20.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 336/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1333/2011 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2011

che stabilisce norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi alle notificazioni nel settore della banana

(codificazione)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), e in particolare l’articolo 121, lettera a) e l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione, del 16 settembre 1994, che stabilisce norme di qualità per le banane (2), il regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione, del 15 dicembre 1995, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana (3) e il regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione, del 6 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine ai requisiti relativi alle comunicazioni nel settore della banana (4), sono state modificate in modo sostanziale (5). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tali regolamenti incorporandole in un unico atto.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 ha previsto che vengano definite norme di commercializzazione per le banane. Tali norme hanno come obiettivo di garantire l'approvvigionamento del mercato con prodotti omogenei, di qualità soddisfacente, in particolare per le banane raccolte nell’Unione per le quali occorre proseguire gli sforzi di miglioramento qualitativo.

(3)

La molteplicità delle varietà immesse in commercio nell’Unione, nonché delle pratiche commerciali, induce a istituire norme minime per le banane verdi non maturate, ferma restando la fissazione ulteriore di norme applicabili ad un altro stadio commerciale. Le caratteristiche e le modalità di immissione in commercio della banana-fico inducono ad escludere tale prodotto dal campo d'applicazione delle norme dell’Unione.

(4)

Tenuto conto degli obiettivi perseguiti, è opportuno autorizzare i produttori di banane degli Stati membri ad applicare norme nazionali nel loro territorio per la loro produzione, unicamente per le fasi della filiera successiva a quella della banana verde non maturata, a condizione che le disposizioni non siano incompatibili con le norme dell’Unione e non costituiscano un ostacolo alla libera circolazione delle banane nell’Unione.

(5)

È necessario tener conto del fatto che condizioni di produzione sfavorevoli, a seguito di fattori climatici di Madera, delle Azzorre, dell'Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro, impediscono alle banane di raggiungere la lunghezza minima prescritta. In tal caso la produzione dovrebbe poter essere immessa in commercio, purché sia classificata nella categoria II.

(6)

Occorre adottare misure intese ad assicurare l'applicazione uniforme di tali norme di commercializzazione applicabili alle banane, in particolare in materia di controlli di conformità.

(7)

Pur tenendo conto delle caratteristiche di un prodotto altamente deperibile, nonché dei metodi di commercializzazione e delle pratiche di controllo in vigore, occorre prevedere che il controllo di conformità venga effettuato di norma allo stadio cui si applicano le norme.

(8)

Un prodotto che superi il controllo in questa fase è considerato conforme alle norme. Tale valutazione lascia impregiudicata la possibilità di ulteriori verifiche operate in materia imprevista ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione.

(9)

Il controllo di conformità va effettuato non in maniera sistematica ma per sondaggio, esaminando un campione globale prelevato a caso sulla partita scelta dall'organismo competente ai fini del controllo e ritenuto rappresentativo della partita stessa. A tal fine occorre rendere applicabili le pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (6).

(10)

Il commercio della banana è soggetto a una fortissima concorrenza. Gli stessi operatori hanno istituito rigorose pratiche di controllo. Non occorre pertanto sottoporre ai controlli alla fase prevista gli operatori che presentino adeguate garanzie in materia di personale e di attrezzature di movimentazione e che possano garantire una qualità costante delle banane da essi commercializzate nell’Unione. Tale esenzione dovrebbe essere concessa dallo Stato membro sul cui territorio è di norma operato il controllo. Essa dovrebbe essere tuttavia revocata in caso di mancato rispetto delle norme e delle condizioni imposte per beneficiarvi.

(11)

L'esecuzione dei controlli dovrebbe implicare la notifica delle necessarie informazioni agli organismi competenti da parte degli operatori interessati.

(12)

L'attestato di conformità rilasciato a seguito del controllo non deve costituire un documento di accompagnamento delle banane fino alla fase ultima di commercializzazione, ma un documento attestante la conformità del prodotto fino alla fase di ingresso nel locale di maturazione, conformemente al campo di applicazione della norma, da presentare su richiesta delle autorità competenti. Occorre d'altronde ricordare che le banane non conformi alle norme fissate dal presente regolamento non possono essere destinate al consumo allo stato fresco nell'Unione.

(13)

Ai fini di un corretto monitoraggio del funzionamento del mercato delle banane è necessario che la Commissione riceva le informazioni relative alla produzione e alla commercializzazione delle banane prodotte nell’Unione. Devono quindi essere stabilite norme che disciplinino la notificazione di tali informazioni da parte degli Stati membri.

(14)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 1

Le norme di commercializzazione applicabili alle banane di cui al codice NC 0803 00, escluse le banane da cuocere, le banane-fico e le banane destinate alla trasformazione, sono stabilite nell'allegato I.

Le norme di commercializzazione si applicano alla fase dell'immissione in libera pratica per i prodotti originari dei paesi terzi, alla fase dello sbarco nel primo porto dell’Unione per i prodotti originari dell’Unione o all'uscita dal capannone di confezionamento per i prodotti consegnati allo stato fresco al consumatore nelle regioni di produzione.

Articolo 2

Le norme di commercializzazione di cui all'articolo 1 non ostano all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate per successive fasi commerciali:

a)

senza incidenza sulla libera circolazione di prodotti originari dei paesi terzi o di altre regioni dell’Unione conformi alle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1, e

b)

non contrarie alle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1.

CAPO 2

CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 3

Gli Stati membri effettuano i controlli di conformità alle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1 per le banane di cui al codice NC 0803 00 escluse le banane da cuocere, le banane-fico e le banane destinate alla trasformazione, conformemente alle disposizioni del presente capo.

Articolo 4

Le banane prodotte all'interno dell’Unione sono oggetto di un controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1 anteriormente all'operazione di carico sul mezzo di trasporto in vista della loro commercializzazione allo stato fresco. Detto controllo può essere effettuato presso il centro di condizionamento.

Le banane commercializzate al di fuori della regione di produzione sono oggetto di controlli imprevisti al momento del primo sbarco nel resto dell'Unione.

I controlli di cui al primo e secondo paragrafo vengono effettuati fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 5

Le banane importate da paesi terzi sono sottoposte, anteriormente all'immissione in libera pratica nell’Unione, al controllo di conformità alle disposizioni delle norme di commercializzazione di cui all’articolo 1 nello Stato membro in cui avviene il primo sbarco nell'Unione, fatto salvo l'articolo 9.

Articolo 6

1.   Il controllo di conformità è effettuato conformemente al disposto dell'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2.   Per i prodotti che, per motivi tecnici, non possono essere sottoposti alle operazioni di controllo di conformità al momento del primo sbarco nell'Unione, tale controllo è effettuato successivamente, al più tardi all'arrivo presso l'impianto di maturazione, e comunque prima dell'immissione in libera pratica per i prodotti importati da paesi terzi.

3.   A seguito del controllo di conformità, per i prodotti risultati conformi alle norme viene rilasciato un certificato di controllo, redatto sulla base del modello che figura all'allegato II.

Il certificato di controllo rilasciato per le banane originarie dei paesi terzi deve essere presentato alle autorità doganali ai fini dell'immissione in libera pratica di tali prodotti nell'Unione.

4.   Qualora non risultino conformi, si applica il punto 2.7 dell’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

5.   Nel caso in cui l'organismo competente non abbia effettuato il controllo di taluni prodotti, esso appone un timbro sulla notifica di cui all'articolo 7 oppure, se trattasi di prodotti importati, informa in altro modo le autorità doganali.

6.   L'operatore provvede ad agevolare l'opera di verifica effettuata dall'organismo competente ai sensi del presente capo.

Articolo 7

L'operatore interessato, o il suo rappresentante, che non beneficia dell'esenzione prevista all'articolo 9, fornisce in tempo utile all'organismo competente tutte le informazioni necessarie per identificare le partite e l'indicazione precisa dei luoghi e delle date di condizionamento e di spedizione per le banane raccolte nell'Unione, dei luoghi e delle date di sbarco previste per le merci provenienti dai paesi terzi o dalle regioni produttrici dell'Unione, nonché delle consegne agli impianti di maturazione per le banane che non possono essere sottoposte al controllo al momento del primo sbarco nell'Unione.

Articolo 8

1.   I controlli di conformità sono effettuati dai servizi o dagli organismi designati dalle autorità nazionali competenti. Tali servizi e dipartimenti o organismi devono presentare i necessari requisiti di idoneità all'esercizio dei controlli, in particolare in materia di attrezzature, formazione ed esperienza.

2.   Le autorità nazionali competenti possono delegare l'esercizio dei controlli di conformità ad organismi privati all'uopo riconosciuti che presentino i seguenti requisiti:

a)

disporre di controllori in possesso di una formazione riconosciuta dalle autorità nazionali competenti;

b)

disporre del materiale e delle installazioni necessarie alle verifiche ed analisi richieste dal controllo;

c)

disporre di attrezzature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3.   Le autorità nazionali competenti verifica periodicamente l'esecuzione e l'efficacia dei controlli di conformità. Essa revoca il riconoscimento qualora constati anomalie o irregolarità tali da pregiudicare il normale svolgimento dei controlli di conformità, o quando vengano meno i presupposti richiesti.

Articolo 9

1.   Gli operatori che commercializzano banane raccolte nell'Unione o importate da paesi terzi non sono soggetti ai controlli di conformità in materia di norme di commercializzazione alle fasi previste agli articoli 4 e 5 qualora:

a)

dispongano di personale esperto in materia di norme di commercializzazione e di attrezzature di movimentazione e di controllo;

b)

tengano un registro delle operazioni effettuate; e

c)

siano in grado di assicurare la qualità costante delle banane commercializzate a norme di commercializzazione di cui all’articolo 1.

Gli operatori esentati dal controllo ottengono un certificato di esenzione redatto sulla base del modello che figura all'allegato III.

2.   Il beneficio dell'esenzione dalle operazioni di controllo è concesso, su richiesta dell'operatore interessato, dagli organismi o servizi di controllo designati, secondo il caso, dalle autorità nazionali competenti dello Stato membro di produzione per le banane commercializzate nella regione di produzione dell’Unione o dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene lo sbarco per le banane dell’Unione commercializzate nel resto dell'Unione e per quelle importate da paesi terzi. Detto beneficio è accordato per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. L'esenzione è valida sull'intero mercato dell’Unione per i prodotti sbarcati nello Stato membro che l'ha concessa.

Tali servizi o organismi procedono alla revoca dell'esenzione qualora constatino anomalie o irregolarità tali da pregiudicare la conformità delle banane alle norme di commercializzazione di all’articolo 1, o quando vengano meno le condizioni di cui al paragrafo 1. La revoca viene applicata a titolo provvisorio o definitivo secondo la gravità delle inadempienze riscontrate.

Gli Stati membri redigono un registro degli operatori esentati dal controllo ed attribuiscono a ciascuno un numero d'immatricolazione, adottando le misure necessarie per la diffusione di queste informazioni.

3.   I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri verificano periodicamente la qualità delle banane commercializzate dagli operatori di cui al paragrafo 1, nonché il rispetto delle condizioni ivi definite. Gli operatori esentati provvedono ugualmente a predisporre quanto necessario al corretto svolgimento di tali verifiche.

I servizi o gli organismi competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione di cui al presente articolo, nonché i casi di revoca di quest'ultima.

Articolo 10

L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di effettuare controlli puntuali imprevisti ad una fase successiva, fino all'impianto di maturazione.

CAPO 3

NOTIFICAZIONI

Articolo 11

1.   Per ogni periodo di rendicontazione gli Stati membri notificano alla Commissione:

a)

il quantitativo di banane prodotte nell'Unione che viene commercializzato:

i)

nella regione di produzione;

ii)

al di fuori della regione di produzione;

b)

i prezzi di vendita medi sui mercati locali di banane verdi prodotte nell'Unione che vengono commercializzate nella rispettiva regione di produzione;

c)

i prezzi di vendita medi delle banane verdi nella fase di consegna nel primo porto di scarico (merci non scaricate) per le banane prodotte nell'Unione che vengono commercializzate nell'Unione al di fuori della rispettiva regione di produzione;

d)

le previsioni relative ai dati di cui ai punti a), b) e c) per i due periodi di rendicontazione successivi.

2.   Le regioni di produzione sono:

a)

Isole Canarie;

b)

Guadalupa;

c)

Martinica;

d)

Madera, Azzorre e Algarve;

e)

Creta e Laconia;

f)

Cipro.

3.   I periodi di rendicontazione di ogni anno civile sono:

a)

da gennaio ad aprile incluso;

b)

da maggio ad agosto incluso;

c)

da settembre a dicembre incluso.

Le notificazioni relative a ogni periodo di rendicontazione sono effettuate al più tardi entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo al periodo medesimo.

4.   Le notificazioni di cui al presente capo sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (7).

Articolo 12

I regolamenti (CE) n. 2257/94, (CE) n. 2898/95 e (CE) n. 239/2007 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato VI.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6.

(3)  GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17.

(4)  GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3.

(5)  Vedi Allegato V.

(6)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

(7)  GU L 288 dell'1.9.2009, pag. 3.


ALLEGATO I

Norme di commercializzazione per le banane

I.   DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle banane delle varietà (cultivar) del genere Musa (AAA) spp., sottogruppi Cavendish e Gros Michel, compresi gli ibridi, menzionate nell'allegato IV, destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, previo condizionamento e imballaggio. Essa non si applica alle banane da cuocere, né alle banane destinate alla trasformazione industriale, né alle banane-fico.

II.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La presente norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le banane verdi non maturate devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

A.   Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le banane devono essere:

verdi e non maturate,

intere,

sode,

sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

praticamente esenti da parassiti,

praticamente esenti da attacchi parassitari,

col peduncolo intatto, senza piegature né infezioni fungine e senza tracce di disseccamento,

prive di residui di pistilli,

prive di malformazioni e normalmente ricurve,

praticamente prive di ammaccature,

praticamente esenti da danni dovuti a basse temperature,

prive di umidità esterna anormale,

prive di odore e/o sapore estranei.

Inoltre, le mani e i frammenti di mani devono presentare:

una parte sufficiente del cuscinetto di colorazione normale, sana, senza infezioni fungine,

un taglio netto e non smussato del cuscinetto, senza tracce di strappo né frammenti di gambo del casco.

Le banane devono presentare un adeguato grado di sviluppo, tale da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse,

l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti, onde poter essere messe a maturare fino a raggiungere un grado di maturazione appropriato.

B.   Classificazione

Le banane vengono classificate nelle tre categorie sotto definite:

i)   Categoria Extra

Le banane di questa categoria devono essere di qualità superiore e caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

I frutti non devono presentare difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, nei limiti di 1 cm2 della superficie totale del frutto, sempreché non pregiudichino né l'aspetto generale di ogni mano o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

ii)   Categoria I

Le banane di questa categoria devono essere di buona qualità e caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale.

I frutti possono tuttavia presentare i lievi difetti sotto indicati, sempreché non pregiudichino né l'aspetto generale di ogni mano o frammento di mano, né la qualità, lo stato di conservazione o la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

lievi difetti di forma,

lievi difetti della buccia dovuti a sfregamenti ed altri lievi difetti superficiali, nei limiti di 2 cm2 della superficie totale del frutto.

I lievi difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.

iii)   Categoria II

Questa categoria comprende le banane che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Sono ammissibili i difetti sotto indicati, sempreché le banane conservino le loro principali caratteristiche di qualità, di conservazione e di presentazione:

difetti di forma,

difetti della buccia dovuti a raschiamenti, sfregamenti o altre cause, nei limiti di 4 cm2 della superficie totale del frutto.

I difetti non devono in alcun caso deteriorare la polpa della banana.

III.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato:

dalla lunghezza del frutto, espressa in centimetri e misurata lungo la faccia convessa, dal punto in cui il peduncolo si inserisce sul cuscinetto fino all'apice;

dal grado, cioè dallo spessore, espresso in millimetri, di una sezione trasversale del frutto praticata tra le facce laterali e nel mezzo del frutto stesso, perpendicolarmente all'asse longitudinale.

Il frutto di riferimento che serve a misurare la lunghezza e il grado è il seguente:

il frutto mediano, situato sul lato esterno della mano;

il frutto che si trova accanto al taglio con cui è stata sezionata la mano, sul lato esterno del frammento di mano.

La lunghezza minima e il grado minimo sono fissati rispettivamente a 14 cm e 27 mm.

In deroga al terzo paragrafo, le banane prodotte nelle regioni di Madera, delle Azzorre, dell’Algarve, di Creta, della Laconia e di Cipro aventi una lunghezza inferiore a 14 cm possono essere commercializzate nell'Unione, ma vanno classificate nella categoria II.

IV.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ciascun imballaggio.

A.   Tolleranze di qualità

i)   Categoria Extra

Il 5 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

ii)   Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

iii)   Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di banane non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i frutti affetti da marciume o da qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B.   Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie, il 10 % in numero di banane non rispondenti alle caratteristiche di calibrazione, nei limiti di 1 cm per la lunghezza minima di 14 cm.

V.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A.   Omogeneità

Il contenuto di ogni imballaggio dev'essere omogeneo e comprendere esclusivamente banane di origine, varietà e/o tipo commerciale e qualità identici.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio dev'essere rappresentativa dell'insieme.

B.   Condizionamento

Le banane devono essere condizionate in modo da garantire un'adeguata protezione del prodotto.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e fabbricati con sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

C.   Presentazione

Le banane devono essere presentate in mani o frammenti di mani composti al minimo di quattro frutti. Le banane possono essere anche presentate sotto forma di frutti individuali.

Per singolo imballaggio sono tollerati al massimo 2 frutti mancanti per frammento di mani, a condizione che il peduncolo non sia strappato bensì reciso con un taglio netto, senza danni per i frutti vicini.

All'interno dell'imballaggio, per ogni fila è ammesso non più di un frammento di mano con soli 3 frutti, a condizione che abbia le medesime caratteristiche delle altre banane contenute nell'imballaggio stesso.

Nelle regioni di produzione le banane possono essere commercializzate in caschi.

VI.   DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

A.   Identificazione

Imballatore e/o speditore

Nome e indirizzo o marchio convenzionale rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale.

B.   Natura del prodotto

«banane», se il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno;

nome della varietà o del tipo commerciale.

C.   Origine del prodotto

Paese d'origine e, per i prodotti dell’Unione:

zona di produzione,

denominazione nazionale, regionale o locale (facoltativo).

D.   Caratteristiche commerciali

categoria,

peso netto,

calibro, espresso dalla lunghezza minima e, eventualmente, dalla lunghezza massima.

E.   Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)


ALLEGATO II

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Testo di immagine

ALLEGATO III

Certificato di esenzione dal controllo del rispetto delle norme di commercializzazione nel settore della banana

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Testo di immagine

ALLEGATO IV

Elenco dei principali gruppi, sottogruppi e cultivar di banane da dessert commercializzate nell'Unione

Gruppi

Sottogruppi

Cultivar principali

(elenco non limitativo)

AA

Fico-zucchero

Fico-zucchero, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo

AB

Ney-Poovan

Ney-Poovan, Safet Velchi

AAA

Cavendish

Nana piccola (Dwarf Cavendish)

Nana grande (Giant Cavendish)

Lacatan

Poyo (Robusta)

Williams

Americani

Valéry

Arvis

Gros Michel

Gros Michel

Highgate

Ibridi

Flhorban 920

Figue la Rose

Figue la Rose

Figue la Rose verde

Ibota

 

AAB

Fico-mela

Fico-mela, Silk

Pome (Prata)

Pacovan

Prata Ana

Mysore

Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo


ALLEGATO V

Regolamenti abrogati ed elenco delle loro modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione

(GU L 245 del 20.9.1994, pag. 6)

 

Regolamento (CE) n. 1135/96 della Commissione

(GU L 150 del 25.6.1996, pag. 38)

limitatamente all’articolo 1 e alla versione tedesca

Regolamento (CE) n. 386/97 della Commissione

(GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 53)

limitatamente all’articolo 1 e alle versioni inglese e svedese

Regolamento (CE) n. 228/2006 della Commissione

(GU L 39 del 10.2.2006, pag. 7)

 

Regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione

(GU L 304 del 16.12.1995, pag. 17)

 

Regolamento (CE) n. 465/96 della Commissione

(GU L 65 del 15.3.1996, pag. 5)

 

Regolamento (CE) n. 1135/96 della Commissione

(GU L 150 del 25.6.1996, pag. 38)

limitatamente all’articolo 2 e alla versione inglese

Regolamento (CE) n. 386/97 della Commissione

(GU L 60 dell'1.3.1997, pag. 53)

limitatamente all’articolo 2 e alla versione spagnola

Regolamento (CE) n. 239/2007 della Commissione

(GU L 67 del 7.3.2007, pag. 3)

 

Regolamento (UE) n. 557/2010 della Commissione

(GU L 159 del 25.6.2010, pag. 13)

limitatamente all’articolo 6


ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 2257/94

Regolamento (CE) n. 2898/95

Regolamento (CE) n. 239/2007

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, alinea

Articolo 2, alinea

Articolo 2, primo trattino

Articolo 2, lett. a)

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 2, lett. b)

Articolo 3

Articolo 13

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato IV

Articolo 1

Articolo 3

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 7

Articolo 6

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 9

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Articolo 1

Articolo 11

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 12

Allegato V

Allegato VI