23.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 48/11


REGOLAMENTO (UE) N. 165/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2011

che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di sgombro assegnati alla Spagna per il 2011 e per gli anni successivi a seguito del superamento del contingente nel 2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Un contingente di pesca per lo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 è stato assegnato alla Spagna dal regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio (2) per il 2010 e dal regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio (3) per il 2011.

(2)

Il contingente di pesca per lo sgombro relativo al 2010 è stato ridotto a seguito di scambi effettuati dalla Spagna con la Francia e il Portogallo, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (4).

(3)

A seguito di un controllo incrociato dei dati registrati e trasmessi nel corso delle varie fasi della catena di valore, dalla cattura alla prima vendita, la Commissione ha rilevato incongruenze nei dati della Spagna relativi alla pesca dello sgombro nel 2010. Tali incongruenze sono state ulteriormente confermate da numerosi controlli, missioni di verifica e ispezioni effettuate in Spagna ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. Le prove raccolte nel corso dell'indagine permettono alla Commissione di constatare che nel 2010 tale Stato membro ha superato di 19 621 tonnellate il suo contingente di pesca dello sgombro.

(4)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(5)

L'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che le detrazioni dai contingenti assegnati si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando determinati fattori moltiplicatori indicati nel medesimo paragrafo.

(6)

Le detrazioni applicabili al superamento del contingente nel 2010 sono superiori al contingente assegnato alla Spagna per il 2011 per lo stock interessato.

(7)

Lo stock di sgombro in oggetto è attualmente entro limiti biologicamente sicuri e, secondo i pareri scientifici, tale situazione rimarrà probabilmente invariata nel prossimo futuro. L'applicazione immediata e totale della detrazione dal contingente di sgombro assegnato alla Spagna per il 2011 comporterebbe, per quell'anno, la totale cessazione di quest'attività di pesca. Nella fattispecie, tale provvedimento rischia di avere ripercussioni socioeconomiche gravi e sproporzionate sia per il settore pesca interessato che per l'industria di trasformazione ad esso collegata. Di conseguenza, in questo caso particolare, tenendo conto degli obiettivi della politica comune della pesca, si ritiene opportuno operare le detrazioni necessarie per la restituzione dei quantitativi oggetto del superamento nell'arco di 5 anni, dal 2011 al 2015, procedendo, se necessario, alla detrazione dei quantitativi eventualmente rimanenti dal contingente di sgombro assegnato negli anni immediatamente successivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 assegnato alla Spagna per il 2011 dal regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio è ridotto come indicato in allegato.

Articolo 2

Il contingente di pesca per lo sgombro (Scomber scombrus) nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 che può essere assegnato alla Spagna per il periodo 2012-2015 e, se del caso, il contingente di pesca per il medesimo stock che può essere assegnato alla Spagna per gli anni successivi sono ridotti come indicato in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

(4)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.


ALLEGATO

Codice dello stock

Contingente iniziale 2010

Contingente 2010 modificato

Catture 2010 accertate

Differenza contingente-catture (superamento del contingente)

Fattore moltiplicatore di cui all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (superamento * 2)

Detrazione 2011

Detrazione 2012

Detrazione 2013

Detrazione 2014

Detrazione 2015 e, se necessario, negli anni successivi

MAC/8C3411

27 919

24 604

44 225

–19 621

(79,7% del contingente 2010)

–39 242

4 500

5 500

9 748

9 747

9 747