23.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/105


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2011

che modifica gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE del Consiglio relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

[notificata con il numero C(2011) 9518]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/879/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l’articolo 34,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/158/CE stabilisce norme di polizia sanitaria per gli scambi all’interno dell’Unione e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova. Il suo allegato II stabilisce le norme per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intra-Unione di tali merci nonché i programmi di controllo sanitario di determinate malattie nelle diverse specie di pollame. L’allegato IV della direttiva 2009/158/CE stabilisce i modelli di certificati veterinari per gli scambi all’interno dell’Unione dei prodotti ottenuti dal pollame contemplati da detta direttiva.

(2)

L’allegato II della direttiva 2009/158/CE, quale modificata dalla decisione 2011/214/UE della Commissione (2), definisce le procedure diagnostiche per la Salmonella e il Mycoplasma.

(3)

L’allegato II, capitolo III, della direttiva 2009/158/CE definisce i requisiti minimi per i programmi di controllo sanitario delle malattie. Tale capitolo contiene una descrizione delle procedure di esame relative alla Salmonella pullorum e alla Salmonella gallinarum. È tuttavia necessario prevedere alcuni dettagli specifici aggiuntivi per quanto riguarda gli esami relativi alla Salmonella arizonae.

(4)

Inoltre, la casella I.31 della parte I del modello di certificato veterinario per i pulcini di un giorno che figura nell’allegato IV della direttiva 2009/158/CE prevede l’obbligo di fornire informazioni dettagliate riguardo all’identificazione della merce cui si riferisce il certificato.

(5)

Tale obbligo offre informazioni utili sullo stato sanitario degli allevamenti d’origine «parent» dei pulcini di un giorno, in particolare per quanto riguarda gli esami relativi ad alcuni sierotipi di Salmonella. Alcuni dei dati richiesti comportano tuttavia oneri amministrativi inutili a carico degli operatori del settore, soprattutto tenuto conto dell’imprevedibilità della schiusa. Alcuni dei dati che devono essere forniti in tale casella, inoltre, figurano già in altre parti del certificato.

(6)

È pertanto opportuno sopprimere tali voci dalla casella 1.31 dei modelli di certificati veterinari relativi a uova da cova, pulcini di un giorno e pollame da riproduzione e da reddito e sostituirle con la voce «Numero di riconoscimento», che fornirebbe informazioni più chiare sull’origine delle rispettive merci. Occorre pertanto modificare di conseguenza la parte I delle note nella parte II di tali modelli di certificati.

(7)

L’allegato IX del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (3) definisce le condizioni specifiche che si applicano alle importazioni di ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno.

(8)

La parte II, punto 3, del suddetto allegato, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1380/2011 della Commissione (4), stabilisce che i pulcini di un giorno, qualora non siano allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova, devono essere trasportati direttamente al luogo di destinazione finale dove devono essere tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa. Tale prescrizione deve riflettersi nel modello di certificato veterinario relativo ai pulcini di un giorno di cui all’allegato IV della direttiva 2009/158/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale modello di certificato.

(9)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/158/CE.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE sono modificati in conformità all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o febbraio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2011

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(2)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 27.

(3)  GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Gli allegati II e IV della direttiva 2009/158/CE sono così modificati:

1)

nell’allegato II, capitolo III, il punto A.2 è così modificato:

a)

la nota (**) è sostituita dalla seguente:

«(**)

Si noti che i campioni ambientali non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum, ma sono invece adatti per la Salmonella arizonae.»;

b)

la nota (****) è sostituita dalla seguente:

«(****)

La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della Salmonella spp. zoonotica nell’Unione, ma tale mezzo è adatto per la Salmonella arizonae.»;

2)

nell’allegato IV, i modelli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«MODELLO 1

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MODELLO 2

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MODELLO 3

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