11.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 153/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2) sono considerate approvate a norma di detto regolamento.

(2)

Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre quindi adottare un regolamento che contenga l'elenco delle sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE al momento dell'adozione del presente regolamento.

(3)

In tale contesto occorre tener presente che, con l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che ha abrogato la direttiva 91/414/CEE, le direttive che iscrivevano le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono diventate obsolete nella misura in cui esse abrogano tale direttiva. Tuttavia, le disposizioni autonome di tali direttive continuano ad applicarsi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze attive di cui all'allegato del presente regolamento sono considerate approvate a norma del regolamento (EC) n. 1107/2009.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE APPROVATE PER L'UTILIZZO NEI PRODOTTI FITOSANITARI

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato:

per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per ciascuna sostanza si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II;

gli Stati membri tengono disponibili tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

1

Imazalil

N. CAS 73790-28-0, 35554-44-0

N. CIPAC 335

(+)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo oppure (+)-allil 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere

975 g/kg

1o gennaio 1999

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per gli usi di seguito elencati si applicano le seguenti condizioni particolari:

il trattamento dopo il raccolto della frutta, degli ortaggi e delle patate è autorizzato soltanto quando è disponibile un adeguato sistema di decontaminazione, oppure quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico della soluzione di trattamento non costituisce un rischio inaccettabile per l'ambiente e in particolare per gli organismi acquatici,

il trattamento dopo il raccolto delle patate è autorizzato soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che lo scarico dei reflui del trattamento delle patate non costituisce un rischio inaccettabile per gli organismi acquatici,

l'applicazione foliare all'aperto è autorizzata soltanto quando da una valutazione dei rischi è risultato allo Stato membro che rilascia l'autorizzazione che tale impiego non ha effetti inaccettabili sulla salute dell'uomo e degli animali e sull'ambiente.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 11o luglio 1997.

2

Azossistrobina

N. CAS 131860-33-8

N. CIPAC 571

Metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]-fenil}-3-metossiacrilato

930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg)

1o luglio 1998

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 22 aprilee 1998.

3

Kresoxim-metile

N. CAS 143390-89-0

N. CIPAC 568

Metil (E)-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetato

910 g/kg

1o febbraio 1999

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 ottobre 1998.

4

Spiroxamina

N. CAS 1181134-30-8

N. CIPAC 572

(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina

940 g/kg (diastereomeri A e B combinati)

1o settembre 1999

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell’operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le adeguate misure di protezione,

devono prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 12 maggio 1999.

5

Azimsulfuron

N. CAS 120162-55-2

N. CIPAC 584

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea

980 g/kg

1o ottobre 1999

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Le applicazioni atmosferiche non possono essere autorizzate.

Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e garantiscono che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi (ad esempio nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata).

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 2 luglio 1999.

6

Fluroxipir

N. CAS 69377-81-7

N. CIPAC 431

Acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico

950 g/kg

1o dicembre 2000

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:

devono prendere in considerazione le informazioni complementari di cui al punto 7 del rapporto di riesame,

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

devono prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro il 1o dicembre 2000.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 30 novembre 1999.

7

Metsulfuron metile

N. CAS 74223-64-6

2-(4-metossi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato di metile

960 g/kg

1o luglio 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

devono prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.

8

Calcio-proesadione

N. CAS 127277-53-6

N. CIPAC 567

3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilato di calcio

890 g/kg

1o ottobre 2000

31 dicembre 2011

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.

9

Triasulfuron

N. CAS 82097-50-5

N. CIPAC 480

1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

940 g/kg

1o agosto 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

devono prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

10

Esfenvalerate

N. CAS 66230-04-4

N. CIPAC 481

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato

830 g/kg

1o agosto 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

11

Bentazone

N. CAS 25057-89-0

N. CIPAC 366

3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido

960 g/kg

1o agosto 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

12

Lambda-cialotrina

N. CAS 91465-08-6

N. CIPAC 463

Miscela (nel rapporto 1:1) di:

 

(S)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1R,3R)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

e

 

(R)-alfa-ciano-3-fenossibenziol (Z)-(1S,3S)-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato

810 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori,

devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.

13

Fenhexamid

N. CAS 126833-17-8

N. CIPAC 603

N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesanocarbossammide

≥ 950 g/kg

1o giugno 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.

14

Amitrolo

N. CAS 61-82-5

N. CIPAC 90

H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina

900 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori,

devono prestare particolare attenzione alle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi utili,

devono prestare particolare attenzione agli uccelli e ai mammiferi selvatici. L'uso nel periodo della riproduzione può essere autorizzato solo se, in base ad un'adeguata valutazione dei rischi, esso non comporta effetti inaccettabili e se le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

15

Diquat

N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro)

N. CIPAC 55

9,10-diidro-8a,10a-diazoniafenantrene (dibromuro)

950 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida terrestre e disseccante. Non possono essere autorizzati gli usi come diserbante acquatico.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori per quanto riguarda un uso non professionale nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

16

Piridato

N. CAS 55512-33.9

N. CIPAC 447

6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato

900 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

17

Tiabendazolo

N. CAS 148-79-8

N. CIPAC 323

2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo

985 g/kg

1o gennaio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari tramite nebulizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tiabendazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e sedimentali nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Occorre adottare adeguate misure di attenuazione dei rischi (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue.

18

Paecilomyces fumosoroseus

ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874

Non pertinente

Occorre accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari in ciascuna coltura di fermentazione, mediante cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC)

1o luglio 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprilee 2001.

19

DPX KE 459 (flupirsulfuron metile)

N. CAS 144740-54-5

N. CIPAC 577

Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbammoilsulfamoil)-6-trifluorometilnicotinato

903 g/kg

1o luglio 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprilee 2001.

20

Acibenzolar-s-metile

N. CAS 135158-54-2

N. CIPAC 597

Acido benzo[1,2,3]tiadiazol-7-carbotioico-S-metil estere

970 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come attivatore della resistenza delle piante.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

21

Ciclanilide

N. CAS 113136-77-9

N. CIPAC 586

Non disponibile

960 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1o g/kg.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

22

Fosfato ferrico

N. CAS 10045-86-0

N. CIPAC 629

Fosfato ferrico

990 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

23

Pimetrozina

N. CAS 123312-89-0

N. CIPAC 593

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilene)ammino]-4,5-diidro-2H-[1,2,4]-triazin-3 one

950 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

24

Piraflufen-etile

N. CAS 129630-19-9

N. CIPAC 605

Etil 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossiacetato

956 g/kg

1o novembre 2001

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche; inoltre, devono adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

25

Glifosate

N. CAS 1071-83-6

N. CIPAC 284

N-(fosfonometil)-glicina

950 g/kg

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali.

26

Tifensulfuron metile

N. CAS 79277-27-3

N. CIPAC 452

3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2- ilcarbamoil-sulfamoil) tiofene-2-carbossilato di metile

960 g/kg

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tifensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,

devono prestare particolare attenzione all'impatto sulle piante acquatiche nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

27

2,4-D

N. CAS 94-75-7

N. CIPAC 1

Acido (2,4-diclorofenossi)acetico

960 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul 2,4-D, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 2 ottobre 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione all'assorbimento per via dermica,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

28

Isoproturon

N. CAS 34123-59-6

N. CIPAC 336

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

970 g/kg

1o gennaio 2003

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'isoproturon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche oppure secondo tassi più elevati di quelli indicati nel rapporto di riesame e, se del caso, devono adottare misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

29

Etofumesate

N. CAS 26225-79-6

N. CIPAC 223

(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetilbenzofuran-5-ylmethanesulfonate

960 g/kg

1o marzo 2003

28 febbraio 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofumesate, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali il 26 febbraio 2002. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche e devono adottare misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

30

Iprovalicarb

N. CAS 140923-17-7

N. CIPAC 620

Isopropilestere dell'acido{2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbammico

950 g/kg (valore provvisorio)

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In base a tale valutazione globale:

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

31

Prosulfuron

N. CAS 94125-34-5

N. CIPAC 579

1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea

950 g/kg

1o Juli 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono esaminare attentamente il rischio per le piante acquatiche se la sostanza attiva viene applicata a contiguità di acque di superficie. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

32

Sulfosulfuron

N. CAS 141776-32-1

N. CIPAC 601

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]piridin)solfonil]urea

980 g/kg

1o luglio 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e delle alghe; se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

33

Cinidon etile

N. CAS 142891-20-1

N. CIPAC 598

(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato

940 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

34

Cialofop butile

N. CAS 122008-85-9

N. CIPAC 596

Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato

950 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni atmosferiche sugli organismi non bersaglio e in particolare sulle specie acquatiche; Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, limitazioni o misure di attenuazione dei rischi.

gli Stati membri devono valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni terrestri sugli organismi acquatici nelle risaie. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

35

Famoxadone

N. CAS 131807-57-3

N. CIPAC 594

3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossazolidin-2,4-dione

960 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul famoxadone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi cronici potenziali della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

36

Florasulam

N. CAS 145701-23-1

N. CIPAC 616

2', 6′, 8-Trifluoro-5-metossi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilide

970 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul florasulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

37

Metalaxyl-M

N. CAS 70630-17-0

N. CIPAC 580

Metil (R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metossiacetil] amino} propionato

910 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil-M, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. In base a tale valutazione globale:

occorre prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

38

Picolinafen

N. CAS 137641-05-5

N. CIPAC 639

4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolil)ossi]picolinanilide

970 g/kg

1o ottobre 2002

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

39

Flumiossazina

N. CAS 103361-09-7

N. CIPAC 578

N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide

960 g/kg

1o gennaio 2003

31 dicembre 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

40

Deltametrina

N. CAS 52918-63-5

N. CIPAC 333

(S)-α-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimetilciclopropano carbossilato

980 g/kg

1o novembre 2003

31 ottobre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla deltametrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 18 ottobre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione,

devono monitorare la situazione dell'esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

41

Imazamox

N. CAS 114311-32-9

N. CIPAC 619

Acido (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)- 5-(metossimetil) nicotinico

950 g/kg

1o luglio 2003

30 giugno 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazamox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

42

Oxasulfuron

N. CAS 144651-06-9

N. CIPAC 626

Oxetan-3-il 2 [(4,6-dimetilpirimidin-2-il) carbamoil-sulfamoil] benzoato

930 g/kg

1o luglio 2003

30 giugno 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

43

Etossisulfuron

N. CAS 126801-58-9

N. CIPAC 591

3-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-1-(2-etossifenossi-sulfonil)urea

950 g/kg

1o luglio 2003

30 giugno 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etossisulforon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche ed alghe non bersaglio in canali di scolo. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

44

Foramsulfuron

N. CAS 173159-57-4

N. CIPAC 659

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-formamidofenilsulfonil)urea

940 g/kg

1o luglio 2003

30 giugno 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul foramsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

45

Oxadiargil

N. CAS 39807-15-3

N. CIPAC 604

5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-propargilossifenil)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one

980 g/kg

1o luglio 2003

30 giugno 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxadiargil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di alghe e piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

46

Ciazofamid

N. CAS 120116-88-3

N. CIPAC 653

4-cloro-2ciano-N,N-dimetil-5-P-tolilimidazolo -1-sulfonammide

935 g/kg

1o luglio 2003

30 giugno 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciazofamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla cinetica di degradazione del metabolita CTCA nel suono, soprattutto nelle regioni europee settentrionali.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o limitazioni d'uso.

47

2,4-DB

N. CAS 94-82-6

N. CIPAC 83

Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico

940 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

48

Beta-ciflutrin

N. CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita)

N. CIPAC 482

Estere (SR)-α-ciano- (4-fluoro-3-fenossi-fenil) metilico dell'acido (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilico

965 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beta-ciflutrin, in particolare del e relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

49

Ciflutrin

N. CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita)

N. CIPAC 385

(RS),-α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimeticiclopropanecarbossilato

920 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

50

Iprodione

N. CAS 36734-19-7

N. CIPAC 278

3-(3,5-diclorofenil)-Nisopropil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-carbossimide

960 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e nematocida.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’iprodione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in forti dosi (in particolare nel caso di tappeti erbosi) su suoli acidi (pH inferiore a 6) in presenza di rischi relativi alle condizioni climatiche,

devono esaminare attentamente il rischio per gli invertebrati acquatici se la sostanza attiva è applicata in luoghi direttamente adiacenti ad acque di superficie. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

51

Linuron

N. CAS 330-55-2

N. CIPAC 76

3-(3,4-diclorofenil)-1-metossi-1-metilurea

900 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul linuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione dei mammiferi selvatici, degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

52

Idrazide maleica

N. CAS 123-33-1

N. CIPAC 310

6-idrossi-2H-piridazin-3-one

940 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrazide maleica, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

53

Pendimetalin

N. CAS 40487-42-1

N. CIPAC 357

N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ossilidene

900 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pendimetalin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.

54

Propineb

N. CAS 12071-83-9 (monomero), 9016-72-2 (omopolimero)

N. CIPAC 177

1,2-propilenebis(ditiocarbammate) di zinco polimero

La sostanza attiva per uso tecnico dev'essere conforme alle specifiche FAO.

1o aprile 2004

31 marzo 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propineb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei mammiferi di piccole dimensioni, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

gli Stati membri devono osservare la situazione di esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

55

Propizamide

N. CAS 23950-58-5

N. CIPAC 315

3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide

920 g/kg

1o aprile 2004

31 marzo 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

56

Mecoprop

N. CAS 7085-19-0

N. CIPAC 51

(RS)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico

930 g/kg

1o giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop, in particolare delle relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

57

Mecoprop-P

N. CAS 16484-77-8

N. CIPAC 475

(R)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico

860 g/kg

1o giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

58

Propiconazolo

N. CAS 60207-90-1

N. CIPAC 408

(±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazolo

920 g/kg

1o giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propiconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli per dosi di applicazione superiori a 625 g i.a./ha (p.es. negli usi su tappeti erbosi). Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi (ad esempio il ricorso all'applicazione localizzata).

59

Trifloxystrobin

N. CAS 141517-21-7

N. CIPAC 617

Methyl (E)-methoxyimino-{}{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}} acetato

960 g/kg

1o ottobre 2003

30 settembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e/o avviare programmi di monitoraggio.

60

Carfentrazone etile

N. CAS 128639-02.1

N. CIPAC 587

Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate

900 g/kg

1o ottobre 2003

30 settembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carfentrazone etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

61

Mesotrione

N. CAS 104206-8

N. CIPAC 625

2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione

920 g/kg

L'impurezza di sintesi 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one è considerata tossica e deve rimanere inferiore a 0,0002 % (w/w) nella sostanza tecnica.

1o ottobre 2003

30 settembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mesotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003.

62

Fenamidone

N. CAS 161326-34-7

N. CIPAC 650

(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one

975 g/kg

1o ottobre 2003

30 settembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenamidone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

63

Isoxaflutole

N. CAS 141112-29-0

N. CIPAC 575

5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole

950 g/kg

1o ottobre 2003

30 settembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaflutole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o avviare programmi di monitoraggio.

64

Flurtamone

N. CAS 96525-23-4

(RS)-5-metil-ammino-2-fenil-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolil) furan-3 (2H)-one

960 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurtamone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

65

Flufenacet

N. CAS 142459-58-3

N. CIPAC 588

4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide

950 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flufenacet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle piante acquatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

66

Iodosulfuron

N. CAS 185119-76-0 (sostanza madre)

144550-36-7 (iodosulfuron-metile-sodio)

N. CIPAC 634 (sostanza madre)

634.501o (iodosulfuron-metile-sodio)

Metil-4-iodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureidosulfonil]benzoato, sale sodico

910 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo iodosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte dello iodosulfuron e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

67

Dimethenamid-p

N. CAS 163515-14-8

N. CIPAC 638

S-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)-acetamide

890 g/kg (valore preliminare basato su un impianto pilota)

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimethenamid-p, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti del dimethenamid-p se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

68

Picoxystrobin

N. CAS 117428-22-5

N. CIPAC 628

Metil (E)-3-metossi-2-{2-[6-(trifluorometil)-2- piridilossimetil]fenil} acrilato

950 g/kg (valore preliminare basato su un impianto pilota)

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picoxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

69

Fostiazato

N. CAS 98886-44-3

N. CIPAC 585

(RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato

930 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fostiazato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli non bersaglio.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per gli uccelli di piccole dimensioni, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

70

Siltiofam

N. CAS 175217-20-6

N. CIPAC 635

N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofene-3-carbossammide

950 g/kg

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Gli usi diversi dalle colture commestibili non sono al momento adeguatamente suffragati. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori, per gli operatori e per l'ambiente.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Se del caso occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

71

Coniothyrium minitans

Ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660)

N. CIPAC 614

Non pertinente

Particolari sulla purezza e sul controllo della produzione sono contenuti nel rapporto di riesame.

1o gennaio 2004

31 dicembre 2013

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Nella procedura di concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul coniothyrium minitans, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003.

In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione.

72

Molinate

N. CAS 2212-67-1

N. CIPAC 235

 

S-etil azepan-1-carbotioato;

 

S-etil peridroazepin-1-carbotioato;

 

S-etil periodroazepin-1-tiocarbossilato

950 g/kg

1o agosto 2004

31 luglio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul molinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.

73

Tiram

N. CAS 137-26-8

N. CIPAC 24

 

Tetrametiltiouram disulfuro

 

bis (dimetilcarbamoil) disolfuro

960 g/kg

1o agosto 2004

31 luglio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei mammiferi di piccole dimensioni e agli uccelli nel caso in cui la sostanza venga utilizzata per il trattamento delle sementi in primavera. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

74

Ziram

N. CAS 137-30-4

N. CIPAC 31

Bis (N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco

950 g/kg (specifiche FAO)

 

Arsenico: max. 250 mg/kg

 

Acqua: max. 1,5 %

1o agosto 2004

31 luglio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo ziram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono osservare la situazione di esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

75

Mesosulfuron

N. CAS 400852-66-6

N. CIPAC 441

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid

930 g/kg

1o aprile 2004

31 marzo 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche,

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del mesosulfuron e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

76

Propoxycarbazone

N. CAS 145026-81-9

N. CIPAC 655

2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester

≥ 950 g/kg (espresso come propoxy-carbazone-sodium)

1o aprile 2004

31 marzo 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

77

Zoxamide

N. CAS 156052-68-5

N. CIPAC 640

(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide

950 g/kg

1o aprile 2004

31 marzo 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003.

78

Chlorpropham

N. CAS 101-21-3

N. CIPAC 43

3-clorofenilcarbammato di isopropile

975 g/kg

1o febbraio 2005

31 gennaio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida ed antigermogliante.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul chlorpropham, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

79

Acido benzoico

N. CAS 65-85-0

N. CIPAC 622

Acido benzoico

990 g/kg

1o giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come disinfettante.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido benzoico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003.

80

Flazasulfuron

N. CAS 104040-78-0

N. CIPAC 595

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea

940 g/kg

1o giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flazasulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

81

Pyraclostrobin

N. CAS 175013-18-0

N. CIPAC 657

Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate

975 g/kg

L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.

1o giugno 2004

31 maggio 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o come fitoregolatore.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyraclostrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

82

Quinoxifen

N. CAS 124495-18-7

N. CIPAC 566

5, 7-dicloro-4 (p-fluorofenoxi) quinolina

970 g/kg

1o settembre 2004

31 agosto 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinoxifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e avviare programmi di monitoraggio nelle zone regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli.

83

Alpha-cypermethrin

N. CAS 67375-30-8

N. CIPAC 454

Miscela racemica comprendente

 

(S)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

e

 

(R)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

(= coppia di isomeri cis-2 della cypermethrin)

930 g/kg CIS-2

1o marzo 2005

28 febbraio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'alpha-cypermethrin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione contengano misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione.

84

Benalaxyl

N. CAS 71626-11-4

N. CIPAC 416

Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6-xylyl–DL-alaninate

960 g/kg

1o marzo 2005

28 febbraio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benalaxyl, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

85

Bromoxynil

N. CAS 1689-84-5

N. CIPAC 87

3,5 dibromo – 4- hydroxybenzonitrile

970 g/kg

1o marzo 2005

28 febbraio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromoxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

86

Desmedipham

N. CAS 13684-56-5

N. CIPAC 477

 

Ethyl 3′-phenylcarbamoyloxy carbanilate

 

ethyl 3-phenylcarbamoyloxy phenylcarbamate

Min. 970 g/kg

1o marzo 2005

28 febbraio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul desmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e dei lombrichi. Occorre ricorrere a misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

87

Ioxynil

N. CAS 13684-83-4

N. CIPAC 86

4- hydroxy- 3,5- di-iodobenzonitrile

960 g/kg

1o marzo 2005

28 febbraio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ioxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

88

Phenmedipham

N. CAS 13684-63-4

N. CIPAC 77

 

Methyl 3-(3-methylcarbaniloyl oxy)carbanilate;

 

3-methoxycarbonylaminophe nyl 3′-methylcarbanilate

Min. 970 g/kg

1o marzo 2005

28 febbraio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul phenmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

89

Pseudomonas chlororaphis

Ceppo: MA 342

N. CIPAC 574

Non pertinente

La quantità del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR) nel prodotto fermentato al momento della formulazione non deve superare il LOQ (2 mg/l).

1o ottobre 2004

30 settembre 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi.

Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo pseudomonas chlororaphis, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

90

Mepanipyrim

N. CAS 110235-47-7

N. CIPAC 611

N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilina

960 g/kg

1o ottobre 2004

30 settembre 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepanipyrim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

91

Acetamiprid

N. CAS 160430-64-8

N. CIPAC non ancora attribuito

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2005

31 dicembre 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame sull'acetamiprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione all’esposizione degli operatori,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

92

Thiacloprid

N. CAS 111988-49-9

N. CIPAC 631

(Z)-N-{}{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}}cyanamide

≥ 975 g/kg

1o gennaio 2005

31 dicembre 2014

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul thiacloprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

93

Ampelomyces quisqualis

Ceppo: AQ 10

collezione di colture CNCM I-807

N. CIPAC

Non attribuito

Non pertinente

 

1o aprile 2005

31 marzo 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’ampelomyces quisqualis, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

94

Imazosulfuron

N. CAS 122548-33-8

N. CIPAC 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea

≥ 980 g/kg

1o aprile 2005

31 marzo 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’imazosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

95

Laminarin

N. CAS 9008-22-4

N. CIPAC 671

(1→3)-β-D-glucano

(secondo la Commissione mista per la nomenclatura di biochimica IUPAC-IUB)

≥ 860 g/kg di materia secca

1o aprile 2005

31 marzo 2015

Può essere autorizzato solo l’uso come elicitore delle difese naturali delle piante.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul laminarin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

96

Metossifenozide

N. CAS 161050-58-4

N. CIPAC 656

N-tert-Butyl-N’-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide

≥ 970 g/kg

1o aprile 2005

31 marzo 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metossifenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri e acquatici non bersaglio.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

97

S-metolachlor

N. CAS 87392-12-9

(S-isomero)

178961-20-1o (R-isomero)

N. CIPAC 607

Miscela di:

 

(aRS, 1o S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100 %)

e:

 

(aRS, 1o R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0 %)

≥ 960 g/kg

1o aprile 2005

31 marzo 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metolachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti CGA 51202 e CGA 354743, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

98

Gliocladium catenulatum

Ceppo: J1446

Raccolta delle colture N. DSM 9212

N. CIPAC

Non attribuito

Non pertinente

 

1o aprile 2005

31 marzo 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul gliocladium catenulatum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

99

Etoxazole

N. CAS 153233-91-1

N. CIPAC 623

(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo

≥ 948 g/kg

1o giugno 2005

31 maggio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etoxazole, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 3 dicembre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

100

Tepraloxydim

N. CAS 149979-41-9

N. CIPAC 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossimmino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one

≥ 920 g/kg

1o giugno 2005

31 maggio 2015

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tepraloxydim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2004.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri non bersaglio.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

101

Clorotalonil

N. CAS 1897-45-6

N. CIPAC 288

Tetracloroisoftalonitrile

985 g/kg

Esaclorobenzene: non più di 0,04 g/kg

Decaclorobifenile: non più di 0,03 g/kg

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotalonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005.

Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di:

organismi acquatici,

falde acquifere, in particolare per quanto riguarda la sostanza attiva e i suoi metaboliti R417888 ed R611965 (SDS46851), quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

102

Clorotoluron (stereochimica non stabilita)

N. CAS 15545-48-9

N. CIPAC 217

3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea

975 g/kg

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotoluron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

103

Cipermetrina

N. CAS 52315-07-8

N. CIPAC 332

(RS)-alfa-Ciano-3-fenossibenzil (1RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato

(4 coppie di isomeri: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla cipermetrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

104

Daminozide

N. CAS 1596-84-5

N. CIPAC 330

Acido N-dimetilaminosuccinamico

990 g/kg

Impurezze:

N-nitrosodimetilamina: non più di 2,0 mg/kg

1,1-dimetilidrazide: non più di 30 mg/kg

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Può essere autorizzato solo l’impiego come regolatore di crescita nelle colture non commestibili.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul daminozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

105

Tiofanato metile (stereochimica non stabilita)

N. CAS 23564-05-8

N. CIPAC 262

Dimethyl 4,4′-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate)

950 g/kg

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiofanato metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli animali acquatici, dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

106

Tribenuron

N. CAS 106040-48-6 (tribenuron)

N. CIPAC 546

2-[4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-yl(metil)carbamoilsulfamoil] acido benzoico

950 g/kg (espresso come tribenuron-metile)

1o marzo 2006

28 febbraio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tribenuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche superiori e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

107

MCPA

N. CAS 94-74-6

N. CIPAC 2

Acido 4-cloro-o-tolilossiacetico

≥ 930 g/kg

1o maggio 2006

30 aprile 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPA, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

108

MCPB

N. CAS 94-81-5

N. CIPAC 50

Acido 4-(4-cloro-o-tolilossi)butirrico

≥ 920 g/kg

1o maggio 2006

30 aprile 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

109

Bifenazato

N. CAS 149877-41-8

N. CIPAC 736

Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate

≥ 950 g/kg

1o dicembre 2005

30 novembre 2015

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti bifenazato per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenazato, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

110

Milbemectin

la milbemectin è una miscela di M.A3 e M.A4

N. CAS

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

N. CIPAC 660

 

M.A3: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-5’,6’,11,13,22-pentamethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

 

M.A4: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5’S,6R,6’R,8R,13R,20R,21R,24S)-6’-ethyl-21,24-dihydroxy-5’,11,13,22-tetramethyl-3,7,19-trioxatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentacosa-10,14,16,22-tetraene-6-spiro-2’-tetrahydropyran-2-one

≥ 950 g/kg

1o dicembre 2005

30 novembre 2015

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida.

PARTE B

Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul milbemectin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

111

Clorpirifos

N. CAS 2921-88-2

N. CIPAC 221

O,O-dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato

≥ 970 g/kg

L'impurezza O,O,O,O-tetraetil ditiopirofosfato (Sulfotep) è stata considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione non deve superare i 3 g/kg

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

112

Clorpirifos metile

N. CAS 5598-13-0

N. CIPAC 486

O,O-dimetil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato

≥ 960 g/kg

Le impurezze O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfato (Sulfotemp) e O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) difosforoditioato (Sulfotemp — estere) sono state considerate importanti sul piano tossicologico e la concentrazione di ciascuna di esse non deve superare i 5 g/kg

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi in caso di uso esterno. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos metile è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

113

Maneb

N. CAS 12427-38-2

N. CIPAC 61

Manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico)

≥ 860 g/kg

L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in maneb

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul maneb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo.

Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il maneb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

114

Mancozeb

N. CAS 8018-01-7 (precedentemente 8065-67-5)

N. CIPAC 34

Manganese etilenbis (ditiocarbammato) complesso (polimerico) con sali di zinco

≥ 800 g/kg

L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in mancozeb

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mancozeb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo.

Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il mancozeb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

115

Metiram

N. CAS 9006-42-2

N. CIPAC 478

Etilenbis (ditiocarbamato) ammoniato di zinco — poli[etilenbis(disolfuro di tiourama)]

≥ 840 g/kg

L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in metiram

1o luglio 2006

30 giugno 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiram, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metiram è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

116

Oxamil

N. CAS 23135-22-0

N. CIPAC 342

N-metilcarbammato di N’,N’-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina

970 g/kg

1o agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida e insetticida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’oxamil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, lombrichi, organismi acquatici, acque superficiali e acque sotterranee in situazioni a rischio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di verificare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per uccelli, mammiferi e lombrichi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l'oxamil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

117

1-metilciclopropene (per tale sostanza attiva non sarà preso in considerazione il nome comune ISO)

N. CAS 3100-04-7

N. CIPAC non attribuito

1-metilciclopropene

≥ 960 g/kg

Le impurezze di fabbricazione 1-cloro-2-metilpropene e 3-cloro-2-metilpropene presentano rischi a livello tossicologico e non devono essere presenti nel materiale tecnico a livelli superiori a 0,5 g/kg.

1o aprile 2006

31 marzo 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-metilciclopropene, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005.

118

Forchlorfenuron

N. CAS 68157-60-8

N. CIPAC 633

1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea

≥ 978 g/kg

1o aprile 2006

31 marzo 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron per usi diversi dall’applicazione su piante di kiwi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul forchlorfenuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005.

Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

119

Indoxacarb

N. CAS 173584-44-6

N. CIPAC 612

Methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate

TC (materiale tecnico): ≥ 628 g/kg indoxacarb

1o aprile 2006

31 marzo 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'indoxacarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005.

In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

120

Warfarin

N. CAS 81-81-2

N. CIPAC 70

(RS)-4-idrossi-3-(3-osso-1-fenilbutil)cumarina 3-(α-acetonil-benzil)-4-idrossicumarina

≥ 990 g/kg

1o ottobre 2006

30 settembre 2013

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte, eventualmente inserite in dosatrici appositamente costruite.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul warfarin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli e dei mammiferi non bersaglio.

Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

121

Clothianidin

N. CAS 210880-92-5

N. CIPAC 738

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)-3-metile-2-nitroguanidina

≥ 960 g/kg

1o agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere, per l'uso come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri devono provvedere affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con clothianidin e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api mellifere,

siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clothianidin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi se la sostanza è utilizzata come disinfettante delle sementi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

122

Petoxamide

N. CAS 106700-29-2

N. CIPAC 655

2-cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile-1-fenilprop-1-enil)acetamide

≥ 940 g/kg

1o agosto 2006

31 luglio 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul petoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione dell’ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

123

Clodinafop

N. CAS 114420-56-3

N. CIPAC 683

(R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2 piridilossi)-fenossi]-acido propionico

≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil)

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

124

Pirimicarb

N. CAS 23103-98-2

N. CIPAC 231

2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidina-4-il) dimetilcar bammato

≥ 950 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi di verifica della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R35140. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimicarb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

125

Rimsulfuron

N. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

N. CIPAC 716

1-(4-6 dimetossipirimidina-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea

≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron)

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

126

Tolclofos-metile

N. CAS 57018-04-9

N. CIPAC 479

 

O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforotioato

 

O-2,6-dicloro-4-metilfenil O,O-dimetil-fosforotioato

≥ 960 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile per usi diversi dal trattamento presemina dei tuberi-seme delle patate e dal trattamento del terreno per la lattuga nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

127

Triticonazolo

N. CAS 131983-72-7

N. CIPAC 652

(±)-(E)-5-(4-clorobenzilidene) -2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetil)ciclopentanolo

≥ 950 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto a opera della sostanza attiva altamente persistente e del suo metabolita RPA 406341,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli granivori (rischio a lungo termine).

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triticonazolo è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

128

Dimossistrobina

N. CAS 149961-52-4

N. CIPAC 739

(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-2-metossimino-N-metilfenilacetammide

≥ 980 g/kg

1o ottobre 2006

30 settembre 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l’utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di:

una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva,

una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l’elevato rischio cronico per i pesci e l’efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio.

Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata inserita nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

129

Clopiralid

N. CAS 1702-17-6

N. CIPAC 455

Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico

≥ 950 g/kg

1o maggio 2007

30 aprile 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clopiralid per usi diversi dai trattamenti primaverili, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione di piante non bersaglio e alle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino i risultati relativi al metabolismo degli animali. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clopiralid è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

130

Ciprodinil

N. CAS 121522-61-2

N. CIPAC 511

(4-ciclopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-ammina

≥ 980 g/kg

1o maggio 2007

30 aprile 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciprodinil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e verifichino l’eventuale presenza di residui del metabolita CGA 304075 in prodotti alimentari di origine animale. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il ciprodinil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

131

Fosetil

N. CAS 15845-66-6

N. CIPAC 384

Idrogenofosfonato di etile

≥ 960 g/kg (espresso come fosetil-Al)

1o maggio 2007

30 aprile 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosetil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone.

Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio, in particolare per quanto riguarda la ricostituzione della popolazione nelle zone trattate, e per i mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosetil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

132

Trinexapac

N. CAS 104273-73-6

N. CIPAC 732

Acido 4-(ciclopropil-idrossimetilene)-3,5-diosso- cicloesanocarbossilico

≥ 940g/kg (espresso come trinexapac-etile)

1o maggio 2007

30 aprile 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trinexapac, inparticolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

133

Diclorprop-P

N. CAS 15165-67-0

N. CIPAC 476

Acido (R)-2-(2,4-diclorofenossi) propanoico

≥ 900 g/kg

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclorprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di altri studi che confermino i risultati sul metabolismo degli animali e la valutazione dei rischi per esposizioni di breve e di lunga durata di uccelli e per l’esposizione di lunga durata di mammiferi erbivori.

Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il diclorprop-P è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

134

Metconazolo

N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita)

N. CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo

≥ 940 g/kg

(somma degli isomeri cis- e trans)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e regolatore della crescita.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.

135

Pirimetanil

N. CAS 53112-28-0

N. CIPAC non attribuito

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina

≥ 975 g/kg

(l’impurezza di fabbricazione cianammide è considerata tossica e non deve superare 0,5 g/kg nella materia tecnica)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimetanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente comprendere misure di contenimento dei rischi, come la creazione zone tampone,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per i pesci. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimetanil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

136

Triclopir

N. CAS 055335-06-3

N. CIPAC 376

Acido 3,5,6-tricloro-2-piridilossiacetico

≥ 960 g/kg

(espresso in triclopir butossietil estere)

1o giugno 2007

31 maggio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triclopir per usi diversi dai trattamenti primaverili, nei pascoli e nei prati, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triclopir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone esposte a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per uccelli e mammiferi e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all’esposizione al metabolita 6-cloro-2-piridinol. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il triclopir è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

137

Metrafenone

N. CAS 220899-03-6

N. CIPAC 752

3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametossi-2′,6-dimetilbenzofenone

≥ 940 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713

Raccolta delle colture N. NRRL B -21661

N. CIPAC non attribuito

Non pertinente

 

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus subtilis, in particolare le appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

139

Spinosad

N. CAS 131929-60-7 (spinosyn A)

131929-63-0 (spinosyn D)

N. CIPAC 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopiranosilossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-14-metil-1H-8-ossaciclododeca[b]as-indacene-7,15-dione

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-desossi-2,3,4-tri-O-metil-α-L-mannopirano silossi)-13-(4-dimetilamino-2,3,4,6-tetradesossi-β-D-eritropiranosilossi)-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b-esadecaidro-4,14-dimetil-1H-8-ossaciclodoeca[b]as-indacene-7,15-dione

Spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D

≥ 850 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

devono prestare particolare attenzione ai rischi per i lombrichi, quando la sostanza è utilizzata in serra.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

140

Tiametoxam

N. CAS 153719-23-4

N. CIPAC 637

(E,Z)-3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]ossadiazinan-4-ilidene-N-nitroamina

≥ 980 g/kg

1o febbraio 2007

31 gennaio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere, per l'uso come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri devono provvedere affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con tiametoxam e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api mellifere,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere al tiametoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

devono prestare particolare attenzione al rischio a lungo termine per piccoli erbivori, se la sostanza è utilizzata per il trattamento delle sementi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

141

Fenamifos

N. CAS 22224-92-6

N. CIPAC 692

(RS)-ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropyl-phosphoramidate

≥ 940 g/kg

1o agosto 2007

31 luglio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenamifos, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

In base a tale valutazione globale:

gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terricoli non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

142

Etefon

N. CAS 16672-87-0

N. CIPAC 373

2-chloroethyl-phosphonic acid

≥ 910 g/kg (materiale tecnico)

Le impurezze di fabbricazione MEPHA (mono 2-cloroetil estere, 2-cloroetil acido fosfonico) e 1,2-dicloroetano presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 20 g/kg e 0,5 g/kg nel materiale tecnico.

1o agosto 2007

31 luglio 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etefon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

143

Flusilazolo (2)

N. CAS 85509-19-9

N. CIPAC 435

Bis(4-fluorofenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silano

925 g/kg

1o gennaio 2007

30 giugno 2008 (2)

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:

cereali diversi dal riso (2),

granturco (2),

semi di colza (2),

barbabietola da zucchero (2),

in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione.

Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le adeguate misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva,

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flusilazolo, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni d'impiego e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo.

Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazionedel sistema endocrino. Essi devono provvedere affinché l'autore delle notifiche su richiesta del quale il flusilazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici per i test.

144

Carbendazim (stereochimica non stabilita)

N. CAS 10605-21-7

N. CIPAC 263

Metil benzimidazol-2-il-carbammato

980 g/kg

1o gennaio 2007

13 giugno 2011

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:

cereali,

semi di colza,

barbabietola da zucchero,

granturco,

in dosaggi non superiori a

0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza,

0,075 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di barbabietola da zucchero,

0,1o kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di granturco.

Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

trattamento aereo,

applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale,

giardinaggio domestico.

Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le adeguate misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:

degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva,

dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti dotati di un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l’esposizione delle specie interessate,

degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l’applicazione e la pulizia dell’attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell’attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l’esposizione alla sostanza.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II.

Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono chiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni d'impiego e del possibile impatto tossicologico del carbendazim.

145

Captan

N. CAS 133-06-02

N. CIPAC 40

N-(triclorometiltio)cicloes-4-en-1,2-dicarbossimmide

≥ 910 g/kg

Impurezze:

 

perclorometilmercaptan (R005406): non più di 5 g/kg

 

folpet: non più di 10 g/kg

 

tetracloruro di carbonio: non più di 0,1o g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti captan per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul captan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, l'introduzione di programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi,

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee nelle zone poste a rischi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il captan è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

146

Folpet

N. CAS 133-07-3

N. CIPAC 75

N-(triclorometiltio)ftalimmide

≥ 940 g/kg

Impurezze:

 

perclorometilmercaptan (R005406): non più di 3,5 g/kg

 

tetracloruro di carbonio: non più di 4 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti folpet per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul folpet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

alla protezione di uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il folpet è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

147

Formentanato

N. CAS 23422-53-9

N. CIPAC 697

Metilcarbammato di 3-dimetilamminometilenamminofenile

≥ 910 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti formetanato per usi diversi dall’applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul formetanato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio ed api nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

devono prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il formetanato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

148

Metiocarb

N. CAS 2032-65-7

N. CIPAC 165

Metilcarbammato di 4-metiltio-3,5-xilile

≥ 980 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente nel trattamento delle sementi, insetticida e molluschicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e degli astanti nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

devono prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio per verificare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il metiocarb è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

149

Dimetoato

N. CAS 60-51-5

N. CIPAC 59

O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide

≥ 950 g/kg

Impurezze:

ometoato: non più di 2 g/kg

isodimetoato: non più di 3 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetoato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie,

devono prestare particolare attenzione all’esposizione alimentare dei consumatori,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio per verificare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture.

Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il dimetoato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

150

Dimetomorf

N. CAS 110488-70-5

N. CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine

≥ 965 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetomorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

151

Glufosinate

N. CAS 77182-82-2

N. CIPAC 437,007

Ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate

950 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate per usi diversi dall’applicazione nei frutteti di mele per quanto riguarda l’esposizione dell’operatore e del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glufosinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione di mammiferi, artropodi non bersaglio e piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il glufosinate è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

152

Metribuzin

N. CAS 21087-64-9

N. CIPAC 283

4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one

≥ 910 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metribuzin per usi diversi dall’applicazione di erbicida selettivo di postemergenza nelle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metribuzin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione di alghe, di piante acquatiche e piante non bersaglio fuori dai campi trattati nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per l’acqua sotterranea. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metribuzin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

153

Fosmet

N. CAS 732-11-6

N. CIPAC 318

O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide

≥ 950 g/kg

Impurezze:

fosmetozono: non più di 0,8 g/kg

iso(fosmet): non più di 0,4 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosmet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, nonché degli altri artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie,

devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli (rischio acuto) e mammiferi erbivori (rischio a lungo termine). Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosmet è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

154

Propamocarb

N. CAS 24579-73-5

N. CIPAC 399

Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate

≥ 920 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti propamocarb per usi diversi dall’applicazione fogliare, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito all'esposizione dei lavoratori, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propamocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

al trasferimento di residui nel terreno nelle colture a rotazione o nelle colture successive,

alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e di superficie,

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

155

Etoprofos

N. CAS 13194-48-4

N. CIPAC 218

O-etile S,S-dipropil fosforoditioato

> 940 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida e insetticida per applicazione al terreno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti etoprofos per usi diversi dall’applicazione sulle patate non coltivate per il consumo umano o animale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etoprofos, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

ai residui e valutare l’esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prevedere il ricorso ad appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori e ad altre misure di attenuazione dei rischi, come l'uso del sistema di trasferimento stagno per la distribuzione del prodotto,

alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici, superfici e acque sotterranee in condizioni di esposizione a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone e la completa incorporazione dei granuli nel suolo.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio di breve e lungo termine per gli uccelli e per i mammiferi che si nutrono di lombrichi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l’etoprofos è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

156

Pirimifosmetile

N. CAS 29232-93-7

N. CIPAC 239

 

O-2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-ile

 

O,O-dimetilfosforotioato

> 880 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida per l’immagazzinamento successivo al raccolto.

Non possono essere autorizzate le applicazioni manuali.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall’applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prescrivere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale compresi quelli per la protezione degli organi respiratori, nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione,

all’esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

157

Fipronil

N. CAS 120068-37-3

N. CIPAC 581

(±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazolo-3-carbonitrile

≥ 950 g/kg

1o ottobre 2007

30 settembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nel trattamento delle sementi.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri devono provvedere affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con fipronil e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fipronil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

all’imballaggio del prodotto commercializzato in modo da evitare la formazione di prodotti pericolosi della fotodegradazione,

al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto ad opera dei metaboliti più persistenti del composto imparentato, in caso di applicazione della sostanza attiva in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione degli uccelli granivori e dei mammiferi, degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio e delle api mellifere.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori, i mammiferi e le api mellifere, in particolare le larve di api. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fipronil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro un anno dall'approvazione.

158

Beflubutamid

N. CAS 113614-08-7

N. CIPAC 662

(RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide

≥ 970 g/kg

1o dicembre 2007

30 novembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

159

Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua

N. CIPAC

Non attribuito

Non pertinente

 

1o dicembre 2007

30 novembre 2017

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul VPN spodoptera exigua, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.

160

Prosulfocarb

N. CAS 52888-80-9

N. CIPAC 539

Dipropiltiocarbammato di S-benzile

970 g/kg

1o novembre 2008

31 ottobre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di una zona delimitata in loco in cui non avviene la diffusione.

161

Fludioxonil

N. CAS 131341-86-1

N. CIPAC 522

4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

950 g/kg

1o novembre 2008

31 ottobre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione, inoltre:

devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, dovuto soprattutto alla fotolisi nel suolo dei metaboliti CGA 339833 e CGA 192155, nelle zone esposte a rischi,

devono prestare particolare attenzione alla tutela di pesci e invertebrati acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fludioxonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

162

Clomazone

N. CAS 81777-89-1

N. CIPAC 509

2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-ossazolidin-3-one

960 g/kg

1o novembre 2008

31 ottobre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clomazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

163

Benthiavalicarb

N. CAS 413615-35-7

N. CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid

≥ 910 g/kg

Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzotiazolo: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenil) disolfuro: < 14 mg/kg

1o agosto 2008

31 luglio 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benthiavalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori,

alla protezione degli organismi artropodi non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb per usi diversi dall’impiego in serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

164

Boscalid

N. CAS 188425-85-6

N. CIPAC 673

2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

1o agosto 2008

31 luglio 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul boscalid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori,

ai rischi a lungo termine per gli uccelli e gli organismi terricoli,

ai rischi di accumulazione nel terreno se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

165

Carvone

N. CAS 99-49-0 (miscela d/l)

N. CIPAC 602

5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg con un rapporto d/l di almeno 100:1

1o agosto 2008

31 luglio 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carvone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per gli operatori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

166

Fluoxastrobin

N. CAS 361377-29-9

N. CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime

≥ 940 g/kg

1o agosto 2008

31 luglio 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoxastrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, in particolare nella manipolazione di concentrati non diluiti. Le condizioni d'impiego devono comprendere adeguate misure protettive, come l'uso di schermi facciali,

alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

ai livelli di residui dei metaboliti della fluoxastrobin, quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, limitazioni per l'alimentazione degli animali,

ai rischi di accumulazione nel suolo superficiale se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

dati che consentano una valutazione completa del rischio acquatico, tenendo conto di spray drift, run-off, drenaggio e dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi potenziali,

dati sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali.

Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fluoxastrobin è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 ceppo 251o (AGAL: N. 89/030550)

N. CIPAC 753

Non pertinente

 

1o agosto 2008

31 luglio 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paecilomyces lilacinus, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori (anche se non è stato necessario fissare un livello massimo di esposizione, di norma i microorganismi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti),

alla protezione degli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

168

Prothioconazole

N. CAS 178928-70-6

N. CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione

≥ 970 g/kg

Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:

Toluene: < 5 g/kg

Prothioconazole-desthio (2-(1-clorociclopropil)1-(2-clorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-ile)-propan-2-olo): < 0,5 g/kg (LOD)

1o agosto 2008

31 luglio 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prothioconazole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nelle applicazioni a spruzzo. Le condizioni d'impiego comprenederanno adeguate misure protettive,

alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi. Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

informazioni che permettano la valutazione dell'esposizione dei consumatori a derivati metabolici del triazolo in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

un confronto dei modi d'azione del prothioconazole e dei derivati metabolici del triazolo che permetta la valutazione della tossicità risultante dall'esposizione combinata a questi composti,

informazioni concernenti i rischi a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi granivori derivanti dall'uso del prothioconazole come trattamento per le sementi.

Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il prothioconazole è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

169

Amidosulfuron

N. CAS 120923-37-7

N. CIPAC 515

 

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea

oppure

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylurea

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'amidosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee a causa del rischio di contaminazione di tali acque con prodotti di degradazione quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione delle piante acquatiche.

Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

170

Nicosulfuron

N. CAS 111991-09-4

N. CIPAC 709

 

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide

oppure

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea

≥ 910 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla possibile esposizione dell’ambiente acquatico al metabolita DUDN laddove il nicosulfuron sia impiegato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione delle piante acquatiche nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione del rischio, come la creazione di una zona tampone interna non trattata,

alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

171

Clofentezina

N. CAS 74115-24-5

N. CIPAC 418

3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina

≥ 980 g/kg (materia secca)

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla clofentezina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale;

il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza,

il rischio per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio 2011o un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore e alla Commissione entro il 31 luglio 2013.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2012 studi di verifica relativi alla valutazione del rischio tossicologico ed ambientale dei metaboliti della clofentezina.

172

Dicamba

N. CAS 1918-00-9

N. CIPAC 85

3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico

≥ 850 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dicamba, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

173

Difenoconazolo

N. CAS 119446-68-3

N. CIPAC 687

3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-2-il]fenil 4-clorofenil etere

≥ 940 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenoconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

174

Diflubenzurone

N. CAS 35367-38-5

N. CIPAC 339

1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea

≥ 950 g/kg Impurezze: 0,03 g/kg max 4-cloroanilina

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione degli organismi terrestri,

alla protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2011o studi supplementari che trattino la potenziale rilevanza tossicologica dell’impurezza e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).

175

Imazaquin

N. CAS 81335-37-7

N. CIPAC 699

2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-acido carbossilico

≥ 960 g/kg (miscela racemica)

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

176

Lenacil

N. CAS 2164-08-1

N. CIPAC 163

3-cicloesil-1,5,6,7-tetraidrociclopentapirimidina-2,4(3H)-dione

≥ 975 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli organismi acquatici, specialmente le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone cuscinetto fra le aree trattate e i corpi idrici superficiali,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se necessario, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti IN-KF 313, M1, M2 e M3.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni di verifica circa l’identità e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2 e M3 rilevati con gli studi lisimetrici, nonché dati di conferma sulle colture a rotazione, compresi possibili effetti fitotossici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Ove una decisione sulla classificazione del lenacil a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) metta in luce la necessità di informazioni supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di tali informazioni. Devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.

177

Ossadiazione

N. CAS 19666-30-9

N. CIPAC 213

5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-isoproposifenil)-1,3,4-ossadiazool-2(3H)-one

≥ 940 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ossadiazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita AE0608022 quando la sostanza attiva viene impiegata in situazioni in cui si potrebbero verificare condizioni anaerobiche prolungate o in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell’impurezza nelle specifiche tecniche proposte,

informazioni per chiarire ulteriormente la presenza del metabolita AE0608033 in colture primarie e a rotazione,

ulteriori sperimentazioni sulle colture a rotazione (radici commestibili e cereali) e uno studio di metabolismo sui ruminanti per confermare la valutazione del rischio per i consumatori,

informazioni per un’ulteriore valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi che si nutrono di lombrichi, nonché del rischio a lungo termine per i pesci.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

178

Picloram

N. CAS 1918-02-1

N. CIPAC 174

4-ammino-3,5,6-tricloropiridin-2-acido carbossilico

≥ 920 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picloram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando il picloram è applicato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

informazioni supplementari per confermare che il metodo analitico di controllo applicato nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati,

uno studio della fotolisi nel suolo per confermare la valutazione della degradazione del picloram.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

179

Piriprossifen

N. CAS 95737-68-1

N. CIPAC 715

4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se necessario,

al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio relativamente a due punti: il rischio rappresentato dal piriprossifen e dal metabolita DPH-pyr per gli insetti acquatici e il rischio rappresentato dal piriprossifen per gli impollinatori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

180

Bifenox

N. CAS 42576-02-3

N. CIPAC 413

Metil 5-(2,4-diclorofenossi)-2-nitrobenzoato

≥ 970 g/kg Impurezze:

 

max. 3 g/kg 2,4-diclorofenolo

 

max. 6 g/kg 2,4-dicloroanisolo

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul befenox, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui di bifenox nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

informazioni sui residui di bifenox e del suo metabolita acido idrossi bifenox negli alimenti di origine animale e sui residui di bifenox nelle colture a rotazione,

informazioni per affrontare il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall'impiego di bifenox.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

181

Diflufenican

N. CAS 83164-33-4

N. CIPAC 462

2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolilossi) nicotinanilide

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflufenican, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle piante non bersaglio. Se del caso, devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone cuscinetto interne non trattate.

182

Fenoxaprop-P

N. CAS 113158-40-0

N. CIPAC 484

(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzossazolil)ossi]-fenossi]-acido propanoico

≥ 920 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxaprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione delle piante non bersaglio,

alla presenza del fitoprotettore mefenpir-dietile nei prodotti formulati in relazione all'esposizione di operatori, lavoratori e astanti,

alla persistenza della sostanza e di alcuni dei suoi prodotti di degradazione in zone più fredde e in zone in cui possono verificarsi condizioni anaerobiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

183

Fenpropidin

N. CAS 67306-00-7

N. CIPAC 520

(R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidine

≥ 960 g/kg (racemato)

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropidin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

informazioni per affrontare ulteriormente il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori ed erbivori derivante dall'impiego di fenpropidin.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

184

Quinoclamine

N. CAS 2797-51-5

N. CIPAC 648

2-amino-3-chloro-1,4-naftochinone

≥ 965 g/kg Impurezze:

diclone (2,3-dicloro-1,4-naftochinone) max. 15 g/kg

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti quinoclamine per usi diversi da quelli per piante ornamentali e dei vivai, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinoclamine, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza di operatori, lavoratori e astanti nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

185

Cloridazon

N. CAS 1698-60-8

N. CIPAC 111

5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one

920 g/kg

L’impurezza derivante dal processo di produzione 4-amino-5-cloro-isomer può costituire un problema tossicologico e non può superare il livello massimo di 60 g/kg.

1o gennaio 2009

31 dicembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 2,6 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridazon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 dicembre 2007.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1.

186

Tritosulfuron

N. CAS 142469-14-5

N. CIPAC 735

1-(4-metossi-6-trifluorometil-1,3,5,-triazin-2-il)-3(2-trifluorometil-benzensolfonil)urea

≥ 960 g/kg

La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare un determinato livello nel materiale tecnico:

2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina: < 0,2 g/kg

1o dicembre 2008

30 novembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tritosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione dei piccoli mammiferi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

187

Flutolanil

N. CAS 66332-96-5

N. CIPAC 524

α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide

≥ 975 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutolanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

188

Benfluralin

N. CAS 1861-40-1

N. CIPAC 285

N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impurezze:

etil-butil-nitrosammine: max. 0,1o mg/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benfluralin per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benfluralin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori,

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle acque superficiali e degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e anche per confermare la valutazione del rischio per il metabolita B12 e gli organismi acquatici. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il benfluralin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

189

Fluazinam

N. CAS 79622-59-6

N. CIPAC 521

3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine

≥ 960 g/kg

Impurezze:

5-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidina

non più di 2 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluazinam per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazinam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori,

alla protezione degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tale rischio accertato, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fluazinam è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

190

Fuberidazolo

N. CAS 3878-19-1

N. CIPAC 525

2-(2′-furyl)benzimidazole

≥ 970 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fuberidazolo per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fuberidazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

al rischio a lungo termine per i mammiferi nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In questo caso occorre ricorrere all'uso di attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel suolo e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

191

Mepiquat

N. CAS 15302-91-7

N. CIPAC 440

1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)

≥ 990 g/kg

1o marzo 2009

28 febbraio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti mepiquat per usi diversi dal trattamento dell'orzo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepiquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e valutare l'esposizione alimentare dei consumatori.

192

Diuron

N. CAS 330-54-1

N. CIPAC 100

3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea

≥ 930 g/kg

1o ottobre 2008

30 settembre 2018

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida in quantità non superiori a 0,5 kg/ha (media areica).

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza dell'operatore; le condizioni d'impiego prevedono, se del caso, dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

193

Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai

Ceppo: ABTS-1857

Raccolta delle colture: N. SD-1372,

Ceppo: GC-91

Raccolta delle colture: N. NCTC 11821

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) eGC-91o (SANCO/1538/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

194

Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14)

Ceppo: AM65-52

Raccolta delle colture: N. ATCC-1276

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

195

Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki

 

Ceppo: ABTS351

Raccolta delle colture: N. ATCC SD-1275

 

Ceppo: PB 54

Raccolta delle colture: N. CECT 7209

 

Ceppo: SA 11

Raccolta delle colture: N. NRRL B-30790

 

Ceppo: SA 12

Raccolta delle colture: N. NRRL B-30791

 

Ceppo: EG 2348

Raccolta delle colture: N. NRRL B-18208

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS 351o (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ed EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

196

Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis

Ceppo: NB 176 (TM 141)

Raccolta delle colture: N. SD-5428

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

197

Beauveria bassiana

 

Ceppo: ATCC 74040

Raccolta delle colture: N. ATCC74040

 

Ceppo: GHA

Raccolta delle colture: N. ATCC 74250

Non pertinente

Livello max. di beauvericin: 5 mg/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Non pertinente

Microorganismi contaminanti (bacillus cereus) < 1o × 106 CFU/g

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

199

Lecanicillium muscarium

(precedentemente verticiliun lecanii)

Ceppo: Ve 6

Raccolta delle colture: N. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lecanicillium muscarium (precedentemente verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(precedentemente metarhizium anisopliae)

Ceppo: BIPESCO 5/F52

Raccolta delle colture: No M.a. 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); N. KVL 99-112 (Ma 275 or V 275); N. DSM 3884; N. ATCC 90448; N. ARSEF 1095

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metarhizium anisopliae var. anisopliae (precedentemente metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

201

Phlebiopsis gigantea

 

Ceppo: VRA 1835

Raccolta delle colture: N. ATCC90304

 

Ceppo: VRA 1984

Raccolta delle colture: N. DSM16201

 

Ceppo: VRA 1985

Raccolta delle colture: N. DSM 16202

 

Ceppo: VRA 1986

Raccolta delle colture: N. DSM 16203

 

Ceppo: FOC PG B20/5

Raccolta delle colture: N. IMI 390096

 

Ceppo: FOC PG SP log 6

Raccolta delle colture: N. IMI 390097

 

Ceppo: FOC PG SP log 5

Raccolta delle colture: N. IMI390098

 

Ceppo: FOC PG BU 3

Raccolta delle colture: N. IMI 390099

 

Ceppo: FOC PG BU 4

Raccolta delle colture: N. IMI 390100

 

Ceppo: FOC PG 410.3

Raccolta delle colture: N. IMI 390101

 

Ceppo: FOC PG97/1062/116/1.1

Raccolta delle colture: N. IMI 390102

 

Ceppo: FOC PG B22/SP1287/3.1

Raccolta delle colture: N. IMI 390103

 

Ceppo: FOC PG SH 1

Raccolta delle colture: N. IMI 390104

 

Ceppo: FOC PG B22/SP1190/3.2

Raccolta delle colture: N. IMI 390105

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

202

Pythium oligandrum

Ceppo: M1

Raccolta delle colture N. ATCC 38472

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pythium oligandrum M1o (SANCO/1864/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

203

Streptomyces K61o (precedentemente s. griseoviridis)

Ceppo: K61

Raccolta delle colture: N. DSM 7206

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo streptomyces (precedentemente streptomyces griseoviridis) K61o (SANCO/1865/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

204

Trichoderma atroviride

(precedentemente t. harzianum)

 

Ceppo: IMI 206040

Raccolta delle colture N. IMI 206040, ATCC 20476;

 

Ceppo: T11

Raccolta delle colture: N.

Raccolta spagnola di colture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11o (SANCO/1841/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

205

Trichoderma polysporum

Ceppo: trichoderma polysporum IMI 206039

Raccolta delle colture N. IMI 206039, ATCC 20475

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

Ceppo:

trichoderma harzianum T-22

Raccolta delle colture N. ATCC 20847

 

Ceppo: trichoderma harzianum ITEM 908;

Raccolta delle colture N. CBS 118749

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

207

trichoderma asperellum

(precedentemente t. harzianum)

 

Ceppo: ICC012

Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716

 

Ceppo: trichoderma asperellum

(precedentemente t. viride T25) T25

Raccolta delle colture N. CECT 20178

 

Ceppo: trichoderma asperellum

(precedentemente t. viride TV1) TV1

Raccolta delle colture N. MUCL 43093

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul trichoderma asperellum (precedentemente t. viride T25 e TV1) T25 e TV1o (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

208

Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride)

Ceppo:

ICC080

Raccolta delle colture N. IMI CC N. 392151o CABI

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla trichoderma viride (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

209

Verticillium albo-atrum

(precedentemente verticillium dahliae)

Ceppo: verticillium albo-atrum isolato WCS850

Raccolta delle colture N. CBS 276.92

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul verticillium albo-atrum (precedentemente verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

210

 

Abamectina

N. CAS 71751-41-2

 

avermectina B1a

N. CAS 65195-55-3

 

avermectina B1b

N. CAS 65195-56-4

 

abamectina

N. CIPAC 495

 

AvermectinB1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

 

AvermectinB1b

AvermectinB1b (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11.13,22-tetramethyl-2-oxo-3.7,19-trioxatetracyclo[15.6.1.14,8020,24]pentacosa-10.14,16,22-tetraene-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside

≥ 850 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 11o luglio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

ai residui negli alimenti di origine vegetale e a valutare l’esposizione alimentare dei consumatori,

alla protezione di api, artropodi non bersaglio, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone, periodi di attesa.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

ulteriori studi sulle specifiche,

informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio per uccelli e mammiferi,

informazioni utili ad una valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza dei principali metaboliti nel suolo,

informazioni utili ad una valutazione del rischio per le acque sotterranee derivante dalla presenza del metabolita U8.

Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

211

Epossiconazolo

N. CAS 135319-73-2 (precedentemente 106325-08-0)

N. CIPAC 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1.2,4-triazole

≥ 920 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’epossiconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

all’esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti dell’epossiconazolo (triazolo),

al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza,

al rischio per organismi acquatici, uccelli e mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi dell’epossiconazolo sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione delle linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2009 un programma di monitoraggio per valutare la propagazione atmosferica a lunga distanza dell’epossiconazolo e i rischi ambientali correlati. Essi presentano alla Commissione i risultati di tale monitoraggio, sotto forma di relazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché entro due anni dall'approvazione l'autore della notifica trasmetta informazioni sui residui dei metaboliti dell’epossiconazolo nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni utili a valutare in dettaglio il rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi erbivori.

212

Fenpropimorf

N. CAS 67564-91-4

N. CIPAC 427

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine

≥ 930 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropimorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d’impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, nonché misure di attenuazione dei rischi per ridurre l’esposizione, come la limitazione dell’orario di lavoro giornaliero,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, la riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpropimorf è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

213

Fenpirossimato

N. CAS 134098-61-6

N. CIPAC 695

Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate

> 960 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

impieghi in colture alte, con elevato rischio di dispersione aerea delle sostanze irrorate, ad esempio, atomizzatori per trattori e nebulizzatori manuali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpirossimato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alle conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un’ulteriore valutazione:

del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile,

del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche.

Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpirossimato è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

214

Tralcossidin

N. CAS 87820-88-0

N. CIPAC 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

≥ 960 g/kg

1o maggio 2009

30 aprile 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tralcossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee, in particolare dal metabolita nel suolo R173642, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione dei mammiferi erbivori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall’impiego del tralcossidim.

Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il tralcossidim è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

215

Aclonifen

N. CAS 74070-46-5

N. CIPAC 498

2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

≥ 970 g/kg

L’impurezza fenolo presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 5 g/kg

1o agosto 2009

31 luglio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti aclonifen per usi diversi dal trattamento dei girasoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aclonifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

ai residui nelle colture a rotazione e a valutare l’esposizione alimentare dei consumatori,

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui residui nelle colture a rotazione e di informazioni pertinenti per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

216

Imidacloprid

N. CAS 138261-41-3

N. CIPAC 582

(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine

≥ 970 g/kg

1o agosto 2009

31 luglio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere e uccelli, per l’uso come trattamento delle sementi:

la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l’applicazione sulle sementi, l’immagazzinamento e il trasporto delle stesse,

vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un’elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri.

Gli Stati membri devono provvedere affinché:

le etichette delle sementi trattate includano l’indicazione che le sementi sono state trattate con imidacloprid e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all’autorizzazione,

le condizioni per l’autorizzazione, in particolare per le applicazioni a spruzzatura, comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi per la protezione delle api mellifere,

siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere all’imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imidacloprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alle conseguenze per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio, i lombrichi e altri macrorganismi terricoli, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio per operatori e lavoratori,

informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio per uccelli e mammiferi.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

217

Metazaclor

N. CAS 67129-08-2

N. CIPAC 411

2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylidide

≥ 940 g/kg

L’impurezza toluene derivante dal processo di produzione può costituire un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 0,05 %.

1o agosto 2009

31 luglio 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida; applicazione massima di 1,0 kg/ha solo una volta ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metazachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi; se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12.

Se il metazachlor è classificato come «sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sulla rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12 in relazione al cancro.

Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.

218

Acido acetico

N. CAS 64-19-7

N. CIPAC non attribuito

Acido acetico

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

219

Solfato di alluminio e ammonio

N. CAS 7784-26-1

N. CIPAC non attribuito

Solfato di alluminio e ammonio

≥ 960 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

220

Silicato di alluminio

N. CAS 1332-58-7

N. CIPAC non attribuito

Non disponibile

Denominazione chimica: caolino

≥ 999,8 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido silicato di alluminio (SANCO/2603/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

221

Acetato di ammonio

N. CAS 631-61-8

N. CIPAC non attribuito

Acetato di ammonio

≥ 970 g/kg

Impurezze rilevanti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

222

Farina di sangue

N. CAS non attribuito

N. CIPAC non attribuito

Non disponibile

≥ 990 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle farine di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

223

Carburo di calcio

N. CAS 75-20-7

N. CIPAC non attribuito

 

Carburo di calcio

 

Acetiluro di calcio

≥ 765 g/kg

Contenente 0,08 – 0,52 g/kg di fosfuro di calcio

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

224

Carbonato di calcio

N. CAS 471-34-1

N. CIPAC non attribuito

Carbonato di calcio

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

225

Biossido di carbonio

N. CAS 124-38-9

Biossido di carbonio

≥ 99,9 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fumigante.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

226

Denatonio benzoato

N. CAS 3734-33-6

N. CIPAC non attribuito

Benzoato di benzildietil[[2,6-xililcarbamoil]metil]ammonio

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

227

Etilene

N. CAS 74-85-1

N. CIPAC non attribuito

Etene

≥ 99 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

228

Estratto di melaleuca alternifolia

N. CAS olio di melaleuca alternifolia 68647-73-4

Componenti principali:

 

terpinene-4-olo 562-74-3

 

γ-terpinene 99-85-4

 

α -terpinene 99-86-5

 

1,8-cineolo 470-82-6

N. CIPAC non attribuito

L'olio di melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche.

Componenti principali:

 

terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinene ≥ 100 g/kg

 

α -terpinene ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineolo tracce

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto di melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

229

Residui di distillazione dei grassi

N. CAS non attribuito

N. CIPAC non attribuito

Non disponibile

≥ 40 % di acidi grassi clivati

Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

230

Acidi grassi da C7 a C20

N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico)

 

67701-09-1o (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18)

 

124-07-2 (acido caprileico)

 

334-48-5 (acido caprico)

 

143-07-7 (acido laurico)

 

112-80-1o (acido oleico)

 

85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10)

 

111-11-5 (ottanoato di metile)

 

110-42-9 (decanoato di metile)

N. CIPAC non attribuito

 

Acido nonanoico

 

Acido caprileico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi)

 

Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi)

 

Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici

 

≥ 889 g/kg (acido pelargonico)

 

≥ 838 g/kg acidi grassi

 

≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

231

Estratto d'aglio

N. CAS 8008-99-9

N. CIPAC non attribuito

Concentrato di succo d'aglio alimentare

≥ 99,9 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente, insetticida e nematocida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

232

Acido gibberellico

N. CAS 77-06-5

N. CIPAC 307

 

Acido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-diidrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3-propenol(1,2-b)furan-4-carbossilico

 

Alt: Acido (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)- 6,11-diidrossi-3-metil-12-metilene-2-osso-4a,6-metano-3,8b-prop-lenoperidroindenol (1,2-b) furan-4-carbossilico

≥ 850 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

233

Gibberelline

 

N. CAS GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

Miscela di GA4A7: 8030-53-3

N. CIPAC non attribuito

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan -4-carbossilico

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-idrossi-3-metil-6-metilene-2-oxoperidro-4a,7-metano-9b,3- propenoazuleno[1,2-b]furan-4-carbossilico

Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008).

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

234

Proteine idrolizzate

N. CAS non attribuito

N. CIPAC non attribuito

Non disponibile

Relazione di riesame (SANCO/2615/2008)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate(SANCO/2615/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

235

Solfato di ferro

 

Solfato di ferro (II) anidro: N. CAS 7720-78-7

 

Solfato di ferro (II) monoidrato: n. CAS 17375-41-6

 

Solfato di ferro (II) eptaidrato: N. CAS 7782-63-0

N. CIPAC non attribuito

Solfato di ferro (II)

 

Solfato di ferro (II) anidro ≥ 367,5 g/kg

 

Solfato di ferro (II) monoidrato ≥ 300 g/kg

 

Solfato di ferro (II) eptaidrato ≥ 180 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

236

Kieselgur (terra diatomacea)

N. CAS 61790-53-2

N. CIPAC 647

Kieselgur (terra diatomacea)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla terra diatomacea (SANCO/2617/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

237

Calcare

N. CAS 1317-65-3

N. CIPAC non attribuito

Non disponibile

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

238

Metil nonil chetone

N. CAS 112-12-9

N. CIPAC non attribuito

Undecan-2-one

≥ 975g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metilnonil chetone (SANCO/2619/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

239

Pepe

N. CAS non attribuito

N. CIPAC non attribuito

Pepe nero – Piper nigrum

Miscela complessa di sostanze chimiche, il cui tenore in piperina come marcatore dovrebbe essere almeno del 4 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pepe (SANCO/2620/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

240

Oli vegetali/olio di citronella

N. CAS 8000-29-1

N. CIPAC non attribuito

L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche.

I componenti principali sono i seguenti:

 

Citronellale (3,7-dimetil-6-ottenal).

 

Geraniolo ((E)-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-olo).

 

Citronellolo (3,7-dimetil-6-octan-2-olo).

 

Acetato di geranile (3,7-dimetil-6-octen-1-il acetato).

Impurezze rilevanti: metil eugenolo e metil-isoeugenolo max. 0,1 %.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

241

Oli vegetali/olio di chiodi di garofano

N. CAS 94961-50-2 (olio di chiodi di garofano)

97-53-0 (eugenolo – componente principale)

N. CIPAC non attribuito

L'olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche.

Il componente principale è l'eugenolo.

≥ 800 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

242

Oli vegetali/olio di colza

N. CAS 8002-13-9

N. CIPAC non attribuito

Olio di colza

L'olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

243

Oli vegetali/olio di menta verde

N. CAS 8008-79-5

N. CIPAC non attribuito

Olio di menta verde

≥ 550 g/kg come L-carvone

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

244

Idrogenocarbonato di potassio

N. CAS 298-14-6

N. CIPAC non attribuito

Idrogenocarbonato di potassio

≥ 99,5 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

245

Putrescina (1,4-diaminobutano)

N. CAS 110-60-1

N. CIPAC non attribuito

Butano-1,4-diammina

≥ 990 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla putrescina (SANCO/2626/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

246

Piretrine

N. CAS (A) e (B):

Piretrine: 8003-34-7

 

Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

 

piretrina 1: CAS 121-21-1

 

piretrina 2: CAS 121-29-9

 

cinerina 1: CAS 25402-06-6

 

cinerina 2: CAS 121-20-0

 

jasmolina 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolina 2: CAS 1172-63-0

 

Estratto B: piretrina 1: CAS 121-21-1

 

piretrina 2: CAS 121-29-9

 

cinerina 1: CAS 25402-06-6

 

cinerina 2: CAS 121-20-0

 

jasmolina 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolina 2: CAS 1172-63-0

N. CIPAC 32

Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.

 

Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine

 

Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

247

Sabbia di quarzo

N. CAS 14808-60-7

N. CIPAC non attribuito

Quarzo, biossido di silicio, silice, SiO2

≥ 915 g/kg

Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

248

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce

N. CAS 100085-40-3

N. CIPAC non attribuito

Olio di pesce

≥ 99 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. L'olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

249

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

N. CAS 98999-15-6

N. CIPAC non attribuito

Grasso di pecora

Grasso di pecora puro contenente una concentrazione massima di acqua dello 0,18 % p/p.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

250

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo

N. CAS 8002-26-4

N. CIPAC non attribuito

Tallolio grezzo

Il tallolio grezzo è una miscela complessa di resina di tallolio e acidi grassi.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

251

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio

N. CAS 8016-81-7

N. CIPAC non attribuito

Pece di tallolio

Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pece di tallolio (SANCO/2632/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

252

Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine)

N. CAS non attribuito

N. CIPAC non attribuito

Estratto d'alga marina

L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marcatori sono: mannitolo, fucoidani e alginati. Relazione di riesame SANCO/2634/2008

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

253

Silicato di sodio e alluminio

N. CAS 1344-00-9

N. CIPAC non attribuito

Silicato di sodio e alluminio: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

254

Ipoclorito di sodio

N. CAS 7681-52-9

N. CIPAC non attribuito

Ipoclorito di sodio

10 % (p/p) espresso come cloro

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come disinfettante.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

255

Feromoni di lepidotteri a catena lineare

Gruppo acetato:

Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

(E)-5-decen-1-il acetato

N. CAS 38421-90-8

N. CIPAC non attribuito

(E)-5-decen-1-il acetato

(E)-8-dodecen-1-il acetato

N. CAS 38363-29-0

N. CIPAC

non attribuito

(E)-8-dodecen-1-il acetato

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato

N. CAS non disponibile

N. CIPAC non disponibile

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato come singoli isomeri

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

N. CAS 28079-04-1

N. CIPAC non attribuito

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

N. CAS 16974-11-1

N. CIPAC 422

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato

N. CAS 54364-62-4

N. CIPAC non attribuito

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato

(E)-11-tetradecen-1-il acetato

N. CAS 33189-72-9

N. CIPAC non attribuito

(E)-11-tetradecen-1-il acetato

(Z)-9-tetradecen-1-il acetato

N. CAS 16725-53-4

N. CIPAC non attribuito

(Z)-9-tetradecen-1-il acetato

(Z)-11-tetradecen-1-il acetato

N. CAS 20711-10-8

N. CIPAC non attribuito

(Z)-11-tetradecen-1-il acetato

(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato

N. CAS 31654-77-0

N. CIPAC non attribuito

(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato

Z-11-esadecen-1-il acetato

N. CAS 34010-21-4

N. CIPAC non attribuito

Z-11-esadecen-1-il acetato

(Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il acetato

N. CAS 51606-94-4

N. CIPAC non attribuito

Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il acetato

(E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato

N. CAS 86252-65-5

N. CIPAC non attribuito

(E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato

Gruppo alcoli:

Gruppo alcoli:

(E)-5-decen-1-olo

N. CAS 56578-18-8

N. CIPAC non attribuito

(E)-5-decen-1-olo

(Z)-8-dodecen-1-olo

N. CAS 40642-40-8

N. CIPAC non attribuito

(Z)-8-dodecen-1-olo

(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo

N. CAS 33956-49-9

N. CIPAC non attribuito

(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo

tetradecan-1-olo

N. CAS 112-72-1

N. CIPAC non attribuito

tetradecan-1-olo

(Z)-11-esadecen-1-olo

N. CAS 56683-54-6

N. CIPAC non attribuito

(Z)-11-esadecen-1-olo

Gruppo aldeidi:

Gruppo aldeidi:

(Z)-7-tetradecenale

N. CAS 65128-96-3

N. CIPAC non attribuito

(Z)-7-tetradecenale

(Z)-9-esadecenale

N. CAS 56219-04-6

N. CIPAC non attribuito

(Z)-9-esadecenale

(Z)-11-esadecenale

N. CAS 53939-28-9

N. CIPAC non attribuito

(Z)-11-esadecenale

(Z)-13-ottadecenale

N. CAS 58594-45-9

N. CIPAC non attribuito

(Z)-13-ottadecenale

Miscele di acetati:

Miscele di acetati:

(i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

N. CAS 28079-04-1

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

e

(ii)

dodecil acetato

N. CAS 112-66-3

N. CIPAC non attribuito

ii)

dodecil acetato;

(i)

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

N. CAS 16974-11-1

N. CIPAC 422

e

i)

(Z)-9-dodecen-1-il acetato

e

(ii)

dodecil acetato

N. CAS 112-66-3

N. CIPAC 422;

ii)

dodecil acetato;

(i)

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato

N. CAS 55774-32-8

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato

e

(ii)

(E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato

N. CAS 54364-63-5

N. CIPAC non attribuito

ii)

(E,E)-7,9-dodecadien-1-il acetato;

(i)

(Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato

e

i)

(Z,Z)-7,11-esadecadien-1-il acetato

e

(ii)

(Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato

N. CAS i) e ii) 53042-79-8

N. CAS i) 52207-99-5

N. CAS ii) 51606-94-4

N. CIPAC non attribuito

ii)

(Z,E)-7,11-esadecadien-1-il acetato;

Miscele di aldeidi:

Miscele di aldeidi:

(i)

(Z)-9-esadecenale

N. CAS 56219-04-6

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(Z)-9-esadecenale

e

(ii)

(Z)-11-esadecenale

N. CAS 53939-28-9

N. CIPAC non attribuito

e

ii)

(Z)-11-esadecenale

e

(iii)

(Z)-13-ottadecenale

N. CAS 58594-45-9

N. CIPAC non attribuito

iii)

(Z)-13-ottadecenale

Miscugli di miscele:

Miscugli di miscele:

(i)

(E)-5-decen-1-il acetato

N. CAS 38421-90-8

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(E)-5-decen-1-il acetato e

(ii)

(E)-5-decen-1-olo

N. CAS 56578-18-8

N. CIPAC non attribuito

ii)

(E)-5-decen-1-olo

(i)

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato

N. CAS come singoli isomeri

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato

e

(i)

(E)-8-dodecen-1-il acetato

N. CAS (E) 38363-29-0

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(E)-8-dodecen-1-il acetato

e

(i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

N. CAS (Z) 28079-04-1

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(Z)-8-dodecen-1-il acetato

e

(ii)

(Z)-8-dodecen-1-olo

N. CAS ii) 40642-40-8

N. CIPAC non attribuito

ii)

(Z)-8-dodecen-1-olo

(i)

(Z)-11-esadecenale

N. CAS 53939-28-9

N. CIPAC non attribuito

e

i)

(Z)-11-esadecenale

e

(ii)

(Z)-11-esadecen-1-il acetato

N. CAS 34010-21-4

N. CIPAC non attribuito

ii)

(Z)-11-esadecen-1-il acetato

256

Cloridrato di trimetilammina

N. CAS 593-81-7

N. CIPAC non attribuito

Cloridrato di trimetilammina

≥ 988 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

Parte B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

257

Urea

N. CAS 57-13-6

N. CIPAC 8352

Urea

≥ 98 % p/p

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva e fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

258

Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato

N. CAS 78617-58-0

N. CIPAC non attribuito

Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato

≥ 75 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

259

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato

N. CAS 135459-81-3

N. CIPAC non attribuito

Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato

≥ 90 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

260

Fosfuro di alluminio

N. CAS 20859-73-8

N. CIPAC 227

Fosfuro di alluminio

≥ 830 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio.

Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di alluminio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare,

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi,

per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione),

per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas,

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

261

Fosfuro di calcio

N. CAS 1305-99-3

N. CIPAC 505

Fosfuro di calcio

≥ 160 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all'esterno come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di calcio.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di calcio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

262

Fosfuro di magnesio

N. CAS 12057-74-8

N. CIPAC 228

Fosfuro di magnesio

≥ 880 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio.

Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno.

Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di magnesio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare,

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori,

alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi,

per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione),

per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas,

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo,

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

263

Cimoxanil

N. CAS 57966-95-7

N. CIPAC 419

1-[(E/Z)-2-ciano-2-metossiminoacetil]-3-etilurea

≥ 970 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cimoxanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

264

Dodemorf

N. CAS 1593-77-7

N. CIPAC 300

Cis/trans-[4-ciclododecile]-2,6-dimetilmorfolina

≥ 950 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dodemorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli,

le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

265

Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico

N. CAS 2905-69-3

N. CIPAC 686

Metil-2,5-diclorobenzoato

≥ 995 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi in ambienti chiusi come regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

266

Metamitron

N. CAS 41394-05-2

N. CIPAC 381

4-amino-4,5-diidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-one

≥ 960 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per usi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamitron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale, se del caso,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi, nonché per le piante terrestri non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

267

Sulcotrione

N. CAS 99105-77-8

N. CIPAC 723

2-(2-cloro-4-mesilbenzoil)cicloesan–1,3-dione

≥ 950 g/kg

Impurezze:

cianuro di idrogeno: non più di 80 mg/kg

toluene: non più di 4 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulcotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

al rischio per gli uccelli insettivori, le piante acquatiche e terrestri non bersaglio e per gli artropodi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

268

Tebuconazolo

N. CAS 107534-96-3

N. CIPAC 494

(RS)-1-p-clorophenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmethil)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo),

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il tebuconazolo è stato iscritto al presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti UE in materia di prove.

269

Triadimenol

N. CAS 55219-65-3

N. CIPAC 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo

≥ 920 g/kg

Isomero A (1RS,2SR), isomero B (1RS,2RS)

 

Diastereomero A, RS + SR, proporzioni: da 70 a 85 %

 

Diastereomero B, RR + SS, proporzioni: da 15 a 30 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triadimenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla presenza di N-metilpirrolidone nei preparati, per quanto riguarda l'esposizione degli operatori, dei lavoratori e degli astanti,

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

ulteriori informazioni sulle specifiche,

informazioni complementari sulla valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi,

informazioni complementari sul rischio di alterazioni al sistema endocrino nei pesci.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triadimenol è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi del triadimenol sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione delle linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

270

Metomil

N. CAS 16752-77-50

N. CIPAC 264

S-metil (EZ) –N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato

≥ 980 g/kg

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su 101o ortaggi, a dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione.

Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metomil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 giugno 2009.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori: le condizioni d’impiego autorizzate devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Particolare attenzione va riservata all’esposizione degli operatori che usano attrezzature a spalla o altri strumenti di applicazione portatili,

alla protezione degli uccelli,

alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, la riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate,

alla protezione degli artropodi non bersaglio, soprattutto api: devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi per evitare ogni tipo di contatto con le api.

Gli Stati membri devono garantire che le formule a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

271

Bensulfuron

N. CAS 83055-99-6

N. CIPAC 502,201

 

α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron)

 

methyl α-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuron-methyl)

≥ 975 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 dicembre 2008.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

ulteriori studi sulle specifiche,

ulteriori informazioni concernenti la via e il tasso di degradazione del bensulfuron-metile in condizioni aerobiche di suolo inondato,

informazioni concernenti la pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per i consumatori.

Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

272

5-nitroguaiacolato di sodio

N. CAS 67233-85-6

N. CIPAC non attribuito

Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

273

O-nitrofenolato di sodio

N. CAS 824-39-5

N. CIPAC non attribuito

Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate

≥ 980 g/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:

 

fenolo

 

tenore max.: 0,1o g/kg

 

2,4 dinitrofenolo

 

tenore max.: 0,14 g/kg

 

2,6 dinitrofenolo

 

tenore max.: 0,32 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

274

P-nitrofenolato di sodio

N. CAS 824-78-2

N. CIPAC non attribuito

Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate

≥ 998 g/kg

Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:

 

fenolo

 

tenore max.: 0,1o g/kg

 

2,4 dinitrofenolo

 

tenore max.: 0,07 g/kg

 

2,6 dinitrofenolo

 

tenore max.: 0,09 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

275

Tebufenpirad

N. CAS 119168-77-3

N. CIPAC 725

N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide

≥ 980 g/kg

1o novembre 2009

31 ottobre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tebufenpirad in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenpirad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione degli uccelli insettivori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di riduzione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

ulteriori informazioni confermanti l'assenza di impurezze rilevanti,

ulteriori informazioni circa i rischi per gli uccelli insettivori.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

276

Clormequat

 

N. CAS 7003-89-6 (clormequat)

 

N. CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat)

 

N. CIPAC 143 (clormequat)

 

N. CIPAC 143.302 (cloruro di clormequat)

 

2-chloroethyltrimethylammonium (clormequat)

 

cloruro di 2-cloropropildimetilammonio

(cloruro di clormequat)

≥ 636 g/kg

Impurezze

 

1,2-dicloroetano: max 0,1o g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat)

 

Cloroetene (cloruro di vinile): max 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat)

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, in particolare per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clormequat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli uccelli e dei mammiferi.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque sotterranee, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

277

Composti del rame:

 

 

1o dicembre 2009

30 novembre 2016

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida e fungicida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti rame per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione di organismi acquatici non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla quantità di sostanza attiva applicata nonché garantire che le quantità autorizzate, in termini di tassi e numero delle applicazioni, siano quelle minime necessarie per conseguire l'effetto desiderato.

Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione:

del rischio da inalazione,

della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua.

Essi devono provvedere affinché che l'autore della notifica su richiesta del quale i composti di rame sono stati iscritti nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Gli Stati membri introducono programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se necessario, limitazioni quale l'indicazione dei valori massimi di applicazione.

Idrossido di rame

N. CAS 20427-59-2

N. CIPAC 44.305

Idrossido di rame (II)

≥ 573 g/kg

Ossicloruro di rame

N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7

N. CIPAC 44.602

Triidrossocloruro di rame

≥ 550 g/kg

Ossido di rame

N. CAS 1317-39-1

N. CIPAC 44.603

Ossido di rame

≥ 820 g/kg

Poltiglia bordolese

N. CAS 8011-63-0

N. CIPAC 44.604

Non attribuito

≥ 245 g/kg

Solfato di rame tribasico

N. CAS 12527-76-3

N. CIPAC 44.306

Non attribuito

≥ 490 g/kg

Le seguenti impurezze presentano problemi tossicologici e non devono superare i livelli indicati.

 

Piombo 0,0005 g/kg max. di tenore di rame.

 

Cadmio 0,0001o g/kg max. di tenore di rame.

 

Arsenco 0,0001o g/kg max. di tenore di rame.

278

Propaquizafop

N. CAS 111479-05-1

N. CIPAC 173

2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 920 g/kg

Tenore massimo di toluene 5 g/kg

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propaquizafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

ulteriori informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259,

informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

279

Quizalofop-P:

 

 

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quizalofop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone tampone.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Quizalofop-P-etile

N. CAS 100646-51-3

N. CIPAC 641.202

Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 950 g/kg

Quizalofop-P-tefurile

N. CAS 119738-06-6

N. CIPAC 641.226

(RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate

≥ 795 g/kg

280

Teflubenzurone

N. CAS 83121-18-0

N. CIPAC 450

1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

≥ 970 g/kg

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi).

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici. Le emissioni provenienti da applicazioni in serra devono essere ridotte al minimo e, comunque, non devono poter raggiungere livelli significativi nei corpi idrici di prossimità,

alla protezione delle api alle quali occorre impedire l'accesso alla serra,

alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra,

all'eliminazione sicura dell'acqua di condensazione, di drenaggio e substrato per evitare rischi per agli organismi non bersaglio e la contaminazione delle acque di superficie e sotterranee.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

281

Zeta-cipermetrina

N. CAS 52315-07-8

N. CIPAC 733

Miscela di stereoisomeri composta di (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate secondo un rapporto tra la coppia di isomeri (S);(1RS,3RS) e la coppia di isomeri (S);(1RS,3SR) compreso rispettivamente tra 45-55 e 55-45

≥ 850 g/kg

Impurezze:

 

toluene: max 2 g/kg

 

catrami: max 12,5 g/kg

1o dicembre 2009

30 novembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti zeta-cipermetrina per usi diversi dal trattamento dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, un prodotto di degradazione che può formarsi durante la lavorazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla zeta-cipermetrina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

alla protezione di uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e macrorganismi terricoli non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (degradazione aerobica nel terreno), sul rischio a lungo termine per gli uccelli, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale la zeta-cipermetrina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

282

Clorsulfuron

N. CAS 64902-72-3

N. CIPAC 391

1-(2-clorofenilsolfonil)-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

≥ 950 g/kg

Impurezze:

 

2-clorobenzensolfonammide (IN-A4097) non più di 5 g/kg e

 

4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-ammina (IN-A4098) non più di 6 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Gli Stati membri interessati devono:

provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

Se il clorsulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 e IN-V7160 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

283

Ciromazina

N. CAS 66215-27-8

N. CIPAC 420

N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti ciromazina per usi diversi dall’applicazione a pomodori, in particolare per quanto riguarda l’esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla ciromazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione degli impollinatori.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo NOA 435343 e sul rischio per gli organismi acquatici. Essi devono provvedere affinché l’autore della notifica su richiesta del quale la ciromazina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

284

Dimetaclor

N. CAS 50563-36-5

N. CIPAC 688

2-cloro-N-(2-metossietil)acet-2',6'-xilidide

≥ 950 g/kg

Impurezze 2,6-dimetilanilina: non oltre 0,5 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetaclor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702.

Gli Stati membri interessati devono:

provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

Se il dimetaclor viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

285

Etofenprox

N. CAS 80844-07-1

N. CIPAC 471

2-(4-etossifenil)-2-metilpropil 3-fenossibenziletere

≥ 980 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofenprox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto.

Gli Stati membri interessati devono:

garantire che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni sul rischio per gli organismi acquatici, compreso il rischio per gli organismi presenti nei sedimenti e sulla bioamplificazione,

garantire che vengano presentati ulteriori studi sul potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci).

Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

286

Lufenuron

N. CAS 103055-07-8

N. CIPAC 704

(RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-esafluoro-propossi)-fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)-urea

≥ 970 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno oppure nelle trappole-esca esterne come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lufenuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

all’elevata persistenza nell’ambiente e all’elevato rischio di bioaccumulo e devono garantire che l'uso del lufenuron non presenti effetti avversi a lungo termine sugli organismi non bersaglio,

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi terricoli non bersaglio, delle api, degli artropodi non bersaglio, delle acque di superficie e degli organismi acquatici in situazioni a rischio.

Gli Stati membri interessati devono:

provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1o gennaio 2010.

287

Penconazolo

N. CAS 66246-88-6

N. CIPAC 446

(RS) 1-[2-(2,4-dicloro-fenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazolo

≥ 950 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penconazolo,in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in terreni acidi del metabolita nel suolo CGA179944. Essi devono provvedere affinché l’autore della notifica su richiesta del quale il penconazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

288

Tri-allato

N. CAS 2303-17-5

N. CIPAC 97

S-2,3,3-tricloroallil di-isopropil

(tiocarbammato)

≥ 940 g/kg

NDIPA (Nitroso-diisopropilammina)

max. 0,02 mg/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tri-allato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di tri-allato nelle colture trattate nonché nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione TCPSA quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

ulteriori informazioni per valutare il metabolismo vegetale primario,

ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo diisopropilammina,

ulteriori informazioni sul potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche,

informazioni per un’ulteriore valutazione del rischio per i mammiferi che si nutrono di pesce e del rischio a lungo termine per i lombrichi.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

289

Triflusulfuron

N. CAS 126535-15-7

N. CIPAC 731

2-[4-dimetilammino-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil]-acido m-toluico

≥ 960 g/kg

N,N-dimetil-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina

max. 6 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida per la barbabietola da zucchero e da foraggio con un livello massimo di 60 g/ha ogni tre anni sullo stesso campo. Le foglie delle colture trattate non possono essere utilizzate come mangime.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflusulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei metaboliti IN-M7222 e IN-E7710 nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio dai rischi connessi al triflusulfuron e al metabolita IN-66036 nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione IN-M7222 e IN-W6725 quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Se il triflusulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-M7222, IN-D8526 e IN-E7710 per quanto riguarda il cancro. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione di tale sostanza.

290

Difenacum

N. CAS 56073-07-5

N. CIPAC 514

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

≥ 905 g/kg

1o gennaio 2010

30 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni.

La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare i 50 mg/kg.

Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenacum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione di uccelli e di mammiferi non bersaglio dall’avvelenamento primario e secondario. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa le specifiche della sostanza attiva prodotta.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2009.

291

Cloruro di didecildimetilammonio

CAS: non attribuito

N. CIPAC non attribuito

Il cloruro di didecildimetilammonio è una miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con lunghezze tipiche della catena alchilica di C8, C10 e C12, con oltre il 90 % di C10

≥ 70 % (concentrato tecnico)

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno come battericida, fungicida, erbicida ed alghicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul cloruro di didecildimetilammonio,in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla tutela della sicurezza dell'operatore o del lavoratore. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione,

alla protezione degli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa le specifiche della sostanza attiva prodotta entro il 1o gennaio 2010 e circa il rischio per gli organismi acquatici entro il 31 dicembre 2011.

292

Zolfo

N. CAS 7704-34-9

N. CIPAC 18

Zolfo

≥ 990 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per verificare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011.

293

Tetraconazolo

N. CAS 112281-77-3

N. CIPAC 726

(RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-propil-1,1,2,2-tetrafluoroetil etere

≥ 950 g/kg (miscela racemica)

Impurezze: toluene: non più di 13 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tetraconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Gli Stati membri interessati devono richiedere:

la presentazione di ulteriori informazioni in merito ad una valutazione più specifica dei rischi per i consumatori,

ulteriori informazioni sulle specifiche ecotossicologiche,

ulteriori informazioni sul destino e il comportamento dei metaboliti potenziali in tutti i comparti pertinenti,

una valutazione più specifica dei rischi di tali metaboliti per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio,

ulteriori informazioni sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino di uccelli, mammiferi e pesci.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

294

Oli di paraffina

 

N. CAS 64742-46-7

 

N. CAS 72623-86-0

 

N. CAS 97862-82-3

N. CIPAC n.d.

Olio di paraffina

Farmacopea europea 6.0

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli oli di paraffina N. CAS 64742-46-7, N. CAS 72623-86-0 e N. CAS 97862-82-3, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere:

la presentazione delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0.

Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

295

Olio di paraffina

N. CAS 8042-47-5

N. CIPAC n.d.

Olio di paraffina

Farmacopea europea 6.0

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di paraffina 8042-47-5, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono richiedere:

 

la presentazione delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea. 6.0

 

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

296

Ciflufenamid

N. CAS 180409-60-3

N. CIPAC 759

(Z)-N-[α-(ciclopropilmetossimino) – 2,3-difluoro-6-(trifluorometil)benzil]-2-fenilacetammide

> 980 g/kg

1o aprile 2010

31 marzo 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 ottobre 2009.

In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

297

Fluopicolide

N. CAS

239110-15-7

N. CIPAC 787

2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide

≥ 970 g/kg

L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico.

1o giugno 2010

31 maggio 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

ai rischi per gli operatori durante l'applicazione,

al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare il potenziale accumulo e l'esposizione.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprilee 2012.

298

Heptamaloxyloglucan

N. CAS

870721-81-6

N. CIPAC

Non disponibile

Denominazione completa IUPAC nella nota (1)

 

Xyl p: xylopyranosyl

 

Glc p: glucopyranosyl

 

Fuc p: fucopyranosyl

 

Gal p: galactopyranosyl

 

Glc-ol: glucitol

≥ 780 g/kg

L'impurezza patulin non deve superare i 50 μg/kg nel materiale tecnico.

1o giugno 2010

31 maggio 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.

299

2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)

N. CAS 90-43-7

N. CIPAC 246

2-bifenilolo

≥ 998 g/kg

1o gennaio 2010

31 dicembre 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi all'interno come fungicida post-raccolta.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-fenilfenol, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

all’applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l’applicazione, compresa l’acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:

ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi,

ulteriori informazioni per verificare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifichi correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l’autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching.

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.

300

Malathion

N. CAS 121-75-5

N. CIPAC 12

 

Diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate

oppure

 

S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate

racemato

≥ 950 g/kg

Impurezze:

Isomalathion: non più di 2 g/kg

1o maggio 2010

30 aprile 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla protezione degli uccelli insettivori e delle api mellifere: le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Per quanto concerne le api, le indicazioni necessarie per evitare l'esposizione vanno fornite nell'etichettatura nonché nelle istruzioni per l'uso.

Gli Stati membri si accertano che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate dalle istruzioni necessarie per evitare, durante lo stoccaggio e il trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion in misura superiore alle quantità massime consentite.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione:

informazioni che verifichino la valutazione dei rischi per i consumatori nonché la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli insettivori,

informazioni circa la quantificazione delle differenze di potenza tra malaoxon e malathion.

301

Penoxsulam

N. CAS 219714-96-2

N. CIPAC 758

3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide

> 980 g/kg

L’impurezza

Bis-CHYMP

2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-methoxypyrimidine non deve superare 0,1o g/kg nel materiale tecnico

1o agosto 2010

31 luglio 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penoxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici,

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui del metabolita BSCTA nelle colture successive a rotazione,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per affrontare il rischio indiretto per le piante acquatiche superiori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2012.

Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

302

Proquinazid

N. CAS 189278-12-4

N. CIPAC 764

6-iodo-2-propoxy-3-propylquinalzolin-4(3H)-one

> 950 g/kg

1o agosto 2010

31 luglio 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proquinazid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio a lungo termine degli usi nelle viti per gli uccelli che si nutrono di lombrichi,

al rischio per gli organismi acquatici,

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui di proquinazid nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione,

alla sicurezza degli operatori.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) No. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

303

Spirodiclofen

N. CAS 148477-71-8

N. CIPAC 737

3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate

> 965 g/kg

Le seguenti impurezze non devono superare una certa quantità nel materiale tecnico:

 

3-(2,4-dichlorophenyl)-4-hydroxy-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-2-one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kg

 

N,N-dimethylacetamide: ≤ 4 g/kg

1o agosto 2010

31 luglio 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spirodiclofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio a lungo termine per gli organismi acquatici,

alla sicurezza degli operatori,

al rischio per le larve delle api.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

304

Metalaxil

N. CAS 57837-19-1

N. CIPAC 365

Metil N-(metossiacetile)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninato

950 g/kg

L'impurezza 2,6 dimetilanilina presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 1g/kg.

1o luglio 2010

30 giugno 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

305

Flonicamid (IKI-220)

N. CAS 158062-67-0

N. CIPAC 763

N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide

≥ 960 g/kg

L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico.

1o settembre 2010

31 agosto 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flonicamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli operatori e i lavoratori nella fase di rientro in coltura,

al rischio per le api.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

306

Triflumizolo

N. CAS 99387-89-0

N. CIPAC 730

(E)-4-cloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propossietilidene)-o-toluidina

≥ 980 g/kg

Impurezze:

Toluene: non più di 1o g/kg

1o luglio 2010

30 giugno 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in serre su substrati artificiali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumizolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale,

alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

307

Fluoruro di solforile

N. CAS 002699-79-8

N. CIPAC 757

Fluoruro di solforile

> 994 g/kg

1o novembre 2010

31 ottobre 2020

PARTE A

Solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili

vuote; oppure

nei casi in cui le condizioni d’impiego ammettano l’esposizione dei consumatori,

possono essere autorizzati.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinazione durante la fumigazione, o le granaglie contenute nei silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana o animale,

al rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l’aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l’utilizzo di autorespiratori o di altri appropriati dispositivi di protezione personale,

al rischio per gli astanti; è necessario prevedere un’adeguata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni, in particolare dati di verifica relativi a quanto segue:

le condizioni di lavorazione relative alla macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nella farina, nella crusca e nelle granaglie non superino i livelli di fondo naturale,

le concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile. Le concentrazioni misurate devono essere aggiornate regolarmente. Il limite di individuazione per l’analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1o ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera),

le stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile basate su uno scenario corrispondente alla peggiore delle ipotesi rispetto al potenziale di riscaldamento globale (GWP).

Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2012.

308

FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere)

N. CAS

non attribuito

N. CIPAC

non attribuito

La sostanza attiva è preparata dai semi in polvere di trigonella foenum-graecum L. (fieno greco).

Non pertinente

100 % semi di fieno greco in polvere senza additivi né estrazione; semi di qualità equivalente agli alimenti destinati al consumo umano.

1o novembre 2010

31 ottobre 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come elicitore delle difese naturali delle piante.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul FEN 560 (semi di fieno greco in polvere), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010.

Nell’ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori, per i lavoratori e per gli astanti.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

309

Haloxyfop-P

N. CAS Acido: 95977-29-0

Estere: 72619-32-0

N. CIPAC Acido: 526

Estere: 526.201o

 

Acido: (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2 piridilossi)-fenossi]-acido propanoico

 

Estere: Metil (R)-2-{}{4-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2 piridilossi]fenossi}}propionato

≥ 940 g/kg

(estere metilico di haloxyfop-P)

1o gennaio 2011

31 dicembre 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'haloxyfop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori: le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

alla sicurezza dei consumatori, per quanto concerne la presenza dei metaboliti DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone nelle acque sotterranee.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee per quanto concerne la sostanza attiva e i suoi metaboliti nel suolo DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone.

310

Napropamide

N. CAS 15299-99-7

(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide

≥ 930 g/kg

(miscela racemica)

Impurezze rilevanti

Toluene: non più di 1,4 g/kg

1o gennaio 2011

31 dicembre 2020

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul napropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori: se del caso, le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone,

alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita acido 2-(1-naftilossi)propionico, di seguito «NOPA».

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque superficiali per quanto concerne la fotolisi dei metaboliti e il metabolita NOPA e informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche.

311

Quinmerac

N. CAS 90717-03-6

N. CIPAC 563

Acido 7-cloro-3-metilchinolin-8-carbossilico

≥ 980 g/kg

1o maggio 2011

30 aprile 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinmerac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui del quinmelac (e i relativi metaboliti) nelle colture successive a rotazione,

ai rischi per gli organismi acquatici e quelli a lungo termine per i lombrichi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni concernenti:

la possibilità che il metabolismo vegetale comporti l'apertura dell'anello di chinolina,

i residui nelle colture a rotazione e il rischio a lungo termine per i lombrichi dovuto al metabolita BH 518-5.

Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

312

Metosulam

N. CAS 139528-85-1

N. CIPAC 707

 

2',6'-dicloro-5,7-dimetossi-3'-metil[1,2,4]triazolo

 

[1,5-a]pirimidina-2-sulfonanilide

≥ 980 g/kg

1o maggio 2011

30 aprile 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metosulam, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli organismi acquatici,

al rischio per le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione ulteriori informazioni entro il 30 ottobre 2011o circa le specifiche della sostanza attiva prodotta.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione entro il 30 aprilee 2013 informazioni di verifica per quanto riguarda:

la potenziale dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, la lisciviazione nelle acque sotterranee e l'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01o e M02,

la potenziale genotossicità di una impurezza.

313

Piridaben

N. CAS 96489-71-3

N. CIPAC 583

2-ter-butil-5-(4-ter-butil-benziltio)-4-cloropirididazine-3(2H)-one

> 980 g/kg

1o maggio 2011

30 aprile 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piridaben, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

al rischio per organismi acquatici e mammiferi,

al rischio per gli organismi non bersaglio, incluse le api mellifere.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e vanno introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere al piridaben in aree molto utilizzate da tali api o da apicoltori, se e come del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

i rischi per il comparto delle acque risultanti dall'esposizione ai metaboliti W-1o e B-3 risultanti da fotolisi acquosa,

il rischio potenziale a lungo termine per i mammiferi,

la valutazione dei residui liposolubili.

Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

314

Fosfuro di zinco

N. CAS 1314-84-7

N. CIPAC 69

Difosfuro di trizinco

≥ 800 g/kg

1o maggio 2011

30 aprile 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche pronte all’uso posizionate all'interno di apposite trappole o nelle zone interessate.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di zinco, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi non bersaglio. Occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, in particolare per evitare il diffondersi di esche quando è stata consumata solo una parte del contenuto.

315

Fenbuconazolo

N. CAS 114369-43-6

N. CIPAC 694

(R,S) 4-(4-clorofenil)-2-fenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)butironitrile

≥ 965 g/kg

1o maggio 2011

30 aprile 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs),

al rischio per organismi acquatici e mammiferi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di dati di verifica sui residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale.

Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali studi alla Commissione entro il 30 aprilee 2013.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del fenbuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

316

Ciclossidim

N. CAS 101205-02-1

N. CIPAC 510

(5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5-[(3RS)-tian-3-il]cicloes-2-en-1-one

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciclossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano fornite ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali metodi di analisi entro il 31 maggio 2013.

317

6-benziladenina

N. CAS 1214-39-7

N. CIPAC 829

N6-benziladenina

≥ 973 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla 6-benziladenina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

318

Bromuconazolo

N. CAS 116255-48-2

N. CIPAC 680

1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil)tetraidrofurfuril]-1H-1,2,4-triazolo

≥ 960 g/kg

1o febbraio 2011

31 gennaio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione:

ulteriori informazioni circa i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

informazioni utili ad un’ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori.

Essi devono provvedere affinché il richiedente su richiesta del quale il bromuconazolo è stato iscritto al presente allegato trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 31 gennaio 2013.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del bromuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.

319

Miclobutanil

N. CAS 88671-89-0

N. CIPAC 442

(RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile

≥ 925 g/kg

L’impurezza 1-mitilpirrolidine-2-one non deve superare 1o g/kg nel materiale tecnico.

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul miclobutanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi nonché informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui devono comprendere tutti gli elementi della definizione di residuo.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 gennaio 2013.

320

Buprofezin

N. CAS 953030-84-7

N. CIPAC 681

(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one

≥ 985 g/kg

1o febbraio 2011

31 gennaio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del buprofezin (anilina) nei prodotti alimentari trasformati,

all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra,

al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti i fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 gennaio 2013.

321

Triflumuron

N. CAS 64628-44-0

N. CIPAC 548

1-(2-clorobenzoil)-3-[4-trifluorometossifenil]urea

≥ 955 g/kg

Impurezze:

N,N'-bis-[4-(trifluorometossi)fenil]urea: non più di 1o g/kg

4-trifluoro-metossianilina: non più di 5 g/kg

1o aprile 2011

31 marzo 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione dell'ambiente acquatico,

alla protezione delle api mellifere. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica in merito ai rischi a lungo termine per gli uccelli, per gli invertebrati acquatici e per lo sviluppo delle larve di api.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 marzo 2013.

322

Imexazol

N. CAS 10004-44-1

N. CIPAC 528

5-metilisossazolo-3-ol (oppure 5-metil-1,2-ossazolo-3-ol)

≥ 985 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imexazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti la natura dei residui nelle piante sarchiate e il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

323

Dodina

N. CAS 2439-10-3

N. CIPAC 101

1-acetato di dodecilguanidinio

≥ 950 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dodina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio potenziale a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi,

al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi,

al rischio le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi,

al controllo dei livelli residui nella frutta e granella.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi,

la valutazione del rischio nelle acque naturali di superficie nelle quali possano essersi potenzialmente formati metaboliti principali.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

324

Dietofencarb

N. CAS 87130-20-9

N. CIPAC 513

Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate

≥ 970 g/kg

Impurezze:

Toluene: non più di 1o g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dietofencarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

la potenziale assunzione del metabolita 6-NO2-DFC in colture successive,

la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

325

Etridiazolo

N. CAS 2593-15-9

N. CIPAC 518

Etil-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il etere

≥ 970 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in sistemi senza terra nelle serre.

PARTE B

Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché garantire che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata.

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etridiazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi,

garantire l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'irrigazione di sistemi di coltivazione senza terra; gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario o nei corpi idrici naturali devono assicurare lo svolgimento di una opportuna valutazione locale dei rischi,

prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

1.

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da adeguati dati analitici,

2.

la rilevanza delle impurezze,

3.

l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotocissità,

4.

la rilevanza dei metaboliti vegetali acido 5 idrossi-etossi etridizoico e 3-idrossi metil etridiazolo,

5.

l'esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi presenti nel suolo all'etridiazolo e ai suoi metaboliti nel suolo, dicloro-etridiazolo e acido etridizoico,

6.

la propagazione atmosferica a lunga e a breve distanza dell'acido etridizoico.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 entro il 31 maggio 2013.

326

Acido indolilbutirrico

N. CAS 133-32-4

N. CIPAC 830

Acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico

≥ 994 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido indolilbutirrico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni al fine di verificare:

l'assenza di potenziale clastogenico dell'acido indolilbutirrico,

la pressione di vapore dell'acido indolilbutirrico e, di conseguenza, uno studio di tossicità inalatoria,

la concentrazione naturale di fondo dell'acido indolilbutirrico nel terreno.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

327

Orizalin

N. CAS 19044-88-3

N. CIPAC 537

3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamide

≥ 960 g/kg

N-nitrosodipropilamina:

 

≤ 0,1o mg/kg

 

Toluene: ≤ 4 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'orizalin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi erbivori,

al rischio per le api durante il periodo della fioritura.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati effettuano programmi di monitoraggio nelle zone sensibili, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti OR13 (4) e OR 15 (5). Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante adeguati dati analitici, tra cui le informazioni sulla rilevanza delle impurezze, che per ragioni di riservatezza sono nominate impurezze 2, 6, 7, 10, 11, 12,

(2)

la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità in considerazione della specifiche del materiale tecnico,

(3)

la valutazione dei rischio per gli organismi acquatici,

(4)

la rilevanza dei metaboliti OR13 e OR15 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee, qualora l'orizalin venisse classificato come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013. Le informazioni di cui al punto 4) saranno presentate entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione dell'orizalin.

328

Tau-fluvalinato

N. CAS 102851-06-9

N. CIPAC 786

(RS)-α-ciano-3-fenossibenzil N-(2-cloro- α,α α- trifluoro-p-tolil)-D-valinato

(rapporto tra isomeri 1:1)

≥ 920 g/kg

(1:1o rapporto tra gli isomeri R-α-ciano e S-α-ciano)

Impurezze:

Toluene: non più di 5 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi,

al rischio per gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi,

al materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità, che deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

il rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell'ambiente acquatico,

il rischio per gli artropodi non bersaglio.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, per quanto riguarda:

il possibile impatto sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.

329

Cletodim

N. CAS 99129-21-2

N. CIPAC 508

(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etilltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one

≥ 930 g/kg

Impurezze:

toluene max. 4 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sulle barbabietole da zucchero.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, di uccelli e mammiferi nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per quanto riguarda:

le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo,

la definizione di residuo per la valutazione del rischio.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

330

Bupirimate

N. CAS 41483-43-6

N. CIPAC 261

5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate

≥ 945 g/kg

Impurezze:

 

Etimirol: max. 2 g/kg

 

Toluene: max. 3 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bupirimate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

ai rischi per gli artropodi non bersaglio.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da adeguati dati analitici, comprese le informazioni sulla rilevanza delle impurezze,

(2)

l'equivalenza tra le specifiche e il materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità,

(3)

i parametri cinetici, la degradazione del terreno e i parametri di adsorbimento e desorbimento per il principale metabolita nel suolo DE-B (6).

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti tali dati e informazioni di verifica alla Commissione di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013.

331

Fenbutatin ossido

N. CAS 13356-08-6

N. CIPAC 359

Bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido

≥ 970 g/kg

Impurezze:

bis[idrossibis(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido (SD 31723) non più di 3 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbutatin ossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alle specifiche tecniche del tenore di impurezza,

ai livelli di residui nelle varietà di piccoli pomodori (pomodori ciliegia),

alla sicurezza degli operatori. Se del caso, le condizioni d'impiego devono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale,

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica dei risultati della valutazione dei rischi, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per quanto riguarda l'impurezza SD 31723. Tali informazioni riguardano i seguenti punti:

potenziale genotossicologico,

rilevanza ecotossicologica,

spettri, stabilità allo stoccaggio e metodi di analisi nella formulazione.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

332

Fenoxycarb

N. CAS 79127-80-3

N. CIPAC 425

[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile

≥ 970 g/kg

Impurezze:

Toluene: max. 1o g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxycarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso,

al rischio per le api e gli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica della valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

333

1-decanolo

N. CAS 112-30-1

N. CIPAC 831

Decan-1-ol

≥ 960 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-decanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio, per i consumatori, derivante dai residui in caso di uso su colture destinate all'alimentazione umana o animale,

alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli organismi acquatici,

al rischio per gli antropodi non bersaglio e le api, che possono essere esposti alla sostanza attiva ove si posino su piante infestanti in fiore presenti nelle colture al momento dell'applicazione.

Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici e di informazioni di verifica delle valutazioni relative all'esposizione delle acque sotterranee, superficiali e dei sedimenti.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

334

Isoxaben

N. CAS 82558-50-7

N. CIPAC 701

N-[3-(1-etile-1-metilpropienel)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide

≥ 910 g/kg

Toluene: ≤ 3g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaben, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio nonché alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

b)

la rilevanza delle impurezze,

c)

i residui nelle colture a rotazione,

d)

il rischio potenziale per gli organismi acquatici.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a) e b) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 maggio 2013.

335

Fluometuron

N. CAS 2164-17-2

N. CIPAC 159

1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul cotone.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d’impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; devono provvedere affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi nonché l'obbligo di effettuare programmi di monitoraggio per verificare la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina nelle zone sensibili, se del caso,

prestare particolare attenzione al rischio per i microrganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi e per le piante non bersaglio, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti trasmettano alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

le proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico,

b)

i metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell'aria,

c)

i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita nel suolo trifluorometilanilina nel suolo e nell'acqua,

d)

la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina, qualora il fluometuron venisse classificato come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti presentino alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni di cui al punto d) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione del fluometuron.

336

Carbetamide

N. CAS 16118-49-3

N. CIPAC 95

(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate

≥ 950 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbetamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

a)

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

b)

al rischio per le piante non bersaglio,

c)

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

337

Carbossina

N. CAS 5234-68-4

N. CIPAC 273

5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide

≥ 970 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla carbossina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli operatori,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli uccelli e i mammiferi.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, includendo adeguati dati analitici,

b)

la rilevanza delle impurezze,

c)

il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico,

d)

i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita M6 (7) nel suolo, nelle acque sotterranee e di superficie e del metabolita M9 (8) nelle acque sotterranee,

e)

i valori aggiuntivi relativi al periodo necessario per il 50 % della dissipazione nel suolo per i metaboliti nel suolo P/V-54 (9) e P/V-55 (10),

f)

il metabolismo delle colture a rotazione,

g)

il rischio a lungo termine per gli uccelli granivori e per i mammiferi granivori ed erbivori,

h)

la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo P/V-54 (11), P/V-55 (12) e M9 (13), qualora la carbossina venisse classificata come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti d), e), f) e g) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto h) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione della carbossina.

338

Ciproconazolo

N. CAS 94361-06-5

N. CIPAC 600

(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 940 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciproconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

all’esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs),

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

la rilevanza tossicologica delle impurezze nelle specifiche tecniche,

b)

i metodi analitici per il monitoraggio del ciproconazolo nel suolo, nei liquidi e nei tessuti biologici,

c)

i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

d)

il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori,

e)

il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale della miscela degli isomeri.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto e) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche.

339

Dazomet

N. CAS 533-74-4

N. CIPAC 146

 

3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione

oppure

 

tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

≥ 950 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida, fungicida, erbicida e insetticida. Può essere autorizzata solo l'applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno. L'uso va limitato ad una applicazione ogni tre anni.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dazomet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti,

alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

al rischio per gli organismi acquatici.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metile isotiocianato,

b)

la valutazione della potenziale propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati,

c)

il rischio acuto per gli uccelli insettivori,

d)

il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) entro il 31 maggio 2013.

340

Metaldeide

N. CAS 108-62-3 (tetramero)

9002-91-9 (omopolimero)

N. CIPAC 62

r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane

≥ 985 g/kg

acetaldeide max. 1,5 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaldeide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

al rischio per gli operatori e i lavoratori,

alla situazione relativa all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

al rischio acuto e a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi.

Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano un agente repellente efficace per i cani.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

341

Sintofen

N. CAS 130561-48-7

N. CIPAC 717

1-(4-clorofenil)-1,4-diidro-5-(2-metossietossi)-4-oxocinnoline-3-acido carbossilico

≥ 980 g/kg

Impurezze:

 

2-metossietanolo, non più di 0,25 g/kg

 

N,N-dimetilformammide, non più di 1,5 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore sul grano per la produzione di semi ibridi non destinato al consumo umano.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sintofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori e i lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Devono provvedere affinché il grano trattato con sintofen non entri nella catena alimentare e dei mangimi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, suffragate da adeguati dati analitici,

(2)

la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche, ad eccezione delle impurezze 2-metossietanolo e N,N-dimetilformammide,

(3)

la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità in considerazione delle specifiche del materiale tecnico,

(4)

il profilo metabolico del sintofen nelle colture a rotazione.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione: le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 4) entro il 31 maggio 2013.

342

Fenazaquin

N. CAS 120928-09-8

N. CIPAC 693

4-tert-butilfenetil quinazolin-4-il etere

≥ 975 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fanazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

prestare particolare attenzione alla protezione delle api nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

provvedere affinché le condizioni d'impiego garantiscano che non vi siano residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.

343

Azadiractina

N. CAS 11141-17-6 come azadiractina A

N. CIPAC 143302 come azadiractina A

Asadiractina A:

dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate.

Espressa come azadiractina A:

≥ 111o g/kg

La somma delle aflatossine B1, B2, G1, G2 non deve essere superiore a 300 μg/kg del tenore di azadiractina A.

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui,

alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

la relazione tra l'azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto da semi di neem in termini di quantità, attività biologica e persistenza, per confermare la scelta dell'azadiractina A come composto attivo principale nonché le specifiche del materiale tecnico, la definizione di residuo e la valutazione del rischio per le acque sotterranee.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

344

Diclofop

 

N. CAS 40843-25-2 (sostanza madre)

 

N. CAS 257-141-8 (diclofop-metile)

 

CIPAC 358 (sostanza madre)

 

N. CIPAC 358.201o (diclofop-metile)

 

Diclofop

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionic acid

 

Diclofop-methyl

methyl (RS)-2-[4-(2,4-dichlorophenoxy)phenoxy]propionate

≥ 980 g/kg (espresso come diclofop-metile)

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclofop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio e prevedere l'adozione di misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

uno studio del metabolismo sui cereali,

b)

un aggiornamento sulla valutazione del rischio per quanto riguarda il possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro due anni dall'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.

345

Zolfo calcico

N. CAS 1344 - 81o - 6

N. CIPAC 17

Calcium polysulfide

≥ 290 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo calcico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla sicurezza dell’operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano adeguate misure di protezione,

alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

346

Solfato di alluminio

N. CAS 10043-01-3

CIPAC non disponibile

Solfato di alluminio

970 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida post-raccolta per le piante ornamentali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfatpo di alluminio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante appropriati dati analitici.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 30 novembre 2011.

347

Bromadiolone

N. CAS 28772-56-7

N. CIPAC 371

3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin

≥ 970g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come sotto forma di esche già pronte, inserite in nei cunicoli dei roditori.

La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare 50 mg/kg.

Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate solo agli utilizzatori professionali.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromadiolone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso,

particolare attenzione al rischio di avvelenamento primario e secondario per gli uccelli e per i mammiferi non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante adeguati dati analitici,

b)

la rilevanza delle impurezze,

c)

la determinazione del bromadiolone nell'acqua con un limite di quantificazione di 0,01o μg/l,

d)

l'efficacia delle misure proposte di attenuazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi non bersaglio,

e)

la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti d) e e) entro il 31 maggio 2013.

348

Paclobutrazol

N. CAS 76738-62-0

N. CIPAC 445

(2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol

≥ 930 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paclobutrazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante acquatiche nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)

le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente,

(2)

i metodi analitici nel suolo e nelle acque di superficie per il metabolita NOA457654,

(3)

i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

(4)

i potenziali effetti nocivi del paclobutrazol sul sistema endocrino,

(5)

i potenziali effetti nocivi dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del suo metabolita CGA 149907 nei comparti ambientali del suolo, dell'acqua e dell'aria.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013, le informazioni di cui al punto 4) entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino e le informazioni di cui al punto 5) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.

349

Pencicuron

N. CAS 66063-05-6

N. CIPAC 402

1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea

≥ 980 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pencicuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei grandi mammiferi onnivori.

Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

1)

il destino e il comportamento nel suolo delle componenti del pencicuron clorofenil e ciclopentil,

2)

il destino e il comportamento nelle acque naturali di superficie e nei sistemi di sedimentazione delle componenti del pencicuron clorofenil e fenile,

3)

il rischio a lungo termine per i grandi mammiferi onnivori.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 31 maggio 2013.

350

Tebufenozide

N. CAS 112410-23-8

N. CIPAC 724

N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide

≥ 970 g/kg

Impurezze rilevanti

t-butil idrazina<0,001o g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione,

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi,

prestare particolare attenzione al rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

(1)

la rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651o e M2,

(2)

la degradazione del tebufenozide nei terreni anaerobici e nei terreni con un pH alcalino.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 31 maggio 2013.

351

Dithianon

N. CAS 3347-22-6

N. CIPAC 153

5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile

≥ 930 g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dithianon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso, le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

prestare particolare attenzione ai rischi a lungo termine per gli uccelli; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

la stabilità all'immagazzinamento e la natura dei residui nei prodotti trasformati,

la valutazione dell'esposizione acquatica e delle acque sotterranee all'acido ftalico,

la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, ftalaldeide e 1,2 benzenedimetanolo.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

352

Exitiazox

N. CAS 78587-05-0

N. CIPAC 439

(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide

≥ 976 g/kg

(1:1o miscela di (4R, 5R) e (4S, 5S))

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'exitiazox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

la rilevanza tossicologica del metabolita PT-1-3 (14),

b)

la potenziale manifestazione del metabolita PT-1-3 nei prodotti trasformati,

c)

i potenziali effetti nocivi dell'exitiazox sulle larve delle api,

d)

il possibile impatto del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto d) a due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.

353

Flutriafol

N. CAS 76674-21-0

N. CIPAC 436

(RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol

≥ 920 g/kg

(racemato)

Impurezze rilevanti:

 

dimetilsolfato: tenore max.: 0,1o g/kg

 

dimetilformammide: tenore max.: 1o g/kg

 

metanolo: tenore max.: 1o g/kg

1o giugno 2011

31 maggio 2021

PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida.

PARTE B

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutriafol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011.

Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

prestare particolare attenzione alla protezione della sicurezza dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di appropriati dispositivi di protezione personale.

prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

prestare particolare attenzione ai rischi a lungo termine per gli uccelli insettivori.

Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda:

a)

la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche,

b)

i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

c)

il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori.

Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti b) e c) entro il 31 maggio 2013.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

(2)  Sospeso con ordinanza del tribunale di primo grado del 19 luglio 2007 nella causa T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e altri contro Commissione delle Comunità europee, [2007] ECR II-2767.

(3)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(4)  2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

(5)  2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

(6)  De-etil-bupirimate.

(7)  2-{[anilino(osso)acetil]sulfanil}acetato di etile.

(8)  (2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

(9)  2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

(10)  2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

(11)  2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

(12)  2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

(13)  (2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

(14)  (4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one e (4R,5R)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one.