22.12.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 341/41 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1371/2011 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2011
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell’ambiente, appropriate misure d’emergenza a livello dell’Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. |
(2) |
Dopo l’incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l’11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari, quale latte e spinaci, originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell’Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione (2). |
(3) |
Le autorità giapponesi controllano la presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari e dai risultati delle analisi trasmessi risulta che alcuni alimenti per animali e prodotti alimentari provenienti da regioni vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattività superiori ai livelli massimi. È pertanto opportuno prorogare la data di applicabilità delle misure di ulteriori tre mesi. |
(4) |
Da un numero significativo di campioni prelevati dalle autorità giapponesi da alimenti per animali e prodotti alimentari prodotti nella prefettura di Nagano risulta che la produzione di alimenti per animali e prodotti alimentari di tale prefettura è stata colpita in misura molto limitata dall’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Fukushima, poiché un solo campione di funghi sugli oltre 1 800 campioni di alimenti per animali e prodotti alimentari analizzati provenienti da tale regione presentava livelli di radioattività non conformi. In particolare, quasi tutti i campioni presentavano livelli di radioattività non rilevabili e solo alcuni campioni presentavano livelli di radioattività significativi. È quindi opportuno escludere tale prefettura dalla zona per la quale è prescritto che tutti i prodotti per l’alimentazione animale e umana che ne sono originari siano sottoposti a controlli prima di essere esportati nell’Unione. |
(5) |
I risultati dei controlli sulle importazioni effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri sono finora molto positivi e indicano che le misure di controllo imposte per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all’esportazione nell’UE sono applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorità giapponesi. Pertanto, in occasione del prossimo riesame delle misure, è opportuno considerare una riduzione della frequenza dei controlli sulle importazioni. |
(6) |
Dato che il tempo di dimezzamento dello iodio-131 è breve (circa 8 giorni) e che recentemente non sono state segnalate nuove emissioni di iodio-131 nell’ambiente, la presenza di iodio-131 non è più rilevata negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari o nell’ambiente. Dato che la possibilità che si verifichino nuove emissioni di iodio-131 è estremamente bassa, è opportuno non richiedere più l’analisi per rilevare la presenza di iodio-131. |
(7) |
Per agevolare il rilascio degli attestati, è opportuno autorizzare l’autorità competente a designare un ente autorizzato a firmare in alcuni casi gli attestati sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità competente del Giappone. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Disposizioni di modifica
Il regolamento (UE) n. 961/2011 è così modificato:
1) |
all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le partite dei prodotti di cui all’articolo 1 sono accompagnate da una dichiarazione attestante:
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2) |
all’articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. La dichiarazione di cui al paragrafo 3 è redatta secondo il modello di cui all’allegato I. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera a), b) o c), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone o da un rappresentante autorizzato di un ente autorizzato dall’autorità competente del Giappone sotto l’autorità e la supervisione dell’autorità competente. Per i prodotti di cui al paragrafo 3, lettera d), la dichiarazione è firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità competente del Giappone ed è accompagnata da un rapporto di analisi recante i risultati del campionamento e dell’analisi.»; |
3) |
all’articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato effettuano:
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4) |
all’articolo 10, secondo comma, la data del «31 dicembre 2011» è sostituita da quella del «31 marzo 2012»; |
5) |
l’allegato I è sostituito dal testo contenuto nell’allegato I del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
(2) GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.
ALLEGATO
«ALLEGATO I