9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 71/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2012
sul piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto SPIRAL-2, ubicato in Francia, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
2012/C 71/01
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato.
In data 15 settembre 2011 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del piano di smaltimento di rifiuti radioattivi dell’impianto SPIRAL-2 in Francia.
Sulla base dei dati trasmessi e previa consultazione del gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1. |
La distanza tra l’impianto e il punto più vicino situato nel territorio di un altro Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) è di 170 km. |
2. |
In condizioni operative normali gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comporteranno un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro. |
3. |
I residui radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti in centri di trattamento o di smaltimento autorizzati situati in Francia. |
4. |
In caso di scarichi non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e della portata previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di un altro Stato membro potrebbero essere esposte non sarebbero significative dal punto di vista sanitario. |
La Commissione è pertanto del parere che la realizzazione del progetto relativo allo smaltimento di rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto SPIRAL-2 in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva significativa sotto il profilo sanitario delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2012
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Membro della Commissione