15.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2011

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 novembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all’importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

AL

64,0

AR

40,4

MA

67,1

TR

89,1

ZZ

65,2

0707 00 05

AL

64,0

TR

143,9

ZZ

104,0

0709 90 70

AR

61,1

MA

59,0

TR

129,4

ZZ

83,2

0805 20 10

MA

115,3

ZA

71,4

ZZ

93,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

29,1

IL

75,8

MA

79,7

TR

82,5

UY

54,6

ZZ

64,3

0805 50 10

TR

61,0

ZA

59,4

ZZ

60,2

0806 10 10

BR

235,4

EC

65,7

LB

271,1

TR

145,0

US

266,1

ZA

77,5

ZZ

176,8

0808 10 80

CA

86,1

CL

90,0

CN

67,2

NZ

182,1

US

142,4

ZA

142,9

ZZ

118,5

0808 20 50

CL

73,3

CN

46,3

TR

133,1

ZA

73,2

ZZ

81,5


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».