12.1.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/13 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2011
relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso
(2012/23/UE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 1, e l'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ("protocollo di Atene") migliora sensibilmente il regime vigente in materia di responsabilità dei vettori e risarcimento dei passeggeri nel trasporto marittimo. |
(2) |
Il protocollo di Atene modifica la convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio disponendo, all'articolo 15, che, nelle relazioni tra le parti del protocollo, i due strumenti siano letti ed interpretati congiuntamente come un unico strumento. |
(3) |
Gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1). L'Unione ha quindi competenza esclusiva per quanto concerne gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene. |
(4) |
All'atto di adesione dell'Unione al protocollo di Atene, le norme in materia di competenza giurisdizionale di cui all'articolo 10 dello stesso dovrebbero prevalere sulle pertinenti norme dell'Unione. |
(5) |
Tuttavia, le norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di cui all'articolo 11 del protocollo di Atene non dovrebbero prevalere né sulle pertinenti norme dell'Unione, estese alla Danimarca con l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), né sulle norme della convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 16 settembre 1988 (3), o della convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 30 ottobre 2007 (4), in quanto l'applicazione di tali norme ha l'effetto di far riconoscere ed eseguire le sentenze almeno nella stessa misura prevista dal protocollo di Atene. |
(6) |
Il protocollo di Atene è aperto alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani alle quali sia stata trasferita la competenza in alcune materie disciplinate dal protocollo di Atene. |
(7) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19 del protocollo di Atene, le organizzazioni regionali di integrazione economica possono concludere il protocollo di Atene. |
(8) |
Il Regno Unito e l'Irlanda, cui si applica il protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno vincolati in quanto parte dell'Unione europea dagli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene. |
(9) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione in relazione gli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene. Essa sarà vincolata da tali articoli solo in quanto parte contraente distinta. |
(10) |
La maggior parte delle norme del protocollo di Atene sono state integrate nel diritto dell'Unione dal regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (5). L'Unione ha quindi esercitato la propria competenza nelle materie disciplinate da detto regolamento. Una decisione distinta relativa a tali disposizioni deve essere adottata parallelamente alla presente decisione. |
(11) |
Se possibile, gli Stati membri che devono ratificare il protocollo di Atene o aderirvi dovrebbero farlo simultaneamente. Gli Stati membri dovrebbero pertanto scambiarsi informazioni sullo stato di avanzamento delle rispettive procedure di ratifica o di adesione per poter predisporre, per quanto possibile, il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica o di adesione. All'atto di ratificare il protocollo di Atene o di aderirvi, gli Stati membri dovrebbero formulare la riserva prevista negli orientamenti IMO, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio ("protocollo di Atene") è approvata a nome dell'Unione europea per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso.
Il testo dei suddetti articoli è riportato nell'allegato.
Articolo 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 19 di detto protocollo.
2. All'atto del deposito dello strumento di adesione l'Unione rende la seguente dichiarazione sulla competenza:
"Per quanto concerne le materie disciplinate dagli articoli 10 e 11 del protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, che rientrano nell'articolo 81 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, hanno trasferito competenze all'Unione. L'Unione ha esercitato la propria competenza adottando il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.".
3. All'atto del deposito dello strumento di adesione, l'Unione rende la seguente dichiarazione relativa all'articolo 17 bis, paragrafo 3, della convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, come modificata dall'articolo 11 del protocollo di Atene:
"1. |
Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, se emesse da un giudice del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell'Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Svezia o del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell'Unione europea conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea in materia. |
2. |
Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice del Regno di Danimarca, sono riconosciute ed eseguite in uno degli Stati membri dell'Unione europea conformemente all'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. |
3. |
Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo di Atene, se emesse da un giudice di uno Stato terzo:
|
4. La persona o le persone designate a norma del paragrafo 1 del presente articolo formulano la riserva prevista negli orientamenti IMO all'atto di depositare lo strumento di adesione dell'Unione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso.
Articolo 3
L'Unione deposita il suo strumento di adesione al protocollo di Atene per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso entro il 31 dicembre 2011.
Articolo 4
Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché gli strumenti di ratifica o adesione al protocollo di Atene siano depositati entro un termine ragionevole e, se possibile, entro il 31 dicembre 2011.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2011
Per il Consiglio
Il presidente
S. NOWAK
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.
(3) GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9.
ALLEGATO
TRADUZIONE
ARTICOLI 10 E 11 DEL PROTOCOLLO DEL 2002 ALLA CONVENZIONE DI ATENE RELATIVA AL TRASPORTO VIA MARE DEI PASSEGGERI E DEL LORO BAGAGLIO, 1974
Articolo 10
L'articolo 17 della convenzione è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 17
Competenza giurisdizionale
1. Le azioni intentate ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente convenzione sono promosse, a scelta dell'attore, dinanzi ad uno dei tribunali di seguito indicati, a condizione che siano situati in uno Stato contraente della presente convenzione e fatte salve le disposizioni di diritto interno di ciascuno Stato contraente in materia di competenza giurisdizionale negli Stati in cui possono essere competenti più tribunali:
a) |
il tribunale dello Stato in cui il convenuto ha la residenza permanente o la sede principale delle sue attività; |
b) |
il tribunale dello Stato di partenza o dello Stato di destinazione secondo il contratto di trasporto; |
c) |
il tribunale dello Stato in cui il ricorrente ha il proprio domicilio o la residenza permanente, a condizione che il convenuto abbia una sede in tale Stato e sia soggetto alla sua giurisdizione; |
d) |
il tribunale dello Stato in cui è stato concluso il contratto di trasporto, a condizione che il convenuto abbia una sede in tale Stato e sia soggetto alla sua giurisdizione. |
2. Le azioni intentate ai sensi dell’articolo 4 bis della presente convenzione sono promosse, a scelta dell’attore, dinanzi ad uno dei tribunali presso i quali è possibile promuovere un’azione contro il vettore o il vettore di fatto ai sensi del paragrafo 1.
3. Successivamente al verificarsi dell'evento dannoso, le parti possono convenire di sottoporre la controversia alla giurisdizione di un qualsiasi tribunale o ad arbitrato.».
Articolo 11
Alla convenzione è aggiunto il seguente articolo 17 bis:
«Articolo 17 bis
Riconoscimento ed esecuzione
1. Le sentenze pronunciate da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 17 che siano diventate esecutive nello Stato di origine della causa e che non possano più essere oggetto di ricorso ordinario sono riconosciute in ogni altro Stato contraente salvo qualora:
a) |
siano state ottenute con la frode; o |
b) |
il convenuto non sia stato avvertito entro un termine ragionevole e posto in grado di presentare la propria difesa. |
2. Le sentenze riconosciute ai sensi del paragrafo 1 sono esecutive in ogni Stato contraente non appena siano state espletate tutte le formalità ivi richieste. Tali formalità non devono tuttavia consentire il riesame del merito della questione.
3. Gli Stati contraenti possono applicare altre norme in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze, a condizione che abbiano l'effetto di far riconoscere ed eseguire le sentenze almeno nella stessa misura prevista dai paragrafi 1 e 2.».