12.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 236/10


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2011

recante la composizione e le disposizioni operative del gruppo di coordinamento del gas e che abroga la decisione 2006/791/CE della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2011/C 236/09

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 12 del regolamento (UE) n. 994/2010 ha istituito un gruppo di coordinamento del gas finalizzato a facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza di approvvigionamento di gas. Il gruppo è composto di rappresentanti degli Stati membri, in particolare delle loro autorità competenti, nonché dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) del gas e degli organismi rappresentativi dell’industria interessata e degli utenti pertinenti.

(2)

La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è una responsabilità comune delle imprese di gas naturale, degli Stati membri e della Commissione, nell’ambito dei rispettivi settori di attività e competenza. Inoltre, anche gli utenti che utilizzano il gas per la produzione di energia elettrica o per scopi industriali possono svolgere un ruolo importante ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti attraverso la possibilità di reagire a una crisi con misure prese dal lato della domanda. Pertanto, per garantire il miglior coordinamento delle misure da adottare nell'ambito del regolamento (UE) n. 994/2010, gli organismi rappresentativi dell’industria interessata e quelli dell'utenza pertinente dovrebbe partecipare attivamente ai lavori del gruppo di coordinamento del gas.

(3)

È necessario che la Commissione, consultandosi con gli Stati membri, decida in merito alla composizione del gruppo, garantendone la piena rappresentatività e il rispetto di un approccio a tre livelli che coinvolga anzitutto le imprese e il settore del gas naturale, in secondo luogo gli Stati membri a livello nazionale o regionale, e infine l'Unione.

(4)

Debbono considerarsi rappresentativi del settore interessato i seguenti organismi:

l'associazione europea dei gestori degli impianti di stoccaggio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (2) e dei gestori del sistema GNL ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, della direttiva 2009/73/CE,

l’associazione europea dell’industria di approvvigionamento del gas,

l’associazione internazionale che rappresenta i produttori di gas in Europa,

l'associazione europea dei rivenditori di gas.

(5)

Per quanto riguarda l'utenza pertinente, occorre distinguere quattro principali settori di consumatori di gas naturale:

il settore industriale,

il settore della produzione energetica che utilizza il gas come combustibile,

il settore dell'utenza domestica,

il settore del teleriscaldamento.

(6)

Il gruppo di coordinamento del gas deve svolgere un ruolo di consulenza per la Commissione al fine di agevolare il coordinamento delle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti da applicare nell’eventualità di un’emergenza a livello regionale o dell’Unione. Si tratta inoltre dell’organo principale che la Commissione deve consultare nel quadro della definizione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza. Il gruppo di coordinamento del gas ha il compito di monitorare l'adeguatezza e l'opportunità delle misure da adottare a norma del regolamento (UE) n. 994/2010 e scambiare tutte le informazioni pertinenti ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti di gas a livello regionale, nazionale e dell'Unione.

(7)

Occorre stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(8)

È necessario che i dati personali siano trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(9)

È necessario abrogare la decisione 2006/791/CE,

DECIDE:

Articolo 1

Composizione del gruppo di coordinamento del gas («il gruppo»)

1.   Il Gruppo è composto dai seguenti membri:

a)

gli Stati membri, in particolare le rispettive autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010;

b)

l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia («l'Agenzia»);

c)

la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas («la REGST del gas»);

d)

il segretariato della Comunità dell'energia;

e)

Gas Infrastructure Europe (GIE) in quanto organismo rappresentativo degli operatori del sistema di stoccaggio e degli operatori del sistema GNL;

f)

Eurogas;

g)

l’Associazione internazionale di produttori di petrolio e di gas (Oil and Gas Producers — OGP);

h)

la Federazione europea dell'energia (European Federation of Energy Traders — EFET);

i)

la Federazione internazionale dei consumatori industriali di energia (International Federation of Industrial Energy Consumers — IFIEC Europe);

j)

Eurelectric;

k)

l'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC);

l)

Euroheat & Power.

2.   Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo. Almeno uno dei rappresentanti designati dagli Stati membri proviene dall'autorità competente. Il direttore è scelto tra uno dei rappresentanti nominati dall'Agenzia. Il segretario generale è scelto tra uno dei rappresentanti nominati dal REGST del gas. Il direttore generale (general manager) o il segretario generale è scelto tra uno dei rappresentanti nominati dagli organismi rappresentativi dell'industria e dell'utenza.

3.   Se l'autorità competente non è un'autorità di regolamentazione nazionale, gli Stati membri provvedono affinché sia assicurato uno scambio di informazioni sufficiente tra l'autorità competente e l'autorità di regolamentazione nazionale per quanto riguarda le attività del gruppo.

4.   Durante una situazione di emergenza a livello dell’Unione, di Stato membro o regionale, o in altre situazioni eccezionali, su richiesta di almeno tre Stati membri, la Commissione può limitare la partecipazione al gruppo, per una parte o per l'intera riunione, ai rappresentanti delle autorità competenti e degli Stati membri.

5.   Durante una situazione di emergenza a livello dell’Unione, di Stato membro o regionale, o in altre situazioni eccezionali, i membri del gruppo possono chiedere alla Commissione di nominare più di due rappresentanti provenienti dalle rispettive autorità competenti o da altri organismi per partecipare ai lavori del gruppo.

6.   I nomi dei membri del gruppo, nonché i nomi dei rappresentanti dei membri e dei sostituti sono pubblicati nel registro dei gruppi di esperti e di altri organi simili della Commissione («il registro») (4).

7.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 2

Compiti del gruppo

1.   Il gruppo è istituito al fine di facilitare il coordinamento delle misure relative alla sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Il gruppo viene consultato e assiste la Commissione in particolare sulle questioni illustrate all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010:

a)

la sicurezza delle forniture di gas, in qualsiasi momento e più specificamente in caso di emergenza;

b)

tutte le informazioni importanti per la sicurezza delle forniture di gas a livello nazionale, regionale e dell’Unione;

c)

le buone prassi e le eventuali linee guida destinate a tutte le parti interessate;

d)

il livello di sicurezza dell’approvvigionamento, i parametri di riferimento e i metodi di valutazione;

e)

gli scenari nazionali, regionali e dell’Unione e la sperimentazione del grado di preparazione;

f)

la valutazione dei piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza nonché l’attuazione delle misure ivi contemplate;

g)

il coordinamento delle misure finalizzate ad affrontare l’emergenza all’interno dell’Unione, con i paesi terzi firmatari del trattato che istituisce la Comunità dell’energia e con altri paesi terzi;

h)

l’assistenza necessaria per gli Stati membri più colpiti.

2.   Come indicato all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 994/2010, non appena dichiarata l’emergenza a livello dell’Unione o regionale la Commissione convoca il gruppo di coordinamento del gas.

Articolo 3

Funzionamento

1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione («il presidente»).

2.   Come indicato all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 994/2010, la Commissione convoca regolarmente il gruppo di coordinamento del gas e condivide le informazioni ricevute dalle autorità competenti mantenendo al contempo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

3.   Sulla base di un mandato definito dal gruppo e di concerto con i servizi della Commissione, il gruppo può istituire sottogruppi con il compito di esaminare questioni specifiche. I sottogruppi sono sciolti non appena abbiano espletato il loro mandato.

4.   In funzione di esigenze specifiche, il presidente può invitare a partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo esperti ad essi esterni con competenze specifiche in una materia all’ordine del giorno. Inoltre, il presidente può attribuire lo status di osservatore permanente o ad hoc ad altre persone fisiche o organizzazioni qualora siano in grado di fornire un contributo significativo alle attività del gruppo.

5.   Le informazioni ottenute partecipando alle deliberazioni del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate se, a giudizio della Commissione o di un altro membro del gruppo, tali informazioni sono di natura riservata. I membri dei gruppi di esperti e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale stabilito dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (5). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può prendere tutti i provvedimenti del caso.

6.   Le riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi si svolgono di norma presso i locali della Commissione. La Commissione provvede ai servizi di segreteria. Altri servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna possono essere invitati alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi quando sono direttamente interessati dalle questioni che devono essere discusse.

7.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

8.   Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, la Commissione mette a disposizione dei membri del gruppo tutti i documenti di lavoro pertinenti attraverso uno spazio di collaborazione con i partner dell'Unione europea (sito web CIRCA) e pubblica le informazioni rilevanti sulle attività effettuate dal gruppo includendole nel registro o attraverso un link dal registro ad un sito web dedicato.

Articolo 4

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute da un rappresentante di ogni Stato membro o dalla sua autorità competente. Le spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 5

Abrogazione

La decisione 2006/791/CE (6) è abrogata.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2011

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Membro della Commissione


(1)  GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1.

(2)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Se un membro non desidera che sia divulgato il proprio nominativo può chiedere una deroga a tale disposizione. La richiesta di non divulgare il nome di un membro del gruppo di esperti è considerata giustificata ogniqualvolta la pubblicazione possa metterne a rischio la sicurezza o l’integrità o pregiudicarne indebitamente la vita privata.

(5)  SEC(2007) 639 del 25.6.2007.

(6)  GU L 319 del 18.11.2006, pag. 49-50.