8.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/113


DIRETTIVA 2011/89/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 2011

che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (3), fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi (conglomerati finanziari) sono esposti a rischi (rischi di gruppo) che comprendono: il rischio di contagio, dove il rischio si diffonde da un’estremità all’altra del gruppo; la concentrazione del rischio, dove lo stesso tipo di rischio si materializza contemporaneamente in diverse parti del gruppo; la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi; i potenziali conflitti di interesse, nonché la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate che sono parte del conglomerato finanziario, evitando così l’impiego multiplo del capitale. I conglomerati finanziari dovrebbero pertanto essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

(2)

È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE, da un lato, e delle direttive del Consiglio 73/239/CEE (4) e 92/49/CEE (5), e delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE (6), 2002/83/CE (7), 2004/39/CE (8), 2005/68/CE (9), 2006/48/CE (10), 2006/49/CE (11), 2009/65/CE (12), 2009/138/CE (13) e 2011/61/UE (14), dall’altro, per consentire un’adeguata vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi e bancari, anche quando fanno parte di una struttura di partecipazione finanziaria mista.

(3)

Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati nell’Unione secondo l’entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) (ABE), dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) (AEAP) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) (AESFEM) conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto). Inoltre, è importante che i requisiti per l’esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Ciò è di particolare importanza nel caso dei grandi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale.

(4)

Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale e la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi sono possibili solo se le autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall’attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari operanti a livello internazionale tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato finanziario. I collegi di autorità competenti rilevanti per i conglomerati finanziari dovrebbero agire conformemente alla natura supplementare della direttiva 2002/87/CE e, in quanto tali, non dovrebbero duplicare o sostituire bensì fornire un valore aggiunto alle attività dei collegi esistenti per i sottogruppi bancari e assicurativi all’interno di tali conglomerati finanziari. Un collegio per un conglomerato finanziario dovrebbe essere costituito laddove non esista un collegio settoriale bancario o assicurativo.

(5)

Per garantire la necessaria vigilanza regolamentare, è opportuno che la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa delle banche, delle compagnie di assicurazione e dei conglomerati finanziari che svolgono attività transfrontaliere, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative che ne fanno parte, siano controllate, a seconda dei casi, dall’ABE, dall’AEAP, dall’AESFEM (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») e dal comitato congiunto e che le relative informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti rilevanti.

(6)

Per garantire un’efficace vigilanza supplementare delle imprese regolamentate in un conglomerato finanziario, in particolare quando la sede principale di una delle imprese figlie si trova in un paese terzo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese, in particolare gli enti creditizi che hanno la sede sociale in un paese terzo e che, se avessero la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbero soggetti ad autorizzazione.

(7)

La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l’Unione, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati finanziari. Le AEV dovrebbero pubblicare, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni per tali metodi di vigilanza comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive relative ai settori bancario, assicurativo, degli strumenti finanziari e dei conglomerati finanziari. Gli orientamenti di cui alla direttiva 2002/87/CE dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della vigilanza ivi prevista e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE.

(8)

Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo a cui sono esposti i conglomerati finanziari, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza di cui alla direttiva 2002/87/CE appaiono insufficienti, la comunità dei supervisori dovrebbe elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dalle AEV tramite il comitato congiunto. Se una partecipazione è l’unico elemento per l’identificazione di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza dovrebbero poter valutare se sussiste un’esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.

(9)

Per quanto riguarda talune strutture di gruppo, le autorità di vigilanza si sono ritrovate prive di poteri nell’attuale crisi, in quanto i regimi stabiliti dalle pertinenti direttive le hanno costrette a scegliere tra la vigilanza settoriale specifica e la vigilanza supplementare. Per quanto sia necessario intraprendere una revisione completa della direttiva 2002/87/CE nel contesto dei lavori del G20 in materia di conglomerati finanziari, occorre disciplinare quanto prima i poteri di vigilanza necessari.

(10)

È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 98/78/CE. La direttiva 98/78/CE dovrebbe essere pertanto modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista. Al fine di garantire una vigilanza coerente e tempestiva, la direttiva 98/78/CE dovrebbe essere modificata a prescindere dall’imminente applicazione della direttiva 2009/138/CE, che andrebbe agli stessi effetti modificata.

(11)

Mentre i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, spetta al coordinatore nominato conformemente alla direttiva 2002/87/CE stabilire l’opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Nelle prove di stress effettuate dalle AEV a livello dell’Unione in un contesto settoriale specifico, il comitato congiunto dovrebbe avere il compito di assicurare che esse si svolgano in maniera coerente tra i diversi settori. Per tali ragioni, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero poter sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell’Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovrebbero poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale. Occorre tenere conto delle esperienze acquisite nelle precedenti prove di stress a livello dell’Unione. Le prove di stress dovrebbero, ad esempio, tenere conto dei rischi di liquidità e solvibilità dei conglomerati finanziari.

(12)

La Commissione dovrebbe ulteriormente sviluppare un sistema di vigilanza dei conglomerati finanziari coerente e organico. L’imminente revisione completa della direttiva 2002/87/CE dovrebbe riguardare le imprese non regolamentate, in particolare le società veicolo, e sviluppare un’applicazione basata sul rischio delle esenzioni a disposizione delle autorità di vigilanza per determinare cosa si intenda per conglomerato finanziario, limitando nel contempo l’utilizzo di tali esenzioni. Tenendo conto delle direttive settoriali, la revisione dovrebbe inoltre considerare i conglomerati finanziari di importanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili. Tali conglomerati dovrebbero essere identificati per analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. La Commissione dovrebbe valutare l’opportunità di proporre un’azione normativa in questo ambito.

(13)

È opportuno garantire la coerenza fra gli obiettivi delle direttive 2002/87/CE e 2006/48/CE. La direttiva 2006/48/CE dovrebbe pertanto essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista.

(14)

Il ripristino dei poteri al livello della società di partecipazione finanziaria mista implica che talune disposizioni delle direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE o 2009/138/CE si applichino simultaneamente a tale livello. Queste disposizioni possono essere equivalenti tra loro, soprattutto per quanto riguarda gli elementi qualitativi delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Ad esempio, le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE prevedono identici requisiti di competenza e onorabilità per la gestione delle società di partecipazione. Per evitare sovrapposizioni tra tali disposizioni e assicurare l’efficacia della vigilanza sul livello più elevato, le autorità di vigilanza dovrebbero avere la facoltà di applicare una determinata disposizione soltanto una volta, rispettando nel contempo la disposizione equivalente in tutte le altre direttive applicabili. In mancanza di una formulazione identica, due disposizioni dovrebbero essere considerate equivalenti se sono simili nella sostanza, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Nel valutare l’equivalenza, le autorità di vigilanza dovrebbero verificare, nell’ambito dei collegi, se, con riferimento a ogni direttiva applicabile, l’ambito di applicazione sia coperto e gli obiettivi siano raggiunti, senza abbassare gli standard di vigilanza. Le valutazioni di equivalenza dovrebbero poter evolvere in base alle modifiche dei regimi e delle prassi di vigilanza e dovrebbero essere pertanto oggetto di una procedura aperta ed evolutiva. Tale procedura dovrebbe consentire soluzioni caso per caso, in modo da tenere conto di tutte le pertinenti caratteristiche di un determinato gruppo. È necessaria un’appropriata cooperazione in materia di vigilanza per assicurare la coerenza all’interno del quadro di vigilanza per un determinato gruppo e ottenere parità di condizioni tra tutti i conglomerati finanziari all’interno dell’Unione. A tale fine, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero elaborare orientamenti finalizzati alla convergenza delle valutazioni di equivalenza e adoperarsi per l’emanazione di norme tecniche vincolanti.

(15)

Al fine di migliorare la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche tecniche della direttiva 2002/87/CE relative alle definizioni, all’adeguamento della terminologia e ai metodi di calcolo stabiliti dalla stessa direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente il miglioramento della vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(17)

È pertanto opportuno modificare le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)   società di partecipazione assicurativa mista: un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di un paese terzo, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di un paese terzo, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione;»

b)

è aggiunta la lettera seguente:

«m)   società di partecipazione finanziaria mista: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»

2)

all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.»;

3)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Livello di applicazione riguardo alle società di partecipazione finanziaria mista

1.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare può, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate, applicare a tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione pertinente della direttiva 2002/87/CE.

2.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente a norma della presente direttiva e della direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare può, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, applicare soltanto la disposizione della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3.   L’autorità competente per l’esercizio della vigilanza supplementare informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) (ABE), e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall’adozione dei suddetti orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’esercizio della vigilanza supplementare di cui all’articolo 2 non implica in alcun modo che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulla società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente.»;

5)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.»;

6)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi

1.   Nel caso di cui all’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l’applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all’allegato II. Sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista e dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2.   Se, in base al calcolo di cui al paragrafo 1, le autorità competenti giungono alla conclusione che la solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa o rischia di esserlo, esse adottano gli opportuni provvedimenti a livello di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione.»;

7)

gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

1)

gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 4 della direttiva 2002/83/CE (21), all’articolo 5 della direttiva 2004/39/CE (22), all’articolo 3 della direttiva 2005/68/CE (23), all’articolo 6 della direttiva 2006/48/CE (24), all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE (25), all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE (26) o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE (27) e che appartengano a un conglomerato finanziario.

La presente direttiva modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)   “ente creditizio”: un ente creditizio ai sensi dell’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

2)   “impresa di assicurazione”: un’impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2 o 3, della direttiva 2009/138/CE;

3)   “impresa di investimento”: un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (28), o un’impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2004/39/CE;

4)   “impresa regolamentata”: un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi;

5)   “società di gestione patrimoniale”: una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

5 bis)   “gestore di fondi di investimento alternativi”: un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un’impresa che ha la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

6)   “impresa di riassicurazione”: un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punto 4, 5 o 6, della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ai sensi dell’articolo 13, punto 26, della direttiva 2009/138/CE;

7)   “norme settoriali”: la normativa dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale di imprese regolamentate, in particolare le direttive 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE;

8)   “settore finanziario”: il settore composto da una o più delle imprese seguenti:

a)un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 4, punto 1, 5 o 21, della direttiva 2006/48/CE (in prosieguo denominati collettivamente settore bancario);b)un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 13, punto 1, 2, 4 o 5, o dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (in prosieguo denominate collettivamente settore assicurativo);c)un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (in prosieguo denominate collettivamente settore dei servizi di investimento);

9)   “impresa madre”: un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (29), od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa;

10)   “impresa figlia”: un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE od ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia;

11)   “partecipazione”: una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (30), oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

12)   “gruppo”: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

12 bis)   “controllo”: relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

13)   “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;

14)   “conglomerato finanziario”: un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un’impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un’impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:

a)qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un’impresa regolamentata:

i)

tale impresa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

ii)

almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e

iii)

le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva; ovvero

b)qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un’impresa regolamentata:

i)

le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva;

ii)

almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento; e

iii)

le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva;

15)   “società di partecipazione finanziaria mista”: un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

16)   “autorità competenti”: le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale o sui gestori di fondi d’investimento alternativi, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;

17)   “autorità competenti rilevanti”:

a)

le autorità competenti degli Stati membri preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;

b)

il coordinatore designato a norma dell’articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);

c)

altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

18)   “operazioni intragruppo”: tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;

19)   “concentrazione dei rischi”: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi.

Fino all’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 17, lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell’importanza all’interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro.

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera b), punto i), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate, operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore a un coefficiente del 40 %.

2.   Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle predette imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.

Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.

Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

3.   Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell’articolo 2, punto 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all’interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

3 bis.   Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.»;

b)

il paragrafo 4 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

escludere un’impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi contemplati all’articolo 6, paragrafo 5, a meno che l’impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l’impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione.»;

ii)

è aggiunta la lettera seguente:

«c)

escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l’identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.»;

d)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«8.   L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) (AEAP) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) (AESFEM) (in prosieguo denominate collettivamente «AEV») emanano, tramite il comitato congiunto delle AEV (comitato congiunto), orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi 2, 3, 3 bis, 4 e 5 del presente articolo.

9.   Le autorità competenti riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall’applicazione della vigilanza supplementare e rivedono i criteri quantitativi enunciati nel presente articolo e le analisi basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari.

3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine:

le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente,

un’autorità competente la quale sia del parere che un’impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato in virtù della presente direttiva comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate e al comitato congiunto.»;

b)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco dei conglomerati finanziari definiti a norma dell’articolo 2, punto 14. Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna delle AEV.

Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all’articolo 1 facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.»;

4)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione;»

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all’articolo 18.»;

c)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per l’esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto ii), o punto 14, lettera b), punto ii), e all’articolo 2, paragrafo 14, lettera a), punto iii), o punto 14, lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.»;

5)

all’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell’ambito della vigilanza supplementare in conformità dell’allegato I:

a)

un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari;

b)

un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

c)

un’impresa di investimento;

d)

una società di partecipazione finanziaria mista.

4.   Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all’allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all’allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una partecipazione in un’altra impresa del gruppo.»;

6)

l’articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi oppure adottare altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione degli articoli da 106 a 118 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 244 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

7)

l’articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi oppure disporre altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5.   Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione dell’articolo 245 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d’applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell’articolo 5 siano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l’esercizio della vigilanza supplementare.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all’autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«6.   Le autorità competenti allineano l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva.»;

9)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 9 ter

Prove di stress

1.   Gli Stati membri possono prevedere che il coordinatore assicuri la periodica effettuazione di opportune prove di stress sui conglomerati finanziari. Essi prevedono che le autorità competenti rilevanti cooperino pienamente con il coordinatore.

2.   Ai fini delle prove di stress a livello dell’Unione, le AEV possono, tramite il comitato congiunto e in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (34), sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari, a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010. Il coordinatore comunica i risultati delle prove di stress al comitato congiunto.

10)

all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera b) è così modificata:

a)

al punto ii), il primo comma è sostituito dal seguente:

«ii)

qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente preposta alla vigilanza dell’impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;»

b)

il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione all’impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;»

11)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza stabilite dagli atti legislativi dell’Unione, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario non pregiudica i compiti e le responsabilità attribuiti alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.»;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l’esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell’Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell’articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell’articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio.»;

12)

all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

l’identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell’impresa madre capogruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

13)

all’articolo 12 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   I coordinatori forniscono al comitato congiunto le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Il comitato congiunto mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa dei conglomerati finanziari.»;

14)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 12 ter

Orientamenti comuni

1.   Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti comuni sulle modalità di conduzione, da parte dell’autorità competente, delle valutazioni basate sul rischio applicabili ai conglomerati finanziari. Tali orientamenti assicurano, in particolare, che le valutazioni basate sul rischio includano appositi strumenti atti a garantire la possibilità di valutare i rischi di gruppo cui sono esposti i conglomerati finanziari.

2.   Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati a elaborare prassi di vigilanza che permettano alla vigilanza supplementare delle società di partecipazione finanziaria mista di integrare opportunamente, a seconda dei casi, la vigilanza di gruppo ai sensi delle direttive 98/78/CE e 2009/138/CE o la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Gli orientamenti permettono all’azione di vigilanza di ricomprendere tutti i pertinenti rischi eliminando al tempo stesso la possibilità di duplicazioni di vigilanza e prudenziali.»;

15)

l’articolo 18 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Imprese madri in un paese terzo»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti possono applicare altri metodi idonei a garantire un’adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Tali metodi sono approvati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. Le autorità competenti garantiscono che tali metodi conseguano l’obiettivo di vigilanza supplementare fissato della presente direttiva e li comunicano alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.»;

16)

l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l’articolo 10 bis della direttiva 98/78/CE e l’articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»;

17)

il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

18)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Poteri conferiti alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 quater riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:

a)

formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2, al fine di tener conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari;

b)

adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell’Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

c)

definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all’allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.

Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 21 bis.»;

19)

all’articolo 21, i paragrafi 2, 3 e 5 sono soppressi;

20)

l’articolo 21 bis è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

l’articolo 6, paragrafo 2, per garantire l’uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.»;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Al fine di garantire un’applicazione uniforme degli articoli 2, 7 e 8 e dell’allegato II, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2 e per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell’allegato II.

Il comitato congiunto presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2015.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.»;

c)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Entro due anni dall’adozione di norme tecniche di attuazione conformemente al paragrafo 2 bis, gli Stati membri impongono un formato uniforme, determinano la frequenza e le date per la notifica dei calcoli di cui al presente articolo.»;

21)

al capo III sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 21 ter

Orientamenti comuni

Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 12 ter e all’articolo 21, paragrafo 4, secondo la procedura di cui all’articolo 56 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 quater

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui all’articolo 20 è conferita alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificato. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;

22)

all’articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione delle società di gestione patrimoniale:

a)

nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b)

qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e

c)

nell’ambito della procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.»;

23)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 30 bis

Gestori di fondi di investimento alternativi

1.   In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:

a)

nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b)

qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva; e

c)

nella procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

2.   Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d’investimento) i gestori di fondi di investimento alternativi sono inclusi nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente paragrafo, le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell’inclusione degli enti finanziari si applicano mutatis mutandis ai gestori di fondi di investimento alternativi. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore di fondi di investimento alternativi è trattato come appartenente al settore in cui è incluso in virtù del paragrafo 1, lettera a).

Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all’esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).»;

24)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L’articolo 39 e gli articoli da 124 a 143 si applicano alle società di partecipazione finanziaria, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede nell’Unione.»;

2)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

i punti da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti:

«14)   “ente creditizio impresa madre in uno Stato membro”: un ente creditizio che ha come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o detiene una partecipazione in detti enti e non è a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

15)   “società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

15 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro”: società di partecipazione finanziaria mista che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro;

16)   “ente creditizio impresa madre nell’UE”: ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;

17)   “società di partecipazione finanziaria madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;

17 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE”: una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista stabilita in uno qualsiasi degli Stati membri;»

b)

è inserito il punto seguente:

«19 bis)   “società di partecipazione finanziaria mista”: una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE;»

c)

il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)   “autorità di vigilanza su base consolidata”: l’autorità competente responsabile dell’esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell’UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE;»

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Ogni autorizzazione è notificata all’ABE. La ragione sociale di ogni ente creditizio a cui è stata concessa l’autorizzazione è iscritta in un elenco, che l’ABE pubblica e mantiene aggiornato sul suo sito web. L’autorità competente incaricata della vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all’ABE tutte le informazioni concernenti il gruppo bancario in conformità dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 73, paragrafo 3, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»;

4)

l’articolo 39 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

enti creditizi stabiliti in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia sede nell’Unione.»;

b)

al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che sono situati nell’Unione e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato in un paese terzo, o detengono una partecipazione in tali enti;»

5)

all’articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri possono avvalersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l’impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista stabilita nello stesso Stato membro dell’ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza applicabile agli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell’articolo 71, paragrafo 1.»;

6)

all’articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Fatti salvi gli articoli 68, 69 e 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all’articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5, sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all’ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.»;

7)

all’articolo 72, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o di tale società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni significative di società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o di società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate nell’allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.»;

8)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 72 bis

1.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti per la vigilanza sulle imprese figlie, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la pertinente disposizione della direttiva 2002/87/CE.

2.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a disposizioni equivalenti contenute nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE, in particolare per quanto riguarda la vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere, d’intesa con l’autorità di vigilanza del gruppo per il settore assicurativo, di applicare alla società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione della direttiva riguardante il settore finanziario più importante quale definito all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) (AEAP) delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione, da sottoporre alla Commissione nei tre anni dall’adozione degli orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

9)

all’articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 della presente direttiva su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l’impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione stabilita in un paese terzo un ente creditizio, un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/87/CE, oppure vi detengano una partecipazione.»;

10)

all’articolo 80, paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un’impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;»

11)

l’articolo 84 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora un ente creditizio impresa madre nell’UE e le sue filiazioni, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE e le sue filiazioni o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo IRB su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all’allegato VII, parte 4, siano rispettati dall’impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»;

b)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Qualora il metodo IRB debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE e dalle sue filiazioni, ovvero da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132.»;

12)

all’articolo 89, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un’impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali oppure un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 80, paragrafo 8;»

13)

all’articolo 105, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato a essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell’allegato X, parte 3.

4.   Quando un ente creditizio impresa madre nell’UE e le sue filiazioni ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell’allegato X, parte 3, siano soddisfatti dall’impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.»;

14)

all’articolo 122 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Quando un ente creditizio impresa madre nell’UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, ovvero una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell’ente creditizio impresa madre nell’UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.»;

15)

all’articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se l’impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l’autorizzazione di cui all’articolo 6.»;

16)

l’articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Articolo 126

1.   Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell’ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2.   Quando più enti creditizi autorizzati nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stabilita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che ha autorizzato l’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l’ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE.

3.   In casi particolari, in cui l’applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell’importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un’altra autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata. Prima di concordare su tale deroga, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi, a seconda dei casi, all’ente creditizio impresa madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE ovvero all’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

4.   Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.»;

17)

l’articolo 127 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l’articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista individualmente considerata.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri provvedono a che le loro autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere le informazioni di cui all’articolo 137 alle filiazioni di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria ovvero di una società di partecipazione finanziaria mista non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.»;

18)

l’articolo 129 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In aggiunta agli obblighi imposti dalla presente direttiva, l’autorità competente preposta all’esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell’UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE esegue i compiti seguenti:»;

b)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Quando una domanda per l’ottenimento di un’autorizzazione di cui rispettivamente all’articolo 84, paragrafo 1, all’articolo 87, paragrafo 9, e all’articolo 105, nonché all’allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

c)

il paragrafo 3 è così modificato:

i)

il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull’applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l’adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.»;

ii)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE adottano la decisione sull’applicazione degli articoli 123 e 124 e dell’articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall’autorità di vigilanza su base consolidata. Se, al termine del periodo di quattro mesi, una delle autorità competenti interessate ha rinviato il caso all’ABE conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti rinviano la loro decisione, attendono la decisione che l’ABE può adottare ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento e adottano una decisione in conformità della decisione dell’ABE. Si ritiene che il periodo di quattro mesi equivalga al periodo di conciliazione ai sensi del predetto regolamento. L’ABE adotta una decisione entro un mese. Il caso non è rinviato all’ABE dopo il periodo di quattro mesi o se è stata adottata una decisione congiunta.»;

iii)

il nono comma è sostituito dal seguente:

«La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un’autorità competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE presenta all’autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull’applicazione dell’articolo 136, paragrafo 2. In quest’ultimo caso, l’aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dall’autorità competente che ha presentato la richiesta.»;

19)

all’articolo 131 bis, paragrafo 2, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza:

a)

le autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni di un ente creditizio impresa madre nell’UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE;

b)

le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis;

c)

le banche centrali ove opportuno; e

d)

le autorità competenti di paesi terzi se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui agli articoli da 44 a 52.»;

20)

all’articolo 132, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell’UE ed enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell’importanza di dette filiazioni all’interno del sistema finanziario di tali Stati membri.»;

b)

al sesto comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al gruppo, le imprese madri, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 73, paragrafo 3, nonché identificazione delle autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;»

21)

l’articolo 135 è sostituito dal seguente:

«Articolo 135

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l’onorabilità e l’esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.»;

22)

all’articolo 139, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3.   Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari o imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute a esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.»;

23)

l’articolo 140 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura di autorizzazione, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l’assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell’attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 71, paragrafo 2. L’elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’ABE e alla Commissione.»;

24)

gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 141

Qualora, nell’applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un’impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria mista, una filiazione di cui all’articolo 137 o una filiazione di cui all’articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell’altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell’ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero a un revisore o a un esperto. L’autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può prendervi parte.

Articolo 142

Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista non è nello stesso Stato membro ove si trova l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.»;

25)

l’articolo 143 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora un ente creditizio la cui impresa madre sia un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto a una vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

La verifica è effettuata dall’autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l’esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.»;

b)

al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.»;

26)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 146 bis

Gli Stati membri prescrivono che gli enti creditizi rendano pubbliche annualmente, a livello di gruppo bancario, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa.»;

27)

l’allegato X è modificato conformemente all’allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

1)

all’articolo 212, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

«f)

“società di partecipazione assicurativa”, un’impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell’acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

g)

“società di partecipazione assicurativa mista”, un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di paesi terzi, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

h)

“società di partecipazione finanziaria mista”, una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE.»;

2)

all’articolo 213, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi:

a)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di riassicurazione, in un’impresa di assicurazione di paesi terzi o in un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;

b)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, conformemente agli articoli da 218 a 258;

c)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;

d)

alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all’articolo 265.

3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione è essa stessa o è un’impresa partecipata di un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244 della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245 della presente direttiva, o entrambe, a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

4.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/87/CE.

5.   Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, di applicare soltanto le disposizioni della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

6.   L’autorità di vigilanza del gruppo informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) (ABE) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (38) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 4 e 5. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione entro tre anni dall’adozione di tali orientamenti.

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

3)

all’articolo 214, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all’articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l’articolo 257 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista.»;

4)

all’articolo 215, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), è essa stessa un’impresa figlia di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’altra società di partecipazione assicurativa o di un’altra società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, della società di partecipazione assicurativa capogruppo o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione.

2.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione di cui al paragrafo 1 è un’impresa figlia di un’impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245, o entrambe, a livello di detta impresa o società capogruppo.»;

5)

all’articolo 216, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha la sede nello stesso Stato membro dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione di cui all’articolo 215, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione dell’autorità di vigilanza del gruppo e dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo a livello nazionale.»;

6)

l’articolo 219 è sostituito dal seguente:

«Articolo 219

Frequenza del calcolo

1.   L’autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all’articolo 218, paragrafi 2 e 3, siano effettuati almeno una volta all’anno dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa del gruppo indicata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso.

2.   L’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all’autorità di vigilanza del gruppo.

Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo può chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.»;

7)

l’articolo 226 è sostituito dal seguente:

«Articolo 226

Società di partecipazione assicurativa intermedie

1.   Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un’impresa di assicurazione partecipata, in un’impresa di riassicurazione partecipata, in un’impresa di assicurazione di un paese terzo o in un’impresa di riassicurazione di un paese terzo tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

2.   Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all’articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all’articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.

I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo.»;

8)

all’articolo 231, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l’autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.»;

9)

all’articolo 233, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 231.»;

10)

al titolo III, capo II, sezione 1, il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:

11)

l’articolo 235 è sostituito dal seguente:

«Articolo 235

Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista

1.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità del gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista conformemente agli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.

2.   Ai fini di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.»;

12)

l’articolo 243 è sostituito dal seguente:

«Articolo 243

Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista

Gli articoli da 236 a 242 si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.»;

13)

all’articolo 244, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le concentrazioni dei rischi di cui al primo comma sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»;

14)

all’articolo 245, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell’ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con un’impresa del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.

Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.»;

15)

all’articolo 246, paragrafo 4, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Gli Stati membri impongono all’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall’articolo 45. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dall’autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.

Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all’articolo 230, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista forniscono all’autorità di vigilanza del gruppo un’analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista possono, fatto salvo l’accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, procedere a tutte le valutazioni di cui all’articolo 45 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e possono redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.»;

16)

all’articolo 247, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza seguente:

i)

se l’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

ii)

se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;

iii)

se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato;

iv)

se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o

v)

se il gruppo non ha un’impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato.»;

17)

all’articolo 249, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle autorità di vigilanza interessate e all’AEAP le informazioni concernenti il gruppo, ai sensi dell’articolo 19, dell’articolo 51, paragrafo 1, e dell’articolo 254, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.»;

18)

all’articolo 256, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 51, 53, 54 e 55.

2.   Un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, presentare un’unica relazione sulla sua solvibilità e sulla sua condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

a)

le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;

b)

le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.

Prima di concedere l’accordo conformemente al primo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.»;

19)

l’articolo 257 è sostituito dal seguente:

«Articolo 257

Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

L’articolo 42 si applica mutatis mutandis.»;

20)

all’articolo 258, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246 o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate quanto prima possibile:

a)

dall’autorità di vigilanza del gruppo nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista;

b)

dalle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.

Le autorità di vigilanza interessate, compresa l’autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure.

2.   Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure concernenti le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista o le persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.»;

21)

l’articolo 262 è sostituito dal seguente:

«Articolo 262

Imprese madri registrate in un paese terzo: mancanza di equivalenza

1.   Se la verifica effettuata in conformità dell’articolo 260 dimostra che non vi è vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione gli articoli da 218 a 258, a eccezione degli articoli da 236 a 243, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l’impresa madre è considerata come un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità, e a uno dei due requisiti seguenti:

a)

il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 226, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista;

b)

il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 227, qualora si tratti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2.   Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. Tali metodi sono approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista che abbia la sede nell’Unione e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui è capogruppo la predetta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza del gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.»;

22)

all’articolo 263, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Se l’impresa madre di cui all’articolo 260 è essa stessa un’impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all’articolo 260 soltanto a livello dell’impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Le autorità di vigilanza possono, tuttavia, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell’articolo 260, effettuare una nuova verifica a un livello inferiore dove esiste un’impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che sia al livello di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, di una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.»

Articolo 5

Revisione

La Commissione sottopone a revisione integrale la direttiva 2002/87/CE, compresi gli atti delegati e di esecuzione adottati a norma della stessa. A seguito di tale revisione, entro il 31 dicembre 2012 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che verta in particolare sull’ambito di applicazione di tale direttiva, esaminandone altresì un eventuale ampliamento mediante revisione dell’articolo 3, e sull’applicazione di tale direttiva alle imprese non regolamentate, in particolare alle società veicolo. La relazione riguarda anche i criteri di identificazione dei conglomerati finanziari di proprietà di ampi gruppi non finanziari, l’insieme delle cui attività nel settore bancario, nel settore assicurativo e nel settore dei servizi di investimento è di fatto rilevante nel mercato interno dei servizi finanziari.

La Commissione valuta, inoltre, se le AEV debbano elaborare, tramite il comitato congiunto, orientamenti per la valutazione di tale rilevanza di fatto.

Nello stesso contesto, la relazione riguarda i conglomerati finanziari di rilevanza sistemica, le cui dimensioni, interconnessioni o complessità li rendono particolarmente vulnerabili, e che sono da individuare in analogia con le norme in evoluzione del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. Tale relazione esamina inoltre la possibilità di introdurre prove di stress obbligatorie. La relazione è seguita, se necessario, dalle opportune proposte legislative.

Articolo 6

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 1, 2 e 3 della presente direttiva entro il 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

2.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 4 della presente direttiva dal 10 giugno 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

3.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri mettono in vigore entro il 22 luglio 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, paragrafo 23, della presente direttiva, nonché all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva nella misura in cui tali disposizioni modificano l’articolo 1, l’articolo 2, paragrafi 4, 5 bis e 16, nonché l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori dei fondi di investimento alternativi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

4.   Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al presente articolo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, 16 novembre 2011

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

W. SZCZUKA


(1)  GU C 62 del 26.2.2011, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011.

(3)  GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

(4)  Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

(5)  Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1).

(6)  Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(8)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(10)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(11)  Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).

(12)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(13)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(14)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(15)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(16)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(17)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(18)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(19)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(20)  GU L 331, del 15.12.2010, pag. 84.»;

(21)  Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1).

(22)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(23)  Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).

(24)  Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).

(25)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(26)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(27)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(28)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(29)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(30)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.»;

(31)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(32)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(33)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(34)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.»;

(35)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(36)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;

(37)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

(38)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

(39)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.»;


ALLEGATO I

Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono così modificati:

A)

l’allegato I è così modificato:

1)

al punto 2.1:

a)

al quarto comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

che sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista e l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano entrambe considerate ai fini del calcolo.»;

b)

il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall’obbligo di calcolare la solvibilità corretta l’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero da un’altra società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorità competente di quest’altro Stato membro.»;

2)

il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2.   Società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista intermedie

Nel calcolo della solvibilità corretta di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un’impresa di assicurazione partecipata, in un’impresa di riassicurazione partecipata o in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, viene presa in considerazione la situazione della società di partecipazione assicurativa intermedia o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e soggetta alle condizioni di cui all’articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all’articolo 27 della direttiva 2002/83/CE o all’articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»

B)

l’allegato II è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.

Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista, di un’impresa di assicurazione o di un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.»;

3)

al punto 2, il secondo e il terzo trattino e il comma successivo al terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«—

che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,

che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in altri Stati membri, qualora sia stato concluso, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l’esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all’autorità di vigilanza di un altro Stato membro.

Qualora società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista o imprese di assicurazione o riassicurazione di paesi terzi detengano partecipazioni successive nella società di partecipazione assicurativa, nella società di partecipazione finanziaria mista o nell’impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell’ultima impresa madre cui fa capo l’impresa di assicurazione o riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, un’impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo.»;

4)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le autorità competenti garantiscono che a livello di società di partecipazione assicurativa, di società di partecipazione finanziaria mista o di impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell’allegato I.

L’analogia consiste nell’applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell’allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle seguenti condizioni:

un requisito di solvibilità pari a zero se è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista,

un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell’allegato I, se si tratta di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi,

le stesse condizioni stabilite all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all’articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto si riferisce agli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.»


ALLEGATO II

Nell’allegato I della direttiva 2002/87/CE, al punto «II. Metodi di calcolo», il metodo 3 e il metodo 4 sono sostituiti dal seguente:

«Metodo 3: Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.»


ALLEGATO III

Nella direttiva 2006/48/CE, allegato X, parte 3, sezione 3, il punto 30 è sostituito dal seguente:

«30.

Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione sia utilizzato dall’ente creditizio impresa madre nell’UE e dalle sue filiazioni ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.»