19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/14


REGOLAMENTO (UE) N. 150/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la selvaggina d’allevamento e selvatica e le carni di selvaggina d’allevamento e selvatica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Esso disciplina, fra l’altro, la produzione e l’immissione sul mercato delle carni di selvaggina d’allevamento e selvatica. Gli operatori del settore alimentare devono garantire che tali carni siano immesse sul mercato soltanto se prodotte in conformità dell’allegato III, sezioni III e IV, di tale regolamento.

(2)

L’allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che gli operatori del settore alimentare possono macellare determinati ratiti e ungulati d’allevamento nel luogo di origine, con l’autorizzazione dell’autorità competente, a determinate condizioni. Tali condizioni prevedono in particolare che gli animali macellati siano accompagnati da una dichiarazione dell’operatore del settore alimentare che ha allevato gli animali e da un certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto.

(3)

Tale certificato rilasciato e firmato dal veterinario ufficiale o veterinario riconosciuto deve attestare, fra l’altro, il risultato positivo dell’ispezione ante mortem, la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento e la data e l’ora della macellazione.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento (2) disciplina l’abbattimento di animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti. Il regolamento dispone che gli operatori provvedano affinché determinate operazioni di macellazione siano eseguite esclusivamente da persone che dispongono del relativo certificato di idoneità, che ne attesti la capacità di eseguirle conformemente alle norme stabilite da tale regolamento.

(5)

La presenza del veterinario ufficiale o del veterinario riconosciuto in tutte le fasi di macellazione e dissanguamento nell’azienda può ritenersi superflua se l’operatore del settore alimentare che effettua la macellazione è in possesso di un livello adeguato di competenza e di un certificato di idoneità per l’esecuzione di tali operazioni secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1099/2009. In tali casi è opportuno che la corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento nonché la data e l’ora della macellazione possano essere certificate dall’operatore del settore alimentare anziché dal veterinario ufficiale o dal veterinario riconosciuto.

(6)

L’allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 dispone che, per quanto riguarda la selvaggina selvatica grossa, la persona formata debba effettuare al più presto dopo l’abbattimento un esame della carcassa e dei visceri asportati volto a individuare eventuali caratteristiche indicanti che la carne presenta un rischio per la salute. Se durante l’esame non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala indicante che la carne presenta un rischio per la salute né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell’abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa un’apposita dichiarazione con numero di serie.

(7)

L’esperienza derivante dall’applicazione di tali disposizioni mostra che è ragionevole prevedere che sia possibile non allegare tale dichiarazione alla carcassa dell’animale ed includervi, inoltre, più carcasse, purché sia stabilito e garantito un chiaro nesso fra queste ultime e la dichiarazione che le concerne.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (3) stabilisce norme sanitarie e di polizia sanitaria relative alla raccolta, al trasporto, al magazzinaggio, alla manipolazione, alla trasformazione e all’uso o all’eliminazione di tutti i sottoprodotti di origine animale al fine di prevenire i rischi che questi possono comportare per la salute pubblica e degli animali. L’allegato VIII, capitolo VII, di tale regolamento stabilisce i requisiti applicabili ai trofei di caccia.

(9)

A norma di tale regolamento, inoltre, gli impianti tecnici sono riconosciuti dall’autorità competente, purché siano rispettate determinate condizioni. Tali condizioni includono, fra l’altro, l’obbligo per gli impianti tecnici di rispettare le condizioni di produzione specifiche fissate da tale regolamento.

(10)

L’allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce che, per quanto riguarda la selvaggina selvatica grossa non è necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa al centro di lavorazione della selvaggina, salvo si tratti di specie che possono essere soggette a Trichinosi, la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la carcassa.

(11)

In alcuni Stati membri, in cui la caccia vanta una lunga tradizione, si è soliti utilizzare come trofeo la testa della selvaggina, anche nel caso di animali a rischio di contaminazione da Trichine. Le disposizioni di cui all’allegato III, sezione IV, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 comportano difficoltà per i cacciatori e gli impianti tecnici per quanto riguarda la produzione di trofei di caccia nel caso di specie a rischio di contaminazione da Trichine.

(12)

Occorre di conseguenza prevedere la possibilità che l’autorità competente autorizzi la spedizione di teste di animali a rischio di contaminazione da Trichine a un centro tecnico riconosciuto per la produzione di trofei di caccia, prima ancora che siano resi disponibili i risultati delle prove per accertare la presenza di Trichine. In tutti i casi è necessario che vi siano garanzie sufficienti di rintracciabilità.

(13)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(3)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

1)

nella sezione III è aggiunto il seguente punto 3 bis:

«3 bis.

In deroga al punto 3.j) l’autorità competente può autorizzare che la certificazione della corretta esecuzione della macellazione e del dissanguamento nonché della data e dell’ora della macellazione sia inclusa nella dichiarazione dell’operatore del settore alimentare di cui al punto 3.i), a condizione che:

a)

l’azienda sia situata in uno Stato membro o regione, quale definita all’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE, non soggetti a restrizioni per motivi di polizia sanitaria, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni nazionali;

b)

l’operatore del settore alimentare abbia dimostrato di possedere un adeguato livello di competenza per la macellazione di animali senza causare dolore, ansia o sofferenze evitabili, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1099/2009 e fatto salvo l’articolo 12 di tale regolamento.»;

2)

nella sezione IV, capitolo II, il punto 4.a) è sostituito dal seguente:

«4.

a)

Se durante l’esame, di cui al punto 2, non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell’abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale, la persona formata deve allegare alla carcassa un’apposita dichiarazione con numero di serie che attesti quanto sopra. Questa dichiarazione deve inoltre indicare la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento.

Non è necessario che tale dichiarazione sia allegata alla carcassa dell’animale ed essa può riguardare più carcasse, a condizione che ciascuna di esse sia adeguatamente identificata e che nella dichiarazione figurino il numero di identificazione di ciascuna carcassa cui si riferisce, specificandone la data, l’ora e il luogo dell’abbattimento. Tutte le carcasse per le quali viene redatta un’unica dichiarazione possono essere esclusivamente spedite ad un unico centro di lavorazione della selvaggina.

Non è necessario che la testa e i visceri accompagnino la carcassa al centro di lavorazione della selvaggina, salvo si tratti di specie che possono essere soggette a Trichinosi (suini, solipedi ed altri), la cui testa (eccetto le zanne) e diaframma devono accompagnare la carcassa.

Tuttavia, l’autorità competente può autorizzare la spedizione di teste di animali a rischio di contaminazione da Trichine a un centro tecnico per la produzione di trofei di caccia, riconosciuto a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002. L’impianto tecnico deve essere specificato nella dichiarazione della persona formata. Una copia della dichiarazione è inviata all’impianto tecnico. Qualora i risultati degli esami destinati ad individuare la presenza di Trichine siano positivi, l’autorità competente effettua un controllo ufficiale al fine di verificare la corretta manipolazione della testa presso l’impianto tecnico.

Tuttavia, i cacciatori devono soddisfare i requisiti supplementari imposti nello Stato membro dove ha luogo la caccia, in particolare per permettere il controllo di taluni residui e sostanze ai sensi della direttiva 96/23/CE.»