7.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 439/2011 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2011

in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell’ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all’esportazione di taluni prodotti della pesca nell’Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (2), in particolare l’articolo 89,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione (3), Capo Verde ha beneficiato di una deroga alle norme d’origine di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93, grazie alla quale alcune preparazioni ittiche prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese. Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2010.

(2)

Con regolamento (UE) n. 894/2010 della Commissione (4) è stato concesso a Capo Verde un aumento dei quantitativi previsti per il 2010 per due delle tre categorie di preparazioni ittiche contemplate dal regolamento (CE) n. 815/2008. I quantitativi autorizzati in deroga per il 2010 vanno pertanto innalzati a 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e a 875 tonnellate per quelle di filetti di tombarello.

(3)

Con lettera del 21 ottobre 2010 Capo Verde ha chiesto la proroga di tale deroga. Con lettere del 3 e del 21 dicembre 2010 e del 14 gennaio 2011, ha poi trasmesso informazioni aggiuntive a sostegno della sua richiesta.

(4)

La richiesta prevede una proroga di un anno e un volume di 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e di 875 tonnellate per quelle di tombarello.

(5)

Tra il 2008 e il 2010 la totalità dei quantitativi originariamente concessi ogni anno ha significativamente contribuito a migliorare la situazione nel settore della trasformazione ittica e, in certa misura, a rivitalizzare la flotta artigianale di Capo Verde, di vitale importanza per il paese. Tuttavia, è necessario un aumento della capacità di approvvigionamento delle materie prime originarie del paese per le industrie capoverdiane di trasformazione ittica, allo scopo di consentire una rivitalizzazione totale della flotta capoverdiana ai livelli previsti.

(6)

La richiesta dimostra che, senza la deroga, la capacità di esportazione dell’industria di trasformazione ittica capoverdiana verso l’Unione sarebbe seriamente compromessa, e questo fatto potrebbe influenzare negativamente lo sviluppo della flotta capoverdiana per quanto riguarda la pesca di piccoli pelagici.

(7)

La deroga è necessaria al fine di concedere a Capo Verde il tempo di conformarsi alle norme per l’ottenimento dell’origine preferenziale. Un certo lasso di tempo risulta necessario per continuare gli sforzi di rivitalizzazione della flotta di pesca locale e affinché Capo Verde possa aumentare la capacità di approvvigionamento del settore della trasformazione ittica locale di pesce originario.

(8)

Dato che la proroga è stata chiesta per un periodo a partire dal 1o gennaio 2011, la nuova deroga deve essere concessa con effetto retroattivo (dal 1o gennaio 2011), in modo da assicurare la continuità delle importazioni da Capo Verde verso l’Unione.

(9)

Per far sì che la deroga temporanea sia limitata al tempo necessario a Capo Verde per conformarsi alle norme, essa deve essere concessa per un periodo di un anno in relazione a 2 500 tonnellate per le preparazioni e conserve di filetti di sgombro e 875 tonnellate per quelle di tombarello.

(10)

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità di Capo Verde, le autorità doganali dell’Unione e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, mutatis mutandis, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.

(11)

Allo scopo di consentire un controllo più efficiente del funzionamento della deroga, è opportuno prevedere l’obbligo per le autorità di Capo Verde, in conformità all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93, di comunicare regolarmente alla Commissione i dettagli dei certificati di origine modulo A che sono stati rilasciati.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli 72, 73 e da 75 a 79 del regolamento (CEE) n. 2454/93, preparazioni e conserve di sgombro e tombarello dei codici NC 1604 15 11 ed ex 1604 19 98 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai prodotti esportati da Capo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione, ove siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 74 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2011, nel limite dei quantitativi di cui all’allegato per quanto riguarda ogni prodotto importato.

Articolo 3

I quantitativi di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1.   Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

2.   Nella casella n. 4 dei certificati d’origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento, deve figurare la seguente dicitura: «Deroga — regolamento (UE) n. 439/2011».

3.   Ogni trimestre, le autorità competenti di Capo Verde presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e i numeri di serie di detti certificati.

Articolo 5

1.   Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

(3)  GU L 220 del 15.8.2008, pag. 11.

(4)  GU L 266 del 9.10.2010, pag. 39.


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

09.1647

1604 15 11

ex 1604 19 98

Sgombro (Scomber Colias, Scomber Japonicus, Scomber Scombrus) filetti, preparazioni o conserve

dall’1.1.2011 al 31.12.2011

2 500

09.1648

ex 1604 19 98

Tombarello (Auxis thazard, Auxis Rochei) filetti, preparazioni o conserve

dall’1.1.2011 al 31.12.2011

875