12.1.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/1


REGOLAMENTO (UE) N. 19/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2011

relativo ai requisiti dell’omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento particolare ai fini della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 abroga la direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle targhette ed alle iscrizioni regolamentari nonché alla loro posizione e modo di fissaggio per i veicoli a motore e i loro rimorchi (3). I requisiti stabiliti in tale direttiva vanno riportati nel presente regolamento e, se necessario, modificati per adeguarli all’evoluzione delle conoscenze scientifiche.

(3)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa le disposizioni fondamentali riguardanti i requisiti di omologazione dei veicoli in relazione ai sistemi di identificazione dei veicoli. È quindi necessario stabilire le procedure, le prove e i requisiti specifici per l’omologazione.

(4)

In assenza di una normativa armonizzata sulla massa massima ammissibile a pieno carico o sulla massa massima ammissibile su ciascun asse o gruppo di assi dei veicoli pesanti, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 1997, concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 70/156/CEE (4), prevede la determinazione delle masse massime ammissibili per l’immatricolazione/circolazione ai fini dell’immatricolazione, della messa in circolazione o dell’uso di veicoli pesanti nel territorio di uno Stato membro. È pertanto opportuno includere le masse massime ammissibili per l’immatricolazione/circolazione nel modello di targhetta regolamentare del costruttore. Per motivi di sicurezza sulla strada è inoltre opportuno includere la massa massima ammissibile su ciascun gruppo di assi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli complete e incompleti appartenenti alle categorie M, N e O.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)   «targhetta regolamentare del costruttore»: una targhetta o etichetta, apposta dal costruttore su un veicolo che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l’identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le informazioni pertinenti relative alle masse massime ammissibili a pieno carico;

2)   «numero di identificazione del veicolo» (VIN): il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo;

3)   «tipo di veicolo»: un insieme di veicoli come definiti nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE.

Articolo 3

Disposizioni relative all’omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la targhetta regolamentare del costruttore e il numero di identificazione del veicolo

1.   Il costruttore, o il suo rappresentante, presenta all’autorità di omologazione la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la configurazione e la posizione della targhetta regolamentare del costruttore nonché la composizione e la posizione del numero di identificazione del veicolo.

2.   La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell’allegato III, parte A.

3.   Se l’autorità di omologazione o il servizio tecnico lo ritiene necessario, ai fini dell’ispezione il costruttore mette a disposizione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.

4.   Se i requisiti pertinenti di cui agli allegati I e II del presente regolamento sono soddisfatti, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.

Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

5.   Ai fini del paragrafo 4 l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato III, parte B.

Articolo 4

Validità ed estensione delle omologazioni CE rilasciate a norma della direttiva 76/114/CEE

Le autorità nazionali autorizzano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli omologati anteriormente alla data di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 661/2009 e continuano a concedere l’estensione dell’omologazione a norma della direttiva n. 76/114/CEE.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 gennaio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(2)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(3)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 1.

(4)  GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1.


ALLEGATO I

PRESCRIZIONI TECNICHE

PARTE A

Targhetta regolamentare del costruttore

1.   Disposizioni generali

1.1.   Ogni veicolo è munito della targhetta regolamentare del costruttore descritta nella presente sezione.

1.2.   La targhetta regolamentare del costruttore viene affissa dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante.

1.3.   La targhetta regolamentare del costruttore è costituita o da:

a)

una placca rettangolare di metallo; o

b)

un’etichetta rettangolare autoadesiva.

1.4.   Le placche di metallo sono fissate con rivetti.

1.5.   L’etichetta deve essere in grado di evidenziare eventuali manomissioni o frodi e autodistruggersi qualora si tenti di rimuoverla.

2.   Informazioni da indicare sulla targhetta regolamentare del costruttore

2.1.   Le seguenti informazioni sono stampate in modo indelebile sulla targhetta del costruttore nell’ordine indicato:

a)

nome del costruttore;

b)

numero di omologazione del veicolo intero;

c)

numero di identificazione del veicolo;

d)

massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico;

e)

massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo combinato;

f)

massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse, da quello anteriore a quello posteriore.

2.2.   L’altezza dei caratteri è di almeno 4 mm.

3.   Disposizioni specifiche

3.1.   Rimorchi

3.1.1.

Per i rimorchi è indicato il carico verticale statico tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio.

3.1.2.

Il punto di aggancio è considerato il primo asse ed è numerato «0».

3.1.3.

Il primo asse è numerato «1», il secondo «2» e così via, seguito da un trattino.

3.1.4.

È omessa la massa del veicolo combinato di cui al punto 2.1, lettera e).

3.2.   Tutti i veicoli pesanti

3.2.1.

Per quanto riguarda i veicoli di categoria N3, O3 o O4, è indicata anche la massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi. La voce corrispondente al «gruppo di assi» è identificata con la lettera «T».

3.2.2.

Per quanto riguarda i veicoli di categoria M3, N3, O3 o O4, il costruttore può indicare sulla targhetta regolamentare del costruttore la massa massima ammissibile a pieno carico per l’immatricolazione/circolazione.

3.2.2.1.

In tal caso è suddivisa in due colonne la parte della targhette dove sono indicate le masse: le masse massime ammissibili per l’immatricolazione/circolazione sono indicate nella colonna di sinistra e le masse massime tecnicamente ammissibili a pieno carico sono indicate nella colonna a destra.

3.2.2.2.

Il codice del paese in cui è prevista l’immatricolazione del veicolo è indicato come titolo della colonna a sinistra.

Il codice deve essere conforme alla norma ISO 3166-1: 2006.

3.2.3.

Le prescrizioni di cui al punto 3.2.1 non si applicano:

a)

quando la massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi è la somma della massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse che compone quel gruppo di assi; e

b)

quando la lettera «T» è aggiunta come suffisso alla massa massima su ciascun asse che compone quel gruppo di assi;

c)

quando si applicano le disposizioni di cui al punto 3.2.2, la massa massima ammissibile per l’immatricolazione/circolazione sul gruppo di assi è la somma della massa massima ammissibile per l’immatricolazione/circolazione su ciascun asse che compone il gruppo di assi.

4.   Altre informazioni

4.1.   Il costruttore può apporre indicazioni supplementari sotto o accanto a quelle prescritte, esteriormente al rettangolo chiaramente delimitato nel quale devono essere contenute unicamente le informazioni prescritte dalle sezioni 2 e 3.

5.   Modello della targhetta regolamentare del costruttore

5.1.   Esempi dei vari modelli possibili della targhetta regolamentare del costruttore sono indicate nell’appendice del presente allegato.

5.2.   I dati indicati sui modelli sono fittizi.

PARTE B

Numero di identificazione del veicolo (VIN)

1.   Disposizioni generali

1.1.   Il VIN è apposto su ogni veicolo.

1.2.   Il VIN è unico e attribuito in modo inequivocabile ad un veicolo particolare.

1.3.   Il VIN è apposto al momento in cui il telaio o il veicolo lascia la linea di produzione.

1.4.   Il costruttore garantisce la rintracciabilità del veicolo mediante il VIN per un periodo di 30 anni.

1.5.   Al momento dell’omologazione non deve essere necessario verificare l’esistenza di misure prese dal costruttore per garantire la rintracciabilità del veicolo di cui al punto 1.4.

2.   Composizione del VIN

2.1.   Il VIN consta di tre sezioni:

a)

il codice WMI (world manufacturer identifier);

b)

il codice VDS (vehicle descriptor section);

c)

il codice VIS (vehicle indicator section).

2.2.   Il WMI consiste in un codice assegnato al costruttore del veicolo per consentirne l’identificazione.

2.2.1.

Il codice comprende tre caratteri alfanumerici, lettere latine maiuscole o cifre arabe, che sono assegnate dall’autorità competente del paese in cui è stabilito il costruttore.

2.2.2.

L’autorità competente agisce in accordo con l’organizzazione internazionale di cui alla norma ISO 3780: 2009 «Road vehicles — World manufacturer identifier (WMI) code».

2.2.3.

Se la produzione globale del costruttore è inferiore a cinquecento veicoli all’anno, il terzo carattere è sempre «9». Per l’identificazione di detto costruttore, l’autorità competente di cui al punto 2.2.1 assegna anche il terzo, il quarto ed il quinto carattere del VIS.

2.3.   Il VDS consta di sei caratteri alfanumerici, lettere latine maiuscole o cifre arabe, che servono ad indicare le caratteristiche generali del veicolo. Se il costruttore non usa uno o più dei sei caratteri, gli spazi inutilizzati sono compilati con caratteri alfanumerici scelti a discrezione del costruttore in modo che il numero totale di caratteri prescritti sia uguale a sei.

2.4.   Il VIS consta di otto caratteri alfanumerici, lettere latine maiuscole o cifre arabe; gli ultimi quattro caratteri consistono solo di cifre.

Esso fornisce, insieme al WMI e al VDS, una chiara identificazione di un veicolo particolare. In tutti gli spazi non utilizzati va inserita la cifra zero in modo da ottenere il numero completo prescritto di otto caratteri.

2.5.   L’altezza dei caratteri del VIN apposto sul telaio è di almeno 7 mm.

2.6.   Non sono ammessi spazi tra i caratteri.

2.7.   Non è consentito l’uso delle lettere «I», «O» o «Q».

2.8.   L’inizio e la fine del VIN sono delimitati da un simbolo scelto dal costruttore; il simbolo non deve essere né una lettera romana maiuscola né una cifra araba.

2.8.1.

Si può derogare a tale disposizione se il VIN è apposto su un unica riga.

2.8.2.

Se il VIN è apposto su due righe, la disposizione è applicabile a ciascuna riga.

Appendice

Modello di targhetta regolamentare del costruttore

1.   MODELLO A per i veicoli di categoria M1 o N1

STELLA AUTO SpA

e3*2007/46*0004

ZFS159000AZ000055

1 850 kg

3 290 kg

1-1 100 kg

2-880 kg

Modello di targhetta regolamentare del costruttore di un veicolo di categoria M1 omologato in Italia

2.   MODELLO B per veicoli di categoria M o N, diversi dalle categorie M1 o N1

MAYER NUTZFAHRZEUGE GmbH

e1*2007/46*0345

WMN22500A00980520

(DE)

 

17 990 kg

17 990 kg

40 000 kg

44 000 kg

1-7 100 kg

1-7 100 kg

2-11 500 kg

2-11 500 kg

T.-kg

T.-kg

Modello di targhetta regolamentare del costruttore di un veicolo di categoria N3 omologato in Germania

Nota: la colonna a sinistra è opzionale

3.   MODELLO C per i veicoli di categoria O1 o O2

JEAN HORSE TRAILERS Ltd

e11*2007/46*0085

SARHT000BC0000023

1 500 kg

0-100 kg

1-850 kg

2-850 kg

Modello di targhetta regolamentare del costruttore di un veicolo di categoria O2 omologato nel Regno Unito

4.   MODELLO D per i veicoli di categoria O diversi dalle categorie O1 o O2

REMORQUES HENSCHLER SA

e6*2007/46*0098

YA9EBS37009000005

(BE)

 

34 000 kg

37 000 kg

0-8 000 kg

0-8 000 kg

1-9 000 kg

1-10 000 kg

2-9 000 kg

2-10 000 kg

3-9 000 kg

3-10 000 kg

T. 27 000 kg

T. 30 000 kg

Modello di targhetta regolamentare del costruttore di un semirimorchio di categoria O4 omologato in Belgio

Nota: la colonna a sinistra è opzionale


ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER LA POSIZIONE SUL VEICOLO

PARTE A

Targhetta regolamentare del costruttore

1.

La targhetta regolamentare del costruttore è fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile.

2.

La posizione è scelta in modo che la targhetta sia fissata su una parte non soggetta a sostituzione durante l’uso del veicolo.

PARTE B

Numero di identificazione del veicolo (VIN)

1.

Il VIN è indicato su un’unica riga.

1.1.

Se per motivi tecnici, quale la mancanza di spazio, il VIN non può essere apposto su un’unica riga, l’autorità nazionale può, su richiesta del costruttore, consentire l’indicazione del VIN su due righe.

In tal caso, le sezioni di cui al punto 2.1 dell’allegato I, parte B, non possono essere interrotte.

2.

Il VIN è apposto mediante punzonatura o martellamento meccanico sul telaio o su una struttura simile.

3.

Possono essere utilizzate anche le tecniche che dimostrano di offrire lo stesso livello di protezione contro la manomissione o la falsificazione del martellamento meccanico.

4.

Il VIN deve essere apposto in una posizione chiaramente visibile e accessibile. La posizione deve essere scelta in modo da evitare che il VIN sia cancellato o alterato.

5.

Il VIN deve essere posizionato sul lato destro del veicolo.


ALLEGATO III

PARTE A

Scheda informativa

MODELLO

Scheda informativa n. … relativa all’omologazione CE di un veicolo a motore e del suo rimorchio per quanto riguarda la targhetta regolamentare del costruttore e il VIN.

Le seguenti informazioni vanno fornite in triplice copia e comprendono un indice. I disegni devono essere forniti in scala adeguata ed essere sufficientemente dettagliati, in formato A4 o in un pieghevole di tale formato. Eventuali fotografie devono contenere sufficienti dettagli.

0.   GENERALITÀ

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi d’identificazione del tipo, se indicati sul veicolo (1): …

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (2):

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.6.   Collocazione e metodo di applicazione delle targhe regolamentari del costruttore: …

0.6.1.   Sul telaio (3): …

0.6.2.   Sulla carrozzeria (3): …

0.7.   Posizione del VIN: …

0.7.1.   Sul telaio (3): …

0.7.2.   Sulla carrozzeria (3): …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore:…

1.   CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.   Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: …

9.   CARROZZERIA

9.17.   Targhetta regolamentare del costruttore e VIN

9.17.1.   Fotografie e/o disegni della posizione delle targhette regolamentari del costruttore, delle iscrizioni e del VIN: …

9.17.2.   Fotografie e/o disegni della targhetta regolamentare del costruttore e iscrizioni (esempio completo di dimensioni): …

9.17.3.   Fotografie e/o disegni del VIN (esempio completo di dimensioni): …

9.17.4.   Dichiarazione di conformità del costruttore relativa alle prescrizioni di cui all’allegato I, parte B, punto 2.2 del regolamento (UE) n. 19/2011

9.17.5.   Descrizione dettagliata della composizione del VIN: …

Note esplicative

PARTE B

Certificato di omologazione CE

MODELLO

Formato: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

Oggetto:

omologazione CE (4)

estensione dell’omologazione CE (4)

rifiuto dell’omologazione CE (4)

revoca dell’omologazione CE (4)

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la targhetta regolamentare del costruttore e il numero di identificazione del veicolo

in riferimento al regolamento (UE) n. …/…, modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. …/… (4)

Numero di omologazione CE: …

Motivo dell’estensione: …

SEZIONE I

0.1.   Marca (denominazione commerciale del costruttore): …

0.2.   Tipo: …

0.2.1.   Eventuali denominazioni commerciali: …

0.3.   Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (5):…

0.3.1.   Posizione della marcatura: …

0.4.   Categoria del veicolo (6): …

0.5.   Nome e indirizzo del costruttore: …

0.8.   Nome e indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: …

0.9.   Nome e indirizzo dell’eventuale rappresentante del costruttore:…

SEZIONE II

1.   Ulteriori informazioni (se necessarie): cfr. Addendum

2.   Servizio tecnico incaricato dell’esecuzione delle prove: …

3.   Data del verbale di prova: …

4.   Numero del verbale di prova: …

5.   Eventuali osservazioni: …

6.   Luogo: …

7.   Data: …

8.   Firma: …

Allegati

:

Fascicolo di omologazione.

Verbale di prova.


(1)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componenti o unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (esempio: ABC??123??).

(2)  Classificato secondo le definizioni figuranti nell'allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE.

(3)  Cancellare la dicitura inutile.

(4)  Cancellare la dicitura non pertinente.

(5)  Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non attinenti alla descrizione dei tipi di veicoli, componenti o unità tecnica separata oggetto della presente scheda informativa, tali caratteri sono sostituiti nella documentazione dal simbolo «?» (per esempio ABC??123??).

(6)  Conformemente alle definizioni dell’allegato II, parte A.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n. …

Non pertinente.