5.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/24


DIRETTIVA 2011/64/UE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2011

relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato

(codificazione)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

Le direttive del Consiglio 92/79/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (1), 92/80/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (2), e 95/59/CE, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (3), hanno subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di dette direttive incorporandole in un unico atto.

(2)

La normativa dell’Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tenendo presente che i prodotti del tabacco possono nuocere gravemente alla salute e che l’Unione è parte della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC). È opportuno tener conto della situazione esistente per ciascuno dei vari tipi di tabacchi lavorati.

(3)

Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell’Unione europea è preservare un’unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale settore che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell’Unione.

(4)

È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.

(5)

Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette e gli altri tabacchi da fumo.

(6)

È opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti.

(7)

Occorre precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del tabacco e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati a essere immessi in consumo.

(8)

Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari e sigaretti e di altro tabacco da fumo affinché, rispettivamente, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta, il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti. Tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi e ungheresi interessati da un’attuazione immediata, la Germania e l’ Ungheria dovrebbero essere autorizzate a rinviare l’applicazione della definizione di sigarette e sigari fino al 1o gennaio 2015.

(9)

L’armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.

(10)

Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati.

(11)

La struttura dell’accisa sulle sigarette deve comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l’imposta sul volume d’affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un’accisa ad valorem, è opportuno tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l’elemento specifico dell’accisa e l’onere fiscale totale.

(12)

Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell’elemento specifico nell’onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l’applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l’Unione.

(13)

Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati.

(14)

Riguardo alle sigarette, è opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem dovrebbe quindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l’incidenza dell’accisa specifica sull’onere fiscale totale.

(15)

Riguardo ai prezzi e ai livelli di accisa in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Un certo livello di convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell’Unione.

(16)

Tale convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco, che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l’incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.

(17)

Riguardo a prodotti diversi dalle sigarette, è opportuno garantire un’incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati. La fissazione di un’accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per chilogrammo o per numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno.

(18)

Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo ad valorem nell’Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

(19)

È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.

(20)

È opportuno accordare al Portogallo la possibilità di applicare un’aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

(21)

Periodi transitori dovrebbero consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell’accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

(22)

Per non nuocere all’equilibrio economico e sociale della Corsica, è necessario e giustificato fornire una deroga fino al 31 dicembre 2015 che permette alla Francia di applicare un’aliquota di accisa inferiore all’aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica. Entro tale data il regime di accisa sui tabacchi lavorati, ivi immessi al consumo, dovrebbe essere completamente adeguata al regime di accisa in vigore sul continente. Tuttavia, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest’ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento graduale dell’accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette in vigore in Corsica.

(23)

La maggioranza degli Stati membri pratica esenzioni o effettua rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati, in funzione dell’uso ed è necessario stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari.

(24)

È opportuno fornire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti.

(25)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell’accisa che gli Stati membri applicano ai tabacchi lavorati.

CAPO 2

DEFINIZIONI

Articolo 2

1.   Ai fini della presente direttiva, per tabacchi lavorati si intendono:

a)

le sigarette;

b)

i sigari e i sigaretti;

c)

il tabacco da fumo:

i)

il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare le sigarette;

ii)

gli altri tabacchi da fumo.

2.   Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all’articolo 3 o all’articolo 5, paragrafo 1.

In deroga al primo comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica.

3.   Fatte salve le disposizioni dell’Unione già in vigore, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 4 e 5 non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d’imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 3

1.   Ai fini della presente direttiva, per sigarette si intendono:

a)

i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1;

b)

i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

c)

i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

2.   Ai fini dell’applicazione dell’accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.

Articolo 4

1.   Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

a)

i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

b)

i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

2.   In deroga al paragrafo 1, il comma che segue può continuare ad essere applicato dalla Germania e dall’Ungheria fino al 31 dicembre 2014.

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

a)

i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;

b)

i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

c)

i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30o rispetto all’asse longitudinale del sigaro;

d)

i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

3.   Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che corrispondono agli altri criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1.   Ai fini della presente direttiva, per tabacchi da fumo si intendono:

a)

il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

b)

i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell’articolo 3 e nell’articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

2.   Il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore a 1,5 millimetri è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5 millimetri od oltre e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

Articolo 6

Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.

CAPO 3

DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

Articolo 7

1.   Le sigarette prodotte nell’Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un’accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un’accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell’accisa ad valorem riscossa sulle sigarette.

2.   L’aliquota dell’accisa ad valorem e l’importo dell’accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette.

3.   Nella fase finale dell’armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l’accisa specifica e la somma dell’accisa ad valorem e dell’imposta sul volume d’affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4.   Nella misura in cui ciò risulti necessario, l’accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell’elemento specifico dell’accisa, ai sensi dell’articolo 8, siano rigidamente rispettate.

Articolo 8

1.   La percentuale dell’elemento specifico dell’accisa nell’importo dell’onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2.   Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente.

3.   Fino al 31 dicembre 2013 l’elemento specifico dell’accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

a)

l’accisa specifica;

b)

l’accisa ad valorem e l’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

4.   Dal 1o gennaio 2014 l’elemento specifico dell’accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell’importo dell’onere fiscale totale derivante dall’aggregazione dei seguenti elementi:

a)

l’accisa specifica;

b)

l’accisa ad valorem e l’IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

5.   In deroga ai paragrafi 3 e 4, quando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l’elemento specifico dell’accisa, espresso in percentuale dell’onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell’onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l’importo dell’accisa specifica fino al 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della variazione.

6.   Fatti salvi i paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e l’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un’accisa minima sulle sigarette.

Articolo 9

1.   Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime secondo le norme previste nel presente capitolo.

2.   Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo e che comprendono:

a)

un’accisa specifica per unità di prodotto;

b)

un’accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;

c)

un’IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 10

1.   L’accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa) sulle sigarette rappresenta almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a 64 EUR per 1 000 sigarette indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 101 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 57 %, di cui al primo comma.

2.   Dal 1o gennaio 2014 l’accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un’accisa di almeno 115 EUR per 1 000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.

A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.

3.   Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.

Articolo 11

1.   Se in uno Stato membro una variazione intervenuta al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l’accisa globale al di sotto dei livelli fissati rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell’articolo 10, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare tale accisa fino al 1o gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

2.   Se in uno Stato membro aumenta l’aliquota dell’IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l’accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è equivalente all’incidenza dell’aumento dell’aliquota dell’IVA, ugualmente espressa in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l’accisa globale scende al di sotto dei livelli espressi come un prezzo medio ponderato di vendita al minuto fissato rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell’articolo 10.

Tuttavia, lo Stato membro aumenta l’accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1o gennaio del secondo anno successivo all’anno della riduzione.

Articolo 12

1.   Il Portogallo può applicare un’aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all’articolo 10 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

2.   In deroga all’articolo 10, la Francia è autorizzata ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo nei dipartimenti della Corsica fino a un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

a)

fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti;

b)

dal 1o gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L’accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto;

c)

dal 1o gennaio 2015, almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; l’accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1 000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

CAPO 4

DISPOSIZIONI SUI TABACCHI LAVORATI A ECCEZIONE DELLE SIGARETTE

Articolo 13

I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nell’Unione e importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un’accisa minima fissata all’articolo 14:

a)

sigari e sigaretti;

b)

tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

c)

altri tabacchi da fumo.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri applicano un’accisa che può essere:

a)

ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell’Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all’articolo 15, oppure

b)

specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari e i sigaretti, alternativamente per numero di pezzi; oppure

c)

mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l’accisa sia ad valorem o mista.

2.   L’accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

a)   per quanto concerne i sigari e sigaretti: al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo;

b)   per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette: al 40 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o a 40 EUR per chilogrammo;

c)   per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo: al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a 22 EUR per chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2013 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2015 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2018 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Dal 1o gennaio 2020 l’accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato entro il 1o marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell’anno civile precedente.

3.   Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati in questione, senza distinzione all’interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l’origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Francia può continuare ad applicare, per il periodo dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un’aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo nei dipartimenti della Corsica.

a)   per sigari e sigaretti: almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

b)   per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette:

i)

fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

ii)

dal 1o gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

iii)

dal 1o gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

c)   per altri tabacchi da fumo: almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

CAPO 5

DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO, RACCOLTA DI ACCISE, ESENZIONI E RIMBORSI

Articolo 15

1.   I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nell’Unione, nonché gli importatori di tabacco da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

Il primo comma non osta, tuttavia, all’applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell’Unione.

2.   Per agevolare la riscossione dell’accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati, purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti originari dell’Unione.

Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull’origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

Articolo 16

1.   Le modalità di riscossione dell’accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale di armonizzazione dell’accisa. Nel corso della tappa precedente, l’accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l’imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l’imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

2.   Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati dell’Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell’accisa.

Articolo 17

Possono essere esentati dall’accisa od ottenere il rimborso dell’accisa già versata, i tabacchi lavorati:

a)

denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b)

distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c)

destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;

d)

riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.

CAPO 6

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

1.   La Commissione pubblica una volta all’anno il valore dell’euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell’accisa globale.

I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi si applicano a decorrere dal 1o gennaio del successivo anno civile.

2.   Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l’importo delle accise in vigore al momento dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell’accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell’importo più basso.

Articolo 19

1.   Ogni quattro anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura di accisa di cui alla presente direttiva.

La relazione della Commissione tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno, del valore reale e delle quote di accisa e degli obiettivi del trattato in generale.

2.   La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (5), un elenco di dati statistici necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l’elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

4.   La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti i dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

Articolo 20

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21

Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, modificate dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato I, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate s’intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 22

La presente direttiva entra in vigore il 1o gennaio 2011.

Articolo 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

FAZEKAS S.


(1)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8.

(2)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10.

(3)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

(4)  Cfr. allegato I, parte A.

(5)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.


ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate con l’elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 21)

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio

(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8)

 

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

(GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47)

limitatamente all’articolo 1

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

limitatamente all’articolo 1

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio

(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49)

limitatamente all’articolo 1

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

limitatamente all’articolo 1

Direttiva 92/80/CEE del Consiglio

(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10)

 

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

(GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47)

limitatamente all’articolo 2

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

limitatamente all’articolo 2

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio

(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49)

limitatamente all’articolo 2

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

limitatamente all’articolo 2

Direttiva 95/59/CE del Consiglio

(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40)

 

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

(GU L 211 dell’11.8.1999, pag. 47)

limitatamente all’articolo 3

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

limitatamente all’articolo 3

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

limitatamente all’articolo 3

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all’articolo 21)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

92/79/CEE

31 dicembre 1992

92/80/CEE

31 dicembre 1992

95/59/CE

1999/81/CE

1o gennaio 1999

1o gennaio 1999

2002/10/CE

1o luglio 2002 (1)

2003/117/CE

1o gennaio 2004

2010/12/UE

31 dicembre 2010

1o gennaio 2011


(1)  In deroga alla data stabilita all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/10/CE:

a)

la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE al più tardi entro il 1o gennaio 2008;

b)

il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 1, della direttiva 2002/10/CE (tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1o gennaio 2008.


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 92/79/CEE

Direttiva 92/80/CEE

Direttiva 95/59/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, proposizione finale

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 5, punto 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, punto 2

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 16, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 1

Articolo 9

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 2 bis

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 1

Articolo 13

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, quarto e quinto comma

Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, lettere a), b) e c)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 3, paragrafo 1, settimo comma

Articolo 3, paragrafo 1, ottavo comma

Articolo 3, paragrafo 1, nono comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, decimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, undicesimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 1, dodicesimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 3, paragrafo 1, tredicesimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, sesto comma

Articolo 3, paragrafo 1, quattordicesimo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2, prima frase

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 19

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 21, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 21, secondo comma

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 21

Articolo 23

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II