14.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2011

relativa alle modalità pratiche e procedurali per la nomina da parte del Consiglio di quattro membri del panel europeo nel quadro dell’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo

(2011/831/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre, che istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (1), in particolare l’articolo 8,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 della decisione n. 1194/2011/UE prevede che sia istituito un panel europeo di esperti indipendenti («panel europeo»), composto da tredici membri nominati dalle istituzioni e dagli organi europei, quattro dei quali sono nominati per un mandato di tre anni dal Consiglio.

(2)

Ciascuna istituzione ed organo dovrebbe cercare di garantire che le competenze dei membri del panel europeo che nomina siano il più possibile complementari.

(3)

Al momento della presentazione delle candidature per i membri del panel europeo, gli Stati membri che hanno già uno o più esperti in detto panel che sono stati nominati da un’istituzione o un organo diversi dal Consiglio, sono esortati a tenere in considerazione il miglioramento dell’equilibrio geografico e di genere in seno al panel europeo all’atto della decisione sulla loro partecipazione alla procedura.

(4)

È opportuno che il Consiglio decida in merito alle modalità pratiche e procedurali per la nomina dei suoi quattro membri del panel europeo.

(5)

Dette modalità dovrebbero essere eque, semplici da attuare, non discriminatorie, trasparenti e dovrebbero cercare di garantire che i membri nominati nel panel europeo adempiano debitamente ai propri obblighi.

(6)

Dette modalità dovrebbero essere adattate, se necessario, alla luce dei risultati delle valutazioni dell’azione per il marchio del patrimonio europeo di cui all’articolo 18 della decisione n. 1194/2011/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Consiglio decide la nomina di quattro membri del panel europeo conformemente alle modalità pratiche e procedurali stabilite dall’articolo 2.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri sono invitati a presentare le candidature per i membri del panel europeo. La partecipazione degli Stati membri alla procedura è volontaria. Ciascuno Stato membro ha il diritto di presentare un solo candidato. Al fine di garantire una rappresentanza geografica equilibrata, gli Stati membri che hanno esperti nominati dal Consiglio per il mandato precedente sono esclusi dalla partecipazione.

2.   Le candidature sono presentate per iscritto e mostrano chiaramente che il candidato è un esperto indipendente in possesso di una solida esperienza e competenza nei campi pertinenti agli obiettivi dell’azione, e che si impegna a lavorare nell’ambito del panel europeo in linea con i requisiti stabiliti nell’allegato, parte 1. Tali candidature contengono inoltre la dichiarazione debitamente firmata di cui all’allegato, parte 2.

3.   Le candidature indicano una categoria principale di competenza fra le seguenti:

storia e culture europee,

istruzione e gioventù,

gestione culturale, compresa la dimensione dei beni culturali,

comunicazione e turismo.

4.   L’organo preparatorio competente del Consiglio organizza un sorteggio tra le candidature ammesse per selezionare un candidato in ciascuna delle quattro categorie di cui al paragrafo 3. Si considera selezionato il primo nome sorteggiato per ciascuna categoria. Detta selezione è approvata successivamente dal Consiglio.

5.   Se mancano candidati in una o più categorie, uno o più candidati supplementari sono sorteggiati dalle categorie in cui vi è il maggior numero di candidati. Se vi è un solo candidato in una determinata categoria, tale candidato si considera selezionato senza sorteggio.

6.   Se un membro del panel europeo non è in grado di svolgere il suo mandato, lo Stato membro che ha nominato tale membro nomina un sostituto prima possibile. Tale nomina soddisfa i requisiti di cui all’allegato, parti 1 e 2, e si applica per la restante durata del mandato di tale membro.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

W. KOSINIAK-KAMYSZ


(1)  GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1.


ALLEGATO

ELENCO DEI REQUISITI CHE I CANDIDATI DEVONO SODDISFARE

PARTE 1

CIASCUNA CANDIDATURA SCRITTA CONTIENE:

una descrizione della formazione, dell’esperienza lavorativa del candidato e dei particolari meriti pertinenti agli obiettivi dell’azione e ai criteri che i siti devono soddisfare,

una scelta di una categoria specifica di competenza corredata della relativa motivazione.

PARTE 2

CIASCUNA CANDIDATURA CONTIENE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE SCRITTA:

«Sono consapevole:

degli obblighi che il ruolo comporta e sono in grado di dedicare un numero adeguato di giornate lavorative all’anno al lavoro per il panel europeo,

che l’appartenenza al panel europeo non è una funzione onoraria e che per questo lavoro mi verrà corrisposta un’indennità nonché un rimborso delle spese di viaggio e alloggio da parte della Commissione,

che le funzioni richiedono indipendenza e che dovrò firmare annualmente una dichiarazione in cui confermo di non avere alcun conflitto di interessi in corso o potenziale, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione n. 1194/2011/UE.»