29.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 744/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Karlovarské oplatky (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky», presentata dalla Repubblica ceca il 20 ottobre 2004, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

L’Austria e la Germania hanno dichiarato la propria opposizione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le opposizioni sono state ritenute ricevibili a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d), del suddetto regolamento.

(3)

Con lettere in data 21 gennaio 2008, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a raggiungere un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(4)

Poiché nel termine previsto non è stato raggiunto alcun accordo, né tra la Repubblica ceca e l’Austria né tra la Repubblica ceca e la Germania, la Commissione deve adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(5)

In merito alla presunta inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 2 rispetto alla delimitazione della zona geografica e alla produzione al suo interno, all’uso e alle caratteristiche dell’acqua termale nonché alla presenza di un motivo grafico sulle cialde, le autorità nazionali responsabili hanno confermato che tali elementi erano corretti e, inoltre, che non è stato individuato alcun errore manifesto. Le autorità nazionali hanno inoltre dimostrato che il nome «Karlovarské oplatky» è stato utilizzato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 ed è stato proposto dal gruppo di produttori identificato.

(6)

I termini «Karlsbader Oblaten» e «Karlovarské oplatky» sono stati ritenuti essere l’uno la traduzione dell’altro in tedesco e in ceco. Le dichiarazioni di opposizione della Germania facevano valere che marchi contenenti i termini «Karlsbader Oblaten» erano stati registrati prima che venisse presentata la domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» come indicazione geografica protetta. Sono state addotte alcune prove per dimostrare che in altri casi una denominazione può aver acquisito lo status di marchio grazie all’uso. Sono state inoltre prodotte prove per dimostrare che i consumatori in Germania associavano la denominazione «Karlsbader Oblaten» con un determinato tipo di cialda. Nelle dichiarazioni di opposizione, tuttavia, non è stata prodotta alcuna prova che dimostri che i consumatori associno fortemente le cialde con tutti o alcuni marchi diversi dal termine descrittivo «Karlsbader Oblaten», e neanche che i consumatori possano essere indotti in errore circa la vera identità di un prodotto commercializzato con la denominazione «Karlovarské oplatky». Pertanto, la Commissione non può concludere che la registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» sarebbe contraria all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(7)

Dato che le denominazioni «Karlsbader Oblaten» e «Karlovarské oplatky» sono in gran parte identiche, è ragionevole concludere che, ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 510/2006, le denominazioni sono «parzialmente omonime». Inoltre, essendo l’uno la traduzione dell’altro, e in considerazione delle somiglianze fonetiche e visive tra i prodotti nonché delle loro origini comuni, l’applicazione della protezione di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 510/2006, in particolare al paragrafo 1, lettera b), potrebbe comportare che la denominazione «Karlovarské oplatky», se registrata, sia considerata da un tribunale competente tutelata contro l’uso della denominazione «Karlsbader Oblaten». Ne consegue pertanto che l’esistenza della denominazione «Karlsbader Oblaten» risulterebbe danneggiata dalla registrazione di «Karlovarské oplatky», come previsto all’articolo 7, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

(8)

Le dichiarazioni di opposizione sono state dichiarate ammissibili sulla base del fatto che, tra l’altro, la registrazione della denominazione proposta rischierebbe di nuocere all’esistenza di una denominazione parzialmente omonima, cioè «Karlsbader Oblaten», nella misura in cui questa denominazione viene usata per un prodotto e non è protetta dalla normativa in materia di marchi. È inoltre provato che la denominazione «Karlsbader Oblaten» risale a produttori attivi nella città già nota come Karlsbad, e che la produzione delle cialde così chiamate è continuata per un lungo periodo di tempo. È inoltre provato che l’uso della denominazione «Karlsbader Oblaten», pur riferendosi a un prodotto autentico e tradizionale che ha un’origine comune con «Karlovarské oplatky», non è in genere inteso a sfruttare la reputazione di quest’ultima denominazione. Per tali motivi e in base a considerazioni di equità e di uso tradizionale, è opportuno prevedere il periodo transitorio massimo stabilito all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(9)

Quanto ai marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima della presentazione della domanda di registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky», poiché le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 non sono soddisfatte, essi non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

(10)

Quanto alla genericità, le prove addotte nelle dichiarazioni di opposizione riguardano il presunto uso corrente di «Karlsbader Oblaten» in Germania e in Austria, non quello di «Karlovarské oplatky». Benché le opposizioni abbiano addotto prove intese a dimostrare l’esistenza di diversi usi dei termini descrittivi generali, compresa la menzione tedesca di «Karlsbader Oblaten», non è stata fornita alcuna prova del fatto che la denominazione «Karlovarské oplatky» si utilizzi per designare una categoria di prodotti non originari della regione di Karlovy Vary. La denominazione «Karlovarské oplatky» era protetta come indicazione geografica nella Repubblica ceca nel 1967. L’opposizione non tiene conto della situazione nella Repubblica ceca. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, la denominazione «Karlovarské oplatky» non può essere ritenuta generica, e non sussiste inosservanza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(11)

Ne consegue pertanto che la denominazione «Karlovarské oplatky» può essere iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, a condizione di prevedere un periodo transitorio di cinque anni nel corso del quale il termine «Karlsbader Oblaten» può continuare a essere utilizzato in circostanze che, in assenza di tale periodo transitorio, potrebbero essere in contrasto con la protezione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

Articolo 2

1.   Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il termine «Karlsbader Oblaten» può essere utilizzato per designare cialde che non rispettano il disciplinare previsto per la denominazione «Karlovarské oplatky».

2.   I marchi contenenti il termine «Karlsbader Oblaten» tutelati da una registrazione o acquisiti con l’uso prima del 20 ottobre 2004 non possono essere invalidati e la loro esistenza non può essere ostacolata in virtù della registrazione della denominazione «Karlovarské oplatky» come indicazione geografica protetta, a condizione che siano peraltro soddisfatte le prescrizioni generali previste dalla normativa in materia di marchi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU C 85 del 19.4.2007, pag. 6.


ALLEGATO

Prodotti alimentari elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.4.   Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

REPUBBLICA CECA

Karlovarské oplatky (IGP)