29.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2011) 7966]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/765/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 3, lettera b), e l’articolo 25, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di conseguire un livello adeguato e comparabile della qualità della formazione e degli esami dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni degli aspiranti macchinisti in vista della loro certificazione in tutti gli Stati membri, occorre fissare criteri comuni a livello dell’Unione sia per le procedure di riconoscimento dei centri di formazione, sia per gli esaminatori dei macchinisti.

(2)

Al fine di garantire il mutuo riconoscimento degli esami, la formazione e gli esami devono essere effettuati in modo appropriato e secondo un livello di qualità ragionevole e comparabile in tutti gli Stati membri.

(3)

Occorre che i centri di formazione siano competenti per il tipo di formazione che impartiscono. In particolare, essi devono avere la competenza tecnica e operativa, la capacità di organizzare corsi di formazione e disporre di personale e attrezzature adeguati.

(4)

È opportuno prevedere disposizioni particolari per i centri di formazione che appartengono a imprese ferroviarie o a gestori di infrastrutture che richiedono il rilascio di certificati o di autorizzazioni di sicurezza. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, occorre consentire che uno Stato membro dia la possibilità di combinare il riconoscimento di tali centri di formazione con il rilascio di certificati o di autorizzazioni di sicurezza.

(5)

Gli esaminatori incaricati di valutare i macchinisti devono essere qualificati e competenti nella materia oggetto dell’esame che desiderano condurre. Occorre che i requisiti per la determinazione delle competenze di un esaminatore rinviino ad aspetti quali i metodi di esame, le qualifiche e l’attitudine pedagogica. L’autorità competente deve verificare su base individuale se le competenze di una persona o di un organismo che presenti domanda di riconoscimento di esaminatore incaricato di valutare i macchinisti siano adeguate ai fini della conduzione di esami nei rispettivi settori di competenza.

(6)

Gli esaminatori incaricati di valutare i macchinisti devono svolgere gli esami in maniera indipendente e imparziale. A tal fine, le persone o gli organismi che richiedono l’avvio della procedura di riconoscimento devono provare all’autorità competente il rispetto di tali requisiti.

(7)

Le disposizioni stabilite dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 32 della direttiva 2007/59/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce i criteri per il riconoscimento dei centri di formazione che offrono formazione professionale a macchinisti e aspiranti macchinisti, per il riconoscimento di esaminatori incaricati di valutare macchinisti e aspiranti tali, nonché per l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE.

Essa si applica:

a)

ai centri di formazione che offrono formazione professionale a macchinisti e aspiranti macchinisti per i compiti formativi di cui all’articolo 23 della direttiva 2007/59/CE;

b)

agli esaminatori dei macchinisti autorizzati a verificare le competenze dei macchinisti o degli aspiranti macchinisti che devono essere certificati in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «richiedente»: un organismo o una persona che abbia costituito una società che presenti domanda di riconoscimento al fine di offrire corsi di formazione relativi ai compiti formativi di cui all’articolo 23, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2007/59/CE, ma anche una persona che faccia domanda di riconoscimento di esaminatore di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2007/59/CE;

b)   «istruttore»: una persona in possesso delle qualifiche e delle competenze necessarie a preparare, organizzare e impartire corsi di formazione;

c)   «esaminatore»: una persona in possesso delle qualifiche e delle competenze richieste, certificata a effettuare esami e ad assegnarvi un punteggio ai fini della direttiva 2007/59/CE;

d)   «esame»: una procedura volta a verificare con uno o più mezzi, quali prove scritte, orali e pratiche, le competenze di un macchinista o di un aspirante macchinista in conformità alla direttiva 2007/59/CE;

e)   «centro di esame»: un organismo istituito per organizzare esami rivolti ai macchinisti, in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE;

f)   «riconoscimento»: una dichiarazione formale circa le competenze di una persona o di un organismo a svolgere compiti formativi o a effettuare esami, rilasciata da un’autorità designata a tale scopo dallo Stato membro;

g)   «autorità competente»: l’autorità competente di cui all’articolo 3 della direttiva 2007/59/CE o qualsiasi altro ente designato dallo Stato membro o a cui l’autorità competente abbia delegato il compito di riconoscere sia i centri di formazione che gli esaminatori.

CAPO 2

CENTRI DI FORMAZIONE

Articolo 3

Indipendenza e imparzialità

I centri di formazione impartiscono corsi di formazione in modo imparziale a tutti i partecipanti.

In particolare, qualora un centro di formazione offra formazione sia ai dipendenti della società proprietaria del centro di formazione che a terzi, la formazione è svolta indipendentemente dagli interessi della società proprietaria del centro di formazione e in maniera imparziale per tutti i partecipanti. I centri di formazione applicano le stesse regole sia ai dipendenti della società proprietaria del centro di formazione che a terzi. Gli Stati membri provvedono affinché siano prese misure atte a salvaguardare tale principio.

Articolo 4

Requisiti di competenze

1.   Il richiedente dimostra di possedere le competenze tecniche e operative, nonché la capacità di organizzare corsi di formazione adatti ai compiti formativi. Il richiedente dispone di personale e di attrezzature adeguati e opera in un ambiente atto alla formazione volta a preparare i macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni a sostenere gli esami per l’ottenimento o il mantenimento di licenze e certificati in conformità alla direttiva 2007/59/CE.

2.   In particolare, il richiedente:

a)

dispone di una struttura di gestione efficiente atta a garantire che gli istruttori sono in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate per fornire formazione in conformità ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2007/59/CE;

b)

dispone del personale, delle installazioni, attrezzature e strutture d’accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione offerta e per il numero stimato di tirocinanti;

c)

garantisce che l’addestramento pratico sia impartito da istruttori titolari sia di una licenza di macchinista che di un certificato valido per la materia oggetto di formazione o per un tipo simile di linea o di materiale rotabile e che abbiano almeno tre anni di esperienza professionale di guida. Qualora l’istruttore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile in questione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE, è presente alla formazione un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile;

d)

rende nota la metodologia che intende utilizzare per garantire il contenuto, l’organizzazione e la durata dei corsi di formazione, i piani di formazione e i programmi di competenza;

e)

fornisce sistemi per registrare le attività di formazione, comprese le informazioni sui partecipanti, gli istruttori, il numero e la finalità dei corsi;

f)

ha messo in atto un sistema di gestione della qualità o procedure equivalenti per monitorare la conformità e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure volti a garantire che i servizi di formazione forniti soddisfano quanto disposto dalla direttiva 2007/59/CE;

g)

ha istituito un sistema di gestione delle competenze e offre formazione continua e misure per tenere aggiornate le competenze professionali degli istruttori;

h)

dimostra di aver messo in atto procedure intese a tenere aggiornati le metodologie, gli strumenti e le attrezzature di formazione, compresi la documentazione e i software utilizzati per la formazione e i documenti forniti dal gestore dell’infrastruttura, quali manuali di procedura riguardanti le norme operative, la segnaletica e i sistemi di sicurezza.

3.   Gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti di formazione applicabili alle infrastrutture presenti sul loro territorio.

4.   I richiedenti che desiderino organizzare corsi di formazione sulle modalità di comunicazione e la terminologia specifiche per l’esercizio ferroviario e le procedure di sicurezza, presentano domanda all’autorità competente dello Stato membro che ospita l’infrastruttura a cui la modalità di comunicazione e la terminologia fanno riferimento.

Articolo 5

Centri di formazione appartenenti a un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura

1.   Uno Stato membro può consentire che un richiedente facente parte di un’impresa ferroviaria o di un gestore d’infrastruttura che offra formazione unicamente al personale della società a cui appartiene e che soddisfi tutti i requisiti di cui all’articolo 4 della presente decisione, ottenga il riconoscimento contestualmente alla procedura di rilascio del certificato o dell’autorizzazione di sicurezza, in conformità alla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.   In tal caso, la dichiarazione di riconoscimento può essere riportata sul certificato o sull’autorizzazione di sicurezza in questione.

3.   L’organizzazione del lavoro e la gestione del richiedente di cui al paragrafo 1 sono strutturate in modo da evitare qualsiasi conflitto d’interessi.

Articolo 6

Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente

Con riferimento alle linee nuove o recentemente attrezzate o al materiale rotabile introdotto di recente, uno Stato membro può stabilire a quali condizioni un centro di formazione riconosciuto può organizzare una formazione pratica in deroga all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Il ricorso a tale deroga è strettamente limitato ai casi in cui non sia ancora disponibile un istruttore già in possesso di un certificato relativo alla linea nuova o recentemente attrezzata o al materiale rotabile introdotto di recente.

L’istruttore soddisfa tutti gli altri requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), relativi alla licenza e al certificato di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2007/59/CE e al periodo richiesto di esperienza professionale.

CAPO 3

ESAMINATORI

Articolo 7

Indipendenza e imparzialità

Il richiedente conferma di effettuare le prove d’esame in modo imparziale e non discriminatorio, esente da qualsiasi pressione e incentivo che possano influire sulla valutazione o sui risultati dell’esame e sul modo in cui è condotto.

A tal fine l’autorità competente elabora una dichiarazione che verrà inclusa nel modulo di domanda e dovrà essere firmata dal richiedente.

Articolo 8

Requisiti di competenza

1.   Il richiedente è competente e possiede esperienza nella materia oggetto dell’esame che desidera condurre.

L’esperienza richiesta è maturata durante almeno quattro anni di pratica professionale svolta nel corso dei cinque anni precedenti alla data della domanda.

Il periodo di esperienza professionale richiesto può includere periodi di esperienza in qualità di responsabile dei macchinisti in possesso di una valida licenza di macchinista e di un certificato complementare, oppure come istruttore per i compiti formativi legati alla domanda presentata.

2.   Relativamente alle prove pratiche d’esame a bordo dei treni, il richiedente è titolare sia di una licenza di macchinista che di un certificato valido per la materia oggetto di esame o per un tipo simile di linea o di materiale rotabile. Qualora l’esaminatore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile oggetto d’esame, è presente all’esame un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE.

Il richiedente ha un’esperienza di guida di almeno quattro anni maturata nel corso dei cinque anni precedenti alla data della domanda. Al momento della presentazione della domanda, le conoscenze del richiedente devono essere aggiornate.

3.   Il richiedente soddisfa inoltre i seguenti criteri minimi:

a)

le sue capacità di comprendere e di parlare nella lingua d’esame corrispondono ad almeno il livello B2 dello European Framework for Language Competence (EFLC, quadro europeo di competenza linguistica) fissato dal Consiglio d’Europa (3);

b)

possiede le competenze e le capacità pedagogiche necessarie a condurre le prove d’esame e ha una conoscenza approfondita dei metodi d’esame e della documentazione pertinente;

c)

rende noto il modo in cui terrà aggiornate le competenze professionali possedute nelle materie d’esame;

d)

ha dimestichezza con il regime di certificazione dei macchinisti.

4.   Gli Stati membri possono prevedere ulteriori requisiti applicabili agli esaminatori che effettuano esami relativi alle infrastrutture presenti sul loro territorio.

CAPO 4

ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI

Articolo 9

Criteri comuni per l’organizzazione degli esami

Gli esami organizzati per valutare le competenze dei macchinisti in conformità all’articolo 25 della direttiva 2007/59/CE rispettano i seguenti criteri:

a)

nel caso di esami effettuati da due o più persone, quantomeno chi dirige l’esame è un esaminatore riconosciuto conformemente alle disposizioni della presente decisione;

b)

qualora l’esame verta sulla parte pratica delle competenze che il macchinista deve possedere, l’esaminatore è titolare di una licenza di macchinista e di un certificato complementare che l’autorizza a usare le infrastrutture e a manovrare il materiale rotabile oggetto d’esame, oppure un tipo simile di linea o di materiale rotabile; qualora l’esaminatore non sia in possesso di un certificato valido per l’infrastruttura o il materiale rotabile oggetto d’esame, è presente all’esame un macchinista titolare del certificato valido per tale infrastruttura o materiale rotabile, in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2007/59/CE;

c)

gli esami sono svolti in modo trasparente e durano il tempo necessario a dimostrare, con sufficienti prove documentali, che sono stati trattati tutti i punti pertinenti descritti negli allegati della direttiva 2007/59/CE;

d)

qualora all’esame partecipi un esaminatore che ha impartito al macchinista o all’aspirante macchinista la formazione sulla materia d’esame, a condurre l’esame è un esaminatore che non ha preso parte alla formazione preparatoria;

e)

nel preparare l’esame, si presterà particolare cura per garantire la riservatezza delle domande poste durante la prova.

Articolo 10

Linee nuove o recentemente attrezzate e materiale rotabile introdotto di recente

Con rispetto alle linee nuove o recentemente attrezzate o al materiale rotabile introdotto di recente, gli Stati membri possono stabilire a quali condizioni un esaminatore riconosciuto può organizzare esami in deroga all’articolo 9.

Il ricorso a tale deroga è strettamente limitato ai casi in cui non sia ancora disponibile un esaminatore già in possesso di un certificato relativo alla linea nuova o recentemente attrezzata o al materiale rotabile introdotto di recente.

L’esaminatore soddisfa tutti gli altri requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), relativi alla licenza e al certificato di cui agli articoli 14 e 15 della direttiva 2007/59/CE e al periodo richiesto di esperienza professionale.

CAPO 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Periodo transitorio

Qualora un’impresa ferroviaria o un gestore d’infrastruttura abbia già selezionato esaminatori affinché effettuino esami per il proprio personale, in conformità alle disposizioni e ai requisiti nazionali applicabili prima dell’entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri possono decidere che detti esaminatori sono autorizzati a continuare a condurre esami nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)

l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura ha selezionato l’esaminatore nel quadro di un certificato o di un’autorizzazione di sicurezza rilasciati ai sensi della direttiva 2004/49/CE, nei limiti del campo di applicazione definito dall’autorità competente e fino alla scadenza di detto certificato o autorizzazione di sicurezza;

b)

l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura verifica che gli esaminatori da essi selezionati soddisfano i requisiti previsti dalla presente decisione; se un esaminatore non soddisfa un qualunque requisito, l’impresa ferroviaria o il gestore d’infrastruttura adotta le misure del caso per porvi rimedio.

Articolo 12

Applicazione

La presente decisione si applica a partire dal 15 maggio 2012.

Per i centri di formazione che forniscono già servizi di formazione alla data di applicazione della presente decisione, essa si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(2)  GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

(3)  Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Cambridge University Press 2001 (per la versione inglese — ISBN 0-521-00531-0). Disponibile anche sul sito del Consiglio d’Europa: http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf