25.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/2


REGOLAMENTO (UE) N. 176/2011 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2011

concernente le informazioni da fornire prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (1), in particolare l’articolo 9 bis, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

I blocchi funzionali di spazio aereo sono elementi determinanti per una cooperazione più intensa fra gli Stati membri volta a migliorare le prestazioni e creare sinergie. A tal fine e al fine di ottimizzare l’interfaccia dei blocchi funzionali di spazio aereo nel cielo unico europeo, gli Stati membri interessati devono cooperare fra loro e, se del caso, anche con i paesi terzi.

(2)

Gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004.

(3)

Gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono fornire informazioni alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, dando loro la possibilità di formulare osservazioni in modo da agevolare lo scambio di vedute. Gli Stati membri non devono tuttavia fornire informazioni classificate, segreti industriali o informazioni riservate di altra natura.

(4)

Le informazioni da fornire ai sensi del presente regolamento devono mostrare la conformità con gli obiettivi dei blocchi funzionali di spazio aereo e aiutare gli Stati membri a garantire la coerenza con altre misure relative al cielo unico europeo.

(5)

Al fine di agevolare lo scambio di informazioni e la presentazione di osservazioni, occorre chiaramente definire le informazioni considerate «adeguate» che devono essere fornite agli Stati membri alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea, agli altri Stati membri e alle altre parti interessate, così come le relative procedure.

(6)

Nella fattispecie gli Stati membri interessati devono fornire le informazioni e nel contempo predisporre in questa logica un insieme di informazioni e di prove documentali per ciascun blocco funzionale di spazio aereo.

(7)

La creazione di un blocco funzionale di spazio aereo va considerata come il processo giuridico attraverso il quale gli Stati membri devono rafforzare la cooperazione fra i rispettivi blocchi di spazio aereo. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi a tale prescrizione entro il 4 dicembre 2012, a norma del regolamento (CE) n. 550/2004.

(8)

L'accertamento di un'eventuale modifica di un blocco funzionale di spazio aereo deve essere effettuato sulla base degli stessi criteri per tutti gli Stati membri, limitatamente alle modifiche che incidono in misura sensibile sul blocco funzionale di spazio aereo e/o sui blocchi funzionali di spazio aereo o sugli Stati membri limitrofi.

(9)

Ai sensi dell'articolo 13 bis del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri e la Commissione devono collaborare con l'AESA per garantire che nell'attuazione del cielo unico europeo siano correttamente trattati tutti gli aspetti relativi alla sicurezza.

(10)

Il presente regolamento non incide sugli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri e sulle relative esigenze di riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004.

(11)

Secondo quanto disposto dall'articolo 83 della Convenzione di Chicago gli Stati membri che creano un blocco funzionale di spazio aereo devono registrare presso l'ICAO gli accordi o le intese in materia di blocchi funzionale di spazio aereo e ogni eventuale modifica successiva.

(12)

La creazione di blocchi funzionali di spazio aereo che comportano modifiche dei confini delle regioni di informazione di volo dell'ICAO o degli impianti e dei servizi forniti entro detti confini deve continuare a essere soggetta al processo di pianificazione della navigazione aerea dell'ICAO e alla procedura di modifica dei piani di navigazione aerea dell'ICAO.

(13)

Quando creano un blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri devono assicurare di adempiere efficacemente i loro obblighi in materia di sicurezza. Essi devono dimostrare, fornendo le necessarie garanzie al riguardo, che il blocco funzionale di spazio aereo sarà creato e gestito in modo sicuro, tenendo in considerazione gli elementi di gestione della sicurezza degli Stati membri e dei fornitori di servizi di navigazione aerea associati alla creazione del blocco funzionale di spazio aereo, con un'attenzione particolare ai rispettivi ruoli e responsabilità in materia di sicurezza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento fissa i requisiti in materia di:

1)

informazioni che gli Stati membri interessati devono fornire alla Commissione, all'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), agli altri Stati membri e alle altre parti interessate prima della creazione e della modifica di un blocco funzionale di spazio aereo;

2)

procedure da seguire per fornire le informazioni alle parti di cui al punto 1 e presentare le osservazioni formulate da queste ultime, prima di notificare alla Commissione il blocco funzionale di spazio aereo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004.

Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

1)   «Stati membri interessati»: gli Stati membri che hanno reciprocamente convenuto di creare un blocco funzionale di spazio aereo a norma del regolamento (CE) n. 550/2004;

2)   «Parti interessate»: i paesi terzi vicini a un blocco funzionale di spazio aereo, i pertinenti utenti o gruppi di utenti dello spazio aereo e gli enti rappresentativi del personale nonché i fornitori di servizi di navigazione aerea contigui a quelli che operano in un blocco funzionale di spazio aereo.

Articolo 3

Dimostrazione della conformità

Gli Stati membri interessati forniscono congiuntamente le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti ex articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 550/2004.

Articolo 4

Procedura per lo scambio di informazioni ai fini della creazione di nuovi blocchi funzionali di spazio aereo

1.   Gli Stati membri interessati forniscono alla Commissione entro il 24 giugno 2012 le informazioni di cui all'allegato. Al più tardi una settimana dopo il ricevimento delle informazioni la Commissione le mette a disposizione dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate per osservazioni.

2.   Le osservazioni dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate sono trasmesse alla Commissione al più tardi due mesi dopo il ricevimento delle informazioni. La Commissione comunica senza indugio le osservazioni ricevute e le proprie osservazioni agli Stati membri interessati.

3.   Prima di creare il proprio blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri interessati prendono in debita considerazione le osservazioni ricevute.

Articolo 5

Modifica di un blocco funzionale di spazio aereo esistente

1.   Ai fini del presente regolamento si considera che un blocco funzionale di spazio aereo esistente è modificato se una proposta di modifica comporta un cambiamento delle dimensioni definite del blocco funzionale di spazio aereo.

2.   Almeno sei mesi prima dell'attuazione di una modifica, gli Stati membri interessati notificano congiuntamente alla Commissione le modifiche proposte e forniscono informazioni a sostegno di dette modifiche, aggiornando se del caso le informazioni fornite per la creazione del blocco funzionale di spazio aereo. Al più tardi una settimana dopo il loro ricevimento la Commissione mette dette informazioni a disposizione dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate per osservazioni.

3.   Le osservazioni dell'AESA, degli altri Stati membri e delle parti interessate sono trasmesse alla Commissione al più tardi due mesi dopo il ricevimento delle informazioni. La Commissione comunica senza indugio le osservazioni ricevute e le proprie osservazioni agli Stati membri interessati.

4.   Prima di modificare il proprio blocco funzionale di spazio aereo gli Stati membri interessati prendono in debita considerazione le osservazioni ricevute.

Articolo 6

Blocchi funzionali di spazio aereo già esistenti

Gli Stati membri interessati che hanno già creato un blocco funzionale di spazio aereo prima dell'entrata in vigore del presente regolamento provvedono a che le informazioni richieste di cui all'allegato, non ancora presentate nell'ambito della loro notifica, siano comunicate alla Commissione entro il 24 giugno 2012.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.


ALLEGATO

INFORMAZIONI DA FORNIRE

PARTE I

Informazioni generali

1.

Gli Stati membri in questione devono indicare:

a)

il punto di contatto per il blocco funzionale di spazio aereo;

b)

le dimensioni definite del blocco funzionale di spazio aereo;

c)

i fornitori di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici congiuntamente designati, se applicabile, e le rispettive sfere di competenza;

d)

i fornitori di servizi di traffico aereo che forniscono servizi senza essere provvisti di un certificato, secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, e le rispettive sfere di competenza.

2.

Gli Stati membri interessati devono fornire le seguenti informazioni sugli accordi conclusi riguardanti la creazione o la modifica del blocco funzionale di spazio aereo:

a)

copia dei documenti che attestano il mutuo accordo degli Stati membri interessati per creare il blocco funzionale di spazio aereo;

b)

informazioni relative agli accordi fra le autorità nazionali di vigilanza nel blocco funzionale di spazio aereo;

c)

informazioni relative agli accordi fra i fornitori di servizi di traffico aereo nel blocco funzionale di spazio aereo;

d)

informazioni relative agli accordi fra le competenti autorità civili e militari per quanto attiene alla loro partecipazione nelle strutture di gestione del blocco funzionale di spazio aereo.

3.

Gli Stati membri interessati possono fare riferimento alle informazioni già fornite alle Commissione nell'ambito dell'attuazione del cielo unico europeo.

PARTE II

Prescrizioni dell'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 550/2004

Gli Stati membri interessati devono fornire le informazioni relative al rispetto dei requisiti, di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, con la relativa documentazione giustificativa.

1.   Analisi dei valori di sicurezza del blocco funzionale di spazio aereo

Per quanto attiene all'analisi dei valori di sicurezza del blocco funzionale di spazio aereo, si devono fornire le seguenti informazioni:

a)

la politica comune di sicurezza o i piani per istituire una politica comune di sicurezza;

b)

una descrizione degli accordi relativi alle indagini sugli incidenti e gli inconvenienti e i piani sulle modalità di raccolta, analisi e scambio dei dati sulla sicurezza;

c)

una descrizione delle modalità di gestione della sicurezza al fine di evitare un calo del livello di sicurezza nel blocco funzionale di spazio aereo;

d)

una descrizione degli accordi che identifichi e assegni chiaramente le sfere di competenza e gli interlocutori per quanto attiene alla fissazione degli obiettivi di sicurezza, alla supervisione in materia di sicurezza e alle relative misure di applicazione con riguardo alla fornitura di servizi di navigazione aerea all'interno del blocco funzionale di spazio aereo;

e)

documentazione e/o dichiarazioni attestanti che la valutazione di sicurezza, comprensiva di identificazione dei pericoli, valutazione e attenuazione del rischio, è stata effettuata prima di introdurre le modifiche operative risultanti dalla creazione o dalla modifica del blocco funzionale di spazio aereo.

2.   Uso ottimale dello spazio aereo, tenuto conto dei flussi del traffico aereo

Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

a)

una descrizione delle relazioni con le pertinenti funzioni di rete deputate alla gestione dello spazio aereo e del flusso di traffico aereo di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), comprensiva di coordinamento, accordi e procedure per conseguire un uso ottimale dello spazio aereo;

b)

per quanto concerne la gestione dello spazio aereo all'interno del blocco funzionale di spazio aereo non interessato dalle funzioni di rete di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004, è opportuno fornire anche informazioni su quanto segue:

gli accordi per una gestione integrata dello spazio aereo,

le disposizioni in materia di scambio dei dati relativi alla gestione dello spazio aereo,

gli accordi relativi a un processo decisionale efficace e collaborativi;

c)

per quanto attiene al coordinamento in tempo reale all'interno del blocco funzionale di spazio aereo:

una descrizione delle modalità di gestione delle attività transfrontaliere qualora siano create nuove zone a seguito della creazione o della modifica del blocco funzionale di spazio aereo.

3.   Coerenza con la rete Europea delle rotte

Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni volte a dimostrare che la concezione e l'attuazione delle rotte per il blocco funzionale di spazio aereo sono coerenti con il processo avviato per il coordinamento, lo sviluppo e l'attuazione generali della rete europea delle rotte di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e che sono state completate all'interno di detto processo.

Gli Stati membri interessati possono fare riferimento alle informazioni già fornite alle Commissione nell'ambito dell'attuazione del cielo unico europeo.

4.   Valore aggiunto complessivo basato su un'analisi costi-benefici

Gli Stati membri interessati devono fornire dichiarazioni a conferma di quanto segue:

a)

l'analisi costi-benefici è stata effettuata secondo la normale prassi del settore, avvalendosi tra l'altro di un’analisi dei flussi di cassa attualizzati;

b)

l'analisi costi-benefici offre una visione complessiva dell'incidenza della creazione o della modifica del blocco funzionale di spazio aereo sugli utenti civili e militari dello spazio aereo;

c)

l'analisi costi-benefici dimostra che la creazione o la modifica del blocco funzionale di spazio aereo ha un risultato finanziario generale positivo (valore attuale netto e/o tasso di rendimento interno);

d)

il blocco funzionale di spazio aereo contribuisce alla riduzione dell'impatto ambientale dell'aviazione;

e)

i valori relativi ai costi e ai benefici, le relative fonti e le ipotesi formulate per elaborare l'analisi costi-benefici sono state documentate;

f)

sono state consultate le principali parti interessate, che hanno fornito un ritorno di informazioni sulle stime dei costi e dei benefici relativi alle loro operazioni.

5.   Garantire un trasferimento fluido e flessibile della responsabilità per il controllo del traffico aereo fra unità dei servizi del traffico aereo

Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni volte a dimostrare che il trasferimento della responsabilità per il controllo del traffico aereo all'interno del blocco funzionale di spazio aereo è fluido e flessibile. Andranno fornite le informazioni che seguono, sui cambiamenti risultanti dalla creazione o dalla modifica del blocco funzionale di spazio aereo:

a)

una descrizione degli accordi in materia di fornitura transfrontaliera di servizi di traffico aereo;

b)

gli accordi conclusi per migliorare le procedure di coordinamento fra i fornitori di servizi di traffico aereo interessati all'interno del blocco funzionale di spazio aereo e le altre iniziative previste per rafforzare il coordinamento;

c)

una descrizione degli accordi conclusi per migliorare le procedure di coordinamento fra i fornitori civili e militari di servizi di traffico aereo interessati e le altre iniziative previste per rafforzare il coordinamento secondo il concetto di uso flessibile dello spazio aereo;

d)

una descrizione degli accordi conclusi per migliorare le procedure di coordinamento con i fornitori di servizi di traffico aereo contigui interessati e le altre iniziative previste per rafforzare il coordinamento.

6.   Garantire la compatibilità fra le varie configurazioni dello spazio aereo, ottimizzando fra l'altro le attuali regioni di informazione di volo

Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni sui piani esistenti per arrivare a un'organizzazione e a una classificazione armonizzate delle diverse configurazioni dello spazio aereo all'interno del blocco funzionale di spazio aereo. I piani devono comprendere:

a)

i principi di classificazione e organizzazione dello spazio aereo per il blocco funzionale di spazio aereo;

b)

le modifiche della configurazione dello spazio aereo risultanti dall'armonizzazione all'interno del blocco funzionale dello spazio aereo.

7.   Accordi regionali conclusi nell'ambito dell'ICAO

Gli Stati membri interessati devono fornire un elenco degli accordi regionali vigenti, conclusi in conformità del quadro di riferimento stabilito dall'allegato 11 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, rilevanti ai fini della creazione e degli usi del blocco funzionale dello spazio aereo.

8.   Accordi regionali vigenti

Gli Stati membri interessati devono fornire un elenco degli accordi vigenti conclusi con un uno o più degli Stati membri interessati, compresi quelli con paesi terzi, rilevanti ai fini della creazione e degli usi del blocco funzionale dello spazio aereo.

9.   Obiettivi prestazionali a livello dell'Unione Europea

9.1.

Gli Stati membri interessati devono fornire informazioni relative agli accordi conclusi al fine di agevolare la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione europea di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004.

9.2.

Gli Stati membri interessati possono fare riferimento alle informazioni già fornite alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione (2).


(1)  GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20.

(2)  GU L 201 del 3.8.2010, pag. 1.