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14.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 74/8 |
DECISIONE 2012/149/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 marzo 2012
che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (1). |
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(2) |
Il 27 ottobre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/706/PESC (2), che ha prorogato le misure restrittive di cui alla decisione 2010/638/PESC fino al 27 ottobre 2012. |
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(3) |
È necessario modificare le misure relative al materiale militare previste dalla decisione 2010/638/PESC. |
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(4) |
La decisione 2010/638/PESC del Consiglio dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC le lettere d) e e) sono sostituite dalle seguenti ed è aggiunta una nuova lettera:
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«d) |
al ritorno di elicotteri da trasporto non da combattimento, privi di materiale militare, ad uso esclusivo delle autorità guineane previo impegno scritto da parte del governo della Repubblica di Guinea che il loro utilizzo rimarrà sotto il controllo civile e che non saranno attrezzati con materiale militare; |
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e) |
alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi alle voci di cui alle lettere da a) a d) o a programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); |
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f) |
alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi alle voci di cui alle lettere da a) a d) o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a).» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2012
Per il Consiglio
La presidente
M. VESTAGER