8.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/32


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2011

relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati

[notificata con il numero C(2011) 6974]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/665/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, l’Agenzia ferroviaria europea (l’Agenzia) istituisce e tiene un registro dei tipi di veicoli ferroviari cui gli Stati membri hanno rilasciato l’autorizzazione di messa in servizio sulla rete ferroviaria dell’Unione.

(2)

Per alcuni veicoli esistenti non è possibile stabilire una corrispondenza con un tipo di veicolo autorizzato a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE, tuttavia la possibilità di inserire le caratteristiche tecniche di tutti i veicoli in servizio in un unico registro potrebbe essere utile al settore ferroviario.

(3)

Le eventuali restrizioni relative al regime di esercizio del veicolo menzionate all’articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2008/57/CE nella maggior parte dei casi sono soggette ad un codice specifico. È necessario armonizzare tali codici delle restrizioni. L’uso dei codici nazionali delle restrizioni dovrebbe limitarsi a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l’applicazione in altri Stati membri. È necessario quindi che l’Agenzia aggiorni regolarmente l’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni e dei codici nazionali e lo pubblichi sul proprio sito web.

(4)

A norma dell’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE, in caso di concessione, modifica, sospensione o revoca di un’autorizzazione del tipo in uno Stato membro, l’autorità nazionale di sicurezza dello stesso ne informa l’Agenzia affinché questa possa aggiornare il registro. Il registro dovrebbe includere tipi di veicoli autorizzati a norma dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE. Pertanto, quando informano l’Agenzia, le autorità nazionali di sicurezza dovrebbero indicare quali parametri del tipo in questione sono stati controllati sulla base delle norme nazionali notificate. Tale indicazione dovrebbe avvenire a norma del documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE.

(5)

L’Agenzia ferroviaria europea ha presentato la propria raccomandazione ERA/REC/07-2010/INT alla Commissione il 20 dicembre 2010.

(6)

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le specifiche del registro europeo dei tipi autorizzati di veicoli di cui all’articolo 34 della direttiva 2008/57/CE.

Articolo 2

Specifiche del registro europeo dei tipi di veicolo autorizzati

1.   L’Agenzia sviluppa, gestisce e conserva il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati sulla base delle specifiche indicate agli allegati I e II.

2.   Il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati (ERATV) contiene i dati relativi ai tipi di veicoli autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE.

3.   Si considera che i tipi di veicoli autorizzati da uno Stato membro prima del 19 luglio 2010, per i quali uno o più veicoli sono stati autorizzati in uno o più Stati membri ai sensi degli articoli 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE dopo il 19 luglio 2010, ricadano nel disposto dell’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e debbano essere registrati nell’ERATV. In questo caso i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione del tipo.

4.   I tipi di veicoli che possono essere registrati su base volontaria sono quelli indicati alla sezione 1 dell’allegato I.

5.   La struttura del numero che ogni tipo di veicolo riceve è quella indicata all’allegato III.

6.   Il registro è operativo entro il 31 dicembre 2012. Nel frattempo l’Agenzia pubblica le informazioni relative ai tipi autorizzati di veicoli sul proprio sito Internet.

Articolo 3

Informazioni che le autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere

1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di sicurezza trasmettano le informazioni sulle autorizzazioni del tipo da essi rilasciate, come indicato all’allegato II.

2.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a norma di quanto dispone la sezione 5.2 dell’allegato I.

3.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni per mezzo del formulario elettronico standard reperibile su Internet e compilando i campi pertinenti.

4.   Le autorità nazionali di sicurezza trasmettono le informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da esse rilasciate dopo il 19 luglio 2010 e prima dell’entrata in vigore della presente decisione, non oltre quattro mesi dopo l’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 4

Codici delle restrizioni

1.   I codici armonizzati delle restrizioni sono applicabili in tutti gli Stati membri.

L’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni per l’intero sistema ferroviario dell’Unione è aggiornato dall’Agenzia e pubblicato sul suo sito Internet.

Se un’autorità nazionale di sicurezza ritiene che sia necessario aggiungere un nuovo codice all’elenco dei codici armonizzati delle restrizioni, chiede all’Agenzia di esaminare l’inserimento di questo nuovo codice.

L’Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno, l’Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell’elenco. Prima della pubblicazione dell’elenco modificato, l’Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione.

La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

2.   L’Agenzia mantiene aggiornato l’elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L’uso dei codici nazionali delle restrizioni sarà limitato a quelle restrizioni che riflettono le caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato membro e per le quali non avrebbe quindi senso l’applicazione in altri Stati membri.

Per i tipi di restrizioni non indicati nell’elenco di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di sicurezza chiede all’Agenzia l’inserimento di un nuovo codice nell’elenco dei codici delle restrizioni nazionali. L’Agenzia esamina la richiesta consultandosi con le altre autorità nazionali di sicurezza. Se lo giudica opportuno l’Agenzia inserisce un nuovo codice di restrizione nell’elenco. Prima della pubblicazione dell’elenco modificato, l’Agenzia lo comunica alla Commissione assieme alla richiesta di modifica e alla sua valutazione.

La Commissione informa gli Stati membri attraverso il comitato istituito a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE.

3.   Il codice di restrizioni per autorità di sicurezza multinazionali viene considerato come i codici delle restrizioni nazionali.

4.   L’uso di restrizioni prive di codice è limitato a quelle restrizioni che a causa del loro carattere particolare non possono probabilmente essere applicate a diversi tipi di veicoli.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.   L’Agenzia pubblica e aggiorna una guida per l’applicazione per il registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati. Tra le altre informazioni, tale guida comprende per ogni parametro un riferimento alle clausole delle specifiche tecniche per l’interoperabilità che fissano i requisiti per tale parametro.

2.   L’Agenzia presenta una raccomandazione alla Commissione sull’eventuale inserimento nel registro di tipi di veicoli che sono stati autorizzati prima del 19 luglio 2010 e sul possibile emendamento della presente decisione, sulla base dell’esperienza acquisita entro non oltre diciotto mesi dalla sua entrata in vigore.

Articolo 6

Data della domanda

La presente decisione entra in vigore il 15 aprile 2012.

Articolo 7

Destinatari

L’Agenzia ferroviaria europea e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2011

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente


(1)  GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.


ALLEGATO I

SPECIFICHE DEL REGISTRO EUROPEO DEI TIPI DI VEICOLI AUTORIZZATI

1.   TIPI DI VEICOLI DA REGISTRARE SU BASE VOLONTARIA

I tipi di veicoli autorizzati prima del 19 luglio 2010 per i quali non sono stati autorizzati nuovi veicoli dopo il 19 luglio 2010 possono essere registrati nell’ERATV su base volontaria.

Inoltre possono essere registrati sempre su base volontaria i seguenti tipi di veicolo:

veicoli autorizzati per la messa in servizio prima del 19 luglio 2010 per i quali è stata rilasciata un’ulteriore autorizzazione per la messa in servizio ai sensi dell’articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE,

veicoli autorizzati per la messa in servizio prima del 19 luglio 2010 per i quali è stata rilasciata un’ulteriore autorizzazione per la messa in servizio a seguito di aggiornamento o rinnovo,

veicoli provenienti da paesi terzi e autorizzati sul territorio UE in conformità al Protocollo del 1999 della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare le sue appendici F e G, oppure

veicoli provenienti da paesi terzi e autorizzati a norma dell’articolo 21, paragrafo 11, della direttiva 2008/57/CE.

In questi quattro casi di registrazione volontaria, i dati da registrare possono limitarsi ai parametri che sono stati verificati durante la procedura di autorizzazione.

I permessi temporanei, come i permessi per percorsi di prova e collaudo, non vengono registrati nell’ERATV.

2.   ARCHITETTURA FUNZIONALE

2.1.   Gestione dell’ERATV

L’Agenzia conserva e gestisce l’ERATV. L’Agenzia crea gli account per gli utenti e per la concessione di diritti di accesso su richiesta delle autorità nazionali di sicurezza in conformità alla presente specifica.

2.2.   Indirizzo dell’ERATV

ERATV è un’applicazione che si trova in Internet. L’indirizzo dell’ERATV è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.

2.3.   Utilizzatori e diritti di accesso dell’utilizzatore

Gli utilizzatori dell’ERATV sono i seguenti:

Utilizzatore

Diritti di accesso

Log in, account degli utenti

Autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro

Presentazione di dati relativi a tale Stato membro che l’Agenzia deve convalidare

Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli per i quali è pendente la convalida

Logging con nome dell’utilizzatore e password

Non vengono messi a disposizione account funzionali o anonimi. Se l’autorità di sicurezza lo richiede vengono creati più account.

Agenzia

Convalida concernente la conformità alla presente specifica e pubblicazione dei dati presentati da un’autorità nazionale di sicurezza

Consultazione senza limitazioni di tutti i dati, inclusi quelli per i quali è pendente la convalida

Logging in con nome dell’utilizzatore e password

Pubblico

Consultazione dei dati convalidati

Non pertinente

2.4.   Interfaccia con sistemi esterni

Ogni tipo di veicolo registrato (vale a dire convalidato e reso pubblico) nell’ERATV sarà accessibile attraverso un hyperlink. Questi hyperlinks possono essere utilizzati da applicazioni esterne.

Viene prestata attenzione a eventuali link tra l’ERATV e il registro europeo centralizzato virtuale dei veicoli (ECVVR) (1).

2.5.   Collegamenti con altri registri e banche dati

Al momento di sviluppare l’ERATV l’Agenzia tiene pienamente conto delle interfacce, inclusi i periodi di transizione coordinati, con i seguenti registri e banche dati:

registri di immatricolazione nazionali (2) (NVR) e ECVVR: il formato dei dati sul tipo di veicolo nell’ECVVR deve presentare una corrispondenza di uno a uno con la designazione dei tipi e, ove possibile, con le versioni di tipo nell’ERATV,

registro delle infrastrutture (RINF) (3): gli elenchi di parametri e il formato dei dati del RINF e dell’ERATV corrispondono reciprocamente, compresi gli eventuali aggiornamenti o modifiche delle specifiche RINF e ERATV,

documento di riferimento delle norme nazionali (articolo 27 della direttiva 2008/57/CE): una volta che il documento di riferimento è disponibile, l’elenco di parametri per i quali la valutazione di conformità viene fatta rispetto alle norme nazionali indicate nell’ERATV deve avere una corrispondenza di uno a uno con l’elenco dei parametri indicati nel documento di riferimento. L’ERATV non deve permettere un riferimento ad un parametro che non sia incluso nel documento di riferimento.

2.6.   Disponibilità

Di norma, l’ERATV deve essere disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni all’anno con una disponibilità del sistema obiettivo del 98 %. Tuttavia in caso di guasto intervenuto al di fuori del normale orario di lavoro dell’Agenzia, il ripristino del servizio viene gestito il giorno lavorativo dell’Agenzia successivo a quello in cui si è verificato il guasto. L’indisponibilità del sistema deve essere ridotta al minimo durante la manutenzione.

2.7.   Sicurezza

Gli account e le password degli utilizzatori creati dall’Agenzia non devono essere comunicati a terzi e devono essere utilizzati unicamente in conformità alla presente specifica.

3.   ARCHITETTURA TECNICA

3.1.   Architettura di sistema

L’ERATV è un’applicazione che si trova su Internet conservata e gestita dall’Agenzia.

L’ERATV è in grado di contenere informazioni complete relative a 35 000 tipi di veicoli.

Gli utilizzatori hanno la possibilità di connettersi all’ERATV attraverso un collegamento Internet standard.

L’architettura dell’ERATV è illustrata nella seguente immagine:

Image

3.2.   Requisiti del sistema

Per collegarsi all’ERATV è necessario disporre di un navigatore e di un accesso a Internet.

4.   MODI DI FUNZIONAMENTO

I modi di funzionamento dell’ERATV sono i seguenti:

modo normale. Durante il modo di funzionamento normale sono disponibili tutte le funzionalità,

modo di manutenzione. Durante il modo di manutenzione l’ERATV può non essere accessibile agli utilizzatori.

5.   REGOLE RELATIVE ALL’INSERIMENTO E ALLA CONSULTAZIONE DI DATI

5.1.   Principi generali

Ogni autorità nazionale di sicurezza presenta informazioni relative alle autorizzazioni dei tipi di veicoli da essa rilasciate.

L’ERATV comprende uno strumento situato su Internet per lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di sicurezza e l’Agenzia. Questo strumento permette i seguenti scambi di informazioni:

1)

presentazione di dati per il registro da parte di un’autorità nazionale di sicurezza all’Agenzia tra cui:

a)

i dati relativi al rilascio di un’autorizzazione per un nuovo tipo di veicolo (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette l’intera serie di dati indicata all’allegato II);

b)

i dati relativi al rilascio di un’autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente registrato nell’ERATV (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi all’autorizzazione, vale a dire i campi della Sezione 3 dell’elenco di cui all’allegato II);

c)

i dati relativi alla modifica di un’autorizzazione esistente (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati; ciò può non comprendere la modifica dei dati relativi alle caratteristiche del veicolo);

d)

i dati relativi alla sospensione di un’autorizzazione esistente (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo la data di sospensione);

e)

i dati relativi alla riattivazione di un’autorizzazione esistente (in questo caso l’autorità nazionale di sicurezza trasmette solo i dati relativi ai campi che devono essere modificati), distinguendo tra:

riattivazione senza modifica di dati,

riattivazione con modifica di dati (questi dati possono non riguardare le caratteristiche del veicolo);

f)

dati relativi alla revoca di un’autorizzazione;

g)

dati relativi alla correzione di un errore;

2)

invio di richieste per chiarimento e/o correzione di dati da parte dell’Agenzia ad un’autorità nazionale di sicurezza;

3)

invio di risposte da parte di un’autorità nazionale di sicurezza alle richieste di chiarimento e/o correzione provenienti dall’Agenzia.

L’autorità nazionale di sicurezza trasmette i dati per l’aggiornamento elettronico del registro attraverso un’applicazione Internet e utilizzando il formulario elettronico che figura su Internet compilando i campi pertinenti come indicato nell’allegato II.

L’Agenzia controlla i dati trasmessi dall’autorità nazionale di sicurezza sotto il profilo della conformità alla presente specifica e li convalida oppure chiede un chiarimento.

Se l’Agenzia ritiene che i dati trasmessi dall’autorità nazionale di sicurezza non siano conformi alla presente specifica, invia all’autorità nazionale di sicurezza una richiesta di correzione o di chiarimento dei dati trasmessi.

Per ogni aggiornamento di dati concernente un tipo di veicolo il sistema genera un messaggio di conferma, che verrà inviato per posta elettronica agli utilizzatori dell’autorità nazionale di sicurezza che ha trasmesso i dati, all’autorità nazionale di sicurezza di tutti gli altri Stati membri quando il tipo è autorizzato e all’Agenzia.

5.2.   Trasmissione di dati da parte dell’autorità nazionale di sicurezza

5.2.1.   Rilascio di un’autorizzazione di un nuovo tipo di veicolo

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia su eventuali autorizzazioni di un nuovo tipo di veicolo entro venti (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida e assegna al tipo di veicolo un numero come indicato nell’allegato III o chiede una correzione o un chiarimento. In particolare, al fine di impedire duplicazioni involontarie di tipi nell’ERATV, l’Agenzia verifica, nella misura in cui i dati disponibili nell’ERATV lo consentono, che il tipo in questione non sia già stato registrato da un altro Stato membro.

Dopo la convalida delle informazioni trasmesse dall’autorità nazionale di sicurezza, l’Agenzia assegna al nuovo tipo di veicolo il suo numero. Le regole relative all’assegnazione del numero al tipo di veicolo figurano nell’allegato III.

5.2.2.   Rilascio di un’autorizzazione ad un nuovo tipo di veicolo registrato in precedenza nell’ERATV.

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia su eventuali autorizzazioni di un tipo di veicolo già registrato nell’ERATV (come un tipo autorizzato da un altro Stato membro) entro i (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

Dopo la convalida dell’informazione presentata dall’autorità di sicurezza nazionale, l’Agenzia integra i dati relativi a questo tipo di veicolo con i dati relativi all’autorizzazione nello Stato membro dell’autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l’autorizzazione.

5.2.3.   Modifica apportata ad un’autorizzazione esistente

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia di eventuali modifiche ad un’autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro venti (20) giorni lavorativi successivi al rilascio dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento. In particolare l’Agenzia verifica che i cambiamenti richiesti consistano effettivamente in una modifica ad un’autorizzazione di un tipo esistente (ad esempio modifica delle condizioni dell’autorizzazione, modifiche dell’attestato di esame del tipo) e non costituiscono un nuovo tipo di veicolo.

Dopo la convalida dell’informazione presentata dall’autorità nazionale di sicurezza, l’Agenzia pubblica l’informazione.

5.2.4.   Sospensione

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia dell’eventuale sospensione di un’autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro (5) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione di sospensione dell’autorizzazione.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

5.2.5.   Riattivazione senza modifica

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia della riattivazione di un’autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente sospeso entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione della riattivazione dell’autorizzazione. L’autorità nazionale di sicurezza conferma che l’autorizzazione originale è riattivata senza modifiche.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro dieci (10) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

5.2.6.   Riattivazione con modifica

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia della riattivazione di un’autorizzazione per un tipo di veicolo precedentemente sospeso entro venti (20) giorni lavorativi successivi alla dichiarazione della riattivazione dell’autorizzazione. L’autorità nazionale di sicurezza indica che la riattivazione è accompagnata da una modifica dell’autorizzazione originale. L’autorità nazionale di sicurezza trasmette l’informazione relativa a tale modifica.

Si applica la procedura menzionata al punto 5.2.3 supra per la modifica di un’autorizzazione.

5.2.7.   Revoca

L’autorità nazionale di sicurezza informa l’Agenzia dell’eventuale revoca di un’autorizzazione esistente per un tipo di veicolo entro (5) giorni lavorativi successivi alla stessa.

L’Agenzia controlla l’informazione trasmessa dall’autorità nazionale di sicurezza ed entro cinque (5) giorni lavorativi successivi alla ricezione di questa informazione la convalida o chiede una correzione o un chiarimento.

Nei casi in cui un’autorizzazione ha un termine di validità, il sistema IT modifica automaticamente lo status dell’autorizzazione in «scaduta» in base al termine di validità indicato dalla pertinente autorità di sicurezza nazionale.

5.2.8.   Modifica di un’autorizzazione che può portare ad una modifica di un tipo di veicolo registrato

Prima di chiedere una modifica di un’autorizzazione che può portare ad una modifica di un tipo di veicolo registrato, l’autorità nazionale di sicurezza si coordina con le autorità nazionali di sicurezza che hanno rilasciato l’autorizzazione per questo tipo registrato e in particolare l’autorità che ha registrato il tipo nell’ERATV.

5.3.   Inserimento o modifica di dati da parte dell’Agenzia

Normalmente l’Agenzia non introduce dati nel registro. I dati vengono trasmessi dall’autorità nazionale di sicurezza e il ruolo dell’Agenzia consiste solo nella loro convalida e pubblicazione.

In circostanze eccezionali, come l’impossibilità tecnica di seguire la procedura normale, l’Agenzia può, dietro richiesta di un’autorità di sicurezza nazionale, inserire o modificare dati nell’ERATV. In questo caso, l’autorità nazionale di sicurezza che ha chiesto l’inserimento o la modifica di dati conferma i dati inseriti o modificati dall’Agenzia e quest’ultima documenta nelle forme dovute la procedura. Si applicano i termini per l’inserimento di dati nell’ERATV indicati nella sezione 5.2.

5.4.   Pubblicazione di dati da parte dell’Agenzia

L’Agenzia rende pubblici i dati che sono stati convalidati.

5.5.   Gestione di errori nei dati trasmessi

L’ERATV consente di correggere errori presenti nei dati registrati. Nei casi in cui si è proceduto a correggere un errore, l’ERATV indica la data di correzione.

5.6.   Eventuali ricerche e relazioni

L’ERATV permette le seguenti comunicazioni:

1)

per una autorità nazionale di sicurezza e l’Agenzia

informazione indicata all’allegato II trasmessa da un’autorità nazionale di sicurezza e non convalidata dall’Agenzia per qualsiasi tipo di veicolo per il quale l’autorizzazione è attiva, sospesa o revocata (incluse le autorizzazioni scadute) fin tanto che tale informazione è conservata nei registri,

relazioni a disposizione del pubblico;

2)

per il pubblico

informazione indicata all’allegato II trasmessa da un’autorità nazionale di sicurezza e convalidata dall’Agenzia per qualsiasi tipo di veicolo per il quale l’autorizzazione è attiva, sospesa o revocata (incluse le autorizzazioni scadute) fin tanto che tale informazione è conservata nei registri.

L’ERATV consente al pubblico di effettuare ricerche almeno secondo i seguenti criteri o una loro combinazione:

per codice di tipo,

per nome del tipo o parte di esso,

per nome del costruttore o parte di esso,

per categoria/sottocategoria del veicolo,

per STI alla quale il tipo è conforme

per Stato membro o combinazione di Stati membri dove il tipo di veicolo è autorizzato,

per status dell’autorizzazione,

per una delle caratteristiche tecniche.

Se opportuno i criteri di ricerca consentono di indicare una gamma di caratteristiche tecniche.

5.7.   Registrazioni storiche

L’ERATV conserva tutte le registrazioni storiche di tutte le modifiche, tra cui correzione di errori, richieste di chiarimenti e risposte, relative ad un tipo di veicolo registrato per 10 anni dalla data di revoca dell’autorizzazione in tutti gli Stati membri e per 10 anni dalla data di ritiro della registrazione da un registro nazionale dell’ultimo veicolo di questo tipo, indipendentemente dai successivi sviluppi.

5.8.   Notifica automatica di modifiche

In seguito a modifica, sospensione, riattivazione o revoca di un’autorizzazione di un tipo di veicolo, il sistema IT invia all’autorità nazionale di sicurezza dello Stato membro dove il tipo di veicolo è autorizzato un messaggio di posta elettronica automatico relativo alla modifica.

Nei casi in cui una autorizzazione ha un termine di validità, il sistema IT invia all’autorità nazionale di sicurezza un messaggio automatico di posta elettronica informandola in merito alla prossima data di scadenza tre (3) mesi prima di tale data.

6.   GLOSSARIO

Termine o abbreviazione

Definizione

Veicolo

Veicolo ferroviario definito all’articolo 2, lettera c), della direttiva 2008/57/CE.

Tipo

Tipo di veicolo definito all’articolo 2, lettera w), della direttiva 2008/57/CE Il tipo deve riflettere l’unità che è stata sottoposta alla valutazione di conformità e all’autorizzazione. Tale unità può essere un singolo veicolo, una colonna di veicoli o un convoglio.

Versione

Versione di un tipo oggetto dell’attestato di esame del tipo.

Fabbricante

Persona fisica o giuridica che fabbrica un veicolo oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio. L’indicazione del fabbricante nell’ERATV serve solo come riferimento, non pregiudica i diritti di proprietà intellettuale, le responsabilità contrattuali o la responsabilità civile.

Titolare dell’autorizzazione

Soggetto che ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione del tipo di veicolo.

Restrizione

Condizione o limitazione indicata nell’autorizzazione del tipo di veicolo che si applica alla messa in servizio o all’uso di un veicolo in conformità a questo tipo. Le restrizioni non comprendono le caratteristiche tecniche che sono incluse nella sezione 4 dell’allegato II (Elenco e formato di parametri).

Modifica di autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale determinate condizioni di un’autorizzazione per un tipo di veicolo rilasciata in precedenza da tale autorità devono essere modificate. La modifica di un’autorizzazione può includere, ma non si limita a, restrizioni, modifica della data di validità, rinnovo dell’autorizzazione dopo un cambio delle regole.

Sospensione dell’autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale un’autorizzazione per un tipo di veicolo viene dichiarata temporaneamente non valida e nessun veicolo può essere autorizzato a essere messo in servizio sulla base della sua conformità al tipo in questione, fino a quando le cause che hanno motivato la sospensione non siano state analizzate. La sospensione dell’autorizzazione per un tipo di veicolo non si applica ai veicoli già in servizio.

Riattivazione dell’autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale una sospensione di autorizzazione da essa precedentemente dichiarata non è più di applicazione.

Revoca dell’autorizzazione

Decisione presa da un’autorità nazionale di sicurezza in base alla quale un’autorizzazione per un tipo di veicolo non è più valida e nessun veicolo può essere autorizzato alla messa in servizio sulla base della sua conformità al tipo in questione. La revoca dell’autorizzazione per un tipo di veicolo non si applica ai veicoli già in servizio.

Errore

Dati trasmessi o pubblicati che non corrispondono all’autorizzazione in questione per il tipo di veicolo. La modifica dell’autorizzazione non ricade in questa definizione.


(1)  Come prevede la decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30).

(2)  Come prevede la decisione 2007/756/CE.

(3)  Come prevede la decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 settembre 2001, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1).


ALLEGATO II

DATI DA REGISTRARE E FORMATO

Per ogni tipo di veicolo autorizzato l’ERATV include i seguenti dati:

identificazione del tipo,

fabbricante,

conformità alle STI,

autorizzazioni concesse in diversi Stati membri, incluse le informazioni generali relative a tali autorizzazioni, il loro status (valida, sospesa o revocata), elenco di parametri per i quali è stata verificata la conformità alle norme nazionali,

caratteristiche tecniche.

I dati da registrare nell’ERATV per ogni tipo di veicolo e il loro formato sono indicati infra. I dati da registrare dipendono dalla categoria del veicolo come indicato infra.

I valori indicati per i parametri collegati alle caratteristiche tecniche sono quelli registrati nella documentazione tecnica che accompagna l’attestato di esame del tipo.

Nei casi in cui i possibili valori di un parametro si limitano ad un elenco predefinito, tali elenchi vengono conservati e aggiornati dall’Agenzia.

Per i tipi di veicolo che non sono conformi a tutte le pertinenti STI in vigore, l’autorità nazionale di sicurezza che ha rilasciato l’autorizzazione del tipo può limitare l’informazione da trasmettere sulle caratteristiche tecniche indicate alla sezione 4 infra ai parametri che sono stati verificati in conformità alle norme applicabili.

Parametro

Formato dei dati

Categorie di applicabilità al veicolo (Sì, no, facoltativo, punto in sospeso)

1.

Veicoli trainanti

2.

Veicoli viaggiatori rimorchiati

3.

Carri merci

4.

Veicoli speciali

0

Identificazione del tipo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

0.1

ID TIPO

[numero] XX-XXX-XXXX-X (in conformità all’allegato III)

0.2

Versioni comprese in questo tipo

[numero] XXX + [stringa di caratteri] (in conformità all’allegato III)

0.3

Data della registrazione nell’ERATV

[data] GG-MM-AAAA

1

Informazioni generali

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

1.1

Nome del tipo

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

F

F

F

F

1.2

Nome alternativo del tipo

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri)

F

F

F

F

1.3

Nome del fabbricante

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuovi fabbricanti

1.4

Categoria

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all’allegato III)

1.5

Sottocategoria

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all’allegato III)

2

Conformità alle STI

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

2.1

Conformità alle STI

Per ogni STI:

[stringa di caratteri] Sì/No/Parziale/Non applicabile Selezione da un elenco predefinito di STI collegate ai veicoli (sia quelle in vigore che quelle precedentemente in vigore) (possibile selezione multipla)

2.2

Riferimento a «Certificati di esame del tipo CE» (se si applica il modulo SB) e/o a «Certificati di esame del progetto CE» (se si applica il modulo SH1)

[stringa di caratteri] (possibilità di indicare diversi certificati, ad esempio certificato per sottosistema materiale rotabile, certificato per CCS, ecc.)

2.3

Casi specifici applicabili (conformità di casi specifici con cui è stata valutata)

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata Sì o Ps)

2.4

Sezioni di STI non ottemperate

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato su STI (per ogni STI contrassegnata Ps)

3

Autorizzazioni

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1

Autorizzazione in

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1.1

Stato membro di autorizzazione

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito I codici sono quelli ufficialmente pubblicati e aggiornati sul sito Internet europeo nella guida di stile interistituzionale

3.1.2

Situazione attuale

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1.2.1

Qualifica

[stringa di caratteri] + [data]Campo compilato automaticamente dal sistema. Soluzioni possibili: ValidaSospesa GG-MM-AAAA, Revocata GG-MM-AAAA, Scaduta GG-MM-AAAA

3.1.2.2

Validità dell’autorizzazione (se definita)

[data] GG-MM-AAAA

3.1.2.3

Codici identificativi delle restrizioni

[stringa di caratteri] Codice assegnato dall’Agenzia

3.1.2.4

Restrizioni non codificate

[stringa di caratteri]

3.1.3

Dati precedenti

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

3.1.3.1

Autorizzazione originale

Voce (dati mancanti)

3.1.3.1.1

Data

[data] GG-MM-AAAA

3.1.3.1.2

Titolare dell’autorizzazione

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

3.1.3.1.3

Riferimento del documento di autorizzazione

[stringa di caratteri] (EIN)

3.1.3.1.4

Riferimenti del certificato nazionale (se applicabile)

[stringa di caratteri]

3.1.3.1.5

Parametri per i quali è stata valutata la conformità alle norme nazionali in vigore

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione della Commissione 2009/965/CE

3.1.3.1.6

Osservazioni

[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)

F

F

F

F

3.1.3.X

Modifica di autorizzazione

Voce (dati mancanti) (X aumentato progressivamente da 2 in poi, tante volte quante sono le modifiche dell’autorizzazione del tipo che sono state pubblicate)

3.1.3.X.1

Tipo di modifica

[stringa di caratteri] Testo da un elenco predefinito (modifica, sospensione, riattivazione, revoca)

3.1.3.X.2

Data

[data] GG-MM-AAAA

3.1.3.X.3

Titolare dell’autorizzazione (se applicabile)

[stringa di caratteri] (non più di 256 caratteri) Selezione da un elenco predefinito, possibilità di aggiungere nuove organizzazioni

3.1.3.X.4

Riferimento del documento di modifica dell’autorizzazione

[stringa di caratteri]

3.1.3.X.5

Riferimenti del certificato nazionale (se applicabile)

[stringa di caratteri]

3.1.3.X.6

Norme nazionali applicabili (se del caso)

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla) basato sulla decisione della Commissione 2009/965/CE

3.1.3.X.7

Osservazioni

[stringa di caratteri] (non più di 1 024 caratteri)

F

F

F

F

3.X

Autorizzazione in

Voce (dati mancanti) [X è progressivamente aumentato di un’unità a partire da 2 ogni volta che viene rilasciata un’autorizzazione per questo tipo (comprese quelle sospese e revocate)]. Questa sezione contiene gli stessi campi di 3.1

4

Caratteristiche tecniche del veicolo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.1

Caratteristiche tecniche generali

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.1.1

Numero di cabine di guida

[Numero] 0/1/2

4.1.2

Velocità

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.1.2.1

Velocità massima per progetto

[Numero] km/ora

4.1.2.2

Velocità massima (a vuoto)

[Numero] km/ora

No

No

No

4.1.3

Scartamento di sala montata

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito

4.1.4

Condizioni di uso relative alla formazione del treno

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.1.5

Numero massimo di convogli o locomotive accoppiati in funzionamento multiplo

[numero]

No

No

No

4.1.6

Numero di elementi nella colonna di carri merci (solo per sottocategoria «colonna di carri merci»)

[numero]

No

No

No

4.1.7

Marcatura letterale

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (in conformità all’allegato P della STI OPE)

No

No

No

4.1.8

Il tipo soddisfa i requisiti necessari per la validità dell’autorizzazione del veicolo rilasciata da uno Stato membro in un altro Stato membro

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

4.1.9

Merci pericolose per le quali il veicolo è adeguato (codice cisterna)

[stringa di caratteri] Codice cisterna

No

No

No

4.1.10

Categoria strutturale

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

4.2

Sagoma cinematica del veicolo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.2.1

Sagoma cinematica del veicolo (sagoma interoperabile)

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito (possibile più di uno) (l’elenco sarà diverso per diverse categorie a seconda della STI applicabile)

4.2.2

Sagoma cinematica del veicolo (altre sagome esaminate utilizzando il metodo cinematico)

[stringa di caratteri] Selezione da elenco predefinito (possibile più di uno)

F

F

F

F

4.3

Condizioni ambientali

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.3.1

Campo di temperatura

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile più di uno)

4.3.2

Escursione altimetrica

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.3.3

Condizioni di neve, ghiaccio e grandine

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.3.4

Spostamento ballast (Ballast pick up) (solo per veicoli v ≥ 190 km/h)

Punto in sospeso

PS

PS

No

No

4.4

Sicurezza antincendio

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.4.1

Categoria sicurezza antincendio

[stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito

No

4.5

Massa del progetto e carichi

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.5.1

Carico utile consentito per diverse categorie di linea

[numero] t per categoria di linea [stringa di caratteri]

PS

PS

PS

4.5.2

Massa del progetto

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.5.2.1

Massa del progetto in funzione operativa

[numero] kg

F

4.5.2.2

Massa del progetto in condizioni di carico utile normale

[numero] kg

F

4.5.2.3

Massa del progetto in condizioni di carico utile eccezionale

[numero] kg

No

4.5.3

Carico statico per asse

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.5.3.1

Carico statico per asse in funzione operativa

[numero] kg

F

4.5.3.2

Carico statico per asse in condizioni di carico utile normale/carico utile massimo per carri merci

[numero] kg

F

4.5.3.3

Carico statico per asse in condizioni di carico utile eccezionale

[numero] kg

No

4.5.4

Forza guida quasi statica (se supera il limite definito nella STI o non definito nella STI)

[numero] kN

No

4.6

Comportamento dinamico del materiale rotabile

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.6.1

Insufficienza di sopraelevazione (accelerazione laterale massima non compensata) per la quale il veicolo è stato esaminato

[numero] mm

Nel caso dei veicoli a doppio scartamento, vengono indicati i valori per ogni scartamento

F

4.6.2

Veicolo equipaggiato di un sistema di compensazione dell’insufficienza di sopraelevazione («veicolo ad assetto variabile»)

[Operatore booleano] Sì/No

4.6.3

Nei limiti di servizio di conicità equivalente (o profilo di ruota usurata) per cui il veicolo è stato testato

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.7

Impianti frenanti

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.1

Decelerazione massima del treno

[numero] m/s2

No

No

4.7.2

Freno di servizio

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.2.1

Prestazione dell’impianto frenante su forti pendenze con carico utile normale

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.2.1.1

Caso di riferimento della STI

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.7.2.1.2

Velocità (se non è indicato un caso di riferimento)

[Numero] km/ora

4.7.2.1.3

Pendenza (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] ‰ (mm/m)

4.7.2.1.4

Distanza (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] km

4.7.2.1.5

Tempo (se la distanza non è indicata) (se non è indicato un caso di riferimento)

[numero] min

4.7.3

Freno di stazionamento

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.3.1

Tutti i veicoli di questo tipo devono essere equipaggiati con un freno di stazionamento (freno di stazionamento obbligatorio per veicoli di questo tipo)

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.7.3.2

Tipo di freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.7.3.3

Pendenza massima sulla quale l’unità è immobilizzata dal solo freno di stazionamento (se il veicolo ne è provvisto)

[numero] ‰ (mm/m)

4.7.4

Sistema di frenatura installato sul veicolo

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.1

Freno a correnti parassite

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.1.1

Freno a correnti parassite installato

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.1.2

Possibilità di impedire l’uso del freno a correnti parassite (solo se provvisto di freno a correnti parassite)

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.2

Freno magnetico

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.2.1

Provvisto di freno magnetico

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.2.2

Possibilità di impedire l’uso del freno magnetico (solo se provvisto di freno magnetico)

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.7.4.3

Freno a recupero (solo per veicolo a trazione elettrica)

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.7.4.3.1

Provvisto di freno a recupero

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.7.4.3.2

Possibilità di impedire l’uso del freno a recupero (solo se provvisto di freno a recupero)

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.8

Caratteristiche geometriche

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.8.1

Lunghezza del veicolo

[numero] m

4.8.2

Diametro minimo della ruota in servizio

[numero] mm

4.8.3

Limiti di manovrabilità

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

No

4.8.4

Capacità minima di raggio di curva orizzontale

[numero] m

4.8.5

Capacità minima di raggio di curva convesso verticale

[numero] m

F

F

F

F

4.8.6

Capacità minima di raggio di curva concavo verticale

[numero] m

F

F

F

F

4.8.7

Altezza della piattaforma di caricamento (per carri pianale e trasporto combinato)

[numero] mm

No

No

No

4.8.8

Idoneità al trasporto su traghetti

[Operatore booleano] Sì/No

4.9

Attrezzature

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.9.1

Tipo di accoppiamento finale (indicando le forze di compressione e di trazione)

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

4.9.2

Monitoraggio delle condizioni delle boccole a cuscinetti (rilevamento di boccole surriscaldate)

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

4.9.3

Lubrificazione del bordino

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.9.3.1

Provvisto di lubrificazione del bordino

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.9.3.2

Possibilità di impedire l’uso del dispositivo di lubrificazione (solo se provvisto di dispositivo di lubrificazione)

[Operatore booleano] Sì/No

No

No

4.10

Sistema di fornitura di energia

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.10.1

Alimentatore di energia

[stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.2

Potenza massima (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] kw per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

F

F

No

F

4.10.3

Corrente massima nominale (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] A per [Voltaggio automaticamente preinserito]

No

4.10.4

Corrente massima a treno fermo per pantografo (da indicare per ogni sistema a corrente continua per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] A per [Voltaggio automaticamente preinserito]

No

4.10.5

Altezza dell’interazione del pantografo con i fili di contatto (sul piano del ferro) (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero] Da [m] a [m] (con due decimali)

No

4.10.6

Archetto del pantografo (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.7

Numero di pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Numero]

No

4.10.8

Distanza più breve tra due pantografi a contatto con la catenaria (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato; da indicare per funzionamento singolo e, se applicabile, multiplo) (solo se il numero di pantografi alzati è più di 1)

[Numero] [m]

No

4.10.9

Tipo di catenaria utilizzato per la prova di prestazione della captazione di corrente (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato) (solo se il numero di pantografi alzati è più di 1)

[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.10.10

Materiale dello strisciante del pantografo con il quale il veicolo può essere attrezzato (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Stringa di caratteri] per [sistema di fornitura di energia automaticamente preinserito]

Da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

4.10.11

Dispositivo di distacco automatico installato (da indicare per ogni sistema di fornitura di energia per il quale il veicolo è attrezzato)

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.10.12

Contatore di energia elettrica conforme alla STI a fini di fatturazione installato a bordo

[Operatore booleano] Sì/No

No

4.11

Caratteristiche relative al rumore

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.11.1

Livello di rumore in fase di transito (dB(A)]

[Numero] (dB(A)]

F

F

F

F

4.11.2

Il livello di rumore in fase di transito è stato misurato nelle condizioni di riferimento

[Operatore booleano] Sì/No

4.11.3

Livello di rumore in stazionamento (dB(A)]

[Numero] (dB(A)]

F

F

F

F

4.11.4

Livello di rumore in avviamento (dB(A)]

[Numero] (dB(A)]

F

No

No

F

4.12

Caratteristiche relative ai passeggeri

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.1

Caratteristiche relative ai passeggeri in generale

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.1.1

Numero di sedili fissi

Da [numero] a [numero]

F

F

No

No

4.12.1.2

Numero di toelette

[Numero]

F

F

No

No

4.12.1.3

Numero di cuccette

Da [numero] a [numero]

F

F

No

No

4.12.2

Caratteristiche relative alle persone a mobilità ridotta (PMR)

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.2.1

Numero di priorità

Da [numero] a [numero]

No

No

4.12.2.2

Numero di spazi per sedia a rotelle

Da [numero] a [numero]

No

No

4.12.2.3

Numero di toelette accessibili a PMR

[Numero]

No

No

4.12.2.4

Numero di cuccette accessibili a PMR

Da [numero] a [numero]

No

No

4.12.3

Ingressi e uscite dei passeggeri

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.12.3.1

Altezza del marciapiede per il quale il veicolo è progettato

[Numero] da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.12.3.2

Descrizione di eventuali dispositivi di salita e discesa integrati (se forniti)

[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.12.3.3

Descrizione di eventuali dispositivi di salita e discesa trasportabili se presi in considerazione nel progetto del veicolo per soddisfare i requisiti della STI per le PMR

[Stringa di caratteri] Selezione da un elenco predefinito (possibile selezione multipla)

No

No

4.13

Attrezzature CCS a bordo (solo per veicoli con cabina di guida)

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.13.1

Segnaletica

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.13.1.1

Apparecchiatura ETCS a bordo e suo livello

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.13.1.2

Base ETCS, versione (x.y). Se la versione non è pienamente compatibile viene indicata tra parentesi

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.13.1.3

Apparecchiatura ETCS a bordo per ricezione di informazioni con funzione «infill» via loop o GSM-R

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.13.1.4

Applicazioni nazionali ETCS realizzate (NID_XUSER of Packet 44)

[Numero] da un elenco predefinito secondo l’elenco delle variabili ETCS (possibile più di una opzione)

4.13.1.5

Sistemi di indicatori di allerta, controllo e protezione del treno di classe B o altro installati (sistema e, se applicabile, versione)

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.13.1.6

Condizioni speciali messe in atto a bordo per la commutazione tra i diversi sistemi di protezione, controllo e indicazione di allerta.

[Stringa di caratteri] da combinazione di sistemi installati a bordo («Sistema XX»/«Sistema YY») (possibile più di una opzione)

4.13.2

Radio

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.13.2.1

Apparecchiatura GSM-R a bordo e sua versione (FRS and SRS)

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito

4.13.2.2

Numero di apparecchi mobili GSM-R nella cabina di guida per la trasmissione di dati

[Numero]: 0, 1, 2 o 3

4.13.2.3

Sistemi radio di classe B o altro installati (sistema e, se applicabile, versione)

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.13.2.4

Condizioni specifiche messe in atto a bordo per la commutazione tra sistemi radio diversi.

[Stringa di caratteri] da combinazione di sistemi installati a bordo («Sistema XX»/«Sistema YY») (possibile più di una opzione)

4.14

Compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

Voce (dati mancanti)

 

 

 

 

4.14.1

Tipo di sistema di localizzazione dei treni per il quale il veicolo è stato progettato e valutato

[Stringa di caratteri] da un elenco predefinito (possibile più di una opzione)

4.14.2

Caratteristiche dettagliate del veicolo in relazione alla compatibilità con i sistemi di localizzazione dei treni

Voce (dati mancanti)

4.14.2.1

Distanza massima tra assi consecutivi

[Numero] mm

4.14.2.2

Distanza minima tra assi consecutivi

[Numero] mm

4.14.2.3

Distanza tra il primo e il secondo asse

[Numero] mm

4.14.2.4

Lunghezza massima della punta del veicolo

[Numero] mm

4.14.2.5

Larghezza minima del cerchio della ruota

[Numero] mm

4.14.2.6

Diametro minimo della ruota

[Numero] mm

4.14.2.7

Spessore minimo del bordino

[Numero] mm

4.14.2.8

Altezza minima del bordino

[Numero] mm

4.14.2.9

Altezza massima del bordino

[Numero] mm

4.14.2.10

Carico minimo per asse

[Numero] t

4.14.2.11

Spazio libero da componenti induttive e metalliche tra le ruote

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.14.2.12

Il materiale della ruota è ferromagnetico

[Operatore booleano] Sì/No

4.14.2.13

Potenza massima di sabbiatura

[Numero] g per [numero] s

No

No

4.14.2.14

Possibilità di impedire l’uso di sabbiatura

Sì/No

No

No

4.14.2.15

Massa metallica del veicolo

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.14.2.16

Impedenza massima tra ruote opposte di una sala

[Numero] Ω

4.14.2.17

Impedenza minima del veicolo (tra ruote e pantografo) (solo per veicolo attrezzati per 1 500 V o 3 000 V CC)

[Numero] Ω per [numero] Hz (è possibile più di una linea)

No

No

4.14.2.18

Interferenze elettromagnetiche provocate da ritorno della corrente nei binari

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

4.14.2.19

Emissione elettromagnetica del treno rispetto alla compatibilità con i sistemi di localizzazione del treno

Punto in sospeso

PS

PS

PS

PS

Note:

1)

Quando un parametro viene definito nella STI applicabile, il valore indicato per il parametro è quello esaminato nella procedura di verifica.

2)

Gli elenchi predefiniti vengono conservati e aggiornati dall’Agenzia in conformità alla STI in vigore, includendo le STI che possono essere applicate durante un periodo transitorio.

3)

Per i parametri indicati come «punto in sospeso» non vengono introdotti dati fino a quando il «punto in sospeso» non è stato risolto nella STI pertinente.

4)

Per i parametri indicati come «facoltativi», l’indicazione dei dati è soggetta alla decisione del richiedente l’autorizzazione del tipo.

5)

I campi 0.1-0.3 vengono compilati dall’Agenzia.


ALLEGATO III

STRUTTURA DEL NUMERO DEL TIPO

Ad ogni tipo di veicolo viene assegnato un numero composto da 10 cifre con la seguente struttura:

XX

XXX

XXXX

X

Categoria

Impresa familiare

(Marciapiedi)

Numero seriale

Cifra di controllo

Sottocategoria

 

 

 

Campo 1

Campo 2

Campo 3

Campo 4

dove:

Il campo 1 (cifre 1 e 2) viene assegnato secondo la categoria e sottocategoria del tipo di veicolo in conformità alla tabella seguente:

Codice

Categoria

Sottocategoria

11

Veicoli trainanti

Locomotiva

12

Riservato

13

Convoglio passeggeri semovente (compresi railbuses)

14

Riservato

15

Convoglio merci semovente

16

Riservato

17

Unità di trazione per manovra (Shunter)

18

Riservato

19

Altro (tramvie, ferrovie leggere, ecc.)

31

Veicoli viaggiatori rimorchiati

Carrozza passeggeri (tra cui vagoni letto, vagoni ristorante, ecc.)

32

Riservato

33

Furgone

34

Riservato

35

Carro per trasporto auto

36

Riservato

37

Veicolo per servizi (ad esempio cucina)

38

Riservato

39

Colonna bloccata di carrozze

40

Riservato

41

Altro

42-49

Riservato

51

Carri merci (rimorchiati)

Carro merci

52

Riservato

53

Colonna bloccata di carri merci

54-59

Riservato

71

Veicoli speciali

Veicolo speciale semovente

72

Riservato

73

Veicoli speciale rimorchiato

74-79

Riservato

Il campo 2 (cifre da 3 a 5) è assegnato in base alla famiglia a cui appartiene il tipo di veicolo. Per le nuove famiglie (cioè famiglie non ancora registrate nell’ERATV) le cifre sono aumentate progressivamente di un’unità ogni volta che l’Agenzia riceve una domanda di registrazione di un tipo di veicolo appartenente ad una nuova famiglia.

Il campo 3 (cifre da 6 a 9) è un numero progressivo aumentato di un’unità ogni volta che l’Agenzia riceve una domanda di registrazione di un tipo di veicolo appartenente ad una determinata famiglia.

Il campo 4 (cifra 10) è una cifra di controllo determinata come segue (algoritmo di Luhn o modulus 10):

si lasciano inalterate le cifre del numero di base in posizione pari (campi da 1 a 9 partendo da destra),

si moltiplicano per 2 le cifre del numero di base in posizione dispari (partendo da destra),

si calcola quindi la somma delle cifre in posizione pari e dei prodotti parziali ottenuti moltiplicando per 2 le cifre in posizione dispari,

si considera la cifra delle unità della somma così ottenuta,

la cifra di controllo è data dalle unità che mancano per arrivare a 10; se la cifra dell’unità è zero, anche la cifra di controllo è zero.

Esempi per determinare la cifra di controllo

1 -

Numero di base

3

3

8

4

4

7

9

6

1

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

Somma: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 = 52

La cifra delle unità della somma è 2.

La cifra di controllo è 8 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 33 844 7961 – 8.

2 -

Numero di base

3

1

5

1

3

3

2

0

4

Fattore di moltiplicazione

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

6

1

10

1

6

3

4

0

8

Somma: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 8 = 30

La cifra delle unità della somma è 0.

La cifra di controllo è 0 e il numero di base diventa quindi il numero di immatricolazione 31 513 3204 – 0.

Se l’attestato di esame del tipo o l’attestato di esame del progetto riguarda più di una versione del tipo di veicolo, ognuna di queste versioni viene identificata con un numero a tre cifre progressivo.