.
Articolo 13
Applicazione dell’SVL al legname e ai suoi derivati non esportati nell’Unione
La RCA utilizza gli SVL descritti nell’allegato V per il legname e i suoi derivati esportati verso mercati situati al di fuori dell’Unione.
Articolo 14
Calendario di attuazione del presente accordo
1. Le parti approvano il calendario di attuazione di cui all’allegato VIII.
2. Avvalendosi del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, le parti valutano i progressi compiuti nell’attuazione rispetto al calendario fissato nell’allegato VIII.
Articolo 15
Misure di accompagnamento
1. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all’allegato IX quali settori in cui occorrono risorse tecniche e finanziarie complementari per applicare il presente accordo.
2. La disponibilità di dette risorse complementari è subordinata alle normali procedure di programmazione dell’aiuto alla RCA in vigore nell’Unione e negli Stati membri dell’Unione e alle procedure di bilancio della stessa RCA.
3. Le parti prevedono la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione a sostegno di tali misure.
4. La RCA provvede a inserire il consolidamento delle capacità per l’attuazione del presente accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, le strategie di riduzione della povertà.
5. Le parti provvedono affinché le attività legate all’attuazione del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative di sviluppo correlati, attuali e futuri.
6. Al conferimento delle risorse in questione si applicano le procedure che regolano l’assistenza dell’Unione secondo quanto disposto dall’accordo di Cotonou, nonché quelle che disciplinano l’assistenza bilaterale degli Stati membri dell’Unione alla RCA.
Articolo 16
Partecipazione delle parti interessate all’attuazione del presente accordo
1. La RCA coinvolge le parti interessate nell’attuazione del presente accordo in conformità delle direttive della Commissione delle foreste dell’Africa centrale relative alla partecipazione delle organizzazioni non governative, delle popolazioni locali e dei popoli autoctoni.
2. L’Unione organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma dalla convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.
Articolo 17
Salvaguardie sociali
1. Nell’intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi, le parti convengono di migliorare la conoscenza dei modi di vita delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate, comprese quelle coinvolte nel disboscamento illegale.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo su tali collettività e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure complementari per ovviare agli effetti negativi.
Articolo 18
Incentivi di mercato
Tenuto conto dei propri obblighi internazionali, l’Unione si adopera per agevolare l’accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:
a) |
promuove le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente; e |
b) |
promuove i prodotti corredati di licenze FLEGT sul mercato dell’Unione. |
Articolo 19
Comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo
1. Le parti istituiscono un comitato congiunto per l’attuazione del presente accordo per agevolarne il monitoraggio e la valutazione.
2. Ciascuna parte nomina i rispettivi rappresentanti in sede di comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Il comitato delibera per consenso.
3. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo facilita un dialogo e uno scambio di informazioni efficaci e regolari tra le parti allo scopo di ottimizzare il funzionamento del presente accordo e può esaminare qualsiasi aspetto inerente al suo efficace funzionamento. Nell’allegato X sono riportate in dettaglio le funzioni del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
4. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo:
a) |
si riunisce almeno una volta l’anno a una data concordata dalle parti; |
b) |
elabora collegialmente il programma e il mandato delle azioni congiunte; |
c) |
stabilisce il proprio regolamento interno; |
d) |
organizza la presidenza delle proprie riunioni, tramite un’alternanza dei rappresentanti di ciascuna parte o un sistema di copresidenza; |
e) |
provvede affinché i propri lavori siano quanto più possibile trasparenti e le informazioni in merito ai propri lavori e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico; |
f) |
può creare gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche. |
5. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo rende pubblica una relazione annuale. Il contenuto dettagliato della relazione è fornito nell’allegato XI.
6. Per agevolare l’attuazione del presente accordo, nel periodo che intercorre tra la sigla e l’entrata in vigore, è istituito un meccanismo comune di concertazione e monitoraggio.
Articolo 20
Comunicazioni sull’attuazione del presente accordo
1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del presente accordo sono:
a) |
per la RCA: il ministro delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca; |
b) |
per l’Unione: il capo della delegazione dell’Unione europea nella RCA. |
2. Le parti si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l’attuazione del presente accordo.
Articolo 21
Relazioni e divulgazione al pubblico
1. La divulgazione di informazioni al pubblico rappresenta uno degli elementi di fondamentale importanza per promuovere la governance del presente accordo. La divulgazione di informazioni agevola l’attuazione e il monitoraggio del sistema rendendolo più trasparente, consentendo altresì una migliore rendicontazione e una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti. Le informazioni che saranno divulgate e messe a disposizione del pubblico figurano nell’allegato XI.
2. Ciascuna parte prevede i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, internet, workshop, relazioni annuali) per divulgare le informazioni al pubblico. In particolare, le parti si adoperano per mettere a disposizione dei diversi interlocutori del settore forestale informazioni affidabili e pertinenti in tempo reale. I meccanismi sono descritti nell’allegato XI.
Articolo 22
Informazioni riservate
1. Ciascuna parte si impegna, nella misura prescritta dalla propria legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell’ambito del presente accordo. Le parti si astengono dal divulgare al pubblico, né autorizzano le proprie autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le seguenti informazioni non sono considerate riservate:
a) |
numero di licenze FLEGT rilasciate dalla RCA e ricevute dall’Unione, nonché volume di legname e suoi derivati esportati dalla RCA e ricevuti dall’Unione; |
b) |
nome e indirizzo dei titolari delle licenze e degli importatori. |
Articolo 23
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni stabilite nel suddetto trattato, e, dall’altra, al territorio della RCA.
Articolo 24
Risoluzione delle controversie
1. Le parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna parte potrà sottoporre la controversia al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, che si adopera per risolverla. Al comitato vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione in vista di una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo non riesca a comporre la controversia, le parti possono:
a) |
chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo; |
b) |
ricorrere all’arbitrato. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), ciascuna parte può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte designa allora un secondo arbitro entro trenta giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo. I lodi arbitrali sono adottati a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. I lodi arbitrali sono vincolanti per le parti e inappellabili. |
4. Il comitato congiunto per l’esecuzione dell’accordo stabilisce le procedure operative per l’arbitrato.
Articolo 25
Sospensione
1. Ciascuna parte può sospendere l’applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all’altra parte.
2. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
3. L’applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra che i motivi della sospensione non sussistono più.
Articolo 26
Modifiche
1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Quest’ultimo discute la proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la adotta secondo le proprie procedure.
2. Le modifiche così approvate dalle parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.
Articolo 27
Allegati
Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 28
Durata e proroga
Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di sei anni e può essere prorogato per periodi successivi di sei anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga comunicandolo per iscritto all’altra parte almeno un anno prima della scadenza del presente accordo.
Articolo 29
Denuncia
Fatto salvo l’articolo 28, ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi decorsi dodici mesi dalla data di tale notifica.
Articolo 30
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. La notifica è trasmessa al Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al Primo Ministro della RCA, depositari congiunti del presente accordo.
Articolo 31
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza sull’interpretazione, prevale il testo in lingua francese.
Съставено в Брюксел на двадесет и осми ноември две хиляди и единадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil once.
V Bruselu dne dvacátého osmého listopadu dva tisíce jedenáct.
Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og elleve.
Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendelf.
Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες έντεκα.
Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and eleven.
Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille onze.
Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemilaundici.
Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada divdesmit astotajā novembrī.
Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų lapkričio dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év november havának huszonnyolcadik napján.
Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta' Novembru tas-sena elfejn u ħdax.
Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend elf.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego listopada roku dwa tysiące jedenastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e oito de novembro de dois mil e onze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și opt noiembrie două mii unsprezece.
V Bruseli dvadsiateho ôsmeho novembra dvetisícjedenásť.
V Bruslju, dne osemindvajsetega novembra leta dva tisoč enajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksitoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraelva.
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sajungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Централноафриканската република
Por la República Centroafricana
Za Středoafrickou republiku
For Den Centralafrikanske Republik
Für die Zentralafrikanische Republik
Kesk-Aafrika Vabariigi nimel
Για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
For the Central African Republic
Pour la République centrafricaine
Per la Repubblica centrafricana
Centrālāfrikas Republikas vārdā –
Centrinės Afrikos Respublikos vardu
A Közép-afrikai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika Ċentru-Afrikana
Voor de Centraal-Afrikaanse Republiek
W imieniu Republiki Środkowoafrykańskiej
Pela República Centro - Africana
Pentru Republica Centrafricană
Za Stredoafrickú republiku
Za Srednjeafriško republiko
Keski-Afrikan tasavallan puolesta
För Centralafrikanska republiken
(1) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.
(2) GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
(3) COM(2003) 251 def., del 21.5.2003.
(4) A/RES/62/98 del 31 gennaio 2008.
(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 38.
(6) GU L 253 dell’ 11.10.1993, pag. 1.
(7) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DEI PRODOTTI OGGETTO DELL’ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO (AVP)
4401 |
: |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili. |
4403 |
: |
Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato. |
4404 |
: |
Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili. |
4406 |
: |
Traversine di legno per strade ferrate o simili. |
4407 |
: |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm. |
4408 |
: |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno laminato simile e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm. |
4409 |
: |
Legno (comprese le liste e le tavolette per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa. |
4410 |
: |
Pannelli di particelle, pannelli detti «oriented strand board» (OSB) e pannelli simili di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici. |
4411 |
: |
Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici. |
4412 |
: |
Legno compensato, legno impiallacciato e legno laminato simile. |
441400 |
: |
Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili. |
4415 |
: |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; pallet semplici, pedane di carico ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno. |
441600 |
: |
Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio. |
441700 |
: |
Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno. |
4418 |
: |
Lavori di falegnameria o lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno. |
441900 |
: |
Articoli di legno per la tavola o per la cucina. |
9403 30 |
: |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici. |
9403 40 |
: |
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine. |
9403 50 |
: |
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto. |
9403 60 |
: |
Altri mobili in legno. |
ALLEGATO II
DEFINIZIONE DEL LEGNAME PRODOTTO LEGALMENTE
Introduzione
La presente definizione viene fornita sotto forma di griglia di valutazione della legalità costituita da indicatori raggruppati in base a dieci principi tematici:
1) |
esistenza giuridica dell’impresa; |
2) |
diritti di accesso legali alle risorse forestali nella zona di attività; |
3) |
rispetto della normativa in materia ambientale; |
4) |
diritti dei lavoratori, delle comunità locali e autoctone; |
5) |
normativa in materia di sfruttamento forestale; |
6) |
trasformazione dei prodotti forestali; |
7) |
fiscalità generale e forestale; |
8) |
conformità alle normative del trasporto e della rintracciabilità dei prodotti forestali legnosi; |
9) |
rispetto delle clausole contrattuali; |
10) |
relazioni con i subappaltatori nelle attività diverse dalla produzione di legname. |
I vari titoli di sfruttamento forestale nella RCA interessati dalla presente definizione sono i seguenti:
— |
i permessi di sfruttamento e di assestamento (PSA) attribuiti a imprese legalmente stabilite nella RCA per uno sfruttamento a fini industriali conforme a un piano di assestamento, |
— |
le autorizzazioni di sfruttamento delle aree di rimboschimento denominate anche «piantagioni». |
Il codice forestale centrafricano prevede inoltre altri titoli di sfruttamento forestale:
— |
i permessi artigianali riguardanti superfici pari o inferiore a dieci dieci ha, che possono essere attributi a persone fisiche di nazionalità centrafricana o a comunità di base, |
— |
le foreste comunitarie la cui superficie massima unitaria è fissata a 5 000 ha, e che devono essere oggetto di una convenzione di gestione tra il ministero delle Foreste e una comunità locale e/o autoctona organizzata. |
I PSA, i permessi artigianali e le foreste comunitarie sono attribuiti nella foresta di produzione del demanio forestale permanente dello Stato, situato nella parte sudoccidentale del paese. Le piantagioni possono essere situate in tutto il paese.
Dalla promulgazione del nuovo codice forestale, ossia della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008, che istituisce il codice forestale dellaRCA, il legname esportato dalla RCA deriva in gran parte da PSA. A tale legname va aggiunto quello proveniente dalle autorizzazioni di sfruttamento di vecchie piantagioni di teck.
Tenuto conto delle difficoltà pratiche di sfruttamento e monitoraggio delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali, questi titoli non sono ancora operativi nella RCA. Nel 2010 non esistono titoli relativi alle foreste comunitarie o ai permessi artigianali.
Ne consegue che la griglia di valutazione della legalità utilizzata nel quadro del presente accordo si applica soltanto ai titoli attualmente in uso, ossia i PSA e le piantagioni. La definizione della legalità sarà completata in modo da tenere conto delle foreste comunitarie e dei permessi artigianali alle condizioni indicate ai paragrafi 1.2 e 2.1 dell’allegato V.
La volontà di preparare il negoziato dell’AVP in base a un’impostazione partecipativa garantisce il rispetto di tutti gli interlocutori che partecipano ai dibattiti. Sono stati pertanto costituiti tre collegi di parti interessate, ossia il settore pubblico, il settore privato e la società civile.
Per favorire una comprensione graduale del processo FLEGT e formulare in maniera più adeguata le proposte per il negoziato, la consultazione sulla griglia si è svolta in due fasi distinte, ossia la consultazione dei singoli collegi di parti interessate e la consultazione dei tre collegi riuniti. La consultazione dei singoli collegi di parti interessate si è svolta internamente tra le parti interessate. La consultazione dei tre collegi riuniti ha consentito di confrontare le posizioni di ogni collegio per definire una posizione nazionale, che è servita come base per il gruppo di negoziazione con l’Unione.
Poiché la griglia di valutazione della legalità deve servire da supporto operativo del processo di rilascio delle licenze FLEGT, la RCA e l’Unione si sono accordate sulla necessità di accertare sul campo l’applicabilità e la pertinenza del progetto di griglia di valutazione della legalità prima della sua attuazione nel quadro dell’AVP. In quest’ottica, nel corso dei negoziati, l’organizzazione internazionale «The Forest Trust» è stata incaricata dall’European Forest Institut (EFI) di effettuare l’accertamento sul campo con il contributo di rappresentanti centrafricani.
Considerato che attualmente viene esportato legname proveniente da piantagioni di teck verso il mercato dell'Unione sotto forma di tronchi, è indispensabile tenere conto di questi prodotti provenienti da piantagioni nella griglia di valutazione della legalità. Le normative relative alle piantagioni sono meno sviluppate. La griglia è stata elaborata a partire da testi normativi esistenti. Successivamente saranno elaborati altri testi per migliorare la normativa relativa alle piantagioni. La definizione della legalità sarà aggiornata di conseguenza.
Precisazione relativa agli indicatori della griglia
Alcuni indicatori non hanno un riferimento normativo. Tali indicatori sono inseriti con riserva in attesa che siano definiti i riferimenti necessari e sia possibile conoscerne il contenuto. Per questo motivo, i riferimenti da creare sono menzionati nell’allegato IX. I testi normativi che saranno adottati potranno comportare modifiche degli indicatori nella loro attuale formulazione.
Alcuni indicatori si applicano a tutti i carichi, indipendentemente dall’origine del legname. Altri si applicano soltanto ai carichi provenienti da PSA o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di aree di rimboschimento dello Stato (piantagioni dello Stato) o ai carichi provenienti da autorizzazioni di sfruttamento di un demanio privato (piantagione di collettività o di privati). L’ultima colonna «Titoli interessati» precisa a quali titoli di origine dei carichi si applica l’indicatore corrispondente: tutti, PSA, piantagioni (che comprendono le autorizzazioni relative ad aree di rimboschimento, dette piantagioni di Stato, e le autorizzazioni di rimboschimento private per comunità e privati, dette piantagioni private).
PRINCIPIO 1: ESISTENZA GIURIDICA DELL'IMPRESA |
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Indicatore |
Parametri di controllo |
Testo legislativo o normativo |
Titoli interessati |
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Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articoli 7 e 8) |
Tutti (PSA e piantagioni) |
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Decreto n. 83.550 del 31 dicembre 1983 (articoli da 1 a 7) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 176) |
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Guida all’iscrizione |
Tutti |
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Codice generale delle imposte, edizione 2009 (articolo 334) |
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Provvedimento n. 004/MEFPCI/DFB/CAB/SGF/DGID che fissa l’obbligo di utilizzo dell’NCF (articoli 1 e 2) |
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Legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale (articolo 31) |
Tutti |
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Decreto n. 09.116 del 27 aprile 2009 |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 31) |
PSA |
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Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17.6) |
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Ordinanza n. 83.083 del 31 dicembre 1983 (articolo 12) |
Tutti |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93) |
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Legge n. 09. 004 che istituisce il codice del lavoro (articolo 331) |
Tutti |
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Si rimanda all’allegato IX: riferimento giuridico da creare |
Tutti |
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Legge n. 99.008 del 19 maggio 1999 (articoli da 1 a 7) |
Tutti |
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Copia delle ricevute di pagamento dei contributi |
Tutti |
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Decreto 00.068 che fissa il regime della parte di contributi a carico dei datori di lavoro all’ACFPI (articoli 2 e 4) |
Tutti |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 209 e articolo 204, paragrafo 2) |
Tutti |
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|
Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, paragrafo 2 e articolo 93) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 204, paragrafo 2) |
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|
Provvedimento 09.020 del 30 aprile 2009 (articolo 92, paragrafo 2 e articolo 93) |
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Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 114) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 208 a 233) |
Tutti |
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Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli da 114 a 143) |
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PRINCIPIO 2: DIRITTI DI ACCESSO LEGALI ALLE RISORSE FORESTALI NELLA ZONA DI ATTIVITÀ |
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Legge n. 08.022 del 17.10.08 che istituisce il codice forestale (articoli 31, 41e 48) |
PSA |
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Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 6) |
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|
Provvedimento n. 019 del 5 luglio 2006 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) |
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Decreto n. 09.118 (articoli da 13 a 17) |
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Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articoli 22 e 44) |
PEA |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 189) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131) |
Piantagioni private |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 107, 109 e 110, articolo 114) |
PSA |
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Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafo 4) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 62 e 64) |
Piantagioni |
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Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articoli da 72 a 75) |
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Si rimanda all’allegato IX: capitolato d’oneri da creare |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA (articolo 131) |
Piantagioni private |
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Si rimanda all’allegato IX: capitolato d’oneri da creare |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) |
PSA |
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PRINCIPIO 3: RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE |
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Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87 e articolo 93, paragrafo 2) |
PSA |
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Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. |
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Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articolo 87) |
PSA |
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Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. |
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Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 3, 19 e 20, da 43 a 45) |
PSA |
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Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. |
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|
|
Legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale (articoli 15, 102 e 106, secondo comma) |
PSA |
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Si rimanda all’allegato IX: testi applicativi da creare. |
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PRINCIPIO 4: DIRITTI DEI LAVORATORI, DELLE COMUNITÀ LOCALI E AUTOCTONE |
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Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 12, 17, 18, 30, 31, 33) |
Tutti |
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Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 58, 60, 67) |
Tutti |
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|
Legge 09.004 del 29 gennaio 2009 che istituisce il codice del lavoro (articoli 63 e 129) |
Tutti |
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Il contratto collettivo delle imprese forestali nella Repubblica centrafricana (articolo 10, paragrafo 4) |
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Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 197 a 201 e articolo 331) |
Tutti |
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|
Legge 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 221 a 230 e da 94 a 99) |
Tutti |
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Contratto collettivo delle imprese forestali |
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Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 82 a 87) |
Tutti |
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Provvedimento 005/MFPESSFP/CAB/DGTEFP dell’11 luglio 2004 relativo all’istituzione e al funzionamento dei comitati per l’igiene e la sicurezza nella Repubblica centrafricana (articoli da 1 a 3 e da 9 a 17) |
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Contratti collettivi delle imprese forestali |
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Ufficio internazionale del lavoro, convenzione C155 sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981 (articolo 12, lettere a e b, articolo 16) ratificata dalla Repubblica centrafricana il 5 giugno 2006 |
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Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 251) |
Tutti |
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Legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro (articoli da 247 a 249, articolo 97) |
Tutti |
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Contratti collettivi delle imprese forestali |
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|
Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) |
PSA |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 14 a 22, articolo 107) |
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Decreto 09.118 del 28 aprile 2009 (articolo 17, paragrafi 4 e 5) |
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Provvedimento 005/ del ministero dello Sviluppo rurale del 9 luglio 1973 |
PSA |
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PRINCIPIO 5: NORMATIVA IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO FORESTALE |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 14) |
PSA |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2). |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 102 e 107) |
PSA |
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Convenzione provvisoria di assestamento |
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Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 102 a 105 e articolo 107) |
PSA |
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Convenzione provvisoria di assestamento e di sfruttamento |
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|
Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 103) |
PSA |
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Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) |
|||||||||||||
|
|
Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) |
PSA |
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Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2). |
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Provvedimento n. 0.19 del 5 luglio 2006 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 1) |
PSA |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) |
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Articolo 64 della legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della RCA |
Piantagioni |
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Articoli da 72 a 75 del provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 |
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Si rimanda all’allegato IX: capitolato d’oneri da creare |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105) |
PSA |
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Provvedimento n. 09.026 del 28 luglio 2009 relativo all’approvazione delle norme nazionali di elaborazione dei piani di assestamento (volume 2) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 94, 103 e 114) |
PSA |
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Convenzione provvisoria di sfruttamento |
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Convenzione definitiva |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 105) |
PSA |
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Convenzione definitiva di sfruttamento |
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Convenzione provvisoria di sfruttamento |
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Provvedimento n. 09.021 del 30 aprile 2009 (articolo 53) |
PSA |
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Convenzione definitiva |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 186 e 190) |
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Convenzione definitiva di sfruttamento |
PSA |
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Convenzione provvisoria di sfruttamento |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 201, 202 e 204) |
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PRINCIPIO 6: TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 39) |
PSA |
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Convenzione provvisoria di sfruttamento e assestamento |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 44) |
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Riferimento da creare: si rimanda all’allegato IX |
PSA |
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Riferimento da creare: si rimanda all’allegato IX |
PSA |
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PRINCIPIO 7: FISCALITÀ GENERALE E FORESTALE |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) |
Tutti |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) |
Tutti |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 190) |
Tutti |
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Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio |
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Decreto 86.328 del 20 novembre 1986 (articolo 2) |
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Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio |
Tutti |
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Codice generale delle imposte (articoli 120, 125, 140, 204, 247, 248 e 257) |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da 179 a 193) |
PSA |
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Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio |
Tutti |
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Tutti |
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Tutti |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 198) |
Tutti |
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Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio |
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atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1 |
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Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC |
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Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 |
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Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 |
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Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57 |
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Atto n. 5/89-UDEAC-491 |
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Legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio |
Tutti |
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atto n. 1/92-UDEAC-CD-SE1 |
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Articoli 12 e 22 del codice doganale della CEMAC |
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Atto n. 1/93-UDEAC-573-CD-SE1 |
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Atto n. 7/93-UDEAC-556-CD-SE1 |
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Atto n. 16/96-UDEAC-556-CD-57 |
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Atto n. 5/89-UDEAC-491 |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 200) |
Tutti |
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PRINCIPIO 8: CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE DEL TRASPORTO E DELLA RINTRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI FORESTALI LEGNOSI |
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Tutti |
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Nel caso del trasporto dei prodotti forestali per l’esportazione, esiste un ulteriore riferimento: decreto n. 90.043 maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 93) |
Tutti |
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Codice doganale della CEMAC (articoli 133 e 134) |
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Decreto n. 90.043 di maggio 1990 che organizza i trasporti stradali nella RCA |
Tutti |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96) |
Tutti |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 93 e 96) |
Tutti |
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Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004 |
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Si rimanda all’allegato IX: riferimento da creare per il sistema nazionale di rintracciabilità |
Tutti |
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Provvedimento interministeriale n. 82 del 13 febbraio 2004 |
Tutti |
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PRINCIPIO 9: RISPETTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli da177 a 192) |
PSA |
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Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si rimanda all’allegato IX |
PSA |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articoli 50 e 51) |
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Riferimento da creare: provvedimento di convalida delle norme di gestione forestale in corso di elaborazione, si rimanda all’allegato IX |
PSA |
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Legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale (articolo 90) |
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Codice di protezione della fauna |
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Ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984 (articoli 34, 111 e 112) |
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PRINCIPIO 10: RELAZIONI CON I SUBAPPALTATORI NELLE ATTIVITÀ DIVERSE DALLA PRODUZIONE DI LEGNAME |
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Codice della registrazione dei timbri e della curatela (articoli 2 e 13) |
Tutti |
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Codice civile (articolo 1101 e seguenti) |
Tutti |
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Repertorio di leggi, principali testi normativi, accordi regionali e internazionali considerati ai fini della valutazione della legalità forestale
I testi riportati nel quadro di questa griglia unica sono i seguenti:
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le ordinanze (83.083 del 31 dicembre 1983 e 84.045 del 27 luglio 1984), |
— |
la legge n. 08.022 del 17 ottobre 2008 che istituisce il codice forestale della Repubblica centrafricana e i relativi testi applicativi: decreti, provvedimenti, decisioni e note di servizio, |
— |
la legge n. 07.018 del 28 dicembre 2007 che istituisce il codice ambientale, |
— |
la legge n. 09.004 che istituisce il codice del lavoro, |
— |
la legge che istituisce il codice civile della RCA, |
— |
la legge che istituisce il codice generale delle imposte (compresa la legge che istituisce il codice di registrazione dei timbri e della curatela), |
— |
la legge finanziaria di ogni esercizio di bilancio, |
— |
la legge n. 06.035 del 28 dicembre 2006 che istituisce il codice di previdenza sociale, |
— |
la legge n. 99.008 del 19 maggio 1999, |
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il codice delle assicurazioni della CIMA, |
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il codice doganale della CEMAC, gli atti che istituiscono il codice delle dogane della CEMAC:
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— |
le convenzioni (collettive delle imprese forestali nella RCA, convenzione C155 dell’Ufficio internazionale del lavoro del 1981 relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, definitiva di sfruttamento e di assestamento, provvisoria di sfruttamento e di assestamento), |
— |
il codice di protezione della fauna, ordinanza n. 84.045 del 27 luglio 1984, |
— |
il codice della registrazione dei timbri e della curatela, |
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il codice civile, |
— |
i decreti:
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— |
i provvedimenti ministeriali e interministeriali:
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— |
Guida all’iscrizione |
ALLEGATO III
Condizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica nell’Unione europea di legname e suoi derivati esportati da un paese partner e coperti da una licenza FLEGT
QUADRO GENERALE
Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005 e il relativo regolamento di applicazione, il regolamento (CE) n. 1024/2008 (1) del 17 ottobre 2008, disciplinano le condizioni di immissione sul mercato europeo di legname e suoi derivati coperti da licenza FLEGT provenienti dalla Repubblica centrafricana. Le procedure definite in detti regolamenti prevedono un possibile adeguamento alle condizioni nazionali degli Stati membri, segnatamente la possibilità che le autorità competenti incaricate dell’accettazione delle licenze FLEGT all’atto dell’immissione sul mercato europeo possano essere le autorità doganali o un’altra amministrazione. Per questo motivo, la descrizione del processo prevede due fasi di verifica: 1) il controllo documentario della licenza; e 2) il controllo della conformità della realtà del carico con la licenza corrispondente.
Tale processo attuato nell’Unione europea è inteso a rafforzare i controlli istituiti dalla Repubblica centrafricana e verificare che le licenze FLEGT presentate all’entrata in Europa siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall’autorità di rilascio delle licenze centrafricana e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti non hanno la facoltà di rimettere in discussione il sistema centrafricano di verifica della legalità né la validità dell’attribuzione delle licenze, in quanto si tratta di aspetti che possono essere eventualmente affrontati dal comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
Articolo 1
Trattamento delle licenze
1. La licenza FLEGT (in appresso «licenza») dovrà essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dichiarato il carico (2) per l’immissione in libera pratica (3).
2. Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.
Articolo 2
Controllo documentario delle licenze
1. Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello di licenza descritto nell’allegato IV.
2. Una licenza sarà considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
3. Non saranno ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.
4. Non saranno accettate estensioni della validità della licenza, a meno che siano state convalidate dall’autorità di rilascio delle licenze.
5. Non saranno accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall’autorità di rilascio delle licenze.
Articolo 3
Richiesta di ulteriori informazioni
1. In caso di dubbi in merito a una licenza, al duplicato di una licenza o a una licenza sostitutiva, le autorità competenti potranno richiedere ulteriori informazioni all’autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.
Articolo 4
Verifica fisica
1. La verifica della conformità della realtà del carico alla corrispondente licenza sarà eventualmente eseguita dalle autorità competenti.
2. Qualora le autorità competenti ritengano necessario effettuare ulteriori verifiche del carico, sarà possibile eseguire controlli per accertarne la conformità alle informazioni contenute nella licenza e in archivio relativamente alla licenza in possesso dell’autorità preposta al rilascio.
3. Se il volume o il peso dei prodotti legnosi che costituiscono il carico presentato per l’immissione in libera pratica non si discosta in misura superiore al 10 % dal volume o dal peso indicati nella licenza corrispondente, il carico sarà ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.
4. I costi sostenuti durante il completamento della verifica saranno a carico dell’importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione degli Stati membri interessati disponga diversamente.
Articolo 5
Verifica preliminare
Una licenza presentata prima dell’arrivo del relativo carico potrà essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell’allegato IV del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4.
Articolo 6
Immissione in libera pratica
1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica sarà necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.
Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l’indicazione sarà riportata nel riquadro previsto.
2. Legname e suoi derivati potranno essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletata la procedura descritta nel presente allegato.
(1) GU L 277 del 18.10.2008, pag. 23.
(2) Si intende per carico una determinata quantità di legname e suoi derivati di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 accompagnato da una licenza FLEGT, spedito da un paese partner a cura di uno speditore o trasportatore e presentato a un ufficio doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione europea.
(3) L’immissione in libera pratica è un regime doganale dell’Unione europea. L’immissione in libera pratica comporta: 1) la riscossione dei dazi dovuti all’importazione; 2) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; 3) l’applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (nella fattispecie, la presenza di una licenza FLEGT sarà verificata nell’ambito di tali misure); 4) l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci. L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.
ALLEGATO IV
PROCEDURA DI RILASCIO E SPECIFICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT
CAPITOLO 1
FORMALITÀ PER LE RICHIESTE DI LICENZA FLEGT
Articolo 1
Tutte le imprese del comparto del legno centrafricano che intendono esportare i prodotti derivanti dall’attività di sfruttamento, di trasformazione o di commercializzazione nell’Unione europea sono tenute a disporre di una licenza FLEGT per ogni carico di prodotti legnosi e ogni destinazione nell’Unione europea. La licenza FLEGT è il mezzo che consente di attestare che il legname e i suoi derivati sono prodotti in modo legale.
Articolo 2
Il rilascio di una licenza è subordinato alla presentazione di una richiesta scritta in formato cartaceo indirizzata all’autorità di rilascio delle licenze. La richiesta di licenza deve riportare tutte le informazioni e le indicazioni specificate all’appendice 1 dell’allegato 4 dell’accordo volontario di partenariato. La richiesta di licenza deve essere effettuata utilizzando un formato di tipo univoco che sarà distribuito dall’amministrazione responsabile delle foreste.
Articolo 3
L’autorità di rilascio delle licenze è un organo designato dal ministero delle Foreste e sottoposto alla sua autorità. L’organo dipende dal gabinetto del ministro; tuttavia non si tratta di una funzione delegata ma di una struttura a sé stante.
La composizione e le attribuzioni dell’organo di rilascio delle licenze saranno definite con provvedimento del ministro responsabile delle Foreste che verrà adottato nella fase di attuazione del presente accordo.
Articolo 4
La richiesta deve riportare nell’oggetto «richiesta di licenza FLEGT».
Deve contenere il nome del titolo, il numero del titolo iscritto nel registro forestale, la data della richiesta e la firma del richiedente. Il richiedente deve indicare espressamente se vuole ricevere la licenza FLEGT a Douala.
Per i tronchi, il richiedente deve indicare inoltre l’unità forestale di gestione.
La richiesta deve definire chiaramente la natura, l’origine, il volume e la destinazione del prodotto che ne costituisce l’oggetto.
La richiesta deve essere accompagnata dai seguenti documenti doganali:
— |
documento di specificazione della struttura di accertamento delle entrate all’esportazione (SIVAC), |
— |
dichiarazione di esportazione commerciale (DEC), |
— |
modulo EUR.1, |
— |
bolle di sdoganamento (diritti di uscita, imposta minima forfetaria, diritto di concessione per la dotazione di strumenti informatici per gli aspetti finanziari). |
Il modulo di richiesta di licenza FLEGT sarà definito nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità (SVL) e successivamente comunicato dall’autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare gli esportatori, e pubblicato.
Articolo 5
I riferimenti della richiesta sono registrati negli archivi dell’impresa richiedente e devono corrispondere a quelli depositati presso l’ufficio dell’autorità di rilascio della licenza.
Articolo 6
Le richieste presentate dalle imprese sono registrate dall’autorità di rilascio delle licenze che a sua volta trasmette un avviso di ricevimento.
Articolo 7
I documenti presentati dall’impresa richiedente (modulo di richiesta correttamente compilato e documenti doganali menzionati all’articolo 4) sono trasmessi all’ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che verifica la legalità del carico per il quale è stata formulata una richiesta di licenza e si pronuncia sulla sua conformità. Le procedure di verifica utilizzate sono descritte nell’allegato V. La verifica da parte dell’ICAF è obbligatoria.
Articolo 8
In base al parere dell’ICAF, l’autorità di rilascio delle licenze:
— |
se la licenza è trasmessa a Douala, emette un documento di parere favorevole preliminare entro un termine massimo ridotto, dell’ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico oggetto della licenza è legale, secondo la procedura di cui all’allegato V, |
— |
se la licenza è trasmessa a Bangui, emette la licenza entro un termine massimo ridotto, dell’ordine di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta, se dalla verifica risulta che il carico interessato dalla licenza è legale, secondo la procedura di cui all’allegato V. |
La procedura utilizzata in caso di non conformità è specificata nell’allegato V.
Il risultato della verifica è comunicato all’impresa e archiviato dal centro di dati forestali (CDF); lo stesso vale per le copie delle licenze rilasciate. L’autorità di rilascio tiene un registro destinato a tale scopo.
Le formalità per le richieste di licenza saranno specificate nella fase di creazione del sistema di verifica della legalità e successivamente comunicate dall’autorità di rilascio delle licenze agli interessati, in particolare ai possibili esportatori, e pubblicate.
CAPITOLO 2
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LICENZE FLEGT
Articolo 9
La licenza FLEGT è rilasciata su supporto cartaceo o elettronico.
La licenza contiene le informazioni riportate all’appendice 1 conformemente alle note esplicative dell’appendice 2.
Articolo 10
La validità della licenza FLEGT decorre dal giorno del rilascio effettivo.
La licenza FLEGT ha una validità di sei (6) mesi. La data di scadenza è riportata sulla licenza.
Decorsa la scadenza, la licenza non è più valida. In caso di forza maggiore debitamente constatata, il richiedente deve fare nuovamente richiesta all’autorità di rilascio delle licenze FLEGT.
Una licenza FLEGT cessa di essere valida e viene restituita all’autorità di rilascio se i prodotti legnosi cui fa riferimento sono distrutti.
Articolo 11
Le licenze su supporto cartaceo devono essere conformi al modello riportato all’appendice 1.
Articolo 12
La carta da utilizzare pesa 120 grammi/m2.
Il formato è di 21/29 cm (A4).
Il colore della carta utilizzata per il modulo è:
— |
bianco per il modulo n. 1, detto «originale», |
— |
giallo per il modulo n. 2, detto «copia per le dogane europee», |
— |
verde per il modulo n. 3, detto «copia per le dogane centrafricane», |
— |
blu per il modulo n. 4, detto «copia per l’autorità di rilascio delle licenze». |
Articolo 13
Le licenze sono compilate a macchina o con mezzi informatici e firmate a mano.
I bolli dell’autorità di rilascio delle licenze sono apposti con timbro metallico, preferibilmente d’acciaio. Il timbro dell’autorità di rilascio può essere tuttavia sostituito con un timbro a secco combinato con lettere e numeri ottenuti mediante perforazione. L’autorità di rilascio delle licenze indica inoltre i quantitativi concessi con qualsiasi mezzo non falsificabile che impedisca l’aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
Non sono ammesse cancellature o alterazioni del modulo, tranne quelle autenticate dall’autorità preposta al rilascio con timbro e firma.
Le licenze sono stampate e compilate in lingua francese.
Articolo 14
La licenza è redatta in quattro copie, di cui due consegnate al richiedente.
Dopo essere stata compilata, firmata, timbrata e datata dall’autorità di rilascio:
— |
la prima copia, contrassegnata come «originale», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell’Unione in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica, |
— |
la seconda copia, contrassegnata come «copia per le dogane europee», viene consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell’Unione europea in cui il carico oggetto della licenza viene dichiarato per l’immissione in libera pratica, |
— |
la terza copia, contrassegnata come «copia per le dogane centrafricane» è consegnata al servizio doganale della RCA, |
— |
la quarta copia, contrassegnata come «copia per l’autorità di rilascio delle licenze» è conservata nell’archivio del CDF dell’autorità in questione. |
CAPITOLO 3
SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DI UNA LICENZA FLEGT
Articolo 15
In caso di smarrimento, furto o distruzione dell’«originale» e/o della «copia per le dogane europee», il titolare della licenza o un suo rappresentante autorizzato può richiedere all’autorità di rilascio delle licenze il rilascio di un documento o di documenti sostitutivi sulla base di quello o di quelli rimasti in suo possesso o presentati al momento della richiesta di licenza FLEGT.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della «copia per le dogane centrafricane», il titolare può richiedere all’autorità di rilascio il rilascio di un documento sostitutivo.
L’autorità di rilascio delle licenze rilascia il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro 24 ore dalla ricezione della richiesta del titolare della licenza.
I documenti sostitutivi contengono tutte le informazioni e le indicazioni riportate sulla licenza che sostituiscono, compreso il numero della licenza.
Sul documento o sui documenti sostitutivi figurerà la dicitura «duplicato».
In caso di smarrimento, furto o distruzione del documento sostitutivo, non sarà possibile rilasciare altri documenti sostitutivi.
Il documento smarrito o rubato, ove venga rinvenuto, non sarà più valido e dovrà essere restituito all’autorità di rilascio delle licenze.
CAPITOLO 4
TRATTAMENTO DEI CASI DI DUBBIA VALIDITÀ DI UNA LICENZA FLEGT
Articolo 16
In caso di dubbi circa la validità di una licenza o un documento sostitutivo, le autorità competenti possono richiedere ulteriori verifiche presso l’autorità di rilascio delle licenze.
Se lo reputa necessario, l’autorità di rilascio delle licenze può chiedere alle autorità competenti di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
Se lo reputa necessario, l’autorità di rilascio delle licenze ritira la licenza e rilascia una copia corretta con la dicitura autenticata dal timbro «duplicato» che inoltra alle autorità competenti.
Se la validità della licenza è confermata, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza. Le copie rinviate recano la dicitura convalidata/autenticata dal timbro «convalidata il …».
Se la licenza in questione non è valida, l’autorità di rilascio delle licenze ne dà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica.
ALLEGATO V
SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ (SVL)
I. INTRODUZIONE
1.1. Contesto
a) Presentazione del settore
Il territorio della Repubblica centrafricana ha una superficie totale di 623 000 km2, ricoperta di ecosistemi diversificati, con una fitta area forestale di 54 000 km2 ripartita in due massicci forestali: quello sudoccidentale, con una superficie di 3 800 000 ha, e quello sudorientale, con una superficie di 1 600 000 ha. Attualmente solo il primo è oggetto di sfruttamento a fini industriali.
A tutt’oggi sono operative undici (11) imprese forestali con una produzione media annua di circa 600 000 m3 di tronchi e 200 000 m3 di legname segato (fonti: annuari statistici dell’MAFCP).
Le principali destinazioni del legname centrafricano sono l’Europa, l’Asia, l’America e l’Africa.
b) Le strutture attualmente incaricate dei controlli
Di seguito sono elencate le strutture che esercitano effettivamente le funzioni di controllo nei vari dipartimenti ministeriali a livello centrale e a livello di servizi decentrati.
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Il ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca |
A livello centrale: le verifiche documentarie sono effettuate quotidianamente, mentre i controlli sul campo hanno una frequenza variabile (trimestrale o semestrale):
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la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell’assestamento forestale (DIAF), |
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l’ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF), |
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il centro di dati forestali (CDF), |
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la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) composta dai seguenti ministeri:
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la direzione degli affari giuridici e del contenzioso (DAGC). |
A livello di servizi decentrati: i controlli a livello decentrato non sono regolamentati in quanto a frequenza. Possono essere trimestrali o semestrali. I controlli a livello dei posti di frontiera si effettuano tuttavia quotidianamente, ogni volta che passa un autocarro carico:
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la direzione generale dei servizi regionali mediante le direzioni regionali delle acque e delle foreste, gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera, |
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il ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia:
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il ministero delle Finanze e del Bilancio:
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il ministero del Commercio e dell’Industria:
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il ministero della Funzione pubblica, della Previdenza sociale e dell’Inserimento professionale dei giovani:
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il ministero dello Sviluppo rurale e dell’Agricoltura, |
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il ministero della Giustizia:
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il ministero della Sicurezza pubblica e dell’Amministrazione del territorio:
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c) Settori individuati in cui sono necessari miglioramenti
L’attuazione dell’SVL richiede miglioramenti nei settori di seguito specificati.
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Quadro giuridico: nella Repubblica centrafricana esistono vari testi normativi, in particolare le leggi sui vari codici (codice dell’ambiente del dicembre 2007, codice forestale del 2008), che consentono di migliorare la governance del settore forestale. Il lavoro di analisi e di preparazione dell’accordo ha dimostrato tuttavia che la normativa centrafricana relativa al settore forestale deve essere completata. |
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Quadro istituzionale: il ministero delle Acque e delle Foreste, primo responsabile della gestione, incontra diversi problemi nell’attuare la propria linea politica. Le difficoltà spiegano l’irregolarità dei controlli effettuati:
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Osservazione indipendente
Si è creata una piattaforma della società civile, le cui competenze e mezzi attuali sono tuttavia limitati e non consentono di garantire un’osservazione indipendente.
Audit indipendente
La Repubblica centrafricana non è attualmente dotata di un sistema di audit esterno o di monitoraggio indipendente del sistema forestale.
L’allegato IX del presente accordo propone in particolare misure complementari per porre rimedio ad alcuni dei problemi menzionati.
1.2 Ambito del sistema di verifica della legalità
I prodotti che rientrano nell’ambito nell’SVL sono quelli definiti nell’allegato I dell’accordo.
L’SVL si applica a tutte le fonti attuali di legname e suoi derivati disponibili per l’esportazione, che nel 2010 erano:
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i permessi di sfruttamento e di assestamento (PSA), |
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le piantagioni (denominate anche «aree di rimboschimento»). |
L’SVL prende in considerazione il legname in transito e il legname importato. L’SVL viene anche utilizzato per il legname e i prodotti esportati nei mercati al di fuori dell’Unione europea.
L’SVL non si applica invece al legname proveniente dalle seguenti fonti:
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foreste comunitarie, |
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permessi di sfruttamento artigianale. |
A tutt’oggi, e sebbene il codice forestale contenga disposizioni in materia, nella RCA non esistono ancora foreste comunitarie né permessi di sfruttamento artigianale. Queste fonti non sono pertanto prese in considerazione nell’SVL. In futuro potrebbero tuttavia essere realizzati ed esportati in Europa il legname e i suoi derivati provenienti da foreste comunitarie o permessi di sfruttamento artigianale e, in tal caso, l’SVL ne terrà conto.
Il mercato nazionale di consumo del legname non rientra nell’ambito dell’SVL descritto nel presente accordo. Le attività locali che alimentano il consumo nazionale di legname e suoi derivati sono controllate regolarmente, secondo disposizioni esterne al presente accordo. L’SVL descritto nell’accordo garantisce che i prodotti esportati non includano prodotti provenienti dal mercato nazionale.
2. DEFINIZIONE DELLA LEGALITÀ E VERIFICA DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME
2.1. Griglie di valutazione della legalità
La RCA dispone di testi normativi (codice forestale, codice ambientale, codice doganale della CEMAC, codice generale delle imposte, codice del lavoro e delle leggi sociali, ecc.) e dei vari testi applicativi dalle cui rispettive disposizioni, relative all’attività forestale, sono stati tratti i principi, i criteri e gli indicatori delle due griglie di valutazione della legalità (PSA e piantagioni) che figurano nell’allegato II dell’accordo.
Alcuni indicatori delle griglie saranno sprovvisti di riferimento giuridico al momento della firma dell’accordo. I riferimenti giuridici o normativi adattati (in particolare quelli menzionati nell’allegato IX del presente accordo) saranno creati nella fase di attuazione dell’accordo e prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA. Le griglie e più in generale l’SVL saranno aggiornati man mano che evolve il contenuto della normativa. Gli allegati dell’accordo saranno quindi modificati di conseguenza su decisione del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo, conformemente all’articolo 26 dell’accordo.
Nella RCA non sono stati attribuiti foreste comunitarie o permessi artigianali. Le griglie relative alle foreste comunitarie e ai permessi artigianali saranno definite al momento dell’attuazione dell’accordo, prima delle prime attribuzioni di questi titoli.
2.2 Verifica delle griglie di valutazione della legalità
La verifica della legalità coinvolge vari organi ministeriali centrali e decentrati che potranno essere accompagnati nello svolgimento dei loro compiti da osservatori indipendenti della società civile. Gli organi ministeriali interessati sono i seguenti:
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la direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) mediante due direzioni: direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione degli inventari e dell’assestamento forestale (DIAF), che eseguono le varie verifiche a livello centrale, |
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la direzione generale dei servizi regionali (DGSR), mediante le direzioni regionali (DR), gli ispettorati prefettizi e gli ispettorati di frontiera, che garantiscono le varie verifiche a livello regionale, |
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il CDF raccoglie, accentra e tratta i dati, nell’ambito di un sistema di gestione di banche dati (SGBD), |
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l’ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF) che controlla e garantisce il corretto funzionamento della verifica della legalità, |
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la squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) effettua le missioni di verifica spontanee, |
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la direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Acque e delle Foreste verifica il registro delle infrazioni e i recuperi in materia di transazioni, |
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le direzioni regionali del lavoro che verificano la conformità relativa all’impiego e ai trattamenti sociali dei lavoratori, |
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la direzione generale delle imposte che si occupa dell’attribuzione dei codici fiscali e della regolarità dei pagamenti delle imposte, |
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la direzione generale dell’urbanistica e dell’habitat interviene nel processo di rilascio del titolo fondiario (riguarda le piantagioni), |
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il presidente del tribunale del commercio verifica che l’impresa non sia oggetto di condanne, |
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le cancellerie del tribunale del commercio verificano che l’impresa sia regolarmente iscritta, |
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la direzione del recupero, del controllo e del contenzioso (della cassa nazionale di previdenza sociale — CNSS) verifica il recupero dei contributi previdenziali, |
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la direzione degli studi, della pianificazione e dell’impiego verifica l’aggiornamento dei fascicoli dei datori di lavoro. |
La funzione di osservazione indipendente della società civile è costituita da varie ONG centrafricane che compongono la piattaforma della società civile relativa alla governance forestale. La piattaforma svolge un ruolo di sostegno ai dipartimenti ministeriali preposti alla verifica.
La tabella di seguito descrive le modalità di verifica della legalità dei carichi di legname e suoi derivati.
Elementi di spiegazione della tabella:
1a colonna: indicatori della griglia di valutazione della legalità che devono essere soddisfatti per poter considerare un carico legale e rilasciare una licenza.
2a colonna: parametri di controllo che consentono di attestare che l’indicatore è correttamente soddisfatto.
3a colonna e 4a colonna: dipartimenti e strutture incaricati della verifica dell’indicatore.
5a colonna: metodologia di verifica che sarà confermata nella fase di attuazione dell’accordo.
6a colonna: organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo.
IND |
Indicatori (1) |
Parametri di controllo (2) |
Dipartimenti (3) |
Strutture di verifica (4) |
Metodologia di verifica (5) |
Organi responsabili del controllo della verifica e metodologia di controllo (6) |
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1.1.1 |
Iscrizione presso le amministrazioni economiche: ministero del Commercio e dell’Industria |
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Ministero del Commercio e dell’Industria |
Direzione generale del commercio, della concorrenza e dei consumi/Direzione della concorrenza/Servizio concorrenza e repressione delle frodi |
Metodologia: |
Organo responsabile: |
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Ispettorato centrale del ministero del Commercio |
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Servizio decentrato del ministero del Commercio presso lo sportello unico |
L’autorizzazione commerciale viene rilasciata una sola volta, di norma viene verificata al momento della verifica della tessera di commerciante |
Ispettorato centrale del ministero delle Foreste (ICAF) |
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Direzione del commercio interno |
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Metodologia: |
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IC del ministero del Commercio |
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ICAF |
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Frequenza: |
Frequenza: |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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1.1.1.1: |
IC del ministero del Commercio |
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ICAF: |
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1.1.1.2: |
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Flusso: |
Flusso: |
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DGCC: |
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Invio annuale di una relazione che presenta la situazione di tutte le imprese del settore delle foreste e del legname all’Ispettorato centrale del commercio con copia al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF (il modulo per lo scambio di informazioni è ancora da definire) |
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CDF: |
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1.1.2 |
Iscrizione presso l’amministrazione fiscale (ministero delle Finanze e del Bilancio, direzione generale delle imposte) |
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Ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca |
Centro di dati forestali (CDF) |
Metodologia: |
Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque e delle foreste |
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Ministero delle Finanze e del Bilancio |
Servizio di attribuzione del codice fiscale (direzione degli studi, della normativa fiscale, dell’attribuzione del codice fiscale e del contenzioso) |
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Metodologia: |
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Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Flusso: invio di una copia cartacea dell’elenco all’ICAF |
Flusso: dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.1.3 |
Iscrizione alla cassa nazionale di previdenza sociale. |
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Ministero del Lavoro |
Ministero del Lavoro Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso/Servizio del recupero |
Metodologia: |
Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: |
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NB: attualmente 48 ore dopo l’iscrizione presso l’ufficio delle imposte, la CNSS procede automaticamente all’apertura di un fascicolo del datore di lavoro recuperando direttamente le informazioni dai servizi delle imposte |
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Frequenza: a ogni registrazione |
Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Ministero del Lavoro |
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Inserimento dati nell’SGBD |
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In caso di falsa dichiarazione: |
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Ministero delle Foreste/CDF |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall'ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.1.4 |
Iscrizione presso l’amministrazione responsabile nel settore forestale a seguito di una procedura di attribuzione valida |
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Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (DGAFCP) |
Metodologia: |
Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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Metodologia: |
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Per le imprese già esistenti nel 2010 |
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Per le nuove imprese |
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Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: dalla DGAF al CDF e all’ICAF |
Flusso: dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.1.5 |
Iscrizione presso le amministrazioni giudiziarie (ministero della Giustizia, tribunale del commercio) |
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Ministero della Giustizia |
Cancelleria del tribunale del commercio e presidente del tribunale del commercio |
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Organo responsabile: Cancelleria del tribunale del commercio e presidente del tribunale del commercio/ICAF |
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Metodologia: |
Metodologia: |
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Frequenza: in caso di necessità: modifica del capitale, scissione, cambiamento di gestore, aggiunta di attività e così via |
Frequenza: in caso di necessità: modifica del capitale, scissione, cambiamento di gestore, aggiunta di attività e così via. |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Inserimento «nell’archivio nazionale» |
Inserimento «nell’archivio nazionale» |
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Inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.1.6 |
Iscrizione presso le amministrazioni del lavoro e dell’impiego. |
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Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e della previdenza sociale/Ministero delle Foreste |
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(ministero del Lavoro e dell’Impiego, Ispettorato del lavoro) |
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Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale |
Firma annuale del registro del datore di lavoro |
Metodologia: |
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Ministero del Lavoro |
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Ministero delle Foreste |
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Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento annuale |
Frequenza: una sola volta per ogni impresa, ma aggiornamento annuale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Ministero del Lavoro |
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Relazione annuale trasmessa alla direzione del lavoro e della previdenza sociale (DLPS) |
Relazione annuale trasmessa alla direzione generale del lavoro e della previdenza sociale (DGLPS) |
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Ministero delle Foreste |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’ispettorato alla DLPS |
Dalla DLPS alla DGLPS e al CDF/ICAF |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.1.7 |
Iscrizione presso le camere consolari: camera di commercio e dell’industria |
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Ministero delle Foreste |
Centro di dati forestali (CDF) |
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Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque e delle foreste |
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Metodologia: |
Metodologia: |
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Ministero del Commercio |
Servizio di iscrizione delle imprese (camera di commercio) presso lo sportello unico |
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Inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica |
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Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Archiviazione (formato cartaceo) |
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Flusso: |
Flusso: |
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Invio copia attestati consolari all’l’ICAF |
dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.1.8 |
Iscrizione presso l’agenzia centrafricana per la formazione professionale e l’impiego (ACFPI). |
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Ministero del Lavoro |
Direzione generale dell’ACFPI: direzione degli affari finanziari (servizio di controllo del contenzioso) |
Metodologia: |
Organo responsabile: |
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Ispettorato regionale del lavoro |
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La verifica periodica da parte dell’l’ACPFE si svolge in contemporanea con le verifiche dell’ispettorato del lavoro competente e secondo le stesse procedure |
Direzione del lavoro e della previdenza sociale/Direzione generale dell’ACFPI |
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Si propone quanto segue: |
Metodologia |
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Ministero del Lavoro |
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Ministero delle Foreste |
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Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
Frequenza: una sola volta per ogni impresa |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Inserimento dati nell’SGBD da parte del CDF |
Inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo della verifica |
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Archiviazione (formato cartaceo) |
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Flusso: |
Flusso: |
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Invio di una copia cartacea dell’elenco all’ICAF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.2.1 |
Pagamento dei contributi all’ente previdenziale (CNSS) |
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Ministero del Lavoro |
Servizio del recupero della direzione del recupero, del controllo e del contenzioso (DRCC) |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso/Ispettorato centrale delle acque e delle foreste |
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I termini: |
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I grandi datori di lavoro (20 o più dipendenti) pagano i contributi mensilmente e hanno un mese di tempo per presentare la dichiarazione relativa al mese precedente |
Metodologia: |
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I piccolo datori di lavoro (meno di 20 dipendenti) pagano i contributi trimestralmente e hanno 15 giorni di tempo per il pagamento |
Direzione del recupero, del controllo e del contenzioso |
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Verifica periodica in caso di sospetto o di denuncia Redazione di un verbale di controllo |
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ICAF
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Frequenza: trimestrale |
Frequenza: trimestrale |
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DRCC: in caso di necessità |
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ICAF: mensile |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Verbale di sollecito (formato cartaceo) |
DRCC: Relazione di controllo |
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Archiviazione da parte del CDF |
ICAF: Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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Invio trimestrale dell’elenco delle imprese con la relativa situazione al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF (formato cartaceo secondo un modulo da definire) per inserimento dati nell’SGBD; il CDF inserisce i dati nell’SGBD, invia una copia cartacea all’ICAF e archivia il documento (formato cartaceo) |
La DRCC invia le relazioni di controllo all’ICAF che le trasmette al CDF per l’inserimento dei dati L’ICAF presenta la situazione di ogni impresa all’organo di rilascio |
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1.2.2 |
Pagamento dei contributi all’ACFPI |
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Ministero del Lavoro |
Direzione degli studi, della pianificazione e dell’impiego (DSPI) |
Metodologia: |
Organo responsabile: |
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ACFPI |
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Direzione del lavoro e della previdenza sociale |
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Direzione amministrativa e finanziaria (DAF) |
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ICAF |
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Metodologia: |
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Ispettorato regionale competente |
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Ministero del Lavoro |
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Frequenza: |
Frequenza:
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trimestrale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Relazioni delle missioni |
Relazioni annuali |
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Relazioni trimestrali |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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Da DEPE/DAF al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
Dalla DGLPS all’ICAF |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio |
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1.3.1 |
Le attività dell’impresa non sono sospese a seguito di una sentenza. |
|
Ministero della Giustizia |
Le cancellerie |
Metodologia: |
Organo responsabile: |
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Cancellerie: |
Ministero della Giustizia: tribunale civile di primo grado |
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Ministero delle Foreste |
Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC) |
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MAFCP: direzione generale dei servizi di sostegno (DGSS) |
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Metodologia: |
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Direzione regionale delle acque e delle foreste (DR) |
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TGI:
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DAGC: |
DGSA: |
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Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni |
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CDF: |
ICAF: |
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Il CDF controlla l’inserimento dati nell’SGBD |
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Archiviazione della relazione |
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Frequenza: |
Frequenza: |
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a ogni sospensione |
annuale |
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Ministero delle Foreste |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Cancellerie: |
ICAF: |
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|
Iscrizione nel registro delle sentenze del tribunale competente |
Inserimento dati nell’SGBD riguardanti il risultato del controllo |
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Elaborazione di una relazione annuale in formato cartaceo |
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DAGC: |
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Tenuta del registro delle infrazioni |
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CDF: |
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Inserimento dati nell’SGBD |
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Archiviazione in formato cartaceo della relazione e dell’atto giudiziario |
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Flusso: |
Flusso: |
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Tribunali prefettizi: |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio |
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Tribunali a Bangui: |
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1.3.2 |
Le attività dell’impresa non sono sospese a seguito di una sanzione amministrativa. |
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Ministero delle Foreste |
Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: |
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1.3.2.2: |
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DGSA: Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni |
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|
ICAF: Il CDF controlla l’inserimento dati nell’SGBD |
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Frequenza: a ogni sospensione |
Frequenza: annuale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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DAGC: |
ICAF: |
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|
Tenuta del registro delle infrazioni |
Inserimento dati nell’SGBD riguardanti il risultato del controllo |
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CDF: |
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|
Inserimento dati nell’SGBD |
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Archiviazione in formato cartaceo della relazione e del provvedimento di sospensione |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dalla DAGC al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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1.4.1 |
L’impresa è in regola con il pagamento di ammende e penali in relazione alle infrazioni constatate. |
|
Ministero delle Foreste |
DGAF, squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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|
Metodologia: |
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Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica |
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Frequenza: trimestrale |
Frequenza: semestrale |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
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|
Relazione di missione in formato cartaceo e digitale archiviata presso il CDF e la DGAF |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dalla DGAF al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF e a quest’ultimo |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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2.1.1 |
Tutto l’iter (informazione della popolazione, gara d’appalto, richiesta del titolo, commissione di attribuzione che comprende l’osservatore indipendente) per l’attribuzione dei titoli di sfruttamentoforestale è stato regolarmente espletato dall’impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e normative della Repubblica centrafricana, prima e dopo la promulgazione della legge n. 08.022 che istituisce il codice forestale |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) |
Metodologia:
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Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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Metodologia: |
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|
Frequenza: una sola volta per un determinato PSA |
Frequenza: una sola volta per un determinato PSA |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Inserimento dei dati fondamentali nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Numerazione e inserimento del decreto nell’SGBD |
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Archiviazione in formato cartaceo |
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|
Aggiornamento delle informazioni a ogni nuova attribuzione o ritorno al demanio |
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Flusso: Dalla DGAF al ICEF |
Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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2.1.2 |
L’impresa ha saldato tutte le spese inerenti a ogni fase del processo di attribuzione. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) |
Metodologia: |
Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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Metodologia: |
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|
Frequenza: una sola volta per una determinata assegnazione |
Frequenza: una sola volta per una determinata assegnazione |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Numerazione e inserimento del decreto nell’SGBD |
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Archiviazione in formato cartaceo |
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|
Aggiornamento delle informazioni a ogni nuova attribuzione o ritorno al demanio |
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|
Flusso: Dalla DGAF al ICEF |
Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle AF |
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2.1.3 |
Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, il privato o la comunità dispone di un titolo di proprietà |
|
Ministero dell’urbanistica (catasto), Ministero delle Finanze e del Bilancio |
Direzione generale dell’urbanistica Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID) |
Metodologia: Verifica dell’esistenza del libretto del titolo di proprietà fondiaria Frequenza: una sola volta Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD |
Organo responsabile: Ispettorato centrale dell’urbanistica Inserimento dati nell’SGBD |
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|
Flusso: Dalla direzione generale dell’urbanistica alla direzione generale delle imposte e dei demani |
Flusso: Dall’ispettorato centrale dell’urbanistica all’ICAF e dall’ICAF all’organo di rilascio della licenza |
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|
Dalla direzione generale delle imposte alla DGAF |
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|
|
|
Dalla DGAF all’ICAF |
|
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2.2.1 |
L’impresa dispone di un permesso annuale di taglio regolarmente rilasciato dall’amministrazione delle foreste. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) |
Metodologia: |
Organo responsabile: ICAF |
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|
|
PSA in convenzione definitiva
|
Metodologia: |
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PSA in convenzione provvisoria |
Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PG e del PAA e del verbale della riunione |
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|
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|
La verifica è già stata fatta al punto 2.1.1 |
|
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|
Frequenza: |
Frequenza: |
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|
annuale per il PAA e quinquennale per il PG |
annuale per il PAA e quinquennale per il PG |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
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|
|
|
Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi |
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
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|
|
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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2.2.2 |
Nel caso di piantagioni appartenenti allo Stato, l’impresa dispone di un permesso del ministero delle Foreste per sfruttare una piantagione |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) |
Metodologia da 2.2.2.1 a 2.2.2.3: Richiesta inviata al ministero delle Foreste Autorizzazione di esplorazione fornita dalla DGAF Realizzazione dell’esplorazione da parte dell’impresa o del privato e deposito della relazione presso la DGAF Verifica documentaria e sul campo da parte della DGAF e concessione dell’autorizzazione ministeriale |
Organo responsabile: ICAF Metodologia: verifica dell’esistenza della relazione di esplorazione e dell’autorizzazione ministeriale |
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|
|
|
|
|
Frequenza: a ogni richiesta |
Frequenza: trimestrale |
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Conservazione: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Archiviazione in formato cartaceo (DGAF e CDF) e digitale (CDF) della richiesta, dell’autorizzazione di esplorazione e dell’autorizzazione ministeriale |
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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|
Flusso: Dal richiedente alla DGAF |
Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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|
Dalla DGAF al richiedente e all’ICAF (CDF) |
|
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2.2.3 |
Nel caso di piantagioni appartenenti a un privato o a una comunità, l’appaltatore dispone dei permessi di sfruttamento |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) |
Metodologia 2.2.3.1: Richiesta inviata al ministero delle Foreste Autorizzazione di esplorazione fornita dalla DGAF Realizzazione dell’esplorazione da parte dell’impresa o del privato e deposito della relazione presso la DGAF Verifica documentaria e sul campo da parte della DGAF e concessione dell’autorizzazione di taglio |
Organo responsabile: ICAF Metodologia: verifica dell’esistenza della relazione di esplorazione e dell’autorizzazione di taglio |
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Frequenza: a ogni richiesta |
Frequenza: trimestrale |
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Conservazione dei risultati |
Conservazione dei risultati: |
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Archiviazione in formato cartaceo (DGAF e CDF) e digitale (CDF) della richiesta, dell’autorizzazione di esplorazione e dell’autorizzazione di taglio |
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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|
Flusso: Dal richiedente alla DGAF |
Flusso |
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|
Dalla DGAF al richiedente e all’ICAF (CDF) |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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2.3.1 |
L’impresa informa le popolazioni locali e autoctone, le comunità locali e tutte le parti interessate circa la firma della convenzione provvisoria e l’apertura della parcella provvisoria di prelievo. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale dei servizi regionali (DGSR)/Direttore regionale (DR) |
Metodologia: Verifica periodica dell’esistenza dei verbali da parte delle direzioni regionali competenti |
Organo responsabile: Direttore generale dei servizi regionali (DGSR) |
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Metodologia: |
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Verifica dell’esistenza della relazione |
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|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
Redazione di una relazione di missione |
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
Trasmissione della relazione alla DGSR |
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Trasmissione della relazione da parte della DGSR alla DGAF e al CDF |
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Flusso: |
Flusso: |
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|
Dalle direzioni regionali alla DGSR |
Dall’ICAF all’organo di rilascio |
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|
Dalla DGSR alla DGAF e al CDF (ICAF) |
|
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3.1.1 |
Sono state effettuate le valutazioni di impatto ambientale. |
|
Ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia Ministero delle Foreste |
Direzione generale dell’ambiente (DGA) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: Direzione del monitoraggio ambientale (DMA)/ICAF Metodologia: DMA:
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ICAF: |
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|
Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione della VIA |
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|
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|
Frequenza: quinquennale |
Frequenza: quinquennale |
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|
|
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
|
|
|
Archiviazione della lettera di approvazione e della VIA nell’SGBD da parte della DGA e in formato cartaceo negli archivi |
DMA: Archiviazione della relazione di controllo ICAF: Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati |
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|
|
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|
Flusso: Invio di una lettera di approvazione all’impresa con copia al CDF e all’ICAF |
Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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3.2.1 |
Le misure intese a proteggere le risorse della biodiversità, contenute nelle valutazioni di impatto e approvate, vengono attuate |
|
Ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia |
Direzione del monitoraggio ambientale (DMA) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: |
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|
Verifica dell’esistenza della relazione e della lettera |
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|
Frequenza: permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA) |
Frequenza: permanente (a seconda delle misure adottate nella VIA) |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Archiviazione della relazione di valutazione e della lettera negli archivi della DMA |
Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati |
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
|
Invio di una lettera di approvazione all’impresa con copia all’ICAF e al CDF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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3.3.1 |
I rifiuti (intesi ai sensi dell’articolo 3 del codice ambientale della Repubblica centrafricana e dei decreti applicativi) risultanti dalle attività dell’impresa sono trattati in conformità alle disposizioni di legge. |
|
Ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia (DGAE) |
Direzione di monitoraggio ambientale |
Metodologia:
|
Organo responsabile: DGAE Metodologia: Verifica dell’esistenza della relazione e della lettera |
||||||||||||
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|
Frequenza: semestrale |
Frequenza: semestrale |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA |
Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati |
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
|
|
Invio di una lettera di approvazione all’impresa con copia all’ICAF e al CDF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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3.3.2 |
Le disposizioni di legge relative all’inquinamento delle acque e dell’aria sono rispettate. |
|
Ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia |
Direzione del monitoraggio ambientale (DMA) |
Metodologia: |
Organo responsabile: DGAE |
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|
Metodologia: |
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Verifica dell’esistenza della relazione e della lettera |
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|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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|
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Archiviazione della relazione e della lettera negli archivi della DMA |
Inserire il risultato del controllo della verifica nella banca dati |
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Flusso: |
Flusso: |
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|
|
|
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|
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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4.1.1 |
La libertà di attività sindacale è garantita nell’impresa. |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego (DLI) |
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|
Ministero delle Foreste |
SMIV |
|
Ispettorato centrale delle acque e delle foreste |
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Metodologia: |
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DLI: |
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Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
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Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
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Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF (da definire) |
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NB: La squadra mobile (SMIV) può effettuare la stessa verifica e invia direttamente il risultato all’ICAF (valido per i punti 4.1 e 4.2) |
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
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ICAF |
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Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
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Frequenza: annuale |
Verifica la conformità delle imprese |
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|
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Frequenza: annuale |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
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|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
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|
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|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.1.2 |
I rappresentanti del personale eletti conformemente alla normativa in vigore vantano i requisiti necessari per svolgere le proprie funzioni |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF |
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|
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Metodologia: DLI |
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|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
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|
Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
||||||||||||
|
|
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|
|
Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
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|
|
|
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|
ICAF |
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|
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|
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|
Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
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Verifica la conformità delle imprese |
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|
|
|
|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.1.3 |
I dipendenti dell’impresa sono informati sui documenti relativi ai diritti in materia di lavoro. |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego (DLI) |
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|
|
|
|
|
|
ICAF |
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|
|
|
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|
|
Metodologia: DLI: |
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|
|
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|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
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|
|
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|
|
|
Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
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|
|
|
|
|
|
ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.2.1 |
Le relazioni tra l’impresa e i dipendenti sono formalizzate secondo le disposizioni di legge. |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
DLI |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
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|
|
|
|
|
|
Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
ICAF |
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|
|
|
|
|
Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
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|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
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|
|
|
|
|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.2.2 |
I lavoratori dell’impresa sono remunerati conformemente alla normativa in vigore nel rispettivo settore di attività e in maniera non discriminatoria |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego (DLI) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia: DLI: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ICAF: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.2.3 |
Le condizioni di igiene e sicurezza dei lavoratori sono conformi alla normativa in vigore |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego/ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia |
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|
|
|
|
|
|
DLI |
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|
|
|
|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.2.4 |
Gli orari di lavoro praticati dall’impresa sono conformi alle disposizioni giuridiche |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia: DLI |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
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|
|
|
|
|
|
Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ICAF: Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.2.5 |
L’assunzione dei lavoratori rispetta le condizioni di età stabilite dalla legislazione nazionale e dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) |
|
Ministero del Lavoro |
Ispettorato del lavoro competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione del lavoro e dell’impiego ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
DLI: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni ispezione regionale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Esamina le relazioni e invia una sintesi alla direzione generale del lavoro e dell’impiego |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Invia una sintesi per le imprese del settore delle foreste e del legname al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dagli ispettori e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione di missione archiviata presso l’ispettorato competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazione annuale archiviata presso l’ispettorato competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DLI al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione del lavoro |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.3.1 |
I diritti consuetudinari di accesso e di uso delle popolazioni locali e autoctone nelle concessioni forestali sono riconosciuti e rispettati dall’impresa |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale dei servizi regionali Direzioni regionali |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione generale dei servizi regionali ICAF e DGSR |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia: DGSR |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni direzione regionale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Esamina le relazioni e invia una sintesi al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dalle direzioni regionali e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ICAF Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: almeno una volta all’anno |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazioni di missione archiviate presso la direzione regionale competente |
L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DGSR al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione generale dei servizi regionali |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
4.3.2 |
In caso di distruzione dei beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell’impresa, i risarcimenti sono conformi alle norme in vigore |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione generale dei servizi regionali (DGSR) ICAF Metodologia: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
DGSR |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Riceve le relazioni annuali di ogni direzione regionale Esamina le relazioni e invia una sintesi al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Può effettuare senza preavviso un controllo della verifica fatta dalle direzioni regionali e redigere una relazione di cui una copia viene trasmessa al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica che il CDF inserisca i dati nell’SGBD annualmente |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica la conformità delle imprese |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: almeno una volta all’anno |
Frequenza: annuale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Relazioni di missione archiviate presso la direzione regionale competente |
Il CDF inserisce il risultato delle verifiche nell’SGBD L’ICAF inserisce il controllo della verifica nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio della relazione di missione all’impresa |
Dalla DGSR al CDF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Invio delle relazioni annuali alla direzione generale dei servizi regionali |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
5.1.1 |
Le popolazioni locali, le comunità locali, le ONG, le strutture decentrate dello Stato e gli altri partner per lo sviluppo, interessati alla gestione delle risorse forestali nella circoscrizione territoriale considerata, sono informati dell’attribuzione del PSA. |
|
Ministero delle Foreste |
DGAF |
Metodologia: Trasmissione al CDF della relazione informativa firmata dalle parti interessate, tra cui un rappresentante dell’impresa Inserimento dati nella banca dati (copia digitale) |
Organo responsabile: ICAF Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: una sola volta per una determinata attribuzione di PSA |
Frequenza: una sola volta per una determinata attribuzione di PSA |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: Inserimento dati nella banca dati Archiviazione in formato cartaceo |
Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD riguardanti il risultato del controllo dell’acquisizione dei dati per questo documento |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: Invio di una copia all’ICAF e al CDF |
Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
5.2.1 |
L’impresa rispetta le disposizioni della convenzione provvisoria durante il periodo di validità (3 anni) |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale competente, DGAF, squadra mobile di intervento e di verifica (SMIV) |
Metodologia
|
Organo responsabile: ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Controllo a campione della verifica delle varie entità |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: trimestrale |
Frequenza: semestrale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all’ICAF |
Inserimento dati nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all’ICAF |
Verbale di controllo |
||||||||||||
|
|
|
|
|
DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all’ICAF |
|
||||||||||||
5.3.1 |
Gli studi preliminari all’assestamento sono stati realizzati secondo le norme prescritte dall’amministrazione forestale. |
di assestamento |
Ministero delle Foreste |
DGAF |
Metodologia: Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valutazione da definire |
Organo responsabile: ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Verbale della riunione di valutazione |
Metodologia: Verifica dell’esistenza del verbale |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame |
Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Conservazione: nell’SGBD |
Conservazione: nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Flusso: |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Dalla commissione di valutazione alla DGAF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Dalla DGAF all’ICAF e al CDF |
|
||||||||||||
5.3.2 |
Il piano di assestamento è stato realizzato secondo le norme prescritte dall’amministrazione forestale. |
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Ministero delle Foreste |
Direzione degli inventari e degli assestamenti forestali (DIAF) e SMIV, DR |
Metodologia: Verifica e convalida da parte della DGAF grazie a una griglia di valutazione da definire |
Organo responsabile: Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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Verbale della riunione di valutazione |
Metodologia: Verifica dell’esistenza del verbale |
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Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame |
Frequenza: a ogni periodo di assestamento o a ogni riesame |
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Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD |
Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: Dalla commissione di valutazione alla DGAF |
Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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Dalla DGAF all’ICAF e al CDF |
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5.3.3 |
Il piano di gestione (PG) è conforme alle norme. |
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Ministero delle Foreste |
DGAF |
Metodologia: |
Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PG e del verbale della riunione |
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Frequenza: quinquennale |
Frequenza: quinquennale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Archiviazione della lettera di approvazione del PG nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi |
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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5.3.4 |
Il piano di attività annuale, comprese le carte, è conforme alle norme |
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Ministero delle Foreste |
DGAF |
Metodologia: |
Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PAA e del verbale della riunione |
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Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi |
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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5.3.5 |
Esiste un piano semplice di gestione conforme alla normativa in vigore per le piantagioni o le aree di rimboschimento con superficie pari o superiore a 50 ha |
Piano semplice di gestione per le piantagioni con superficie pari o superiore a 50 ha che rispetta il capitolato d’oneri
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) |
Metodologia: Al momento non esistono piantagioni sfruttabili di superficie pari o superiore a 50 ha e pertanto la metodologia di verifica sarà definita nella fase di attuazione dell’accordo. |
|
||||||||||||
5.4.1 |
I limiti della parcella annuale di prelievo o delle parcelle provvisorie previste sulle carte sono concretamente riportati e rispettati conformemente alla normativa. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale, DGAFCP, SMIV |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica |
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Controllo a campione della verifica delle varie entità |
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Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Relazioni di verifica redatte |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Archiviazione cartacea da parte del CDF |
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Flusso: |
Flusso: |
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|
Invio di una copia della relazione all’ICAF e al CDF |
Dall’ICAF al CDF e dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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5.5.1 |
La rete di accesso è pianificata e realizzata conformemente alla normativa in vigore |
|
Ministero delle Foreste |
DGAF |
Metodologia: |
Organo responsabile: ICAF |
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|
|
Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PAA e del verbale della riunione |
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|
Frequenza: |
Frequenza: |
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|
annuale per ogni PAA |
annuale per ogni PAA |
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|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
|
Archiviazione della lettera di approvazione del PAA nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo. |
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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|
|
|
Flusso:
|
Flusso: Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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5.6.1 |
I diametri minimi di assestamento (DMA) per le convenzioni definitive o i diametri minimi di sfruttabilità amministrativa (DMS) per le convenzioni provvisorie sono rispettati durante le operazioni di abbattimento |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale, DGAFCP, SMIV |
Metodologia: Controllo del registro di cantiere e visita sul posto |
Organo responsabile: ICAF DSGR Metodologia: |
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|
Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica |
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Controllo a campione della verifica delle varie entità |
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Frequenza: trimestrale per le DR e semestrale per la SMIV |
Frequenza: semestrale |
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|
Conservazione dei risultati: Relazioni di controllo periodico |
Conservazione dei risultati: Inserimento dati nell’SGBD Verbale di controllo |
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all’ICAF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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|
SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all’ICAF |
Invio verbale al CDF |
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|
|
|
DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all’ICAF |
|
||||||||||||
5.6.2 |
Le specie sfruttate sono autorizzate nel piano di assestamento, nel PAA, nel provvedimento applicativo del codice forestale o nel codice forestale |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale, DGAFCP, SMIV |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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|
|
|
|
Metodologia: |
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|
Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica Controllo a campione della verifica delle varie entità |
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|
Frequenza: trimestrale |
Frequenza: semestrale |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
|
|
|
DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all’ICAF |
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
|
SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all’ICAF |
Verbale di controllo |
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|
DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all’ICAF |
|
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|
|
ICAF: copia di ogni relazione e invio dell’originale al CDF per l’inserimento dati nell’SGBD e archiviazione |
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
|
|
|
|
Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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|
Trasmissione all’ICAF/CDF per inserimento dati nell’SGBD |
Invio verbale al CDF |
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5.7.1 |
Il legname viene abbattuto e abbandonato nelle foreste conformemente alle normative in vigore. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale competente, DGAF, SMIV |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Metodologia: |
||||||||||||
|
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|
|
Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica |
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|
|
Controllo a campione della verifica delle varie entità |
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|
|
Frequenza: trimestrale |
Frequenza: semestrale |
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|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
|
|
|
DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all’ICAF |
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all’ICAF |
Verbale di controllo |
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|
DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all’ICAF |
|
||||||||||||
|
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|
|
ICAF: copia di ogni relazione e invio dell’originale al CDF per l’inserimento dati nell’SGBD e archiviazione |
|
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
|
Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
|
|
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|
|
Trasmissione all’ICAF/CDF per inserimento dati nell’SGBD |
Invio verbale al CDF |
||||||||||||
6.1.1 |
L’impresa dispone almeno di una unità di trasformazione conformemente alle disposizioni normative, tre anni dopo l’attribuzione del PSA. |
|
Ministero delle Foreste |
DGAFCP |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF Metodologia: |
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|
|
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|
|
Indagine sul posto Elaborazione di una relazione di controllo con copia al CDF per l’archiviazione Inserimento dati nell’SGBD |
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|
|
|
Frequenza: una sola volta per un determinato PSA |
Frequenza: una sola volta per un determinato PSA |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
|
|
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|
Relazione di controllo |
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|
Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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|
|
Dalla DGAF all’ICAF e al CDF |
Dall’ICAF al CDF e all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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6.1.2 |
L’impresa dispone delle prove del rispetto della quota minima annua di trasformazione (70 %) fissata dallo Stato. |
|
Ministero delle Foreste |
Centro di dati forestali (CDF) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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|
|
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|
|
|
Metodologia: |
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|
Verifica ogni anno, al massimo entro il 30 gennaio per l’anno precedente, della conformità delle imprese nell’SGBD previo esame della relazione del CDF |
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|
Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
|
|
|
|
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
|
Dall'ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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|
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6.2.1 |
I tronchi e i prodotti legnosi importati per la trasformazione sono registrati conformemente alle disposizioni normative |
|
Ente di riscossione principale delle dogane e dell’UNSC (ufficio di noleggio stradale centrafricano) |
Ministero delle Finanze |
Metodologia:
|
Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII), Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
||||||||||||
|
|
|
Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF), squadra mista di intervento e di verifica (SMIV) |
Ministero delle Foreste |
|
Metodologia: Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo presente la produzione propria dell’impresa esportatrice |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Elaborazione di una relazione di controllo da archiviare presso il CDF |
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|
|
|
|
|
|
Inviare una richiesta di spiegazioni all’impresa |
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|
|
|
|
|
Frequenza: a ogni importazione |
Frequenza: mensile |
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|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
|
|
|
|
Inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
|
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|
Flusso: Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
Flusso: Dall’ICAF all’impresa (richiesta di spiegazioni) |
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|
|
|
|
|
Dall’ICAF al CDF (relazione di controllo) |
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|
|
|
|
|
Dall'ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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6.2.2 |
I tronchi e i prodotti legnosi acquistati, e importati, per la trasformazione sono di origine conosciuta e legale |
|
Ministero delle Finanze e del Bilancio |
Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII) |
Metodologia:
|
Organo responsabile:
|
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|
|
|
|
|
|
Metodologia: Verifica mensile dei volumi importati e riconciliazione dei dati tenendo presente la produzione propria dell’impresa esportatrice |
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|
|
|
|
|
Elaborazione di una relazione di controllo da archiviare presso il CDF |
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|
|
|
|
|
|
Inviare una richiesta di spiegazioni all’impresa |
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|
|
|
|
|
Frequenza: a ogni importazione |
Frequenza: mensile |
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|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
|
|
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
|
|
|
|
Dal posto di frontiera al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
Dall’ICAF all’impresa (richiesta di spiegazioni) |
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|
|
|
|
|
Dall’ICAF al CDF (relazione di controllo) |
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|
|
|
|
|
|
Dall'ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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7.1.1 |
La dichiarazione sulla produzione di legname è resa nel rispetto delle disposizioni del codice forestale |
|
Ministero delle Foreste |
Centro di dati forestali (CDF) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: Direzione generale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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|
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|
Metodologia: |
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|
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|
|
Frequenza: mensile |
Frequenza: mensile |
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|
|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Archiviazione delle schede dei movimenti di legname da parte del CDF |
Inserimento dati nell’SGBD |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
|
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|
Flusso: |
Flusso: |
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|
|
|
Dall’impresa al CDF |
Dall’ICAF all’organo di controllo |
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|
|
|
|
|
Dal CDF all’impresa |
|
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7.1.2 |
La dichiarazione sulla trasformazione del legname è conforme ai «Movimenti di legname» |
|
Ministero delle Foreste |
DGAFCP |
Metodologia: Verifica dei dati legati alla produzione a fronte delle schede dei movimenti di legname dichiarati |
Organo responsabile: ICAF Metodologia: |
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|
|
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|
Esame documentario delle relazioni della DGAF |
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|
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|
Frequenza: una volta all’anno per una determinata unità di trasformazione |
Elaborazione di una relazione di controllo con copia al CDF per archiviazione |
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|
Conservazione dei risultati: |
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
|
|
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|
|
Frequenza: una volta all’anno per una determinata unità di trasformazione |
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|
|
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|
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Relazione di controllo |
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|
|
|
|
|
Flusso: |
Inserimento dati nell’SGBD |
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|
|
|
|
|
Dalla DGAF all’ICAF e al CDF |
Flusso: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Dall’ICAF al CDF e all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
||||||||||||
7.1.3 |
Le dichiarazioni sulla commercializzazione del legname e l’esportazione dei prodotti sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative |
|
Ministero delle Finanze e del Bilancio |
Direzione regionale delle dogane |
Metodologia:
|
Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII)/ Direzione delle indagini, dei procedimenti e della lotta alla frode /Servizio del controllo a posteriori) |
||||||||||||
|
|
|
Ministero del Commercio |
Direzione generale delle dogane |
|
Metodologia: |
||||||||||||
|
|
|
|
Direzione generale del commercio |
|
Controllo documentario a posteriori sulla natura dei documenti e il loro contenuto |
||||||||||||
|
|
|
|
Direzione della normativa doganale/Servizio delle esenzioni e delle franchigie |
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|
|
Frequenza: a ogni dichiarazione |
Frequenza: in caso di sospetto |
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|
|
|
|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Banca dati doganale locale (formato digitale e cartaceo)/SYDONIA (livello centrale) archiviazione manuale |
Dogane: Redazione di un verbale (sul posto, constatazione di infrazione, immissione dati) Iscrizione nel registro del contenzioso |
||||||||||||
|
|
|
|
|
Inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso continuo: |
Flusso: |
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|
|
Invio dei dati alla direzione delle statistiche |
|
||||||||||||
7.1.4 |
Le dichiarazioni fiscali e doganali sono effettuate nel rispetto delle disposizioni normative |
|
Ministero delle Finanze |
Direzione dei bolli |
Metodologia: 7.1.4.1: |
Organo responsabile: DGEFCP e DGID (direzione generale delle imposte e dei demani) |
||||||||||||
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|
|
|
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|
Metodologia: |
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|
Rispetto delle procedure di sdoganamento e di iscrizione nel registro dell’NCF |
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|
Frequenza: |
Frequenza: |
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|
|
Idem |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
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|
Flusso continuo: |
Flusso: |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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7.2.1 |
Tutte le tasse e i diritti di concessione in materia forestale sono versati entro i termini prescritti |
|
Ministero delle Finanze |
DGAFCP DGID (direzione generale delle imposte e dei demani) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
||||||||||||
|
|
|
Ministero delle Foreste |
|
|
Ispezione centrale in materia di finanze |
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|
|
|
|
|
Termini di dichiarazione: Tassa di abbattimento e di rimboschimento Attualmente: istituzione e invio mensile (entro un termine di 21 giorni per il mese precedente) delle schede dei movimenti di legname |
Metodologia: Ispezione centrale in materia di finanze
|
||||||||||||
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|
|
|
|
Nell’ambito del sistema nazionale di rintracciabilità (SNR): scambio permanente di dati di sfruttamento tra l’impresa e l’amministrazione forestale, secondo procedura da definire, da cui potrebbe derivare una riduzione di tale termine. |
ICAF
|
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|
Affitto: pagamento annuo a gennaio sulla base della superficie utile; il valore per ettaro della tassa è fissato dalla legge finanziaria ogni anno |
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||||||||||||
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Frequenza: |
Frequenza: |
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Affitto: annualmente |
Ispezione centrale in materia di finanze |
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Rimboschimento e abbattimento: trimestrale |
Permanente in caso di sospetto |
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ICAF |
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Affitto: annualmente |
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Rimboschimento e abbattimento: trimestrale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Iscrizione nel sistema di identificazione fiscale (SYSTEMIF) |
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Inserimento dati nell’SGBD Archiviazione manuale |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’IC Finanze al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
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Dall’ICAF all’organo di controllo |
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7.2.2 |
Tutti i diritti e le tasse legati all’esportazione del legname sono versati entro i termini |
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Ministero delle Finanze |
Direzione regionale delle dogane Struttura di accertamento delle entrate all’esportazione |
Metodologia: |
Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII) |
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Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID) |
Verifica da parte dell’ente di riscossione principale del terminal a Bangui o da parte delle direzioni regionali delle dogane in provincia: |
Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF) |
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Metodologia: |
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DGDII: Verifica a posteriori sistematica della dichiarazione |
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ICAF: Il CDF controlla l’inserimento dati nell’SGBD |
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Frequenza: a ogni esportazione |
Frequenza: continua |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Iscrizione nella banca dati SYDONIA |
Iscrizione nella banca dati SYDONIA |
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Archiviazione dei documenti di dichiarazione in formato cartaceo |
Redazione di relazione di attività e verbale |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’ente di riscossione principale e dalle DR all’ICAF/CDF |
Dalla DGDII all’ICAF/CDF secondo procedura da definire |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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7.2.3 |
Tutti i diritti e le tasse legati all’importazione delle apparecchiature utilizzate dall’impresa sono versati prima del visto per la spedizione |
|
Ministero delle Finanze |
Ente di riscossione e del terminal e direzione regionale Direzione generale delle imposte e dei demani (DGID) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: DGDII Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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Ministero delle Foreste |
DGAFCP |
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Metodologia: |
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Verifica a posteriori sistematica della dichiarazione |
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Frequenza: a ogni dichiarazione |
Frequenza: continua |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Iscrizione nella banca dati SYDONIA |
Iscrizione nella banca dati SYDONIA |
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Archiviazione dei documenti di dichiarazione in formato cartaceo |
Redazione di relazione di attività e verbale |
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Flusso: Dall’ente di riscossione principale e dalle DR all’ICAF/CDF |
Flusso: Dalla DGDII all’ICAF/CDF secondo procedura da definire Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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7.2.4 |
L’impresa ha trasferito i valori «free on truck» (FOT) dei prodotti dichiarati all’esportazione al di fuori della CEMAC a una banca locale entro i 30 giorni successivi alla scadenza stabilita dal contratto |
|
Ministero delle Finanze |
Cellula incaricata del controllo del trasferimento dei proventi delle esportazioni (CCCRRE) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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Ministero delle Foreste |
ICAF/CDF |
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Metodologia: |
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Il CDF controlla l’inserimento dati nell’SGBD |
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Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti i risultati del controllo |
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Flusso: |
Flusso: |
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L’impresa invia la dichiarazione sulle imposte (DSF) alla cellula delle imposte e delle dogane |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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La cellula delle imposte e delle dogane invia una relazione annuale al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF |
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8.1.1 |
Gli autocarri e gli altri mezzi di trasporto dei prodotti forestali sono correttamente registrati e immatricolati. |
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Ministero della Difesa Ministero del Territorio |
Gendarmeria/Polizia di frontiera/Dogana |
Metodologia: Presentazione dei documenti per le formalità stradali |
Organo responsabile: Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana Il controllo della verifica viene effettuato dagli stessi enti in diversi punti geografici (punti di controllo differenti) |
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Ministero delle Finanze e del Bilancio |
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Metodologia: Idem |
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Frequenza: a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) |
Frequenza: a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione |
Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione |
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Relazioni secondo procedura da definire |
Relazioni secondo procedura da definire |
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Flusso: |
Flusso: |
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|
Procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati |
Procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati |
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8.1.2 |
I documenti di trasporto del legname e dei suoi derivati per l’esportazione sono conformi alla normativa in vigore. |
|
Ministero dei Trasporti |
Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana/UNSC/AF |
Metodologia: |
Organo responsabile: Gendarmeria/Polizia di frontiera/dogana/UNSC (ufficio di noleggio stradale centrafricano)/AF |
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Ministero delle Foreste Ministero del Commercio |
|
Presentazione dei documenti per espletare le formalità forestali e doganali, prima della partenza, e le formalità stradali e alle frontiere |
Metodologia: Presentazione dei documenti per espletare le formalità forestali e doganali, prima della partenza, e le formalità stradali e alle frontiere |
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Ministero delle Finanze |
|
Frequenza: alla partenza e a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) |
Frequenza: alla partenza e a ogni punto di controllo per un determinato carico (autocarro) |
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Conservazione dei risultati: Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione |
Conservazione dei risultati: Verbale in formato cartaceo in caso di infrazione |
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Flusso: |
Flusso: |
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|
Verifica da parte degli agenti del dipartimento delle acque e delle foreste: invio mensile di una relazione all’ICAF |
Verifica da parte degli agenti del dipartimento delle acque e delle foreste: invio mensile di una relazione all’ICAF |
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|
Agenti di altri dipartimenti: procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati |
Agenti di altri dipartimenti: procedura di scambio di informazioni da definire previa concertazione tra i dipartimenti interessati |
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8.1.3 |
L’impresa attua misure per applicare il divieto di trasporto di persone. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale competente, DGAF, SMIV |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: Controllo che la verifica è stata eseguita |
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Inserimento dati nell’SGBD |
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Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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|
Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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|
Relazione di verifica archiviata e inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: invio delle relazioni all’ICAF/CDF |
Flusso: dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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8.2.1 |
I tronchi e i ceppi degli alberi abbattuti sono martellati e marcati nel rispetto delle disposizioni normative |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale (DR), DGAFCP, SMIV |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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|
Metodologia: |
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Verifica dell’inserimento dati nell’SGBD da parete del CDF e inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti il risultato della verifica |
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Controllo a campione della verifica delle varie entità |
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Frequenza: trimestrale |
Frequenza: trimestrale |
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Conservazione dei risultati: DR: relazione di controllo trasmessa alla DGSR con estensione all’ICAF SMIV: relazione di controllo trasmessa al gabinetto con estensione all’ICAF DGAF: relazione di controllo trasmessa alla DG con estensione all’ICAF/CDF |
Conservazione dei risultati: |
||||||||||||
8.2.2 |
A livello dei depositi nelle foreste, i toppi sono martellati e marcati nel rispetto delle normative in vigore |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale competente |
Metodologia: |
Organo responsabile: |
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DGAFCP |
Verifica di conformità con il sistema nazionale di rintracciabilità (SNR) |
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SMIV |
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Metodologia: |
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Inserimento dati nell’SGBD |
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Verbale di controllo |
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ICAF/ CDF: esame documentario, inserimento dati nell’SGBD e archiviazione |
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Flusso: |
Flusso: |
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Ricezione delle relazioni di verifica dei tre enti precedenti |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT Invio verbale all’ICAF/CDF |
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Trasmissione all’ICAF/CDF per inserimento dati nell’SGBD |
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8.2.3 |
I documenti di trasporto dei tronchi sono compilati prima dell’uscita dal cantiere |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione regionale |
Metodologia: |
Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca |
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NB: nel 2010 questo controllo, non sistematico, è quasi inesistente e la DGAF deve definire una procedura a tale scopo |
Metodologia: |
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Frequenza: |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Flusso: |
Flusso: |
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8.2.4 |
I documenti di trasporto dei tronchi e dei colli sono compilati prima dell’uscita dal deposito dei tronchi e dallo stabilimento |
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Ministero delle Foreste/Ministero delle Finanze |
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Metodologia:
|
Organo responsabile: Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette (DGDII) ICAF |
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Metodologia: DGDII: controllo della verifica da parte delle dogane dopo la dichiarazione doganale |
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ICAF |
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Frequenza: a ogni dichiarazione |
Frequenza: a ogni dichiarazione |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Flusso: |
Flusso: |
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9.1.1 |
Gli importi pro rata imputati al bilancio delle comunità sono regolarmente versati dall’impresa. |
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Ministero delle Foreste |
Ispettorato centrale/Amministrazione e finanze (MAFCP) |
Metodologia: |
Organo responsabile: ICAF |
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Invio di una copia degli ordini di riscossione da parte dalla DGAF al CDF |
Metodologia: |
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Invio sistematico di una copia delle quietanze di pagamento al CDF sotto la responsabilità dell’ICAF per l’archiviazione e l’inserimento dati nell’SGBD |
Il CDF verifica che le informazioni sono state inserite Verifica della conformità tra le quietanze e i corrispondenti ordini di riscossione |
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Acquisizione del risultato del controllo |
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Frequenza: mensile |
Frequenza: mensile |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Archiviazione degli ordini di riscossione e delle copie delle quietanze da parte del CDF previo inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dalla DGEF al CDF Dall’impresa all’ICAF/CDF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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9.1.2 |
Le azioni sociali programmate dall’impresa che figurano nel PAA e nel PG o nelle convenzioni sono realizzate. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) |
Metodologia:
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Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF) |
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Metodologia: Verifica dell’esistenza della lettera di approvazione del PG e del PAA e del verbale della riunione |
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Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Archiviazione della lettera di approvazione del PAO nell’SGBD da parte della DGAF e in formato cartaceo negli archivi |
Comunicare all’SGBD che il punto è stato verificato |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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9.2.1 |
Gli impegni assunti nel PG, nel capitolato d’oneri, nel PAA o nella convenzione provvisoria per contribuire alla lotta contro il bracconaggio e i disboscamenti illegali nel suo territorio di attività sono rispettati. |
|
Ministero delle Foreste |
Direzione generale delle acque e delle foreste (DGAFCP) Direzione regionale |
Metodologia: La verifica di questo punto non è effettuata nel 2010 ed è quindi importante che sia inserita nel manuale della procedura di verifica che la DGAF deve definire |
Organo responsabile: Ispettorato centrale delle acque, delle foreste, della caccia e della pesca (ICAF) |
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Metodologia: |
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Frequenza: |
Frequenza: |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Flusso: |
Flusso: |
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10.1.1 |
L’impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) si assicura che tutti i suoi subappaltatori e fornitori dispongano di un’autorizzazione per l’esercizio delle loro attività |
|
Ministero del Commercio |
Servizio delle formalità (sportello unico) |
Metodologia:
|
Organo responsabile: ICAF |
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Ministero delle Foreste |
Centro di dati forestali (CDF) |
Inserimento dati nell’SGBD |
Metodologia: Verifica dell’inserimento dei dati |
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Inserimento dati nell’SGBD riguardanti il risultato del controllo su questo punto |
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Frequenza: continua, a seconda dell’evoluzione dell’elenco di ogni fornitore |
Frequenza: dopo ogni aggiornamento da parte del CDF |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Inserimento dati nell’SGBD |
Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dall’impresa al CDF |
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Dal CDF al ministero del Commercio (sportello unico) |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
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Dal ministero del Commercio al CDF |
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10.2.1 |
L’impresa (e, nel caso delle piantagioni private, il privato o la comunità) effettua il pagamento della prestazione prevista dal contratto. |
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Ministero delle Foreste |
Direzione degli affari giuridici e del contenzioso del ministero delle Foreste (DAGC) |
Metodologia:
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Organo responsabile: ICAF |
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Metodologia: Controllo della regolarità della tenuta del registro delle infrazioni Controllo dell’inserimento dati nell’SGBD |
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Frequenza: annuale |
Frequenza: annuale |
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Conservazione dei risultati: |
Conservazione dei risultati: |
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Relazione annuale |
Inserimento nell’SGBD dei dati riguardanti i risultati su questo punto |
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Iscrizione nel registro delle infrazioni del ministero delle Foreste |
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Inserimento dati nell’SGBD |
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Flusso: |
Flusso: |
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Dalle cancellerie alla DAGC Dalla DAGC a ICAF/CDF |
Dall’ICAF all’organo di rilascio delle licenze FLEGT |
2.3 Riconoscimento dei meccanismi di certificazione forestale
Attualmente nella RCA non esiste alcuna impresa con certificazione forestale privata.
L’SVL dovrà prendere in considerazione l’interazione tra i sistemi di certificazione privata e l’SVL e promuovere le sinergie, in particolare per evitare una sovrapposizione dei controlli. In questo contesto, il riconoscimento dei certificati privati di legalità e di gestione sostenibile sarà effettuato dal ministero delle Foreste con riserva di un controllo dei risultati dell’audit della certificazione privata da parte dell’ICAF, i cui risultati dovranno essere trasmessi all’ICAF. Il ministero delle Foreste adotterà un testo normativo per chiarire il flusso di informazioni relative alla certificazione.
2.4 Caso di non conformità alle disposizioni giuridiche
Nel quadro dell’SVL, i casi di non conformità saranno trattati in base alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nella RCA.
Prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, nella fase di attuazione dell’accordo sarà definito un manuale procedurale relativo alla gestione delle non conformità e alle sanzioni per il rafforzamento del sistema di controllo.
3. SISTEMA DI RINTRACCIABILITÀ DEL LEGNAME E DI CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
3.1. Requisiti operativi di rintracciabilità
Attualmente non esiste un sistema nazionale di rintracciabilità. Esistono tuttavia sistemi definiti internamente da ogni impresa forestale. I documenti di trasporto per l’esportazione sono previsti dalla legge, tuttavia nel 2010 non esiste un testo normativo in vigore a livello nazionale e nei cantieri. Pertanto, nel periodo di attuazione e prima del rilascio della prima licenza, un testo normativo preciserà le disposizioni relative al sistema nazionale di rintracciabilità e al trasporto del legname e dei suoi derivati.
La gestione della catena di rintracciabilità sarà garantita grazie all’istituzione di un sistema nazionale di rintracciabilità (SNR), i cui dati saranno accentrati in un sistema di gestione di banche dati (SGBD) amministrato dal Centro di dati forestali (che dipende istituzionalmente dall’ICAF), che sarà alimentato dalle imprese forestali e dalla struttura incaricata della riscossione delle entrate doganali (attualmente SIVAC). Per codificare ogni prodotto sarà adottato un sistema nazionale di numerazione.
Diversi soggetti parteciperanno al sistema di rintracciabilità:
— |
le imprese che sono responsabili di tutte le attività, dall’inventario dello sfruttamento all’esportazione del legname grezzo e trasformato, |
— |
il ministero delle Acque e delle Foreste cui competono, tramite i servizi centrali (DGAF, DGSR, ICAF e CDF e SMIV), la verifica e il controllo della verifica delle attività di sfruttamento e di trasformazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, |
— |
la struttura incaricata della riscossione delle entrate doganali (attualmente SIVAC) che ha il compito di verificare le specifiche, di identificare le specie e di determinare i volumi. È questa stessa struttura che rilascia la dichiarazione di importazione commerciale per il legname importato per la trasformazione, |
— |
il ministero del Commercio che ha il compito di firmare la dichiarazione di importazione commerciale (DIC) per il legname importato per la trasformazione e la dichiarazione di esportazione commerciale (DEC), |
— |
il ministero delle Finanze, attraverso i servizi centrali e decentrati delle dogane, che verifica gli sdoganamenti, il rilascio delle quietanze per i diritti e le tasse riscossi e la registrazione in caso di legname in transito, |
— |
gli ispettorati di frontiera del ministero delle Acque e delle Foreste, che controllano i documenti di trasporto. |
3.1.1. Caso del legname e dei suoi derivati provenienti da PSA e da piantagioni
La tabella che segue presenta i principi e i requisiti della catena di rintracciabilità per il legname e i suoi derivati provenienti da PSA e precisa i requisiti specifici per le piantagioni forestali.
La tabella illustra i requisiti della catena di rintracciabilità:
1a colonna: descrive le fasi della catena di approvvigionamento,
2a colonna: descrive le responsabilità e le attività di ogni soggetto coinvolto,
3a colonna: descrive i dati utili e le relative modalità di raccolta,
4a colonna: precisa le strutture di verifica e la metodologia utilizzata da ogni struttura per convalidare o riconciliare i dati.
I principi e i requisiti saranno eventualmente adeguati al momento dell’attuazione dell’accordo, senza che ciò comporti una riduzione della qualità della catena di rintracciabilità.
INVENTARIO
Fase o catena di approvvigionamento |
Responsabilità e attività |
Dati utili e modalità di raccolta |
Verifica |
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Convalida |
Riconciliazione |
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INVENTARIO DI SFRUTTAMENTO |
Responsabile: IMPRESA Attività:
NB: Per le piantagioni:
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Documento dichiarativo: Piano di attività annuale (PAA) Dati:
Flusso: Inserimento dati nell’SGBD (formato elettronico da integrare nel volume 3 delle norme di assestamento) |
Metodologia: L’ICAF coordina i sei enti di seguito specificati:
|
|
SFRUTTAMENTO
Fase o catena di approvvigionamento |
Responsabilità e attività |
Dati utili e modalità di raccolta |
Verifica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convalida |
Riconciliazione |
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ABBATTIMENTO |
Responsabile: IMPRESA Attività:
NB: per le piantagioni superiori a 50 ha:
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Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso:
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Metodologia:
NB: Per la verifica nelle piantagioni: Riconciliazione da parte della DGAF dei volumi abbattuti e dei volumi dichiarati nell’inventario dall’impresa per una stessa parcella. Nessuna rintracciabilità individuale fino al ceppo. |
CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra: i) le informazioni disponibili sugli inventari di sfruttamento; ii) le informazioni disponibili sull’abbattimento (sfruttamento). Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
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ESBOSCO E PREPARAZIONE NEL DEPOSITO NELLA FORESTA |
Responsabile: IMPRESA Attività:
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Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso:
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Metodologia:
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CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui dati di produzione; ii) le informazioni raccolte a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
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PREPARAZIONE DEI TRONCHI PER L’ESPORTAZIONE |
Responsabile: IMPRESA Attività:
Responsabile: Servizio incaricato dall’amministrazione Attività: Applicazione di targhette/codici a barre. |
Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso:
|
Metodologia:
|
CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui movimenti di legname; ii) le informazioni disponibili a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
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PREPARAZIONE DEI TRONCHI PER LA TRASFORMAZIONE (TOPPI) |
Responsabile: IMPRESA Attività:
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Documento dichiarativo: Scheda della scorta nel deposito «segheria/stabilimento» Dati:
Flusso: Relazione di preparazione trasmessa al CDF. |
Metodologia:
|
CDF: ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra: i) le informazioni disponibili sui dati di trasformazione; ii) le informazioni raccolte a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
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TRASFORMAZIONE
Fase o catena di approvvigionamento |
Responsabilità e attività |
Dati utili e modalità di raccolta |
Verifica |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convalida |
Riconciliazione |
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TRASFORMAZIONE TOPPI PER L’ESPORTAZIONE |
Responsabile: IMPRESA Attività: All’ingresso della linea di trasformazione: Acquisizione del numero di toppi Acquisizione dei volumi dei toppi all’ingresso dello stabilimento per numero e specie. All’uscita della linea di trasformazione: Misurazione e cubatura dei colli dei prodotti a spigolo vivo (o altri prodotti trasformati) Numerazione dei colli per contratto Calcolo del rendimento del legname segato. Responsabile: Servizio incaricato dall’amministrazione. Attività: Marcatura dei prodotti trasformati (etichette). |
Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso:
|
Metodologia:
Eventuale individuazione di infrazioni ICAF: Verifica SGBD |
CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra le informazioni disponibili a livello i) dei movimenti di legname; e ii) delle fasi precedenti a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
|
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TRASFORMAZIONE PER IL MERCATO LOCALE |
Responsabile: IMPRESA Attività: All’ingresso della linea di produzione: Acquisizione del numero di toppi Acquisizione dei volumi dei toppi per specie. All’uscita della linea di produzione:
|
Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso: Trasmissione da parte dell’impresa:
|
Metodologia: Direzione delle imprese e delle industrie forestali (DIIF) e direzione regionale delle acque e delle foreste: Verifica delle distinte di vendita. SMC:
ICAF: Verifica SGBD. |
CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra le informazioni disponibili sulle dichiarazioni sulle vendite locali e sulle fasi a monte del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
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ESPORTAZIONE
Fase o catena di approvvigionamento |
Responsabilità e attività |
Dati utili e modalità di raccolta |
Verifica |
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Convalida |
Riconciliazione |
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ESPORTAZIONE DEI TRONCHI, DEL LEGNAME SEGATO E ALTRO |
Responsabile: IMPRESA Attività:
Responsabile: Servizio incaricato dall’amministrazione Attività: Applicazione di targhette/codici a barre. |
Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso:
|
Metodologia:
|
Ispettorato centrale delle acque e delle foreste – CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra le informazioni disponibili a livello dei movimenti di legname e delle esportazioni e le informazioni disponibili nelle fasi anteriori del comparto. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
Organo di rilascio delle licenze FLEGT: Ha il compito di monitorare la riconciliazione tra le informazioni dichiarate: i) nella richiesta di licenza FLEGT; ii) nella licenza provvisoria; iii) a livello delle verifiche fisiche effettuate alla frontiera; iv) a livello delle verifiche fisiche effettuate a Douala. |
IMPORTAZIONE E TRANSITO
Fase o catena di approvvigionamento |
Responsabilità e attività |
Dati utili e modalità di raccolta |
Verifica |
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Convalida |
Riconciliazione |
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IMPORTAZIONE DI LEGNAME PER LA TRASFORMAZIONE |
Responsabile: IMPRESA Attività:
|
Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso:
|
Metodologia:
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ICAF/ CDF: Hanno il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra le informazioni disponibili sui movimenti di legname e le informazioni raccolte dalle dogane. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
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TRANSITO DI LEGNAME SUL TERRITORIO CENTRAFRICANO |
Responsabile: DOGANE: Attività:
|
Documento dichiarativo:
Dati:
Flusso: Trasmissione relazione sui prodotti in transito al CDF. |
Metodologia:
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DOGANE: CDF: Ha il compito di monitorare la riconciliazione a livello dell’SGBD tra le informazioni disponibili sull’ingresso dei prodotti e sulla loro uscita dal territorio centrafricano. Le informazioni da riconciliare in questa fase devono includere come minimo:
|
3.1.2 Sistema di rintracciabilità fisica e metodo di controllo di coerenza dei volumi
Durante la fase di attuazione dell’accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà istituito un unico sistema nazionale di identificazione alfanumerico per tutte le imprese forestali a partire dall’inventario di sfruttamento.
L’SNR consente di riconciliare:
— |
le unità (alberi da legname, tronchi, toppi, colli di prodotti trasformati) nelle varie fasi della catena di controllo, |
— |
i volumi prodotti per gruppo di unità nelle varie fasi della catena (a livello di PSA, UFG, PAV e così via). |
Durante la fase di attuazione dell’accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, per i prodotti trasformati sarà istituito un sistema di riconciliazione dei dati a livello di ingresso e uscita dalle linee di produzione nei siti di trasformazione. Il sistema terrà anche conto dei volumi all’ingresso e all’uscita dello stabilimento (compreso il deposito dei tronchi dello stabilimento). La tabella riportata al punto 3.1.1 presenta i punti riguardo ai quali saranno effettuate riconciliazioni sui volumi.
3.1.3 Metodo di identificazione dei prodotti
L’attuale metodo di identificazione consiste nell’uso di targhette di due colori (blu e rosso).
Nel quadro dell’attuazione dell’accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà definito un sistema di codici a barre.
3.1.4 Controllo e approvazione dei compiti delegati a operatori
L’ispezione di tutto il legname da esportare è delegata a un operatore privato, attualmente l’impresa BIVAC Export. Le attività di questo operatore sono verificate dall’amministrazione. In vista dell’attuazione dell’accordo, dovrà essere previsto un aggiornamento del rapporto contrattuale con un operatore privato di ispezione del legname.
Nel quadro del sistema di verifica della legalità, l’impresa incaricata dell’ispezione del legname trasmette il risultato dei controlli all’ICAF che ne informa l’autorità di rilascio delle licenze. Nella fase di attuazione dell’accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, saranno definite le modalità di trasmissione delle informazioni.
3.1.5 Caso di non conformità in materia di catena di approvvigionamento
I diversi casi di non conformità saranno trattati conformemente alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nella RCA.
I casi di non conformità che comportano un accertamento rettificativo fiscale saranno trattati dall’amministrazione delle finanze sulla base della relazione d’ispezione redatta dall’impresa incaricata dell’ispezione del legname da esportare o di quella redatta dagli ispettori di frontiera e dai servizi decentrati dell’amministrazione forestale.
Nel quadro del rilascio delle licenze FLEGT, durante la fase di attuazione dell’accordo e prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA, sarà istituito un manuale procedurale per la gestione dei casi di non conformità e saranno stabilite sanzioni per potenziare il sistema di controllo.
3.2 Verifica dei requisiti relativi alla catena di approvvigionamento
a) Ispezioni
I vari livelli di responsabilità, la frequenza e i metodi utilizzati per il controllo della catena di approvvigionamento sono definiti nel sistema nazionale di rintracciabilità presentato nella tabella riportata al punto 3.1.1.
Gli scambi di dati tra gli operatori e il sistema di gestione di banche dati (ospitato e gestito dal Centro di dati forestali) saranno effettuati con un frequenza da definire.
I requisiti relativi alla catena di approvvigionamento sono verificati per ogni richiesta di licenza FLEGT tenendo conto delle relazioni e dei verbali dei servizi coinvolti.
b) Gestione e analisi dei dati di verifica
I dati nella catena di approvvigionamento sono gestiti e analizzati mediante un sistema di gestione di banche dati (SGBD) centralizzato presso il Centro di dati forestali (CDF). La gestione implica:
— |
lo sviluppo di un software di gestione delle informazioni consono ai requisiti di rintracciabilità, |
— |
la connessione internet che consenta l’accesso in rete a tutte le parti interessate, in condizioni di sicurezza garantita. |
La gestione dei dati sarà definita durante la fase di attuazione dell’accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA.
4. RILASCIO DELLE LICENZE FLEGT
L’autorità di rilascio delle licenze FLEGT è un organismo designato dal ministero delle Acque e delle Foreste sotto la responsabilità del gabinetto. Si tratta quindi di una struttura che funziona in maniera autonoma, ma che rende conto del proprio operato al ministero delle Acque e delle Foreste.
Il rilascio di una licenza FLEGT a un operatore che intende esportare i propri prodotti è subordinato a una richiesta scritta in formato cartaceo indirizzata all’autorità di rilascio delle licenze. La richiesta deve contenere tutte le informazioni e le indicazioni di cui all’appendice I dell’allegato IV dell’accordo volontario di partenariato. Il rilascio viene effettuato utilizzando un modello di tipo univoco che sarà elaborato e distribuito dall’amministrazione competente in materia di foreste durante la fase di attuazione dell’accordo, prima del rilascio della prima licenza FLEGT da parte della RCA.
Dopo aver ricevuto una richiesta, l’autorità di rilascio si rivolge all’Ispettorato centrale delle acque e delle foreste e al Centro di dati forestali per verificare gli aspetti connessi alla legalità dell’impresa e dei prodotti destinati all’esportazione, grazie al sistema di gestione di banche dati. Tale sistema è alimentato da tutti i dipartimenti interessati, incaricati della verifica e del controllo della verifica degli aspetti connessi alla legalità delle imprese e delle loro attività. I dipartimenti saranno sostenuti nello svolgimento dei loro compiti dalle organizzazioni della società civile alle quali spetta l’osservazione indipendente del sistema, mentre il corretto funzionamento del sistema viene valutato a intervalli regolari da un controllore esterno le cui funzioni sono descritte nella sezione 5 del presente documento.
L’Ispettorato centrale, tenendo conto delle informazioni fornite dal CDF, risponde favorevolmente all’autorità di rilascio se l’impresa e i prodotti dichiarati sono conformi ai requisiti dell’SVL.
Ci sono due possibilità per il rilascio della licenza: a Bangui o a Douala. Alcuni carichi, in particolare quelli di tronchi, sono infatti noti soltanto al punto di imbarco, vale a dire a Douala. In questo caso, l’operatore non può sapere quale sia il carico in partenza dalla RCA. I prodotti escono dalla RCA su diversi autocarri che costituiscono un unico carico a Douala. Il partner centrafricano ha istituito un meccanismo specifico in questi casi. L’operatore indica al momento della richiesta se la licenza deve essere rilasciata a Bangui o a Douala.
Rilascio della licenza a Douala
In questo caso, l’autorità di rilascio fornisce all’impresa un documento che formalizza il parere favorevole preventivo. Il documento viene rilasciato per ogni autocarro che trasporta tutto o parte del carico, consentendo di controllare alle frontiere ogni autocarro interessato, dall’autorità di rilascio delle licenze della Repubblica centrafricana (Bangui o altri luoghi da definire, per esempio Berberati). Una copia del parere favorevole viene trasmessa al servizio di rilascio delle licenze, con ha sede a Douala, in quanto ufficio decentrato dell’autorità di rilascio.
L’autorità di rilascio delle licenze conserva, previo parere, tutti i documenti che hanno giustificato la decisione di rilasciare o meno la licenza FLEGT. Questi documenti sono archiviati per almeno 5 anni.
L’operatore munito del documento che formalizza il parere favorevole espresso dall’organo di rilascio può inviare i prodotti interessati al porto di Douala per l’esportazione, dove il servizio di rilascio delle licenze FLEGT li ispeziona nuovamente per garantire la coerenza tra i pareri favorevoli ricevuti dall’autorità di rilascio delle licenze e i prodotti arrivati a Douala. Il servizio trasmette il risultato della verifica per via elettronica all’autorità di rilascio che invia a sua volta al servizio il proprio parere definitivo secondo le stesse modalità. Alla ricezione del parere, il servizio di rilascio emette una licenza firmata, dopo aver riconciliato il volume prima dell’imbarco. Lo schema di seguito riportato descrive la procedura di richiesta e di rilascio delle licenze FLEGT.
Rilascio della licenza a Bangui
Nel caso in cui i prodotti escano da un porto di imbarco diverso da Douala, vengono effettuate le verifiche della legalità (cfr. fasi da 1 a 7 dello schema di seguito) e la licenza viene rilasciata a Bangui (fase 8 dello schema). Alle varie uscite del paese vengono istituiti servizi di controllo sotto la direzione dell’Ispettorato centrale delle acque e delle foreste preposti a verificare la conformità del carico alla licenza FLEGT e a comunicarne l’esito all’autorità di rilascio.
In caso di rifiuto per non conformità ai requisiti dell’SVL, viene trasmesso un parere sfavorevole all’impresa entro un termine ragionevole.
Saranno pubblicate regolarmente le informazioni sul numero di licenze rilasciate in funzione della natura e delle destinazioni dei prodotti; le informazioni sono di carattere pubblico, conformemente alle disposizioni dell’allegato X. L’allegato IV descrive in modo più dettagliato le procedure di rilascio e le specifiche tecniche delle licenze FLEGT.
Figura 1
Schema descrittivo della procedura di rilascio delle licenze FLEGT e dei flussi di dati tra i servizi di controllo e di verifica
Descrizione dello schema della procedura di rilascio di licenze FLEGT a Douala
N. freccia |
Descrizione |
Luogo |
a, b e e |
Scambi di informazioni e di dati tra l’ICAF (CDF/SGBD) e i servizi coinvolti e le imprese forestali nell’ambito della verifica della legalità e della rintracciabilità |
Bangui e province |
c e d |
Scambi di informazioni tra l’ICAF e il CDF: l’ICAF trasmette i dati di cui dispone; il CDF alimenta e gestisce l’SGBD e trasmette il contenuto all’ICAF per ogni richiesta di licenza FLEGT |
Bangui |
1 |
Servendosi della specifica, l’impresa presenta una richiesta di dichiarazione di esportazione commerciale (DEC) alla struttura incaricata della riscossione fiscale (SIVAC) |
Bangui |
2 |
Rilascio della DEC all’impresa forestale, DEC convalidata dal ministero del Commercio |
Bangui |
3 |
Dichiarazione doganale dell’impresa |
Bangui |
4 |
Emissione di quietanze di sdoganamento (diritti di uscita + imposta minima forfetaria + diritti per la dotazione di strumenti informatici per la gestione degli aspetti finanziari) da parte della dogana |
Bangui |
5 |
Richiesta di licenza FLEGT dell’impresa forestale tramite modulo |
Bangui |
6 |
L’organo di rilascio delle licenze FLEGT si rivolge all’ICAF per la verifica della conformità del carico |
Bangui |
7 |
Parere dell’ICAF all’organo di rilascio della licenza FLEGT |
Bangui |
8 |
Notifica del parere favorevole all’impresa |
Bangui o altro luogo (Berberati, alla frontiera) |
9 |
Trasmissione del parere favorevole all’ufficio di Douala del servizio di rilascio delle licenze |
Da Bangui a Douala |
10 |
Trasmissione del risultato della verifica fisica e documentaria da parte del servizio di rilascio di Douala all’organo di rilascio |
Da Douala a Bangui |
11 |
Ordine di rilascio della licenza FLEGT dato al servizio di rilascio a Douala |
Da Bangui a Douala |
12 |
Emissione della licenza FLEGT da parte del servizio di rilascio delle licenze (ufficio di Douala) |
Douala |
13 |
Trasmissione delle copie della licenza da parte del servizio di rilascio all’organo di rilascio della licenza |
Da Douala a Bangui |
14 |
Trasmissione di una copia della licenza da parte dell’organo di rilascio all’ICAF per l’archiviazione |
Bangui |
5. AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ
L’audit indipendente del sistema (AIS) è inteso a garantire a tutte le parti interessate l’attendibilità e la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate nella RCA.
L’AIS hai i seguenti compiti:
1) |
valutare regolarmente il corretto funzionamento di tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità (SVL), in particolare:
|
2) |
valutare l’adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati su cui si basa l’SVL; |
3) |
identificare le lacune e le carenze del sistema (spetta al comitato congiunto proporre azioni correttive); |
4) |
verificare eventualmente l’attuazione di azioni decise dal comitato congiunto intese a correggere le lacune e le carenze individuate, e valutarne l’efficacia; |
5) |
verificare l’utilizzo delle licenze FLEGT al momento dell’immissione in libera pratica nell’Unione europea dei prodotti legnosi provenienti dalla Repubblica centrafricana; |
6) |
redigere e presentare una relazione al comitato congiunto al termine di ogni audit. |
L’allegato VI del presente accordo descrive i termini di riferimento dell’AIS.
ALLEGATO VI
TERMINI DI RIFERIMENTO DEL CONTROLLORE INDIPENDENTE DEL SISTEMA (CIS)
I. CONTESTO E GIUSTIFICAZIONE
L’audit indipendente del sistema (AIS) ha lo scopo di garantire a tutte le parti interessate l’attendibilità e la credibilità delle licenze FLEGT rilasciate nella RCA.
II. MISSIONI
L’AIS hai i seguenti compiti:
1) |
valutare regolarmente il corretto funzionamento di tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità (SVL), in particolare:
|
2) |
valutare l’adeguatezza dei sistemi di gestione dei dati su cui si basa l’SVL; |
3) |
identificare le lacune e le carenze del sistema (spetta al comitato congiunto proporre azioni correttive); |
4) |
verificare eventualmente l’attuazione di azioni decise dal comitato congiunto intese a correggere le lacune e le carenze individuate, e valutarne l’efficacia; |
5) |
verificare l’utilizzo delle licenze FLEGT al momento dell’immissione in libera pratica nell’Unione europea dei prodotti legnosi provenienti dalla Repubblica centrafricana; |
6) |
redigere e presentare una relazione al comitato congiunto al termine di ogni audit. |
III. QUALIFICHE RICHIESTE
L’AIS è una funzione svolta in indipendenza rispetto all’amministrazione centrafricana, al settore privato centrafricano, alle ONG locali e all’Unione europea.
L’AIS può essere un ufficio tecnico, un consorzio di uffici tecnici, un’impresa, uno studio o un’organizzazione riconosciuta a livello internazionale per le sue esperienze e la sua credibilità nelle missioni di audit.
La struttura deve disporre di un gruppo multidisciplinare composto da esperti specializzati in audit e dotati di una buona conoscenza del funzionamento delle imprese forestali, delle procedure di esportazione del legname dai paesi della sottoregione dell’Africa centrale. La struttura deve inoltre dotata di un efficace sistema di controllo interno.
Non sono ammissibili alle attività di audit i prestatori di servizi commerciali che hanno concluso un contratto con il governo centrafricano per la fornitura di altri servizi di gestione e di controllo delle risorse forestali o di attività che potrebbero porre il prestatore in una situazione di conflitto di interessi.
I criteri di assunzione per l’AIS sono i seguenti:
— |
una competenza comprovata nel settore forestale nella sottoregione dell’Africa centrale, |
— |
una buona conoscenza della normativa in materia forestale, fiscale, ambientale, sociale, commerciale dei paesi della sottoregione dell’Africa centrale. L’eventuale conoscenza della normativa forestale della RCA è un titolo preferenziale, |
— |
almeno dieci (10) anni di esperienza nella valutazione della gestione forestale e nella verifica della catena di controllo nei paesi della sottoregione dell’Africa centrale, |
— |
capacità di redigere relazioni di audit conformi alle norme internazionali, |
— |
indipendenza e credibilità internazionale. |
IV. METODOLOGIA
L’AIS deve riguardare tutti i processi di rilascio delle licenze FLEGT, secondo un manuale procedurale che deve essere elaborato e proposto al comitato congiunto per l’approvazione entro i tre mesi successivi all’assunzione dell’incarico.
La metodologia dell’AIS deve comprendere tutti i punti presentati nella sezione II, relativa alle missioni.
L’AIS opera secondo una procedura documentata basata sull’esistenza di prove. A tale scopo, tutti i documenti per il rilascio di una licenza FLEGT devono essere verificati partendo da varie fonti incrociate, quando ciò sia possibile sulla base di campioni e di attività di verifica sul campo per completare e confrontare le informazioni derivanti dalle verifiche documentarie. L’AIS può intraprendere indagini sulla base di reclami o di osservazioni ricevuti dal comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo.
All’inizio dell’attuazione dell’accordo, la frequenza degli interventi dell’AIS è tre volte l’anno per il primo anno, due volte l’anno per il secondo e il terzo anno, quindi una volta l’anno a partire dal quarto anno. Su richiesta del comitato congiunto, l’AIS potrà effettuare audit supplementari.
Prima dell’inizio del mandato, l’AIS fornirà un calendario dettagliato, comprendente le date delle missioni e di inoltro delle relative relazioni, che sarà approvato dal comitato congiunto.
V. FONTI DI INFORMAZIONI
L’AIS deve poter accedere liberamente a tutte le informazioni e le fonti di informazioni ritenute pertinenti e le parti ne facilitano l’accesso.
Le principali fonti di informazioni dell’AIS, tra i soggetti coinvolti nel processo di rilascio di licenze FLEGT, sono le seguenti:
— |
l’autorità di rilascio delle licenze (ministero delle Acque e delle Foreste), |
— |
l’Ispettorato centrale delle acque e delle foreste che ha effettuato le ultime verifiche prima del rilascio della licenza FLEGT, |
— |
il Centro di dati forestali nel quale sono archiviati le licenze FLEGT e i dati di esportazione di ogni impresa forestale, |
— |
l’ente di riscossione dei proventi derivanti dall’esportazione (SIVAC attualmente), |
— |
le strutture dell’amministrazione coinvolte nella verifica del rispetto degli indicatori di legalità:
|
— |
le imprese forestali, gli aggiudicatari dei permessi artigianali e delle foreste comunitarie oggetto di sfruttamento, gli appaltatori o i proprietari delle piantagioni forestali, |
— |
tutti i servizi coinvolti nei vari controlli: la direzione generale della acque e delle foreste, la direzione delle imprese e delle industrie forestali, la direzione degli inventari e dell’assestamento forestale, la direzione regionale delle acque e delle foreste, la squadra mobile mista di intervento e di verifica, i servizi delle dogane centrafricane, i servizi delle imposte, la direzione dell’ambiente e delle condizioni di vita e della pianificazione ambientale presso il ministero dell’Ambiente, l’ispettorato del lavoro, i servizi fitosanitari, l’ufficio di noleggio stradale centrafricano (UNSC), i servizi del ministero del Commercio, i servizi del ministero della Giustizia, |
— |
le autorità competenti dell’Unione europea, |
— |
l’impresa di sfruttamento dei depositi di legname del Camerun (Douala), |
— |
le organizzazioni della società civile (ONG), |
— |
le popolazioni che abitano nelle vicinanze delle aree oggetto dei PSA e di altri permessi forestali, |
— |
il personale dei progetti di sviluppo o di sostegno legati allo sviluppo forestale, |
— |
tutte le altre fonti ritenute pertinenti. |
Le parti in causa nel sistema di rilascio delle licenze FLEGT possono inoltrare reclami al comitato congiunto e il comitato congiunto può metterli a disposizione dell’AIS. I reclami possono essere quindi anche una fonte di informazioni per l’AIS.
L’accesso alle informazioni viene garantito in un primo tempo mettendo a disposizione dell’AIS relazioni di controllo, verbali redatti a seguito di controlli e relazioni di verifica del rispetto degli indicatori di legalità.
L’AIS si sposta sul territorio, a sua discrezione, per ottenere le informazioni ritenute pertinenti.
L’AIS deve anche consultare le principali banche dati come quelle del CDF e delle dogane centrafricane.
VI. RELAZIONI
Le relazioni dell’AIS contengono tutte le informazioni pertinenti che hanno attirato l’attenzione dei controllori.
L’AIS fornisce tutta una serie di relazioni di audit nel quadro delle procedure documentate e approvate dal comitato congiunto.
Dopo ogni audit, l’AIS redige entro un termine di tre settimane una relazione provvisoria in francese in otto copie, quattro da inviare al ministero delle Foreste e quattro al partner europeo, più la copia elettronica inviata a entrambe le parti.
La relazione accerta che tutte le componenti del sistema rispettano l’insieme dei requisiti del sistema di verifica della legalità e analizza i singoli elementi del sistema.
Le osservazioni di entrambe le parti, compresi i reclami su come il controllore svolge i propri compiti, sulla relazione provvisoria sono analizzate in seno al comitato congiunto che le trasmette all’AIS per la stesura della relazione finale. La relazione finale conterrà una risposta dell’AIS alle osservazioni formulate dal comitato congiunto.
L’AIS realizzerà sistematicamente una relazione sintetica da rendere pubblica. La relazione riassumerà la relazione finale e illustrerà i principali risultati, le lacune e le carenze individuate e le preoccupazioni delle parti interessate.
A seconda dei casi, su richiesta del comitato congiunto, l’AIS redigerà anche una relazione specifica complementare qualora individui infrazioni o carenze gravi dell’SVL.
VII. MODALITÀ DI ASSUNZIONE E ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
L’AIS viene selezionato tramite procedura di gara aperta a candidati nazionali e/o internazionali e indetta con bando del ministero delle Foreste; il contratto è per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta previa approvazione formale del comitato congiunto.
Il bando di gara per l’AIS dovrà essere divulgato in pubblicazioni nazionali e internazionali e sui siti internet.
Il contratto di prestazione di servizio concluso tra l’AIS e il ministero delle Foreste prevede quanto segue:
per il governo:
— |
la non ingerenza nello svolgimento delle attività dell’AIS, |
— |
l’accesso alle informazioni pubbliche e private in relazione al sistema di verifica della legalità nel rispetto della normativa nazionale, |
— |
l’accesso al demanio forestale e alle strutture di trasporto, di stoccaggio, di trasformazione e di esportazione del legname, necessario per il sistema di verifica della legalità, |
— |
il pagamento delle fatture corrispondenti alle prestazioni dell’AIS sarà effettuato indipendentemente dalle conclusioni dell’audit. |
Il governo centrafricano facilita amministrativamente gli spostamenti dell’AIS sul territorio centrafricano e ne garantisce la sicurezza durante gli spostamenti;
per il prestatore:
— |
una prestazione di qualità conformemente ai termini di riferimento, |
— |
garanzia relative alla protezione e all’utilizzo di informazioni riservate a carattere commerciale. |
Il contratto preciserà inoltre le attività che dovranno essere svolte dall’AIS, le modalità di pagamento e le rispettive responsabilità dei firmatari del contratto.
ALLEGATO VII
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ NELLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA
L’accordo volontario di partenariato (AVP-FLEGT) tra l’Unione europea e la Repubblica centrafricana stabilisce l’elaborazione e l’attuazione di un sistema di valutazione della legalità (SVL) per assicurare che tutto il legname e suoi derivati specificati nell’accordo ed esportati dalla RCA nell’UE siano prodotti in maniera assolutamente legale. Il sistema di verifica della legalità dovrà comprendere i seguenti elementi: una definizione del legname di origine legale che descriva le leggi e i testi da rispettare ai fini del rilascio di una licenza; il controllo della catena di approvvigionamento ai fini della rintracciabilità del legname dalla foresta al punto di esportazione; la verifica della conformità con tutti gli elementi della definizione di legalità e del controllo della catena di approvvigionamento; le procedure di rilascio delle autorizzazioni e il rilascio delle licenze FLEGT; l’audit indipendente a garanzia che il sistema funzioni come previsto.
I risultati attesi da parte europea in relazione a tale sistema sono descritti in una serie di documenti informativi predisposti da un gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea (1).
CRITERI DI VALUTAZIONE
Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il sistema di verifica della legalità sarà oggetto di una valutazione tecnica indipendente, i cui termini di riferimento saranno approvati congiuntamente dalle parti interessate e dal comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. Tali criteri di valutazione descrivono i risultati che il sistema dovrà produrre e fungono da base per i termini di riferimento della valutazione. La valutazione mira a:
i) |
rivedere la descrizione del sistema prestando particolare attenzione alle revisioni effettuate dopo la conclusione dell’accordo; e |
ii) |
esaminare il funzionamento del sistema nella pratica. |
PARTE PRIMA: DEFINIZIONE DI LEGALITÀ
Il legname di origine legale dovrà essere definito sulla base delle leggi vigenti nella RCA. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo.
Detta definizione dovrà inoltre comprendere, quanto meno, le leggi in materia di:
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diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone legalmente dichiarate a tal fine; |
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attività forestali: rispetto degli obblighi di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro; |
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diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta; |
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altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname; |
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commercio e dogana: osservanza degli obblighi di legge per le procedure commerciali e doganali.
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PARTE SECONDA: CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO
I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della rintracciabilità dei prodotti legnosi lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto legnoso dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).
2.1. Diritti di sfruttamento: occorre accertare che le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti siano chiaramente individuati.
a) |
Il sistema di controllo assicura che nella catena di approvvigionamento rientri unicamente il legname proveniente da un’area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili? |
b) |
Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l’area forestale interessata? |
c) |
Le procedure di attribuzione dei diritti di sfruttamento e le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari sono rese pubbliche? |
2.2. Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento: occorre accertare che esistano meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.
L’approccio per individuare il materiale può variare ed è probabile che spazi dall’impiego di etichette per i singoli articoli all’utilizzo di documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto deve riflettere il tipo e il valore del materiale e prevenire il rischio di contaminazione con materiale illecito o non verificato.
a) |
Il sistema di controllo individua e descrive tutte le catene di approvvigionamento alternative? |
b) |
Il sistema di controllo individua e descrive tutte le fasi della catena di approvvigionamento? |
c) |
Lungo le successive fasi della catena di approvvigionamento, sono definiti e documentati i metodi per individuare l’origine del prodotto e prevenire il mescolamento con materiale proveniente da fonti ignote?
|
d) |
Quali enti sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Gli enti preposti dispongono di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo? |
2.3. Quantità: occorre accertare che esistano meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o prodotti legnosi in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, comprese stime di preraccolta attendibili e sufficientemente accurate del volume di legname eretto in ciascun sito di raccolta.
Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita lungo le successive fasi della catena di approvvigionamento?
— |
legname eretto |
— |
tronchi nella foresta |
— |
trasporto e stoccaggio |
— |
arrivo in stabilimento |
— |
entrata nelle linee di produzione/unità di trasformazione |
— |
uscita dalle linee di produzione/unità di trasformazione |
— |
uscita dallo stabilimento |
— |
arrivo al punto di esportazione
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2.4. Mescolamento di legname legale verificato e legname approvato in altro modo: se è consentito mescolare tronchi o legname provenienti da fonti legali verificate e tronchi o legname provenienti da altre fonti, occorre svolgere controlli sufficienti per escludere il materiale proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di sfruttamento.
a) |
Il sistema di controllo consente il mescolamento di legname verificato e altro legname approvato (per esempio, legname importato da un altro paese o legname proveniente da un’area forestale del paese in cui sono stati concessi i diritti di raccolta legali, ma l’area non è coperta dal sistema di verifica della legalità descritto nel presente accordo)? |
b) |
Quali misure di controllo si applicano in questi casi? Per esempio, i controlli assicurano che i volumi dichiarati in uscita e verificati non superino quelli in entrata verificati in ogni fase? |
c) |
Il sistema di controllo consente una rigorosa divisione dei legnami verificati rispetto ad altro legname di origine illegale o raccolto senza i legittimi diritti di sfruttamento? |
2.5. Prodotti legnosi importati: occorre accertare che vengono effettuati controlli adeguati per garantire che il legname e i suoi derivati siano stati importati legalmente.
a) |
Come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati? (Il sistema garantisce che il legname sia stato importato legalmente?) |
b) |
Come viene garantita la rintracciabilità del legname e dei suoi derivati di importazione? Il legname e i suoi derivati di importazione sono identificati lungo tutta la catena di approvvigionamento? |
c) |
Quali elementi consentono di dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo? |
d) |
Se si utilizza legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine e quello dal quale provengono le componenti di prodotti compositi? |
PARTE TERZA: VERIFICA
La verifica, che consiste nell’esecuzione di controlli per assicurare la legalità del legname, deve essere abbastanza rigorosa ed efficace da consentire di individuare qualunque inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e di intraprendere interventi tempestivi per porvi rimedio.
3.1. Organizzazione
Occorre che la verifica sia effettuata da un ente pubblico, un’organizzazione terza o un organo composto da entrambi che disponga di risorse adeguate, sistemi di gestione e personale preparato e competente, oltre che di meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interesse.
a) |
Il governo ha nominato uno o più enti cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio? |
b) |
L’ente incaricato della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere correttamente la verifica della definizione di legalità e dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname? |
c) |
L’ente incaricato della verifica dispone di un sistema di gestione ben documentato:
|
3.2. Verifica a fronte della definizione di legalità
Occorre accertare l’esistenza di una definizione chiara di ciò che va verificato. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e copra ogni aspetto contemplato nella definizione.
a) |
La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità con tutti gli indicatori specificati? |
b) |
La verifica richiede
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c) |
I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati? |
d) |
I risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni? |
3.3. Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento
Occorre accertare l’esistenza di un campo d’applicazione esplicito che stabilisca gli aspetti da verificare e copra l’intera catena di approvvigionamento, dalla raccolta all’esportazione. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri un processo sistematico, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e che copra tutti gli aspetti dell’ambito di applicazione, con verifiche incrociate di dati, regolari e immediate, in ciascuna fase della catena.
a) |
I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati? |
b) |
La metodologia di verifica copre interamente le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Questo aspetto è chiaramente indicato nella metodologia di verifica? |
c) |
Esiste una chiara distinzione nel sistema di verifica della legalità tra i prodotti derivanti da fonti (titoli forestali) incluse nella definizione di legalità e quelli derivanti da fonti non incluse? |
d) |
Come viene dimostrata la reale esecuzione della verifica dei controlli lungo la catena di approvvigionamento? |
e) |
Verifica dei dati:
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3.4. Non conformità
Occorre accertare l’esistenza di un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare misure correttive appropriate laddove vengono riscontrate infrazioni.
a) |
Il sistema di verifica risponde a questa esigenza? |
b) |
Esiste una documentazione che precisi le modalità di gestione dei casi di non conformità? |
c) |
Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica? |
d) |
Le infrazioni e le misure correttive intraprese sono adeguatamente registrate? L’efficacia delle misure correttive è oggetto di valutazione? Viene garantita l’attuazione delle misure correttive? |
e) |
Quali informazioni sulle infrazioni riscontrate sono di dominio pubblico? |
PARTE QUARTA: AUTORIZZAZIONE
Ogni spedizione è accompagnata da una licenza FLEGT. La Repubblica centrafricana è responsabile del rilascio delle licenze.
4.1. Organizzazione
a) |
Quale ente è stato preposto al rilascio delle licenze FLEGT? |
b) |
Il ruolo dell’autorità di rilascio delle licenze e del suo personale è chiaramente definito e reso pubblico? |
c) |
I requisiti di competenza sono definiti? Sono previsti controlli interni applicabili al personale dell’autorità incaricata del rilascio delle licenze? |
d) |
L’autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per svolgere il proprio compito? |
4.2. Rilascio delle licenze
a) |
L’ente responsabile delle licenze si attiene a procedure documentate per il rilascio? Tali procedure sono rese pubbliche, compresi tutti gli eventuali diritti da corrispondere? |
b) |
Vi sono prove documentate che le procedure vengono correttamente applicate? |
c) |
Le licenze rilasciate e negate sono opportunamente registrate? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali sono rilasciate le licenze? |
4.3. Licenze emesse
a) |
Il rilascio della licenza riguarda un singolo carico? |
b) |
La legalità di un carico per esportazione è dimostrata con sistemi di verifica e rintracciabilità da parte del governo? |
c) |
I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e comunicati all’esportatore e alle altre parti interessate? |
d) |
Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono di dominio pubblico? |
PARTE QUINTA: AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA
L’audit indipendente del sistema è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale della RCA. L’audit è inteso a preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT verificando che tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità della RCA funzionino come previsto.
5.1. Disposizioni istituzionali
5.1.1. Designazione dell’autorità
La RCA ha ufficialmente autorizzato la funzione del controllore indipendente del sistema, consentendogli pertanto di operare in maniera efficace e trasparente.
5.1.2. Indipendenza rispetto agli altri elementi del sistema di verifica della legalità
Occorre accertare che vi sia una chiara distinzione tra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli che intervengono nell’audit indipendente.
a) |
Il governo ha debitamente documentato i requisiti di indipendenza del controllore indipendente? |
b) |
È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale centrafricano non possano svolgere la funzione di controllore indipendente? |
5.1.3. Designazione del controllore indipendente
Occorre accertare che il controllore indipendente sia stato designato attraverso un meccanismo trasparente e che le sue attività siano definite da regole chiare e accessibili al pubblico.
a) |
Il governo ha reso pubblici i termini di riferimento per il controllore indipendente? |
b) |
Il governo ha documentato e reso pubbliche le procedure di designazione del controllore indipendente? |
5.1.4. Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami
Occorre accertare che esista un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall’audit indipendente. Tale meccanismo deve consentire di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.
a) |
Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutte le parti interessate? |
b) |
Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato? |
5.2. Controllore indipendente
5.2.1. Requisiti organizzativi e tecnici
Occorre accertare che il controllore eserciti una funzione realmente indipendente dalle altre componenti del sistema di garanzia della legalità e operi avvalendosi di una struttura di gestione documentata, compiendo azioni e attenendosi a procedure rispondenti alle migliori prassi accettate a livello internazionale.
Il controllore indipendente opera avvalendosi di un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle guide ISO 62 e 65 o standard analoghi?
5.2.2. Metodologia di audit
Occorre che la metodologia per lo svolgimento di un audit indipendente si basi su elementi probanti e che l’audit venga effettuato a intervalli precisi e frequenti.
a) |
La metodologia dell’audit indipendente precisa che, per il funzionamento del sistema di verifica della legalità, tutti i risultati si basano su prove oggettive? |
b) |
La metodologia specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del sistema? |
5.2.3. Ambito d’applicazione dell’audit
Occorre che il controllore indipendente operi in base a termini di riferimento che specifichino chiaramente gli elementi da verificare e coprano tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.
La metodologia per l’audit indipendente copre tutti gli elementi del sistema di verifica della legalità e specifica i principali test di efficacia?
5.2.4. Requisiti sulle relazioni
Occorre che il controllore indipendente invii al comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo relazioni periodiche sull’integrità dell’SVL, che valutino anche le lacune e le misure correttive intraprese per porvi rimedio.
I termini di riferimento per il controllore indipendente precisano i requisiti delle relazioni e la loro frequenza?
(1) http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/forestry_intro_en.cfm
ALLEGATO VIII
CALENDARIO INDICATIVO PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
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2011 |
2012 |
2013 |
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2014-2017 |
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1o T |
2o T |
3o T |
4o T |
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ATTIVITÀ |
SOTTOATTIVITÀ |
FASE PREPARATORIA |
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FASE OPERATIVA |
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ALLEGATO IX
MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELL’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
I. TESTI GIURIDICI E NORMATIVI
I.1. Testi relativi alla definizione di legname legale
Alla luce della definizione di legname prodotto legalmente di cui all’allegato II, alcuni riferimenti giuridici e normativi devono essere completati/riesaminati prima della data in cui il regime di licenze FLEGT entra completamente in vigore. Tra questi risultano:
a) |
MAFCP:
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b) |
Ministero dell’Ambiente e dell’Ecologia:
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c) |
Ministero dell’Agricoltura:
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d) |
Ministero dei Trasporti:
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e) |
Ministero del Commercio e dell’Industria:
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f) |
Ministero delle Finanze e del Bilancio:
|
g) |
Ministero dell’Interno:
|
I.2. Testi sull’SVL
Testi che introducono l’istituzione del sistema nazionale di rintracciabilità:
— |
testo organico del ministero delle Foreste adattato in funzione delle disposizioni adottate nel quadro del FLEGT (chiarire il ruolo di ICAF, CDF, SMIV e DR/IP, per la verifica e il controllo della verifica della legalità, nonché dell’STP e del comitato congiunto), |
— |
provvedimento di designazione dell’organo di rilascio delle licenze FLEGT, |
— |
testi che disciplinano il mercato locale del legname, |
— |
testo che specifica le procedure di verifica previste nell’SVL in casi di imprese con un sistema di certificazione privato. |
I.3. Testi su monitoraggio dell’accordo
— |
testo organico del ministero delle Foreste adattato in funzione delle disposizioni adottate nel quadro del FLEGT, |
— |
testo sul comitato congiunto, |
— |
provvedimento di designazione del segretariato tecnico permanente: istituzione centrafricana che riunirà rappresentanti delle amministrazioni, del settore privato, della società civile, |
— |
testo sulla partecipazione il ruolo delle parti interessate nell’attuazione dell’accordo, |
— |
testo che prevede l’osservazione indipendente della società civile nell’ambito dell’SVL. |
II. POTENZIAMENTO DELLE VARIE ISTITUZIONI SOTTO IL PROFILO DELLE CAPACITÀ UMANE
a) ICAF, autorità di rilascio delle licenze e altre strutture
L’accordo FLEGT è un processo nuovo che comporta un’attuazione molto impegnativa. Sarà quindi necessario rafforzare le capacità dell’amministrazione.
Il partner centrafricano ha deciso di far verificare tutto il sistema di valutazione della legalità (SVL) dall’Ispettorato centrale delle acque e delle foreste (ICAF). La banca dati connessa all’esportazione dovrà essere centralizzata in un sistema di gestione di banche dati (SGBD) presso il Centro di dati forestali (CDF). Inoltre, molto prima della firma dell’accordo volontario di partenariato (AVP), il governo ha deciso di istituire una squadra mista di intervento e di verifica (SMIV).
Tuttavia, dal testo organico del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP), che ha definito le attribuzioni dei propri servizi centrali e decentrati, emergono talvolta sovrapposizioni nell’attuale sistema di controllo tra i servizi centrali e decentrati dell’MAFCP e una disfunzione dei vari servizi decentrati.
Tenuto conto del sistema di verifica della legalità descritto nel presente accordo, il testo organico dell’MAFCP dovrà precisare, completare e modificare il ruolo dei vari soggetti e ridefinire le interazioni tra i servizi decentrati e il flusso di informazioni tra questi e l’SGBD, che sarà centralizzato dal ministero delle Foreste.
A tale scopo, occorrerà rafforzare le capacità dell’ICAF, preposto alla centralizzazione dei dati, mediante una formazione specifica sulla gestione delle informazioni, da estendere anche ad altri servizi centrali e decentrati coinvolti nella gestione forestale, in particolare il CDF, l’organo di rilascio delle licenze FLEGT e le direzioni regionali e gli ispettorati prefettizi e di frontiera.
I suddetti servizi dovranno ricevere una formazione sul software di immissione dei dati e le procedure di scambio e di trasmissione delle informazioni a livello centrale.
b) ONG e società civile
Le ONG e la società civile sono parti interessate al processo. L’osservazione indipendente della società civile è il meccanismo tramite il quale possono contribuire con efficacia all’attuazione dell’accordo. Scopo dell’osservazione indipendente della società civile è migliorare i sistemi di applicazione della legge forestale da parte dello Stato per garantire una buona governance. La società civile è chiamata a documentare e mettere le informazioni raccolte a disposizione dell’autorità di rilascio delle licenze FLEGT e del comitato congiunto per l’attuazione.
Perché le ONG possano partecipare correttamente all’attuazione dell’accordo, occorre potenziarne la capacità; le ONG dovranno ricevere una formazione sull’osservazione indipendente da parte della società civile, soprattutto su come raccogliere informazioni e stilare relazioni.
c) Formazione presso società private (ad esempio per comprendere e utilizzare in maniera più adeguata l’SVL)
d) Commissione di conciliazione e di competenza in materia doganale (CCED)
e) Formazione delle parti interessate all’SNR
Per garantire il corretto coinvolgimento di tutte le parti interessate nell’utilizzo del sistema nazionale di rintracciabilità, sarà fornita una formazione di base continua.
III. RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ MATERIALI
La frammentazione delle varie strutture che intervengono nel quadro del controllo della verifica della legalità rende difficile il lavoro di verifica e nel tempo rischia di provocare ritardi nel rilascio delle licenze.
Le strutture chiamate a partecipare all’attuazione dell’accordo hanno un ruolo centrale e l’efficacia del loro funzionamento potrebbe rivelarsi problematica in mancanza di locali per ospitarle. Sono quindi necessari altri uffici (STP, ICAF, DGAF, DIAF, DIIF, DR/IP, CDF, SMIV, organo di rilascio delle licenze FLEGT) per raggruppare tutti i servizi e migliorarne il coordinamento.
Saranno eventualmente valutate varie opzioni (costruzione, ristrutturazione, affitto). ICAF, DGAF, DIAF, DIIF, CDF e i servizi decentrati dovranno inoltre essere dotati di mezzi logistici adeguati (materiale rotabile, computer, apparecchiature per la comunicazione internet, apparecchiature per ufficio e simili) per svolgere i loro compiti. Uno studio consentirà di determinare le esigenze effettive.
L’attuale sistema di rintracciabilità non consente di reperire tutte le informazioni legate alla catena di approvvigionamento del legname. Una delle opzioni prese in considerazione dal partner centrafricano è la definizione di un progetto di SNR conforme all’allegato V dell’accordo. Il progetto, i cui costi sono da determinare, dovrà prevedere mezzi logistici sufficienti (materiale rotabile, computer, apparecchiature di comunicazione internet, apparecchiature per ufficio e simili) per consentire al CDF di reperire e accentrare tutte le informazioni sul legname.
IV. COMUNICAZIONE
La comunicazione è uno strumento essenziale all’attuazione dell’accordo e, in tal senso, occorrerà garantire una comunicazione sufficiente per informare le comunità alla base e le parti coinvolte nell’SVL. A tale scopo, sarà necessario:
— |
elaborare un piano di comunicazione per le varie parti interessate dell’AVP-FLEGT, |
— |
definire procedure di comunicazione/partecipazione delle imprese rivolte alle popolazioni locali e autoctone, |
— |
creare e aggiornare il sito internet del ministero delle Foreste, |
— |
informare i parlamentari: il Parlamento è l’istanza decisionale che interviene nell’adozione di testi legislativi relativi alla gestione forestale. Tenuto conto della posizione nelle rispettive circoscrizioni e del ruolo che svolgono nei confronti del proprio elettorato, i parlamentari dovranno essere informati dell’importanza dell’accordo, |
— |
informare le imprese forestali: le imprese saranno regolarmente informate su come procede l’attuazione dell’accordo e sulle procedure e i metodi che dovranno applicare. |
V. MONITORAGGIO STATISTICO DEL MERCATO LOCALE DEL LEGNAME
Il mercato locale centrafricano del legname dovrà rispettare i requisiti del FLEGT. Per raccogliere dati sul mercato locale del legname da utilizzare ai fini della gestione finanziaria in generale, è opportuno creare un comitato interministeriale incaricato di elaborare e aggiornare le statistiche sul mercato locale del legname.
VI. MISURE RELATIVE ALLA PROMOZIONE, ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE E ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DEL LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI
Il legname centrafricano e suoi derivati, oggetto dell’accordo, possono consistere anche in specie di alberi cosiddette secondarie per le quali non sempre esistono possibili sbocchi. L’accordo sollecita il partner centrafricano a incoraggiare una trasformazione più spinta e diversificata del settore privato, ai fini del mercato europeo.
A tale scopo, il partner centrafricano adotterà una misura restrittiva sull’esportazione di tronchi applicando l’articolo 44 del codice forestale della Repubblica centrafricana.
La promozione necessita l’apertura totale degli operatori europei e il loro interesse nei confronti del legname centrafricano e suoi derivati di tutte le specie.
Vi sono diverse azioni possibili:
1) |
realizzazione di una verifica della situazione del comparto del legname nella RCA; |
2) |
analisi delle dinamiche e delle esigenze; |
3) |
elaborazione di un piano di valorizzazione, di sviluppo industriale e di trasformazione più avanzata della risorsa del legno; |
4) |
elaborazione di norme di trasformazione; |
5) |
elaborazione di misure che incentivino l’uso del legname (norme di qualità, promozione di nuovi prodotti); |
6) |
caratterizzazione e promozione delle specie poco conosciute; |
7) |
incoraggiamento del trasferimento di tecnologia in materia di industrializzazione. |
VII. MISURE TRASVERSALI
La realizzazione delle attività nel quadro dell’accordo volontario di partenariato FLEGT/RCA si basa in particolare su due misure trasversali:
1) |
sul piano organizzativo, occorrerà pianificare in modo dettagliato e aggiornato i compiti legati all’attuazione dell’accordo per realizzare le undici attività previste nel calendario di attuazione; |
2) |
sul piano dei finanziamenti, occorrerà mobilitare risorse finanziarie adeguate, basandosi in particolare sulla pianificazione dei compiti. Per finanziare le attività potranno essere utilizzate le tasse speciali di sviluppo forestale (CAS-DF) e le risorse provenienti dai fondi derivanti dal processo REDD. |
ALLEGATO X
FUNZIONI DEL COMITATO CONGIUNTO PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
Il comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo è incaricato di gestire l’accordo volontario di partenariato (AVP) e di monitorare e valutarne l’attuazione. Il comitato sarà chiamato a volgere in particolare le seguenti funzioni.
Gestione dell’accordo
— |
Richiedere una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT conformemente all’articolo 12 dell’accordo e raccomandare una data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere completamente operativo. |
— |
Facilitare il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti, conformemente all’articolo 19 dell’accordo, esaminare qualsiasi argomento sollevato da una parte e individuare il seguito da dare. |
— |
Svolgere un ruolo di mediatore e cercare di trovare una soluzione in caso di controversia o di reclamo conformemente all’articolo 24 dell’accordo. |
— |
Adottare le modifiche relative agli allegati del presente accordo, conformemente all’articolo 26. |
— |
Accertare gli effetti sociali, economici e ambientali dell’attuazione del presente accordo sulle popolazioni potenzialmente interessate. |
Monitoraggio e valutazione dell’attuazione dell’accordo
— |
Monitorare quale è lo stato generale di avanzamento dell’attuazione dell’accordo e valutare i progressi compiuti nell’attuazione alla luce del calendario fissato nel relativo allegato, conformemente all’articolo 14 dell’accordo. |
— |
Identificare e analizzare le eventuali difficoltà incontrate nell’attuazione del presente accordo. |
— |
Pubblicare una relazione annuale sull’attuazione del presente accordo, conformemente all’articolo 19 dello stesso. |
— |
Ricevere ed esaminare i reclami relativi all’attuazione del presente accordo e al sistema di licenze FLEGT. |
— |
Identificare, esaminare, proporre ed eventualmente adottare misure intese a migliorare l’esecuzione dell’accordo, in particolare sulla base delle constatazioni del controllore indipendente. |
— |
Esaminare i reclami trasmessi dall’AIS e darvi seguito. |
Audit indipendente del sistema (AIS) conformemente all’allegato VI dell’accordo
— |
Approvare il manuale procedurale elaborato e presentato dall’AIS e approvare il modello di relazione di audit proposto dall’AIS nel quadro delle procedure documentate. |
— |
Stabilire il calendario di attività del controllore e raccomandare eventuali audit supplementari. |
— |
Trasmettere al controllore eventuali reclami ricevuti relativi al sistema di licenze FLEGT. |
— |
Esaminare tutte le relazioni elaborate dal controllore. |
— |
Esaminare le relazioni provvisorie del controllore indipendente e trasmettergli le proprie eventuali osservazioni. |
— |
Richiedere al controllore una specifica relazione complementare ove necessario. |
— |
Esaminare i reclami relativi all’attività del controllore indipendente, conformemente all’articolo 10 dell’accordo. |
— |
Approvare l’eventuale rinnovo del contratto dell’AIS. |
Coinvolgere i soggetti interessati dall’attuazione dell’accordo
— |
Garantire la sensibilizzazione e la formazione dei membri delle strutture coinvolte nel sistema di verifica della legalità (SVL) descritto nell’allegato V. |
— |
Assicurare il seguito delle procedure per i casi di non conformità all’SVL per i membri delle strutture coinvolte nell’SVL. |
— |
Definire le misure adeguate per garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate nell’attuazione dell’accordo e darvi seguito. |
ALLEGATO XI
INFORMAZIONI AL PUBBLICO
La divulgazione delle informazioni favorisce la trasparenza e garantisce a tutti i soggetti una corretta comprensione del sistema di licenze FLEGT, consentendo loro di partecipare alla governance forestale.
Le informazioni al pubblico consentono ai vari soggetti di comprendere come si svolge l’intero processo, fino al rilascio della licenza FLEGT. Quanto più i soggetti sono informati sulle motivazioni fondamentali del sistema FLEGT, sulla sua attuazione, sui processi di monitoraggio e verifica, tanto più la comprensione del processo sarà condivisa, internalizzata e adeguata, facilitando l’attuazione dell’accordo da parte di tutti i soggetti coinvolti. Le informazioni saranno attivamente pubblicate o rese accessibili, con la massima tempestività per preservare la pertinenza della divulgazione.
1. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL COMITATO CONGIUNTO PER L’ATTUAZIONE DELL’ACCORDO
La relazione annuale del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo illustra in particolare:
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i quantitativi di legname e suoi derivati esportati nell’Unione nell’ambito del sistema di licenze FLEGT, a seconda dei codici doganali e dello Stato membro dell’UE di destinazione, |
— |
il numero di licenze FLEGT rilasciate dalla Repubblica centrafricana, |
— |
i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi e delle azioni per i quali l’accordo prevede un termine determinato e, in linea generale, i vari aspetti relativi all’attuazione dell’accordo, |
— |
gli interventi volti a impedire qualunque possibilità di esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale verso mercati diversi dall’Unione europea o loro commercializzazione sul mercato nazionale, |
— |
i quantitativi di legname e suoi derivati importati nella Repubblica centrafricana o in transito nel paese, |
— |
le azioni intraprese per prevenire le importazioni di legname e suoi derivati di origine illegale e preservare l’integrità del sistema di licenze FLEGT, |
— |
i casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT nella Repubblica centrafricana e le azioni intraprese per porvi rimedio, |
— |
i quantitativi di legname e suoi derivati importati nell’Unione europea nel quadro del sistema di licenze FLEGT, a seconda dei codici doganali e dello Stato membro dell’UE di destinazione dell’importazione, |
— |
il numero di licenze FLEGT centrafricane ricevute dall’Unione europea, |
— |
il numero di casi in cui il legname centrafricano è arrivato alle dogane europee senza licenza – e i quantitativi di legname e suoi derivati implicati, |
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struttura e funzionamento del comitato congiunto. |
2. INFORMAZIONE SUI MEZZI E I CANALI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni saranno rese pubbliche dal comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo e da ciascuna parte per le informazioni che la riguardano. Le informazioni relative allo sfruttamento e ai movimenti di legname saranno disponibili presso il Centro di dati forestali (CDF) del ministero delle Acque, delle Foreste, della Caccia e della Pesca (MAFCP); un meccanismo di interconnessione consentirà di collegare i dipartimenti competenti in materia di sfruttamento forestale (MAFCP, finanze, impiego, agricoltura, commercio, giustizia) con la banca dati del CDF, mentre la direzione generale della gazzetta ufficiale pubblicherà on line tutte le leggi e i testi normativi.
A seconda dell’obiettivo da conseguire e del fatto che si tratti di un ambiente urbano o rurale prevalentemente alfabetizzato o analfabeta, le informazioni saranno rese pubbliche grazie ai mezzi e ai canali moderni di seguito specificati.
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Canale attivo
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Canale passivo
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Sulla base delle informazioni attive e passive, la pubblicazione delle informazioni terrà contro dei dati relativi ai settori di seguito menzionati.
3. INFORMAZIONI GIURIDICHE
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Convenzioni e accordi internazionali firmati e ratificati dalla RCA in materia di protezione delle specie di fauna e flora protette (CITES e simili), di protezione dei diritti dell’uomo e di popoli (dichiarazione 61/295 delle Nazioni Unite sui popoli autoctoni, carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e simili), di lavoro e impiego, ecc. |
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L’accordo volontario di partenariato FLEGT (corpo del testo e relativi allegati). |
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Decreto di attribuzione di permessi. |
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Decreto di annullamento di permessi. |
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Codice forestale e relativi testi normativi. |
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Codice ambientale e relativi testi normativi. |
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Codice delle acque e relativi testi normativi. |
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Codice del lavoro e relativi testi normativi. |
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Legge finanziaria di ogni esercizio; |
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Codice generale delle imposte. |
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Leggi sugli investimenti. |
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Piano nazionale di convergenza della COMIFAC. |
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Documento di strategia per la riduzione della povertà. |
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Provvedimento che istituisce la commissione di convalida dei documenti di gestione degli assestamenti forestali (PG e PAA). |
Saranno resi pubblici anche i testi normativi adottati in fase di attuazione.
4. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI TITOLI
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PSA
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— |
Foreste di piantagioni
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5. INFORMAZIONI SULL’ASSESTAMENTO FORESTALE
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Piano di sfruttamento e di assestamento
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Piantagione
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6. INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE
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Produzione totale annua di legname e suoi derivati in tutti i PSA in corso di sfruttamento. |
— |
Produzione totale annua di legname e suoi derivati in tutte le piantagioni in corso di sfruttamento. |
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Volume annuo di legname e suoi derivati per la trasformazione a livello nazionale per specie, per titolo e per impresa. |
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Elenco dei paesi destinatari e volumi esportati per specie, per titolo e per impresa. |
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Volumi annui di legname. |
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Volumi annui di legname transitato sul territorio della RCA e loro provenienza. |
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Volumi sul mercato centrafricano. |
7. INFORMAZIONI SULLA TRASFORMAZIONE
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Elenco delle imprese di trasformazione autorizzate operative. |
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Ubicazione delle unità di trasformazione. |
8. INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ
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Meccanismo dell’organo di rilascio della licenza FLEGT. |
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Relazione sull’osservazione indipendente della società civile. |
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Informazioni relative all’attività forestale e alle clausole sociali nel piano di gestione (informazioni e carte). |
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Informazioni a carte relative all’attività forestale e alle clausole sociali nei piani di attività annuali. |
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Verbali di constatazione in caso di distruzione di beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell’impresa. |
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Prove del risarcimento da parte dell’impresa incriminata. |
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Relazione delle missioni di controllo dell’amministrazione forestale. |
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Casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT nella Repubblica centrafricana e azioni intraprese per porvi rimedio. |
9. INFORMAZIONI SULL’AUDIT INDIPENDENTE
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Relazioni sintetiche di audit periodiche. |
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Procedura di contestazione dell’audit. |
10. INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DELLE TASSE E DEI DIRITTI DI CONCESSIONE FORESTALE
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Affitto annuo. |
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Tasse di abbattimento. |
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Tasse di rimboschimento. |
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Diritti di uscita. |
11. INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE
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Struttura e funzionamento del comitato congiunto per l’attuazione dell’accordo. |
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Struttura e funzionamento del comitato nazionale per il monitoraggio e l’attuazione dell’accordo. |
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Segretariato tecnico indipendente. |