14.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 12/6


DECISIONE N. E3

del 19 ottobre 2011

concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2012/C 12/03

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72, lettera d), del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1) ai sensi del quale la commissione amministrativa deve promuovere nella misura del possibile l'uso delle nuove tecnologie, in particolare modernizzando le procedure per lo scambio di informazioni e adattando il flusso di informazioni tra istituzioni ai fini del loro scambio per via elettronica, tenendo conto dello sviluppo del trattamento dei dati in ciascuno Stato membro,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2) ai sensi del quale la commissione amministrativa è competente per stabilire la struttura, il contenuto, il formato e dettagliate modalità per lo scambio dei documenti e dei documenti elettronici strutturati e per stabilire le modalità pratiche per trasmettere all'interessato le informazioni, i documenti o le decisioni con mezzi elettronici,

visto l'articolo 95, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 987/2009 riguardante il periodo transitorio il quale recita che ciascuno Stato membro può beneficiare di un periodo transitorio per lo scambio di dati per via elettronica e che tale periodo transitorio non può superare 24 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione,

visto l'articolo 95, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 987/2009, ai sensi del quale la commissione amministrativa può decidere una congrua proroga di tale periodo ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria (Electronic Exchange of Social Security Information — EESSI) rispetto all'entrata in vigore del regolamento di applicazione,

deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 883/2004,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 prevede un periodo transitorio di 24 mesi dall'entrata in vigore per consentire agli Stati membri di porre in atto e integrare la necessaria infrastruttura nazionale per lo scambio di dati per via elettronica.

(2)

L'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 dà facoltà alla commissione amministrativa di concedere agli Stati membri un'estensione del periodo transitorio ove si verifichi un ritardo significativo nella costituzione della necessaria infrastruttura comunitaria.

(3)

La commissione amministrativa ha effettuato una valutazione globale della situazione del progetto, sia a livello dell'UE che a livello nazionale, sulla base delle analisi realizzate dalla Commissione europea e di quelle del comitato direttivo del progetto EESSI.

(4)

Conformemente a tale valutazione, si ritiene necessaria la proroga del periodo transitorio per assicurare l'efficace attuazione del sistema EESSI, tenendo conto dell'andamento dei preparativi sia a livello dell'UE che nazionale e tenendo presente allo stesso tempo che è nell'interesse di tutte le parti il fatto che tale proroga sia limitata nel tempo.

(5)

Considerata la complessità tecnica del progetto e viste le diverse soluzioni attuative possibili, ciascuna caratterizzata da un diverso tempo di implementazione, la commissione amministrativa ritiene opportuno estendere di 24 mesi il periodo transitorio in aggiunta al periodo di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009.

(6)

La commissione amministrativa incoraggia tuttavia gli Stati membri a iniziare quanto prima lo scambio elettronico di dati evitando inutili ritardi al fine di limitare quanto più possibile il periodo in cui vi sarà uno scambio parallelo di messaggi su supporto cartaceo ed elettronico, conformemente alle scadenze intermedie da definirsi a cura della commissione amministrativa, sulla base di una proposta del comitato direttivo del progetto EESSI.

(7)

La commissione amministrativa sollecita il comitato direttivo del progetto EESSI a mettere a punto appropriati strumenti di monitoraggio, a proporre scadenze intermedie e a seguire da vicino l'andamento dell'implementazione di EESSI in ciascuno Stato membro durante il periodo della proroga.

(8)

Conformemente all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009, la commissione amministrativa può riesaminare la presente decisione in considerazione della pianificazione generale e dell'analisi effettuata dal comitato direttivo del progetto EESSI.

(9)

La decisione E1 del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), continuerà ad applicarsi mutatis mutandis durante il periodo della proroga,

DECIDE QUANTO SEGUE:

1.

Il periodo transitorio di cui all'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009 per il pieno scambio di dati per via elettronica da parte degli Stati membri è prorogato di 24 mesi fino al 30 aprile 2014.

2.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La presente decisione sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presidente della commissione amministrativa

Elżbieta ROŻEK


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(3)  GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.