15.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/77


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2011

che approva taluni programmi modificati di eradicazione e di sorveglianza delle malattie degli animali e delle zoonosi per il 2011 e che modifica la decisione 2010/712/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell’Unione a determinati programmi approvati con tale decisione

[notificata con il numero C(2011) 4993]

(2011/416/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 27, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell’Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.

(2)

La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi (2) dispone che, per essere approvati a titolo dell’azione finanziaria dell’Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell’allegato di tale decisione.

(3)

La decisione 2010/712/UE della Commissione, del 23 novembre 2010, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario della Comunità a detti programmi (3) approva taluni programmi nazionali e fissa la percentuale e l’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione per ciascun programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Spagna ha presentato un programma modificato per la sorveglianza e l’eradicazione della febbre catarrale degli ovini, volto ad introdurre l’obbligo di vaccinazione contro il sierotipo 8 in determinate regioni in seguito al manifestarsi di focolai di tale malattia.

(5)

La Slovacchia ha presentato un programma di vaccinazione modificato riguardante l’eradicazione della rabbia per estendere la zona di distribuzione delle esche, in seguito al manifestarsi della malattia nelle zone confinanti della Polonia.

(6)

La Polonia e la Finlandia hanno presentato programmi modificati per l’eradicazione della rabbia, volti ad includere le attività di vaccinazione orale in determinate zone di paesi terzi limitrofi confinanti con l’Unione, al fine di proteggere l’Unione dalla reintroduzione della rabbia tramite gli spostamenti di animali selvatici infetti che attraversano le frontiere comuni.

(7)

La Commissione ha esaminato i programmi modificati presentati dalla Spagna, dalla Polonia, dalla Slovacchia e dalla Finlandia sotto il profilo veterinario e finanziario. I programmi sono stati ritenuti conformi alla legislazione veterinaria applicabile dell’Unione, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.

(8)

I programmi modificati presentati da Spagna, Polonia, Slovacchia e Finlandia devono dunque essere approvati.

(9)

La decisione 2010/712/UE prevede un contributo finanziario dell’Unione per la Slovacchia, per le attività di vaccinazione orale comprese nel programma annuale di eradicazione della rabbia in tale Stato membro, svolte nelle zone confinanti di paesi terzi limitrofi. Inoltre tale decisione prevede un contributo finanziario dell’Unione per la Lituania, per le attività di vaccinazione orale comprese nel programma pluriennale di eradicazione della rabbia in tale Stato membro, svolte nelle zone confinanti di paesi terzi limitrofi.

(10)

È pertanto opportuno contemplare anche un contributo finanziario dell’Unione per le parti dei programmi di eradicazione della rabbia in Polonia e in Finlandia attuate nelle zone confinanti di paesi terzi limitrofi che confinano con l’Unione.

(11)

L’approvazione, con la presente decisione, dei programmi modificati per l’eradicazione della rabbia presentati da Polonia e Finlandia incide sugli importi necessari per la realizzazione dei programmi per tali Stati membri, approvati dalla decisione 2010/712/UE. L’importo massimo del contributo finanziario dell’Unione ai programmi di eradicazione della rabbia in Polonia e in Finlandia, fissato da quest’ultima decisione, deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)

La decisione 2010/712/UE va pertanto modificata di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma modificato di sorveglianza ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Spagna il 1o febbraio 2011 è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 2

I programmi modificati di eradicazione della rabbia presentati dalla Polonia il 5 aprile 2011, dalla Slovacchia il 13 dicembre 2010 e dalla Finlandia il 12 aprile 2011 sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Articolo 3

L’articolo 10 della decisione 2010/712/UE è modificato come segue:

1)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

non supera i seguenti importi:

i)

1 800 000 EUR per la Bulgaria;

ii)

620 000 EUR per l’Estonia;

iii)

1 450 000 EUR per l’Ungheria;

iv)

7 110 000 EUR per la Polonia;

v)

5 000 000 EUR per la Romania;

vi)

700 000 EUR per la Slovacchia;

vii)

200 000 EUR per la Finlandia.»;

2)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, per le parti del programma della Polonia, della Slovacchia e della Finlandia attuate al di fuori del territorio dell’Unione, il contributo finanziario dell’Unione:

a)

è concesso esclusivamente per l’acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;

b)

è fissato al 100 %; e

c)

non supera:

i)

630 000 EUR per la Polonia;

ii)

250 000 EUR per la Slovacchia;

iii)

65 000 EUR per la Finlandia.»

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2011.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 115 del 29.4.2008, pag. 44.

(3)  GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.