29.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/1 |
DIRETTIVA 2011/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2011
relativa alle fusioni delle società per azioni
(codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 50, paragrafo 2, lettera g),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
La terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni (3), ha subito diverse e sostanziali modificazioni (4). È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla sua codificazione. |
(2) |
Il coordinamento previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del trattato e dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (5) è stato iniziato con la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (6). |
(3) |
Tale coordinamento è stato proseguito, per quanto riguarda la costituzione della società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, con la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all’articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (7) e, per quanto riguarda i conti annuali di taluni tipi di società, con la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (8). |
(4) |
La tutela degli interessi dei soci e dei terzi richiede un coordinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le fusioni di società per azioni ed è opportuno introdurre nel diritto di tutti gli Stati membri l’istituto della fusione. |
(5) |
Nel contesto di questo coordinamento è particolarmente importante assicurare agli azionisti delle società partecipanti alla fusione un’informazione adeguata e quanto più obiettiva possibile, nonché garantire un’appropriata tutela dei loro diritti. Tuttavia, non vi è motivo di esigere un tale esame da parte di un esperto indipendente per gli azionisti se tutti gli azionisti concordano che non è necessario. |
(6) |
La tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti è attualmente disciplinata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (9). |
(7) |
I creditori, inclusi gli obbligazionisti, e i portatori di altri titoli delle società partecipanti alla fusione dovrebbero essere tutelati onde evitare che la realizzazione della fusione pregiudichi i loro interessi. |
(8) |
La pubblicità prevista dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (10) dovrebbe essere estesa alle fusioni affinché i terzi ne siano sufficientemente informati. |
(9) |
È opportuno estendere le garanzie previste in favore dei soci e dei terzi, nel quadro della procedura di fusione, a talune operazioni giuridiche che, in certi settori essenziali, hanno delle caratteristiche analoghe a quelle della fusione affinché questa tutela non possa essere elusa. |
(10) |
Al fine di garantire la certezza del diritto nelle relazioni sia fra le società interessate che fra queste e i terzi nonché fra gli azionisti, è necessario limitare i casi di nullità e stabilire, da una parte, il principio della sanatoria ogni volta che essa è possibile e, dall’altra, un termine breve per l’esercizio dell’azione di nullità. |
(11) |
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale indicati nell’allegato I, parte B, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:
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per il Belgio:
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per la Bulgaria:
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per la Repubblica ceca:
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per la Danimarca:
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per la Germania:
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per l’Estonia:
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per l’Irlanda:
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per la Grecia:
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per la Spagna:
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per la Francia:
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per l’Italia:
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per Cipro:
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per la Lettonia:
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per la Lituania:
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per il Lussemburgo:
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per l’Ungheria:
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per Malta:
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per i Paesi Bassi:
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per l’Austria:
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per la Polonia:
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per il Portogallo:
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per la Romania:
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per la Slovenia:
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per la Slovacchia:
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per la Finlandia:
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per la Svezia:
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per il Regno Unito:
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2. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati al paragrafo 1. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine «cooperativa» su tutti i documenti di cui all’articolo 5 della direttiva 2009/101/CE.
3. Gli Stati membri possono non applicare la presente direttiva se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di una procedura di scioglimento delle società insolventi, di concordato giudiziale, di concordato preventivo o di altre procedure affini.
CAPO II
DISCIPLINA DELLA FUSIONE MEDIANTE L’INCORPORAZIONE IN UNA SOCIETÀ DI UNA O PIÙ SOCIETÀ E DELLA FUSIONE MEDIANTE LA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ NUOVA
Articolo 2
Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione nazionale, la fusione mediante l’incorporazione in una società di una o più società e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.
Articolo 3
1. Ai sensi della presente direttiva per «fusione mediante incorporazione» si intende l’operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un’altra l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione agli azionisti della o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.
Articolo 4
1. Ai sensi della presente direttiva si intende per «fusione mediante costituzione di una nuova società» l’operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l’intero patrimonio attivo e passivo mediante l’attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.
2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia data solo alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.
CAPO III
FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE
Articolo 5
1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.
2. Il progetto di fusione indica almeno:
a) |
il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione; |
b) |
il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l’importo del conguaglio; |
c) |
le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante; |
d) |
la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto; |
e) |
la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante; |
f) |
i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti; |
g) |
tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione. |
Articolo 6
Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ogni Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE, almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.
Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.
In deroga al secondo comma del presente articolo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2009/101/CE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.
Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.
Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto paragrafo, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.
Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.
Articolo 7
1. La fusione deve essere deliberata almeno dall’assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale delibera di approvazione deve essere presa da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.
La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma è sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto sociale.
2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dall’operazione.
3. La deliberazione verte sull’approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell’atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.
Articolo 8
La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) |
la pubblicazione prescritta all’articolo 6 deve essere fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione; |
b) |
tutti gli azionisti della società incorporante devono avere il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell’articolo 11, paragrafo 1; |
c) |
uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto devono avere il diritto di ottenere la convocazione di un’assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale. |
Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 9
1. Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.
Tale relazione descrive inoltre eventuali difficoltà particolari di valutazione.
2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l’assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché questi ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.
3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.
Articolo 10
1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da un’autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un’autorità giudiziaria o amministrativa. Questi esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.
2. Nella relazione di cui al paragrafo 1 gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno:
a) |
indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio proposto; |
b) |
indicare se tale metodo o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato. |
La relazione descrive inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione.
3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
4. Non occorrono né l’esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
Articolo 11
1. Almeno un mese prima della data di riunione dell’assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:
a) |
il progetto di fusione; |
b) |
i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione; |
c) |
se del caso, una situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data; |
d) |
se applicabile, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all’articolo 9; |
e) |
se applicabile, la relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1. |
Ai fini del primo comma, lettera c), una situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (11), e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che una situazione contabile non sia obbligatoria se tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi.
2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell’ultimo stato patrimoniale annuale.
Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere che:
a) |
non è necessario procedere a un nuovo inventario reale; |
b) |
le valutazioni contenute nell’ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre tuttavia tener conto:
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3. Ciascun azionista che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o, se lo desidera, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1.
Quando un azionista ha acconsentito all’uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.
4. Una società non è esentata dall’obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.
Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.
Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.
Articolo 12
La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE.
Articolo 13
1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.
2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.
3. La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.
Articolo 14
Fatte salve le disposizioni relative all’esercizio collettivo dei loro diritti, l’articolo 13 si applica agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall’assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.
Articolo 15
I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un’assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli ovvero a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.
Articolo 16
1. Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico.
2. Il notaio o l’autorità competente a redigere l’atto pubblico deve verificare e certificare l’esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per cui egli esplica la propria funzione di notaio o la propria autorità, nonché del progetto di fusione.
Articolo 17
Le legislazioni degli Stati membri determinano la data in cui la fusione ha efficacia.
Articolo 18
1. Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE.
2. La società incorporante può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla o alle società incorporate.
Articolo 19
1. La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:
a) |
il trasferimento tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante; |
b) |
gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante; |
c) |
la società incorporata si estingue. |
2. Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute:
a) |
dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società; oppure |
b) |
dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società. |
3. Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell’opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.
Articolo 20
Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell’organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione.
Articolo 21
Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per questa società la relazione prevista all’articolo 10, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell’esercizio delle loro funzioni.
Articolo 22
1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:
a) |
la nullità dev’essere dichiarata con sentenza; |
b) |
le fusioni efficaci ai sensi dell’articolo 17 possono essere dichiarate nulle solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l’atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell’assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale; |
c) |
l’azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione diventa opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata; |
d) |
quando è ancora possibile eliminare l’irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria; |
e) |
la sentenza che dichiara la nullità della fusione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all’articolo 3 della direttiva 2009/101/CE; |
f) |
l’opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente alla direttiva 2009/101/CE; |
g) |
la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica per se stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data in cui la fusione ha efficacia; |
h) |
le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g). |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un’autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi a un’autorità giudiziaria. Il paragrafo 1, lettere b), d), e), f), g) e h) si applica per analogia all’autorità amministrativa. Questa azione di nullità non potrà più essere esercitata dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui la fusione ha efficacia.
3. Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito a un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.
CAPO IV
FUSIONE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ
Articolo 23
1. Gli articoli 5, 6 e 7 nonché gli articoli da 9 a 22 della presente direttiva si applicano, fatti salvi gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. Ai fini di detta applicazione, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l’espressione «società incorporante» indica la società nuova.
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della presente direttiva si applica anche alla società nuova.
2. Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l’atto costitutivo o il progetto dell’atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall’assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.
CAPO V
INCORPORAZIONE DI UNA SOCIETÀ IN UN’ALTRA CHE POSSIEDE ALMENO IL 90 % DELLE AZIONI DELLA PRIMA
Articolo 24
Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l’operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all’assemblea generale. Tali operazioni sono soggette alle disposizioni del capo III. Tuttavia, gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 9 e 10, all’articolo 11, paragrafo 1, lettere d) ed e), all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 20 e 21.
Articolo 25
Gli Stati membri non applicano l’articolo 7 alle operazioni di cui all’articolo 24, se sussistono le condizioni seguenti:
a) |
la pubblicazione prescritta all’articolo 6 è fatta per ciascuna delle società partecipanti all’operazione almeno un mese prima che l’operazione produca i suoi effetti; |
b) |
ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l’operazione produca i suoi effetti, dei documenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e c); |
c) |
è fatta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c). |
Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 26
Gli Stati membri possono applicare gli articoli 24 e 25 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società se tutte le azioni e gli altri titoli, indicati all’articolo 24, della società o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.
Articolo 27
Nel caso di fusione mediante l’incorporazione di una o più società da parte di un’altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell’assemblea generale, gli Stati membri possono non imporre l’approvazione della fusione da parte dell’assemblea generale della società incorporante, se sussistono almeno le condizioni seguenti:
a) |
la pubblicazione prescritta all’articolo 6 è fatta per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell’assemblea generale della o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione; |
b) |
almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e); |
c) |
è fatta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c). |
Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.
Articolo 28
Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 nel caso di una fusione ai sensi dell’articolo 27 se sussistono le condizioni seguenti:
a) |
gli azionisti minoritari della società incorporata devono avere il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante; |
b) |
nel caso in cui esercitino tale diritto, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni; |
c) |
in caso di disaccordo su questa contropartita, quest’ultima dovrà essere stabilita da un giudice o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro. |
Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo comma qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere ad essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.
Articolo 29
Gli Stati membri possono applicare gli articoli 27 e 28 a operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l’intero patrimonio attivo e passivo a un’altra società se il 90 % o più, ma non la totalità, delle azioni e altri titoli indicati all’articolo 27 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.
CAPO VI
ALTRE OPERAZIONI ASSIMILATE ALLA FUSIONE
Articolo 30
Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all’articolo 2, che il conguaglio in denaro superi l’aliquota del 10 %, si applicano i capi III e IV nonché gli articoli 27, 28 e 29.
Articolo 31
Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 2, 24 e 30, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano di conseguenza, si applicano ove opportuno il capo III, salvo l’articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e i capi IV e V.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32
La direttiva 78/855/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale di cui all’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Articolo 33
La presente direttiva entra in vigore il 1o luglio 2011.
Articolo 34
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 5 aprile 2011.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
GYŐRI E.
(1) GU C 51 del 17.2.2011, pag. 36.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2011.
(3) GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.
(4) Cfr. allegato I, parte A.
(5) GU 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.
(6) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.
(7) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.
(8) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.
(9) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.
(10) GU L 258 dell’1.10.2009, pag. 11.
(11) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle modificazioni successive
(di cui all’articolo 32)
Direttiva 78/855/CEE del Consiglio |
|
Allegato I, punto III. C dell’atto di adesione del 1979 |
|
Allegato I, punto II. d) dell’atto di adesione del 1985 |
|
Allegato I, punto XI.A.3 dell’atto di adesione del 1994 |
|
Allegato II, punto 4.A.3 dell’atto di adesione del 2003 |
|
Direttiva 2006/99/CE del Consiglio |
limitatamente ai riferimenti alla direttiva 78/855/CEE di cui all’articolo 1 e nell’allegato, sezione A.3 |
Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’articolo 2 |
Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
limitatamente all’articolo 2 |
PARTE B
Termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 32)
Direttiva |
Termine di recepimento |
78/855/CEE |
13 ottobre 1981 |
2006/99/CE |
1o gennaio 2007 |
2007/63/CE |
31 dicembre 2008 |
2009/109/CE |
30 giugno 2011 |
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
Direttiva 78/855/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articoli da 2 a 4 |
Articoli da 2 a 4 |
Articoli da 5 a 22 |
Articoli da 5 a 22 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 23, paragrafo 1, secondo comma |
Articolo 23, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articoli da 24 a 29 |
Articoli da 24 a 29 |
Articoli 30 e 31 |
Articoli 30 e 31 |
Articolo 32 |
— |
— |
Articolo 32 |
— |
Articolo 33 |
Articolo 33 |
Articolo 34 |
— |
Allegato I |
— |
Allegato II |