15.11.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/58


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 2011

recante modifica del suo regolamento interno

(2011/737/UE, Euratom)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la decisione 2010/138/UE, Euratom, del 24 febbraio 2010, recante modifica del suo regolamento interno (1),

vista la decisione del presidente della Commissione C(2011)8000 del 27 ottobre 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento interno della Commissione è aggiunto un nuovo punto 5, formulato come segue:

«5.   Ogni membro della Commissione che desideri sospendere una procedura scritta in materia di coordinamento e sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri, in particolare nell'area dell'euro, può farne richiesta motivata al presidente, indicando esplicitamente gli elementi del progetto di decisione interessati sulla base di una valutazione imparziale e oggettiva dei tempi, della struttura, della logica o del risultato della decisione proposta.

Qualora il presidente reputi che tale motivazione non sia fondata e la domanda di sospensione resti confermata, egli può negare la sospensione e decidere di proseguire la procedura scritta; in tal caso, il segretario generale chiede la posizione degli altri membri della Commissione per assicurarsi che sia rispettato il numero legale di cui all'articolo 250 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il presidente può inoltre iscrivere il punto all'ordine del giorno della successiva riunione della Commissione, affinché sia approvato.»

Articolo 2

All'articolo 23 del regolamento interno della Commissione è aggiunto un nuovo punto 5 bis, formulato come segue:

«5 bis.   La consultazione della direzione generale competente in materia di affari economici e finanziari è obbligatoria per ogni iniziativa che verta o abbia una potenziale incidenza sulla crescita, la competitività o la stabilità economica nell'Unione europea o nell'area dell'euro.»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 60.