19.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 79/1


Rettifica dell'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2012

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 56 del 29 febbraio 2012 )

Le pagine da I/21 a I/116 vanno lette come segue:

«B.   STATO GENERALE DELLE ENTRATE PER LINEA DI BILANCIO

Titolo

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

1

RISORSE PROPRIE

127 512 323 810

118 289 489 247

119 868 500 351,16

3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

p.m.

6 354 276 283

1 459 992 763,97

4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL’UNIONE

1 312 344 852

1 180 425 515

1 122 600 506,32

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

59 790 286

57 294 000

388 244 565,45

6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL’UNIONE

50 000 000

82 000 000

3 512 188 642,09

7

INTERESSI DI MORA E MULTE

123 000 000

733 000 000

1 407 563 930,33

8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

384 000

438 717

0,—

9

ENTRATE VARIE

30 200 000

30 210 000

36 235 869,20

 

TOTALE GENERALE

129 088 042 948

126 727 133 762

127 795 326 628,52

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

p.m.

p.m.

–2 210 987,33

1 1 1

Contributi connessi all’ammasso dello zucchero

p.m.

p.m.

537 393,75

1 1 3

Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell’isoglucosio C e dello sciroppo d’inulina C non esportata e sullo zucchero C e l’isoglucosio C di sostituzione

p.m.

p.m.

20 370 498,64

1 1 7

Tassa sulla produzione

123 400 000

123 400 000

126 223 021,68

1 1 8

Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9

Prelievo di eccedenza

p.m.

p.m.

687 715,31

 

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

123 400 000

123 400 000

145 607 642,05

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Dazi doganali e altri diritti previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom

19 171 200 000

16 543 600 000

15 513 683 186,79

 

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

19 171 200 000

16 543 600 000

15 513 683 186,79

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

14 498 917 425

14 125 977 050

13 392 516 750,04

 

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

14 498 917 425

14 125 977 050

13 392 516 750,04

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom

93 718 806 385

87 496 512 197

90 947 943 529,08

 

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

93 718 806 385

87 496 512 197

90 947 943 529,08

CAPITOLO 1 5

1 5 0

Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom

0,—

0,—

– 128 002 984,13

 

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

0,—

0,—

– 128 002 984,13

CAPITOLO 1 6

1 6 0

Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom

0,—

0,—

–3 247 772,67

 

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

0,—

0,—

–3 247 772,67

 

Totale del titolo 1

127 512 323 810

118 289 489 247

119 868 500 351,16

CAPITOLO 1 1 —

CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM)

CAPITOLO 1 2 —

DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLO 1 3 —

RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLO 1 4 —

RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

CAPITOLO 1 5 —

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

CAPITOLO 1 6 —

RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

CAPITOLO 1 1 —   CONTRIBUTI E ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO (ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM)

1 1 0     Contributi alla produzione relativi alla campagna di commercializzazione 2005/2006 e precedenti

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

–2 210 987,33

Commento

L’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevedeva che i produttori di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina versassero contributi alla produzione di base e B. Tali contributi erano destinati a coprire le spese di sostegno del mercato. Attualmente gli importi iscritti al presente articolo provengono dalla revisione dei contributi stabiliti in precedenza. I contributi per le campagne di commercializzazione 2007/2008 e seguenti figurano all’articolo 1 1 7 del presente capitolo, a titolo di “tassa sulla produzione”.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

p.m.

– 433 885,15

Bulgaria

0,—

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

– 198 248,96

Danimarca

p.m.

p.m.

– 218 301,84

Germania

p.m.

p.m.

– 941 535,97

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

–70 308,42

Grecia

p.m.

p.m.

–72 391,19

Spagna

p.m.

p.m.

– 303 037,04

Francia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

– 328 684,11

Cipro

0,—

Lettonia

p.m.

p.m.

–19 326,14

Lituania

p.m.

p.m.

–30 343,41

Lussemburgo

0,—

Ungheria

p.m.

p.m.

– 133 237,17

Malta

0,—

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

– 443 092,56

Austria

p.m.

p.m.

– 182 835,37

Polonia

p.m.

p.m.

– 793 934,36

Portogallo

p.m.

p.m.

–26 956,74

Romania

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

–13 024,91

Slovacchia

p.m.

p.m.

– 154 892,39

Finlandia

p.m.

p.m.

–52 967,13

Svezia

p.m.

p.m.

2 527 967,34

Regno Unito

p.m.

p.m.

– 321 951,81

Totale dell’articolo 1 1 0

p.m.

p.m.

–2 210 987,33

1 1 1     Contributi connessi all’ammasso dello zucchero

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

537 393,75

Commento

Articolo destinato a registrare gli importi a carico di nuovi Stati membri in caso di mancata eliminazione delle eccedenze di zucchero conformemente al regolamento (CE) n. 60/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 9 del 15.1.2004, pag. 8).

Articolo destinato anche a registrare le entrate provenienti dalle rimanenze del contributo per l’ammasso dello zucchero poiché il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1), ha eliminato il contributo per l’ammasso.

L’articolo registra anche gli importi dovuti, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione, del 13 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva (GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14), qualora non sia rispettato l’obbligo di magazzinaggio dello zucchero riportato e gli importi dovuti in sospeso conformemente al regolamento (CEE) n. 1789/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero (GU L 177 dell’1.7.1981, pag. 39), qualora non siano rispettate le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

0,—

Danimarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

p.m.

p.m.

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spagna

p.m.

p.m.

537 393,75

Francia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipro

p.m.

p.m.

0,—

Lettonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Lussemburgo

0,—

Ungheria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

p.m.

p.m.

0,—

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portogallo

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacchia

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Svezia

p.m.

p.m.

0,—

Regno Unito

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 1

p.m.

p.m.

537 393,75

1 1 3     Importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell’isoglucosio C e dello sciroppo d’inulina C non esportata e sullo zucchero C e l’isoglucosio C di sostituzione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

20 370 498,64

Commento

Importi corrispondenti agli importi riscossi sulla produzione dello zucchero C, dell’isoglucosio C e dello sciroppo d’inulina C non esportata. Essi comprendono anche gli importi riscossi sullo zucchero C e l’isoglucosio C di sostituzione.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2670/81 della Commissione, del 14 settembre 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

0,—

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

0,—

Danimarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

202 411,39

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spagna

p.m.

p.m.

20 168 087,25

Francia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipro

0,—

Lettonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Lussemburgo

0,—

Ungheria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portogallo

p.m.

p.m.

0,—

Romania

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacchia

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Svezia

p.m.

p.m.

0,—

Regno Unito

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 3

p.m.

p.m.

20 370 498,64

1 1 7     Tassa sulla produzione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

123 400 000

123 400 000

126 223 021,68

Commento

L’attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero prevede che venga riscossa una tassa sulla produzione delle imprese che producono zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l’articolo 16.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), in particolare l’articolo 51.

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

6 600 000

6 600 000

6 601 725,90

Bulgaria

400 000

400 000

401 391,—

Repubblica ceca

3 400 000

3 400 000

3 252 480,08

Danimarca

3 400 000

3 400 000

3 352 167,49

Germania

26 300 000

26 300 000

26 339 173,20

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

1 400 000

1 400 000

1 428 318,—

Spagna

4 700 000

4 700 000

7 548 059,68

Francia

30 900 000

30 900 000

30 933 280,80

Italia

4 700 000

4 700 000

3 962 693,25

Cipro

0,—

Lettonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

800 000

800 000

812 268,—

Lussemburgo

0,—

Ungheria

2 000 000

2 000 000

1 934 596,18

Malta

0,—

Paesi Bassi

7 300 000

7 300 000

7 243 992,—

Austria

3 200 000

3 200 000

3 159 246,60

Polonia

12 800 000

12 800 000

13 605 406,35

Portogallo

200 000

200 000

56 250,—

Romania

1 000 000

1 000 000

961 638,39

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacchia

1 400 000

1 400 000

1 317 300,75

Finlandia

800 000

800 000

728 991,—

Svezia

2 600 000

2 600 000

2 769 232,85

Regno Unito

9 500 000

9 500 000

9 814 810,16

Totale dell’articolo 1 1 7

123 400 000

123 400 000

126 223 021,68

1 1 8     Prelievi unici sulla quota supplementare di zucchero e sulla quota aggiuntiva di isoglucosio

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Le quote supplementari di zucchero e le quote aggiuntive di isoglucosio assegnate alle imprese sono soggette a un prelievo unico, a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 9, paragrafi 2 e 3.

Regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote (GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 39).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

0,—

Danimarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

0,—

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spagna

p.m.

p.m.

0,—

Francia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipro

0,—

Lettonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Lussemburgo

0,—

Ungheria

p.m.

p.m.

0,—

Malta

0,—

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portogallo

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,—

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacchia

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

0,—

Svezia

p.m.

p.m.

0,—

Regno Unito

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 8

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9     Prelievo di eccedenza

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

687 715,31

Commento

Ciascuno Stato membro addebita un prelievo di eccedenza alle imprese interessate stabilite sul suo territorio, a norma dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1), in particolare l’articolo 15.

Regolamento (CE) n. 967/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio riguardo la produzione fuori quota nel settore dello zucchero (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 22).

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

p.m.

0,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

0,—

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

0,—

Danimarca

p.m.

p.m.

0,—

Germania

p.m.

p.m.

685 232,60

Estonia

0,—

Irlanda

p.m.

p.m.

0,—

Grecia

p.m.

p.m.

0,—

Spagna

p.m.

p.m.

0,—

Francia

p.m.

p.m.

0,—

Italia

p.m.

p.m.

0,—

Cipro

0,—

Lettonia

p.m.

p.m.

0,—

Lituania

p.m.

p.m.

0,—

Lussemburgo

0,—

Ungheria

p.m.

p.m.

797,49

Malta

0,—

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

0,—

Austria

p.m.

p.m.

0,—

Polonia

p.m.

p.m.

0,—

Portogallo

p.m.

p.m.

0,—

Romania

p.m.

p.m.

0,72

Slovenia

p.m.

p.m.

0,—

Slovacchia

p.m.

p.m.

0,—

Finlandia

p.m.

p.m.

1 684,50

Svezia

p.m.

p.m.

0,—

Regno Unito

p.m.

p.m.

0,—

Totale dell’articolo 1 1 9

p.m.

p.m.

687 715,31

CAPITOLO 1 2 —   DAZI DOGANALI E ALTRI DIRITTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

1 2 0     Dazi doganali e altri diritti previsti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

19 171 200 000

16 543 600 000

15 513 683 186,79

Commento

La destinazione dei dazi doganali in quanto risorse proprie al finanziamento delle spese comuni è una logica conseguenza della libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione. Il presente articolo può comprendere prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione europea sugli scambi con paesi terzi e dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

Le cifre sono iscritte al netto delle spese di riscossione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

1 754 400 000

1 507 642 260

1 483 422 118,40

Bulgaria

55 100 000

45 406 418

42 022 645,50

Repubblica ceca

223 600 000

191 135 846

186 301 354,30

Danimarca

341 500 000

299 756 949

303 700 001,39

Germania

4 012 600 000

3 328 560 834

3 038 258 358,65

Estonia

22 300 000

19 766 244

17 244 849,47

Irlanda

198 300 000

176 031 452

185 713 964,70

Grecia

208 300 000

192 814 112

214 076 433,64

Spagna

1 358 000 000

1 182 245 136

1 130 128 280,08

Francia

1 710 700 000

1 450 021 795

1 376 366 070,26

Italia

2 193 200 000

1 893 363 721

1 664 326 080,82

Cipro

29 600 000

26 199 596

26 433 523,77

Lettonia

21 400 000

18 274 452

16 781 847,23

Lituania

44 900 000

38 693 354

38 276 924,16

Lussemburgo

16 900 000

13 705 839

12 734 500,80

Ungheria

118 800 000

97 525 900

90 777 095,62

Malta

12 400 000

10 535 781

9 812 107,93

Paesi Bassi

2 107 700 000

1 779 241 635

1 742 430 649,14

Austria

180 700 000

160 367 637

163 622 479,36

Polonia

406 800 000

332 949 320

305 001 121,55

Portogallo

149 300 000

128 853 531

134 196 822,74

Romania

120 900 000

103 120 120

99 894 995,54

Slovenia

76 600 000

66 571 217

66 642 958,10

Slovacchia

122 000 000

105 823 993

106 097 143,47

Finlandia

165 600 000

141 720 237

126 350 841,61

Svezia

527 200 000

456 395 106

429 028 434,14

Regno Unito

2 992 400 000

2 776 877 515

2 504 041 584,42

Totale dell’articolo 1 2 0

19 171 200 000

16 543 600 000

15 513 683 186,79

CAPITOLO 1 3 —   RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

1 3 0     Risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

14 498 917 425

14 125 977 050

13 392 516 750,04

Commento

L’aliquota uniforme applicata, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole dell’Unione è fissata allo 0,30 %. L’imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % del RNL di ciascuno Stato membro. Limitatamente al periodo 2007-2013, l’aliquota della risorsa propria basata sull’IVA per l’Austria è fissata allo 0,225 %, per la Germania allo 0,15 % e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10 %.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafi 1, lettera b) e 4.

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

509 177 700

488 276 100

431 826 000,—

Bulgaria

54 002 100

50 703 900

47 289 600,02

Repubblica ceca

212 024 700

195 863 100

192 799 734,77

Danimarca

298 102 200

289 130 700

279 421 562,74

Germania

1 704 417 750

1 653 923 250

1 591 451 700,—

Estonia

23 036 100

21 597 900

19 381 200,14

Irlanda

193 316 100

190 045 350

192 087 600,—

Grecia

302 495 700

305 838 000

324 634 500,—

Spagna

1 616 263 500

1 577 470 500

1 171 392 600,—

Francia

2 898 884 700

2 797 328 100

2 601 826 800,—

Italia

1 770 579 000

1 727 718 300

1 813 767 300,—

Cipro

27 943 500

26 898 000

25 190 100,—

Lettonia

19 515 600

18 468 900

20 313 767,67

Lituania

37 817 700

35 444 400

39 432 450,06

Lussemburgo

50 250 750

47 477 700

41 264 700,—

Ungheria

138 289 800

126 576 000

121 352 455,40

Malta

9 542 850

9 148 950

8 246 700,—

Paesi Bassi

284 861 300

276 721 000

257 072 000,—

Austria

305 991 675

296 038 350

286 416 900,—

Polonia

579 390 000

543 004 800

508 626 127,99

Portogallo

244 895 100

246 720 750

239 920 200,—

Romania

155 340 900

138 123 000

135 033 583,98

Slovenia

56 316 300

54 279 000

51 704 850,—

Slovacchia

68 128 500

64 378 800

75 822 000,—

Finlandia

263 138 700

251 985 600

232 248 600,—

Svezia

173 638 300

167 499 100

147 496 863,57

Regno Unito

2 501 556 900

2 525 317 500

2 536 496 853,70

Totale dell’articolo 1 3 0

14 498 917 425

14 125 977 050

13 392 516 750,04

CAPITOLO 1 4 —   RISORSE PROPRIE BASATE SUL REDDITO NAZIONALE LORDO CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DECISIONE 2007/436/CE, EURATOM

1 4 0     Risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

93 718 806 385

87 496 512 197

90 947 943 529,08

Commento

La risorsa basata sull’RNL è una risorsa “complementare” che fornisce le entrate necessarie per coprire, in un determinato esercizio, le spese eccedenti l’importo generato dalle risorse proprie tradizionali, dai versamenti a titolo dell’IVA e dalle altre entrate. La risorsa basata sull’RNL assicura implicitamente l’equilibrio ex ante del bilancio generale dell’Unione europea.

L’aliquota di prelievo della risorsa RNL viene determinata in funzione delle entrate supplementari necessarie per finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre risorse (versamenti a titolo dell’IVA, risorse proprie tradizionali e altre entrate). Un'aliquota di prelievo viene quindi applicata all’RNL di ciascuno degli Stati membri.

L’aliquota da applicare al reddito nazionale lordo degli Stati membri per l’esercizio è dello 0,7137 %.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

2 753 903 748

2 551 066 178

2 621 134 499,—

Bulgaria

281 010 470

255 205 042

247 201 341,05

Repubblica ceca

1 078 296 305

960 003 889

1 022 419 464,56

Danimarca

1 815 240 147

1 695 375 032

1 767 514 327,81

Germania

19 294 067 399

18 015 507 359

18 636 926 600,—

Estonia

110 726 788

101 212 405

98 307 875,70

Irlanda

919 831 931

873 866 920

958 866 432,—

Grecia

1 574 215 481

1 500 777 282

1 731 945 117,—

Spagna

7 749 531 954

7 271 600 414

7 710 542 285,—

Francia

15 095 595 129

14 023 354 543

14 810 280 668,—

Italia

11 595 546 179

10 865 931 276

11 451 174 444,—

Cipro

132 960 077

123 682 439

125 744 407,—

Lettonia

139 579 889

128 706 435

130 292 513,42

Lituania

223 423 461

200 238 365

196 839 633,19

Lussemburgo

239 101 888

218 312 058

205 985 892,—

Ungheria

782 902 822

674 869 380

685 590 645,37

Malta

45 406 555

42 068 721

41 166 029,—

Paesi Bassi

4 543 386 226

4 222 386 866

4 358 377 184,—

Austria

2 171 133 356

2 018 923 381

2 095 235 440,—

Polonia

2 846 083 644

2 545 101 391

2 537 771 911,02

Portogallo

1 165 253 865

1 134 471 861

1 197 638 089,—

Romania

1 006 135 718

860 848 950

884 685 148,34

Slovenia

269 051 272

249 585 810

258 101 226,—

Slovacchia

524 219 139

473 926 800

485 647 281,—

Finlandia

1 446 676 869

1 331 002 925

1 315 128 025,—

Svezia

2 937 969 485

2 712 618 260

2 491 540 468,13

Regno Unito

12 977 556 588

12 445 868 215

12 881 886 582,49

Totale dell’articolo 1 4 0

93 718 806 385

87 496 512 197

90 947 943 529,08

CAPITOLO 1 5 —   CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

1 5 0     Correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

0,—

0,—

– 128 002 984,13

Commento

Il meccanismo di correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito (correzione britannica) è stato istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984 e dalla risultante decisione relativa alle risorse proprie del 1985. Lo scopo di questo meccanismo era di ridurre lo squilibrio di bilancio del Regno Unito tramite una riduzione dei suoi versamenti all’Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare gli articoli 4 e 5.

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

183 957 133

185 512 958

166 903 516,—

Bulgaria

18 771 128

18 558 453

15 740 807,—

Repubblica ceca

72 028 769

69 811 267

64 920 329,01

Danimarca

121 255 644

123 287 291

112 564 693,07

Germania

227 039 988

230 537 205

210 656 145,—

Estonia

7 396 403

7 360 143

6 259 858,02

Irlanda

61 443 558

63 547 406

61 056 836,—

Grecia

105 155 515

109 136 186

110 283 440,—

Spagna

517 658 498

528 789 146

490 976 949,—

Francia

1 008 365 814

1 019 775 186

943 060 313,—

Italia

774 567 167

790 168 077

729 165 665,—

Cipro

8 881 558

8 994 159

8 006 908,—

Lettonia

9 323 752

9 359 503

8 297 481,81

Lituania

14 924 392

14 561 289

12 533 972,01

Lussemburgo

15 971 690

15 875 604

13 116 370,—

Ungheria

52 296 874

49 076 349

43 608 873,48

Malta

3 033 098

3 059 228

2 621 291,—

Paesi Bassi

53 463 603

54 032 187

49 263 430,—

Austria

25 548 480

25 835 351

23 682 779,—

Polonia

190 114 628

185 079 200

161 400 776,52

Portogallo

77 837 419

82 498 538

76 260 874,—

Romania

67 208 537

62 600 742

56 402 059,85

Slovenia

17 972 270

18 149 824

16 434 869,—

Slovacchia

35 017 146

34 463 850

30 924 105,—

Finlandia

96 636 104

96 790 233

83 742 170,—

Svezia

34 572 107

34 712 285

28 058 560,26

Regno Unito

–3 800 441 275

–3 841 571 660

–3 653 946 055,16

Totale dell’articolo 1 5 0

0

0

– 128 002 984,13

CAPITOLO 1 6 —   RIDUZIONE LORDA DEL CONTRIBUTO RNL ANNUO CONCESSA AI PAESI BASSI E ALLA SVEZIA

1 6 0     Riduzione lorda del contributo RNL annuo concessa ai Paesi Bassi e alla Svezia conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 5, della decisione 2007/436/CE, Euratom

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

0,—

0,—

–3 247 772,67

Commento

Limitatamente al periodo 2007-2013, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 605 000 000 EUR e la Svezia di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 150 000 000 EUR, a prezzi 2004. Tali importi sono adeguati ai prezzi attuali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 9.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 2, paragrafo 5.

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

24 892 630

24 197 489

23 602 839,—

Bulgaria

2 540 063

2 420 682

2 226 003,—

Repubblica ceca

9 746 757

9 105 873

9 215 961,70

Danimarca

16 408 018

16 081 048

15 915 633,38

Germania

174 399 734

170 881 511

167 822 128,—

Estonia

1 000 863

960 025

885 244,—

Irlanda

8 314 392

8 288 842

8 634 417,—

Grecia

14 229 388

14 235 241

15 595 850,—

Spagna

70 048 284

68 972 916

69 432 028,—

Francia

136 449 600

133 014 961

133 363 878,—

Italia

104 812 538

103 066 026

103 115 739,—

Cipro

1 201 831

1 173 158

1 132 305,—

Lettonia

1 261 667

1 220 812

1 173 225,42

Lituania

2 019 532

1 899 310

1 772 504,99

Lussemburgo

2 161 250

2 070 743

1 854 865,—

Ungheria

7 076 685

6 401 302

6 170 537,55

Malta

410 431

399 032

370 693,—

Paesi Bassi

– 637 756 193

– 624 989 585

– 612 147 160,—

Austria

19 624 949

19 149 984

18 867 213,—

Polonia

25 725 847

24 140 912

22 857 540,24

Portogallo

10 532 769

10 760 744

10 784 513,—

Romania

9 094 495

8 165 364

7 961 951,62

Slovenia

2 431 964

2 367 383

2 324 155,—

Slovacchia

4 738 435

4 495 312

4 373 165,—

Finlandia

13 076 562

12 624 890

11 842 488,—

Svezia

– 141 747 068

– 139 156 091

– 148 490 504,73

Regno Unito

117 304 577

118 052 116

116 095 014,16

Totale dell’articolo 1 6 0

0

0

–3 247 772,67

TITOLO 3

ECCEDENZE, SALDI E ADEGUAMENTI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Eccedenza disponibile dell’esercizio precedente

p.m.

4 539 394 283

2 253 591 199,37

3 0 2

Eccedenza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell’eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

p.m.

4 539 394 283

2 253 591 199,37

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 1 0 3

Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

p.m.

673 159 000

– 921 990 232,67

 

Totale dell’articolo 3 1 0

p.m.

673 159 000

– 921 990 232,67

 

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

p.m.

673 159 000

– 921 990 232,67

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 2 0 3

Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

p.m.

1 141 723 000

118 850 779,80

 

Totale dell’articolo 3 2 0

p.m.

1 141 723 000

118 850 779,80

 

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

p.m.

1 141 723 000

118 850 779,80

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Adeguamento dell’impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

p.m.

p.m.

–3 693 074,34

 

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

p.m.

p.m.

–3 693 074,34

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 5 0 4

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

p.m.

0,—

9 028 843,89

 

Totale dell’articolo 3 5 0

p.m.

0,—

9 028 843,89

 

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

p.m.

0,—

9 028 843,89

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 6 0 4

Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

p.m.

p.m.

4 205 247,92

 

Totale dell’articolo 3 6 0

p.m.

p.m.

4 205 247,92

 

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

p.m.

p.m.

4 205 247,92

 

Totale del titolo 3

p.m.

6 354 276 283

1 459 992 763,97

CAPITOLO 3 0 —

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

CAPITOLO 3 1 —

SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

CAPITOLO 3 2 —

SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

CAPITOLO 3 4 —

ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

CAPITOLO 3 5 —

RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

CAPITOLO 3 6 —

RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

CAPITOLO 3 0 —   ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0 0     Eccedenza disponibile dell’esercizio precedente

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

4 539 394 283

2 253 591 199,37

Commento

Conformemente all’articolo 15 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio è iscritto, a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un deficit, in entrata o in spesa nel bilancio dell’esercizio successivo.

Le stime appropriate delle suddette entrate o spese sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e, se del caso, facendo ricorso alla procedura della lettera rettificativa, presentata in conformità dell’articolo 34 del regolamento finanziario. Esse vengono stabilite conformemente ai principi di cui all’articolo 15 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo, che la Commissione deve presentare entro 15 giorni successivi alla presentazione dei conti provvisori.

Un disavanzo è iscritto all’articolo 27 02 01 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 15.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17), in particolare l’articolo 7.

3 0 2     Eccedenza di risorse proprie risultanti dal riversamento dell’eccedenza del Fondo di garanzia per le azioni esterne

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, le eventuali eccedenze del Fondo di garanzia per le azioni esterne rispetto all’importo obiettivo, una volta raggiunto detto importo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3.

Decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

CAPITOLO 3 1 —   SALDI E ADEGUAMENTI DEI SALDI BASATI SULL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 4, 5 E 8 DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

3 1 0     Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 1 0 3   Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

673 159 000

– 921 990 232,67

Commento

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 luglio, un estratto in cui si indica l’ammontare totale della base delle risorse IVA.

Ad ogni Stato membro è addebitato l’importo calcolato sulla base di questo estratto, conformemente alle norme dell’Unione europea, ed è accreditato l’importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente. La Commissione determina l’ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto della Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali correzioni agli estratti summenzionati risultanti dai controlli della Commissione conformemente all’articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 e/o eventuali modifiche apportate all’RNL degli esercizi precedenti che incidano sul livellamento della base IVA comporteranno adeguamenti dei saldi IVA.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l’articolo 10, paragrafi 4, 5 e 8.

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

28 248 000

7 357 362,42

Bulgaria

p.m.

492 000

–1 294 711,69

Repubblica ceca

p.m.

7 670 000

–11 906 121,96

Danimarca

p.m.

2 075 000

–22 563 587,04

Germania

p.m.

16 721 000

–4 581 894,70

Estonia

p.m.

1 256 000

330 451,79

Irlanda

p.m.

3 469 000

1 693 596,80

Grecia

p.m.

–27 208 000

–30 997 449,26

Spagna

p.m.

386 936 000

– 410 984 417,75

Francia

p.m.

119 302 000

– 221 259 772,54

Italia

p.m.

83 866 000

– 254 861 905,25

Cipro

p.m.

67 000

– 294 300,—

Lettonia

p.m.

–2 630 000

–6 634 845,10

Lituania

p.m.

–7 591 000

–7 811 097,62

Lussemburgo

p.m.

– 808 000

–2 000 722,37

Ungheria

p.m.

–10 819 000

–1 915 479,20

Malta

p.m.

306 000

– 159 424,14

Paesi Bassi

p.m.

13 623 000

–54 736 057,23

Austria

p.m.

4 800 000

639 057,65

Polonia

p.m.

–2 181 000

9 631 165,93

Portogallo

p.m.

10 613 000

36 351 997,09

Romania

p.m.

–48 000

–10 962 891,26

Slovenia

p.m.

451 000

–1 587 614,70

Slovacchia

p.m.

–4 424 000

–22 450 551,97

Finlandia

p.m.

14 757 000

–5 555 005,07

Svezia

p.m.

6 459 000

2 011 792,57

Regno Unito

p.m.

27 757 000

92 552 191,93

Totale della voce 3 1 0 3

p.m.

673 159 000

– 921 990 232,67

CAPITOLO 3 2 —   SALDI E ADEGUAMENTI DI SALDI BASATI SUL REDDITO/PRODOTTO NAZIONALE LORDO RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI, RISULTANTI DALL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 10, PARAGRAFI 6, 7 E 8, DEL REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1150/2000

3 2 0     Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

3 2 0 3   Risultato dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 concernente gli esercizi a partire dal 1995

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

1 141 723 000

118 850 779,80

Commento

Sulla base delle cifre per l’aggregato RNL e delle sue componenti per l’esercizio precedente, fornite dagli Stati membri in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, ad ogni Stato membro è addebitato l’importo calcolato conformemente alle norme dell’Unione ed è accreditato l’importo dei dodici pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio precedente.

La Commissione determina l’ammontare del saldo e lo comunica agli Stati membri con un anticipo sufficiente affinché essi possano iscriverlo nel conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre dello stesso anno.

Eventuali modifiche apportate al prodotto nazionale lordo/reddito nazionale lordo degli esercizi precedenti conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, fatti salvi gli articoli 4 e 5, danno luogo, per ciascuno Stato membro interessato, ad un adeguamento del saldo stabilito conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l’articolo 10, paragrafi 6, 7 e 8.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

75 091 000

39 933 807,68

Bulgaria

p.m.

18 780 000

– 107 669,63

Repubblica ceca

p.m.

193 523 000

28 501 508,13

Danimarca

p.m.

8 750 000

–57 720 359,25

Germania

p.m.

– 413 112 000

57 539 441,10

Estonia

p.m.

5 607 000

573 727,67

Irlanda

p.m.

12 642 000

–5 995 050,99

Grecia

p.m.

– 125 366 000

– 115 864 325,30

Spagna

p.m.

80 168 000

– 103 140 187,09

Francia

p.m.

5 653 000

–55 616 599,35

Italia

p.m.

832 542 000

–70 223 506,02

Cipro

p.m.

– 259 000

–1 496 839,30

Lettonia

p.m.

4 298 000

3 532 293,64

Lituania

p.m.

13 405 000

–10 516 115,80

Lussemburgo

p.m.

–3 302 000

–9 477 538,59

Ungheria

p.m.

–12 955 000

16 289 448,24

Malta

p.m.

1 449 000

– 812 602,24

Paesi Bassi

p.m.

–7 047 000

– 141 264 919,18

Austria

p.m.

130 157 000

35 398 297,91

Polonia

p.m.

8 593 000

91 919 397,65

Portogallo

p.m.

52 802 000

151 163 451,19

Romania

p.m.

36 444 000

–25 486 732,59

Slovenia

p.m.

2 221 000

–7 306 020,34

Slovacchia

p.m.

796 000

–35 824 059,95

Finlandia

p.m.

104 522 000

–59 746 551,73

Svezia

p.m.

101 843 000

278 704 851,64

Regno Unito

p.m.

14 478 000

115 893 632,30

Totale della voce 3 2 0 3

p.m.

1 141 723 000

118 850 779,80

CAPITOLO 3 4 —   ADEGUAMENTO RELATIVO ALLA NON PARTECIPAZIONE DI TALUNI STATI MEMBRI A DETERMINATE POLITICHE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

3 4 0     Adeguamento dell’impatto della non partecipazione di taluni Stati membri a determinate politiche dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

–3 693 074,34

Commento

L’articolo 3 del protocollo sulla posizione della Danimarca e l’articolo 5 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegati al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esentano del tutto questi Stati membri dal sostenere le conseguenze finanziarie di determinate misure nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia, ad eccezione dei relativi costi amministrativi. Essi possono pertanto beneficiare di un adeguamento delle risorse proprie versate per ciascun esercizio al quale non partecipano.

Il contributo di ciascuno Stato membro al meccanismo di adeguamento viene calcolato applicando alla spesa di bilancio risultante da questa azione o politica la chiave dell’aggregato del reddito nazionale lordo e delle sue componenti dell’esercizio precedente, forniti dagli Stati membri conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).

La Commissione determina l’ammontare del saldo di ciascuno Stato membro e lo comunica con un anticipo sufficiente affinché gli Stati membri possano iscriverlo nel conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre, conformemente all’articolo 10 bis dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1), in particolare l’articolo 10 bis.

Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare l’articolo 3, e protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 5.

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

p.m.

1 307 848,04

Bulgaria

p.m.

p.m.

129 234,44

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

527 689,—

Danimarca

p.m.

p.m.

–4 137 533,44

Germania

p.m.

p.m.

9 288 650,97

Estonia

p.m.

p.m.

51 643,63

Irlanda

p.m.

p.m.

–2 728 822,80

Grecia

p.m.

p.m.

863 163,37

Spagna

p.m.

p.m.

3 912 299,77

Francia

p.m.

p.m.

7 347 225,81

Italia

p.m.

p.m.

5 698 862,08

Cipro

p.m.

p.m.

63 714,04

Lettonia

p.m.

p.m.

76 428,93

Lituania

p.m.

p.m.

103 676,29

Lussemburgo

p.m.

p.m.

101 749,85

Ungheria

p.m.

p.m.

333 541,98

Malta

p.m.

p.m.

20 554,90

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

2 119 574,07

Austria

p.m.

p.m.

1 039 960,18

Polonia

p.m.

p.m.

1 219 366,32

Portogallo

p.m.

p.m.

618 288,07

Romania

p.m.

p.m.

430 473,28

Slovenia

p.m.

p.m.

132 497,46

Slovacchia

p.m.

p.m.

235 372,12

Finlandia

p.m.

p.m.

656 108,17

Svezia

p.m.

p.m.

1 315 503,45

Regno Unito

p.m.

p.m.

–34 420 144,32

Totale dell’articolo 3 4 0

p.m.

p.m.

–3 693 074,34

CAPITOLO 3 5 —   RISULTATO DEL CALCOLO DEFINITIVO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 5 0     Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 5 0 4   Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

0,—

9 028 843,89

Commento

Risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito.

Le cifre del 2010 corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l’esercizio 2006.

Le cifre del 2011 corrispondono al risultato del calcolo definitivo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l’esercizio dell’anno 2007 e un aggiornamento finale per l’anno 2006.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42).

Articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

–8 048 642

5 025 912,—

Bulgaria

p.m.

– 206 211

489 243,—

Repubblica ceca

p.m.

3 671 192

1 326 784,96

Danimarca

p.m.

–11 217 835

–9 188 536,15

Germania

p.m.

–12 248 422

39 179 773,—

Estonia

p.m.

–1 365 231

–69 352,—

Irlanda

p.m.

–10 814 068

2 623 764,—

Grecia

p.m.

–16 084 340

65 528 142,—

Spagna

p.m.

–41 096 144

22 584 489,—

Francia

p.m.

–53 860 121

–22 588 521,—

Italia

p.m.

–72 263 136

–94 910 109,—

Cipro

p.m.

– 465 580

107 437,39

Lettonia

p.m.

– 379 121

1 003 592,95

Lituania

p.m.

– 607 506

– 725 966,—

Lussemburgo

p.m.

– 885 867

– 281 514,—

Ungheria

p.m.

–1 668 405

–6 149 038,94

Malta

p.m.

– 126 187

128 050,—

Paesi Bassi

p.m.

–3 320 144

10 720 377,—

Austria

p.m.

–1 858 688

– 499 052,—

Polonia

p.m.

6 356 363

8 267 387,97

Portogallo

p.m.

– 898 938

1 266 237,—

Romania

p.m.

4 604 412

5 071 735,10

Slovenia

p.m.

– 220 740

1 562 004,—

Slovacchia

p.m.

2 484 551

5 020 431,38

Finlandia

p.m.

–9 671 119

4 653 367,—

Svezia

p.m.

–1 464 267

6 000 622,24

Regno Unito

p.m.

231 654 194

–37 118 417,01

Totale della voce 3 5 0 4

p.m.

0

9 028 843,89

CAPITOLO 3 6 —   RISULTATO DEGLI AGGIORNAMENTI INTERMEDI DEL CALCOLO DEL FINANZIAMENTO DELLA CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO A FAVORE DEL REGNO UNITO

3 6 0     Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

3 6 0 4   Risultato degli aggiornamenti intermedi del calcolo del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

4 205 247,92

Commento

Voce destinata ad accogliere la differenza tra l’importo iscritto nel bilancio e l’aggiornamento intermedio più recente della correzione britannica, prima del calcolo finale.

Le cifre del 2010 corrispondono al risultato del calcolo intermedio del finanziamento della correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito a titolo della correzione per l’esercizio 2008.

Basi giuridiche

Articoli 4 e 5 della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17).

Stati membri

Bilancio 2012

Bilancio 2011

Esecuzione 2010

Belgio

p.m.

p.m.

–3 504 541,—

Bulgaria

p.m.

p.m.

–1 523 420,—

Repubblica ceca

p.m.

p.m.

532 273,23

Danimarca

p.m.

p.m.

–8 142 576,86

Germania

p.m.

p.m.

– 213 638,—

Estonia

p.m.

p.m.

– 602 251,—

Irlanda

p.m.

p.m.

–7 602 523,—

Grecia

p.m.

p.m.

–7 281 407,—

Spagna

p.m.

p.m.

–17 398 703,—

Francia

p.m.

p.m.

–22 865 571,—

Italia

p.m.

p.m.

–18 521 220,—

Cipro

p.m.

p.m.

– 379 606,—

Lettonia

p.m.

p.m.

222 727,25

Lituania

p.m.

p.m.

–1 577 325,—

Lussemburgo

p.m.

p.m.

–2 092 216,—

Ungheria

p.m.

p.m.

–2 828 485,57

Malta

p.m.

p.m.

– 170 277,—

Paesi Bassi

p.m.

p.m.

–5 075 335,—

Austria

p.m.

p.m.

– 501 383,—

Polonia

p.m.

p.m.

–2 712 429,61

Portogallo

p.m.

p.m.

– 312 262,—

Romania

p.m.

p.m.

–10 913 856,98

Slovenia

p.m.

p.m.

–1 405 069,—

Slovacchia

p.m.

p.m.

–3 676 917,—

Finlandia

p.m.

p.m.

–7 803 260,—

Svezia

p.m.

p.m.

2 162 768,12

Regno Unito

p.m.

p.m.

128 391 752,34

Totale della voce 3 6 0 4

p.m.

p.m.

4 205 247,92

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL’UNIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 4 0

4 0 0

Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione

633 070 802

591 693 725

559 715 183,04

4 0 3

Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

p.m.

p.m.

52 254,72

4 0 4

Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

65 496 118

60 128 782

54 231 954,56

 

TOTALE DEL CAPITOLO 4 0

698 566 920

651 822 507

613 999 392,32

CAPITOLO 4 1

4 1 0

Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

476 991 862

437 655 803

407 170 670,01

4 1 1

Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

115 100 938

77 713 938

71 330 285,97

4 1 2

Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

110 000

110 000

106 493,09

 

TOTALE DEL CAPITOLO 4 1

592 202 800

515 479 741

478 607 449,07

CAPITOLO 4 2

4 2 0

Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

21 575 132

13 123 267

29 919 993,93

4 2 1

Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità

p.m.

p.m.

73 671,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 4 2

21 575 132

13 123 267

29 993 664,93

 

Totale del titolo 4

1 312 344 852

1 180 425 515

1 122 600 506,32

CAPITOLO 4 0 —

IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

CAPITOLO 4 1 —

CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

CAPITOLO 4 2 —

ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

CAPITOLO 4 0 —   IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

4 0 0     Gettito dell’imposta su stipendi, salari e indennità dei membri delle istituzioni, dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione, nonché dei membri degli organi della Banca europea per gli investimenti, della Banca centrale europea, del Fondo europeo per gli investimenti e dei membri del loro personale e dei beneficiari di una pensione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

633 070 802

591 693 725

559 715 183,04

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 13.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 187 dell’8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1o luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d’esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

Parlamento

 

64 501 324

Consiglio

 

23 992 000

Commissione:

 

428 096 362

— funzionamento

(348 540 000)

 

— ricerca e sviluppo tecnologico

(15 302 283)

 

— ricerca (azioni indirette)

(18 432 154)

 

— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

(2 828 000)

 

— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

(606 000)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

(2 482 000)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

(887 000)

 

— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

(1 191 000)

 

— Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (OP)

(3 102 000)

 

— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

(296 445)

 

— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

(130 945)

 

— Impresa comune Artemis –Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati- (ITC Artemis)

(87 390)

 

— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)

(141 708)

 

— Impresa comune Clean Sky

(130 894)

 

— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)

(294 251)

 

— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

(247 152)

 

— Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

(984 984)

 

— Agenzia europea per la ricostruzione

(p.m.)

 

— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

(239 743)

 

— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)

(831 932)

 

— Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

(282 584)

 

— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

(3 476 873)

 

— Autorità bancaria europea (EBA)

(348 398)

 

— Eurojust

(523 780)

 

— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

(946 982)

 

— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(527 821)

 

— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

(2 591 240)

 

— Agenzia europea dell’ambiente (AEE)

(1 152 829)

 

— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(1 622 786)

 

— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

(520 065)

 

— Agenzia del GNSS europeo (GALILEO)

(179 522)

 

— Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

(121 989)

 

— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)

(110 959)

 

— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

(197 889)

 

— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (F4E)

(1 321 578)

 

— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

(906 064)

 

— Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

(4 042 709)

 

— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(455 103)

 

— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)

(91 208)

 

— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

(212 778)

 

— Accademia europea di polizia (CEPOL)

(116 867)

 

— Ufficio europeo di polizia (Europol)

(2 268 007)

 

— Agenzia ferroviaria europea (ERA)

(700 654)

 

— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

(812 914)

 

— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(281 165)

 

— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

(695 369)

 

— Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

(404 628)

 

— Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (EACI)

(363 309)

 

— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)

(108 539)

 

— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)

(847 747)

 

— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)

(225 920)

 

— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)

(95 578)

 

— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)

(177 157)

 

— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

(204 177)

 

— Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

(3 392 990)

 

— Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

(1 012 303)

 

Corte di giustizia

 

22 623 000

Corte dei conti

 

10 210 000

Comitato economico e sociale europeo

 

4 525 153

Comitato delle regioni

 

3 151 895

Mediatore europeo

 

560 068

Garante europeo della protezione dei dati

 

438 000

Servizio europeo per l’azione esterna

 

20 113 000

Banca europea per gli investimenti

 

37 760 000

Banca centrale europea

 

14 900 000

Fondo europeo per gli investimenti

 

2 200 000

 

Totale

633 070 802

4 0 3     Gettito del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

52 254,72

Commento

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall’importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l’articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 187 dell’8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

— funzionamento

(p.m.)

 

— ricerca e sviluppo tecnologico

(p.m.)

 

— ricerca (azioni indirette)

(p.m.)

 

— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

(p.m.)

 

— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

(p.m.)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

(p.m.)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

(p.m.)

 

— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali PMO)

(p.m.)

 

— Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (OP)

(p.m.)

 

— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

(p.m.)

 

— Eurojust

(p.m.)

 

— Agenzia europea per la ricostruzione

(p.m.)

 

— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

(p.m.)

 

— Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

(p.m.)

 

— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

(p.m.)

 

— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(p.m.)

 

— Agenzia europea dell’ambiente (AEE)

(p.m.)

 

— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(p.m.)

 

— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

(p.m.)

 

— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

(p.m.)

 

— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(p.m.)

 

— Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

(p.m.)

 

— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

(p.m.)

 

— Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

(p.m.)

 

— Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

(p.m.)

 

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

 

Totale

p.m.

4 0 4     Gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in attività di servizio

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

65 496 118

60 128 782

54 231 954,56

Commento

Articolo destinato ad accogliere il gettito del prelievo speciale applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio, conformemente all’articolo 66 bis dello statuto.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell’Unione europea, in particolare l’articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU 187 dell’8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1).

Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15).

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1o luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d’esercizio delle funzioni di Garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Decisione 2009/910/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 36).

Decisione 2009/912/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del segretario generale del Consiglio dell’Unione europea (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 38).

Parlamento

 

8 249 104

Consiglio

 

2 691 000

Commissione:

 

46 545 044

— funzionamento

(32 030 000)

 

— ricerca e sviluppo tecnologico

(3 119 305)

 

— ricerca (azioni indirette)

(2 949 385)

 

— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

(530 000)

 

— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

(115 000)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

(423 000)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

(145 000)

 

— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

(223 000)

 

— Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (OP)

(576 000)

 

— Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell’energia (ACER)

(54 050)

 

— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

(14 789)

 

— Impresa comune Artemis –Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati- (ITC Artemis)

(15 407)

 

— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)

(34 203)

 

— Impresa comune Clean Sky

(30 224)

 

— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)

(64 284)

 

— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

(41 168)

 

— Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

(150 207)

 

— Agenzia europea per la ricostruzione

(p.m.)

 

— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

(41 604)

 

— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)

(209 925)

 

— Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

(46 957)

 

— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

(772 989)

 

— Autorità bancaria europea (EBA)

(49 757)

 

— Eurojust

(59 154)

 

— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

(32 284)

 

— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

(107 402)

 

— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

(443 008)

 

— Agenzia europea dell’ambiente (AEE)

(166 309)

 

— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(317 124)

 

— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

(99 301)

 

— Agenzia del GNSS europeo (GALILEO)

(39 341)

 

— Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

(29 693)

 

— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)

(32 273)

 

— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

(45 679)

 

— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (F4E)

(281 643)

 

— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

(221 924)

 

— Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

(535 325)

 

— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(113 074)

 

— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)

(15 265)

 

— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

(46 532)

 

— Accademia europea di polizia (CEPOL)

(17 338)

 

— Ufficio europeo di polizia (Europol)

(520 086)

 

— Agenzia ferroviaria europea (ERA)

(149 741)

 

— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

(162 462)

 

— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(53 972)

 

— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

(135 230)

 

— Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

(79 218)

 

— Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (EACI)

(53 044)

 

— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)

(18 904)

 

— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)

(142 048)

 

— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)

(40 527)

 

— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)

(23 325)

 

— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)

(35 247)

 

— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

(38 061)

 

— Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

(651 036)

 

— Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

(203 220)

 

Corte di giustizia

 

3 319 000

Corte dei conti

 

1 400 000

Comitato economico e sociale europeo

 

784 235

Comitato delle regioni

 

457 817

Mediatore europeo

 

66 918

Garante europeo della protezione dei dati

 

74 000

European External Action Service

 

1 909 000

 

Totale

65 496 118

CAPITOLO 4 1 —   CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0     Contributo del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

476 991 862

437 655 803

407 170 670,01

Commento

Le entrate sono costituite dai contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Parlamento

 

63 913 228

Consiglio

 

31 469 000

Commissione:

 

330 761 736

— funzionamento

(214 502 000)

 

— ricerca e sviluppo tecnologico

(20 903 381)

 

— ricerca (azioni indirette)

(21 885 100)

 

— Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

(3 392 000)

 

— Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

(1 262 000)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

(5 224 000)

 

— Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

(1 587 000)

 

— Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

(2 544 000)

 

— Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (OP)

(4 679 000)

 

— Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER)

(391 758)

 

— Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia

(278 264)

 

— Impresa comune Artemis — Iniziativa in materia di sistemi informatici incorporati — (ITC Artemis)

(103 859)

 

— Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)

(173 550)

 

— Impresa comune Clean Sky

(182 018)

 

— Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP)

(445 399)

 

— Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)

(355 595)

 

— Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

(2 168 041)

 

— Agenzia europea per la ricostruzione

(p.m.)

 

— Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

(404 660)

 

— Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (Frontex)

(1 550 505)

 

— Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

(216 534)

 

— Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

(5 278 374)

 

— Autorità bancaria europea (EBA)

(326 409)

 

— Eurojust

(1 113 056)

 

— Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

(1 656 490)

 

— Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)

(868 080)

 

— Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

(3 356 317)

 

— Agenzia europea dell’ambiente (AEE)

(1 331 036)

 

— Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

(2 816 134)

 

— Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

(775 423)

 

— Agenzia del GNSS europeo (GALILEO)

(318 294)

 

— Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

(253 149)

 

— Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)

(292 929)

 

— Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

(320 073)

 

— Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione (F4E)

(2 085 987)

 

— Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

(1 709 638)

 

— Agenzia europea per i medicinali (EMEA)

(4 660 699)

 

— Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

(830 412)

 

— Comitato consultivo ITC iniziativa europea in materia di nanoelettronica (ENIAC)

(96 222)

 

— Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

(380 251)

 

— Accademia europea di polizia (CEPOL)

(168 456)

 

— Ufficio europeo di polizia (EUROPOL)

(3 883 864)

 

— Agenzia ferroviaria europea (ERA)

(1 094 562)

 

— Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

(1 868 734)

 

— Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

(452 291)

 

— Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

(968 650)

 

— Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

(591 272)

 

— Agenzia esecutiva per la competitività e l’innovazione (EACI)

(784 469)

 

— Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori (EAHC)

(242 719)

 

— Agenzia esecutiva per la ricerca (AER)

(2 158 460)

 

— Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA)

(507 419)

 

— Impresa comune in materia di idrogeno e celle a combustibile (FCH)

(144 253)

 

— ITC Iniziativa in materia di farmaci innovativi (IMI)

(219 202)

 

— ITC sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR)

(254 908)

 

— Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

(5 103 790)

 

— Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

(1 601 050)

 

Corte di giustizia

 

18 044 000

Corte dei conti

 

8 300 000

Comitato economico e sociale europeo

 

6 295 020

Comitato delle regioni

 

4 507 738

Mediatore europeo

 

535 140

Garante europeo della protezione dei dati

 

410 000

European External Action Service

 

12 756 000

 

Totale

476 991 862

4 1 1     Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

115 100 938

77 713 938

71 330 285,97

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all’Unione europea dell’equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Parlamento

 

9 134 938

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

104 666 000

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

1 300 000

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

115 100 938

4 1 2     Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

110 000

110 000

106 493,09

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Parlamento

 

10 000

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

100 000

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

110 000

CAPITOLO 4 2 —   ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 2 0     Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

21 575 132

13 123 267

29 919 993,93

Commento

Entrate costituite dal contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.

Commissione

 

21 575 132

4 2 1     Contributo dei membri del Parlamento ad un regime di pensione di anzianità

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

73 671,—

Commento

Entrate costituite dai contributi dei membri del Parlamento europeo al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l’allegato III.

Parlamento

 

p.m.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 5 0

5 0 0

Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

5 0 0 0

Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

18 760,84

5 0 0 1

Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

125 763,19

5 0 0 2

Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

966 146,63

 

Totale dell’articolo 5 0 0

p.m.

p.m.

1 110 670,66

5 0 1

Proventi della vendita di beni immobili

p.m.

p.m.

1 930 837,77

5 0 2

Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

1 662 429,92

 

TOTALE DEL CAPITOLO 5 0

p.m.

p.m.

4 703 938,35

CAPITOLO 5 1

5 1 0

Proventi dell’affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

5 1 1

Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative

5 1 1 0

Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

20 336 231,20

5 1 1 1

Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

439 046,17

 

Totale dell’articolo 5 1 1

p.m.

p.m.

20 775 277,37

 

TOTALE DEL CAPITOLO 5 1

p.m.

p.m.

20 775 277,37

CAPITOLO 5 2

5 2 0

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione

7 790 286

7 194 000

6 885 298,32

5 2 1

Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione

10 000 000

10 000 000

8 741 601,66

5 2 2

Interessi prodotti da prefinanziamenti

40 000 000

40 000 000

41 187 994,03

5 2 3

Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

27 290 700,07

 

TOTALE DEL CAPITOLO 5 2

57 790 286

57 194 000

84 105 594,08

CAPITOLO 5 5

5 5 0

Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l’importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

17 158 799,50

5 5 1

Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

3 718 579,78

 

TOTALE DEL CAPITOLO 5 5

p.m.

p.m.

20 877 379,28

CAPITOLO 5 7

5 7 0

Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

37 964 492,91

5 7 1

Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

5 7 2

Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione

p.m.

p.m.

0,—

5 7 3

Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

209 705 031,61

5 7 4

Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

 

 

TOTALE DEL CAPITOLO 5 7

p.m.

p.m.

247 669 524,52

CAPITOLO 5 8

5 8 0

Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

609 045,24

5 8 1

Entrate provenienti da indennità d’assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

5 259 551,32

 

TOTALE DEL CAPITOLO 5 8

p.m.

p.m.

5 868 596,56

CAPITOLO 5 9

5 9 0

Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

2 000 000

100 000

4 244 255,29

 

TOTALE DEL CAPITOLO 5 9

2 000 000

100 000

4 244 255,29

 

Totale del titolo 5

59 790 286

57 294 000

388 244 565,45

CAPITOLO 5 0 —

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

CAPITOLO 5 1 —

PROVENTI DI AFFITTI

CAPITOLO 5 2 —

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

CAPITOLO 5 5 —

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

CAPITOLO 5 7 —

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 8 —

INDENNIZZI VARI

CAPITOLO 5 9 —

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 5 0 —   PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0     Proventi della vendita di beni mobili (forniture)

5 0 0 0   Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

18 760,84

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di autoveicoli che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettere e) ed e bis) del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 0 0 1   Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

125 763,19

Commento

Voce destinata ad accogliere i proventi della vendita o permuta dei beni mobili diversi dal materiale da trasporto appartenenti alle istituzioni.

Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettere e) ed e bis) del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 0 0 2   Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

966 146,63

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 0 1     Proventi della vendita di beni immobili

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

1 930 837,77

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti alle istituzioni.

5 0 2     Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e filmati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

1 662 429,92

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera j), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L’articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

CAPITOLO 5 1 —   PROVENTI DI AFFITTI

5 1 0     Proventi dell’affitto di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 1 1     Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili e rimborso di spese locative

5 1 1 0   Proventi di affitti e subaffitti di beni immobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

20 336 231,20

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 1 1 1   Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

439 046,17

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

CAPITOLO 5 2 —   PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 2 0     Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell’istituzione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

7 790 286

7 194 000

6 885 298,32

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o dati in prestito, interessi bancari ed altri corrisposti sui conti delle istituzioni.

Parlamento

 

1 200 000

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

6 500 000

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

40 000

Comitato delle regioni

 

50 286

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

7 790 286

5 2 1     Proventi dei fondi investiti o prestati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

10 000 000

10 000 000

8 741 601,66

Commento

L’articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

Commissione

 

10 000 000

5 2 2     Interessi prodotti da prefinanziamenti

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

40 000 000

40 000 000

41 187 994,03

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Conformemente all’articolo 5 bis del regolamento finanziario, gli importi imputati al tale voce possono dare luogo a stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti. Pertanto, gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o azione in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario.

Il regolamento recante modalità d’esecuzione del regolamento finanziario prevede inoltre i casi nei quali, a titolo di eccezione, l’ordinatore responsabile, una volta all’anno, recupera tali interessi.

Commissione

 

40 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 5 bis.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare gli articoli 4 e 4 bis.

5 2 3     Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

27 290 700,07

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell’Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell’Unione; gli importi versati dall’Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per programmi comunitari danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

CAPITOLO 5 5 —   ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORI

5 5 0     Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavori a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l’importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

17 158 799,50

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 5 1     Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

3 718 579,78

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

CAPITOLO 5 7 —   ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 7 0     Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

37 964 492,91

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 7 1     Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 7 2     Rimborso di spese di carattere sociale sostenute per conto di un'altra istituzione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate relative al rimborso di spese sociali sostenute per conto di un’altra istituzione.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 7 3     Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

209 705 031,61

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 7 4     Entrate provenienti dal contributo della Commissione al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

 

Commento

Queste entrate derivano dal contributo della Commissione al SEAE per coprire le spese, gestite a livello locale, sostenute per il personale della Commissione in servizio nelle delegazioni dell’Unione, compreso il personale finanziato dal Fondo europeo di sviluppo (FES).

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 3 0 0 5 dello stato delle spese della sezione X “Servizio europeo per l’azione esterna”.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

CAPITOLO 5 8 —   INDENNIZZI VARI

5 8 0     Entrate provenienti da indennità locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

609 045,24

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera i), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

5 8 1     Entrate provenienti da indennità d’assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

5 259 551,32

Commento

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera h), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Quest’articolo è inoltre destinato ad accogliere le entrate provenienti dal rimborso delle retribuzioni dei funzionari da parte delle assicurazioni in caso di infortuni.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

CAPITOLO 5 9 —   ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0     Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

2 000 000

100 000

4 244 255,29

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

2 000 000

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

p.m.

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

2 000 000

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL’UNIONE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 6 0

6 0 1

Programmi diversi di ricerca

6 0 1 1

Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1 2

Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

21 629 907,—

6 0 1 3

Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

265 998 325,78

6 0 1 5

Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d’interesse dell’Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 0 1 6

Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 0 1

p.m.

p.m.

287 628 232,78

6 0 2

Altri programmi

6 0 2 1

Entrate varie assegnate alle azioni relative all’aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 0 2

p.m.

p.m.

0,—

6 0 3

Accordi di associazione tra l’Unione e i paesi terzi

6 0 3 1

Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

172 079 517,20

6 0 3 2

Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

175 239,—

6 0 3 3

Partecipazione di terzi ad attività dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

14 942 662,85

 

Totale dell’articolo 6 0 3

p.m.

p.m.

187 197 419,05

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

p.m.

474 825 651,83

CAPITOLO 6 1

6 1 1

Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri

6 1 1 3

Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all’articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

53 100 524,18

6 1 1 4

Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 1 1

p.m.

p.m.

53 100 524,18

6 1 2

Rimborso delle spese sostenute specificamente nell’esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

4 615,09

6 1 4

Rimborso del sostegno dell’Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi

6 1 4 0

Rimborso del sostegno dell’Unione/comunitario ai progetti e alle attività nel settore delle nuove tecnologie energetiche con risultati commerciali positivi — Entrate con destinazione specifica

0,—

6 1 4 3

Rimborso del sostegno dell’Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 1 4

p.m.

p.m.

0,—

6 1 5

Rimborso di contributi dell’Unione non utilizzati

6 1 5 0

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.

p.m.

p.m.

10 852 738,39

6 1 5 1

Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 1 5 2

Rimborso di abbuoni d’interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 1 5 3

Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall’istituzione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

26 798,38

6 1 5 7

Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

p.m.

p.m.

8 252 242,29

6 1 5 8

Rimborso di contributi vari non utilizzati dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

970 217,81

 

Totale dell’articolo 6 1 5

p.m.

p.m.

20 101 996,87

6 1 6

Rimborso delle spese sostenute per conto dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 1 7

Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell’Unione ai paesi terzi

6 1 7 0

Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

704 349,08

 

Totale dell’articolo 6 1 7

p.m.

p.m.

704 349,08

6 1 8

Rimborso delle somme versate nel quadro dell’aiuto alimentare

6 1 8 0

Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 1 8 1

Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell’aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 1 8

p.m.

p.m.

0,—

6 1 9

Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi

6 1 9 1

Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 1 9

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 1

p.m.

p.m.

73 911 485,22

CAPITOLO 6 2

6 2 0

Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali (articolo 6, lettera b), del trattato Euratom) — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 2 2

Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento

6 2 2 1

Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

9 293 936,—

6 2 2 3

Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

12 198 053,83

6 2 2 4

Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell’Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

253 531,27

6 2 2 5

Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 2 2 6

Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

50 223 620,58

 

Totale dell’articolo 6 2 2

p.m.

p.m.

71 969 141,68

6 2 4

Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell’Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 2

p.m.

p.m.

71 969 141,68

CAPITOLO 6 3

6 3 0

Contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio nel quadro dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

229 689 661,—

6 3 1

Contributi nel quadro dell’acquis di Schengen

6 3 1 1

Contributi alle spese amministrative derivanti dall’accordo concluso con l’Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

1 088 214,80

6 3 1 2

Contributi per lo sviluppo dei sistemi d’informazione di ampia portata nel quadro dell’accordo concluso con l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

2 051 581,83

6 3 1 3

Altri contributi nel quadro dell’acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

23 355 000,—

 

Totale dell’articolo 6 3 1

p.m.

p.m.

26 494 796,63

6 3 2

Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

289 509,59

6 3 3

Contributi a taluni programmi di aiuti esterni

6 3 3 0

Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

8 891 550,14

6 3 3 1

Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 3 3 2

Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 3 3

p.m.

p.m.

8 891 550,14

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 3

p.m.

p.m.

265 365 517,36

CAPITOLO 6 5

6 5 0

Correzioni finanziarie

6 5 0 0

Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

p.m.

p.m.

632 043 636,77

 

Totale dell’articolo 6 5 0

p.m.

p.m.

632 043 636,77

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 5

p.m.

p.m.

632 043 636,77

CAPITOLO 6 6

6 6 0

Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0

Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

313 025 208,57

6 6 0 1

Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

50 000 000

82 000 000

63 430 038,83

 

Totale dell’articolo 6 6 0

50 000 000

82 000 000

376 455 247,40

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 6

50 000 000

82 000 000

376 455 247,40

CAPITOLO 6 7

6 7 0

Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia

6 7 0 1

Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

735 114 995,57

6 7 0 2

Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

172 373 829,43

6 7 0 3

Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

103 044 369,90

 

Totale dell’articolo 6 7 0

p.m.

p.m.

1 010 533 194,90

6 7 1

Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

6 7 1 1

Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

321 935,06

6 7 1 2

Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 7 1

p.m.

p.m.

321 935,06

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 7

p.m.

p.m.

1 010 855 129,96

CAPITOLO 6 8

6 8 0

Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

6 8 0 1

Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

606 762 831,87

6 8 0 2

Irregolarità relative al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

6 8 0 3

Liquidazione relativa al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 6 8 0

p.m.

p.m.

606 762 831,87

 

TOTALE DEL CAPITOLO 6 8

p.m.

p.m.

606 762 831,87

 

Totale del titolo 6

50 000 000

82 000 000

3 512 188 642,09

CAPITOLO 6 0 —

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL’UNIONE

CAPITOLO 6 1 —

RIMBORSO DI SPESE VARIE

CAPITOLO 6 2 —

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 3 —

CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI

CAPITOLO 6 5 —

CORREZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO 6 6 —

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

CAPITOLO 6 7 —

ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 6 8 —

CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE

CAPITOLO 6 0 —   CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL’UNIONE

6 0 1     Programmi diversi di ricerca

6 0 1 1   Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione tra la Svizzera e la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare quello del 14 settembre 1978.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell’articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, in funzione delle spese da coprire.

6 0 1 2   Accordi europei per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

21 629 907,—

Commento

Entrate derivanti dagli accordi multilaterali EFDA tra la Comunità europea dell’energia atomica e i suoi 26 associati per la fusione.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell’articolo 08 22 04 (azione indiretta) dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, in funzione delle spese da coprire.

Queste entrate coprono il contributo degli associati al finanziamento delle spese del Joint Fund risultanti dall’utilizzo delle strutture del JET, del Computer ad alte prestazioni per la fusione e di qualsiasi altra struttura che può essere istituita ai fini dell’EFDA.

6 0 1 3   Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

265 998 325,78

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione tra l’Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica, per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell’Unione.

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 15 07 78, 32 06 03 (azioni indirette), nonché degli articoli 10 02 02 e 10 03 02 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, in funzione delle spese da coprire.

Basi giuridiche

Decisione 2007/502/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 25 giugno 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell’energia atomica, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera dall’altra (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 24).

Decisione 2007/585/CE del Consiglio, del 10 luglio 2007, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e lo Stato di Israele (GU L 220 del 25.8.2007, pag. 3).

Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2010, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione temporanea dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 1).

Decisione del Consiglio n. 2011/27/UE del 12 luglio 2010, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo all’'accordo di partenariato e di cooperazione tra le comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Moldova dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldava ai programmi dell’Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 1) e decisione del Consiglio n. 2011/28/UE del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all’accordo di partenariato e cooperazione tra le comunità europee e i loro Stati membri da una parte, e la Repubblica di Moldova dall’altra, riguardante un accordo quadro fra l’Unione europea e la Repubblica di Moldovasui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell’Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5)

Decisione della Commissione C(2011)5803 del 18 agosto 2011, relativa all’approvazione e alla firma del memorandum di intesa tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova, riguardo alla sua associazione al settimo programma quadro della Comunità europea sulla ricerca, sullo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative (2007-2013).

6 0 1 5   Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d’interesse dell’Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l’Unione e enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d’interesse dell’Unione (Eureka e altri).

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

6 0 1 6   Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 e 09 04 02 (azioni indirette) dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Atti di riferimento

Risoluzione dei ministri degli Stati partecipanti alla cooperazione a livello europeo nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) (firmata a Vienna il 21 novembre 1991) (GU C 333 del 24.12.1991, pag. 1).

6 0 2     Altri programmi

6 0 2 1   Entrate varie assegnate alle azioni relative all’aiuto umanitario — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all’aiuto umanitario.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del titolo 23 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 0 3     Accordi di associazione tra l’Unione e i paesi terzi

6 0 3 1   Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

172 079 517,20

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l’Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell’Unione. Eventuali entrate provenienti da paesi che sono già Stati membri in relazione a operazioni passate.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d’Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 16).

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29).

Protocollo all’accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23).

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all’applicazione provvisoria del protocollo 8 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi comunitari (GU L 43 del 19.2.2008, pag. 11).

Protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238), che prevedono l’apertura dei programmi comunitari ai paesi candidati.

6 0 3 2   Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

175 239,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi ad accordi di cooperazione doganale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 03 01, 14 04 01, 14 04 02 e 14 05 03 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Convenzione, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all’estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all’estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare a nome della Comunità europea un emendamento alla convenzione recante creazione del Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 per consentire alla Comunità europea di diventare membro di detta organizzazione.

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2003, relativa all’adozione di un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d’azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

6 0 3 3   Partecipazione di terzi ad attività dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

14 942 662,85

Commento

Eventuali contributi di terzi ad attività dell’Unione.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 1 —   RIMBORSO DI SPESE VARIE

6 1 1     Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri

6 1 1 3   Entrate provenienti dagli investimenti degli averi di cui all’articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

53 100 524,18

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell’acciaio ancora in corso fino alla scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell’articolo 4 di detta decisione, le entrate nette provenienti dagli investimenti delle disponibilità costituiscono entrate del bilancio generale dell’Unione europea. Queste entrate hanno una destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all’industria del carbone e dell’acciaio attraverso un fondo di ricerca per il carbone e l’acciaio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell’anno n +2 figurano nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione dell’anno n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell’attivo del bilancio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2010 saranno utilizzate per la ricerca nel 2012. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell’ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L’importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2012 è pari a 58 464 875 EUR.

Ai sensi dell’articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8 % della dotazione del Fondo è destinato al settore dell’acciaio e il 27,2 % al settore del carbone.

Conformemente all’articolo 18 e all’articolo 160, paragrafo 1 bis, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 23 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 1 4   Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell’acciaio ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di detta decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell’attivo della CECA in liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell’attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1o febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all’attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 2     Rimborso delle spese sostenute specificamente nell’esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

4 615,09

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Commissione

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

6 1 4     Rimborso del sostegno dell’Unione ai progetti ed alle attività con risultati commerciali positivi

6 1 4 0   Rimborso del sostegno dell’Unione/comunitario ai progetti e alle attività nel settore delle nuove tecnologie energetiche con risultati commerciali positivi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

0,—

Commento

Entrate provenienti dal rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario accordato dall’Unione in caso di successo dello sfruttamento commerciale dei progetti. Poiché il sostegno finanziario a questo tipo di attività non viene più concesso, soltanto gli stanziamenti di pagamento necessari per liquidare gli impegni rimanenti rimangono al titolo 06 dello stato delle spese.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 4 3   Rimborso del sostegno dell’Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese, mediante egli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 5     Rimborso di contributi dell’Unione non utilizzati

6 1 5 0   Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, degli strumenti ISPA e IPA.

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

10 852 738,39

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà, dello Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e dello Strumento di assistenza preadesione (IPA).

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, questa entrata può essere utilizzata per stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 1   Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 2   Rimborso di abbuoni d’interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 3   Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall’istituzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

26 798,38

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 7   Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

8 252 242,29

Commento

Voce destinata ad accogliere il rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca.

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente agli articoli 18 e 157 del regolamento finanziario, all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 11 e 13 dello stato delle spese della sezione III “Commissione” qualora risulti necessario per non ridurre la partecipazione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione all’intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del 16 maggio 1994 che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), in particolare l’articolo D dell’allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, e il capo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

6 1 5 8   Rimborso di contributi vari non utilizzati dell’Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

970 217,81

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 6     Rimborso delle spese sostenute per conto dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Rimborso da parte dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall’Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 05 01 e 32 05 02 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”).

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica in esecuzione dell’articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l’articolo 15.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l’IAEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l’IAEA.

6 1 7     Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell’Unione ai paesi terzi

6 1 7 0   Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

704 349,08

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o beneficiari delle somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione allo sviluppo con il Sud Africa.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell’articolo 21 06 02 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

6 1 8     Rimborso delle somme versate nel quadro dell’aiuto alimentare

6 1 8 0   Rimborso, da parte di aggiudicatari o di beneficiari, degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Disposizioni previste dai bandi di gara o dalle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell’aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 8 1   Rimborso delle spese supplementari dovute ai beneficiari dell’aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell’aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 9     Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi

6 1 9 1   Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 22 02 05 01 e 19 06 04 01 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

CAPITOLO 6 2 —   ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 2 0     Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali (articolo 6, lettera b), del trattato Euratom) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l’esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 6, lettera b).

6 2 2     Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento

6 2 2 1   Entrate provenienti dalla gestione del reattore HFR che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

9 293 936,—

Commento

Entrate provenienti dalla gestione dell’HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione da parte del Centro comune di ricerca dell’HFR.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico del Belgio, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi.

6 2 2 3   Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

12 198 053,83

Commento

Entrate da parte di persone, imprese e organismi nazionali per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni contro retribuzioni.

Conformemente all’articolo 18, e all’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 02 della dichiarazione di spesa nella sezione III “Commissione” a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con un terzo.

6 2 2 4   Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell’Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

253 531,27

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell’energia atomica.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e ai capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

6 2 2 5   Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell’articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

6 2 2 6   Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

50 223 620,58

Commento

Entrate derivanti da altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento e entrate legate alla partecipazione ad attività dei programmi quadro della ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all’articolo 18, e all’articolo 161, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 e 10 04 03 dello stato delle spese della sezione III “Commissione” a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con altri servizi della Commissione.

6 2 4     Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell’Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell’energia atomica.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 —   CONTRIBUTI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI SPECIFICI

6 3 0     Contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio nel quadro dell’accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

229 689 661,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell’Unione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 82 e del protocollo n. 32 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

I contributi degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 1, 2 e 3 accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

6 3 1     Contributi nel quadro dell’acquis di Schengen

6 3 1 1   Contributi alle spese amministrative derivanti dall’accordo concluso con l’Islanda e la Norvegia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

1 088 214,80

Commento

Contributi alle spese amministrative derivanti dall’accordo concluso il 18 maggio 1999 dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36), in particolare l’articolo 12.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Consiglio

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

6 3 1 2   Contributi per lo sviluppo dei sistemi d’informazione di ampia portata nel quadro dell’accordo concluso con l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

2 051 581,83

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 18 02 04, 18 02 05, 18 02 11 e 18 03 11 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l’articolo 9 dell’accordo.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’accesso al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

Decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1).

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43).

Regolamento UE n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell’informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (GU L 286 dell’1.11.2011, pag. 1).

6 3 1 3   Altri contributi nel quadro dell’acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

23 355 000,—

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari per gli articoli 18 02 03, 18 02 06, 18 02 07 e 18 03 14 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell’accordo con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l’articolo 9 dell’accordo.

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/261/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3).

Decisione 2008/262/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 83 del 26.3.2008, pag. 5).

Decisione 2010/374/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all’applicazione provvisoria di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013 (GU L 169 del 3.7.2010, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Consiglio presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2009, relativa alla conclusione di una convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen (COM(2009) 605 e 0606).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 novembre 2010, che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen (COM(2010) 624).

6 3 2     Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

289 509,59

Commento

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell’articolo 21 01 04 10 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

6 3 3     Contributi a taluni programmi di aiuti esterni

6 3 3 0   Contributi degli Stati membri a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

8 891 550,14

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

6 3 3 1   Contributi di paesi terzi a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

6 3 3 2   Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari delle organizzazioni internazionali per taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall’Unione/dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 5 —   CORREZIONI FINANZIARIE

6 5 0     Correzioni finanziarie

6 5 0 0   Correzioni finanziarie nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

632 043 636,77

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro dei Fondi strutturali (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, Strumento finanziario di orientamento della pesca, Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione e del Fondo europeo per la pesca.

Gli importi imputati alla presente voce danno luogo, conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, all’iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della sezione III “Commissione” qualora risulti necessario per coprire i rischi di annullamento o di riduzione delle correzioni decise in precedenza.

Conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, quest’ultimo non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell’altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l’articolo 24.

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l’articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell’ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 6 6 —   ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0     Altri contributi e restituzioni

6 6 0 0   Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

313 025 208,57

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

p.m.

6 6 0 1   Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

50 000 000

82 000 000

63 430 038,83

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6.

Parlamento

 

p.m.

Commissione

 

50 000 000

 

Totale

50 000 000

CAPITOLO 6 7 —   ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

6 7 0     Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia

6 7 0 1   Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

735 114 995,57

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell’Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezione Garanzia), a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Questa voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell’Unione relative a entrate con destinazione specifica registrate diverse da quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 805 000 000 EUR, inclusi 205 000 000 EUR riportati dal 2011 al 2012 ai sensi dell’articolo 10 del regolamento finanziario.

Nel quadro della formazione del bilancio 2012, è stato previsto un importo pari a 495 000 000 EUR per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all’articolo 05 03 01 e il restante importo di 310 000 000 EUR per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all’articolo 05 02 08.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

6 7 0 2   Irregolarità del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

172 373 829,43

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, compresi i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate, provenienti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di Orientamento e Garanzia, sezione Garanzia, a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di Garanzia (FEAG). La voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, come previsto nell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, di tale regolamento.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAG dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 150 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2012, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all’articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

6 7 0 3   Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

103 044 369,90

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi riscossi o recuperati a norma del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio e dell’articolo 78 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari a qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della sezione III “Commissione”.

Le entrate di questa, voce sono state stimate a 55 000 000 EUR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2012, questo importo è stato previsto per finanziare il fabbisogno delle misure di cui all’articolo 05 03 01.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

6 7 1     Entrate relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

6 7 1 1   Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

321 935,06

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi risultati dalle decisioni di conformità della liquidazione dei conti a favore del bilancio dell’Unione nell’ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell’Unione che possono essere considerate come entrate con destinazione specifica. Questa voce registra anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del FEASR.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2012, non è stato previsto alcun importo specifico per l’articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

6 7 1 2   Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenza, inclusi gli interessi relativi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate nell’ambito dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari da iscrivere a qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2012, non è stato previsto alcun importo specifico per l’articolo 05 04 05.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

CAPITOLO 6 8 —   CONTRIBUTI TEMPORANEI PER LA RISTRUTTURAZIONE

6 8 0     Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

6 8 0 1   Contributi temporanei per la ristrutturazione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

606 762 831,87

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi temporanei per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero dell’Unione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.

Conformemente all’articolo 18 del regolamento finanziario, gli importi imputati alla presente voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari nell’articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III “Commissione” per finanziare l’aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Nel quadro della formazione del bilancio per il 2012, è stato previsto per questa voce un importo di 832 000 000 EUR (che riguarda unicamente un riporto dagli anni precedenti di bilancio), di cui 193 000 000 EUR sono destinati all’articolo 05 02 16.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

6 8 0 2   Irregolarità relative al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati in seguito ad irregolarità o sviste, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20 %, come previsto nell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005. Essa comprende anche gli importi recuperati derivanti dalle decisioni di liquidazione dei conti, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti nell’articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III “Commissione” per finanziare l’aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

6 8 0 3   Liquidazione relativa al fondo di ristrutturazione temporaneo — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate derivanti dalle decisioni di conformità relative alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell’Unione riguardanti le spese finanziate dal fondo temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006. La voce è inoltre destinata ad accogliere gli importi risultanti dalla contabilizzazione delle decisioni di liquidazione dei conti a favore del bilancio dell’Unione riguardanti le entrate con destinazione specifica registrate legate al fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero diverse da quelle derivanti dall’applicazione dell’articolo 16 e dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Conformemente agli articoli 18 e 154 del regolamento finanziario, le eventuali entrate di questa voce danno luogo all’iscrizione di stanziamenti nell’articolo 05 02 16 (Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero) dello stato delle spese della sezione III “Commissione” per finanziare l’aiuto alla ristrutturazione e gli altri aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 320/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 7 0

7 0 0

Interessi di mora

7 0 0 0

Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

5 000 000

175 000 000

27 697 434,51

7 0 0 1

Altri interessi di mora

3 000 000

3 000 000

1 516 680,83

 

Totale dell’articolo 7 0 0

8 000 000

178 000 000

29 214 115,34

7 0 1

Interessi di mora e altri interessi sulle multe

15 000 000

20 000 000

185 106 649,05

 

TOTALE DEL CAPITOLO 7 0

23 000 000

198 000 000

214 320 764,39

CAPITOLO 7 1

7 1 0

Multe, penalità e sanzioni

100 000 000

535 000 000

1 193 243 165,94

7 1 2

Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che constata l’inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 7 1

100 000 000

535 000 000

1 193 243 165,94

CAPITOLO 7 2

7 2 0

Interessi su depositi e multe

7 2 0 0

Interessi su depositi e multe risultanti dall’applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale dell’articolo 7 2 0

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 7 2

p.m.

p.m.

0,—

 

Totale del titolo 7

123 000 000

733 000 000

1 407 563 930,33

CAPITOLO 7 0 —

INTERESSI DI MORA

CAPITOLO 7 1 —

MULTE

CAPITOLO 7 2 —

INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE

CAPITOLO 7 0 —   INTERESSI DI MORA

7 0 0     Interessi di mora

7 0 0 0   Interessi esigibili in seguito a iscrizioni tardive nei conti presso il tesoro degli Stati membri

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

5 000 000

175 000 000

27 697 434,51

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato.

Per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, il tasso d’interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora.

Per gli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il tasso è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalle rispettive banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali o, per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora.

Il tasso d’interesse si applica a tutte le iscrizioni di risorse proprie elencate all’articolo 10 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

5 000 000

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

5 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità europea (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 4.

7 0 0 1   Altri interessi di mora

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

3 000 000

3 000 000

1 516 680,83

Commento

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l’articolo 2, paragrafo 5, del protocollo n. 32.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 86.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l’articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

7 0 1     Interessi di mora e altri interessi sulle multe

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

15 000 000

20 000 000

185 106 649,05

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati sul conto bancario speciale per il pagamento delle multe e gli interessi di mora sulle multe.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1), in particolare l’articolo 86.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 7 1 —   MULTE

7 1 0     Multe, penalità e sanzioni

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

100 000 000

535 000 000

1 193 243 165,94

Commento

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l’importo dovuto se l’impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea; l’impresa deve accettare che sono dovuti interessi sul debito a decorrere dalla scadenza del termine di pagamento e deve fornire alla Commissione, entro la data di scadenza del termine di pagamento, una garanzia bancaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

7 1 2     Penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea che constata l’inadempimento di obblighi derivanti dal trattato

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

CAPITOLO 7 2 —   INTERESSI SU DEPOSITI E MULTE

7 2 0     Interessi su depositi e multe

7 2 0 0   Interessi su depositi e multe risultanti dall’applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Entrate provenienti dagli interessi su depositi e multe risultanti dall’applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi.

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all’iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l’articolo 16.

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

Articolo

Voce

Denominazione

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Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 8 0

8 0 0

Garanzia dell’Unione europea sui prestiti dell’Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti

p.m.

p.m.

0,—

8 0 1

Garanzia dell’Unione europea sui prestiti Euratom

p.m.

p.m.

0,—

8 0 2

Garanzia dell’Unione europea sui prestiti dell’Unione destinati all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 8 0

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 8 1

8 1 0

Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo

p.m.

p.m.

0,—

8 1 3

Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell’America latina, dell’Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell’operazione “EU Investment Partners”

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 8 1

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 8 2

8 2 7

Garanzia dell’Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall’Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi

p.m.

p.m.

0,—

8 2 8

Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 8 2

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 8 3

8 3 5

Garanzia dell’Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 8 3

p.m.

p.m.

0,—

CAPITOLO 8 5

8 5 0

Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti

384 000

438 717

0,—

 

TOTALE DEL CAPITOLO 8 5

384 000

438 717

0,—

 

Totale del titolo 8

384 000

438 717

0,—

CAPITOLO 8 0 —

ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

CAPITOLO 8 1 —

PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 —

ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

CAPITOLO 8 3 —

ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

CAPITOLO 8 5 —

INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

CAPITOLO 8 0 —   ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

8 0 0     Garanzia dell’Unione europea sui prestiti dell’Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

La garanzia dell’Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L’importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall’applicazione dei diritti connessi all’intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 01 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L’allegato “Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti” della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell’indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all’Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all’assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

8 0 1     Garanzia dell’Unione europea sui prestiti Euratom

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall’applicazione dei diritti connessi all’intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 02 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L’allegato “Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti” della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell’indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l’applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l’applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 12 del 17.1.1980, pag. 28).

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto riguarda l’importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l’importo complessivo dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l’applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

8 0 2     Garanzia dell’Unione europea sui prestiti dell’Unione destinati all’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

La garanzia dell’Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All’esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti previsti nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall’applicazione dei diritti connessi all’intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L’allegato, parte II, della sezione III “Commissione” fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell’indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell’11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pagg. 1-4).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/77/UE), del 7 dicembre 2010, che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pagg.34-39).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/344/UR) del 30 maggio 2011, che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell’Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/682/UR) dell’11 ottobre 2011, che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 3).

Decisione di esecuzione del Consiglio (2011/683/UR) dell’11 ottobre 2011, che modifica l’esecuzione della decisione 2011/344/UE fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell’Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

CAPITOLO 8 1 —   PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

8 1 0     Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nel quadro della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti ai capitoli 22 02 e 19 08 dello stato delle spese della sezione III “Commissione” ai paesi terzi mediterranei.

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell’importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all’Unione.

Le realizzazioni in entrate superano di massima gli importi di previsione iscritti nel bilancio, grazie al pagamento degli interessi sui prestiti speciali che possono essere erogati già durante l’esercizio precedente o durante quello in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell’esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio presentata dalla Commissione il 21 maggio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1638/2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (COM(2008) 308), in particolare l’articolo 23.

8 1 3     Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo dell’America latina, dell’Asia, del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell’operazione “EU Investment Partners”

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Questo articolo è destinato a registrare i rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati sugli stanziamenti previsti alla voce 19 08 01 01 della dichiarazione di spesa della sezione III “Commissione”, concernenti l’operazione “EU Investment Partners”.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

CAPITOLO 8 2 —   ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

8 2 7     Garanzia dell’Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall’Unione per concedere un'assistenza macrofinanziaria in favore dei paesi terzi

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall’applicazione dei diritti connessi all’intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 04 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L’allegato “Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti” della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell’indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59).

Decisione 97/472/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 61).

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell’Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 98/592/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1998, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina (GU L 284 del 22.10.1998, pag. 45).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/731/CE del Consiglio, dell’8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Bulgaria (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 27).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell’8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell’8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale all’Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell’Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2003/825/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell’Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un’assistenza macrofinanziaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

8 2 8     Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall’applicazione dei diritti connessi all’intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 05 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L’allegato “Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti” della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell’indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977 che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom agli Stati membri, cfr. anche l’articolo 8 0 1.

CAPITOLO 8 3 —   ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL’UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI

8 3 5     Garanzia dell’Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

p.m.

p.m.

0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall’applicazione dei diritti connessi all’intervento della garanzia a titolo della voce 01 04 01 06 dello stato delle spese della sezione III “Commissione”, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L’allegato “Parte II — Operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti” della sezione III fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell’indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell’8 marzo 1977 (protocolli “Mediterraneo”).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell’accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo “Iugoslavia”).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, in Polonia, in Cecoslovacchia, in Bulgaria e in Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d’Egitto (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d’Israele (GU L 94 dell’8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell’1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d’interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d’investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell’Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1o giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sud Africa (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in paesi dell’America latina e dell’Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che modifica la decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti (BEI) una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d’istituire un programma speciale d’azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell’unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell’ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Iugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell’allargamento dell’Unione europea e della politica europea di vicinato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/174/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell’elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l’Oceano Indiano nel dicembre 2004 (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell’Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell’Unione (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

CAPITOLO 8 5 —   INTROITI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

8 5 0     Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

384 000

438 717

0,—

Commento

Articolo destinato a ricevere gli eventuali dividenti versati dal Fondo europeo per gli investimenti come retribuzione di questa partecipazione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all’aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

Articolo

Voce

Denominazione

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

CAPITOLO 9 0

9 0 0

Entrate varie

30 200 000

30 210 000

36 235 869,20

 

TOTALE DEL CAPITOLO 9 0

30 200 000

30 210 000

36 235 869,20

 

Totale del titolo 9

30 200 000

30 210 000

36 235 869,20

 

TOTALE GENERALE

129 088 042 948

126 727 133 762

127 795 326 628,52

CAPITOLO 9 0 —

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 9 0 —   ENTRATE VARIE

9 0 0     Entrate varie

Esercizio 2012

Esercizio 2011

Esercizio 2010

30 200 000

30 210 000

36 235 869,20

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

Parlamento

 

p.m.

Consiglio

 

p.m.

Commissione

 

30 000 000

Corte di giustizia dell’Unione europea

 

p.m.

Corte dei conti

 

200 000

Comitato economico e sociale europeo

 

p.m.

Comitato delle regioni

 

p.m.

Mediatore europeo

 

p.m.

Garante europeo della protezione dei dati

 

p.m.

Servizio europeo per l’azione esterna

 

p.m.

 

Totale

30 200 000»