28.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 739/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2011

recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In particolare, alcune disposizioni relative alle ispezioni delle carni figuranti nella sezione I, capo II, parti B, D e F, nella sezione II, capi I e V, e nella sezione III, capo II, dell’allegato I di tale regolamento si riferiscono alle malattie degli elenchi A e B dell’Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE).

(2)

Il sistema di classificazione dell’OIE e l’elencazione delle malattie sono cambiati. Gli elenchi A e B sono stati sostituiti da un unico elenco dell’OIE. Inoltre, la legislazione dell’Unione è ora allineata con le raccomandazioni dell’OIE. Di conseguenza, la maggior parte dei riferimenti a tali elenchi è superflua. È perciò opportuno modificare le disposizioni pertinenti dell’allegato I, sezioni I, II e III, di tale regolamento e fare riferimento alle malattie degli animali contemplate dalla legislazione dell’Unione in relazione all’effettuazione di ispezioni ante o post mortem o altre attività ispettive, tranne nel caso di malattie attualmente sconosciute originarie di paesi terzi.

(3)

La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2) stabilisce che i prodotti di origine animale devono essere ottenuti da animali non provenienti da un’azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria. L’allegato I di tale direttiva elenca la legislazione dell’Unione contenente misure di controllo per determinate malattie degli animali da prendere in considerazione negli scambi di prodotti di origine animale. Per motivi di coerenza, gli scambi di prodotti di origine animale vanno sottoposti a restrizioni per motivi di sanità animale solo in base alla legislazione dell’Unione elencata nell’allegato I.

(4)

In conformità all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (3), la salmonella deve essere assente in 25 grammi di carni fresche di pollame immesse sul mercato per il consumo umano. Tuttavia, in conformità a detta parte E, questo criterio non si applica alle carni fresche di pollame destinate a trattamento termico industriale o ad altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella. L’allegato I, sezione II, capo V, punto 2, del regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce che il veterinario ufficiale può imporre requisiti concernenti l’utilizzazione di determinate carni. Per consentire al veterinario ufficiale di imporre un trattamento termico industriale o un altro trattamento inteso ad eliminare la salmonella occorre modificare la sezione II, capo V, punto 2.

(5)

L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 va modificato di conseguenza.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

1)

nella sezione I, il capo II è così modificato:

a)

nella parte B, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

di condizioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla salute umana o degli animali, prestando particolare attenzione all’individuazione delle zoonosi e delle malattie degli animali per le quali la legislazione dell’Unione stabilisce norme di polizia sanitaria.»;

b)

nella parte D, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Immediatamente dopo la macellazione la carcassa e le frattaglie che l’accompagnano devono essere sottoposte a un’ispezione post mortem. Tutte le superfici esterne devono essere esaminate; a tale scopo possono essere richieste una manipolazione minima delle carcasse e delle frattaglie o speciali attrezzature tecniche. Occorre prestare particolare attenzione all’individuazione delle zoonosi e delle malattie degli animali per le quali la legislazione dell’Unione stabilisce norme di polizia sanitaria. La velocità della catena di macellazione e il numero dei membri del personale ispettivo presente devono essere tali da consentire un’ispezione adeguata.»;

c)

nella parte F, punto 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

dell’individuazione delle malattie degli animali per le quali la legislazione dell’Unione stabilisce norme di polizia sanitaria.»;

2)

la sezione II è così modificata:

a)

nel capo I, il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Qualora il veterinario ufficiale, effettuando le ispezioni ante o post mortem, o qualunque altro tipo di attività ispettiva, sospetti la presenza di un agente infettivo di malattie degli animali per le quali la legislazione dell’Unione stabilisce norme di polizia sanitaria, deve informarne in modo adeguato l’autorità competente ed entrambi devono prendere tutte le misure e le precauzioni necessarie per prevenire il diffondersi dell’agente infettivo in conformità della legislazione dell’Unione applicabile.»;

b)

il capo V è così modificato:

i)

al punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

provengono da animali affetti da malattie degli animali per le quali la legislazione dell’Unione stabilisce norme di polizia sanitaria, indicate nell’allegato I della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (1), tranne quando sono ottenute in conformità ai requisiti specifici previsti da tale legislazione, fatte salve diverse disposizioni della sezione IV;

ii)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Il veterinario ufficiale può imporre requisiti concernenti l’utilizzazione delle carni provenienti da animali:

a)

sottoposti a macellazione d’emergenza al di fuori del macello; oppure

b)

provenienti da gruppi di animali per i quali il trattamento delle carni è effettuato in conformità all’allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 2160/2003 prima della loro immissione in commercio.»;

3)

nella sezione III, capo II, punto 3, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e)

nel caso del manifestarsi di malattie degli animali per le quali la legislazione dell’Unione stabilisce norme di polizia sanitaria; sono interessati gli animali che possono contrarre la malattia in questione e provenienti da una regione specifica, come definita all’articolo 2 della direttiva 64/432/CEE del Consiglio (2);

f)

se sono necessari controlli più rigorosi, per tener conto delle malattie emergenti o di particolari malattie figuranti nell’elenco dell’OIE.


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.»;

(2)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64