2.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 319/39


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1249/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2011

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2).

(5)

Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione


(1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


ALLEGATO

Designazione delle merci

Classificazione

(codice NC)

Motivazione

(1)

(2)

(3)

Apparecchio portatile a batteria per la registrazione di filmati, con dimensioni di circa 10 × 5,5 × 2 cm («videocamera formato tascabile») costituito da:

una lente e uno zoom digitale,

un microfono,

un altoparlante,

uno schermo LCD con diagonale di circa 5 cm (2 pollici),

un microprocessore,

una memoria di 2 GB e

interfaccia USB e AV.

L’apparecchio può registrare unicamente file video sotto forma di sequenze di immagini in formato MPEG4-AVI. Il filmato è registrato con una risoluzione di 640 × 480 pixel a 30 fotogrammi al secondo per un massimo di 2 ore.

Le sequenze video registrate dall’apparecchio possono essere trasferite, tramite l’interfaccia USB e senza modificare il formato dei file video, a una macchina per l’elaborazione automatica di dati, oppure, tramite l’interfaccia AV, a una videocamera digitale, a un monitor o a un apparecchio televisivo.

I file video possono essere trasferiti da una macchina per l’elaborazione automatica di dati all’apparecchio tramite l’interfaccia USB.

8525 80 99

Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8525, 8525 80 e 8525 80 99.

Poiché l’apparecchio può registrare unicamente filmati, è esclusa la classificazione come fotocamera digitale nel codice NC 8525 80 30. Considerate le sue caratteristiche, l’apparecchio è una videocamera digitale.

Dato che l’apparecchio può registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata, è esclusa la classificazione nel codice NC 8525 80 91 come videocamera digitale che permette unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera.

L’apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8525 80 99 fra le altre videocamere digitali.