4.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/2


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2011

che istituisce un gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate e che sostituisce la decisione 87/305/CEE relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 291/02

LA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La strategia Europa 2020 sottolinea che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire l’uso più efficiente possibile dei fondi pubblici e mantenere aperti i mercati degli appalti in tutta l’Unione, soprattutto nel contesto di forti restrizioni di bilancio e difficoltà economiche in molti Stati membri.

(2)

La strategia Europa 2020 sottolinea che le norme in materia di appalti pubblici devono migliorare il contesto imprenditoriale, soprattutto per le piccole e medie imprese innovative, con l’obiettivo di agevolare il passaggio verso un’economia basata su un uso efficiente delle risorse. La politica in materia di appalti pubblici dovrebbe anche contribuire al conseguimento di obiettivi comuni a beneficio della società, compresa la lotta contro il cambiamento climatico e la promozione dell’innovazione, che sono nuove importanti sfide che attendono l’Europa.

(3)

In questo contesto, il quadro creato dalla decisione 87/305/CEE della Commissione, del 26 maggio 1987, relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici (1), non è più in grado di garantire alla Commissione le competenze e i contributi pratici necessari per definire una politica sugli appalti pubblici che faccia fronte alle sfide alle quali l’Unione è chiamata a rispondere in materia di appalti pubblici, sfide in costante evoluzione.

(4)

È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti sugli appalti pubblici all’interno di un nuovo quadro giuridico che consentirà, da una parte, di adattare il funzionamento del gruppo al nuovo quadro della Commissione per i gruppi di esperti (2), e, dall’altra, di dare alla Commissione le competenze, l’esperienza e le conoscenze necessarie per far fronte alle nuove sfide in materia di appalti pubblici.

(5)

Il gruppo deve pertanto aiutare la Commissione a sviluppare un dibattito e una politica di alta qualità in materia di appalti pubblici. Il gruppo, se del caso, redige relazioni e formula pareri per aiutare la Commissione a sviluppare e ad attuare la politica e la legislazione dell’Unione in materia di appalti pubblici.

(6)

Tale forum, inoltre, consentirebbe ai settori interessati di essere informati circa la formulazione e l’applicazione delle regole dell’Unione in materia di appalti pubblici.

(7)

Alla luce di quanto sopra, il gruppo deve essere misto, ossia composto da membri scelti sulla base della loro capacità personale e/o degli interessi che rappresentano e da membri provenienti da organizzazioni. Tali membri devono provenire da diversi ambienti e comprendere, ad esempio, professionisti del settore giuridico, esperti tecnici coinvolti in contratti di appalto, personalità del mondo accademico, rappresentanti di organizzazioni dell’industria o del commercio, di associazioni di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori.

(8)

La composizione del gruppo deve essere quanto più possibile equilibrata, sotto il profilo sia del genere che dell’origine geografica.

(9)

Tutti i membri del gruppo devono rispondere a standard elevati di partecipazione attiva e di qualità nel corso delle riunioni nonché, se necessario, nella preparazione di queste ultime e nel seguito loro riservato.

(10)

I dati personali vanno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(11)

La decisione 87/305/CEE deve quindi essere abrogata,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate

Viene istituito un gruppo di esperti sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate, di seguito denominato «il gruppo».

Questo gruppo sostituisce il comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici istituito dalla decisione 87/305/CEE.

Articolo 2

Compiti del gruppo

I compiti del gruppo consistono nel fornire alla Commissione conoscenze e competenze di alta qualità sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e/o pratico, per assisterla a definire la politica dell’Unione in materia di appalti pubblici.

Tali compiti possono comprendere:

a)

produrre analisi e commenti giuridici ed economici su sviluppi importanti o tendenze strutturali degli appalti pubblici e sulle loro implicazioni per il quadro politico dell’Unione;

b)

dare un riscontro ai servizi della Commissione circa le sfide e gli sviluppi in settori specifici che possono riguardare gli appalti pubblici e proporre soluzioni adeguate;

c)

dare contributi intesi a migliorare l’efficacia della politica dell’Unione in materia di appalti pubblici;

d)

dare contributi nel quadro dei lavori legislativi preparatori della Commissione in materia di appalti pubblici;

e)

assistere i servizi della Commissione ad analizzare la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell’Unione europea.

I pareri del gruppo non sono vincolanti per la Commissione né per i suoi servizi.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione o i suoi servizi possono consultare il gruppo su qualsiasi argomento relativo alla politica, al diritto e alla prassi dell’Unione in materia di appalti pubblici.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un massimo di 20 membri.

2.   I membri sono persone fisiche nominate a titolo personale, persone fisiche che rappresentano un interesse comune e/o organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti della Commissione (regola 8).

3.   Tutti i membri e i loro rappresentanti rispondono a standard elevati di partecipazione attiva e di qualità nel corso delle riunioni nonché, se necessario, nella preparazione di queste ultime e nel seguito loro riservato.

4.   Per selezionare i membri del gruppo i servizi della Commissione pubblicano un invito a presentare domande.

5.   I membri sono nominati dal direttore generale della DG Mercato interno e servizi. I membri sono scelti tra le persone fisiche e le organizzazioni che hanno competenze nei settori di cui all’articolo 2 e 3 e che hanno risposto all’invito a presentare domande.

Le organizzazioni nominano i propri rappresentanti. Il direttore generale della DG Mercato interno e servizi può respingere un rappresentante proposto da un’organizzazione sulla base del fatto che il rappresentante non risponde al profilo richiesto nell’invito a presentare domande. In questi casi, l’organizzazione interessata sarà invitata a nominare un altro rappresentante.

6.   I membri sono nominati per tre anni dal direttore generale della DG Mercato interno e servizi. Il loro mandato può essere rinnovato per un massimo di tre anni. Il direttore generale della DG Mercato interno e servizi decide sul rinnovo del mandato di uno o più membri sulla base della qualità, della regolarità e della pertinenza dei loro contributi così come definiti all’articolo 3.

I membri rimangono in carica e attivi fino alla loro sostituzione.

7.   Si può prevedere la nomina di un numero di membri supplenti pari al numero di membri titolari. I membri supplenti sono nominati in conformità con le stesse condizioni valide per i membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento.

8.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo o all’articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

9.   Le persone fisiche nominate a titolo personale agiscono in piena indipendenza e nell’interesse pubblico. Le persone fisiche nominate in rappresentanza di un interesse comune condiviso da più parti interessate non rappresentano le singole parti interessate.

10.   I nomi delle persone fisiche nominate a titolo personale, delle persone fisiche che rappresentano un interesse comune e delle organizzazioni sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e altri organismi analoghi della Commissione («il registro»). Nel registro sono pubblicati anche gli interessi rappresentati dalle persone fisiche.

Le persone fisiche che desiderano che il proprio nome non venga divulgato possono chiedere una deroga all’obbligo di pubblicazione di cui al primo capoverso. La deroga viene concessa solo se la divulgazione del nome dell’esperto può metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

11.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 (4).

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante dei servizi della Commissione.

2.   Il gruppo agisce su richiesta di tali servizi.

3.   I servizi della Commissione stabiliscono in anticipo l’ordine del giorno delle riunioni. A questo scopo, essi possono tenere conto di proposte dei membri del gruppo.

4.   I servizi della Commissione possono decidere che il gruppo si riunisce nella sua totalità o in sottogruppi composti di membri le cui competenze e/o i cui interessi sono specificamente pertinenti ai punti iscritti all’ordine del giorno della riunione in questione.

5.   In funzione di esigenze specifiche, i servizi della Commissione possono invitare a partecipare ai lavori del gruppo esperti ad esso esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, i servizi della Commissione possono concedere lo status di osservatore a persone fisiche, a organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3), e a paesi candidati all’adesione.

6.   Tutti i membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati ad una specifica riunione, sono tenuti al rispetto degli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (5). In caso di inosservanza di tali obblighi, il direttore generale della DG Mercato interno e servizi può prendere tutti i provvedimenti giudicati idonei.

7.   Le riunioni del gruppo o del/dei sottogruppo/i si svolgono presso i locali della Commissione. La Commissione assicura i servizi di segreteria. Possono partecipare alle riunioni del gruppo anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

8.   Il regolamento interno del gruppo coincide con il modello di regolamento interno dei gruppi di esperti, a meno che il gruppo non adotti regole specifiche.

9.   La Commissione pubblica informazioni pertinenti alle attività svolte dal gruppo includendole nel registro o in un apposito sito internet accessibile dal registro.

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 87/305/CEE (6) è abrogata.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2011

Per la Commissione

Michel BARNIER

Membro della Commissione


(1)  GU L 152 del 12.6.1987, pag. 32. Decisione 87/305/CEE della Commissione, del 26 maggio 1987, relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici.

(2)  SEC(2010) 1360 definitivo.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Cfr. nota 3.

(5)  SEC(2007) 639 del 25.6.2007.

(6)  Cfr. nota 1.