23.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/33


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2011

relativa alla concessione alla Repubblica ceca, al Granducato di Lussemburgo e alla Repubblica d’Austria di una deroga in merito all’applicazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri

[notificata con il numero C(2011) 6533]

(I testi nelle lingue ceca, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/626/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 762/2008 dispone che, qualora l’inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell’acquacoltura provochi difficoltà sproporzionate rispetto all’importanza della branca, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a escludere i dati riguardanti tale branca dai dati nazionali trasmessi o ad applicare metodi di stima per fornire dati per più del 10 % della produzione totale.

(2)

Sono pervenute richieste di deroghe dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria.

(3)

Le informazioni fornite dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria giustificano la concessione di tali deroghe.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (2).

(5)

Le misure di cui alla presente decisione integrano la decisione 2010/76/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che concede un periodo transitorio per l’attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, l’Austria, la Polonia, il Portogallo e la Slovenia (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Repubblica ceca è autorizzata a trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ogni specie diversa da Cyprinus carpio (carpa comune).

2.   Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2009-2011.

Articolo 2

1.   Al Granducato di Lussemburgo è concessa una deroga, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, all’obbligo di trasmettere statistiche sull’intero settore dell’acquacoltura.

2.   Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2008-2011

Articolo 3

1.   La Repubblica d’Austria può trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ciascuna specie e per la produzione degli incubatoi e dei vivai relativa a ciascuna specie.

2.   Tale deroga è concessa per l’anno di riferimento 2011.

Article 4

1.   La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d’Austria sono destinatari della presente decisione, che è loro notificata.

2.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

(2)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

(3)  GU L 37 del 10.2.2010, pag. 70.