6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 203/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 785/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio relativamente alla superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 fissa la superficie massima garantita per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.

(2)

L’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009 dispone che qualora, a norma dell’articolo 67, uno Stato membro decida di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico, la Commissione riduce la superficie massima garantita di cui all’articolo 81, paragrafo 1, proporzionalmente agli importi relativi alle colture proteiche corrispondenti a detto Stato membro che figurano nell’allegato XII.

(3)

Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito, tranne l’Inghilterra, hanno deciso di integrare il premio per le colture proteiche nel regime di pagamento unico.

(4)

Occorre modificare di conseguenza l’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 è sostituito dal seguente:

«1.   È fissata una superficie massima garantita, pari a 1 505 056 ettari, per la quale può essere concesso il premio per le colture proteiche.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.