23.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 settembre 2011
relativa alla concessione alla Repubblica ceca, al Granducato di Lussemburgo e alla Repubblica d’Austria di una deroga in merito all’applicazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri
[notificata con il numero C(2011) 6533]
(I testi nelle lingue ceca, francese e tedesca sono i soli facenti fede)
(2011/626/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 762/2008 dispone che, qualora l’inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell’acquacoltura provochi difficoltà sproporzionate rispetto all’importanza della branca, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a escludere i dati riguardanti tale branca dai dati nazionali trasmessi o ad applicare metodi di stima per fornire dati per più del 10 % della produzione totale. |
(2) |
Sono pervenute richieste di deroghe dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria. |
(3) |
Le informazioni fornite dalla Repubblica ceca, dal Granducato di Lussemburgo e dalla Repubblica d’Austria giustificano la concessione di tali deroghe. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (2). |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione integrano la decisione 2010/76/UE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che concede un periodo transitorio per l’attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri per quanto riguarda la Repubblica ceca, la Germania, la Grecia, l’Austria, la Polonia, il Portogallo e la Slovenia (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Repubblica ceca è autorizzata a trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ogni specie diversa da Cyprinus carpio (carpa comune).
2. Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2009-2011.
Articolo 2
1. Al Granducato di Lussemburgo è concessa una deroga, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, all’obbligo di trasmettere statistiche sull’intero settore dell’acquacoltura.
2. Tale deroga è concessa per gli anni di riferimento 2008-2011
Articolo 3
1. La Repubblica d’Austria può trasmettere, per un periodo che termina il 31 dicembre 2012, solo dati stimati per il valore della produzione di ciascuna specie e per la produzione degli incubatoi e dei vivai relativa a ciascuna specie.
2. Tale deroga è concessa per l’anno di riferimento 2011.
Article 4
1. La Repubblica ceca, il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d’Austria sono destinatari della presente decisione, che è loro notificata.
2. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2011
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.
(3) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 70.