30.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/7


REGOLAMENTO (UE) N. 969/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2011

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea) allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento antidumping di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese ("le misure iniziali"). Con il regolamento (CE) n. 400/2010 (3) il Consiglio ha esteso tali misure ai cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea ("le misure estese"), fatta eccezione per le importazioni spedite da talune società specificamente menzionate.

(2)

Nel novembre 2010 la Commissione ha pubblicato l'avviso di apertura (4) di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. In attesa che sia completata l'inchiesta ai fini del riesame in previsione della scadenza, le misure restano in vigore.

B.   DOMANDA DI RIESAME

(3)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, la Commissione ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping estese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea. La domanda è stata presentata da SEIL Wire and Cable ("il richiedente"), un produttore della Repubblica di Corea ("il paese interessato").

C.   PRODOTTO

(4)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito dai cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea ("il prodotto in esame"), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

D.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(5)

Il richiedente sostiene di non avere esportato il prodotto in esame nell'Unione europea durante il periodo considerato dall'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire dal 1o luglio 2008 al 30 giugno 2009.

(6)

Inoltre, il richiedente sostiene di non essere collegato ai produttori esportatori soggetti alle misure, né di aver eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese.

(7)

Il richiedente sostiene inoltre di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese.

E.   PROCEDURA

(8)

I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame di cui sopra e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(9)

Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che vi sono elementi di prova sufficienti a motivare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà al richiedente un questionario.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova pertinenti. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

F.   ABROGAZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

(10)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, occorre abrogare il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l'esportazione nell'Unione europea dal richiedente.

(11)

Parallelamente, tali importazioni devono essere sottoposte a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, affinché, qualora il riesame si concluda con l'accertamento dell'elusione dal dazio da parte del richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è possibile stimare l'ammontare dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G.   TERMINI

(12)

Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:

le parti interessate possono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto, rispondere al questionario di cui al considerando 9, lettera a), del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,

le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

H.   OMESSA COLLABORAZIONE

(13)

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, potranno essere elaborate conclusioni affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base.

(14)

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento antidumping di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto lo sarebbe stato se essa avesse collaborato.

I.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(15)

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

J.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(16)

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale.

(17)

Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a visitare le pagine dedicate al consigliere-auditore nel sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, per stabilire se alle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813) spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti da SEIL Wire and Cable (codice addizionale TARIC A994), debba essere applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio.

Articolo 2

È abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, si invitano le autorità doganali degli Stati membri a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione scade nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1.   Salvo diversa disposizione, affinché durante l'inchiesta si tenga conto delle loro osservazioni, le parti interessate devono manifestarsi prendendo contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario di cui al considerando 9, lettera a), del presente regolamento nonché eventuali altre informazioni entro 37 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 1225/2009.

Entro lo stesso termine di 37 giorni le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

2.   Devono essere contrassegnate dalla dicitura "Diffusione limitata" (6) tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, compresi i dati richiesti nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza, per cui venga richiesto il trattamento riservato.

Le parti interessate che comunichino informazioni recanti tale dicitura sono invitate a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato contrassegnato dalla dicitura "Consultabile da tutte le parti interessate". Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato affinché la sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato possa essere adeguatamente compresa. Se una parte interessata che comunica informazioni riservate non presenta un riassunto non riservato del formato e della qualità richiesti, tali informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione.

Per la presente inchiesta la Commissione si avvarrà di un sistema di gestione elettronica dei documenti. Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate via e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono essere tuttavia presentati in formato cartaceo, per posta o a mano, all'indirizzo indicato di seguito. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado per motivi tecnici di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, ne informa immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni concernenti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate sul sito Internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIO

Fax (+32 2) 295 65 05

E-mail: TRADE-STEEL-ROPE-DUMPING@EC.EUROPA.EU

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

(3)  GU L 117 dell'11.05.2010, pag. 1.

(4)  GU C 309 del 13.11.2010, pag. 6.

(5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(6)  Un documento a "diffusione limitata" è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale documento è inoltre protetto in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).