30.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/3


REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), definisce i livelli massimi dei contaminanti in una serie di prodotti alimentari.

(2)

Considerando le diverse interpretazioni concernenti la parte del granchio da analizzare ai fini del confronto con il tenore massimo di cadmio, è necessario precisare che il tenore massimo di cadmio nei crostacei fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 si applica al muscolo delle appendici (zampe e chele) e dell'addome. Per i granchi e i crostacei analoghi il tenore massimo si applica solo alle appendici. Questa definizione esclude altre parti dei crostacei, quali il cefalotorace dei granchi e le parti non commestibili (esoscheletro, coda). Il cefalotorace comprende gli organi digestivi (epatopancreas) di cui è noto l'elevato contenuto di cadmio. Poiché è possibile che in alcuni Stati membri parti del cefalotorace siano consumate regolarmente, può essere opportuno, a livello nazionale, consigliare ai consumatori di limitare il consumo di queste parti al fine di ridurre la loro esposizione al cadmio. Sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa a riguardo (3).

(3)

Per ragioni di coerenza, è necessario modificare di conseguenza per altri contaminanti (piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici) la parte dei crostacei alla quale si applicano i tenori massimi.

(4)

I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di cozze verdi e la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine.

(5)

È necessario armonizzare le disposizioni relative ai cavoli a foglia con quelle applicabili agli altri ortaggi a foglia. È quindi necessario escludere i cavoli a foglia dall'applicazione del tenore massimo predefinito per il cadmio alla voce «ortaggi e frutta» di cui al punto 3.2.15 e includerli nel punto 3.2.17.

(6)

I tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. È quindi necessario escludere le alghe marine dall'applicazione dei tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi (punti 3.1.10 e 3.2.15). È necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine.

(7)

Esistono alcune incongruenze tra i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 e i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (4). Poiché il regolamento (CE) n. 1881/2006 rinvia ai gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005, è necessario uniformare i nomi indicati nel primo regolamento a quelli indicati nel secondo.

(8)

È necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile (5), le sostanze perfluoroalchiliche (6) e l'acrilammide (7). Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione (8) è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (9), è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. È inoltre necessario precisare quali dati devono essere comunicati alla Commissione e quali devono essere comunicati all'EFSA.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

l'articolo 9 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.

3.   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relativi alle aflatossine, ottenuti conformemente al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (10). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'EFSA i risultati relativi al furano, al carbammato di etile, alle sostanze perfluoroalchiliche e all'acrilammide ottenuti conformemente alle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE (11), 2010/133/UE (12), 2010/161/UE (13) e 2010/307/UE (14).

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Anche i dati relativi all'occorrenza dei contaminanti raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati all'EFSA, ove opportuno.»;

2)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

(3)  http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm

(4)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(5)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

(6)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.

(7)  GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.

(8)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.

(9)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.

(10)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.

(11)  ) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.

(12)  GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

(13)  GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.

(14)  GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.»;


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1)

nella sezione 3.1 relativa al piombo, i punti 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.11 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)

«3.1.6

Crostacei (26): muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) muscolo delle appendici.

0,50»;

«3.1.9

Legumi (27), cereali e leguminose

0,20»;

«3.1.10

Ortaggi, esclusi quelli del genere Brassica, ortaggi a foglia, erbe fresche, funghi e alghe marine (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

0,10»;

«3.1.11

Ortaggi del genere Brassica, ortaggi a foglia (43) e i seguenti funghi (27): Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake)

0,30»;

2)

nella sezione 3.2 relativa al cadmio, i punti 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 e 3.2.20 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)

«3.2.9

Crostacei (26): muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) muscolo delle appendici

0,50»;

«3.2.15

Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, funghi, ortaggi a stelo, ortaggi a radice e tubero e alghe marine (27)

0,050»;

«3.2.16

Ortaggi a stelo, ortaggi a radice e tubero, escluso il sedano rapa (27). Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.

0,10»;

«3.2.17

Ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, sedano rapa e i seguenti funghi (27): Agaricus bisporus (prataioli), Pleurotus ostreatus (orecchioni), Lentinula edodes (Shiitake)

0,20»;

«3.2.20

Integratori alimentari (39) composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati

3,0»;

3)

nella sezione 3.3 relativa al mercurio, il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (mg/kg di peso fresco)

«3.3.1

Prodotti della pesca (26) e muscolo di pesce (24) (25), escluse le specie elencate al punto 3.3.2. Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici

0,50»;

4)

nella parte 5 relativa a diossine e PCB, il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

Prodotti alimentari

Tenori massimi

Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) (32)

Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) (32)

«5.3

Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati, esclusa l'anguilla (25) (34). Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici

4,0 pg/g peso fresco

8,0 pg/g peso fresco»;

5)

nella parte 6 relativa agli idrocarburi policiclici aromatici, i punti 6.1.3 e 6.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

Prodotti alimentari (1)

Tenori massimi (μg/kg di peso fresco)

«6.1.3

Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati (25) (36), esclusi i molluschi bivalvi. Il tenore massimo nei crostacei affumicati si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi affumicati (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

5,0»;

«6.1.5

Crostacei e cefalopodi non affumicati (26). Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome (44). Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.

5,0»;

6)

la nota 3 è sostituita dalla seguente:

«(3)

Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).»;

7)

La nota 16 è sostituita dalla seguente:

«(16)

Lattanti e bambini, così come definiti dalla direttiva 2006/141/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1) e dalla direttiva 2006/125/CE.»;

8)

sono aggiunte le note 43 e 44:

«(43)

Il tenore massimo per gli ortaggi a foglia non si applica alle erbe fresche [classificate con il codice 0256000 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005].

(44)

Questa definizione esclude il cefalotorace dei crostacei.»