22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1371/2011 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure d’emergenza a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

(2)

Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (2).

(3)

Le autorità giapponesi controllano la presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari e dai risultati delle analisi trasmessi risulta che alcuni alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti da regioni vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattività superiori ai livelli massimi. È pertanto opportuno prorogare la data di applicabilità delle misure di ulteriori tre mesi.

(4)

Da un numero significativo di campioni prelevati dalle autorità giapponesi da alimenti per animali e prodotti alimentari prodotti nella prefettura di Nagano risulta che la produzione di alimenti per animali e prodotti alimentari di tale prefettura è stata colpita in misura molto limitata dall’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima, poiché un solo campione di funghi sugli oltre 1 800 campioni di alimenti per animali e prodotti alimentari analizzati provenienti da tale regione presentava livelli di radioattività non conformi. In particolare, quasi tutti i campioni presentavano livelli di radioattività non rilevabili e solo alcuni campioni presentavano livelli di radioattività significativi. È quindi opportuno escludere tale prefettura dalla zona per la quale è prescritto che tutti i prodotti per l’alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell’Unione.

(5)

I risultati dei controlli sulle importazioni effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sono finora molto positivi e indicano che le misure di controllo imposte per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all’esportazione nell’UE sono applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorità giapponesi. Pertanto, in occasione del prossimo riesame delle misure, è opportuno considerare una riduzione della frequenza dei controlli sulle importazioni.

(6)

Dato che il tempo di dimezzamento dello iodio-131 è breve (circa 8 giorni) e che recentemente non sono state segnalate nuove emissioni di iodio-131 nell’ambiente, la presenza di iodio-131 non è più rilevata negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari o nell’ambiente. Dato che la possibilità che si verifichino nuove emissioni di iodio-131 è estremamente bassa, è opportuno non richiedere più l’analisi per rilevare la presenza di iodio-131.

(7)

Per agevolare il rilascio degli attestati, è opportuno autorizzare l’autorità competente a designare un ente autorizzato a firmare in alcuni casi gli attestati sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità competente del Giappone.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento (UE) n. 961/2011 è così modificato:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:

a)

che il prodotto è stato raccolto e/o trasformato prima dell’11 marzo 2011; oppure

b)

che il prodotto è originario di e proveniente da una prefettura diversa da quelle di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka; oppure

c)

che il prodotto è proveniente dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, ma non è originario di una di tali prefetture e non è stato esposto a radioattività durante il transito; oppure

d)

che il prodotto, ove esso sia originario delle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa e Shizuoka, non contiene livelli dei radionuclidi cesio-134 e cesio-137 superiori ai livelli massimi di cui all’allegato II del presente regolamento.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta secondo il modello di cui all’allegato I. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità competente del Giappone sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità competente. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.»;

3)

all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:

a)

controlli documentali su tutte le partite di prodotti di cui all’articolo 1; e

b)

controlli di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio per accertare la presenza di cesio-134 e cesio-137, su almeno:

il 10 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e

il 20 % delle partite dei prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).»;

4)

all’articolo 10, secondo comma, la data del «31 dicembre 2011» è sostituita da quella del «31 marzo 2012»;

5)

l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

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