29.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 345/18


DECISIONE N. 896/2011/UE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2011

recante modifica della decisione 2007/659/CE per quanto riguarda il suo periodo di applicazione e il contingente annuale ammesso a beneficiare di un’aliquota ridotta dell’accisa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

la decisione 2007/659/CE del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare (2) autorizza la Francia ad applicare, nel territorio della Francia continentale e per il rum «tradizionale» prodotto nei dipartimenti francesi d’oltremare, un’accisa di aliquota ridotta che può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (3), ma non inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. Il rum «tradizionale» cui si applica l’accisa di aliquota ridotta è attualmente definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (4). L’aliquota ridotta dell’accisa è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro. La deroga scade il 31 dicembre 2012.

(2)

Per adattare i termini della decisione 2007/659/CE all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e tenendo presente che il rum «tradizionale» è prodotto soltanto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione, è opportuno pertanto fare riferimento nella presente decisione di modifica esclusivamente alle suddette quattro regioni ultraperiferiche.

(3)

In conformità all’articolo 4 della decisione 2007/659/CE, il 29 giugno 2010 le autorità francesi hanno trasmesso alla Commissione la relazione ivi prevista, in cui figurano due richieste. Le autorità francesi chiedono, da un lato, di portare il contingente annuale da 108 000 ettolitri a 125 000 ettolitri di alcole puro al fine di adeguarlo, come previsto dalla suddetta disposizione, all’andamento del mercato del rum nell’Unione. Dall’altro, chiedono di prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 2013, il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione adottata dalla Commissione il 27 giugno 2007 in materia di aiuti di Stato con riguardo allo stesso argomento (5) («decisione in materia di aiuti di Stato»).

(4)

Dalle informazioni trasmesse dalle autorità francesi risulta che, dall’adozione della decisione 2007/659/CE, i quantitativi di rum «tradizionale» assoggettati a un’accisa di aliquota ridotta immessi sul mercato hanno registrato un aumento annuo del 3,2 %, passando da 96 100 ettolitri di alcole puro nel 2007 a 105 700 ettolitri nel 2010. A condizione che tale tendenza continui, i quantitativi di rum «tradizionale» immessi sul mercato ammonterebbero a circa 109 100 ettolitri nel 2011, 112 600 ettolitri nel 2012 e 116 200 ettolitri nel 2013, superando così il contingente di 108 000 ettolitri previsto dalla decisione 2007/659/CE.

(5)

Il considerando 9 della decisione 2007/659/CE sottolinea che, allo scopo di preservare l’attività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d’oltremare, è necessario sostenere la competitività del loro rum tradizionale sul mercato continentale francese. È quindi opportuno rivedere i quantitativi di rum tradizionale originario dei dipartimenti d’oltremare ai quali si possa applicare un’aliquota ridotta dell’accisa per la loro immissione in consumo su tale mercato. È pertanto necessario aumentare il contingente annuale di 108 000 ettolitri previsto dalla decisione 2007/659/CE portandolo a 120 000 ettolitri, compreso il contingente per il 2011 per garantire la continuità, tenendo conto dell’aumento previsto per tale anno. Tale incremento permette di coprire un aumento annuale dei quantitativi di rum immessi sul mercato pari al 4,3 %, cioè leggermente superiore all’incremento del 3,2 % osservato nel periodo 2007-2010.

(6)

È inoltre necessario prorogare di un anno il periodo di applicazione della decisione 2007/659/CE per farne coincidere il termine con quello del periodo di applicazione della decisione in materia di aiuti di Stato.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/659/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/659/CE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

In deroga all’articolo 110 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum “tradizionale” prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione, di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al rum quale è definito nell’allegato II, punto 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (6), e nella fattispecie al rum prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica o nella Riunione a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 %.

4)

l’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   L’aliquota ridotta dell’accisa da applicare al prodotto di cui all’articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro per il periodo fino al 31 dicembre 2010. Per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 detta aliquota è limitata a un contingente annuale di 120 000 ettolitri.»;

5)

nell’articolo 5, la data del «31 dicembre 2012» è sostituita da quella del «31 dicembre 2013».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. KOROLEC


(1)  Parere del 1o dicembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 270 del 13.10.2007, pag. 12.

(3)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

(4)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(5)  GU C 15 del 22.1.2008, pag. 1.

(6)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.»;